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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3840/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3840/2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 22/10/2025 Per l'ispettorato di , sede di Avellino, Parte_1 Parte_2
è presente il dott. funzionario delegato, il quale si riporta integralmente Parte_3
a quanto già esposto nelle proprie difese, alla comparsa di costituzione e risposta e alla documentazione allegata, ai verbali di causa, alle note depositate e a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate. Pertanto chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta con condanna alle spese di lite del ricorrente quantificate ex art. 9 Dlgs n. 149/2015. È altresì presente per la ricorrente l' AVV. Teresa Caprio la quale si riporta ai propri atti chiedendone l' integrale accoglimento. Impugna e contesta le avverse difese e chiede la decisione della causa con vittoria di spese e competenze con distrazione.. Il Giudice Preso atto, si ritira in camera di consiglio. All'esito della discussione e della camera di consiglio, questo Giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice Dott.ssa Federica Rossi
1 R.G. n. 3840/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza del giorno 22 ottobre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3840/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa ” e vertente TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4 C.F._1 TERESA CAPRIO (c.f. ), giusta procura in calce al Ricorso;
C.F._2
- ricorrente - E
- CF succeduto ex lege alla Controparte_1 P.IVA_1
dal 1.1.2017 per effetto della piena operatività Controparte_2 dell' dichiarata con d.m. 28.12.2016- in persona del Direttore Controparte_3 pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Controparte_4 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati;
- resistente -
Conclusioni: come da odierno Verbale di udienza di discussione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso proponeva opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione Parte_4 n. 176/2022 del 24.8.2022, adottata dall' e Controparte_1 notificata il 26.8.2022, con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €2.200,00 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata. L'opponente premetteva: che in data 26.8.2022 veniva notificata l'Ordinanza ingiunzione predetta con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa scaturente dall'infedele registrazione sul LUL dei dati relativi al lavoratore per il periodo da Persona_1 gennaio 2016 a dicembre 2016 e dei dati relativi al lavoratore per il periodo Persona_2 settembre 2014 – settembre 2016; che l'Ordinanza scaturiva dal Verbale unico notificato alla società Albatros srl in liquidazione, che risultava cancellata dal registro imprese. L'opponente proponeva, quindi, i seguenti motivi “sulla responsabilità dell'amministratore unico", contestando che, in ragione del regime di autonomia patrimoniale perfetta proprio delle società a responsabilità limitata, dovesse escludersi una forma di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, salva la possibilità di concorrere alla soddisfazione dei crediti sociali limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione in caso di cancellazione della società, prova non fornita;
“Sulla trasmissibilità delle
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sanzioni amministrative”, evidenziando che ai soci di una società di capitali estinta non si trasmettessero le sanzioni tributarie a questi riferibili;
“Onere della prova” contestando la mancata puntuale allegazione da parte dell' delle circostanze fondamentali da cui CP_1 poter ricavare la natura subordinata dei rapporti di lavoro;
“ECCESSO DI POTERE, FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA'; FALSA INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE” contestando che l' fosse incorso in un Controparte_1 errore di fatto per non aver tenuto conto delle risultanze dei registri della società nei quali erano indicate con chiarezza le ore effettivamente svolte da e e non avendo Per_2 Persona_1 specificato in base a quale criterio fossero state determinate le presunte differenze retributive, non permettendo al ricorrente di svolgere adeguate difese. Parte ricorrente concludeva: “Piaccia All.Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione n. 176/2022 del 24.08.2022 e notificata il 26.08.2022 con la quale veniva ordinato alla sig.ra si pagare la somma di euro 2.200,00 quale Parte_4 sanzione amministrativa per la violazione accertata;
Nel merito a. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'Ordinanza Ingiunzione n. 176/2022 del 24.08.2022 e notificata il 26.08.2022 previo accertamento e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
Il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”. In data 16/3/2023 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione, la parte resistente , in persona del Direttore p.t., deducendo Controparte_1 ed eccependo: che l'Ordinanza Ingiunzione impugnata si collocasse nell'alveo delle violazioni di natura lavoristica con la conseguente applicazione della normativa di cui alla legge n. 689/81, essendo la responsabilità dell'autore della violazione personale e che nel testo della stessa Ordinanza Ingiunzione impugnata fosse stata data puntuale motivazione dell'estinzione dell'obbligazione a carico della Società Albatros srl;
nel merito che gli accertamenti ispettivi fossero stati attivati a seguito di Richieste di Intervento dei lavoratori e Persona_2 [...]
che rivendicavano ore di lavoro superiori rispetto a quelle riconosciute Persona_1 dall'azienda e registrate sul LUL e che nel corso degli accertamenti ispettivi fossero state acquisite dichiarazioni da persone a conoscenze dei fatti, ovvero la stessa ricorrente Pt_4 ed i lavoratori e , nonché e
[...] Persona_2 Persona_1 Persona_3 [...]
