Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 16287 /2022 RG
Alla udienza del 21.02.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note scritte, depositate solamente da parte opposta che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore13.30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 16287 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
La in persona dell'amm.re p.t. , Parte_1 Parte_2
P.IVA avv. Maria Geraci P.IVA_1
1
CONTRO
Il Signor n.q. di legale rappr.te e titolare della Ditta omonima, CP_1
con sede in Terrasini (PA) in Contrada Perricone (p.iva: - c.f.: P.IVA_2
avv. Simona Curcurù C.F._1
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
rigettando l'opposizione spiegata dalla società opponente, in persona del legale rapp.te pro-tempore, poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, portante il n. 4532/2022, emesso dal Tribunale Civile
di Palermo;
Si pongono a carico dell'opponente soccombente le spese legali, in favore della opposta, da liquidarsi nella complessiva somma di 2.500,00 euro oltre IVA, CPA,
rimborso forfetario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014 nonché spese del procedimento monitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata dalla società opponente, alla luce delle argomentazioni nonchè della documentazione versata in atti da parte opposta appare infondata e va rigettata.
2 In particolare, il sig. , nq di di titolare della omonima ditta, CP_1
assolvendo all'onere sulla stessa gravante, ha fornito chiara ed esaustiva prova della fondatezza delle proprie ragioni creditorie. A tal uopo, la Giurisprudenza di
Legittimità è oramai concorde nel ritenere che: “l'opposizione al decreto
ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di
cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta
valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle
eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione
sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua
veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della
propria pretesa, e conseguentemente la contestazione di tali fatti da parte
dell'opponente nel corso del giudizio non comporta di per sè la modificazione di
alcuna domanda, ne la formulazione di un'eccezione in senso sostanziale, ma
integra una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e
437 cod. proc. civ., rispettivamente per il primo grado e per l'appello”. (Cfr. Cass.
Civ.Sez. L, Sentenza n. 11417 del 17/11/1997 (Rv. 510050).
In particolare la ditta opposta, oltre alle fatture poste a fondamento del procedimento monitorio ed in quanto atto a provenienza di parte, utile strumento probatorio ai soli fini della emissione della ingiunzione di pagamento nella fase sommaria, nell'attuale fase ordinaria di cognizione, ha dimostrato la fondatezza delle proprie ragioni fondate sulle effettuate forniture di merci, rimaste impagate,
oggetto del monitorio.
Ed inoltre, al fine di dimostrare che, vige un rapporto commerciale di fatto e consolidato tra le parti, protratto negli anni, ha allegato le fatture commerciali
3 pregresse, sempre saldate all'epoca da parte oponente (cfr. fatture pregresse ossia dal febbraio 2021 a marzo 2022 a cui si alle quali si aggiungono le nn. 3
fatture rimaste insolute richieste nel giudizio monitorio doc. 2 fatture pregresse
saldate).
Per ultimo, ha versato al proprio fascicolo anche copia di tutti i DDT relativi alle fatture rimaste insolute da controparte e per le quali veniva richiesto ed ottenuta l'emissione di apposito decreto ingiuntivo, legittimamente erogato. A tal uopo,
necessita sottolineare come il DDT, firmato dal vettore incaricato della consegna,
costituisce prova dell'effettiva esecuzione della prestazione dimostrando l'attività
di trasporto eseguita in favore della società opponente e della quale la ditta opposta ha richiesto il pagamento con il procedimento monitorio, pagamento che sebbene sollecitato più volte non era mai stato riscontrato, malgrado le labiali ed apodittiche contestazioni spiegate solamente in atto di opposizione.
Ciò posto, è di tutta evidenza come sulla scorta della infondatezza della opposizione, il procedimento monitorio va confermato con conseguente rigetto della opposizione spiegata.
In merito alle spese legali, le stesse sulla scorta del principio della soccombenza vanno poste a carico della società opponente e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Pa, lì 21.02. 2025 IL GOP
Valentina Cimino
4