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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7820/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 07/02/2009 in SAN IO
DI OG (UD), con atto trascritto presso il Comune di SAN IO DI
OG (UD) al numero 1, parte 1, anno 2009;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (l'11/03/2009) e (il 15/07/2011), Per_1 Per_2 entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il Parte_1 Parte_2 cui matrimonio è stato celebrato in data 07/02/2009, in SAN IO DI OG (UD), con atto trascritto presso il comune di SAN IO DI OG (UD) al n. 1, Parte 1, anno 2009, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno.
2) Dà atto che i coniugi si sono prestati il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per i figli minorenni.
3) La casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in San Giorgio Di Nogaro (UD), Via Luigi Garzoni n.14/A, in comproprietà tra le parti, rimarrà assegnata al sig. con tutti gli arredi e Parte_1 corredi in essa contenuti, dà atto che la sig.ra si è impegnata a rilasciare Parte_2 la suddetta casa coniugale, trasferendo altrove la propria residenza, entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'emissione della presente sentenza di separazione.
4) Dispone che i figli minori e rimangano affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento paritario presso l'abitazione di ciascun genitore, con trasferimento della residenza anagrafica presso la casa della madre.
5) Dà atto che i genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei minori. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione di e , tenendo conto delle loro capacità, delle loro Per_1 Per_2 inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai
2 minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
6) Tenuto conto anche della loro età, dispone che i figli stiano presso l'abitazione di ciascun genitore per un tempo paritario secondo il calendario che verrà di volta in volta stabilito in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro dei genitori e delle specifiche esigenze dei minori scolastiche e non.
7) Dispone che il calendario di cui sopra venga rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità per ciascuno di trascorrere anche 15 giorni consecutivi con i minori in periodi da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno. Parimenti, dispone che le vacanze natalizie e pasquali siano divise a metà tra ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di
Natale, Natale e Santo Stefano, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
8) In ragione del collocamento paritario dei minori presso ciascun genitore non è prevista la corresponsione di alcun assegno in favore dell'uno o dell'altro genitore a titolo di concorso nel mantenimento dei figli.
9) Le spese straordinarie necessarie per i minori, individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, allegato al ricorso, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del padre ed il restante 30%
a carico della madre, fermi restando gli attuali redditi;
impegnandosi le parti a ridiscutere queste percentuali laddove i reciproci redditi abbiano a subire rilevanti modifiche;
resteranno ad esclusivo carico della sig.ra le spese per l'acquisto dei libri Pt_2 scolastici ed i dispositivi per uso scolastico, mentre a carico del sig. le spese per Pt_1 le attività sportive, i corsi di musica ed i trasporti. Ciascun genitore provvederà a costituire, inoltre, presso la propria abitazione un corredo autonomo di vestiario che verrà ad essere utilizzato dai minori durante la loro permanenza presso la suddetta abitazione.
10) Dà atto che le parti convengono che le detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute per i minori abbiano ad essere suddivise in ragione dei capitoli di spesa a proprio esclusivo carico ovvero pro quota tra gli stessi e che la madre abbia a percepire in via unica ed esclusiva l'assegno unico universale per i minori.
3 11) Dà atto che i coniugi, volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e precisando che il qui sotto indicato accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, convengono di procedere a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso e chiedendo in relazione a tale attribuzione alle quali esse chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999.
12) Dà atto che la sig.ra si impegna a cedere, entro e non oltre il termine di Parte_2
60 giorni dall'emissione della presente sentenza di separazione, nell'ambito della regolamentazione economica della crisi coniugale ed al fine già specificato al punto n.
10, in piena proprietà di legge, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con il definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, al marito sig. , che accetta e si impegna ad acquistare, ad ogni e Parte_1 qualsiasi effetto di legge, a fronte del pagamento dell'importo concordato e convenuto tra le parti di euro 200.000,00 la quota di comproprietà pari alla metà (50%) della seguente unità immobiliare sita in Comune di San Giorgio Di Nogaro (UD) Via Luigi
Garzoni n.14A e rilevata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di San Giorgio di Nogaro,
Foglio A/7, Particella 2017categoria A/7 Classe 3, Consistenza 8,5 vani, Rendita Euro
899,93 270 mq e dell'annesso terreno catastalmente censito al Foglio A/7, Particella
2046, seminativo, Reddito domenicale 47,10 euro, superficie 48 mq, come da visura catastale allegata al ricorso. La somma convenuta di cui sopra è da intendersi al lordo di ogni spesa, onere, imposta, tassa e costo per il relativo trasferimento ivi incluse le spese ed onorari notarili, che sono d'intesa tra le parti posti a carico della sig.ra . Pt_2
13) Dà atto che la sig.ra riconosce ed attribuisce, in via definitiva, in proprietà al sig. Pt_2
gli arredi, gli oggetti e i beni mobili che corredano l'abitazione familiare, salvi gli Pt_1 effetti personale che saranno prelevati ed asportati dalla predetta, contestualmente al rilascio dell'abitazione.
14) Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
4 15) Dà atto che le parti, con il rispetto delle condizioni qui indicate, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
16) Dà atto che le parti dichiarano che non intendono impugnare la presente sentenza, prestando acquiescenza alla stessa.
17) Nulla sulle spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN IO DI OG (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 30/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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