Ordinanza cautelare 29 settembre 2020
Sentenza 22 luglio 2022
Decreto presidenziale 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00633/2025REG.PROV.COLL.
N. 04500/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4500 del 2023, proposto da:
3P Società Agricola Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato LU Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Filippo Antonio Morabito, in Roma, via Matteo Boiardo n. 12;
nei confronti
KA CA e LU Andreoli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01993/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tar per la Calabria la 3P Società Agricola Cooperativa (di seguito 3P o appellante) impugnava il decreto del Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 11642 del 12 novembre 2020, nella parte in cui veniva esclusa dai benefici previsti dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 102/2004 in favore dei danneggiati dalla siccità registrata nel territorio della Provincia di Crotone dal 1° aprile al 22 settembre 2017, il cui carattere eccezionale veniva dichiarato con D.M. 16 gennaio 2018 n. 1651.
La concessione del contributo in questione era prevista per quanti avessero subito una perdita della Produzione Lorda Vendibile (PLV) pari ad almeno il 30% della media produttiva del triennio precedente (2014-2016).
3P, affermando di aver acquisito il fondo agricolo solo nell’anno 2015, richiedeva il contributo allegando la perdita del 47% della PLV rispetto al dato di produzione medio del biennio precedente (2015 e 2016).
Il Tar, con sentenza n. 1993 del 14 gennaio 2022, respingeva il ricorso ritenendo documentato, sulla base delle produzioni dell’amministrazione, l’esercizio di attività produttiva agricola sul fondo già nel 2014 con conseguente erroneità del dato medio esposto.
3P impugnava la sentenza del Tar con appello depositato il 25 maggio 2023 deducendo la « violazione dell’art. 5 D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 » che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione e dal Tar, subordinerebbe la concessione del beneficio alla sola circostanza dell’aver « subito danni superiori al 30% » della PLV restando irrilevante la durata dell’effettivo esercizio dell’attività produttiva sul fondo.
La Regione si costituiva in giudizio l’8 dicembre 2023 sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 23 dicembre 2024 con la quale eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto reiterando le censure formulate in primo grado senza formulare specifici rilievi in merito alle motivazioni della sentenza impugnata.
All’esito della pubblica udienza del 23 gennaio 2025, in assenza di ulteriori contributi delle parti, la causa veniva decisa.
L’appellante, come in parte anticipato, deduce la violazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 102/2004 sostenendo che non conterrebbe, al pari della normativa secondaria attuativa, riferimenti alla data di inizio dell’attività di produzione con conseguente illegittimità del criterio del 30% della PLV media dell’ultimo triennio in difetto del quale veniva esclusa dalla misura di sostegno.
A supporto della censura espone :
che, come evidenziato dal Tar, l’entità del danno dovesse essere valutata « secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato (comma 2) e, quindi, mediante un confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell’anno in cui si è verificato l’accadimento eccezionale e la produzione annua lorda in un anno normale. Quest’ultima (ossia la produzione annua lorda in un anno normale) va calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche (cfr. direttiva 2000/C 28/02 “orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo”) »;
che tuttavia l’art. 11 della Direttiva richiamata non escluderebbe « metodi alternativi di calcolo della produzione normale ».
che la Regione non avrebbe potuto escluderla dal beneficio senza valutare la peculiarità della propria posizione di produttore che non aveva svolto attività per l’intero triennio precedente avendo iniziato la produzione solo nel 2015.
Ciò premesso deve rilevarsi che, come eccepito dall’amministrazione, l’appello non contiene alcun riferimento ad un punto decisivo della sentenza impugnata, ossia alle richiamate produzioni dell’amministrazione che il Tar assume quale prova dell’esercizio dell’attività anche nell’anno 2014: elemento decisivo ai fini della soluzione del caso in esame posto che la considerazione del dato produttivo relativo a detta annualità determinava il difetto del prescritto requisito rappresentato da un calo della PLV media dell’ultimo triennio pari al 30%.
Come infatti evidenziato dal giudice di prime cure « in adempimento all’ordinanza istruttoria n. 589/2022, l’Amministrazione ha depositato le fatture e le dichiarazioni IVA della società ricorrente inerenti all’attività produttiva del triennio 2014-2016 ».
L’omessa censura dell’articolato motivazionale sul quale si fonda l’impugnato esito processuale determina l’inammissibilità dell’appello ex art. 101, comma 1, c.p.a. che impone la formulazione di « specifiche censure contro i capi della sentenza gravata » (fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2024, n. 5778).
Tuttavia anche nel merito l’appello appare privo di fondamento.
Accertato lo svolgimento dell’attività nell’intero triennio di riferimento sulla base della documentazione offerta dall’amministrazione, non può che riconoscersi la legittimità dell’impugnata esclusione.
In particolare, con riferimento all’anno 2014, veniva prodotta la fattura n. 1 del 31 dicembre 2014, di importo pari a € 31.200,03, avente ad oggetto la vendita di pomodori a pieno campo coltivati nel terreno sito nel Comune di Rocca di Neto, foglio 19, particella n. 463.
La fattura dimostra che la società ricorrente aveva già nell’anno 2014 la disponibilità del terreno per cui chiedeva l’aiuto pubblico e che nello stesso anno esercitava attività di produzione agricola.
Non è inoltre contestato che procedendo al calcolo del decremento produttivo riferendosi al prescritto triennio, non si registri un calo della PLV in misura sufficiente a conseguire il contributo.
Nelle condizioni descritte non è ipotizzabile il ricorso ad un metodo di calcolo alternativo.
L’Amministrazione ha, quindi, correttamente escluso la società ricorrente dall’elenco delle domande ammissibili, considerando la PLV delle tre annualità (2014, 2015 e 2016) precedenti la calamità (verificatasi nell’anno 2017), così come stabilito dal combinato disposto degli artt. 5, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 102/2004 e 30, comma 7, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge per le causali di cui in motivazione.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO