Decreto decisorio 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 12/10/2021, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01521/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2015, proposto da
Numeria S.G.R. S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bigolaro, Alessia Meggiolaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montebelluna non costituito in giudizio;
nei confronti
Ipab Casa di Riposo Umberto I non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Montebelluna n. 33 del 16.06.2015, con la quale è stato approvato il P.I., limitatamente alle previsioni contenute nelle schede puntuali di intervento, Parte 2, zone residenziali di espansione con norma speciale, zona C3 - N. 8 "Ex Nordica", nella parte in cui non accoglie le osservazioni presentate dall'odierna ricorrente e prevede, in particolare, che "l'insediamento di una destinazione diversa da quelle sopra indicate, e non espressamente consentita dal Piano Attuativo già approvato, è soggetta a contributo perequativo secondo le modalità previste dall'art. 12", confermando altresì i previgenti parametri urbanistici dell'area;
per quanto possa occorrere, della precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Montebelluna n. 32 del 12.06.2015; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 novembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso in Venezia il giorno 12 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO