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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 686/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto: divorzio congiunto, iscritto al n. R.g.v.g. 686/2025, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato alla via Lanza Parte_1 C.F._1
n. 6 in Monte Sant'Angelo (FG) presso lo studio dell'Avv. EP Lionetti, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata alla via Controparte_1 CodiceFiscale_2
Lanza n. 6 in Monte Sant'Angelo (FG) presso lo studio dell'Avv. EP Lionetti, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso depositato in data 05.3.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 5/3/2025 e Parte_1 [...] hanno chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CP_1
Monte Sant'Angelo (FG) in data 01.8.1998 alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data
5/3/2025 e che sono addivenuti ad una separazione consensuale con decreto del Tribunale di Foggia
n.6625/2018 del 24.5.2018; che per quanto qui interessa, con il predetto decreto si era stabilito l'affidamento condiviso dei figli EP e e il loro collocamento presso la madre, con diritto Per_1 di visita e obbligo del padre di corrispondere in loro favore un assegno di mantenimento per complessivi
€ 600,00; che attualmente, così come riportato nella scrittura privata depositata in data 5/3/2025,
di anni 24 è economicamente autosufficiente “poiché ha già svolto in precedenza Persona_2
e tutt'ora svolge la professione di Chef dopo avere acquisito il diploma presso l'Istituto Alberghiero
“Enrico Mattei” di Vieste nell'anno 2019” ; che , in affidamento condiviso, risiede Persona_3 prevalentemente con la madre presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Monte Sant'Angelo alla Via Deoniso De Cocchi n. 18.
Pertanto, entrambe le parti hanno chiesto, con il ricorso congiunto, che “in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore , il padre, si obbliga a Persona_3 Parte_1 trasferire in favore di quest'ultimo la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita nel Comune di
Monte Sant'Angelo alla Via Strada 65 n. 6 piano terra, censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 149, Numero 253, Subalterno 13, Zona Cens. 1, Categoria C/3, Classe 3, Consistenza 148mq,
Rendita € 642,06 nonché dell'unità immobiliare sita nel Comune di Monte Sant'Angelo alla Via Strada
65 n. 6 piano terra, censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 149, Numero 253,
Subalterno 12, Zona Cens. 1, Categoria C/1, Classe 8, Consistenza 30mq, Rendita € 576,37 (Allegato n.
22). […]. Fino all'effettivo trasferimento degli immobili sopra indicati, il sig. si Parte_1 obbliga a corrispondere al figlio minore l'importo mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento”; che
“Le parti dichiarano e danno atto che l'immobile censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 149, Numero 253, Subalterno 13, Zona Cens. 1, Categoria C/3, Classe 3, è tutt'ora posto in locazione ad uso commerciale con regolare contratto stipulato in data 23/02/2018 (registrato in
Manfredonia il 12/03/2018 al N. 518, Serie T) tra , in qualità di locatore e Parte_1 [...]
quale conduttore (Allegato n. 23). Tale contratto, rinnovatosi l'1 marzo 2024, andrà a CP_2
scadenza il 28 settembre 2030 ed il relativo canone di locazione, regolarmente corrisposto dal conduttore, ammonta ad € 400,00 mensili”; che “sempre nell'ottica della migliore tutela degli interessi del figlio minore, i genitori e , danno atto e si obbligano Parte_1 Controparte_1 reciprocamene a destinare il canone di locazione derivante dalla locazione suddetta esclusivamente al mantenimento e ad ogni altro fabbisogno del proprio figlio minore, impegnandosi, all'uopo, a modificare il contratto di locazione in questione prevedendo che il versamento di tale canone mensile venga versato dal conduttore direttamente su un conto corrente intestato al figlio minore , con l'obbligo di Per_1 entrambi i genitori di rendicontare all'altro genitore l'utilizzo dei fondi versati”.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti dinanzi a lei per l'udienza del 16 aprile 2025, all'esito della quale il Giudice si è riservato, essendo già decorso il termine per il deposito delle note scritte, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, rilevata d'ufficio “la contrarietà all'interesse del minore della concordata sostituzione dell'obbligo mantenimentale, gravante per legge sul genitore non collocatario, con i paventati trasferimenti immobiliari”, ha disposto la trattazione della questione sugli accordi da modificare, fissando l'udienza di comparizione delle parti l'1/10/2025, successivamente rinviata al 7/10/2025, all'esito della quale ha deciso di trattenere la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
L'istanza congiunta di divorzio non può essere accolta per i seguenti motivi.
Rilevata la necessità di sollevare d'ufficio la questione della “contrarietà all'interesse del minore della concordata sostituzione dell'obbligo mantenimentale”, il Collegio ha posto in rilievo come l'accordo non assicuri al minore la stabilità economica e la disponibilità immediata dei mezzi necessari al proprio mantenimento.
È stato, infatti, osservato che la titolarità di beni immobili comporta inevitabilmente spese, responsabilità
e rischi, e che un trasferimento immobiliare “può astrattamente e concretamente integrare un vantaggio solo ove si aggiunga alla contribuzione al mantenimento, ma non ove la sostituisca in via definitiva”, non potendo di per sé soddisfare l'obbligo di mantenimento (artt. 147, 315-bis e 316-bis c.c.), garantito da un contributo periodico e non sostituito dalla mera possibilità di percepire un canone di locazione. Ne consegue che il “vantaggio economico mediato di cui beneficerebbe il minore lo esporrebbe al rischio dell'eventuale morosità di un terzo, oltreché di tutti i rischi e responsabilità sopra individuate (basti
pensare anche agli adempimenti gestori, all'eventuale pagamento di lavori straordinari, all'eventuale perimento della cosa, alle responsabilità da cosa in custodia etc,), quali rischi e condizioni che non dovrebbero pesare sulla pronta liquidità del mantenimento a cui quest'ultimo ha diritto per il soddisfacimento delle proprie primarie esigenze”.
Il Collegio ha altresì evidenziato che l'effettiva utilità del trasferimento in favore del minore richiederebbe un'attenta valutazione mediante una perizia tecnica sul valore e sulle condizioni del bene in questione.
All'udienza di comparizione del 7/10/2025, fissata per consentire di conformare l'accordo delle parti alle indicazioni fornite dal Collegio, le stesse non sono comparse, né hanno depositato integrazioni o nuove osservazioni.
Pertanto, preso atto della mancata adesione delle parti alle indicazioni del Collegio, i patti sottoposti all'esame del Tribunale non possono essere omologati e la domanda di divorzio congiunto deve essere rigettata allo stato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
In considerazione del rigetto della domanda congiunta promossa dai coniugi rappresentati da un unico difensore le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, I sezione civile, in composizione collegiale, allo stato, così provvede:
• Rigetta la domanda congiuntamente proposta da e di Parte_1 Controparte_1 divorzio congiunto depositata il 5/3/2025;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 04.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto: divorzio congiunto, iscritto al n. R.g.v.g. 686/2025, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato alla via Lanza Parte_1 C.F._1
n. 6 in Monte Sant'Angelo (FG) presso lo studio dell'Avv. EP Lionetti, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata alla via Controparte_1 CodiceFiscale_2
Lanza n. 6 in Monte Sant'Angelo (FG) presso lo studio dell'Avv. EP Lionetti, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso depositato in data 05.3.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 5/3/2025 e Parte_1 [...] hanno chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CP_1
Monte Sant'Angelo (FG) in data 01.8.1998 alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data
5/3/2025 e che sono addivenuti ad una separazione consensuale con decreto del Tribunale di Foggia
n.6625/2018 del 24.5.2018; che per quanto qui interessa, con il predetto decreto si era stabilito l'affidamento condiviso dei figli EP e e il loro collocamento presso la madre, con diritto Per_1 di visita e obbligo del padre di corrispondere in loro favore un assegno di mantenimento per complessivi
€ 600,00; che attualmente, così come riportato nella scrittura privata depositata in data 5/3/2025,
di anni 24 è economicamente autosufficiente “poiché ha già svolto in precedenza Persona_2
e tutt'ora svolge la professione di Chef dopo avere acquisito il diploma presso l'Istituto Alberghiero
“Enrico Mattei” di Vieste nell'anno 2019” ; che , in affidamento condiviso, risiede Persona_3 prevalentemente con la madre presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Monte Sant'Angelo alla Via Deoniso De Cocchi n. 18.
Pertanto, entrambe le parti hanno chiesto, con il ricorso congiunto, che “in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore , il padre, si obbliga a Persona_3 Parte_1 trasferire in favore di quest'ultimo la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita nel Comune di
Monte Sant'Angelo alla Via Strada 65 n. 6 piano terra, censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 149, Numero 253, Subalterno 13, Zona Cens. 1, Categoria C/3, Classe 3, Consistenza 148mq,
Rendita € 642,06 nonché dell'unità immobiliare sita nel Comune di Monte Sant'Angelo alla Via Strada
65 n. 6 piano terra, censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 149, Numero 253,
Subalterno 12, Zona Cens. 1, Categoria C/1, Classe 8, Consistenza 30mq, Rendita € 576,37 (Allegato n.
