Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4949/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VILLAGRAZIA 368 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI BETTA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA N. TURRISI, 59 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAMMARATA BARBARA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 novembre e sottoscritto il
31 ottobre 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il 17 settembre 2005); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di darsi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento di residenza a mezzo lettera raccomandata A.R. e ciò anche ai fini della conoscenza del recapito reciproco e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie in futuro.
2. La GNa unitamente al figlio minore si Parte_1 Per_1 trasferirà in altro immobile, stante che la casa coniugale sita in Palermo in
Regione Siciliana Nord Ovest n°4365, resterà nella disponibilità del GN
[...]
, in qualità di portiere dello stabile del condominio. CP_1
3. Il GN si impegna, sin da ora, a contribuire al pagamento del CP_1 canone di locazione dell'immobile che la GNa abiterà con il figlio Pt_1 minore Per_1
4. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la minore, relative anche alla sua istruzione ed alle cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni in materia di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
PIANO GENITORIALE
Il GN , fatti salvi diversi accordi tra le parti, potrà Controparte_1 incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: •Dal Per_1 martedì al venerdì fino alle 20.00, con pernottamento presso la residenza paterna, e dal venerdì al martedì il minore vivrà presso la residenza materna.
2 •Durante le festività natalizie, secondo il principio della bigenitorialità e dunque ad anni alterni o dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio, con pernottamento presso la residenza paterna;
durante le festività pasquali, ad anni alterni a Pasqua o Pasquetta;
durante tutte le restanti festività civili e religiose ad anni alterni con la madre. •Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per una settimana consecutiva nel mese di luglio e per una settimana consecutiva nel mese di agosto da concordare preventivamente, entro il mese di aprile, con pernottamento presso la residenza paterna e con sospensione del diritto di visita del padre nel corso delle due distinte settimane in cui la minore rimarrà esclusivamente con la madre.
5. Il GN si obbliga a corrispondere, mediante bonifico bancario, CP_1 alla GNa entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma Parte_1 complessiva di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale somma, Per_1 concordata tra le parti in considerazione delle attuali reciproche condizioni economiche e reddituali, verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
6. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento, nonché, di avere regolato ogni altro rapporto economico tra loro, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti, null'altro avendo a che pretendere
7. Il GN dichiara espressamente di rinunciare alla quota parte CP_1 del 50% delle somme attualmente percepite a titolo di 'Assegno Unico', il cui intero importo complessivo di € 350,00, verrà riscosso esclusivamente dalla madre che provvederà ad inoltrare la relativa istanza alle Autorità competenti, successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione.
8. Le parti dichiarano di avere espressamente convenuto che ogni beneficio e/o contribuzione economica per i figli (assegno familiare e/o assegno unico o similare) sia attribuito in via esclusiva alla madre, che potrà farne richiesta in proprio anche in nome e per conto del padre;
ove necessario, comunque, il sig.
si impegna a prestare la propria collaborazione e il proprio consenso CP_1
– eventualmente sottoscrivendo la relativa modulistica – per le finalità di cui
3 al presente accordo
9. Inoltre, con particolare riferimento alle spese straordinarie, le parti, uniformandosi all'orientamento del Tribunale di Palermo, concordano che tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al
50%) anche in assenza di preventivo accordo ed a semplice richiesta previa esibizione del relativo documento fiscale, siano comprese:
• le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci ed analisi cliniche prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferiti alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto.
• le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera, abbonamento autobus e metro); e) la mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
• Le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. Tra le spese straordinarie il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo tra i genitori, siano comprese:
• spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti private. • spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati
4 (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e le lezioni private;
di specializzazione;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica).
• spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) le spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e doposcuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) il centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
• Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di riscontro, reputata consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di sua pertinenza); nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto;
in relazione alle spese per le gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività
5 sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
10. Le parti si prestano, ora per allora, reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente potrà servire quale nulla - osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o rinnovarli.
11. Le spese del presente giudizio rimangono compensate tra le parti.
12. Le condizioni di cui al presente ricorso, avranno decorrenza dal momento della sottoscrizione dello stesso.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 332, P. II, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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