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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2024, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 2114/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
DI GENITORI NON CONIUGATI
Promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Moretti
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato nella Repubblica Dominicana il 10.09.1972, C.F. Parte_2
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Chiede che il Tribunale della Spezia, in accoglimento del presente ricorso, esperiti gli incombenti di rito, Voglia: - disporre l'affidamento “super esclusivo”, ovvero esclusivo del minore Persona_1
alla madre, presso la quale avrà il proprio collocamento e manterrà la residenza;
-
[...] disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_2 [...]
, per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 400,00, ovvero quella Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 10 del mese di riferimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora il 50% delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie necessarie per il figlio, intendendosi per tali quelle di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale al quale ci si riporta;
- solo laddove il minore ne manifesti la volontà, disporre il diritto del padre ad incontrare il figlio nei tempi e con le modalità che questo Tribunale
Riterrà idonee all'interesse del minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici di cui alla parte narrativa e, comunque, escludendo la possibilità di pernottare presso il resistente;
si richiama il Piano Genitoriale che viene allegato al presente ricorso;
autorizzare la signora a riscuotere in via esclusiva l'assegno unico per il minore. Con vittoria Parte_1 delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 ha dedotto: di aver convissuto more uxorio Parte_1 con l'odierno convenuto;
che dall'unione, il giorno 4.12.2007, è nato il figlio;
che dal Parte_2
2012 il nucleo familiare ha vissuto stabilmente alla Spezia;
che nel 2015 la convivenza è divenuta insostenibile, anche perché il compagno era solito abusare di sostanze alcoliche;
di aver lasciato l'abitazione dell'epoca con il figlio, trovando temporanea ospitalità presso un istituto di accoglienza;
che da quel momento la convivenza con l'uomo non è mai più ripresa;
di essersi rivolta ai Servizi sociali della Spezia per richiedere un sostegno anche economico;
di vivere con il minore alla Spezia in alloggio condotto in locazione (con canone di 500,00 euro al mese); che il padre vede e sente il figlio solo occasionalmente e non versa alcunché per il suo mantenimento;
di essere stata sottoposta a trattamento chemioterapico e di percepire trattamento di invalidità unitamente ad indennità NASPI, per complessivi 800,00 euro mensili all'incirca.
La parte ha quindi chiesto al Tribunale di disporre un affidamento di tipo “super esclusivo” in proprio favore, prevedendo: l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del ragazzo versando
400,00 euro al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie); la possibilità per il genitore di vedere il minore solo laddove questi lo voglia, sempre compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e comunque con esclusione del pernottamento;
la possibilità di riscuotere in via esclusiva l'assegno unico per il nucleo.
All'udienza tenutasi il giorno 14.3.2024 la ricorrente è stata sentita personalmente, mentre Pt_2
ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è comparso.
[...]
Con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 15.3.2024 è stato previsto provvisoriamente:
l'affidamento esclusivo di in favore della madre;
visite padre-figlio rimesse alla volontà Parte_2
del ragazzo sedicenne, in ogni caso con divieto di pernottamento;
un contributo di mantenimento di
250,00 euro (oltre al 50% delle spese straordinarie) a carico di Pt_2 In via istruttoria è stato disposto l'ascolto del figlio delle parti, avvalendosi per l'incombente di esperto psicologo ed è stata ordinata l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del convenuto.
è stato ascoltato all'udienza dell'11.9.2024. Parte_2
Il minore ha dichiarato tra le altre cose: di vedere il padre di regola una volta alla settimana, anche se solo per poco tempo e per lo più per farsi dare qualche soldo (in particolare per la palestra, dove pratica kickboxing); di sentirlo al telefono per messaggio anche tutti i giorni (“giusto per dirsi buongiorno, come va”); di non sentire il bisogno di cambiare questa prassi;
di ricordare condotte anche violente tenute dal genitore all'epoca della convivenza in casa.
In data 7.5.2024 sono state acquisite le certificazioni uniche depositate nel periodo di riferimento dai datori di lavoro del convenuto.
All'udienza del 28.11.2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.22 u.c. c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
In punto affidamento, si osserva che dalle allegazioni di parte e all'esito dell'ascolto dell'11.9.2024
è emersa una figura paterna per lo più assente dalla vita del figlio e in ogni caso un atteggiamento dell'adulto poco interessato.
All'accertata non adeguatezza al ruolo di consegue la conferma di quanto già stabilito Parte_2 con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c..; in casi del genere, infatti, l'affidamento condiviso non appare conforme all'interesse del figlio, essendo, invece, opportuno che le decisioni che lo riguardano siano assunte dal solo genitore in grado di conoscere effettivamente il suo carattere e i suoi bisogni
(cfr. Cass. n. 38005/2022).
Non sussistono, invece, i presupposti, in via ulteriormente eccezionale, per disporre un affidamento c.d. “super esclusivo”, come pur richiesto.
Quanto al regime delle visite, tenuto conto dell'età di (che fra poco compirà 17 anni) e Parte_2
di quanto riferito dallo stesso (in particolare circa una frequentazione comunque anche settimanale, seppur per tempi del tutto minimali), può stabilirsi che il padre, sempre compatibilmente con le esigenze del ragazzo, possa vedere il figlio di regola almeno in un pomeriggio alla settimana;
in ogni caso con divieto di pernottamento (non essendo neppure nota l'attuale situazione abitativa dell'odierno convenuto)
Dal punto di vista economico, l'importo di 250,00 euro già stabilito appare congruo: al di là dei redditi scarsamente significativi risultanti dalla documentazione acquisita, infatti, a rilevare è la capacità lavorativa e di guadagno di cui il convenuto può presumersi sia senz'altro dotato.
Può, infine, disporsi che l'assegno unico per il nucleo spetti per intero a . Parte_1 Le spese di lite sono poste a carico del contumace, resosi anagraficamente irreperibile.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della complessità (non elevata) della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
Poiché la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione è effettuata a favore dell'Erario; richiamandosi Cass. ord. 22017/2018, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.”.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe: dispone l'affidamento esclusivo in favore della madre di , con collocazione dello stesso Parte_2
presso il genitore affidatario;
dispone che il padre, sempre compatibilmente con le esigenze del minore, possa di regola vedere il figlio almeno in un pomeriggio a settimana, in ogni caso con divieto di pernottamento;
pone a carico del convenuto un contributo per il mantenimento ordinario del figlio di 250,00 euro, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della ricorrente, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18; dispone che l'assegno unico spetti per intero alla ricorrente;
condanna parte resistente contumace a pagare allo Stato le spese di lite, che si liquidano in 3.808,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso alla Spezia in data 28.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 2114/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
DI GENITORI NON CONIUGATI
Promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Moretti
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato nella Repubblica Dominicana il 10.09.1972, C.F. Parte_2
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Chiede che il Tribunale della Spezia, in accoglimento del presente ricorso, esperiti gli incombenti di rito, Voglia: - disporre l'affidamento “super esclusivo”, ovvero esclusivo del minore Persona_1
alla madre, presso la quale avrà il proprio collocamento e manterrà la residenza;
-
[...] disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_2 [...]
, per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 400,00, ovvero quella Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 10 del mese di riferimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora il 50% delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie necessarie per il figlio, intendendosi per tali quelle di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale al quale ci si riporta;
- solo laddove il minore ne manifesti la volontà, disporre il diritto del padre ad incontrare il figlio nei tempi e con le modalità che questo Tribunale
Riterrà idonee all'interesse del minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici di cui alla parte narrativa e, comunque, escludendo la possibilità di pernottare presso il resistente;
si richiama il Piano Genitoriale che viene allegato al presente ricorso;
autorizzare la signora a riscuotere in via esclusiva l'assegno unico per il minore. Con vittoria Parte_1 delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 ha dedotto: di aver convissuto more uxorio Parte_1 con l'odierno convenuto;
che dall'unione, il giorno 4.12.2007, è nato il figlio;
che dal Parte_2
2012 il nucleo familiare ha vissuto stabilmente alla Spezia;
che nel 2015 la convivenza è divenuta insostenibile, anche perché il compagno era solito abusare di sostanze alcoliche;
di aver lasciato l'abitazione dell'epoca con il figlio, trovando temporanea ospitalità presso un istituto di accoglienza;
che da quel momento la convivenza con l'uomo non è mai più ripresa;
di essersi rivolta ai Servizi sociali della Spezia per richiedere un sostegno anche economico;
di vivere con il minore alla Spezia in alloggio condotto in locazione (con canone di 500,00 euro al mese); che il padre vede e sente il figlio solo occasionalmente e non versa alcunché per il suo mantenimento;
di essere stata sottoposta a trattamento chemioterapico e di percepire trattamento di invalidità unitamente ad indennità NASPI, per complessivi 800,00 euro mensili all'incirca.
