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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON TO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1294 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Riela;
C.F._2
APPELLANTI
CONTRO con socio unico, con sede legale in Milano, Viale Brenta 18/B, e Controparte_1 per essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da , CP_2 CP_3 con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv.
NL NI;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: cfr. note scritte depositate il 5 ed il 10 luglio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 7 del 11 gennaio 2022 il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, rigettò l'opposizione al precetto proposta da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Controparte_4
e dell'interveniente cessionaria
[...] Controparte_5
A tanto pervenne, dichiarando la titolarità dell'opposta nel rapporto di credito
[...] controverso, costituito dal diritto al pagamento sancito dal decreto ingiuntivo n. 269/2002, emesso, nei confronti degli opponenti, dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese, in data 25 novembre 2002, in favore di e dichiarato definitivamente esecutivo in CP_6 data 6 novembre 2013.
1 Ritenne, ancora, il Tribunale che tale credito, del quale l'opponente aveva intimato il pagamento per un totale di euro 193.731,37, risultasse regolarmente ceduto ex art. 58 da – divenuta creditrice in virtù della fusione con il Banco di Sicilia Pt_4 Controparte_4
– ad a sua volta confluita, poi, nella società Controparte_7 [...]
la quale, nelle more del giudizio, aveva infine ceduto il Controparte_8 credito a Controparte_1
Il Tribunale dichiarò, infine, la soccombenza virtuale di in esito Parte_3 alla cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'accordo transattivo, intervenuto nel corso del giudizio, fra questi e . Controparte_4
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione del 8 luglio 2022, sulla scorta di tre motivi di impugnazione,
[...] così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva e per non aver rilevato l'assenza della documentazione contrattuale originale, necessaria ai fini dell'effettiva cessione del credito;
II. errore del primo giudice per non aver accertato la violazione della normativa ex art. 58 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e delle Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
III. errore del primo giudice per non aver esteso la dichiarazione di cessazione della materia del contendere alle proprie posizioni.
3. Con comparsa del 9 febbraio 2023 si è costituita , resistendo Controparte_1 al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 11 luglio
2025 – sostituita dal deposito di note scritte – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, prima di entrare nel merito delle doglianze proposte, occorre prendere in esame l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata dall'odierna appellata secondo cui l'appellante avrebbe meramente riproposto le stesse difese avanzate in primo grado e già rigettate.
L'eccezione è infondata.
Dall'atto di appello risultano, invero, sia le parti della sentenza gravata che le ragioni a sostegno dell'impugnativa, tanto essendo sufficiente alla luce del condivisibile
2 orientamento di legittimità per cui “è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”
(Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
6. Nel merito dell'interposto gravame, con il primo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di e, dunque, dell'odierna cessionaria appellata. CP_8
Rappresentano che dall'avviso di cessione del credito “in blocco” ex art. 58 T.U.B. ad – poi incorporata in – sarebbe stata esclusa la cessione del CP_7 CP_8 credito controverso.
Sostengono che il credito rientrerebbe nei rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale e da finanziamenti stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche provinciali e/o regionali) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati), contributi o agevolazioni tuttora in corso di erogazione e che non possono essere ceduti per espressa previsione legislativa.
Evidenziano che il decreto ingiuntivo n. 269/2002 del Tribunale di Termini Imerese, posto a fondamento del precetto opposto, era stato richiesto in esito all'emissione di alcune cambiarie agrarie, a seguito di un'operazione realizzata ex art. 10, lett. c , L.R. n. 24/1986, integrata dalla L.R. n. 30/1988, “per lo smobilizzo del debito della ”, sicché il Parte_5 credito consacrato nel titolo esecutivo non era mai pervenuto a né, infine, alla sua CP_8 cessionaria Controparte_9
che, in ogni caso, l'appellata non sarebbe stata in possesso della
[...] documentazione contrattuale in originale, a riprova del fatto che, nella cessione ex art. 58
T.U.B. in favore di del 27 novembre 2008, non era stato mai incluso il credito CP_7 controverso.
Il motivo è infondato
Va rilevato, anzitutto, che il credito opposto dagli appellanti trova il suo fondamento nel decreto ingiuntivo n. 269/2002, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 15 novembre 2002 e la cui opposizione venne rigettata dal medesimo Tribunale, con sentenza n. 18 del 13 gennaio 2009.
Poiché la cessione del credito controverso risultava notificata, mediante
3 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in data 11 dicembre 2008, è evidente che essa sia intervenuta anteriormente alla sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, sicchè il credito aveva ancora natura litigiosa.
Avuto riguardo a tale circostanza, è evidente che l'obbligazione di pagamento in esame appartenga al “secondo blocco” dei crediti ceduti, rientrando nelle “azioni revocatorie fallimentari e le controversie giudiziali civili di accertamento, condanna e/o costitutive, connesse ai Crediti, promosse nei confronti di (di seguito le “Cause CP_4
Passive”) con esclusione delle cause di natura giuslavoristica, penale, amministrativa e, comunque, non connesse a sofferenze”.
È, dunque, infondata la riproposizione della questione connessa all' assenza della documentazione originale relativa al rapporto sottostante - nel tentativo di far rientrare il credito nell'area di esclusione dei “rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale” – giacché trattasi di documenti non influenti ai fini della cessione del credito litigioso.
Ne deriva, pertanto, che l'appellante abbia esaustivamente dimostrato la propria titolarità del credito, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25547 del 2025).
6.Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono che il Tribunale non abbia rilevato la violazione della normativa ex art. 58 T.U.B. e delle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia.
Rappresentano che nessuna prova era stata fornita circa l'esistenza dell'asserita cessione del credito di cui all'art. 58 T.U.B.
Sostengono che sia la normativa del T.U.B. che le istruzioni della Banca d'Italia risultavano violate con riferimento al requisito oggettivo dell'operazione di cessione asseritamente effettuata.
Evidenziano che i rapporti ceduti in blocco avrebbero dovuto essere individuati o individuabili, sicché il criterio distintivo scelto da cedente e cessionario, costituito dalla
“sofferenza” del credito, era talmente vago da non consentire l'individuazione dei rapporti asseritamente ceduti.
Soggiungono che la violazione della normativa del T.U.B. appare manifesta anche
4 in virtù della mancata iscrizione camerale dell'asserita cessione.
Il motivo è infondato.
Va richiamato, da principio, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Cass. Cassazione civile sez. III -
25/07/2025, n. 21279; Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01).
Tenuto conto di tale condivisibile principio, va comunque rilevato che la cessione risulta comprovata non solo dalla mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale., ma anche dal tenore delle difese sostenute dagli stessi appellanti.
E, difatti, costoro, prima ancora di contestare l'assenza di prova dell'avvenuta cessione del credito, hanno riservato le proprie difese, in via prioritaria e non subordinata, sull'assunto che il credito non fosse cedibile, in quanto rientrante nella categoria di esclusione individuata per il primo blocco.
Tale aspetto, invero, risulta certamente pregnante, giacché non appare che gli appellanti contestino precisamente il contenuto della cessione – così come riportato in
Gazzetta – bensì, principalmente, l'esatta collocazione del credito nell'ambito degli accordi intercorsi tra e CP_4 CP_7
Appare, quindi, pacifico l'accordo concluso fra cedente e cessionario ai sensi dell'art. 58. tenuto conto che, come osservato dalla Suprema Corte “l'art. 116 c.p.c. Pt_4 conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti ( v. Cass., 5/12/2011, n. 26088; Cass., 10/8/2006,
n. 18128, e già Cass., 26/2/1983, n. 1503 ), e il comportamento ( extraprocessuale e ) processuale -nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal rispettivo procuratore- delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, che con riguardo a tale valutazione è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione (Cass. civ., sez.
III, 29 gennaio 2013, n. 2071; Cass. sez. 3, Sentenza n. 2071 del 2013).
Peraltro, non emerge che la cessione sia avvenuta in violazione delle istruzioni
5 impartite da Banca d'Italia, non potendosi dubitare della sofferenza del credito - rimasto impagato per anni - né che l'accordo di cessione non sia stato regolarmente notificato, per omessa iscrizione nel registro delle imprese, risultando sufficiente, come prima evidenziato, la pubblicazione in G.U. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25547 del 2025 ).
Non risulta neanche che il credito non fosse univocamente individuabile fra quelli ceduti, giacché la pubblicazione in G.U. avvenne prima della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ne discende che non sussisteva - né ad oggi sussiste - ragione alcuna perché gli appellanti potessero dubitare della natura litigiosa del credito e che, dunque, appartenesse al secondo blocco dei crediti ceduti, riguardante i diritti nascenti da controversie civili ancora pendenti.
7. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia limitato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere alla posizione di . Parte_3
Rappresentano che, in virtù dell'adempimento realizzato da quest'ultimo, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'odierna appellata.
Evidenziano che, infatti, l'adempimento di uno fra i debitori solidali abbia determinato l'estinzione dell'obbligazione per cui è causa, sicché nessuna pretesa può ormai essere avanzata dal creditore.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va richiamato, anzitutto, il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la transazione conclusa da uno degli obbligati in solido può estendersi ad altro coobbligato (che sia terzo rispetto al contratto), qualora abbia ad oggetto lo stesso debito del terzo, e quando non riguardi invece solo la quota o la parte di obbligazione di chi ha stipulato. Il titolo diverso non esclude la comunanza della obbligazione: essa è solidale anche se il danno è causato da azioni od omissioni diverse, purché abbiano concorso causalmente a determinare il danno. Può anche darsi che il contributo di ciascuno dei coobbligati sia qualificabile sotto diverse fattispecie (l'una di responsabilità contabile e l'altra civile), ma ciò che conta è che sia unico il contributo causale. Ciò che esclude invero la efficacia della transazione verso il terzo è solamente il fatto che essa sia stipulata solo per la parte di obbligazione di uno dei debitori”
(Cassazione civile sez. III, 19/03/2024, n.7324)
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, è evidente che la transazione sia intercorsa esclusivamente tra e , esclusivamente per la quota di CP_8 Parte_3
6 debito a quest'ultimo riferibile.
E difatti, nella proposta transattiva del 10 gennaio 2017 (pag. 1), si dà atto che con l'accettazione della società creditrice, quest'ultimo avrebbe rinunziato ad ogni controversia pendente con parte creditrice e che il debito “con esclusivo riguardo al sig. , dovrà Pt_3 ritenersi transatto e abbandonato con congiunta richiesta di estromissione o di stralcio della sua posizione dal processo de quo”.
Non appare dubbio, allo stesso tempo, che lo stralcio della posizione del Pt_3 abbia diminuito la consistenza del credito residuo fra i restanti debitori solidali indicati in precetto – originariamente nel numero di undici - essendo stata integralmente transatta la quota di uno di essi.
Difatti, secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni Unite, “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011).
Tanto premesso, si osserva che l'importo complessivamente richiesto in precetto ammonta ad euro 193.731,37, con conseguente attribuzione di una quota ideale di debito pari ad euro 17.611,94 per ciascun condebitore.
Dal momento che ha versato, a titolo di transazione, l'importo di euro Pt_3
20.000,00 — superiore alla propria quota ideale — il debito residuo gravante sugli altri condebitori, dunque, andrà ridotto in misura corrispondente all'importo effettivamente versato.
Ne consegue, dunque, a fronte del motivo interposto, l'accoglimento parziale dell'eccezione, con la riduzione del credito sino all'importo complessivo di euro
173.731,37, oltre interessi.
L'opposizione va, dunque, in parte accolta, dovendosi affermare il diritto dell'appellata a procedere esecutivamente nei confronti degli appellanti per l'importo indicato, con gli interessi per come indicati nel precetto opposto.
8. Residuando, comunque, un consistente debito degli appellanti, per l'esito complessivo della lite, le spese vanno poste a carico degli stessi, per la loro sostanziale
7 soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 7 resa dal Tribunale di Termini Imerese il 11 gennaio 2022, appellata da e , con atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2 con atto di citazione del 8 luglio 2022, dichiara il diritto dell'appellata di procedere esecutivamente nei confronti degli appellanti per l'importo di euro 173.731,37, oltre agli interessi dovuti su tale somma, per come indicati nel precetto opposto;
conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese del grado liquidate in complessivi euro 4997,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON TO EP LU
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON TO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1294 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Riela;
C.F._2
APPELLANTI
CONTRO con socio unico, con sede legale in Milano, Viale Brenta 18/B, e Controparte_1 per essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da , CP_2 CP_3 con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv.
NL NI;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: cfr. note scritte depositate il 5 ed il 10 luglio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 7 del 11 gennaio 2022 il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, rigettò l'opposizione al precetto proposta da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Controparte_4
e dell'interveniente cessionaria
[...] Controparte_5
A tanto pervenne, dichiarando la titolarità dell'opposta nel rapporto di credito
[...] controverso, costituito dal diritto al pagamento sancito dal decreto ingiuntivo n. 269/2002, emesso, nei confronti degli opponenti, dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese, in data 25 novembre 2002, in favore di e dichiarato definitivamente esecutivo in CP_6 data 6 novembre 2013.
1 Ritenne, ancora, il Tribunale che tale credito, del quale l'opponente aveva intimato il pagamento per un totale di euro 193.731,37, risultasse regolarmente ceduto ex art. 58 da – divenuta creditrice in virtù della fusione con il Banco di Sicilia Pt_4 Controparte_4
– ad a sua volta confluita, poi, nella società Controparte_7 [...]
la quale, nelle more del giudizio, aveva infine ceduto il Controparte_8 credito a Controparte_1
Il Tribunale dichiarò, infine, la soccombenza virtuale di in esito Parte_3 alla cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'accordo transattivo, intervenuto nel corso del giudizio, fra questi e . Controparte_4
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione del 8 luglio 2022, sulla scorta di tre motivi di impugnazione,
[...] così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva e per non aver rilevato l'assenza della documentazione contrattuale originale, necessaria ai fini dell'effettiva cessione del credito;
II. errore del primo giudice per non aver accertato la violazione della normativa ex art. 58 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e delle Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
III. errore del primo giudice per non aver esteso la dichiarazione di cessazione della materia del contendere alle proprie posizioni.
3. Con comparsa del 9 febbraio 2023 si è costituita , resistendo Controparte_1 al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 11 luglio
2025 – sostituita dal deposito di note scritte – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, prima di entrare nel merito delle doglianze proposte, occorre prendere in esame l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata dall'odierna appellata secondo cui l'appellante avrebbe meramente riproposto le stesse difese avanzate in primo grado e già rigettate.
L'eccezione è infondata.
Dall'atto di appello risultano, invero, sia le parti della sentenza gravata che le ragioni a sostegno dell'impugnativa, tanto essendo sufficiente alla luce del condivisibile
2 orientamento di legittimità per cui “è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”
(Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
6. Nel merito dell'interposto gravame, con il primo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di e, dunque, dell'odierna cessionaria appellata. CP_8
Rappresentano che dall'avviso di cessione del credito “in blocco” ex art. 58 T.U.B. ad – poi incorporata in – sarebbe stata esclusa la cessione del CP_7 CP_8 credito controverso.
Sostengono che il credito rientrerebbe nei rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale e da finanziamenti stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche provinciali e/o regionali) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati), contributi o agevolazioni tuttora in corso di erogazione e che non possono essere ceduti per espressa previsione legislativa.
Evidenziano che il decreto ingiuntivo n. 269/2002 del Tribunale di Termini Imerese, posto a fondamento del precetto opposto, era stato richiesto in esito all'emissione di alcune cambiarie agrarie, a seguito di un'operazione realizzata ex art. 10, lett. c , L.R. n. 24/1986, integrata dalla L.R. n. 30/1988, “per lo smobilizzo del debito della ”, sicché il Parte_5 credito consacrato nel titolo esecutivo non era mai pervenuto a né, infine, alla sua CP_8 cessionaria Controparte_9
che, in ogni caso, l'appellata non sarebbe stata in possesso della
[...] documentazione contrattuale in originale, a riprova del fatto che, nella cessione ex art. 58
T.U.B. in favore di del 27 novembre 2008, non era stato mai incluso il credito CP_7 controverso.
Il motivo è infondato
Va rilevato, anzitutto, che il credito opposto dagli appellanti trova il suo fondamento nel decreto ingiuntivo n. 269/2002, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 15 novembre 2002 e la cui opposizione venne rigettata dal medesimo Tribunale, con sentenza n. 18 del 13 gennaio 2009.
Poiché la cessione del credito controverso risultava notificata, mediante
3 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in data 11 dicembre 2008, è evidente che essa sia intervenuta anteriormente alla sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, sicchè il credito aveva ancora natura litigiosa.
Avuto riguardo a tale circostanza, è evidente che l'obbligazione di pagamento in esame appartenga al “secondo blocco” dei crediti ceduti, rientrando nelle “azioni revocatorie fallimentari e le controversie giudiziali civili di accertamento, condanna e/o costitutive, connesse ai Crediti, promosse nei confronti di (di seguito le “Cause CP_4
Passive”) con esclusione delle cause di natura giuslavoristica, penale, amministrativa e, comunque, non connesse a sofferenze”.
È, dunque, infondata la riproposizione della questione connessa all' assenza della documentazione originale relativa al rapporto sottostante - nel tentativo di far rientrare il credito nell'area di esclusione dei “rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale” – giacché trattasi di documenti non influenti ai fini della cessione del credito litigioso.
Ne deriva, pertanto, che l'appellante abbia esaustivamente dimostrato la propria titolarità del credito, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25547 del 2025).
6.Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono che il Tribunale non abbia rilevato la violazione della normativa ex art. 58 T.U.B. e delle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia.
Rappresentano che nessuna prova era stata fornita circa l'esistenza dell'asserita cessione del credito di cui all'art. 58 T.U.B.
Sostengono che sia la normativa del T.U.B. che le istruzioni della Banca d'Italia risultavano violate con riferimento al requisito oggettivo dell'operazione di cessione asseritamente effettuata.
Evidenziano che i rapporti ceduti in blocco avrebbero dovuto essere individuati o individuabili, sicché il criterio distintivo scelto da cedente e cessionario, costituito dalla
“sofferenza” del credito, era talmente vago da non consentire l'individuazione dei rapporti asseritamente ceduti.
Soggiungono che la violazione della normativa del T.U.B. appare manifesta anche
4 in virtù della mancata iscrizione camerale dell'asserita cessione.
Il motivo è infondato.
Va richiamato, da principio, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Cass. Cassazione civile sez. III -
25/07/2025, n. 21279; Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01).
Tenuto conto di tale condivisibile principio, va comunque rilevato che la cessione risulta comprovata non solo dalla mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale., ma anche dal tenore delle difese sostenute dagli stessi appellanti.
E, difatti, costoro, prima ancora di contestare l'assenza di prova dell'avvenuta cessione del credito, hanno riservato le proprie difese, in via prioritaria e non subordinata, sull'assunto che il credito non fosse cedibile, in quanto rientrante nella categoria di esclusione individuata per il primo blocco.
Tale aspetto, invero, risulta certamente pregnante, giacché non appare che gli appellanti contestino precisamente il contenuto della cessione – così come riportato in
Gazzetta – bensì, principalmente, l'esatta collocazione del credito nell'ambito degli accordi intercorsi tra e CP_4 CP_7
Appare, quindi, pacifico l'accordo concluso fra cedente e cessionario ai sensi dell'art. 58. tenuto conto che, come osservato dalla Suprema Corte “l'art. 116 c.p.c. Pt_4 conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti ( v. Cass., 5/12/2011, n. 26088; Cass., 10/8/2006,
n. 18128, e già Cass., 26/2/1983, n. 1503 ), e il comportamento ( extraprocessuale e ) processuale -nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal rispettivo procuratore- delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, che con riguardo a tale valutazione è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione (Cass. civ., sez.
III, 29 gennaio 2013, n. 2071; Cass. sez. 3, Sentenza n. 2071 del 2013).
Peraltro, non emerge che la cessione sia avvenuta in violazione delle istruzioni
5 impartite da Banca d'Italia, non potendosi dubitare della sofferenza del credito - rimasto impagato per anni - né che l'accordo di cessione non sia stato regolarmente notificato, per omessa iscrizione nel registro delle imprese, risultando sufficiente, come prima evidenziato, la pubblicazione in G.U. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25547 del 2025 ).
Non risulta neanche che il credito non fosse univocamente individuabile fra quelli ceduti, giacché la pubblicazione in G.U. avvenne prima della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ne discende che non sussisteva - né ad oggi sussiste - ragione alcuna perché gli appellanti potessero dubitare della natura litigiosa del credito e che, dunque, appartenesse al secondo blocco dei crediti ceduti, riguardante i diritti nascenti da controversie civili ancora pendenti.
7. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia limitato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere alla posizione di . Parte_3
Rappresentano che, in virtù dell'adempimento realizzato da quest'ultimo, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'odierna appellata.
Evidenziano che, infatti, l'adempimento di uno fra i debitori solidali abbia determinato l'estinzione dell'obbligazione per cui è causa, sicché nessuna pretesa può ormai essere avanzata dal creditore.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va richiamato, anzitutto, il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la transazione conclusa da uno degli obbligati in solido può estendersi ad altro coobbligato (che sia terzo rispetto al contratto), qualora abbia ad oggetto lo stesso debito del terzo, e quando non riguardi invece solo la quota o la parte di obbligazione di chi ha stipulato. Il titolo diverso non esclude la comunanza della obbligazione: essa è solidale anche se il danno è causato da azioni od omissioni diverse, purché abbiano concorso causalmente a determinare il danno. Può anche darsi che il contributo di ciascuno dei coobbligati sia qualificabile sotto diverse fattispecie (l'una di responsabilità contabile e l'altra civile), ma ciò che conta è che sia unico il contributo causale. Ciò che esclude invero la efficacia della transazione verso il terzo è solamente il fatto che essa sia stipulata solo per la parte di obbligazione di uno dei debitori”
(Cassazione civile sez. III, 19/03/2024, n.7324)
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, è evidente che la transazione sia intercorsa esclusivamente tra e , esclusivamente per la quota di CP_8 Parte_3
6 debito a quest'ultimo riferibile.
E difatti, nella proposta transattiva del 10 gennaio 2017 (pag. 1), si dà atto che con l'accettazione della società creditrice, quest'ultimo avrebbe rinunziato ad ogni controversia pendente con parte creditrice e che il debito “con esclusivo riguardo al sig. , dovrà Pt_3 ritenersi transatto e abbandonato con congiunta richiesta di estromissione o di stralcio della sua posizione dal processo de quo”.
Non appare dubbio, allo stesso tempo, che lo stralcio della posizione del Pt_3 abbia diminuito la consistenza del credito residuo fra i restanti debitori solidali indicati in precetto – originariamente nel numero di undici - essendo stata integralmente transatta la quota di uno di essi.
Difatti, secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni Unite, “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011).
Tanto premesso, si osserva che l'importo complessivamente richiesto in precetto ammonta ad euro 193.731,37, con conseguente attribuzione di una quota ideale di debito pari ad euro 17.611,94 per ciascun condebitore.
Dal momento che ha versato, a titolo di transazione, l'importo di euro Pt_3
20.000,00 — superiore alla propria quota ideale — il debito residuo gravante sugli altri condebitori, dunque, andrà ridotto in misura corrispondente all'importo effettivamente versato.
Ne consegue, dunque, a fronte del motivo interposto, l'accoglimento parziale dell'eccezione, con la riduzione del credito sino all'importo complessivo di euro
173.731,37, oltre interessi.
L'opposizione va, dunque, in parte accolta, dovendosi affermare il diritto dell'appellata a procedere esecutivamente nei confronti degli appellanti per l'importo indicato, con gli interessi per come indicati nel precetto opposto.
8. Residuando, comunque, un consistente debito degli appellanti, per l'esito complessivo della lite, le spese vanno poste a carico degli stessi, per la loro sostanziale
7 soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 7 resa dal Tribunale di Termini Imerese il 11 gennaio 2022, appellata da e , con atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2 con atto di citazione del 8 luglio 2022, dichiara il diritto dell'appellata di procedere esecutivamente nei confronti degli appellanti per l'importo di euro 173.731,37, oltre agli interessi dovuti su tale somma, per come indicati nel precetto opposto;
conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese del grado liquidate in complessivi euro 4997,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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