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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 19632/2018
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa – A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e relatore
- dott. Edmondo Tota Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19632 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Andegari n. 4/A, presso lo studio degli avv.ti
Giuseppe Lombardi e Renato Bocca che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Milano, Piazza degli Affari n. 1, presso lo studio degli avv.ti Sara Biglieri e Luca De
Benedetto che la rappresentano e difendono con l'avv. Giuseppe Coniglione, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Licenza di marchio.
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI: Come da note depositate per l'udienza del 22.10.2024 di seguito trascritte:
Per parte attrice:
“disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e/o deduzione: in fatto e in diritto:
1. accertare e dichiarare che i comportamenti tenuti da come esposti in particolare sub CP_1
par. IV, lett. (A)-(E) della parte in “fatto” dell'atto di citazione, al par. IV della prima memoria ex art. 183 c.p.c., al par. I della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e al paragrafo (B) della terza memoria ex art. 183 c.p.c. e al par. II delle note autorizzate del 27 marzo 2023, costituiscono inadempimenti del Contratto di Licenza di cui al doc. 5 (e, in particolare, della premessa H e delle clausole di cui agli artt.
3.2 comma 2, 2.1.1, 3.4, 4.1, 6.1, 6.2 e 6.3, 7.1 e 7.3) e/o violano i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;
2. per effetto dell'accertamento di cui al punto 1, dichiarare tenuta e condannare a CP_1
risarcire i danni (patrimoniali e non patrimoniali) tutti subiti e subendi da Parte_2 in ragione di tali comportamenti, condannandola per l'effetto a risarcire in favore di
[...] quest'ultima un importo complessivo non inferiore a 49,6 milioni di euro (euro 49.600.000,00), secondo le voci descritte sub par. III, p. 51 e ss. della parte in “diritto” dell'atto di citazione, o il diverso importo che risultasse accertato in corso di causa, liquidandolo, occorrendo, in via di equità, anche tenuto conto di quanto accertato in sede di consulenza tecnica nell'ambito della relazione definitiva depositata in data , oltre a interessi e rivalutazione;
3. respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
4. col favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio;
in via istruttoria:
5. ordinare a ex art. 210 c.p.c., l'esibizione, con riferimento alle stagioni A/I 14-15, P/E CP_1
15, A/I 15-16, P/E 16, A/I 16-17, P/E 17, A/I 17- 18, P/E 18, A/I 18-19, P/E 19, A/I 19-20, P/E 20, della documentazione contabile inerente le campagne pubblicitarie, come si seguito specificamente individuate: (1) estrazione dal sistema contabile-gestionale di del dettaglio per stagione/anno CP_1
degli investimenti per campagne pubblicitarie effettuati in relazione alla specifica promozione dei prodotti a marchio (2) schede contabili afferenti i costi sostenuti, i debiti verso Parte_2
fornitori iscritti, i pagamenti effettuati;
(3) documentazione contrattuale (ordini e contratti), fiscale
(fatture passive) e bancaria (disposizioni di pagamenti) relativa alle spese per campagne pubblicitarie sostenute da parte di;
CP_1
6. disporre consulenza tecnica volta ad accertare:
pagina 2 di 20 (A) determinata la percentuale media di fatturato che avrebbe dovuto investire nell'ottica di CP_1
“compi[ere] tutti gli sforzi possibili sia economici che finanziari per promuovere i marchi in tutto il
Territorio in modo da ottenere una espansione sia dei volumi di affari sia della presenza nei territori diversi dall'Italia dei Marchi stessi” a norma dell'art.
4.1 del Contratto di Licenza, avuto riguardo agli standard del mercato di riferimento, avuto riguardo ai documenti in atti e acquisiti i chiarimenti, le informazioni e i documenti ritenuti opportuni, con riferimento alle stagioni A/I 14-15, P/E 15, A/I
15-16, P/E 16, A/I 16-17, P/E 17, A/I 17-18, P/E 18, A/I 18-19, P/E 19, A/I 19-20, P/E 20 (a)
l'inerenza o meno delle spese pubblicitarie di ai sensi dell'art.
7.1. del Contratto di CP_1
Licenza; e (b) se abbia o meno adempiuto agli impegni di spesa di cui al precitato art.
7.1. in CP_1
tema di campagne pubblicitarie, sia rispetto alla percentuale media di mercato, sia rispetto alla soglia contrattuale minima del 3%;
(B) muovendo dalla Relazione LTP del 27 marzo 2018 prodotta sub doc. 16 e in particolare dalla sezione dedicata al mancato lancio di un canale e-commerce da parte della ex licenziataria nel corso del rapporto di licenza, intercorso dall'agosto 2013 al 31 luglio 2021, e ai conseguenti danni, sia in termini di mancate royalties che di minor valore del Marchio, come stimati in allora da LTP (i
“Danni”), tenuto conto in particolare della successiva evoluzione degli scenari macro-economici, del settore delle vendite on line, del cosiddetto luxury market e degli impatti del periodo pandemico
(2020 e 2021) su tali scenari e settori, come possa stimarsi l'evoluzione di tali Danni dalla data di redazione della Relazione LTP sino al termine della Licenza, avuto altresì riguardo alla possibilità
Cont per , una volta conclusa la Licenza, di potersi giovare dell'avvenuto esaurimento del periodo di
“start-up” del canale e-commerce già nel corso del rapporto contrattuale intercorso con , CP_1
(C) l'ammontare dei danni derivati a a fronte delle politiche Parte_2
commerciali e del modello distributivo adottati da per la vendita dei prodotti a marchio CP_1
”. Parte_2
Per parte convenuta:
“Nel merito:
1.in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree aventi ad oggetto fatti successivi al mese di gennaio 2018, in quanto formulate in violazione delle preclusioni di rito;
2. sempre in via pregiudiziale, così come dedotto sin dalla comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 20 e pag. 37 Comparsa Giada), si reitera la domanda di accertamento e declaratoria di
Cont inammissibilità delle domande di inadempimento contrattuale formulate da nel presente giudizio
(cfr. pagine da 14 a 35 dell'atto di citazione), che attengono al thema decidendum del procedimento promosso avanti il Tribunale di Milano con R.G 15409/2017 (invero, il rigetto dell'istanza di riunione, pagina 3 di 20 peraltro, motivato da esigenze di celerità, non fa venir meno le eccezioni svolte da questa difesa in ordine alla sostanziale coincidenza delle domande formulate dalle parti di questo giudizio anche nel separato procedimento);
3. in via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, poiché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti negli atti depositati;
4. con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, ivi comprese, spese di CTU e
CTP.
In via istruttoria:
Per tutti i motivi già ampiamente illustrati con gli atti depositati e, in particolare, con le istanze formulate da in data 12.10.2023 e in data 5.12.2023, nonché con le note tecniche di parte CP_1
depositate dal proprio Consulente Tecnico di Parte, Dott. – richiamati all'udienza Persona_1
del 18 giugno 2024 - accertare e dichiarare (i) l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'inefficacia della
Relazione Tecnica d'Ufficio in data 16.5.2024, con particolare riguardo ai quesiti due e tre – attenendo a valutazioni di carattere giuridico che non possono essere rimesse al CTU - ed al quesito uno, in relazione ai periodi successivi all'annualità 2016-2017, in quanto estranei al perimetro processuale;
e (ii), in ogni caso, l'infondatezza delle conclusioni ivi espresse dal CTU”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito per brevità Parte_1
Con
) ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di
Impresa, (di seguito per brevità deducendo la responsabilità contrattuale di CP_1 CP_1 quest'ultima per inadempimento degli obblighi derivanti a suo carico dal contratto di licenza d'uso del marchio , sottoscritto in data 1.8.2013, nonchè la responsabilità extracontrattuale per Parte_1 il compimento di atti di concorrenza sleale rilevanti ai sensi dell'art. 2598 c.c. o, quantomeno, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato che, con l'approssimarsi della prima data utile Con per l'esercizio da parte di del diritto di recedere dal contratto di licenza e, in particolare, a partire da gennaio 2018, la licenziataria in esecuzione di un preciso disegno volto a ottenere la CP_1
cessione del marchio o mantenerne la licenza in via esclusiva e ad libitum, aveva iniziato a rendersi inadempiente rispetto alle previsioni del contratto di licenza che le imponevano: a) di destinare una determinata quota del proprio fatturato netto, in misura non inferiore al 3%, in investimenti pubblicitari relativi al marchio, adeguati e coerenti con l'elevata qualità dei capi d'abbigliamento commercializzati e con la loro destinazione al mercato del lusso;
b) di implementare piattaforme per il pagina 4 di 20 commercio elettronico dei prodotti e sviluppare progetti di digital marketing; c) di investire risorse per sviluppare la rete retail, privilegiando alcuni canali e metodi di vendita (i negozi monomarca) rispetto ad altri (gli outlet) giudicati non consoni all'immagine, al prestigio e al posizionamento del Con marchio sul mercato;
d) di garantire la fornitura necessaria al negozio monomarca che avrebbe aperto a Milano nell'aprile del 2018; e) di assicurare, oltre alla qualità dei punti vendita, anche la qualità del prodotto, avendo ridotto i costi di produzione per mantenere costante la propria marginalità nonostante la politica di bassi prezzi attuata attraverso le vendite negli outlet e le periodiche svendite realizzate nel proprio showroom di via Morimondo a Milano. Con Il tutto con un danno per in termini di perdita di fatturato e royalties e deprezzamento del segno concesso in licenza.
Con In aggiunta a tali condotte, rilevanti in un'ottica di responsabilità contrattuale, aveva addebitato a il compimento di illeciti concorrenziali compiuti in occasione di interviste rilasciate dal suo CP_1
amministratore unico a importanti quotidiani nazionali e riviste di settore in cui il marchio Pt_3
veniva denigrato e svilito, agli occhi del consumatore medio, rispetto ad una nuova linea denim
[...]
che aveva intenzione di mettere in produzione e lanciare sul mercato. Nelle proprie campagne CP_1
promozionali, così come nei contatti con la rete dei distributori, si era inoltre resa responsabile CP_1
di comportamenti volti a creare confusione tra i propri prodotti (o tra i prodotti di altri licenzianti) e i prodotti a marchio e a ingenerare presso il pubblico dubbi sulla stessa titolarità del Parte_3 marchio, avendo in particolare utilizzato il nome negli account di posta elettronica Parte_3 impiegati anche nell'attività commerciale relativa a linee di abbigliamento di produzione propria o di Con altri soggetti, in concorrenza con , con i quali aveva instaurato rapporti di licenza. Infine, CP_1 aveva danneggiato l'attrice consentendo ai CEO delle maison ed di partecipare a un CP_3 CP_4
evento riservato in cui non solo era stata presentata in anteprima la nuova collezione A/I 2018 di
, ma erano stati anche illustrati in modo analitico i dati riguardanti l'andamento del Parte_3 marchio e delle vendite ed erano state fornite informazioni dettagliate sui nuovi progetti Parte_3
in corso e sulle strategie di distribuzione delle nuove collezioni.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità delle CP_1
Con domande svolte da per genericità delle stesse nonché la loro connessione rispetto alle domande proposte in altro giudizio precedentemente instaurato e pendente tra le stesse parti dinanzi alla
Sezione Imprese del Tribunale di Milano, circostanza che suo avviso giustificava l'istanza di riunione.
Nel merito ha concluso, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento degli illeciti extracontrattuali e degli atti di concorrenza pagina 5 di 20 Con sleale posti in essere da ai suoi danni, con conseguente pronuncia di inibitoria e di condanna al risarcimento dei pregiudizi sofferti.
Con
Disattesa l'istanza di riunione del presente giudizio a quello precedentemente instaurato da nei confronti di con sentenza non definitiva n. 312 del 17.1.2023, la causa è stata decisa CP_1
Con limitatamente alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta, alla domanda svolta fondata sulla dedotta responsabilità di per atti di concorrenza sleale, che è stata accolta solo in parte, e CP_1
alla domanda riconvenzionale svolta da per atti di concorrenza sleale che invece è stata respinta CP_1 come da dispositivo che qui si riporta “a) accerta e dichiara che l'utilizzo, da parte di CP_1 del marchio nei propri account di posta elettronica e con riferimento alla distribuzione Parte_3
di prodotti contrassegnati da marchi propri o di concorrenti di integra Parte_2 un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.;
b) accerta e dichiara che i comportamenti tenuti da in occasione dell'evento tenutosi il CP_1
13.01.2018, così come descritto in parte motiva, costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
c) inibisce a la prosecuzione e la reiterazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, CP_1
delle condotte indicate ai punti che precedono;
d) stabilisce a titolo di penale la somma di euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza al comando di cui alla lettera c);
e) rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_1
f) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice relatore, in funzione di giudice istruttore, come da separata ordinanza;
g) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti”.
Con ordinanza di pari data la causa è stata rimessa in istruttoria sulla residua domanda attorea fondata sulla dedotta responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di licenza sottoscritto inter partes e l'eventuale quantificazione del relativo danno con ordinanza del seguente tenore “rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.; rilevato che in quella sede è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, dovendosi dare corso all'istruttoria delle domande aventi ad oggetto la responsabilità contrattuale proposte dall'attrice, rinvia all'udienza del 7.3.2023”.
La causa è stata quindi istruita mediante CTU disposta dal precedente giudice istruttore sul seguente quesito “Verifichi il CTU, sentite le parti e i loro consulenti, esaminati gli atti e i documenti
pagina 6 di 20 di causa, acquisito ogni altro documento che le parti riterranno di produrre nel contraddittorio, espletate tutte le indagini ritenute più opportune e necessarie e tentata in ogni caso la concilia-zione:
1) l'inerenza o meno delle spese pubblicitarie di ai sensi dell'art.
7.1. del Con-tratto di CP_1
Licenza dal 2013 e sino alla data di esperimento della CTU e se abbia o meno adempiuto agli CP_1
impegni di spesa di cui al precitato art.
7.1. in tema di campagne pubblicitarie rispetto alla soglia contrattuale minima del 3%;
2) l'ammontare dei danni lamentati da a fronte del mancato sviluppo da Parte_2
parte di del canale e-commerce per la vendita dei prodotti a marchio e del CP_1 Parte_2
relativo canale digitale, anche tenuto conto dei criteri indicati nella relazione di cui al doc. 16 dell'attrice (tra cui, in particolare, quelli relativi alle mancate royalties e allo svilimento del valore del marchio); dica inoltre il CTU, tenuto conto della successiva evoluzione degli scenari macro- economici, del settore delle vendite on line, del cosiddetto luxury market e degli impatti del periodo pandemico (2020 e 2021) su tali scenari e settori, come possa stimarsi l'evoluzione dei danni lamentati dall'attrice dalla data di redazione della relazione di cui al doc. 16 sino al termine della licenza, avuto altresì riguardo alla possibilità per una volta conclusa Parte_2 la licenza, di potersi giovare dell'avvenuto esaurimento del periodo di “start-up” del canale e- commerce già nel corso del rapporto contrattuale intercorso con CP_1
3) l'ammontare dei danni lamentati da a fronte delle politiche Parte_2
commerciali e del modello distributivo adottati da per la vendita dei prodotti a marchio CP_1
”. Parte_2
All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
Con
La presente causa viene in decisione unicamente sulla domanda di fondata sulla dedotta responsabilità contrattuale di per inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di CP_1
licenza sottoscritto in data 1.8.2013 dal momento che le ulteriori questioni fondate sulla responsabilità
Con extracontrattuale, sia di nei confronti di che di quest'ultima nei confronti di sono CP_1 CP_1
già state definite con la sentenza non definitiva n. 312/2023.
Parimenti, sull'eccezione pregiudiziale sollevata da di inammissibilità della domanda di CP_1
Con inadempimento contrattuale svolta da e nuovamente reiterata in sede di precisazione delle pagina 7 di 20 conclusioni si è già pronunciato il Tribunale con la richiamata sentenza, ragione per la quale la riproposizione della medesima questione in questa sede deve ritenersi inammissibile.
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
Con svolta da nei confronti di occorre premettere che essa non è stata accompagnata da una CP_1
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
il contratto di licenza, infatti, dopo essersi tacitamente rinnovato alla prima scadenza contrattuale del 30.7.2015 in ragione della previsione contenuta nell'art. 16, si è definitivamente risolto alla scadenza naturale del 31.7.2021 per effetto di Con un accordo raggiunto dalle parti circa il differimento degli effetti del recesso comunicato da in data 1.9.2017.
La domanda di risarcimento del danno da inadempimento svolta in questa sede è dunque una domanda autonoma rispetto a quella di adempimento o di risoluzione e si fonda sulla dedotta responsabilità contrattuale di ex art. 1218 c.c. CP_1
Con
ha, infatti, svolto domanda di accertamento della responsabilità contrattuale di CP_1 allegando l'inadempimento contrattuale della medesima rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza sottoscritto in data 1.8.2013 e deducendo, in particolare: i) la violazione, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo dell'art. 7 del contratto di licenza che imponeva a investimenti pubblicitari annuali in misura non inferiore al 3% del fatturato netto relativo CP_1 all'anno precedente;
ii) il mancato sviluppo di un canale e-commerce e del cd. digital marketing e iii) il mancato sviluppo di adeguati canali di vendita monomarca.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato tutti gli addebiti evidenziando che:
i) con riferimento alla violazione dell'art. 7 del contratto, aveva sempre effettuato investimenti pubblicitari in misura superiore alla percentuale ivi prevista e la doglianza relativa alla inadeguatezza qualitativa delle iniziative pubblicitarie era del tutto generica e fondata su di una pubblicazione isolata sulla rivista “Il carabiniere”, mentre la contestazione relativa alla mancata previsione di una figura deputata all'attività di comunicazione era del tutto infondata in assenza di una previsione contrattuale in tal senso;
ii) con riferimento allo sviluppo di un canale e-commerce, non vi era alcuna previsione
Con contrattuale a suo carico ed era imputabile solo a la decisione di non procedere in tal senso e iii) con riferimento alla violazione dell'obbligo di apertura di negozi monomarca, il relativo diritto Con esclusivo spettava alla licenziante e gli outlet aperti dalla licenziataria erano stati regolarmente autorizzati dalla licenziante, come contrattualmente previsto.
In termini generali appare opportuno premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
pagina 8 di 20 ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione e che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533 e da ultimo, Cass. civ., sez. I, 02/09/2024, n. 23479).
Va ancora rimarcato, per la rilevanza che assume nel caso concreto, che il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento.
Tanto premesso, occorre dunque esaminare i singoli addebiti mossi a CP_1
1. Il mancato rispetto delle previsioni in materia di investimenti pubblicitari.
Con Il primo degli inadempimenti che addebita a riguarda la violazione dell'art. 7 del CP_1
contratto di licenza che attiene agli obblighi pubblicitari assunti dalla licenziataria.
In particolare, l'art. 7 del contratto di licenza rubricato “Pubblicità” prevede “7.1. La licenziataria si impegna a pubblicizzare sul territorio i prodotti investendo in ciascun anno della durata contrattuale un importo non inferiore al 3% (tre percento) del fatturato netto dell'anno precedente 2012 o, in caso di rinnovo, dell'anno precedente a quello in cui gli investimenti saranno fatti. La licenziataria previa approvazione scritta da parte della licenziante si obbliga a ideare e a porre in essere tutte le attività e operazioni promozionali necessarie allo sviluppo dei Marchi secondo gli input ricevuti per iscritto dalla licenziante.
7.2. L'investimento pubblicitario minimo richiesto dal paragrafo precedente è calcolato tenendo conto solo delle spese effettuate dalla licenziataria per lea campagne pubblicitarie. Sono quindi escluse le spese effettuate per la presentazione delle collezioni, i costi per la partecipazione a fiere, i costi dei cataloghi e i materiali per la stampa per cui la licenziataria dovrà effettuare un investimento consono ai livelli dei Marchi.
La LICENZIATARIA potrà, inoltre, richiedere alla LICENZIANTE, che non negherà
pagina 9 di 20 irragionevolmente il proprio consenso, che investimenti di marketing, non rientranti nella definizione di campagna pubblicitaria in senso stretto, ma che abbiano stretta attinenza con la valorizzazione e pubblicità del Marchio, possano essere, comunque, fatti rientrare nell'investimento pubblicitario minimo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, analisi di mercato, studi di geo-marketing, analisi della customer base, programmi loyalty).
7.3 La LICENZIATARIA si impegna a non produrre, utilizzare e in qualsiasi modo distribuire materiale pubblicitario e/o a dare inizio ad attività pubblicitarie che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dalla LICENZIANTE o relativamente ai quali, in qualsiasi momento, sia stata espressamente e per tempo revocata mediante comunicazione scritta l'approvazione da parte della LICENZIANTE, in conformità alle disposizioni clic seguono.
7. La LICENZIATARIA, in tempo utile al fine di poter — ove necessario — studiare una
nuova campagna pubblicitaria, dovrà sottoporre all'esame della LICENZIANTE un campione completo del materiale pubblicitario, unitamente al testo, ai colori e ad una copia di qualsiasi fotografia o film o immagine, o programma pubblicitario che intenda usare (ad esempio, elenco fiere). La LICENZIANTE si impegna a non negare il proprio assenso senza ragione al materiale pubblicitario sottopostole e, qualora non lo approvasse, a comunicarne mediante comunicazione scritta le ragioni alla LICENZIATARIA caso per caso. Si intenderà approvato qualsiasi materiale pubblicitario inviato alla LICENZIANTE, in mancanza di comunicazione contraria per iscritto entro
30 (trenta) giorni dai ricevimento dello stesso da parte della LICENZIANTE.
7.5. Qualora, dopo
l'approvazione, fossero presentati reclami o doglianze di qualsivoglia genere da parte di consumatori ovvero associazioni rappresentative dei consumatori e similari in merito a tale materiale pubblicitario, la LICENZIANTE avrà il diritto di revocare la propria approvazione a tale materiale comunicandola per iscritto e la LICENZIATARIA dovrà cessarne immediatamente l'uso e la pubblicazione. In tal caso, i costi sostenuti dalla Licenziataria per la campagna pubblicitaria in questione saranno rimborsati dalla Licenziante nella misura del 50% (cinquanta percento), salvo il caso ín cui le sopra indicate doglianze si riferiscano ad atti di esclusiva responsabilità della
, quali ad esempio interviste e/o si riferiscano ad atti/documenti non approvati dalla Parte_4
LICENZIANTE.”
Nello specifico, parte attrice addebita alla convenuta sia un inadempimento di tipo CP_1
quantitativo, ovvero di non avere effettuato investimenti nella misura minima contrattualmente prevista del 3% del fatturato netto relativo all'anno precedente in quanto avrebbe ricompreso nelle spese per investimenti pubblicitari anche spese non attinenti alla pubblicità ed espressamente escluse dal contratto di licenza, sia un inadempimento di tipo qualitativo sotto il profilo dell'incoerenza e inadeguatezza delle iniziative promozionali assunte dalla convenuta rispetto al mercato di riferimento pagina 10 di 20 del marchio e dell'omessa previsione di un figura specificatamente dedicata all'attività di comunicazione relativa al marchio che l'avrebbe costretta al rifacimento completo delle campagne pubblicitarie relative alla stagione A/I 2017/2018 e P/E 2018.
A fronte delle contestazioni che la convenuta ha sollevato, sin dalla comparsa di CP_1
Con costituzione e risposta, circa l'infondatezza degli addebiti mossi da , è stata disposta una CTU volta ad accertare il rispetto da parte di della soglia contrattuale minima del 3% in investimenti CP_1
pubblicitari, nonché l'inerenza delle relative spese sostenute da rispetto alle previsioni CP_1
contrattuali.
Il CTU ha assunto come periodo di riferimento per effettuare la verifica quello compreso tra il
1.8.2013 e il 31.7.2020 suddividendo le varie annualità secondo il criterio di competenza economica
Con temporale proposto da (1° agosto/31 luglio), dando atto che il diverso criterio proposto da CP_1
per individuare le varie stagioni (31 luglio/30 luglio) avrebbe inciso solo sull'annualità 2014/2015 generando una differenza trascurabile.
Ha poi considerato come inerenti le spese risultanti da fatture cd. parlanti, ovvero contenti il
Con riferimento al marchio e, considerato che sino al 31.8.2018 aveva operato come CP_1
Con licenziataria in esclusiva per , anche le fatture riferite a spese pubblicitarie prive di riferimenti al marchio sino a quella data, mentre ha escluso le fatture relative a spese non rientranti nella nozione di spese pubblicitarie e quelle emesse dallo sul presupposto che si trattasse di spese CP_5
relative a consulenza e servizi, seppur correlate allo sviluppo di campagne pubblicitarie.
La verifica del CTU ha evidenziato una percentuale di spesa in campagne pubblicitarie al di sotto della soglia del 3% per quattro stagioni: stagione 2016/2017 (2,82%), stagione 2017/2018 (2,96%), stagione 2018/2019 (2,81%) e stagione 2019/2020 (2,45).
Tale conclusione è stata contestata da ambo le parti che, negli scritti conclusivi, hanno riproposto le osservazioni già sottoposte all'attenzione del CTU e dal medesimo esaminate prima di arrivare alla predisposizione della relazione peritale definitiva.
Ritiene peraltro il Collegio che sia superfluo, in questa sede, riesaminare le contrapposte tesi delle parti circa l'inerenza o meno di alcune spese sostenute da ad attività di pubblicità per CP_1
l'assorbente rilievo che, anche volendo ritenere accertato l'inadempimento di con riferimento CP_1
Con alle stagioni individuate dalla CTU, nessuna voce di danno può essere riconosciuta a come causalmente riconducibile a tale inadempimento per difetto di allegazione, ancor prima che di prova, del danno medesimo.
Con Si osserva infatti che, in atto di citazione, non ha individuato il danno derivatogli dal mancato rispetto della soglia minima in investimenti pubblicitari se non con un generico riferimento pagina 11 di 20 all'impatto che la pubblicità ha normalmente sul fatturato e sul valore del marchio né, a fronte delle risultanze dell'indagine peritale - che ha accertato scostamenti rispetto alla soglia del 3% non particolarmente significativi (nell'ordine dello 0.19%, 0,18%, 0,04% e 0,55%), ha spiegato in che modo scostamenti sostanzialmente irrilevanti, se valutati nell'ottica di una domanda di risoluzione contrattuale, abbiano potuto produrre e che in termini un danno risarcibile così da pregiudicarne anche la possibilità di liquidazione equitativa.
Con
Sempre con riferimento agli obblighi pubblicitari imposti dal contratto alla licenziataria, lamenta l'inadeguatezza delle iniziative pubblicitarie assunte da rispetto al mercato di CP_1 riferimento del marchio e la mancata previsione, all'interno della struttura organizzativa della convenuta, di una figura dedicata specificatamente all'attività di comunicazione relativa al marchio. Con Sul punto si osserva che, rispetto all'inadeguatezza delle iniziative pubblicitarie, si è limitata ad Con allegare una singola pubblicazione di immagini inerenti i prodotti su di una rivista ritenuta non coerente con il mercato di riferimento del marchio e, in particolare, sulla rivista “Il Carabiniere” senza nemmeno allegare le ragioni che rendevano inopportuna e soprattutto foriera di danno una simile e isolata pubblicazione.
Quanto invece alla mancata previsione da parte di di una figura dedicata specificatamente CP_1 all'attività di comunicazione, va premesso che nessuna delle previsioni contrattuali in materia di pubblicità prevede un simile obbligo a carico della licenziataria e che tale allegazione è funzionale a dimostrare le carenze di rispetto all'organizzazione delle campagne pubblicitarie in termini di CP_1
Con tempistiche e di inosservanza delle direttive impartite dalla licenziante. Sostiene infatti che l'inerzia di e il mancato rispetto degli imput provenienti dalla licenziante l'avrebbero costretta CP_1
al totale rifacimento delle campagne pubblicitarie relative alla stagione A/I 2017/2018 e P/E 2018 e a sostenere i relativi costi che quantifica solo in comparsa conclusionale in € 280.000,00.
Tuttavia, quanto alla campagna pubblicitaria relativa alla stagione A/I 2017/2018 parte attrice ha
Con prodotto uno scambio di email dalle quali si evince che , rispetto alla campagna pubblicitaria predisposta e presentatale da contesta che una serie di scelte relative alla location, all'età dei CP_1
modelli, alla posa degli stessi non rispettano le indicazioni ricevute e nega il proprio consenso alla diffusione delle immagini;
diniego che viene reiterato anche a fronte della comunicata impossibilità da parte di di rielaborare la campagna pubblicitaria in tempi utili (docc. 13 v, 13 w e 13zz). CP_1
Con Non vi è prova in atti, tuttavia, che abbia effettivamente provveduto al rifacimento integrale della predetta campagna pubblicitaria né dei costi sostenuti.
Analogamente, quanto al rifacimento della campagna pubblicitaria relativa alla stagione P/E 2018, a fronte delle contestazioni di parte convenuta, non può considerarsi prova valida il doc. 59 attoreo pagina 12 di 20 Cont intitolato “nuova campagna pubblicitaria realizzata da ” dal momento che esso consiste solo in Con una pagina recante il marchio su sfondo blu che nulla prova in merito al completo rifacimento di una intera campagna pubblicitaria. Quanto poi al danno quantificato in € 280.000,00, pari ai costi asseritamente sostenuti per il rifacimento della predetta campagna pubblicitaria, esso non trova riscontro nella documentazione prodotta da parte attrice sub doc. 60 che comprende cinque fatture, dell'importo rispettivamente di € 7.320,00, 1.000,00, 4.525,00, 620,00 e 6.514,80 che non solo non contengono alcun riferimento espresso alle campagne pubblicitarie in questione ma non costituiscono nemmeno prova del relativo esborso in difetto di prova dell'avvenuto pagamento.
2. Il mancato sviluppo del canale e-commerce e del digital marketing.
Con Il secondo inadempimento che imputa a riguarda il mancato sviluppo di un canale di CP_1
vendita e-commerce e la mancata implementazione di una strategia di cd. digital marketing.
Sotto questo profilo viene in rilievo l'art 3.2. del contratto di licenza rubricato “Licenza” il quale prevede che “
3.2. Resta, inoltre, fermo il diritto della LICENZIANTE di autorizzare per iscritto la commercializzazione di Prodotti on-line ai consumatori. Ove la LICENZIANTE decidesse di commercializzare on-line i Prodotti, la avrà il diritto esclusivo all'esercizio Parte_4
dell'attività commerciale on-line (anche per il tramite di veicoli societari partecipati anche dalla
LICENZIANTE) sotto il controllo e la direzione della che avrà l'insindacabile diritto Parte_5
di indicare alla la piattaforma Online da utilizzare per la vendita online, il nome a Parte_4
dominio e il concept del sito che la dovrà adottare. Le Parti - per eventuali profili Parte_4
non disciplinati nel presente Contratto - si impegnano a formalizzare in un separato accordo le modalità di gestione della vendita online, che comunque dovrà rispettare l'alto valore dei Marchi sia da un punto di vista tecnico, sia di immagine ed essere svolta in conformità alle leggi applicabili in tema di consumatori. Per il solo caso in cui la LICENZIATARIA non intendesse svolgere tale attività di commercio on-line, tale attività potrà essere esercitata dalla LICENZIANTE, direttamente o tramite terzi”.
In primo luogo, si osserva che la mera lettura del testo contrattuale esclude di poter ritenere che a carico della licenziataria vi fosse un obbligo diretto di sviluppare un canale e-commerce.
Il contratto riserva, infatti, esclusivamente alla licenziante il diritto di autorizzare la commercializzazione di prodotti on line e quindi demanda alla licenziante stessa ogni decisione al riguardo. Il contratto prevede inoltre che, laddove la licenziante decida di commercializzare i propri prodotti on line, il diritto esclusivo di esercitare l'attività commerciale on line spetterà alla licenziataria con la precisazione che l'attività commerciale on line della licenziataria dovrà avvenire pagina 13 di 20 sotto il controllo e la direzione della licenziataria che dovrà indicare la piattaforma on line da utilizzare, il nome a dominio e il concept del sito, senza tuttavia specificare in alcun modo il soggetto tenuto alla predisposizione dei canali di vendita on line e a sostenere i relativi costi ma rinviando alla predisposizione di un separato accordo per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto di licenza. Infine, il contratto prevede la possibilità per la licenziante di esercitare l'attività di commercio on-line anche tramite terzi nel caso in cui la licenziataria non intenda svolgere tale attività.
Con Coerentemente con la previsione contrattuale, la censura di non riguarda la violazione di un preciso obbligo contrattuale a carico di ma un suo asserito comportamento ostruzionistico che CP_1
Con avrebbe bloccato ogni iniziativa assunta da per sviluppare il canale di vendita on-line. Secondo
Con quanto allegato da in atto di citazione, le parti avrebbero iniziato a discutere di una piattaforma digitale per la vendita on-line dal 2016 (che diventa il 2015 con la prima memoria istruttoria) e, a fronte della pacifica rinuncia di all'esercizio dell'attività di commercio on line, sarebbero CP_1
Con iniziate le trattative tra le parti per la realizzazione di una piattaforma e-commerce da parte di che, tuttavia, non sarebbero andate a buon fine in quanto avrebbe boicottato l'iniziativa CP_1
Con impedendo a la realizzazione del sito con conseguente danno parametrato alle mancate royalties conseguenti all'incremento delle vendite che avrebbe conseguito tramite il canale on-line.
Ritiene il Collegio che l'inadempimento di e il relativo danno siano rimasti indimostrati, né CP_1
tale conclusione può ritenersi contraddittoria rispetto alla circostanza che sia stata disposta una CTU Con che ha peraltro riguardato esclusivamente la stima dei danni lamentati da e non l'accertamento dell'inadempimento contrattuale. Con Dalla documentazione in atti, infatti, non è emerso quanto allegato da nella prima memoria Cont istruttoria, ovvero che “almeno dal 2015 preme su affinchè dia vita un sito e-commerce” CP_1
Con in quanto il doc. 45 attoreo nulla prova in tal senso dal momento che in detta comunicazione (in allora si limitava a suggerire che venisse fissato un appuntamento su alcuni temi CP_6
necessitanti ancora di verifiche preliminari, tra i quali annovera proprio l'e-commerce, senza esercitare alcuna pressione o manifestare una particolare urgenza in tal senso. È infatti che nel CP_1
Con febbraio 2016 comunica a la propria intenzione di aprire un canale e-commerce e richiede
Con l'autorizzazione di così come previsto dal contratto di licenza (doc. 12 convenuta). A tale comunicazione di fa seguito una corrispondenza tra le parti che si protrae quantomeno sino alla CP_1
Con metà del mese di aprile 2016 allorchè a fronte delle perplessità mostrate da sulla proposta CP_1
presentatale, dichiara di essere disposta a fare un passo indietro in favore della licenziante rispetto al canale di vendita e-commerce (cfr. doc. 46 attrice mail del 20-26.4.2016). In quella stessa mail, che
Con non evidenziava alcun segno di contrapposizione tra le parti, è la stessa a dare atto che “siamo pagina 14 di 20 stati altrettanto d'accordo nel dire che, se tutto dovesse procedere nel migliore dei modi, i tempi tecnici di realizzazione del nuovo sito e della piattaforma di e-commerce richiedano non meno di 8/9 mesi, vale a dire che, partendo immediatamente, potremmo avere il rilascio non prima del mese di
Gennaio/Febbraio 2017”.
Non vi possono pertanto essere dubbi sul fatto che, quantomeno sino alla metà del 2016, non possa configurarsi alcun inadempimento a carico di né alcun comportamento ostruzionistico di CP_1
Con quest'ultima rispetto alla decisione di di assumere in prima persona l'iniziativa di sviluppare un canale e-commerce.
Dalla copiosa documentazione in atti, si evince inoltre che, dopo la metà di aprile 2016, allorchè comunicava di non essere interessata a sviluppare in proprio un canale e-commerce, CP_1
Con l'interlocuzione tra le parti su tale argomento riprendeva solo nei primi mesi del 2017: con lettera in data 10.2.2017 comunicava, tra l'altro, la propria intenzione di aprire un sito e-commerce precisando di ritenere “di poter essere in grado di lanciare il sito entro la metà di luglio 2017 e la piena funzionalità della piattaforma tra la fine dell'anno (previsione forse ambiziosa) e l'inizio del
2018 (più realistica)” (doc. 13c attrice). A tale comunicazione ne sono seguite altre tra le parti come Con la comunicazione del 1.3.2017 con cui rimandava a un nuovo incontro per definire i termini del lancio dell'iniziativa e-commerce (doc. 13f attrice), la lettera di del 8.3.2017 in cui, con CP_1 riferimento all'e-commerce, la licenziataria scriveva “al fine di agevolarvi in questo percorso ci rendiamo anche disponibili alla cessione del nostro dominio jacobcohen.it” e ricordava di avere anche proposto condizioni migliorative sulle forniture, rispetto a quelle previste dal contratto di licenza, con un ulteriore incremento del diritto di reso dal 20% al 30% (doc. 13h attrice), la Con comunicazione del 26.7.2017 con cui esplicitava il progetto di e-commerce, indicando i possibili partner e la presumibile data di operatività del canale on line individuata a questo punto nel giugno
2018 (doc. 13dd attrice).
Con Alla luce di tale corrispondenza, la pretesa risarcitoria di basata sulla mancata attivazione del canale e-commerce sin dal 2015 appare del tutto destituita di fondamento dal momento che, secondo le stesse aspettative di parte attrice, come chiaramente espresse nella corrispondenza sopra richiamata,
l'attivazione di tale canale era stata da questa ritenuta percorribile solo a partire da giugno 2018.
Ciò detto, deve ancora osservarsi che parte attrice non ha dato prova degli asseriti atteggiamenti
Con ostruzionistici che la convenuta avrebbe posto in essere al solo fine di boicottare l'iniziativa di e in particolare di come le richieste di fossero contrarie alle previsioni contrattuali e pertanto CP_1
illegittime.
pagina 15 di 20 Con Le rimostranze inviate da a a partire dal luglio/agosto 2017 (docc. 13z, 13dd, 15ter, 15 CP_1
quater, 15 quinquies e 15 sexies attrice) nulla provano in tal senso se non la prosecuzione
Con dell'interlocuzione tra le parti circa le modalità di avvio del canale e-commerce da parte di .
In assenza di prova di un inadempimento imputabile nessun danno potrà essere riconosciuto a parte attrice, nemmeno sottoforma di danno emergente rivendicato con riferimento alle spese inutilmente sostenute per il progetto e-commerce dal momento che gli unici documenti prodotti sono alcune fatture emesse a cadenza mensile e recanti una causale del tutto generica (“nostre competenze per i mesi di…”) che non ne consente la riferibilità ad attività di studio e sviluppo del canale e- commerce mentre l'unica fattura che reca come causale “attività di come da accordi” Parte_6 non è comunque accompagnata da documentazione idonea a comprovare l'incarico e l'attività svolta.
Anche con riferimento alle doglianze relative al mancato sviluppo di una strategia di comunicazione digitale da parte di si deve osservare che il contratto di licenza non prevede CP_1
alcuno specifico obbligo in tal senso a carico della licenziataria. In assenza di una specifica previsione contrattuale, deve ritenersi che tale forma di promozione rientrasse nelle più generiche previsioni contrattuali in materia di pubblicità in relazione alla quale il contratto prevedeva un potere di indirizzo Con in capo a (cfr. art 7.1. “La licenziataria previa approvazione scritta da parte della licenziante si obbliga a ideare e a porre in essere tutte le attività e operazioni promozionali necessarie allo sviluppo dei Marchi secondo gli input ricevuti per iscritto dalla licenziante”), come indirettamente Con desumibile anche dalla comunicazione inviata dalla stessa in data 8.10.2028 che fa espresso riferimento al fatto che il budget approvato per la “social media strategy” per la stagione P/E 2018 fosse pari a € 167.000,00 lamentando il mancato rispetto di tale soglia da parte di che aveva CP_1 rendicontato il maggior importo di € 201.700,00 (doc. 18 convenuta).
3. La violazione degli obblighi relativi all'apertura di negozi monomarca.
Con Il terzo inadempimento che addebita a riguarda il mancato investimento nell'apertura CP_1
di negozi monomarca e l'adozione di una rete di vendita inadeguata rispetto all'immagine e al posizionamento del marchio sul mercato di riferimento.
Con Lamenta in particolare che la predilezione mostrata da per il mercato dell'outlet, espressa CP_1 dalla continua richiesta alla licenziante di autorizzare l'apertura di ulteriori spazi outlet rispetto ai tre previsti dal contratto di licenza e senza che questa fosse preceduta da una adeguata presenza di negozi monomarca, avrebbe impedito di rafforzare un brand del lusso pregiudicando l'immagine e il valore del marchio.
pagina 16 di 20 Sul punto si osserva, ancora una volta, che la mera lettura del testo contrattuale esclude di poter ritenere che a carico della licenziataria vi fosse un obbligo diretto di aprire dei negozi monomarca.
L'art.
3.2. del contratto infatti prevede che “Resta fermo il diritto esclusivo della LICENZIANTE di aprire in tutto il Territorio direttamente o tramite terzi, negozi monomarca o corner o show-in-shop recanti l'insegna (salva ed impregiudicata l'esclusiva prevista per il Giappone dal Parte_2
contratto di distribuzione in essere con ., già sottoscritto per accettazione dalla CP_7
LICENZIANTE in data 4.8.2010 e dell'addendum di rinnovo (Allegato 5 al presente Contratto), che la LICENZIANTE, si impegna sin d'ora a sottoscrivere per accettazione). Nel caso in cui la
LICENZIATARIA intenda direttamente aprire negozi monomarca, dovrà richiedere la preventiva e specifica autorizzazione per iscritto alla LICENZIANTE fornendo tutte le necessarie e opportune informazioni, inclusa l'ubicazione. Il concept e il design che saranno adottati in ciascun punto vendila che la intenda aprire saranno in linea con quelli già aperti dalla Parte_4
, la quale fornirà alla il concept e il design e venderà alla Parte_5 Parte_4
l'arredamento del negozio al prezzo di costo, e in linea con il prestigio dei Marchi. Parte_4
La LICENZIANTE, una volta esaminata la documentazione relativa a ciascun punto vendita che la
LICENZIATARIA intenda aprire, non negherà irragionevolmente la propria autorizzazione in relazione all'apertura degli stessi”. Con La previsione contrattuale è chiara nella parte in cui prevede in capo alla licenziante il diritto esclusivo di aprire negozi monomarca e in capo alla licenziataria una mera facoltà, come desumibile dal fatto che un'eventuale iniziativa in tal senso della licenziataria viene subordinata alla preventiva autorizzazione per iscritto della licenziante.
Tale conclusione risulta avvalorata dalla documentazione in atti avendo documentato di avere CP_1
Con richiesto a l'autorizzazione per l'apertura di due monomarca, uno a Milano e l'altro a Portofino
(docc. 46 e 47 convenuta e doc. 13z attrice).
La circostanza poi che la norma sopra richiamata riservi alla licenziante la possibilità di aprire sino a un massimo di tre monomarca in ciascuno Stato non smentisce tale conclusione, ma costituisce solo specificazione delle modalità attraverso le quali il diritto esclusivo in capo alla licenziante può estrinsecarsi, mentre il riferimento al prioritario sviluppo dei punti di vendita della licenziataria non può che essere inteso come riferito ai punti vendita che questa è libera di aprire senza necessità di ottenere la previa autorizzazione della licenziante (ovvero tutti tranne i monomarca quali i corner shop all'interno di multimarca e gli shop in shop) trattandosi dell'unica interpretazione che consente di attribuire un significato coerente alla norma (cfr. “In nessun caso potrà essere pregiudicato lo sviluppo sul Territorio dei punti di vendita della che anche la LICENZIANTE Parte_4 pagina 17 di 20 considera prioritario, quindi la potrà aprire sino ad un massimo di 3 monomarca o Parte_5 corner o shop-in-shop recanti l'insegna in ciascuno Stato ”). Parte_2 Parte_7
Né a diversa conclusione può portare la previsione di cui all'art.
4.1 del contratto invocata a tal fine da parte attrice che recita “la percentuale di royalty … è stata negoziata dalla Licenziante nella prospettiva e sotto la condizione che la Licenziataria compia tutti gli sforzi possibili sia economici che finanziari per promuovere i marchi in tutto il Territorio in modo da ottenere una espansione sia dei volumi di affari sia della presenza nei territori diversi dall'Italia dei Marchi stessi;
in tale prospettiva e nell'affidamento dell'impegno in tal senso della Licenziataria, la Licenziante ha accettato di applicare una royalty di aliquota ridotta rispetto alle proprie aspettative determinate sulla base delle medie di mercato per marchi e prodotti equivalenti … quale compartecipazione e contributo della Licenziante agli investimenti e agli esborsi da effettuarsi da parte della Licenziataria per la promozione dei Marchi e l'incremento dei volumi di affari e dei mercati sui quali i Prodotti recanti i Marchi sono offerti”. Il contenuto generico di tale previsione, a fronte della chiara previsione contenuta nell'art.
3.2 sopra riprodotto, non consente di sostenere l'esistenza in capo alla licenziataria di un obbligo di aprire dei negozi monomarca, trattandosi di attività pacificamente riservata in via esclusiva alla licenziante.
Con riferimento all'apertura di outlet si osserva che al momento della sottoscrizione del contratto di licenza era già aperto l'outlet di Adria cui il contratto fa espresso riferimento al punto 1.2.6. L'art.
2.1.1. del contratto prevede inoltre che “La LICENZIANTE autorizza sin d'ora la Licenziataria all'apertura diretta di all'interno dei seguenti centri commerciali, in posizione adeguata al Pt_8
livello dei Marchi: 1) Fox TO di ND (Svizzera); 2) due centri commerciali a marchio
McArthur Glen, che saranno individuati a discrezione della LICENZIATARIA sulla base delle proprie esigenze operative. Le Parti convengono che l'autorizzazione per l'apertura di ulteriori
Outlet non verrà irragionevolmente negata dalla LICENZIANTE se non sminuirà il valore dei
Marchi”. Il contratto di licenza autorizzava quindi la licenziataria all'apertura di tre nuovi outlet oltre a quello già aperto in Adria al momento della sottoscrizione del contratto. E' pacifico che abbia CP_1
aperto tre outlet che erano pre-autorizzati dallo stesso contratto di licenza ovvero gli outlet di CP_8
Marcianise e Settimo Torinese. Quanto all'outlet di LL è pacifico che l'apertura sia stata
[...]
Con autorizzata da dopo che aveva già comunicato il proprio recesso a mentre l'assunto per cui CP_1
l'autorizzazione sarebbe stata in qualche modo “estorta” dalla licenziataria è rimasta una mera allegazione del tutto sfornita di prova. Nessun inadempimento può pertanto configurarsi sotto tale profilo e di conseguenza alcun danno.
pagina 18 di 20 Con
Per tutto quanto sopra, la domanda risarcitoria di va respinta.
§§§§
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, deve guardarsi all'esito complessivo del giudizio poichè la valutazione della soccombenza opera necessariamente in base ad un criterio unitario e globale. Con Deve quindi tenersi conto del fatto che la domanda di fondata sulla dedotta responsabilità extracontrattuale di ha trovato solo parziale accoglimento e che la domanda risarcitoria fondata CP_1
sulla dedotta responsabilità contrattuale di è stata invece integralmente respinta e che la CP_1
domanda riconvenzionale svolta da è stata parimenti respinta. CP_1
Ritiene pertanto il Collegio che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite anche alla luce del principio più volte espresso dalla Suprema Corte per cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende
- anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche
l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass., sez. 3, ord.
21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n.
901; sez. 2, 23 settembre 2013 n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti;
il principio risulta già affermato, in precedenza, da Cass., sez.
1, 26 maggio 1976 n. 1906).
Le spese di CTU vanno invece poste a carico integrale di parte attrice in base al principio di causalità dal momento che la consulenza è stata disposta su sollecitazione di parte attrice per indagare la sussistenza dell'inadempimento contrattuale di con riferimento al rispetto della soglia CP_1
prevista in investimenti pubblicitari e per quantificare i danni lamentati da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale svolta da
[...]
Parte_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 19 di 20 - Pone definitivamente a carico di le spese di CTU già liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa – A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e relatore
- dott. Edmondo Tota Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19632 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Andegari n. 4/A, presso lo studio degli avv.ti
Giuseppe Lombardi e Renato Bocca che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Milano, Piazza degli Affari n. 1, presso lo studio degli avv.ti Sara Biglieri e Luca De
Benedetto che la rappresentano e difendono con l'avv. Giuseppe Coniglione, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Licenza di marchio.
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI: Come da note depositate per l'udienza del 22.10.2024 di seguito trascritte:
Per parte attrice:
“disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e/o deduzione: in fatto e in diritto:
1. accertare e dichiarare che i comportamenti tenuti da come esposti in particolare sub CP_1
par. IV, lett. (A)-(E) della parte in “fatto” dell'atto di citazione, al par. IV della prima memoria ex art. 183 c.p.c., al par. I della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e al paragrafo (B) della terza memoria ex art. 183 c.p.c. e al par. II delle note autorizzate del 27 marzo 2023, costituiscono inadempimenti del Contratto di Licenza di cui al doc. 5 (e, in particolare, della premessa H e delle clausole di cui agli artt.
3.2 comma 2, 2.1.1, 3.4, 4.1, 6.1, 6.2 e 6.3, 7.1 e 7.3) e/o violano i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;
2. per effetto dell'accertamento di cui al punto 1, dichiarare tenuta e condannare a CP_1
risarcire i danni (patrimoniali e non patrimoniali) tutti subiti e subendi da Parte_2 in ragione di tali comportamenti, condannandola per l'effetto a risarcire in favore di
[...] quest'ultima un importo complessivo non inferiore a 49,6 milioni di euro (euro 49.600.000,00), secondo le voci descritte sub par. III, p. 51 e ss. della parte in “diritto” dell'atto di citazione, o il diverso importo che risultasse accertato in corso di causa, liquidandolo, occorrendo, in via di equità, anche tenuto conto di quanto accertato in sede di consulenza tecnica nell'ambito della relazione definitiva depositata in data , oltre a interessi e rivalutazione;
3. respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
4. col favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio;
in via istruttoria:
5. ordinare a ex art. 210 c.p.c., l'esibizione, con riferimento alle stagioni A/I 14-15, P/E CP_1
15, A/I 15-16, P/E 16, A/I 16-17, P/E 17, A/I 17- 18, P/E 18, A/I 18-19, P/E 19, A/I 19-20, P/E 20, della documentazione contabile inerente le campagne pubblicitarie, come si seguito specificamente individuate: (1) estrazione dal sistema contabile-gestionale di del dettaglio per stagione/anno CP_1
degli investimenti per campagne pubblicitarie effettuati in relazione alla specifica promozione dei prodotti a marchio (2) schede contabili afferenti i costi sostenuti, i debiti verso Parte_2
fornitori iscritti, i pagamenti effettuati;
(3) documentazione contrattuale (ordini e contratti), fiscale
(fatture passive) e bancaria (disposizioni di pagamenti) relativa alle spese per campagne pubblicitarie sostenute da parte di;
CP_1
6. disporre consulenza tecnica volta ad accertare:
pagina 2 di 20 (A) determinata la percentuale media di fatturato che avrebbe dovuto investire nell'ottica di CP_1
“compi[ere] tutti gli sforzi possibili sia economici che finanziari per promuovere i marchi in tutto il
Territorio in modo da ottenere una espansione sia dei volumi di affari sia della presenza nei territori diversi dall'Italia dei Marchi stessi” a norma dell'art.
4.1 del Contratto di Licenza, avuto riguardo agli standard del mercato di riferimento, avuto riguardo ai documenti in atti e acquisiti i chiarimenti, le informazioni e i documenti ritenuti opportuni, con riferimento alle stagioni A/I 14-15, P/E 15, A/I
15-16, P/E 16, A/I 16-17, P/E 17, A/I 17-18, P/E 18, A/I 18-19, P/E 19, A/I 19-20, P/E 20 (a)
l'inerenza o meno delle spese pubblicitarie di ai sensi dell'art.
7.1. del Contratto di CP_1
Licenza; e (b) se abbia o meno adempiuto agli impegni di spesa di cui al precitato art.
7.1. in CP_1
tema di campagne pubblicitarie, sia rispetto alla percentuale media di mercato, sia rispetto alla soglia contrattuale minima del 3%;
(B) muovendo dalla Relazione LTP del 27 marzo 2018 prodotta sub doc. 16 e in particolare dalla sezione dedicata al mancato lancio di un canale e-commerce da parte della ex licenziataria nel corso del rapporto di licenza, intercorso dall'agosto 2013 al 31 luglio 2021, e ai conseguenti danni, sia in termini di mancate royalties che di minor valore del Marchio, come stimati in allora da LTP (i
“Danni”), tenuto conto in particolare della successiva evoluzione degli scenari macro-economici, del settore delle vendite on line, del cosiddetto luxury market e degli impatti del periodo pandemico
(2020 e 2021) su tali scenari e settori, come possa stimarsi l'evoluzione di tali Danni dalla data di redazione della Relazione LTP sino al termine della Licenza, avuto altresì riguardo alla possibilità
Cont per , una volta conclusa la Licenza, di potersi giovare dell'avvenuto esaurimento del periodo di
“start-up” del canale e-commerce già nel corso del rapporto contrattuale intercorso con , CP_1
(C) l'ammontare dei danni derivati a a fronte delle politiche Parte_2
commerciali e del modello distributivo adottati da per la vendita dei prodotti a marchio CP_1
”. Parte_2
Per parte convenuta:
“Nel merito:
1.in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree aventi ad oggetto fatti successivi al mese di gennaio 2018, in quanto formulate in violazione delle preclusioni di rito;
2. sempre in via pregiudiziale, così come dedotto sin dalla comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 20 e pag. 37 Comparsa Giada), si reitera la domanda di accertamento e declaratoria di
Cont inammissibilità delle domande di inadempimento contrattuale formulate da nel presente giudizio
(cfr. pagine da 14 a 35 dell'atto di citazione), che attengono al thema decidendum del procedimento promosso avanti il Tribunale di Milano con R.G 15409/2017 (invero, il rigetto dell'istanza di riunione, pagina 3 di 20 peraltro, motivato da esigenze di celerità, non fa venir meno le eccezioni svolte da questa difesa in ordine alla sostanziale coincidenza delle domande formulate dalle parti di questo giudizio anche nel separato procedimento);
3. in via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, poiché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti negli atti depositati;
4. con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, ivi comprese, spese di CTU e
CTP.
In via istruttoria:
Per tutti i motivi già ampiamente illustrati con gli atti depositati e, in particolare, con le istanze formulate da in data 12.10.2023 e in data 5.12.2023, nonché con le note tecniche di parte CP_1
depositate dal proprio Consulente Tecnico di Parte, Dott. – richiamati all'udienza Persona_1
del 18 giugno 2024 - accertare e dichiarare (i) l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'inefficacia della
Relazione Tecnica d'Ufficio in data 16.5.2024, con particolare riguardo ai quesiti due e tre – attenendo a valutazioni di carattere giuridico che non possono essere rimesse al CTU - ed al quesito uno, in relazione ai periodi successivi all'annualità 2016-2017, in quanto estranei al perimetro processuale;
e (ii), in ogni caso, l'infondatezza delle conclusioni ivi espresse dal CTU”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito per brevità Parte_1
Con
) ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di
Impresa, (di seguito per brevità deducendo la responsabilità contrattuale di CP_1 CP_1 quest'ultima per inadempimento degli obblighi derivanti a suo carico dal contratto di licenza d'uso del marchio , sottoscritto in data 1.8.2013, nonchè la responsabilità extracontrattuale per Parte_1 il compimento di atti di concorrenza sleale rilevanti ai sensi dell'art. 2598 c.c. o, quantomeno, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato che, con l'approssimarsi della prima data utile Con per l'esercizio da parte di del diritto di recedere dal contratto di licenza e, in particolare, a partire da gennaio 2018, la licenziataria in esecuzione di un preciso disegno volto a ottenere la CP_1
cessione del marchio o mantenerne la licenza in via esclusiva e ad libitum, aveva iniziato a rendersi inadempiente rispetto alle previsioni del contratto di licenza che le imponevano: a) di destinare una determinata quota del proprio fatturato netto, in misura non inferiore al 3%, in investimenti pubblicitari relativi al marchio, adeguati e coerenti con l'elevata qualità dei capi d'abbigliamento commercializzati e con la loro destinazione al mercato del lusso;
b) di implementare piattaforme per il pagina 4 di 20 commercio elettronico dei prodotti e sviluppare progetti di digital marketing; c) di investire risorse per sviluppare la rete retail, privilegiando alcuni canali e metodi di vendita (i negozi monomarca) rispetto ad altri (gli outlet) giudicati non consoni all'immagine, al prestigio e al posizionamento del Con marchio sul mercato;
d) di garantire la fornitura necessaria al negozio monomarca che avrebbe aperto a Milano nell'aprile del 2018; e) di assicurare, oltre alla qualità dei punti vendita, anche la qualità del prodotto, avendo ridotto i costi di produzione per mantenere costante la propria marginalità nonostante la politica di bassi prezzi attuata attraverso le vendite negli outlet e le periodiche svendite realizzate nel proprio showroom di via Morimondo a Milano. Con Il tutto con un danno per in termini di perdita di fatturato e royalties e deprezzamento del segno concesso in licenza.
Con In aggiunta a tali condotte, rilevanti in un'ottica di responsabilità contrattuale, aveva addebitato a il compimento di illeciti concorrenziali compiuti in occasione di interviste rilasciate dal suo CP_1
amministratore unico a importanti quotidiani nazionali e riviste di settore in cui il marchio Pt_3
veniva denigrato e svilito, agli occhi del consumatore medio, rispetto ad una nuova linea denim
[...]
che aveva intenzione di mettere in produzione e lanciare sul mercato. Nelle proprie campagne CP_1
promozionali, così come nei contatti con la rete dei distributori, si era inoltre resa responsabile CP_1
di comportamenti volti a creare confusione tra i propri prodotti (o tra i prodotti di altri licenzianti) e i prodotti a marchio e a ingenerare presso il pubblico dubbi sulla stessa titolarità del Parte_3 marchio, avendo in particolare utilizzato il nome negli account di posta elettronica Parte_3 impiegati anche nell'attività commerciale relativa a linee di abbigliamento di produzione propria o di Con altri soggetti, in concorrenza con , con i quali aveva instaurato rapporti di licenza. Infine, CP_1 aveva danneggiato l'attrice consentendo ai CEO delle maison ed di partecipare a un CP_3 CP_4
evento riservato in cui non solo era stata presentata in anteprima la nuova collezione A/I 2018 di
, ma erano stati anche illustrati in modo analitico i dati riguardanti l'andamento del Parte_3 marchio e delle vendite ed erano state fornite informazioni dettagliate sui nuovi progetti Parte_3
in corso e sulle strategie di distribuzione delle nuove collezioni.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità delle CP_1
Con domande svolte da per genericità delle stesse nonché la loro connessione rispetto alle domande proposte in altro giudizio precedentemente instaurato e pendente tra le stesse parti dinanzi alla
Sezione Imprese del Tribunale di Milano, circostanza che suo avviso giustificava l'istanza di riunione.
Nel merito ha concluso, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento degli illeciti extracontrattuali e degli atti di concorrenza pagina 5 di 20 Con sleale posti in essere da ai suoi danni, con conseguente pronuncia di inibitoria e di condanna al risarcimento dei pregiudizi sofferti.
Con
Disattesa l'istanza di riunione del presente giudizio a quello precedentemente instaurato da nei confronti di con sentenza non definitiva n. 312 del 17.1.2023, la causa è stata decisa CP_1
Con limitatamente alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta, alla domanda svolta fondata sulla dedotta responsabilità di per atti di concorrenza sleale, che è stata accolta solo in parte, e CP_1
alla domanda riconvenzionale svolta da per atti di concorrenza sleale che invece è stata respinta CP_1 come da dispositivo che qui si riporta “a) accerta e dichiara che l'utilizzo, da parte di CP_1 del marchio nei propri account di posta elettronica e con riferimento alla distribuzione Parte_3
di prodotti contrassegnati da marchi propri o di concorrenti di integra Parte_2 un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.;
b) accerta e dichiara che i comportamenti tenuti da in occasione dell'evento tenutosi il CP_1
13.01.2018, così come descritto in parte motiva, costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
c) inibisce a la prosecuzione e la reiterazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, CP_1
delle condotte indicate ai punti che precedono;
d) stabilisce a titolo di penale la somma di euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza al comando di cui alla lettera c);
e) rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_1
f) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice relatore, in funzione di giudice istruttore, come da separata ordinanza;
g) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti”.
Con ordinanza di pari data la causa è stata rimessa in istruttoria sulla residua domanda attorea fondata sulla dedotta responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di licenza sottoscritto inter partes e l'eventuale quantificazione del relativo danno con ordinanza del seguente tenore “rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.; rilevato che in quella sede è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, dovendosi dare corso all'istruttoria delle domande aventi ad oggetto la responsabilità contrattuale proposte dall'attrice, rinvia all'udienza del 7.3.2023”.
La causa è stata quindi istruita mediante CTU disposta dal precedente giudice istruttore sul seguente quesito “Verifichi il CTU, sentite le parti e i loro consulenti, esaminati gli atti e i documenti
pagina 6 di 20 di causa, acquisito ogni altro documento che le parti riterranno di produrre nel contraddittorio, espletate tutte le indagini ritenute più opportune e necessarie e tentata in ogni caso la concilia-zione:
1) l'inerenza o meno delle spese pubblicitarie di ai sensi dell'art.
7.1. del Con-tratto di CP_1
Licenza dal 2013 e sino alla data di esperimento della CTU e se abbia o meno adempiuto agli CP_1
impegni di spesa di cui al precitato art.
7.1. in tema di campagne pubblicitarie rispetto alla soglia contrattuale minima del 3%;
2) l'ammontare dei danni lamentati da a fronte del mancato sviluppo da Parte_2
parte di del canale e-commerce per la vendita dei prodotti a marchio e del CP_1 Parte_2
relativo canale digitale, anche tenuto conto dei criteri indicati nella relazione di cui al doc. 16 dell'attrice (tra cui, in particolare, quelli relativi alle mancate royalties e allo svilimento del valore del marchio); dica inoltre il CTU, tenuto conto della successiva evoluzione degli scenari macro- economici, del settore delle vendite on line, del cosiddetto luxury market e degli impatti del periodo pandemico (2020 e 2021) su tali scenari e settori, come possa stimarsi l'evoluzione dei danni lamentati dall'attrice dalla data di redazione della relazione di cui al doc. 16 sino al termine della licenza, avuto altresì riguardo alla possibilità per una volta conclusa Parte_2 la licenza, di potersi giovare dell'avvenuto esaurimento del periodo di “start-up” del canale e- commerce già nel corso del rapporto contrattuale intercorso con CP_1
3) l'ammontare dei danni lamentati da a fronte delle politiche Parte_2
commerciali e del modello distributivo adottati da per la vendita dei prodotti a marchio CP_1
”. Parte_2
All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
Con
La presente causa viene in decisione unicamente sulla domanda di fondata sulla dedotta responsabilità contrattuale di per inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di CP_1
licenza sottoscritto in data 1.8.2013 dal momento che le ulteriori questioni fondate sulla responsabilità
Con extracontrattuale, sia di nei confronti di che di quest'ultima nei confronti di sono CP_1 CP_1
già state definite con la sentenza non definitiva n. 312/2023.
Parimenti, sull'eccezione pregiudiziale sollevata da di inammissibilità della domanda di CP_1
Con inadempimento contrattuale svolta da e nuovamente reiterata in sede di precisazione delle pagina 7 di 20 conclusioni si è già pronunciato il Tribunale con la richiamata sentenza, ragione per la quale la riproposizione della medesima questione in questa sede deve ritenersi inammissibile.
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
Con svolta da nei confronti di occorre premettere che essa non è stata accompagnata da una CP_1
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
il contratto di licenza, infatti, dopo essersi tacitamente rinnovato alla prima scadenza contrattuale del 30.7.2015 in ragione della previsione contenuta nell'art. 16, si è definitivamente risolto alla scadenza naturale del 31.7.2021 per effetto di Con un accordo raggiunto dalle parti circa il differimento degli effetti del recesso comunicato da in data 1.9.2017.
La domanda di risarcimento del danno da inadempimento svolta in questa sede è dunque una domanda autonoma rispetto a quella di adempimento o di risoluzione e si fonda sulla dedotta responsabilità contrattuale di ex art. 1218 c.c. CP_1
Con
ha, infatti, svolto domanda di accertamento della responsabilità contrattuale di CP_1 allegando l'inadempimento contrattuale della medesima rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza sottoscritto in data 1.8.2013 e deducendo, in particolare: i) la violazione, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo dell'art. 7 del contratto di licenza che imponeva a investimenti pubblicitari annuali in misura non inferiore al 3% del fatturato netto relativo CP_1 all'anno precedente;
ii) il mancato sviluppo di un canale e-commerce e del cd. digital marketing e iii) il mancato sviluppo di adeguati canali di vendita monomarca.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato tutti gli addebiti evidenziando che:
i) con riferimento alla violazione dell'art. 7 del contratto, aveva sempre effettuato investimenti pubblicitari in misura superiore alla percentuale ivi prevista e la doglianza relativa alla inadeguatezza qualitativa delle iniziative pubblicitarie era del tutto generica e fondata su di una pubblicazione isolata sulla rivista “Il carabiniere”, mentre la contestazione relativa alla mancata previsione di una figura deputata all'attività di comunicazione era del tutto infondata in assenza di una previsione contrattuale in tal senso;
ii) con riferimento allo sviluppo di un canale e-commerce, non vi era alcuna previsione
Con contrattuale a suo carico ed era imputabile solo a la decisione di non procedere in tal senso e iii) con riferimento alla violazione dell'obbligo di apertura di negozi monomarca, il relativo diritto Con esclusivo spettava alla licenziante e gli outlet aperti dalla licenziataria erano stati regolarmente autorizzati dalla licenziante, come contrattualmente previsto.
In termini generali appare opportuno premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
pagina 8 di 20 ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione e che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533 e da ultimo, Cass. civ., sez. I, 02/09/2024, n. 23479).
Va ancora rimarcato, per la rilevanza che assume nel caso concreto, che il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento.
Tanto premesso, occorre dunque esaminare i singoli addebiti mossi a CP_1
1. Il mancato rispetto delle previsioni in materia di investimenti pubblicitari.
Con Il primo degli inadempimenti che addebita a riguarda la violazione dell'art. 7 del CP_1
contratto di licenza che attiene agli obblighi pubblicitari assunti dalla licenziataria.
In particolare, l'art. 7 del contratto di licenza rubricato “Pubblicità” prevede “7.1. La licenziataria si impegna a pubblicizzare sul territorio i prodotti investendo in ciascun anno della durata contrattuale un importo non inferiore al 3% (tre percento) del fatturato netto dell'anno precedente 2012 o, in caso di rinnovo, dell'anno precedente a quello in cui gli investimenti saranno fatti. La licenziataria previa approvazione scritta da parte della licenziante si obbliga a ideare e a porre in essere tutte le attività e operazioni promozionali necessarie allo sviluppo dei Marchi secondo gli input ricevuti per iscritto dalla licenziante.
7.2. L'investimento pubblicitario minimo richiesto dal paragrafo precedente è calcolato tenendo conto solo delle spese effettuate dalla licenziataria per lea campagne pubblicitarie. Sono quindi escluse le spese effettuate per la presentazione delle collezioni, i costi per la partecipazione a fiere, i costi dei cataloghi e i materiali per la stampa per cui la licenziataria dovrà effettuare un investimento consono ai livelli dei Marchi.
La LICENZIATARIA potrà, inoltre, richiedere alla LICENZIANTE, che non negherà
pagina 9 di 20 irragionevolmente il proprio consenso, che investimenti di marketing, non rientranti nella definizione di campagna pubblicitaria in senso stretto, ma che abbiano stretta attinenza con la valorizzazione e pubblicità del Marchio, possano essere, comunque, fatti rientrare nell'investimento pubblicitario minimo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, analisi di mercato, studi di geo-marketing, analisi della customer base, programmi loyalty).
7.3 La LICENZIATARIA si impegna a non produrre, utilizzare e in qualsiasi modo distribuire materiale pubblicitario e/o a dare inizio ad attività pubblicitarie che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dalla LICENZIANTE o relativamente ai quali, in qualsiasi momento, sia stata espressamente e per tempo revocata mediante comunicazione scritta l'approvazione da parte della LICENZIANTE, in conformità alle disposizioni clic seguono.
7. La LICENZIATARIA, in tempo utile al fine di poter — ove necessario — studiare una
nuova campagna pubblicitaria, dovrà sottoporre all'esame della LICENZIANTE un campione completo del materiale pubblicitario, unitamente al testo, ai colori e ad una copia di qualsiasi fotografia o film o immagine, o programma pubblicitario che intenda usare (ad esempio, elenco fiere). La LICENZIANTE si impegna a non negare il proprio assenso senza ragione al materiale pubblicitario sottopostole e, qualora non lo approvasse, a comunicarne mediante comunicazione scritta le ragioni alla LICENZIATARIA caso per caso. Si intenderà approvato qualsiasi materiale pubblicitario inviato alla LICENZIANTE, in mancanza di comunicazione contraria per iscritto entro
30 (trenta) giorni dai ricevimento dello stesso da parte della LICENZIANTE.
7.5. Qualora, dopo
l'approvazione, fossero presentati reclami o doglianze di qualsivoglia genere da parte di consumatori ovvero associazioni rappresentative dei consumatori e similari in merito a tale materiale pubblicitario, la LICENZIANTE avrà il diritto di revocare la propria approvazione a tale materiale comunicandola per iscritto e la LICENZIATARIA dovrà cessarne immediatamente l'uso e la pubblicazione. In tal caso, i costi sostenuti dalla Licenziataria per la campagna pubblicitaria in questione saranno rimborsati dalla Licenziante nella misura del 50% (cinquanta percento), salvo il caso ín cui le sopra indicate doglianze si riferiscano ad atti di esclusiva responsabilità della
, quali ad esempio interviste e/o si riferiscano ad atti/documenti non approvati dalla Parte_4
LICENZIANTE.”
Nello specifico, parte attrice addebita alla convenuta sia un inadempimento di tipo CP_1
quantitativo, ovvero di non avere effettuato investimenti nella misura minima contrattualmente prevista del 3% del fatturato netto relativo all'anno precedente in quanto avrebbe ricompreso nelle spese per investimenti pubblicitari anche spese non attinenti alla pubblicità ed espressamente escluse dal contratto di licenza, sia un inadempimento di tipo qualitativo sotto il profilo dell'incoerenza e inadeguatezza delle iniziative promozionali assunte dalla convenuta rispetto al mercato di riferimento pagina 10 di 20 del marchio e dell'omessa previsione di un figura specificatamente dedicata all'attività di comunicazione relativa al marchio che l'avrebbe costretta al rifacimento completo delle campagne pubblicitarie relative alla stagione A/I 2017/2018 e P/E 2018.
A fronte delle contestazioni che la convenuta ha sollevato, sin dalla comparsa di CP_1
Con costituzione e risposta, circa l'infondatezza degli addebiti mossi da , è stata disposta una CTU volta ad accertare il rispetto da parte di della soglia contrattuale minima del 3% in investimenti CP_1
pubblicitari, nonché l'inerenza delle relative spese sostenute da rispetto alle previsioni CP_1
contrattuali.
Il CTU ha assunto come periodo di riferimento per effettuare la verifica quello compreso tra il
1.8.2013 e il 31.7.2020 suddividendo le varie annualità secondo il criterio di competenza economica
Con temporale proposto da (1° agosto/31 luglio), dando atto che il diverso criterio proposto da CP_1
per individuare le varie stagioni (31 luglio/30 luglio) avrebbe inciso solo sull'annualità 2014/2015 generando una differenza trascurabile.
Ha poi considerato come inerenti le spese risultanti da fatture cd. parlanti, ovvero contenti il
Con riferimento al marchio e, considerato che sino al 31.8.2018 aveva operato come CP_1
Con licenziataria in esclusiva per , anche le fatture riferite a spese pubblicitarie prive di riferimenti al marchio sino a quella data, mentre ha escluso le fatture relative a spese non rientranti nella nozione di spese pubblicitarie e quelle emesse dallo sul presupposto che si trattasse di spese CP_5
relative a consulenza e servizi, seppur correlate allo sviluppo di campagne pubblicitarie.
La verifica del CTU ha evidenziato una percentuale di spesa in campagne pubblicitarie al di sotto della soglia del 3% per quattro stagioni: stagione 2016/2017 (2,82%), stagione 2017/2018 (2,96%), stagione 2018/2019 (2,81%) e stagione 2019/2020 (2,45).
Tale conclusione è stata contestata da ambo le parti che, negli scritti conclusivi, hanno riproposto le osservazioni già sottoposte all'attenzione del CTU e dal medesimo esaminate prima di arrivare alla predisposizione della relazione peritale definitiva.
Ritiene peraltro il Collegio che sia superfluo, in questa sede, riesaminare le contrapposte tesi delle parti circa l'inerenza o meno di alcune spese sostenute da ad attività di pubblicità per CP_1
l'assorbente rilievo che, anche volendo ritenere accertato l'inadempimento di con riferimento CP_1
Con alle stagioni individuate dalla CTU, nessuna voce di danno può essere riconosciuta a come causalmente riconducibile a tale inadempimento per difetto di allegazione, ancor prima che di prova, del danno medesimo.
Con Si osserva infatti che, in atto di citazione, non ha individuato il danno derivatogli dal mancato rispetto della soglia minima in investimenti pubblicitari se non con un generico riferimento pagina 11 di 20 all'impatto che la pubblicità ha normalmente sul fatturato e sul valore del marchio né, a fronte delle risultanze dell'indagine peritale - che ha accertato scostamenti rispetto alla soglia del 3% non particolarmente significativi (nell'ordine dello 0.19%, 0,18%, 0,04% e 0,55%), ha spiegato in che modo scostamenti sostanzialmente irrilevanti, se valutati nell'ottica di una domanda di risoluzione contrattuale, abbiano potuto produrre e che in termini un danno risarcibile così da pregiudicarne anche la possibilità di liquidazione equitativa.
Con
Sempre con riferimento agli obblighi pubblicitari imposti dal contratto alla licenziataria, lamenta l'inadeguatezza delle iniziative pubblicitarie assunte da rispetto al mercato di CP_1 riferimento del marchio e la mancata previsione, all'interno della struttura organizzativa della convenuta, di una figura dedicata specificatamente all'attività di comunicazione relativa al marchio. Con Sul punto si osserva che, rispetto all'inadeguatezza delle iniziative pubblicitarie, si è limitata ad Con allegare una singola pubblicazione di immagini inerenti i prodotti su di una rivista ritenuta non coerente con il mercato di riferimento del marchio e, in particolare, sulla rivista “Il Carabiniere” senza nemmeno allegare le ragioni che rendevano inopportuna e soprattutto foriera di danno una simile e isolata pubblicazione.
Quanto invece alla mancata previsione da parte di di una figura dedicata specificatamente CP_1 all'attività di comunicazione, va premesso che nessuna delle previsioni contrattuali in materia di pubblicità prevede un simile obbligo a carico della licenziataria e che tale allegazione è funzionale a dimostrare le carenze di rispetto all'organizzazione delle campagne pubblicitarie in termini di CP_1
Con tempistiche e di inosservanza delle direttive impartite dalla licenziante. Sostiene infatti che l'inerzia di e il mancato rispetto degli imput provenienti dalla licenziante l'avrebbero costretta CP_1
al totale rifacimento delle campagne pubblicitarie relative alla stagione A/I 2017/2018 e P/E 2018 e a sostenere i relativi costi che quantifica solo in comparsa conclusionale in € 280.000,00.
Tuttavia, quanto alla campagna pubblicitaria relativa alla stagione A/I 2017/2018 parte attrice ha
Con prodotto uno scambio di email dalle quali si evince che , rispetto alla campagna pubblicitaria predisposta e presentatale da contesta che una serie di scelte relative alla location, all'età dei CP_1
modelli, alla posa degli stessi non rispettano le indicazioni ricevute e nega il proprio consenso alla diffusione delle immagini;
diniego che viene reiterato anche a fronte della comunicata impossibilità da parte di di rielaborare la campagna pubblicitaria in tempi utili (docc. 13 v, 13 w e 13zz). CP_1
Con Non vi è prova in atti, tuttavia, che abbia effettivamente provveduto al rifacimento integrale della predetta campagna pubblicitaria né dei costi sostenuti.
Analogamente, quanto al rifacimento della campagna pubblicitaria relativa alla stagione P/E 2018, a fronte delle contestazioni di parte convenuta, non può considerarsi prova valida il doc. 59 attoreo pagina 12 di 20 Cont intitolato “nuova campagna pubblicitaria realizzata da ” dal momento che esso consiste solo in Con una pagina recante il marchio su sfondo blu che nulla prova in merito al completo rifacimento di una intera campagna pubblicitaria. Quanto poi al danno quantificato in € 280.000,00, pari ai costi asseritamente sostenuti per il rifacimento della predetta campagna pubblicitaria, esso non trova riscontro nella documentazione prodotta da parte attrice sub doc. 60 che comprende cinque fatture, dell'importo rispettivamente di € 7.320,00, 1.000,00, 4.525,00, 620,00 e 6.514,80 che non solo non contengono alcun riferimento espresso alle campagne pubblicitarie in questione ma non costituiscono nemmeno prova del relativo esborso in difetto di prova dell'avvenuto pagamento.
2. Il mancato sviluppo del canale e-commerce e del digital marketing.
Con Il secondo inadempimento che imputa a riguarda il mancato sviluppo di un canale di CP_1
vendita e-commerce e la mancata implementazione di una strategia di cd. digital marketing.
Sotto questo profilo viene in rilievo l'art 3.2. del contratto di licenza rubricato “Licenza” il quale prevede che “
3.2. Resta, inoltre, fermo il diritto della LICENZIANTE di autorizzare per iscritto la commercializzazione di Prodotti on-line ai consumatori. Ove la LICENZIANTE decidesse di commercializzare on-line i Prodotti, la avrà il diritto esclusivo all'esercizio Parte_4
dell'attività commerciale on-line (anche per il tramite di veicoli societari partecipati anche dalla
LICENZIANTE) sotto il controllo e la direzione della che avrà l'insindacabile diritto Parte_5
di indicare alla la piattaforma Online da utilizzare per la vendita online, il nome a Parte_4
dominio e il concept del sito che la dovrà adottare. Le Parti - per eventuali profili Parte_4
non disciplinati nel presente Contratto - si impegnano a formalizzare in un separato accordo le modalità di gestione della vendita online, che comunque dovrà rispettare l'alto valore dei Marchi sia da un punto di vista tecnico, sia di immagine ed essere svolta in conformità alle leggi applicabili in tema di consumatori. Per il solo caso in cui la LICENZIATARIA non intendesse svolgere tale attività di commercio on-line, tale attività potrà essere esercitata dalla LICENZIANTE, direttamente o tramite terzi”.
In primo luogo, si osserva che la mera lettura del testo contrattuale esclude di poter ritenere che a carico della licenziataria vi fosse un obbligo diretto di sviluppare un canale e-commerce.
Il contratto riserva, infatti, esclusivamente alla licenziante il diritto di autorizzare la commercializzazione di prodotti on line e quindi demanda alla licenziante stessa ogni decisione al riguardo. Il contratto prevede inoltre che, laddove la licenziante decida di commercializzare i propri prodotti on line, il diritto esclusivo di esercitare l'attività commerciale on line spetterà alla licenziataria con la precisazione che l'attività commerciale on line della licenziataria dovrà avvenire pagina 13 di 20 sotto il controllo e la direzione della licenziataria che dovrà indicare la piattaforma on line da utilizzare, il nome a dominio e il concept del sito, senza tuttavia specificare in alcun modo il soggetto tenuto alla predisposizione dei canali di vendita on line e a sostenere i relativi costi ma rinviando alla predisposizione di un separato accordo per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto di licenza. Infine, il contratto prevede la possibilità per la licenziante di esercitare l'attività di commercio on-line anche tramite terzi nel caso in cui la licenziataria non intenda svolgere tale attività.
Con Coerentemente con la previsione contrattuale, la censura di non riguarda la violazione di un preciso obbligo contrattuale a carico di ma un suo asserito comportamento ostruzionistico che CP_1
Con avrebbe bloccato ogni iniziativa assunta da per sviluppare il canale di vendita on-line. Secondo
Con quanto allegato da in atto di citazione, le parti avrebbero iniziato a discutere di una piattaforma digitale per la vendita on-line dal 2016 (che diventa il 2015 con la prima memoria istruttoria) e, a fronte della pacifica rinuncia di all'esercizio dell'attività di commercio on line, sarebbero CP_1
Con iniziate le trattative tra le parti per la realizzazione di una piattaforma e-commerce da parte di che, tuttavia, non sarebbero andate a buon fine in quanto avrebbe boicottato l'iniziativa CP_1
Con impedendo a la realizzazione del sito con conseguente danno parametrato alle mancate royalties conseguenti all'incremento delle vendite che avrebbe conseguito tramite il canale on-line.
Ritiene il Collegio che l'inadempimento di e il relativo danno siano rimasti indimostrati, né CP_1
tale conclusione può ritenersi contraddittoria rispetto alla circostanza che sia stata disposta una CTU Con che ha peraltro riguardato esclusivamente la stima dei danni lamentati da e non l'accertamento dell'inadempimento contrattuale. Con Dalla documentazione in atti, infatti, non è emerso quanto allegato da nella prima memoria Cont istruttoria, ovvero che “almeno dal 2015 preme su affinchè dia vita un sito e-commerce” CP_1
Con in quanto il doc. 45 attoreo nulla prova in tal senso dal momento che in detta comunicazione (in allora si limitava a suggerire che venisse fissato un appuntamento su alcuni temi CP_6
necessitanti ancora di verifiche preliminari, tra i quali annovera proprio l'e-commerce, senza esercitare alcuna pressione o manifestare una particolare urgenza in tal senso. È infatti che nel CP_1
Con febbraio 2016 comunica a la propria intenzione di aprire un canale e-commerce e richiede
Con l'autorizzazione di così come previsto dal contratto di licenza (doc. 12 convenuta). A tale comunicazione di fa seguito una corrispondenza tra le parti che si protrae quantomeno sino alla CP_1
Con metà del mese di aprile 2016 allorchè a fronte delle perplessità mostrate da sulla proposta CP_1
presentatale, dichiara di essere disposta a fare un passo indietro in favore della licenziante rispetto al canale di vendita e-commerce (cfr. doc. 46 attrice mail del 20-26.4.2016). In quella stessa mail, che
Con non evidenziava alcun segno di contrapposizione tra le parti, è la stessa a dare atto che “siamo pagina 14 di 20 stati altrettanto d'accordo nel dire che, se tutto dovesse procedere nel migliore dei modi, i tempi tecnici di realizzazione del nuovo sito e della piattaforma di e-commerce richiedano non meno di 8/9 mesi, vale a dire che, partendo immediatamente, potremmo avere il rilascio non prima del mese di
Gennaio/Febbraio 2017”.
Non vi possono pertanto essere dubbi sul fatto che, quantomeno sino alla metà del 2016, non possa configurarsi alcun inadempimento a carico di né alcun comportamento ostruzionistico di CP_1
Con quest'ultima rispetto alla decisione di di assumere in prima persona l'iniziativa di sviluppare un canale e-commerce.
Dalla copiosa documentazione in atti, si evince inoltre che, dopo la metà di aprile 2016, allorchè comunicava di non essere interessata a sviluppare in proprio un canale e-commerce, CP_1
Con l'interlocuzione tra le parti su tale argomento riprendeva solo nei primi mesi del 2017: con lettera in data 10.2.2017 comunicava, tra l'altro, la propria intenzione di aprire un sito e-commerce precisando di ritenere “di poter essere in grado di lanciare il sito entro la metà di luglio 2017 e la piena funzionalità della piattaforma tra la fine dell'anno (previsione forse ambiziosa) e l'inizio del
2018 (più realistica)” (doc. 13c attrice). A tale comunicazione ne sono seguite altre tra le parti come Con la comunicazione del 1.3.2017 con cui rimandava a un nuovo incontro per definire i termini del lancio dell'iniziativa e-commerce (doc. 13f attrice), la lettera di del 8.3.2017 in cui, con CP_1 riferimento all'e-commerce, la licenziataria scriveva “al fine di agevolarvi in questo percorso ci rendiamo anche disponibili alla cessione del nostro dominio jacobcohen.it” e ricordava di avere anche proposto condizioni migliorative sulle forniture, rispetto a quelle previste dal contratto di licenza, con un ulteriore incremento del diritto di reso dal 20% al 30% (doc. 13h attrice), la Con comunicazione del 26.7.2017 con cui esplicitava il progetto di e-commerce, indicando i possibili partner e la presumibile data di operatività del canale on line individuata a questo punto nel giugno
2018 (doc. 13dd attrice).
Con Alla luce di tale corrispondenza, la pretesa risarcitoria di basata sulla mancata attivazione del canale e-commerce sin dal 2015 appare del tutto destituita di fondamento dal momento che, secondo le stesse aspettative di parte attrice, come chiaramente espresse nella corrispondenza sopra richiamata,
l'attivazione di tale canale era stata da questa ritenuta percorribile solo a partire da giugno 2018.
Ciò detto, deve ancora osservarsi che parte attrice non ha dato prova degli asseriti atteggiamenti
Con ostruzionistici che la convenuta avrebbe posto in essere al solo fine di boicottare l'iniziativa di e in particolare di come le richieste di fossero contrarie alle previsioni contrattuali e pertanto CP_1
illegittime.
pagina 15 di 20 Con Le rimostranze inviate da a a partire dal luglio/agosto 2017 (docc. 13z, 13dd, 15ter, 15 CP_1
quater, 15 quinquies e 15 sexies attrice) nulla provano in tal senso se non la prosecuzione
Con dell'interlocuzione tra le parti circa le modalità di avvio del canale e-commerce da parte di .
In assenza di prova di un inadempimento imputabile nessun danno potrà essere riconosciuto a parte attrice, nemmeno sottoforma di danno emergente rivendicato con riferimento alle spese inutilmente sostenute per il progetto e-commerce dal momento che gli unici documenti prodotti sono alcune fatture emesse a cadenza mensile e recanti una causale del tutto generica (“nostre competenze per i mesi di…”) che non ne consente la riferibilità ad attività di studio e sviluppo del canale e- commerce mentre l'unica fattura che reca come causale “attività di come da accordi” Parte_6 non è comunque accompagnata da documentazione idonea a comprovare l'incarico e l'attività svolta.
Anche con riferimento alle doglianze relative al mancato sviluppo di una strategia di comunicazione digitale da parte di si deve osservare che il contratto di licenza non prevede CP_1
alcuno specifico obbligo in tal senso a carico della licenziataria. In assenza di una specifica previsione contrattuale, deve ritenersi che tale forma di promozione rientrasse nelle più generiche previsioni contrattuali in materia di pubblicità in relazione alla quale il contratto prevedeva un potere di indirizzo Con in capo a (cfr. art 7.1. “La licenziataria previa approvazione scritta da parte della licenziante si obbliga a ideare e a porre in essere tutte le attività e operazioni promozionali necessarie allo sviluppo dei Marchi secondo gli input ricevuti per iscritto dalla licenziante”), come indirettamente Con desumibile anche dalla comunicazione inviata dalla stessa in data 8.10.2028 che fa espresso riferimento al fatto che il budget approvato per la “social media strategy” per la stagione P/E 2018 fosse pari a € 167.000,00 lamentando il mancato rispetto di tale soglia da parte di che aveva CP_1 rendicontato il maggior importo di € 201.700,00 (doc. 18 convenuta).
3. La violazione degli obblighi relativi all'apertura di negozi monomarca.
Con Il terzo inadempimento che addebita a riguarda il mancato investimento nell'apertura CP_1
di negozi monomarca e l'adozione di una rete di vendita inadeguata rispetto all'immagine e al posizionamento del marchio sul mercato di riferimento.
Con Lamenta in particolare che la predilezione mostrata da per il mercato dell'outlet, espressa CP_1 dalla continua richiesta alla licenziante di autorizzare l'apertura di ulteriori spazi outlet rispetto ai tre previsti dal contratto di licenza e senza che questa fosse preceduta da una adeguata presenza di negozi monomarca, avrebbe impedito di rafforzare un brand del lusso pregiudicando l'immagine e il valore del marchio.
pagina 16 di 20 Sul punto si osserva, ancora una volta, che la mera lettura del testo contrattuale esclude di poter ritenere che a carico della licenziataria vi fosse un obbligo diretto di aprire dei negozi monomarca.
L'art.
3.2. del contratto infatti prevede che “Resta fermo il diritto esclusivo della LICENZIANTE di aprire in tutto il Territorio direttamente o tramite terzi, negozi monomarca o corner o show-in-shop recanti l'insegna (salva ed impregiudicata l'esclusiva prevista per il Giappone dal Parte_2
contratto di distribuzione in essere con ., già sottoscritto per accettazione dalla CP_7
LICENZIANTE in data 4.8.2010 e dell'addendum di rinnovo (Allegato 5 al presente Contratto), che la LICENZIANTE, si impegna sin d'ora a sottoscrivere per accettazione). Nel caso in cui la
LICENZIATARIA intenda direttamente aprire negozi monomarca, dovrà richiedere la preventiva e specifica autorizzazione per iscritto alla LICENZIANTE fornendo tutte le necessarie e opportune informazioni, inclusa l'ubicazione. Il concept e il design che saranno adottati in ciascun punto vendila che la intenda aprire saranno in linea con quelli già aperti dalla Parte_4
, la quale fornirà alla il concept e il design e venderà alla Parte_5 Parte_4
l'arredamento del negozio al prezzo di costo, e in linea con il prestigio dei Marchi. Parte_4
La LICENZIANTE, una volta esaminata la documentazione relativa a ciascun punto vendita che la
LICENZIATARIA intenda aprire, non negherà irragionevolmente la propria autorizzazione in relazione all'apertura degli stessi”. Con La previsione contrattuale è chiara nella parte in cui prevede in capo alla licenziante il diritto esclusivo di aprire negozi monomarca e in capo alla licenziataria una mera facoltà, come desumibile dal fatto che un'eventuale iniziativa in tal senso della licenziataria viene subordinata alla preventiva autorizzazione per iscritto della licenziante.
Tale conclusione risulta avvalorata dalla documentazione in atti avendo documentato di avere CP_1
Con richiesto a l'autorizzazione per l'apertura di due monomarca, uno a Milano e l'altro a Portofino
(docc. 46 e 47 convenuta e doc. 13z attrice).
La circostanza poi che la norma sopra richiamata riservi alla licenziante la possibilità di aprire sino a un massimo di tre monomarca in ciascuno Stato non smentisce tale conclusione, ma costituisce solo specificazione delle modalità attraverso le quali il diritto esclusivo in capo alla licenziante può estrinsecarsi, mentre il riferimento al prioritario sviluppo dei punti di vendita della licenziataria non può che essere inteso come riferito ai punti vendita che questa è libera di aprire senza necessità di ottenere la previa autorizzazione della licenziante (ovvero tutti tranne i monomarca quali i corner shop all'interno di multimarca e gli shop in shop) trattandosi dell'unica interpretazione che consente di attribuire un significato coerente alla norma (cfr. “In nessun caso potrà essere pregiudicato lo sviluppo sul Territorio dei punti di vendita della che anche la LICENZIANTE Parte_4 pagina 17 di 20 considera prioritario, quindi la potrà aprire sino ad un massimo di 3 monomarca o Parte_5 corner o shop-in-shop recanti l'insegna in ciascuno Stato ”). Parte_2 Parte_7
Né a diversa conclusione può portare la previsione di cui all'art.
4.1 del contratto invocata a tal fine da parte attrice che recita “la percentuale di royalty … è stata negoziata dalla Licenziante nella prospettiva e sotto la condizione che la Licenziataria compia tutti gli sforzi possibili sia economici che finanziari per promuovere i marchi in tutto il Territorio in modo da ottenere una espansione sia dei volumi di affari sia della presenza nei territori diversi dall'Italia dei Marchi stessi;
in tale prospettiva e nell'affidamento dell'impegno in tal senso della Licenziataria, la Licenziante ha accettato di applicare una royalty di aliquota ridotta rispetto alle proprie aspettative determinate sulla base delle medie di mercato per marchi e prodotti equivalenti … quale compartecipazione e contributo della Licenziante agli investimenti e agli esborsi da effettuarsi da parte della Licenziataria per la promozione dei Marchi e l'incremento dei volumi di affari e dei mercati sui quali i Prodotti recanti i Marchi sono offerti”. Il contenuto generico di tale previsione, a fronte della chiara previsione contenuta nell'art.
3.2 sopra riprodotto, non consente di sostenere l'esistenza in capo alla licenziataria di un obbligo di aprire dei negozi monomarca, trattandosi di attività pacificamente riservata in via esclusiva alla licenziante.
Con riferimento all'apertura di outlet si osserva che al momento della sottoscrizione del contratto di licenza era già aperto l'outlet di Adria cui il contratto fa espresso riferimento al punto 1.2.6. L'art.
2.1.1. del contratto prevede inoltre che “La LICENZIANTE autorizza sin d'ora la Licenziataria all'apertura diretta di all'interno dei seguenti centri commerciali, in posizione adeguata al Pt_8
livello dei Marchi: 1) Fox TO di ND (Svizzera); 2) due centri commerciali a marchio
McArthur Glen, che saranno individuati a discrezione della LICENZIATARIA sulla base delle proprie esigenze operative. Le Parti convengono che l'autorizzazione per l'apertura di ulteriori
Outlet non verrà irragionevolmente negata dalla LICENZIANTE se non sminuirà il valore dei
Marchi”. Il contratto di licenza autorizzava quindi la licenziataria all'apertura di tre nuovi outlet oltre a quello già aperto in Adria al momento della sottoscrizione del contratto. E' pacifico che abbia CP_1
aperto tre outlet che erano pre-autorizzati dallo stesso contratto di licenza ovvero gli outlet di CP_8
Marcianise e Settimo Torinese. Quanto all'outlet di LL è pacifico che l'apertura sia stata
[...]
Con autorizzata da dopo che aveva già comunicato il proprio recesso a mentre l'assunto per cui CP_1
l'autorizzazione sarebbe stata in qualche modo “estorta” dalla licenziataria è rimasta una mera allegazione del tutto sfornita di prova. Nessun inadempimento può pertanto configurarsi sotto tale profilo e di conseguenza alcun danno.
pagina 18 di 20 Con
Per tutto quanto sopra, la domanda risarcitoria di va respinta.
§§§§
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, deve guardarsi all'esito complessivo del giudizio poichè la valutazione della soccombenza opera necessariamente in base ad un criterio unitario e globale. Con Deve quindi tenersi conto del fatto che la domanda di fondata sulla dedotta responsabilità extracontrattuale di ha trovato solo parziale accoglimento e che la domanda risarcitoria fondata CP_1
sulla dedotta responsabilità contrattuale di è stata invece integralmente respinta e che la CP_1
domanda riconvenzionale svolta da è stata parimenti respinta. CP_1
Ritiene pertanto il Collegio che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite anche alla luce del principio più volte espresso dalla Suprema Corte per cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende
- anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche
l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass., sez. 3, ord.
21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n.
901; sez. 2, 23 settembre 2013 n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti;
il principio risulta già affermato, in precedenza, da Cass., sez.
1, 26 maggio 1976 n. 1906).
Le spese di CTU vanno invece poste a carico integrale di parte attrice in base al principio di causalità dal momento che la consulenza è stata disposta su sollecitazione di parte attrice per indagare la sussistenza dell'inadempimento contrattuale di con riferimento al rispetto della soglia CP_1
prevista in investimenti pubblicitari e per quantificare i danni lamentati da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale svolta da
[...]
Parte_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 19 di 20 - Pone definitivamente a carico di le spese di CTU già liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
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