La parte ha quindi chiesto al Tribunale di disporre un affidamento di tipo “super esclusivo” in proprio favore, prevedendo: l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del ragazzo versando
400,00 euro al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie); la possibilità per il genitore di vedere il minore solo laddove questi lo voglia, sempre compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e comunque con esclusione del pernottamento;
la possibilità di riscuotere in via esclusiva l'assegno unico per il nucleo.
All'udienza tenutasi il giorno 14.3.2024 la ricorrente è stata sentita personalmente, mentre Pt_2
ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è comparso.
[...]
Con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 15.3.2024 è stato previsto provvisoriamente:
l'affidamento esclusivo di in favore della madre;
visite padre-figlio rimesse alla volontà Parte_2
del ragazzo sedicenne, in ogni caso con divieto di pernottamento;
un contributo di mantenimento di
250,00 euro (oltre al 50% delle spese straordinarie) a carico di Pt_2 In via istruttoria è stato disposto l'ascolto del figlio delle parti, avvalendosi per l'incombente di esperto psicologo ed è stata ordinata l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del convenuto.
è stato ascoltato all'udienza dell'11.9.2024. Parte_2
Il minore ha dichiarato tra le altre cose: di vedere il padre di regola una volta alla settimana, anche se solo per poco tempo e per lo più per farsi dare qualche soldo (in particolare per la palestra, dove pratica kickboxing); di sentirlo al telefono per messaggio anche tutti i giorni (“giusto per dirsi buongiorno, come va”); di non sentire il bisogno di cambiare questa prassi;
di ricordare condotte anche violente tenute dal genitore all'epoca della convivenza in casa.
In data 7.5.2024 sono state acquisite le certificazioni uniche depositate nel periodo di riferimento dai datori di lavoro del convenuto.
All'udienza del 28.11.2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.22 u.c. c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
In punto affidamento, si osserva che dalle allegazioni di parte e all'esito dell'ascolto dell'11.9.2024
è emersa una figura paterna per lo più assente dalla vita del figlio e in ogni caso un atteggiamento dell'adulto poco interessato.
All'accertata non adeguatezza al ruolo di consegue la conferma di quanto già stabilito Parte_2 con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c..; in casi del genere, infatti, l'affidamento condiviso non appare conforme all'interesse del figlio, essendo, invece, opportuno che le decisioni che lo riguardano siano assunte dal solo genitore in grado di conoscere effettivamente il suo carattere e i suoi bisogni
(cfr. Cass. n. 38005/2022).
Non sussistono, invece, i presupposti, in via ulteriormente eccezionale, per disporre un affidamento c.d. “super esclusivo”, come pur richiesto.
Quanto al regime delle visite, tenuto conto dell'età di (che fra poco compirà 17 anni) e Parte_2
di quanto riferito dallo stesso (in particolare circa una frequentazione comunque anche settimanale, seppur per tempi del tutto minimali), può stabilirsi che il padre, sempre compatibilmente con le esigenze del ragazzo, possa vedere il figlio di regola almeno in un pomeriggio alla settimana;
in ogni caso con divieto di pernottamento (non essendo neppure nota l'attuale situazione abitativa dell'odierno convenuto)
Dal punto di vista economico, l'importo di 250,00 euro già stabilito appare congruo: al di là dei redditi scarsamente significativi risultanti dalla documentazione acquisita, infatti, a rilevare è la capacità lavorativa e di guadagno di cui il convenuto può presumersi sia senz'altro dotato.
Può, infine, disporsi che l'assegno unico per il nucleo spetti per intero a . Parte_1 Le spese di lite sono poste a carico del contumace, resosi anagraficamente irreperibile.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della complessità (non elevata) della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
Poiché la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione è effettuata a favore dell'Erario; richiamandosi Cass. ord. 22017/2018, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.”.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe: dispone l'affidamento esclusivo in favore della madre di , con collocazione dello stesso Parte_2
presso il genitore affidatario;
dispone che il padre, sempre compatibilmente con le esigenze del minore, possa di regola vedere il figlio almeno in un pomeriggio a settimana, in ogni caso con divieto di pernottamento;
pone a carico del convenuto un contributo per il mantenimento ordinario del figlio di 250,00 euro, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della ricorrente, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18; dispone che l'assegno unico spetti per intero alla ricorrente;
condanna parte resistente contumace a pagare allo Stato le spese di lite, che si liquidano in 3.808,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso alla Spezia in data 28.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI