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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa ZI Mingione, ha pronunziato, in grado d'appello, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1279 anno 2022 Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto “altri contratti d'opera”, promossa da: con sede in MA RA (TA) alla Via Parte_1
Mons. (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. PE Serio, presso il cui studio, sito in MA RA alla via Taranto n. 31/b, è elettivamente domiciliata;
-appellante-
CONTRO
in qualità di titolare della ditta individuale CENTRO ESSERE CP_1
DIMAGRIMENTO E BENESSERE di AR LM con sede in Ostuni (Br) nella
Via Aldo Moro (P.I. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, P.IVA_2 dall'avv. Donato Giacobelli, presso il cui studio, sito in MA RA alla Via Michele
Casavola nr. 32, è elettivamente domiciliata;
-appellata-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi L'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione L'udienza del 03.04.2025; con ordinanza del 05.04.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 240/2021 del 27.07.2021, pubbl. il 31.08.2021, resa dal Giudice di Pace di MA RA nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2018, con cui veniva ingiunto al Centro Dimagrimento Essere di
AR LM, il pagamento della somma di € 2.500,00 (oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 425,00 per compenso
1 professionale), in favore della come corrispettivo del Parte_1 saldo dei lavori di ristrutturazione e per ulteriori lavori extra.
Esponeva che con atto notificato in data 09.07.2018 in qualità di titolare CP_1
del Centro Dimagrimento Essere chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n.109/2018, deducendo la “mancata accettazione e sottoscrizione del preventivo del 30.11.2017”,
“l'estinzione del credito ingiunto”, “inesistenza della prova del credito ingiunto”, “lavori di ristrutturazione non eseguiti a regola d'arte”.
In via riconvenzionale, l'opponente aveva altresì chiesto la condanna della società al pagamento della somma € 1.350,00, necessaria per eliminare i presunti difetti e di €
500,00 a titolo di risarcimento del danno per mancato utilizzo della doccia.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza, in fatto e Parte_1 diritto, L'opposizione svolta e, in particolare, evidenziava che: - il preventivo era stato accettato dalla committente mediante comportamenti concludenti, oltre che mediante l'apposizione del timbro a secco della società; - il preventivo sottoscritto recava l'importo di € 9.650,00 e, pertanto, il credito ingiunto non poteva ritenersi estinto con i pagamenti, pari complessivamente ad € 9.250,00, già effettuati dalla sig.ra e, peraltro, non CP_1 imputabili ai “lavori extra” (pari ad € 2.000,00, come indicato nella fattura prodotta in sede monitoria); - i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e la contestazione era da considerarsi tardiva, oltre che “inconsistente”.
Svolta l'attività istruttoria, non concessa la provvisoria esecuzione, la causa è giunta in decisione
In parziale accoglimento L'opposizione, il Giudice di Pace rideterminava in € 100,00 la somma dovuta alla società e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 109/2018 emesso in data 16.05.2018, sul presupposto che “(…) l'onere della prova in merito alla sussistenza di un accordo contrattuale tra le odierne parti in causa circa il preventivo di spesa per i lavori extra come allegato da parte opposta , incombente su quest'ultima, in quanto attrice nella fase monitoria, non risulta sufficientemente adempiuto”; rigettava altresì la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, tenuto conto L'esito L'espletata CTU.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la lamentando che Parte_1 erroneamente, a fronte del valore della domanda monitoria pari ad € 2.400,00, il Giudice di Pace aveva rideterminato la pretesa creditoria in € 100,00, valorizzando una fattura
(n.12/18, di € 6.850,00) diversa da quella posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza risultava privata la conclusione del
2 contratto;
del resto, la ctu aveva accertato l'esecuzione a regola d'arte dei lavori pattuiti e la sig.ra in sede di interrogatorio formale aveva confermato l'esecuzione dei CP_1 lavori di cui ai punti nn. 1, 3 e 7 della nota extra del 15.02.2018.
Con comparsa depositata telematicamente in data 08.06.2022, si costituiva in giudizio la sig.ra in qualità di titolare della ditta individuale Centro Essere CP_1
Dimagrimento e Benessere, di Ostuni (Br), eccependo preliminarmente l'inammissibilità L'appello per violazione L'art 342 c.p.c., in quanto l'appellante non specifica le modifiche da apportare alla ricostruzione in fatto compiuta dal Giudice di primo grado.
Nel merito, deduceva l'infondatezza L'appello, evidenziando la corretta rideterminazione del credito, tenuto conto del pagamento di € 9.250,00, a mezzo do versamenti in contanti, riconosciuti in giudizio dall'appellante. Inoltre, riportandosi alle precedenti difese, deduceva di non aver mai ricevuto e accettato il preventivo dei lavori extra, che, tra l'altro, risultava emesso successivamente alla conclusione dei lavori
(terminati in data 22.01.2018).
Aggiungeva che al preventivo del 30.11.2017 e alla nota extra del 15.02.2018 seguivano rispettivamente la fattura n.12/18 in acconto e n.13/18 a saldo, le cui somme risultano sovrapponibili ai preventivi di spesa. Precisava di aver negato, in sede di interrogatorio formale, di avere accettato e sottoscritto la nota extra del 15.02.2028, confermando di aver commissionato solo alcuni lavori e di aver pattuito verbalmente un prezzo di €
6.850,00.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, già documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.01.2025; stante il carico di ruolo, seguiva un rinvio per i medesimi incombenti all'udienza del 03.04.2025.
A scioglimento della riserva per effetto della scadenza del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 05.04.2025, la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto con le precisazioni che seguono.
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità L'appello ex art. 342 c.p.c.
In particolare, il requisito della specificità dei motivi è soddisfatto in quanto l'atto individua i punti che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello – inesistenza del rapporto contrattuale ed erronea determinazione del credito azionato in via monitoria
- con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto
3 i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.
Nel merito, deve ritenersi dimostrato l'intero credito azionato (in corso di causa, rideterminato in € 2.400,00), la tipologia di prestazioni svolte dall'impresa esecutrice e l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
Com'è noto, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (cfr.
Cass. n.3091/2025; Cass. n.18611/2017). Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso L'esecuzione del rapporto.
Ne consegue che, nell'eventuale giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova L'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. n.19944/2023).
Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e di prova, va ricordato che nell'azione di adempimento – come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) – il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte L'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore, a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo L'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n.
3373/2010; Cass. n. 9493/2008; Cass. S.U. n.13533/01).
Facendo applicazione dei detti principi, va dunque considerato che la creditrice, convenuta in senso formale, ha fornito prova diretta delle prestazioni per cui è stata emesse la fattura n. 13 del 16.04.2018, per un credito totale di € 2.500,00
Preliminarmente occorre precisare che tale importo comprende il saldo (pari ad € 500,00) dei lavori specificati nel preventivo originario del 30.11.2017 (per un prezzo pari complessivamente ad € 9.650,00) ed il costo (di € 2.000,00) per i lavori extra commissionati (indicati nella nota del 15.02.2018). E' incontestato che per i lavori di ristrutturazione sia stata già pagata dalla committente la somma di € 9.250,00, residuando,
4 quindi, rispetto al contratto originario cui è collegabile il preventivo del 30.11.2017 (di €
9.650,00), la somma di € 400,00.
Ancora, in via preliminare, giova evidenziare che il contratto di cui al preventivo del
30.11.2017 e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori extra, può ritenersi concluso anche mediante inizio di esecuzione ex art. 1327 c.c.
Nella specie, l'esito L'espletata prova testimoniale comprova l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e delle ulteriori opere, peraltro non specificamente contestate ex art. 115
c.p.c. da parte opponente.
In particolare, la sig.ra ha precisato che “la ha effettuato i CP_1 Parte_1 seguenti lavori: la costruzione di porte divisorie per la separazione dei due ambienti, la tinteggiatura dei soffitti e pareti di tutto il centro benessere, montaggio di n.5 condizionatori, più (…), più cabina sauna e cabina doccia”; ha aggiunto che “durante
l'esecuzione dei lavori, dopo qualche settimana ho commissionato altri lavori alla
[...]
. Nonostante io non abbia mai ricevuto la nota extra (…) posso confermare che Pt_1 la effettuò i lavori di cui ai nn.1, 3, 7. Non ricordo se furono effettuati i lavori di Pt_1 cui al punto 8 e con riferimento ai lavori di cui al punto 10, posso dire che fu fornito e montato un solo vetro su 7” (cfr. verbale di udienza del 10.10.2019). A sua volta, il teste
, marito della sig.ra , ha riferito che “la sig.ra Testimone_1 CP_1 CP_1 ha ricevuto le fatture nn. 12/18 e 13/18 dalla e, in ordine al trasloco dalla sede di Pt_1
MA RA a quella nuova di Ostuni, ha dichiarato che “il trasloco dei mobili e delle attrezzature fu effettuato dalla ditta L.P. Traslochi di AR PE (…), aggiungendo che il sig. con il suo furgoncino trasportò per cortesia, visto che Pt_1 faceva il tragitto MA-Ostuni, alcune suppellettili, mobiletti, sedie ecc. da un magazzino sito nella zona industriale di MA RA. La sauna doveva essere trasportata dal ma come detto, per motivi della ditta che non ricordo, poi Parte_1 fummo costretti ad interpellare altra ditta per il trasloco. Non ricordo quanto pagammo la ditta L.P.” (cfr. verbale di udienza del 07.11.2019).
I testi intimati dall'opposta hanno confermato, ciascuno dalla propria prospettiva ed in base a quanto di propria diretta cognizione, i capitoli dedotti dall'opposta.
In particolare, il teste , dipendente della ha Testimone_2 Parte_1 confermato di aver realizzato, nei mesi di novembre-dicembre 2017, i lavori di cui al preventivo del 30.11.2017 e di aver partecipato, unitamente ad altri operai, alla realizzazione delle opere di cui alla nota extra del 15.02.2018 e ha aggiunto che “il trasloco che fu effettuato con furgone della ebbe ad oggetto il trasporto di lettini, Pt_1
5 sedie attrezzature. Ricordo che smontammo anche una sauna. Tanto posso dire in quanto partecipai alle operazioni di trasloco”, precisando che “il trasloco dalla zona industriale di MA RA al nuovo Centro estetico di Ostuni fu effettuato utilizzando un camion di altra ditta. Non so di chi fosse il camion. Io e l'altro operaio provvedemmo al trasloco
e quindi al carico e scarico dei beni che consistevano in lettini, mobili, (…), attrezzi per massaggi, comò, armadi. Preciso che il secondo trasloco dalla vecchia sede fu effettuato con uomini e mezzi della (cfr. verbale di udienza del 07.11.2019). A sua, volta il Pt_1 teste ha dichiarato di aver eseguito alcuni dei lavori indicati nel Testimone_3 preventivo del 30.11.2017, in qualità di idraulico (“non sono dipendente della
[...]
, ma un collaboratore esterno”), precisando “ho effettuato l'installazione dei Pt_1 climatizzatori in numero di 7, presso il centro estetico. Preciso, inoltre, di aver montato split interno e macchina esterna, in quanto le tubazioni interne erano già esistenti. Ho installato inoltre una doccia (…) nel luglio del 2018, il sig. mi chiese di recarmi Pt_1 sul posto perché la sig.ra lamentava un problema alla doccia. Mi recai insieme CP_1 ad un operaio della tale e ruppi un mattone per verificare se la perdita Pt_1 Tes_2 dipendesse dalla mia errata installazione, constatammo tuttavia che la perdita dipendeva dalla sigillatura del box doccia, fra piatto e box. Il problema fu risolto dall'operaio della ditta” (cfr. verbale di udienza del 18.12.2019).
Inoltre, l'espletata ctu, a firma L'NG. , ha concluso nel senso che Persona_1
“i lavori di tinteggiatura, eseguiti dalla , presso il Centro di Parte_1
Dimagrimento “ESSERE” fra il 2017 e il 2018, sono stati eseguiti a regola d'arte e non sussistono i vizi lamentati alle pagg. 6-7-8 L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (…)”; senza distinguere tra la prima tinteggiatura dei soffitti e pareti di tutto il centro benessere, e la tinteggiatura di tutte le superfici di soffitti e pareti a perfetta copertura e la tinteggiatura di tutte le superfici relative ai soffitti e alle pareti fino a perfetta copertura della cromatura di colore, di cui ai punti 5) e 6) della nota extra del
15.02.2018.
Può, quindi, ritenersi che tra i lavori pattuiti ed effettuati dalla , Parte_1 rientrassero anche quelli ulteriori commissionati dalla sig.ra nel corso CP_1 L'esecuzione dei lavori, indicati nella nota extra del 15.02.2018 (cui si ricollega la fattura n. 13/18).
Per le argomentazioni svolte, l'appello va, quindi, accolto nei limiti della domanda;
pertanto, il Centro dimagrimento “Essere”, in persona del suo titolare sig.ra CP_1
6 è tenuto al pagamento – a saldo e per i lavori extra - della somma di € 2.400,00 in CP_1 favore L'appellante.
Essendo emerso che è dovuta a parte opposta una somma inferiore (€ 2.400,00) rispetto a quello indicata in decreto (€ 2.500,00), il decreto ingiuntivo va revocato.
Per quanto attiene alle spese processuali, ivi comprese le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado, la riforma della sentenza impugnata comporta la loro rideterminazione, d'ufficio, sulla base L'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. accoglie l'appello nei limiti della domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 109/2018 del 16.05.2018;
2. condanna la sig.ra in qualità di titolare della ditta individuale CP_1
Centro Essere Dimagrimento e Benessere (P.I. ), al pagamento nei P.IVA_2 confronti della (P.I. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 2.400,00;
3. condanna l'appellata al pagamento in favore L'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.485,00 a titolo di compenso professionale (di cui € 633,00 per il giudizio di primo grado ed €
852,00 per il presente grado di giudizio) ed € 147,00 per esborsi del presente grado di giudizio, oltre al 15% a titolo di rimorso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Giudice di Pace di MA RA in favore L'NG. , con decreto del Persona_1
23.07.2021, definitivamente a carico L'opponente, , in qualità CP_1 di titolare della ditta individuale Centro Essere Dimagrimento e Benessere (P.I.
). P.IVA_2
Così deciso in Taranto, 06.10.2025 Il Giudice
dr.ssa ZI Mingione
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa ZI Mingione, ha pronunziato, in grado d'appello, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1279 anno 2022 Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto “altri contratti d'opera”, promossa da: con sede in MA RA (TA) alla Via Parte_1
Mons. (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. PE Serio, presso il cui studio, sito in MA RA alla via Taranto n. 31/b, è elettivamente domiciliata;
-appellante-
CONTRO
in qualità di titolare della ditta individuale CENTRO ESSERE CP_1
DIMAGRIMENTO E BENESSERE di AR LM con sede in Ostuni (Br) nella
Via Aldo Moro (P.I. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, P.IVA_2 dall'avv. Donato Giacobelli, presso il cui studio, sito in MA RA alla Via Michele
Casavola nr. 32, è elettivamente domiciliata;
-appellata-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi L'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione L'udienza del 03.04.2025; con ordinanza del 05.04.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 240/2021 del 27.07.2021, pubbl. il 31.08.2021, resa dal Giudice di Pace di MA RA nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2018, con cui veniva ingiunto al Centro Dimagrimento Essere di
AR LM, il pagamento della somma di € 2.500,00 (oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 425,00 per compenso
1 professionale), in favore della come corrispettivo del Parte_1 saldo dei lavori di ristrutturazione e per ulteriori lavori extra.
Esponeva che con atto notificato in data 09.07.2018 in qualità di titolare CP_1
del Centro Dimagrimento Essere chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n.109/2018, deducendo la “mancata accettazione e sottoscrizione del preventivo del 30.11.2017”,
“l'estinzione del credito ingiunto”, “inesistenza della prova del credito ingiunto”, “lavori di ristrutturazione non eseguiti a regola d'arte”.
In via riconvenzionale, l'opponente aveva altresì chiesto la condanna della società al pagamento della somma € 1.350,00, necessaria per eliminare i presunti difetti e di €
500,00 a titolo di risarcimento del danno per mancato utilizzo della doccia.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza, in fatto e Parte_1 diritto, L'opposizione svolta e, in particolare, evidenziava che: - il preventivo era stato accettato dalla committente mediante comportamenti concludenti, oltre che mediante l'apposizione del timbro a secco della società; - il preventivo sottoscritto recava l'importo di € 9.650,00 e, pertanto, il credito ingiunto non poteva ritenersi estinto con i pagamenti, pari complessivamente ad € 9.250,00, già effettuati dalla sig.ra e, peraltro, non CP_1 imputabili ai “lavori extra” (pari ad € 2.000,00, come indicato nella fattura prodotta in sede monitoria); - i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e la contestazione era da considerarsi tardiva, oltre che “inconsistente”.
Svolta l'attività istruttoria, non concessa la provvisoria esecuzione, la causa è giunta in decisione
In parziale accoglimento L'opposizione, il Giudice di Pace rideterminava in € 100,00 la somma dovuta alla società e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 109/2018 emesso in data 16.05.2018, sul presupposto che “(…) l'onere della prova in merito alla sussistenza di un accordo contrattuale tra le odierne parti in causa circa il preventivo di spesa per i lavori extra come allegato da parte opposta , incombente su quest'ultima, in quanto attrice nella fase monitoria, non risulta sufficientemente adempiuto”; rigettava altresì la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, tenuto conto L'esito L'espletata CTU.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la lamentando che Parte_1 erroneamente, a fronte del valore della domanda monitoria pari ad € 2.400,00, il Giudice di Pace aveva rideterminato la pretesa creditoria in € 100,00, valorizzando una fattura
(n.12/18, di € 6.850,00) diversa da quella posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza risultava privata la conclusione del
2 contratto;
del resto, la ctu aveva accertato l'esecuzione a regola d'arte dei lavori pattuiti e la sig.ra in sede di interrogatorio formale aveva confermato l'esecuzione dei CP_1 lavori di cui ai punti nn. 1, 3 e 7 della nota extra del 15.02.2018.
Con comparsa depositata telematicamente in data 08.06.2022, si costituiva in giudizio la sig.ra in qualità di titolare della ditta individuale Centro Essere CP_1
Dimagrimento e Benessere, di Ostuni (Br), eccependo preliminarmente l'inammissibilità L'appello per violazione L'art 342 c.p.c., in quanto l'appellante non specifica le modifiche da apportare alla ricostruzione in fatto compiuta dal Giudice di primo grado.
Nel merito, deduceva l'infondatezza L'appello, evidenziando la corretta rideterminazione del credito, tenuto conto del pagamento di € 9.250,00, a mezzo do versamenti in contanti, riconosciuti in giudizio dall'appellante. Inoltre, riportandosi alle precedenti difese, deduceva di non aver mai ricevuto e accettato il preventivo dei lavori extra, che, tra l'altro, risultava emesso successivamente alla conclusione dei lavori
(terminati in data 22.01.2018).
Aggiungeva che al preventivo del 30.11.2017 e alla nota extra del 15.02.2018 seguivano rispettivamente la fattura n.12/18 in acconto e n.13/18 a saldo, le cui somme risultano sovrapponibili ai preventivi di spesa. Precisava di aver negato, in sede di interrogatorio formale, di avere accettato e sottoscritto la nota extra del 15.02.2028, confermando di aver commissionato solo alcuni lavori e di aver pattuito verbalmente un prezzo di €
6.850,00.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, già documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.01.2025; stante il carico di ruolo, seguiva un rinvio per i medesimi incombenti all'udienza del 03.04.2025.
A scioglimento della riserva per effetto della scadenza del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 05.04.2025, la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto con le precisazioni che seguono.
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità L'appello ex art. 342 c.p.c.
In particolare, il requisito della specificità dei motivi è soddisfatto in quanto l'atto individua i punti che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello – inesistenza del rapporto contrattuale ed erronea determinazione del credito azionato in via monitoria
- con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto
3 i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.
Nel merito, deve ritenersi dimostrato l'intero credito azionato (in corso di causa, rideterminato in € 2.400,00), la tipologia di prestazioni svolte dall'impresa esecutrice e l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
Com'è noto, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (cfr.
Cass. n.3091/2025; Cass. n.18611/2017). Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso L'esecuzione del rapporto.
Ne consegue che, nell'eventuale giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova L'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. n.19944/2023).
Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e di prova, va ricordato che nell'azione di adempimento – come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) – il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte L'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore, a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo L'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n.
3373/2010; Cass. n. 9493/2008; Cass. S.U. n.13533/01).
Facendo applicazione dei detti principi, va dunque considerato che la creditrice, convenuta in senso formale, ha fornito prova diretta delle prestazioni per cui è stata emesse la fattura n. 13 del 16.04.2018, per un credito totale di € 2.500,00
Preliminarmente occorre precisare che tale importo comprende il saldo (pari ad € 500,00) dei lavori specificati nel preventivo originario del 30.11.2017 (per un prezzo pari complessivamente ad € 9.650,00) ed il costo (di € 2.000,00) per i lavori extra commissionati (indicati nella nota del 15.02.2018). E' incontestato che per i lavori di ristrutturazione sia stata già pagata dalla committente la somma di € 9.250,00, residuando,
4 quindi, rispetto al contratto originario cui è collegabile il preventivo del 30.11.2017 (di €
9.650,00), la somma di € 400,00.
Ancora, in via preliminare, giova evidenziare che il contratto di cui al preventivo del
30.11.2017 e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori extra, può ritenersi concluso anche mediante inizio di esecuzione ex art. 1327 c.c.
Nella specie, l'esito L'espletata prova testimoniale comprova l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e delle ulteriori opere, peraltro non specificamente contestate ex art. 115
c.p.c. da parte opponente.
In particolare, la sig.ra ha precisato che “la ha effettuato i CP_1 Parte_1 seguenti lavori: la costruzione di porte divisorie per la separazione dei due ambienti, la tinteggiatura dei soffitti e pareti di tutto il centro benessere, montaggio di n.5 condizionatori, più (…), più cabina sauna e cabina doccia”; ha aggiunto che “durante
l'esecuzione dei lavori, dopo qualche settimana ho commissionato altri lavori alla
[...]
. Nonostante io non abbia mai ricevuto la nota extra (…) posso confermare che Pt_1 la effettuò i lavori di cui ai nn.1, 3, 7. Non ricordo se furono effettuati i lavori di Pt_1 cui al punto 8 e con riferimento ai lavori di cui al punto 10, posso dire che fu fornito e montato un solo vetro su 7” (cfr. verbale di udienza del 10.10.2019). A sua volta, il teste
, marito della sig.ra , ha riferito che “la sig.ra Testimone_1 CP_1 CP_1 ha ricevuto le fatture nn. 12/18 e 13/18 dalla e, in ordine al trasloco dalla sede di Pt_1
MA RA a quella nuova di Ostuni, ha dichiarato che “il trasloco dei mobili e delle attrezzature fu effettuato dalla ditta L.P. Traslochi di AR PE (…), aggiungendo che il sig. con il suo furgoncino trasportò per cortesia, visto che Pt_1 faceva il tragitto MA-Ostuni, alcune suppellettili, mobiletti, sedie ecc. da un magazzino sito nella zona industriale di MA RA. La sauna doveva essere trasportata dal ma come detto, per motivi della ditta che non ricordo, poi Parte_1 fummo costretti ad interpellare altra ditta per il trasloco. Non ricordo quanto pagammo la ditta L.P.” (cfr. verbale di udienza del 07.11.2019).
I testi intimati dall'opposta hanno confermato, ciascuno dalla propria prospettiva ed in base a quanto di propria diretta cognizione, i capitoli dedotti dall'opposta.
In particolare, il teste , dipendente della ha Testimone_2 Parte_1 confermato di aver realizzato, nei mesi di novembre-dicembre 2017, i lavori di cui al preventivo del 30.11.2017 e di aver partecipato, unitamente ad altri operai, alla realizzazione delle opere di cui alla nota extra del 15.02.2018 e ha aggiunto che “il trasloco che fu effettuato con furgone della ebbe ad oggetto il trasporto di lettini, Pt_1
5 sedie attrezzature. Ricordo che smontammo anche una sauna. Tanto posso dire in quanto partecipai alle operazioni di trasloco”, precisando che “il trasloco dalla zona industriale di MA RA al nuovo Centro estetico di Ostuni fu effettuato utilizzando un camion di altra ditta. Non so di chi fosse il camion. Io e l'altro operaio provvedemmo al trasloco
e quindi al carico e scarico dei beni che consistevano in lettini, mobili, (…), attrezzi per massaggi, comò, armadi. Preciso che il secondo trasloco dalla vecchia sede fu effettuato con uomini e mezzi della (cfr. verbale di udienza del 07.11.2019). A sua, volta il Pt_1 teste ha dichiarato di aver eseguito alcuni dei lavori indicati nel Testimone_3 preventivo del 30.11.2017, in qualità di idraulico (“non sono dipendente della
[...]
, ma un collaboratore esterno”), precisando “ho effettuato l'installazione dei Pt_1 climatizzatori in numero di 7, presso il centro estetico. Preciso, inoltre, di aver montato split interno e macchina esterna, in quanto le tubazioni interne erano già esistenti. Ho installato inoltre una doccia (…) nel luglio del 2018, il sig. mi chiese di recarmi Pt_1 sul posto perché la sig.ra lamentava un problema alla doccia. Mi recai insieme CP_1 ad un operaio della tale e ruppi un mattone per verificare se la perdita Pt_1 Tes_2 dipendesse dalla mia errata installazione, constatammo tuttavia che la perdita dipendeva dalla sigillatura del box doccia, fra piatto e box. Il problema fu risolto dall'operaio della ditta” (cfr. verbale di udienza del 18.12.2019).
Inoltre, l'espletata ctu, a firma L'NG. , ha concluso nel senso che Persona_1
“i lavori di tinteggiatura, eseguiti dalla , presso il Centro di Parte_1
Dimagrimento “ESSERE” fra il 2017 e il 2018, sono stati eseguiti a regola d'arte e non sussistono i vizi lamentati alle pagg. 6-7-8 L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (…)”; senza distinguere tra la prima tinteggiatura dei soffitti e pareti di tutto il centro benessere, e la tinteggiatura di tutte le superfici di soffitti e pareti a perfetta copertura e la tinteggiatura di tutte le superfici relative ai soffitti e alle pareti fino a perfetta copertura della cromatura di colore, di cui ai punti 5) e 6) della nota extra del
15.02.2018.
Può, quindi, ritenersi che tra i lavori pattuiti ed effettuati dalla , Parte_1 rientrassero anche quelli ulteriori commissionati dalla sig.ra nel corso CP_1 L'esecuzione dei lavori, indicati nella nota extra del 15.02.2018 (cui si ricollega la fattura n. 13/18).
Per le argomentazioni svolte, l'appello va, quindi, accolto nei limiti della domanda;
pertanto, il Centro dimagrimento “Essere”, in persona del suo titolare sig.ra CP_1
6 è tenuto al pagamento – a saldo e per i lavori extra - della somma di € 2.400,00 in CP_1 favore L'appellante.
Essendo emerso che è dovuta a parte opposta una somma inferiore (€ 2.400,00) rispetto a quello indicata in decreto (€ 2.500,00), il decreto ingiuntivo va revocato.
Per quanto attiene alle spese processuali, ivi comprese le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado, la riforma della sentenza impugnata comporta la loro rideterminazione, d'ufficio, sulla base L'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. accoglie l'appello nei limiti della domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 109/2018 del 16.05.2018;
2. condanna la sig.ra in qualità di titolare della ditta individuale CP_1
Centro Essere Dimagrimento e Benessere (P.I. ), al pagamento nei P.IVA_2 confronti della (P.I. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 2.400,00;
3. condanna l'appellata al pagamento in favore L'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.485,00 a titolo di compenso professionale (di cui € 633,00 per il giudizio di primo grado ed €
852,00 per il presente grado di giudizio) ed € 147,00 per esborsi del presente grado di giudizio, oltre al 15% a titolo di rimorso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Giudice di Pace di MA RA in favore L'NG. , con decreto del Persona_1
23.07.2021, definitivamente a carico L'opponente, , in qualità CP_1 di titolare della ditta individuale Centro Essere Dimagrimento e Benessere (P.I.
). P.IVA_2
Così deciso in Taranto, 06.10.2025 Il Giudice
dr.ssa ZI Mingione
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