22). […]. Fino all'effettivo trasferimento degli immobili sopra indicati, il sig. si Parte_1 obbliga a corrispondere al figlio minore l'importo mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento”; che
“Le parti dichiarano e danno atto che l'immobile censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 149, Numero 253, Subalterno 13, Zona Cens. 1, Categoria C/3, Classe 3, è tutt'ora posto in locazione ad uso commerciale con regolare contratto stipulato in data 23/02/2018 (registrato in
Manfredonia il 12/03/2018 al N. 518, Serie T) tra , in qualità di locatore e Parte_1 [...]
quale conduttore (Allegato n. 23). Tale contratto, rinnovatosi l'1 marzo 2024, andrà a CP_2
scadenza il 28 settembre 2030 ed il relativo canone di locazione, regolarmente corrisposto dal conduttore, ammonta ad € 400,00 mensili”; che “sempre nell'ottica della migliore tutela degli interessi del figlio minore, i genitori e , danno atto e si obbligano Parte_1 Controparte_1 reciprocamene a destinare il canone di locazione derivante dalla locazione suddetta esclusivamente al mantenimento e ad ogni altro fabbisogno del proprio figlio minore, impegnandosi, all'uopo, a modificare il contratto di locazione in questione prevedendo che il versamento di tale canone mensile venga versato dal conduttore direttamente su un conto corrente intestato al figlio minore , con l'obbligo di Per_1 entrambi i genitori di rendicontare all'altro genitore l'utilizzo dei fondi versati”.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti dinanzi a lei per l'udienza del 16 aprile 2025, all'esito della quale il Giudice si è riservato, essendo già decorso il termine per il deposito delle note scritte, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, rilevata d'ufficio “la contrarietà all'interesse del minore della concordata sostituzione dell'obbligo mantenimentale, gravante per legge sul genitore non collocatario, con i paventati trasferimenti immobiliari”, ha disposto la trattazione della questione sugli accordi da modificare, fissando l'udienza di comparizione delle parti l'1/10/2025, successivamente rinviata al 7/10/2025, all'esito della quale ha deciso di trattenere la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
L'istanza congiunta di divorzio non può essere accolta per i seguenti motivi.
Rilevata la necessità di sollevare d'ufficio la questione della “contrarietà all'interesse del minore della concordata sostituzione dell'obbligo mantenimentale”, il Collegio ha posto in rilievo come l'accordo non assicuri al minore la stabilità economica e la disponibilità immediata dei mezzi necessari al proprio mantenimento.
È stato, infatti, osservato che la titolarità di beni immobili comporta inevitabilmente spese, responsabilità
e rischi, e che un trasferimento immobiliare “può astrattamente e concretamente integrare un vantaggio solo ove si aggiunga alla contribuzione al mantenimento, ma non ove la sostituisca in via definitiva”, non potendo di per sé soddisfare l'obbligo di mantenimento (artt. 147, 315-bis e 316-bis c.c.), garantito da un contributo periodico e non sostituito dalla mera possibilità di percepire un canone di locazione. Ne consegue che il “vantaggio economico mediato di cui beneficerebbe il minore lo esporrebbe al rischio dell'eventuale morosità di un terzo, oltreché di tutti i rischi e responsabilità sopra individuate (basti
pensare anche agli adempimenti gestori, all'eventuale pagamento di lavori straordinari, all'eventuale perimento della cosa, alle responsabilità da cosa in custodia etc,), quali rischi e condizioni che non dovrebbero pesare sulla pronta liquidità del mantenimento a cui quest'ultimo ha diritto per il soddisfacimento delle proprie primarie esigenze”.
Il Collegio ha altresì evidenziato che l'effettiva utilità del trasferimento in favore del minore richiederebbe un'attenta valutazione mediante una perizia tecnica sul valore e sulle condizioni del bene in questione.
All'udienza di comparizione del 7/10/2025, fissata per consentire di conformare l'accordo delle parti alle indicazioni fornite dal Collegio, le stesse non sono comparse, né hanno depositato integrazioni o nuove osservazioni.
Pertanto, preso atto della mancata adesione delle parti alle indicazioni del Collegio, i patti sottoposti all'esame del Tribunale non possono essere omologati e la domanda di divorzio congiunto deve essere rigettata allo stato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
In considerazione del rigetto della domanda congiunta promossa dai coniugi rappresentati da un unico difensore le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, I sezione civile, in composizione collegiale, allo stato, così provvede:
• Rigetta la domanda congiuntamente proposta da e di Parte_1 Controparte_1 divorzio congiunto depositata il 5/3/2025;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 04.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro