Articolo 65 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 64Articolo 66
Versione
27 marzo 1963
Art. 65.
Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il sottufficiale e' stato deferito, il Ministro, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, provvede con decreto motivato.
Il Ministro puo' discostarsi dalla proposta della Commissione distrettuale e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporre in modo piu' favorevole al sottufficiale.
Solo in casi di particolare gravita' il Ministro puo' infliggere una sanzione piu' grave di quella, proposta.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963