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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RGL 3098/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art 281sexies cpc) nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3098/25
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Guariso, Parte_1 dall'avv. Livio Neri e dall'avv. Marta Lavanna;
parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Roberta Pellerino parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, CP_ a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato il diritto del ricorrente all'AUU in relazione prima ad uno e poi ai due figli minori a causa della titolarità, in capo al ricorrente stesso, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'AUU, dapprima in relazione al primo figlio e, successivamente, anche in relazione alla neo- Parte_2 nata figlia , a decorrere dalla data della domanda e per i mesi Controparte_2 non pagati, da ottobre 2022 sino a che ne sussistano gli ulteriori requisiti di legge;
e conseguentemente, anche ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione, c) accertare che le somme già percepite non sono state indebitamente corrisposte e non devono essere restituite;
1 RGL 3098/25
CP_ d) condannare l' a pagare la somma pari ad € 4.850,00 (come da calcoli in atti), o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, maturata a marzo 2025, oltre ai successivi ratei maturandi di mese in mese, con riserva di aggiornare il calcolo al momento della sentenza;
CP_ con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
CONCLUSIONI per parte convenuta:
CP_
- rigettare il ricorso proposto da da , assolvendo l' dalle Pt_1 Parte_1 domande tutte ex adverso formulate. Spese come per legge.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Parte ricorrente chiede che, accertato il carattere discriminatorio della condotta dell' , l' convenuto sia condannato al pagamento CP_1 CP_3 dell'importo di € 5.051,00 (domanda parzialmente limitata all'odierna udienza, rispetto a quella svolta in ricorso); a fondamento della domanda, in linea di fatto, espone che:
- è immigrata in Italia nel 2019 e, nel 2020, ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro a seguito di procedura di emersione;
- nel 2022 ha ottenuto un permesso per attesa occupazione nuovamente rilasciato in data 1° febbraio 2023, attualmente in fase di rinnovo;
- in data 28 settembre 2021 si è ricongiunto con la madre il figlio Parte_2
- dalla data di ingresso in Italia il figlio è sempre rimasto residente sul territorio ed è in carico alla madre;
- il 18 dicembre 2024 è nata la seconda figlia della ricorrente, ; Persona_1
- la ricorrente ha presentato domande di riconoscimento dell'assegno unico universale ricevendo solo parziali pagamenti;
- a seguito di richiesta di spiegazioni l' ha comunicato il CP_1 rigetto della domanda in relazione al figlio per il Parte_2 seguente motivo Non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno.
2 RGL 3098/25
Costituendosi in giudizio l' chiede che sia dichiarata l'infondatezza CP_1 della domanda poiché il permesso di soggiorno in attesa di occupazione, ex art 22 dlgs 286/98, non costituisce titolo per ottenere l'assegno unico universale. II
All'esito del giudizio alla luce delle allegazioni delle parti, delle produzioni documentali si osserva che:
a. in linea di fatto, le allegazioni svolte da parte ricorrente non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte dell' CP_1 che si è limitato ad una difesa fondata sulla non riconducibilità del permesso di soggiorno in attesa di occupazione alla tipologia di permessi che consentono di ottenere l'assegno unico universale;
b. la specifica questione è già stata oggetto di decisioni di merito1, il cui percorso argomentativo è qui condiviso e che, ai sensi dall'art. 118 disp att cpc, viene richiamato in questi termini:
1. nella vicenda in esame sono rilevanti le seguenti disposizioni normative: 1.1. l'art. 1, dlgs 230/212 istituisce l'assegno unico universale a decorrere dal 1° marzo 2022; 1.2. l'art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo prevede che l'assegno sia riconosciuto, tra gli altri, anche ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi …; 1.3. l'art. 22, comma 11, dlgs 286/983 stabilisce che La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
3 RGL 3098/25
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero … ; 1.4. l'art. 37, commi 2 ss, DPR 394/994, dispone che
… Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all' articolo 22 , comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno … Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis;
2. dalla lettura di tali disposizioni deriva che: 2.1. nel caso di perdita dell'occupazione il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea non subisce la revoca del permesso di soggiorno per lavoro, ma conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad un anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore;
2.2. per conservare tale facoltà il cittadino extra UE deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego a rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata
4 RGL 3098/25
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno;
2.3. qualora il periodo in cui il cittadino, non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea, conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato sia superiore al termine finale di validità del permesso di soggiorno per lavoro, di cui è in possesso, egli può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione;
3. accertato che a tali condizioni il cittadino extra UE ha diritto ad essere titolare del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, è necessario verificare se tale permesso sia riconducibile alla nozione di permesso unico di lavoro e, quindi, legittimi l'attribuzione dell'assegno unico universale, a tal fine di rileva che: 3.1. l'art 5, comma 8.1, dlgs 286/98, prevede che Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro" ; 3.2. la medesima norma, al successivo capoverso (8.2) indica le otto ipotesi alle quali non si applica il comma 8.1; 3.3. tra i permessi esclusi dalla citata disposizione non è indicato il permesso in attesa occupazione ex art. 22, comma11, d.lgs. 286/98 ed ex art. 37, comma 5, DPR 347/99;
4. in conclusione, si deve ritenere che, sulla base delle norme di legge nazionali, il permesso in attesa occupazione, di cui è pacificamente titolare parte ricorrente, rientra nel tipologia permesso unico lavoro che consente di soggiornare regolarmente sul territorio italiano e costituisce titolo idoneo affinché possa percepire l'assegno unico universale ex art. 3 co.1, lett. a) d.lgs. 230/21;
c. con riferimento al quantum, è sufficiente rilevare che parte ricorrente ha precisato, fin dall'atto introduttivo, gli importi richiesti5, peraltro, facendo riferimento alle tabelle a CP_4
5 RGL 3098/25
fronte di tali specifiche allegazioni, documentalmente provate, parte convenuta si è limitata ad una contestazione del tutto generica7 e, pertanto, inammissibile;
d. in conclusione, in accoglimento della domanda svolta in ricorso, parte convenuta è condannata all'immediato pagamento dell'importo precisato all'odierna udienza pari a € 5.051,00, aggiornato al luglio 2025
e. si ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale8 secondo il quale il fattore della nazionalità è un fattore di possibile discriminazione atteso il contenuto delle norme di cui agli artt. 43, 44 del T.U. sull'immigrazione, 14 CEDU, 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, 1 del d.lgs 216/2003; la condotta dell' ha violato il principio di parità CP_1 di trattamento che opera nei settori della sicurezza sociale definiti dal Reg. 883/2004 U.E., di cui all'art. 12. Par. 1, lett. e) della direttiva 2011/98 UE, tra i cittadini italiani e i cittadini di paesi terzi titolari di permesso per attesa occupazione ed autorizzati a svolgere in Italia un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Infatti, a causa della sua nazionalità la ricorrente è stata trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga (cfr. art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs 216/2003 attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. La mancata attribuzione della prestazione non consiste in un mero inadempimento dell'obbligazione scaturente in capo all' dalle norme in tema di assegno unico universale, ma CP_1 assume i connotati del fatto illecito rappresentato da una condotta discriminatoria per motivi nazionali, consumata in contrasto con le norme che impongono la parità di trattamento tra i cittadini italiani (e, più in generale, dell'Unione Europea) e i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, con la conseguenza che la domanda di condanna dell' alla CP_1
6 RGL 3098/25
corresponsione, in favore della ricorrente delle prestazioni già maturate a titolo di assegno unico universale non rappresenta soltanto l'espressione della pretesa affinché l'Istituto adempia le sue obbligazioni di prestazione imposte dalle norme in tema di assegno unico universale, ma costituisce le misure la cui adozione è idonea a far cessare il comportamento discriminatorio e a rimuovere gli effetti che la discriminazione ha cagionato. In conclusione, si accerta che integra una discriminazione diretta individuale la condotta con cui l' ha negato alla CP_1 ricorrente la corresponsione dell'assegno unico universale, ritenendo non rientrasse, tra i requisiti soggettivi idonei a consentire al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea l'accesso alla suddetta prestazione, la titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999. III Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara che integra discriminazione diretta la condotta con cui l' ha negato alla ricorrente la corresponsione CP_1 dell'assegno unico universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c. 11, del d.lgs 286/1998;
dichiara il diritto della ricorrente all'assegno unico universale dalla data delle domande e fino a quando sussistono i relativi requisiti di legittimazione;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore della ricorrente di € 5.051,00, al luglio 2025;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, con distrazione a favore dei procuratori
7 RGL 3098/25
legali, anticipatari.
Torino, 8 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Tribunale di Trento, sez. lavoro, 19 settembre 2023, n. 121, RG 113/23; Tribunale di Torino, sez. lavoro, 1° marzo 2024, n. 561, RG 6353/23; Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, 5 novembre 2022, RG 369/22; Corte Appello Torino, sez. lav., 30 settembre 2024, n. 316, RG 126/24; 2 Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 3 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 5 Cfr. pag. 14-15 ric. 6 Cfr. doc. 30 ss ric. 7 Cfr. pag. 7 memoria di costituzione. 8 Trib Torino, sez. Lavoro, 19 febbraio 2025, n. 476/25, RG 8810/24; Trib Torino, sez. Lavoro, 20 febbraio 2025 n. 292, RG 8450/24.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art 281sexies cpc) nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3098/25
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Guariso, Parte_1 dall'avv. Livio Neri e dall'avv. Marta Lavanna;
parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Roberta Pellerino parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, CP_ a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato il diritto del ricorrente all'AUU in relazione prima ad uno e poi ai due figli minori a causa della titolarità, in capo al ricorrente stesso, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'AUU, dapprima in relazione al primo figlio e, successivamente, anche in relazione alla neo- Parte_2 nata figlia , a decorrere dalla data della domanda e per i mesi Controparte_2 non pagati, da ottobre 2022 sino a che ne sussistano gli ulteriori requisiti di legge;
e conseguentemente, anche ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione, c) accertare che le somme già percepite non sono state indebitamente corrisposte e non devono essere restituite;
1 RGL 3098/25
CP_ d) condannare l' a pagare la somma pari ad € 4.850,00 (come da calcoli in atti), o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, maturata a marzo 2025, oltre ai successivi ratei maturandi di mese in mese, con riserva di aggiornare il calcolo al momento della sentenza;
CP_ con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
CONCLUSIONI per parte convenuta:
CP_
- rigettare il ricorso proposto da da , assolvendo l' dalle Pt_1 Parte_1 domande tutte ex adverso formulate. Spese come per legge.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Parte ricorrente chiede che, accertato il carattere discriminatorio della condotta dell' , l' convenuto sia condannato al pagamento CP_1 CP_3 dell'importo di € 5.051,00 (domanda parzialmente limitata all'odierna udienza, rispetto a quella svolta in ricorso); a fondamento della domanda, in linea di fatto, espone che:
- è immigrata in Italia nel 2019 e, nel 2020, ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro a seguito di procedura di emersione;
- nel 2022 ha ottenuto un permesso per attesa occupazione nuovamente rilasciato in data 1° febbraio 2023, attualmente in fase di rinnovo;
- in data 28 settembre 2021 si è ricongiunto con la madre il figlio Parte_2
- dalla data di ingresso in Italia il figlio è sempre rimasto residente sul territorio ed è in carico alla madre;
- il 18 dicembre 2024 è nata la seconda figlia della ricorrente, ; Persona_1
- la ricorrente ha presentato domande di riconoscimento dell'assegno unico universale ricevendo solo parziali pagamenti;
- a seguito di richiesta di spiegazioni l' ha comunicato il CP_1 rigetto della domanda in relazione al figlio per il Parte_2 seguente motivo Non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno.
2 RGL 3098/25
Costituendosi in giudizio l' chiede che sia dichiarata l'infondatezza CP_1 della domanda poiché il permesso di soggiorno in attesa di occupazione, ex art 22 dlgs 286/98, non costituisce titolo per ottenere l'assegno unico universale. II
All'esito del giudizio alla luce delle allegazioni delle parti, delle produzioni documentali si osserva che:
a. in linea di fatto, le allegazioni svolte da parte ricorrente non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte dell' CP_1 che si è limitato ad una difesa fondata sulla non riconducibilità del permesso di soggiorno in attesa di occupazione alla tipologia di permessi che consentono di ottenere l'assegno unico universale;
b. la specifica questione è già stata oggetto di decisioni di merito1, il cui percorso argomentativo è qui condiviso e che, ai sensi dall'art. 118 disp att cpc, viene richiamato in questi termini:
1. nella vicenda in esame sono rilevanti le seguenti disposizioni normative: 1.1. l'art. 1, dlgs 230/212 istituisce l'assegno unico universale a decorrere dal 1° marzo 2022; 1.2. l'art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo prevede che l'assegno sia riconosciuto, tra gli altri, anche ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi …; 1.3. l'art. 22, comma 11, dlgs 286/983 stabilisce che La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
3 RGL 3098/25
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero … ; 1.4. l'art. 37, commi 2 ss, DPR 394/994, dispone che
… Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all' articolo 22 , comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno … Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis;
2. dalla lettura di tali disposizioni deriva che: 2.1. nel caso di perdita dell'occupazione il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea non subisce la revoca del permesso di soggiorno per lavoro, ma conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad un anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore;
2.2. per conservare tale facoltà il cittadino extra UE deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego a rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata
4 RGL 3098/25
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno;
2.3. qualora il periodo in cui il cittadino, non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea, conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato sia superiore al termine finale di validità del permesso di soggiorno per lavoro, di cui è in possesso, egli può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione;
3. accertato che a tali condizioni il cittadino extra UE ha diritto ad essere titolare del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, è necessario verificare se tale permesso sia riconducibile alla nozione di permesso unico di lavoro e, quindi, legittimi l'attribuzione dell'assegno unico universale, a tal fine di rileva che: 3.1. l'art 5, comma 8.1, dlgs 286/98, prevede che Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro" ; 3.2. la medesima norma, al successivo capoverso (8.2) indica le otto ipotesi alle quali non si applica il comma 8.1; 3.3. tra i permessi esclusi dalla citata disposizione non è indicato il permesso in attesa occupazione ex art. 22, comma11, d.lgs. 286/98 ed ex art. 37, comma 5, DPR 347/99;
4. in conclusione, si deve ritenere che, sulla base delle norme di legge nazionali, il permesso in attesa occupazione, di cui è pacificamente titolare parte ricorrente, rientra nel tipologia permesso unico lavoro che consente di soggiornare regolarmente sul territorio italiano e costituisce titolo idoneo affinché possa percepire l'assegno unico universale ex art. 3 co.1, lett. a) d.lgs. 230/21;
c. con riferimento al quantum, è sufficiente rilevare che parte ricorrente ha precisato, fin dall'atto introduttivo, gli importi richiesti5, peraltro, facendo riferimento alle tabelle a CP_4
5 RGL 3098/25
fronte di tali specifiche allegazioni, documentalmente provate, parte convenuta si è limitata ad una contestazione del tutto generica7 e, pertanto, inammissibile;
d. in conclusione, in accoglimento della domanda svolta in ricorso, parte convenuta è condannata all'immediato pagamento dell'importo precisato all'odierna udienza pari a € 5.051,00, aggiornato al luglio 2025
e. si ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale8 secondo il quale il fattore della nazionalità è un fattore di possibile discriminazione atteso il contenuto delle norme di cui agli artt. 43, 44 del T.U. sull'immigrazione, 14 CEDU, 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, 1 del d.lgs 216/2003; la condotta dell' ha violato il principio di parità CP_1 di trattamento che opera nei settori della sicurezza sociale definiti dal Reg. 883/2004 U.E., di cui all'art. 12. Par. 1, lett. e) della direttiva 2011/98 UE, tra i cittadini italiani e i cittadini di paesi terzi titolari di permesso per attesa occupazione ed autorizzati a svolgere in Italia un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Infatti, a causa della sua nazionalità la ricorrente è stata trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga (cfr. art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs 216/2003 attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. La mancata attribuzione della prestazione non consiste in un mero inadempimento dell'obbligazione scaturente in capo all' dalle norme in tema di assegno unico universale, ma CP_1 assume i connotati del fatto illecito rappresentato da una condotta discriminatoria per motivi nazionali, consumata in contrasto con le norme che impongono la parità di trattamento tra i cittadini italiani (e, più in generale, dell'Unione Europea) e i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, con la conseguenza che la domanda di condanna dell' alla CP_1
6 RGL 3098/25
corresponsione, in favore della ricorrente delle prestazioni già maturate a titolo di assegno unico universale non rappresenta soltanto l'espressione della pretesa affinché l'Istituto adempia le sue obbligazioni di prestazione imposte dalle norme in tema di assegno unico universale, ma costituisce le misure la cui adozione è idonea a far cessare il comportamento discriminatorio e a rimuovere gli effetti che la discriminazione ha cagionato. In conclusione, si accerta che integra una discriminazione diretta individuale la condotta con cui l' ha negato alla CP_1 ricorrente la corresponsione dell'assegno unico universale, ritenendo non rientrasse, tra i requisiti soggettivi idonei a consentire al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea l'accesso alla suddetta prestazione, la titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999. III Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara che integra discriminazione diretta la condotta con cui l' ha negato alla ricorrente la corresponsione CP_1 dell'assegno unico universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c. 11, del d.lgs 286/1998;
dichiara il diritto della ricorrente all'assegno unico universale dalla data delle domande e fino a quando sussistono i relativi requisiti di legittimazione;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore della ricorrente di € 5.051,00, al luglio 2025;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, con distrazione a favore dei procuratori
7 RGL 3098/25
legali, anticipatari.
Torino, 8 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Tribunale di Trento, sez. lavoro, 19 settembre 2023, n. 121, RG 113/23; Tribunale di Torino, sez. lavoro, 1° marzo 2024, n. 561, RG 6353/23; Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, 5 novembre 2022, RG 369/22; Corte Appello Torino, sez. lav., 30 settembre 2024, n. 316, RG 126/24; 2 Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 3 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 5 Cfr. pag. 14-15 ric. 6 Cfr. doc. 30 ss ric. 7 Cfr. pag. 7 memoria di costituzione. 8 Trib Torino, sez. Lavoro, 19 febbraio 2025, n. 476/25, RG 8810/24; Trib Torino, sez. Lavoro, 20 febbraio 2025 n. 292, RG 8450/24.