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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 688/2023 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 500 dell'11.7.2023, non notificata;
avente ad oggetto: interessi e rivalutazione monetaria sul risarcimento del danno comunitario da abusivo ricorso alla contrattazione a termine, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Giuseppe Parte_1
Cavallo e Antonella Trentini ed elettivamente domiciliato presso la civica
Avvocatura in – appellante;
Pt_1 nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Faggioli ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in – appellata;
Pt_1 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 29.4.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine, intervenuti tra le parti, meglio distinti nel ricorso introduttivo del giudizio, condannava il
[...]
a risarcire a il cd. danno comunitario ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
32 della l. n. 183/2010, commisurando l'indennità a quattro mensilità della retribuzione di fatto goduta nell'ultimo anno di servizio, oltre a interessi e rivalutazione dal primo contratto al saldo, regolando le spese secondo la soccombenza.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza, Parte_1 censurandola nella parte in cui il Giudice ha disposto il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria in aggiunta alla predetta indennità e con decorrenza dal primo contratto.
L'interessata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con l'unico articolato motivo di appello, il rileva che Parte_1 la controparte aveva chiesto il pagamento dell'indennità risarcitoria ragguagliata al numero dei contratti illegittimi “... oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo”, senza alcun riferimento alla rivalutazione monetaria dell'importo. Gli accessori in questione erano stati richiesti, inoltre, a decorrere dalla domanda introdotta con il ricorso e non dal primo dei contratti a termine ritenuto abusivo.
L'appellante evidenzia anche la violazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c., disposizione che fa decorrere la spettanza degli accessori (interessi e rivalutazione) “dal giorno della maturazione del diritto”, momento coincidente, nel caso di specie, con la pronuncia della sentenza, e dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, che esclude la cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, spettando al lavoratore solo la maggior somma tra la misura delle due voci.
Chiede allora il che questa Corte d'Appello voglia Parte_1 riformare la sentenza impugnata nella parte in cui “dispone il pagamento, in aggiunta alle mensilità riconosciute come risarcimento del c.d. danno comunitario, di interessi e rivalutazione monetaria in via cumulativa e non nella maggior somma in relazione al loro ammontare ed a decorrere dal primo dei contratti a termine invece che dal giorno della domanda”.
4. L'appello merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
La circostanza che l'interessata avesse fatto domanda, nel ricorso introduttivo del giudizio, del pagamento dell'indennità risarcitoria “oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo”, circoscrivendo la richiesta degli accessori del credito ai soli interessi legali, non poteva precludere al Giudice di
2 pronunciarsi in punto di rivalutazione monetaria degli importi riconosciuti. La tesi del – esposta peraltro in termini incerti, posto che Parte_1
l'impugnazione è volta a ottenere una pronuncia che riconosca comunque il maggior importo tra le due voci, sottintendendo la necessità che venga presa in considerazione anche la rivalutazione monetaria – non tiene infatti conto del consolidato principio, valevole sul piano generale, secondo cui l'art. 429, comma
3, c.p.c. detta per i crediti di lavoro un regime giuridico speciale rispetto a quello, generale, delle obbligazioni pecuniarie, sottraendoli sia al principio nominalistico sia a quello proprio della responsabilità civile da inadempimento, disponendo che il giudice, anche di ufficio, applichi un meccanismo di adeguamento monetario tale da garantire che il creditore/lavoratore riceva la prestazione con una tendenziale neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli del ritardo nell'adempimento, ancorché non imputabile a colpa del debitore (Cass.,
29.9.2020, n. 20682, che richiama Cass., 22.5.2008, n. 13213/2008, Cass. S.U.,
7.7.2010, n. 16036/2010, Cass., 3.9.2014, n. 18558).
L'estraneità degli interessi e della rivalutazione monetaria al regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie conduce a negare a dette voci la natura di veri e propri “accessori” di un credito “principale”, trattandosi di componenti essenziali di una prestazione unitaria. Il giudice deve quindi maggiorare la somma di interessi e rivalutazione monetaria anche di ufficio, indipendentemente da una specifica domanda (e con l'ulteriore conseguenza della mancata operatività della limitazione di cui all'art. 1283 c.c. e dell'uniforme regime prescrizionale).
5. Le voci in questione, nell'impiego pubblico contrattualizzato, vanno riconosciute in via alternativa, stante la limitazione posta dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, ovverosia nella forma del maggiore importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il divieto di cumulo, previsto dalla stessa disposizione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica infatti (Cass., 8.3.2024, n. 6265) anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione crediti di lavoro, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (v. Cass., 2.7.2020, n. 13624).
6. Con riferimento agli accessori maturati sull'indennità ex art. 32, comma
5, della l. n. 183/2010, la giurisprudenza di legittimità (Cass., 25.10.2021, 29920) ha chiarito che la spettanza, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro e che il riconoscimento, fondato sulla previsione dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data della
3 pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato va appunto limitato, per i dipendenti di enti pubblici non economici, tenendo conto del menzionato divieto del relativo cumulo di cui all'art. 22, comma 36, cit. (confermato anche dalla Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 459/2000, ha ritenuto illegittimo costituzionalmente tale divieto per i crediti retributivi dei dipendenti privati).
Sull'indennità quantificata ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. spetta, dunque, la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
6.1. Non hanno ragion d'essere le perplessità manifestate dall'appellata circa la possibilità che il divieto di cumulo operi anche in relazione agli importi riconosciuti a titolo di ristoro del danno comunitario, fondandosi questa tesi sulla necessità che la violazione della disciplina di origine europea sull'abusivo ricorso alla contrattazione a termine trovi riparazione in termini effettivi e adeguati (la parte menziona la pronuncia di Cass., n. 8739/1996, secondo cui “In relazione all'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 7 d.lg. 27 gennaio
1992 n. 80, a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, trova applicazione l'art. 429 comma 3 c.p.c. sulla maturazione di interessi legali e rivalutazione, in conseguenza sia del parallelismo esistente tra l'ambito di applicazione di tale disposizione e quella di cui all'art. 429 comma 3 - dovendosi ricomprendere il relativo credito tra quelli inerenti al rapporto di lavoro di cui all'art. 409 n. 1 c.p.c. - sia dell'esigenza di un'interpretazione conforme al diritto comunitario, e in particolare ai principi dettati dalla Corte di giustizia della
Comunità europea in materia di risarcimento dovuto dagli Stati per i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario, alla cui luce in particolare l'indennizzo può ritenersi adeguato solo se gli accessori in questione sono calcolati dall'epoca della verificazione della perdita retributiva conseguente alla violazione da parte dello Stato del diritto comunitario”).
L'istanza risarcitoria di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 rinviene infatti già nell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, cit. un riconoscimento appropriato, rispettoso del canone di effettività della tutela, trattandosi di rimedio operante in via preventiva (tra un valore minimo e un valore massimo, salva la prova del maggior danno) e di natura sanzionatoria, oggetto di meccanismo presuntivo, con conseguente esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno (salvo l'onere di dar conto dell'eventuale maggior danno richiesto: v. Cass., 27.1.2025, n. 1873, che ha richiamato l'orientamento
“espresso da questa Corte con giurisprudenza costante, a partire da Cass. Sez. U,
Sentenza n. 5072 del 15/03/2016; si è affermato che nell'ipotesi di abusiva
4 reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della
Legge n. 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria, qualificabile come "danno comunitario" e determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del
15/03/2016 e le successive - tra le altre - Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16095 del
02/08/2016; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 8927 del 06/04/2017; Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 992 del 16/01/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 2175 del
01/02/2021; Cass. Sez. L - Sentenza n. 446 del 13/01/2021; Cass. Sez. U -
Sentenza n. 5542 del 22/02/2023). Opera, quindi, nell'ordinamento italiano una misura preventiva e sanzionatoria, costituita dal riconoscimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, al quale, peraltro, questa Corte ha riconosciuto la caratura di danno comunitario a carattere latamente sanzionatorio ed oggetto di meccanismo presuntivo, da ciò derivando l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno medesimo, salvo, invece, l'onere di dare prova del maggior danno richiesto”).
La corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria (in forma alternativa nell'impiego pubblico contrattualizzato) attiene evidentemente a un momento successivo a quello della liquidazione della predetta indennità – la cui determinazione vale già a porre rimedio, alla luce del canone dell'effettività, al danno di rilevanza comunitaria conseguente all'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato – trattandosi di importi il cui pagamento è preordinato a neutralizzare, diversamente, gli effetti pregiudizievoli del ritardo nell'adempimento.
La distinzione, è il caso di precisare, non viene meno in ragione del fatto che tali voci sono da considerare come componenti essenziali di una prestazione unitaria. Questa valutazione, infatti, va intesa quale riferimento all'impossibilità di richiamare, come accennato, il regime giuridico delle obbligazioni pecuniarie e di far questione di veri e propri “accessori” di un credito “principale” (con le rilevanti conseguenze, anche sul piano processuale, già illustrate), senza che venga meno la diversa finalità che l'indennità risarcitoria, da una parte, e gli interessi e la rivalutazione, dall'altra, sono chiamati a soddisfare.
7. Non occorre pronunciarsi sul rilievo meramente dubitativo dell'appellante
– inammissibile nell'ottica di un'impugnazione – secondo cui “Gli interessi legali sono stati richiesti dalla ricorrente in assenza di una specificazione circa la
5 natura di tali accessori;
essi, quindi, si presumono domandati, in applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., quali interessi corrispettivi. Una eventuale richiesta di interessi moratori ex art. 1284, co.IV c.c. formulata solo in appello risulterebbe, quindi, tardiva (cfr. Cass. n.36659/2021)”. Il Giudice non ha fatto pacificamente riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
(secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) allorché, quantificata l'indennità risarcitoria in quattro mensilità della retribuzione di fatto goduta dalla ricorrente all'epoca, ha condannato il al pagamento dell'importo, rivalutato e con gli interessi Pt_1 legali. L'indicazione dell'appellante, quindi, non giustifica un riesame della statuizione (v. il rilievo della controparte sul punto: “Posto che non essendo stata esperita impugnazione della sentenza in tal senso, la Corte non ha nessun obbligo di pronunciarsi …”). 8. Quanto alla decorrenza del maggior importo tra l'ammontare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che il dies a quo è quello della data di pronuncia della sentenza di accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e di condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, cit. (v. Cass., 17.5.2017, n.
12351: “Si richiama, in proposito, la recente sentenza di questa Corte n.
3062/2016, per la quale “l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del
2010, dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su di essa non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato”; Cass., 12.3.2018, n.
5953).
Nel caso di specie, tuttavia, essendosi limitato il con l'atto di Pt_1 appello a chiedere di disporre il pagamento della maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria, in aggiunta alle mensilità riconosciute come risarcimento del c.d. danno comunitario, dal giorno della domanda giudiziale (e non dal primo dei contratti a termine, come stabilito dal Giudice, né, come sarebbe corretto, dalla data della sentenza), la domanda dovrà essere accolta in questi esclusivi termini, posto che un'indicazione utile a far decorrere gli importi dalla data della sentenza impugnata finirebbe per accordare al un Pt_1 beneficio maggiore di quello richiesto.
9. L'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna va allora accolto e, in parziale riforma della pronuncia, nel resto confermata, occorre
6 condannare il a corrispondere il maggior importo tra interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della domanda al soddisfo.
10. L'esito del giudizio non induce a rivedere la determinazione compiuta dal Giudice in relazione alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, dovendo confermarsi la valutazione di soccombenza del Parte_1 essendo stata comunque accolta la domanda della controparte (v. anche Cass.,
5.4.2022, n. 10985: “l'accoglimento parziale dell'appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinatario della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti, come nella specie, rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese;
sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado”).
Le spese del presente grado di giudizio si compensano in considerazione dell'accoglimento dell'appello, pur nella sostanziale soccombenza, a una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, del Parte_1
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in parziale riforma della pronuncia, nel resto confermata, condanna il a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 il solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della domanda al soddisfo;
compensa le spese del grado.
Così deciso in Bologna il 29.4.2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 688/2023 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 500 dell'11.7.2023, non notificata;
avente ad oggetto: interessi e rivalutazione monetaria sul risarcimento del danno comunitario da abusivo ricorso alla contrattazione a termine, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Giuseppe Parte_1
Cavallo e Antonella Trentini ed elettivamente domiciliato presso la civica
Avvocatura in – appellante;
Pt_1 nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Faggioli ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in – appellata;
Pt_1 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 29.4.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine, intervenuti tra le parti, meglio distinti nel ricorso introduttivo del giudizio, condannava il
[...]
a risarcire a il cd. danno comunitario ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
32 della l. n. 183/2010, commisurando l'indennità a quattro mensilità della retribuzione di fatto goduta nell'ultimo anno di servizio, oltre a interessi e rivalutazione dal primo contratto al saldo, regolando le spese secondo la soccombenza.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza, Parte_1 censurandola nella parte in cui il Giudice ha disposto il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria in aggiunta alla predetta indennità e con decorrenza dal primo contratto.
L'interessata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con l'unico articolato motivo di appello, il rileva che Parte_1 la controparte aveva chiesto il pagamento dell'indennità risarcitoria ragguagliata al numero dei contratti illegittimi “... oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo”, senza alcun riferimento alla rivalutazione monetaria dell'importo. Gli accessori in questione erano stati richiesti, inoltre, a decorrere dalla domanda introdotta con il ricorso e non dal primo dei contratti a termine ritenuto abusivo.
L'appellante evidenzia anche la violazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c., disposizione che fa decorrere la spettanza degli accessori (interessi e rivalutazione) “dal giorno della maturazione del diritto”, momento coincidente, nel caso di specie, con la pronuncia della sentenza, e dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, che esclude la cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, spettando al lavoratore solo la maggior somma tra la misura delle due voci.
Chiede allora il che questa Corte d'Appello voglia Parte_1 riformare la sentenza impugnata nella parte in cui “dispone il pagamento, in aggiunta alle mensilità riconosciute come risarcimento del c.d. danno comunitario, di interessi e rivalutazione monetaria in via cumulativa e non nella maggior somma in relazione al loro ammontare ed a decorrere dal primo dei contratti a termine invece che dal giorno della domanda”.
4. L'appello merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
La circostanza che l'interessata avesse fatto domanda, nel ricorso introduttivo del giudizio, del pagamento dell'indennità risarcitoria “oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo”, circoscrivendo la richiesta degli accessori del credito ai soli interessi legali, non poteva precludere al Giudice di
2 pronunciarsi in punto di rivalutazione monetaria degli importi riconosciuti. La tesi del – esposta peraltro in termini incerti, posto che Parte_1
l'impugnazione è volta a ottenere una pronuncia che riconosca comunque il maggior importo tra le due voci, sottintendendo la necessità che venga presa in considerazione anche la rivalutazione monetaria – non tiene infatti conto del consolidato principio, valevole sul piano generale, secondo cui l'art. 429, comma
3, c.p.c. detta per i crediti di lavoro un regime giuridico speciale rispetto a quello, generale, delle obbligazioni pecuniarie, sottraendoli sia al principio nominalistico sia a quello proprio della responsabilità civile da inadempimento, disponendo che il giudice, anche di ufficio, applichi un meccanismo di adeguamento monetario tale da garantire che il creditore/lavoratore riceva la prestazione con una tendenziale neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli del ritardo nell'adempimento, ancorché non imputabile a colpa del debitore (Cass.,
29.9.2020, n. 20682, che richiama Cass., 22.5.2008, n. 13213/2008, Cass. S.U.,
7.7.2010, n. 16036/2010, Cass., 3.9.2014, n. 18558).
L'estraneità degli interessi e della rivalutazione monetaria al regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie conduce a negare a dette voci la natura di veri e propri “accessori” di un credito “principale”, trattandosi di componenti essenziali di una prestazione unitaria. Il giudice deve quindi maggiorare la somma di interessi e rivalutazione monetaria anche di ufficio, indipendentemente da una specifica domanda (e con l'ulteriore conseguenza della mancata operatività della limitazione di cui all'art. 1283 c.c. e dell'uniforme regime prescrizionale).
5. Le voci in questione, nell'impiego pubblico contrattualizzato, vanno riconosciute in via alternativa, stante la limitazione posta dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, ovverosia nella forma del maggiore importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il divieto di cumulo, previsto dalla stessa disposizione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica infatti (Cass., 8.3.2024, n. 6265) anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione crediti di lavoro, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (v. Cass., 2.7.2020, n. 13624).
6. Con riferimento agli accessori maturati sull'indennità ex art. 32, comma
5, della l. n. 183/2010, la giurisprudenza di legittimità (Cass., 25.10.2021, 29920) ha chiarito che la spettanza, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro e che il riconoscimento, fondato sulla previsione dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data della
3 pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato va appunto limitato, per i dipendenti di enti pubblici non economici, tenendo conto del menzionato divieto del relativo cumulo di cui all'art. 22, comma 36, cit. (confermato anche dalla Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 459/2000, ha ritenuto illegittimo costituzionalmente tale divieto per i crediti retributivi dei dipendenti privati).
Sull'indennità quantificata ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. spetta, dunque, la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
6.1. Non hanno ragion d'essere le perplessità manifestate dall'appellata circa la possibilità che il divieto di cumulo operi anche in relazione agli importi riconosciuti a titolo di ristoro del danno comunitario, fondandosi questa tesi sulla necessità che la violazione della disciplina di origine europea sull'abusivo ricorso alla contrattazione a termine trovi riparazione in termini effettivi e adeguati (la parte menziona la pronuncia di Cass., n. 8739/1996, secondo cui “In relazione all'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 7 d.lg. 27 gennaio
1992 n. 80, a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, trova applicazione l'art. 429 comma 3 c.p.c. sulla maturazione di interessi legali e rivalutazione, in conseguenza sia del parallelismo esistente tra l'ambito di applicazione di tale disposizione e quella di cui all'art. 429 comma 3 - dovendosi ricomprendere il relativo credito tra quelli inerenti al rapporto di lavoro di cui all'art. 409 n. 1 c.p.c. - sia dell'esigenza di un'interpretazione conforme al diritto comunitario, e in particolare ai principi dettati dalla Corte di giustizia della
Comunità europea in materia di risarcimento dovuto dagli Stati per i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario, alla cui luce in particolare l'indennizzo può ritenersi adeguato solo se gli accessori in questione sono calcolati dall'epoca della verificazione della perdita retributiva conseguente alla violazione da parte dello Stato del diritto comunitario”).
L'istanza risarcitoria di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 rinviene infatti già nell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, cit. un riconoscimento appropriato, rispettoso del canone di effettività della tutela, trattandosi di rimedio operante in via preventiva (tra un valore minimo e un valore massimo, salva la prova del maggior danno) e di natura sanzionatoria, oggetto di meccanismo presuntivo, con conseguente esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno (salvo l'onere di dar conto dell'eventuale maggior danno richiesto: v. Cass., 27.1.2025, n. 1873, che ha richiamato l'orientamento
“espresso da questa Corte con giurisprudenza costante, a partire da Cass. Sez. U,
Sentenza n. 5072 del 15/03/2016; si è affermato che nell'ipotesi di abusiva
4 reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della
Legge n. 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria, qualificabile come "danno comunitario" e determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del
15/03/2016 e le successive - tra le altre - Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16095 del
02/08/2016; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 8927 del 06/04/2017; Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 992 del 16/01/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 2175 del
01/02/2021; Cass. Sez. L - Sentenza n. 446 del 13/01/2021; Cass. Sez. U -
Sentenza n. 5542 del 22/02/2023). Opera, quindi, nell'ordinamento italiano una misura preventiva e sanzionatoria, costituita dal riconoscimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, al quale, peraltro, questa Corte ha riconosciuto la caratura di danno comunitario a carattere latamente sanzionatorio ed oggetto di meccanismo presuntivo, da ciò derivando l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno medesimo, salvo, invece, l'onere di dare prova del maggior danno richiesto”).
La corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria (in forma alternativa nell'impiego pubblico contrattualizzato) attiene evidentemente a un momento successivo a quello della liquidazione della predetta indennità – la cui determinazione vale già a porre rimedio, alla luce del canone dell'effettività, al danno di rilevanza comunitaria conseguente all'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato – trattandosi di importi il cui pagamento è preordinato a neutralizzare, diversamente, gli effetti pregiudizievoli del ritardo nell'adempimento.
La distinzione, è il caso di precisare, non viene meno in ragione del fatto che tali voci sono da considerare come componenti essenziali di una prestazione unitaria. Questa valutazione, infatti, va intesa quale riferimento all'impossibilità di richiamare, come accennato, il regime giuridico delle obbligazioni pecuniarie e di far questione di veri e propri “accessori” di un credito “principale” (con le rilevanti conseguenze, anche sul piano processuale, già illustrate), senza che venga meno la diversa finalità che l'indennità risarcitoria, da una parte, e gli interessi e la rivalutazione, dall'altra, sono chiamati a soddisfare.
7. Non occorre pronunciarsi sul rilievo meramente dubitativo dell'appellante
– inammissibile nell'ottica di un'impugnazione – secondo cui “Gli interessi legali sono stati richiesti dalla ricorrente in assenza di una specificazione circa la
5 natura di tali accessori;
essi, quindi, si presumono domandati, in applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., quali interessi corrispettivi. Una eventuale richiesta di interessi moratori ex art. 1284, co.IV c.c. formulata solo in appello risulterebbe, quindi, tardiva (cfr. Cass. n.36659/2021)”. Il Giudice non ha fatto pacificamente riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
(secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) allorché, quantificata l'indennità risarcitoria in quattro mensilità della retribuzione di fatto goduta dalla ricorrente all'epoca, ha condannato il al pagamento dell'importo, rivalutato e con gli interessi Pt_1 legali. L'indicazione dell'appellante, quindi, non giustifica un riesame della statuizione (v. il rilievo della controparte sul punto: “Posto che non essendo stata esperita impugnazione della sentenza in tal senso, la Corte non ha nessun obbligo di pronunciarsi …”). 8. Quanto alla decorrenza del maggior importo tra l'ammontare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che il dies a quo è quello della data di pronuncia della sentenza di accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e di condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, cit. (v. Cass., 17.5.2017, n.
12351: “Si richiama, in proposito, la recente sentenza di questa Corte n.
3062/2016, per la quale “l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del
2010, dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su di essa non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato”; Cass., 12.3.2018, n.
5953).
Nel caso di specie, tuttavia, essendosi limitato il con l'atto di Pt_1 appello a chiedere di disporre il pagamento della maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria, in aggiunta alle mensilità riconosciute come risarcimento del c.d. danno comunitario, dal giorno della domanda giudiziale (e non dal primo dei contratti a termine, come stabilito dal Giudice, né, come sarebbe corretto, dalla data della sentenza), la domanda dovrà essere accolta in questi esclusivi termini, posto che un'indicazione utile a far decorrere gli importi dalla data della sentenza impugnata finirebbe per accordare al un Pt_1 beneficio maggiore di quello richiesto.
9. L'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna va allora accolto e, in parziale riforma della pronuncia, nel resto confermata, occorre
6 condannare il a corrispondere il maggior importo tra interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della domanda al soddisfo.
10. L'esito del giudizio non induce a rivedere la determinazione compiuta dal Giudice in relazione alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, dovendo confermarsi la valutazione di soccombenza del Parte_1 essendo stata comunque accolta la domanda della controparte (v. anche Cass.,
5.4.2022, n. 10985: “l'accoglimento parziale dell'appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinatario della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti, come nella specie, rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese;
sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado”).
Le spese del presente grado di giudizio si compensano in considerazione dell'accoglimento dell'appello, pur nella sostanziale soccombenza, a una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, del Parte_1
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in parziale riforma della pronuncia, nel resto confermata, condanna il a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 il solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della domanda al soddisfo;
compensa le spese del grado.
Così deciso in Bologna il 29.4.2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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