Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00709/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2021, proposto da
Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Clementi e Claudia Rigucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agno Chiampo Ambiente s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Ciscato e Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, contrà Santa Corona n. 9;
nei confronti
Insieme Società Cooperativa Sociale a R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Bassanese e Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, via Enrico Fermi 265;
Il Cerchio Cooperativa Sociale, Rinascere Società Cooperativa Sociale non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento a firma del Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl Prot. P/571 del 28 maggio 2021, comunicato alla ricorrente e alle controinteressate a mezzo Posta Elettronica Certificata in pari data, con cui sono stati annullati in autotutela il Decreto Prot. P/434 del 30 aprile 2021, di aggiudicazione della procedura di gara n. 8027414 e la procedura di gara medesima relativamente ai Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nella parte in cui ha disposto la caducazione di tutti gli atti di gara e la riedizione della stessa dal principio, anziché disporre la rinnovazione solo parziale delle operazioni;
- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto o ancora non venuto ad esistenza;
nonché per il risarcimento del danno patìto, in conseguenza dell'annullamento in autotutela operato dalla Stazione Appaltante, a titolo di responsabilità precontrattuale, in virtù del legittimo ed incolpevole affidamento riposto dalla ricorrente sull'aggiudicazione di tutti i 12 Lotti della gara n. 8027414.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. e di Insieme Società Cooperativa Sociale a R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che, in disparte l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della nuova gara - il cui approfondimento viene riservato al merito - ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle censure proposte;
- che infatti, nel contemperamento tra i contrapposti interessi circa il rifacimento integrale o meno della gara, la stazione appaltante agisce in un ambito connotato da significativi margini di discrezionalità, e il provvedimento impugnato è sorretto da un’ampia motivazione che dà conto, con argomentazioni non implausibili, delle ragioni della scelta effettuata;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti della presente fase di giudizio:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO