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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/09/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
N. 1152/2024 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 23/09/2025 -
Oggi 23/09/2025 alle ore 11.30 innanzi al dott. Francesca Perlini, sono comparsi:
Per l'Avv. Romina Mosca in sostituzine dell'Avv. Galeazzi Parte_1
Per l'Avv. Luca Carrescia in sost. Dell'Avv. Zurlo ed Controparte_1
Ornati
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e discutono insistendo nella propria domanda dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assente la parte.
Verbale chiuso alle ore 11.32
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
1 Successivamente alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1152/2024 R.G., promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata all'atto di opposizione, dall'Avv. Gabriele Galeazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ON, Piazza Roma n. 13
OPPONENTE
CONTRO
(P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e per essa, quale procuratore, (P. VA Controparte_2 P.IVA_2
- C.F. ), in persona del Consigliere Delegato, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_3
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
2 Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e domiciliata in
La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA oggetto: contratto di c/c bancario conclusioni come precisate all' udienza del 23/09/2025.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 23/02/24 e depositato in data
4/03/24, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1530/2023, emesso e pubblicato in data 06/12/2023, nel procedimento R.G.
6234/2023, con il quale il Tribunale di ON lo condannava al pagamento in favore della ella somma di € 31.148,42, oltre interessi e spese per la Controparte_1
procedura di ingiunzione.
Parte opponente eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa monitoria, in particolare lamentando l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D. Lgs. 28/2010, il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito, il difetto di prova del credito, la mancata riconducibilità del credito ai finanziamenti allegati al ricorso monitorio.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la ed invocava il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
eccependone in via pregiudiziale la tardività, per essere stata proposta oltre il termine ex art. 641 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato e acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1530/2023 del Tribunale di ON.
Nel merito deduceva la legittimazione ad agire di parte opposta, nonché la ritualità della cessione del credito ex art. 58 TUB, formulando istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
All'udienza del 3/04/2024 parte opposta rendeva noto il Controparte_1
fallimento del tentativo obbligatorio di mediazione instaurato ex art. 5, co.1, D. Lgs.
28/2010; quindi il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo
3 opposto e ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione, formulata dalla opposta
[...]
di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, osservando Controparte_1
che il decorso del termine perentorio di 40 giorni (art. 641 c.p.c.) per la proposizione di tempestiva opposizione all'ingiunzione va calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
Nello specifico, il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta in data 21/12/2023
(doc. 2, parte opposta) e in ragione dell'assenza del destinatario veniva inviata, in data
28/12/2023, la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); il plico non veniva tuttavia ritirato nel termine di dieci giorni dall'invio della (doc. 5 e 6 parte opposta) e pertanto la notifica si perfezionava in data 08/01/2024.
A norma dell'art. 8, co.4, L. 890/1982, in assenza del destinatario la notifica a mezzo posta si perfeziona decorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD), ovvero dalla data del ritiro del plico se anteriore ai dieci giorni di compiuta giacenza.
La Suprema Corte è ferma nell'escludere che “il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato, con conseguente compressione dell'interesse del soggetto notificante”
(Cass. Civ., sez. VI, 10/08/2017 n.19958, Cass. Civ., sez. VI, 20/02/2018, n.4049).
Pertanto, nel caso di specie, in assenza di ritiro del plico, ai fini della decorrenza del termine di opposizione al decreto ingiuntivo, la notifica del decreto ingiuntivo al destinatario ingiunto si è perfezionata in data 8/01/2024; di conseguenza egli è Parte_1
decaduto dal potere di proporre opposizione nei 40 giorni successivi, in data 19/02/2024, ed è pertanto tardivo l'atto di citazione dell'odierno giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 23/02/24 e depositato in data 4/03/24.
4 Tanto rilevato, l'opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine sancito dall'art. 641 c.p.c. ed indicato nel decreto ingiuntivo.
Né soccorre nel caso di specie l'art. 650 c.p.c., che disciplina l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, così disponendo: “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso in questione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto senza nulla dedurre, né provare, in ordine alle circostanze di cui all'art. 650 c.p.c., neppure a seguito della eccezione di tardività della opposizione formulata dalla opposta Controparte_1
ha fornito, peraltro, piena prova della avvenuta notifica del decreto Controparte_1
ingiuntivo mediante deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) (doc. 5 parte opposta).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone
a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 24 e 111, comma 2, della Costituzione) dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetto Cad), non
a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2023, n.9474)
In definitiva, alla luce di quanto precede, la formulata opposizione deve essere dichiarata inammissibile, essendo passato in giudicato per difetto di tempestiva opposizione il decreto ingiuntivo n. 1530/2023 emesso dal Tribunale di ON.
Ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto è dichiarato definitivamente esecutivo.
La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione svolta assorbono ogni altra domanda ed eccezione.
5 Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ex DM 55/2014
(aggiornato al Dm 147/2022) come da dispositivo, parametri minimi in considerazione della non particolare rilevanza delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della fase istruttoria, stante il mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., e con riduzione del 50 % stante la pronuncia in rito (art. 4, comma 9, DM 55/2014), tenuto conto del valore della controversia ( da € 26.001,00 ed € 52.000,00) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
1152/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibile l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1530/2023 emesso dal Tribunale di ON (nel procedimento R.G.
6234/2023) per capitale, interessi e spese;
2) dispone ex art. 647 c.p.c. la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1530/2023 del Tribunale di ON;
3) condanna l'opponente (C.F. Parte_1 C.F._1
a rifondere alla opposta (P. VA ), e Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale procuratore, (P. VA - C.F. Controparte_2 P.IVA_2
), le spese di lite nella somma di € 1.354,00, oltre al 15% a titolo di P.IVA_3
rimborso forfettario, VA e Cpa, se dovute, come per legge.
ON, 23/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
6 7
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
N. 1152/2024 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 23/09/2025 -
Oggi 23/09/2025 alle ore 11.30 innanzi al dott. Francesca Perlini, sono comparsi:
Per l'Avv. Romina Mosca in sostituzine dell'Avv. Galeazzi Parte_1
Per l'Avv. Luca Carrescia in sost. Dell'Avv. Zurlo ed Controparte_1
Ornati
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e discutono insistendo nella propria domanda dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assente la parte.
Verbale chiuso alle ore 11.32
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
1 Successivamente alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1152/2024 R.G., promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata all'atto di opposizione, dall'Avv. Gabriele Galeazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ON, Piazza Roma n. 13
OPPONENTE
CONTRO
(P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e per essa, quale procuratore, (P. VA Controparte_2 P.IVA_2
- C.F. ), in persona del Consigliere Delegato, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_3
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
2 Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e domiciliata in
La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA oggetto: contratto di c/c bancario conclusioni come precisate all' udienza del 23/09/2025.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 23/02/24 e depositato in data
4/03/24, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1530/2023, emesso e pubblicato in data 06/12/2023, nel procedimento R.G.
6234/2023, con il quale il Tribunale di ON lo condannava al pagamento in favore della ella somma di € 31.148,42, oltre interessi e spese per la Controparte_1
procedura di ingiunzione.
Parte opponente eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa monitoria, in particolare lamentando l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D. Lgs. 28/2010, il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito, il difetto di prova del credito, la mancata riconducibilità del credito ai finanziamenti allegati al ricorso monitorio.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la ed invocava il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
eccependone in via pregiudiziale la tardività, per essere stata proposta oltre il termine ex art. 641 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato e acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1530/2023 del Tribunale di ON.
Nel merito deduceva la legittimazione ad agire di parte opposta, nonché la ritualità della cessione del credito ex art. 58 TUB, formulando istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
All'udienza del 3/04/2024 parte opposta rendeva noto il Controparte_1
fallimento del tentativo obbligatorio di mediazione instaurato ex art. 5, co.1, D. Lgs.
28/2010; quindi il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo
3 opposto e ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione, formulata dalla opposta
[...]
di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, osservando Controparte_1
che il decorso del termine perentorio di 40 giorni (art. 641 c.p.c.) per la proposizione di tempestiva opposizione all'ingiunzione va calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
Nello specifico, il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta in data 21/12/2023
(doc. 2, parte opposta) e in ragione dell'assenza del destinatario veniva inviata, in data
28/12/2023, la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); il plico non veniva tuttavia ritirato nel termine di dieci giorni dall'invio della (doc. 5 e 6 parte opposta) e pertanto la notifica si perfezionava in data 08/01/2024.
A norma dell'art. 8, co.4, L. 890/1982, in assenza del destinatario la notifica a mezzo posta si perfeziona decorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD), ovvero dalla data del ritiro del plico se anteriore ai dieci giorni di compiuta giacenza.
La Suprema Corte è ferma nell'escludere che “il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato, con conseguente compressione dell'interesse del soggetto notificante”
(Cass. Civ., sez. VI, 10/08/2017 n.19958, Cass. Civ., sez. VI, 20/02/2018, n.4049).
Pertanto, nel caso di specie, in assenza di ritiro del plico, ai fini della decorrenza del termine di opposizione al decreto ingiuntivo, la notifica del decreto ingiuntivo al destinatario ingiunto si è perfezionata in data 8/01/2024; di conseguenza egli è Parte_1
decaduto dal potere di proporre opposizione nei 40 giorni successivi, in data 19/02/2024, ed è pertanto tardivo l'atto di citazione dell'odierno giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 23/02/24 e depositato in data 4/03/24.
4 Tanto rilevato, l'opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine sancito dall'art. 641 c.p.c. ed indicato nel decreto ingiuntivo.
Né soccorre nel caso di specie l'art. 650 c.p.c., che disciplina l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, così disponendo: “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso in questione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto senza nulla dedurre, né provare, in ordine alle circostanze di cui all'art. 650 c.p.c., neppure a seguito della eccezione di tardività della opposizione formulata dalla opposta Controparte_1
ha fornito, peraltro, piena prova della avvenuta notifica del decreto Controparte_1
ingiuntivo mediante deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) (doc. 5 parte opposta).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone
a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 24 e 111, comma 2, della Costituzione) dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetto Cad), non
a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (Cass. civ., sez. I, 06/04/2023, n.9474)
In definitiva, alla luce di quanto precede, la formulata opposizione deve essere dichiarata inammissibile, essendo passato in giudicato per difetto di tempestiva opposizione il decreto ingiuntivo n. 1530/2023 emesso dal Tribunale di ON.
Ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto è dichiarato definitivamente esecutivo.
La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione svolta assorbono ogni altra domanda ed eccezione.
5 Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ex DM 55/2014
(aggiornato al Dm 147/2022) come da dispositivo, parametri minimi in considerazione della non particolare rilevanza delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della fase istruttoria, stante il mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., e con riduzione del 50 % stante la pronuncia in rito (art. 4, comma 9, DM 55/2014), tenuto conto del valore della controversia ( da € 26.001,00 ed € 52.000,00) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
1152/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibile l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1530/2023 emesso dal Tribunale di ON (nel procedimento R.G.
6234/2023) per capitale, interessi e spese;
2) dispone ex art. 647 c.p.c. la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1530/2023 del Tribunale di ON;
3) condanna l'opponente (C.F. Parte_1 C.F._1
a rifondere alla opposta (P. VA ), e Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale procuratore, (P. VA - C.F. Controparte_2 P.IVA_2
), le spese di lite nella somma di € 1.354,00, oltre al 15% a titolo di P.IVA_3
rimborso forfettario, VA e Cpa, se dovute, come per legge.
ON, 23/09/2025
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Dott.ssa Francesca Perlini
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