La parte resistente si opponeva a tutte le eventuali richieste istruttorie formulate da Per_4 controparte, laddove necessario, articolava prova orale con i testi indicati. Parte resistente concludeva chiedendo: “Preliminarmente la Revoca della sospensione della esecutività disposta e quindi il RIGETTO del ricorso con la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta in ogni caso con condanna dell'opponente alle spese di lite quantificate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 attualmente vigente che testualmente recita: “in caso di esito favorevole della lite all' sono CP_1 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante gli avvocati” oltre interessi e quant'altro come per legge. Con ampie salvezze e con riserva di altro dedurre e produrre anche su diretto impulso dell'Organo Giudicante”. La causa inizialmente iscritta al ruolo lavoro veniva poi trasmessa alla Sezione civile. Il Tribunale ammetteva le prove orali articolate da parte resistente. Espletate le prove orali, la causa veniva rinviata per la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
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In primo luogo, giova premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria. Secondo la consolidata giurisprudenza, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.. Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 24/01/2019), n.1921). Tanto premesso, reputa il Tribunale che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, l' resistente abbia assolto l'onere della prova relativamente alla legittimità Controparte_1 dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione ed ai fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Anzitutto, deve notarsi come lo sviluppo in fatto della vicenda risulti acclarato da quanto emergente: dal Rapporto per violazioni amministrative, dal Verbale di primo accesso ispettivo n. 82/64 del 1/09/2017, dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. AV00000/2018-
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897-01 del 21/05/2018, e da tutti gli atti allegati, prodotti nel presente giudizio dalla parte opposta al momento della costituzione (v. prod. telematica parte resistente), che non risultano impugnati dal ricorrente con l'apposito strumento della querela di falso (v. sul punto Cass. civ. sez. II, 25/06/2018, n.16717 per cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Deriva da quanto precede, pertanto, che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.”). Con riguardo alle indagini svolte, si osserva poi che il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. civ., Sez. II, 20 marzo 2007, n° 6565). Inoltre, vi è da tenere conto delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori del lavoro. In particolare, (v. prod. parte resistente) il lavoratore avanzava richiesta di Persona_2 intervento all' rivendicando ore di lavoro superiori rispetto a quelle Controparte_1 riconosciute dall'azienda e registrate sul LUL e dichiarando:
chiedeva, quindi, l'intervento dell' per i fatti denunciati, aggiungendo la contestazione CP_1 di mancata corresponsione di:
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Parimenti, con richiesta di intervento, i1 lavoratore lamentava le Persona_1 differenze retributive e contributive per le ore di lavoro effettivamente svolte rispetto a quelle registrate sui prospetti paga, la mancata corresponsione della retribuzione del mese di gennaio 2017 nonché del TFR;
nonché le differenze retributive per le ore di lavoro svolto nei giorni festivi e a titolo di straordinario non regolarmente riconosciuti e corrisposti, la mancata corresponsione del TFR. Successivamente il medesimo lavoratore rendeva dichiarazioni spontanee, Persona_2 dinanzi agli Ispettori dell' dichiarando, in sintesi, di avere Controparte_1 lavorato per la società Albatros srl da 1.09.2014 al 26.01.2017, società che svolgeva attività di distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta, di essere stato assegnato anche a compiti diversi, di essere stato assunto con contratto part-time dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e di avere invece lavorato dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 18:30, con pause pranzo di 30 minuti e di avere lavorato a volte anche nei festivi (v. per tutto Verbale dichiarazioni spontanee del 14/7/2017, prod. parte resistente). Parimenti il lavoratore rendeva dichiarazioni spontanee dinanzi Persona_1 agli Ispettori dell' , dichiarando, in sintesi, di avere lavorato Controparte_1 per la società Albatros srl, come addetto alla distribuzione di materiale pubblicitario da 1.07.2015 al 21.11.2016, ma di avere in realtà svolto mansioni di capogruppo del gruppo addetto al volantinaggio, di avere lavorato sei giorni a settimana e per due volte al mese sette giorni a settimana, cioè anche la domenica, altre volte dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle 20:00, con pausa pranzo di 30 minuti che non sempre veniva effettuata (v. per tutto Verbale dichiarazioni spontanee del 14/7/2017, prod. parte resistente). Con Venivano, altresì, escussi, durante gli accertamenti compiuti dall' , anche altri lavoratori della medesima società, ovvero , il quale dichiarava, in sintesi, di Persona_3 avere lavorato con presso la società Albatros srl, di ricordare che quest'ultimo Persona_2 svolgesse attività di capogruppo, adibito a condurre il furgone, a gestire la distribuzione del materiale pubblicitario nella zona e a coordinare i lavoratori, riferiva altresì che il lavoro si svolgeva dal lunedì al sabato e talvolta anche la domenica, partendo verso le 7:00 e rientrando in settimana verso le 17:30 e che il in quanto capogruppo lavorava fino alle 18/18:30; Per_2 riferiva, inoltre, di avere lavorato anche con , che pure era capogruppo e Persona_1 confermava quanto già riferito per il quanto alle giornate lavorative settimanali (v. per Per_2 tutto Verbale dichiarazioni spontanee del 26/7/2017, prod. parte resistente). Il lavoratore
[...] pure dichiarava di conoscere avendo lavorato per Albatros srl quale Per_5 Persona_2 addetto al volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario da agosto 2014 a settembre 2016 e di sapere che il lavorasse dal lunedì al sabato, talvolta anche la domenica, dalle Per_2
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7:00, 7:30, sino alle 17:30/18 (v. per tutto Verbale dichiarazioni spontanee del 27/7/2017, prod. parte resistente). Preme in proposito considerare come non vi siano emersi elementi per dubitare della veridicità di quanto dichiarato, dovendosi aggiungere come il fatto che tali dichiarazioni fossero state rese nell'immediatezza del fatto ed in assenza del datore di lavoro non possa che indurre a stimarle come degne di particolare e specifica credibilità, potendosi fondare sulle stesse la decisione (v. in tema Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/2008, n. 24416 “Sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, nondimeno, per le altre circostanze riferite ai verbalizzanti, e in particolare per le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori interrogati, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto, in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione.”). Del resto, ad ulteriore suffragio, non può sottacersi come la stessa Parte_4 legale rappresentante della Società Albatros Srl, dichiarava che la distribuzione delle 40 ore settimanali di lavoro avvenisse in 6,40 giornaliere e tuttavia che circa la rilevazione delle presenze dei dipendenti non vi fossero cartellini marcatempo o fogli di presenza (v. Verbali dichiarazioni 13/09/2017 e 11/01/2018, prod. parte resistente). Va poi rilevato come le circostanze poste a fondamento dell'irrogata sanzione abbiano trovato riscontro anche all'esito delle attività istruttorie orali espletate in corso di causa. Difatti il teste , che all'epoca dei fatti lavorava per la ditta Albatros, Persona_3 confermava di avere reso in data 26/07/2017 ed in data 12/01/2018, presso gli uffici dell' di Avellino, dichiarazioni in merito al rapporto di lavoro CP_1 Parte_1 intercorso con la ditta Albatros Service Srl e confermava altresì tutte le circostanze di cui ai capi di prova ovvero che operava come capogruppo adibito a condurre il furgone Persona_2 aziendale, a gestire le distribuzioni del materiale nella zona assegnata e a coordinare tutti i colleghi;
che si lavorava dal lunedì al sabato e talvolta anche la domenica e si partiva alle 7,00 e si rientrava in media nella settimana verso le ore 17,00; che i Capogruppo come Persona_2 facevano più tardi anche per rientrare dal lavoro e sicuramente lavoravano fino alle 18,00/18,30; che anche il sig. lavorava per la ditta Albatros Service Srl come Persona_1 Capogruppo e lavorava, in merito agli orari di lavoro come di aver visto, quando Persona_2 lavorava per la Albatros dal luglio 2014 a maggio 2016, circolare in azienda fogli di presenze che venivano forniti ad inizio mese dalla società Albatros che però non venivano controfirmati dalla sig.ra ; quanto alla pausa pranzo dichiarava “Per la maggior parte delle volte si Pt_4 mentre altre volte mangiavamo nel furgone perché per il lavoro e la distanza tra i comuni dove recarci, non vi era la possibilità di effettuare la pausa pranzo” (v. per tutto Verbale di udienza del 7/09/2023). Parimenti il teste all'epoca dei fatti lavoratore per la ditta Albatros srl, Persona_4 confermava di avere reso in data 27/07/2017 ed in data 18/01/2018, presso gli uffici dell' di Avellino, dichiarazioni in merito al rapporto di lavoro Controparte_1 intercorso con la ditta Albatros Service Srl e confermava altresì tutte le circostanze di cui ai capi di prova ovvero che operava come capogruppo adibito a condurre il furgone Persona_2 aziendale, a gestire le distribuzioni del materiale nella zona assegnata e a coordinare i colleghi essendo stato assunto con contratto di lavoro subordinato;
che la mattina in cui si andava a lavorare ci si incontrava presso il distributore di benzina in Contrada Chiaire e ci si spostava con il furgone aziendale guidato da che effettuava anche la distribuzione del materiale Persona_6 pubblicitario;
che i ragazzi con contratto di lavoro subordinato ed i Capogruppo come
[...]
lavoravano dal lunedì al sabato, talvolta anche di domenica dalle Persona_7 ore 7,00/7,30 fino alle 17,00/18,00 facevano più tardi anche per rientrare dal lavoro e sicuramente lavoravano fino alle 18,00/18,30; di aver visto, quando lavorava per la Albatros,
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circolare in azienda fogli di presenze che venivano forniti ad inizio mese da un Capogruppo su cui si annotavano le presenze che però non venivano controfirmati dalla sig.ra ; che i Pt_4 fogli presenze venivano consegnati ai Capogruppo che li lasciavano in azienda perché la sig.ra li potesse consultare e confrontarli con le sue annotazioni relative ai giorni lavorati (v. Pt_4 per tutto Verbale di udienza del 7/09/2023). Non sono emersi elementi per dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dai testi menzionati, tenuto conto della diretta conoscenza dei fatti e della logicità e coerenza dei racconti. Alla luce di tutta la documentazione in atti e delle dichiarazioni acquisite, discende che possa dirsi sufficientemente acclarata la violazione posta a fondamento dell'Ordinanza – ingiunzione impugnata, relativa alle infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (LUL) dei dati relativi ai lavoratori , per il periodo da gennaio a settembre 2016 e al Persona_1 lavoratore , per il periodo da settembre 2014 a settembre 2016, essendo emersi gli Persona_2 effettivi orari di lavoro dei dipendenti in questione, ovvero essendo risultato comprovato che avesse osservato per il periodo di lavoro sopra indicato, un orario di 48 ore Persona_2 settimanali dal lunedì al sabato (8 ore giornaliere), a fronte delle 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì (4 ore giornaliere) riconosciute e registrate sui LUL di riferimento dall'azienda e
[...]
avesse osservato per il periodo di lavoro sopra indicato, un orario di 48 ore Persona_1 settimanali dal lunedì al sabato ( 8 ore giornaliere), a fronte delle 38,4 ore settimanali dal lunedì al sabato (6,40 ore giornaliere) riconosciute e registrate sui LUL di riferimento dall'azienda. Occorre ora esaminare i motivi di opposizione. La parte opponente ha contestato l'assenza di propria responsabilità, invocando l'articolo 2495 c.c. ed il regime di autonomia patrimoniale della società a responsabilità limitata. In proposito coglie nel segno la precisazione di parte resistente volta ad evidenziare come si verta in tema di violazioni di natura lavoristica e che la normativa di riferimento vada individuata nella legge n. 689/81. Nel caso di specie la è chiamata, dunque, a rispondere Pt_4 non di debiti civilistici della società, quanto piuttosto personalmente della imputata violazione, quale trasgressore ed autrice delle contestate violazioni e quindi destinataria delle connesse sanzioni, delle quali la società risponde solo in regime di solidarietà, come previsto dall'art. 6 L. 689/81. Infatti, il sistema introdotto dalla l. n. 689/1981, fondato sulla natura personale della responsabilità per illecito amministrativo, prevede che “Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della legge n. 689 del 1981, il quale, richiedendo che l'Illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, l nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/01/2019, n.30). Per di più, nella fattispecie concreta, si evince dalla documentazione in atti e dalla stessa ordinanza ingiunzione emessa a carico della che la società Pt_4 [...]
risultasse, al momento dell'emissione dell'atto, già cancellata Parte_5 dal registro delle imprese, con conseguente impossibilità di emettere nei suoi confronti alcun provvedimento. Con riguardo poi alle contestazioni mosse in ordine alla prova dei fatti, valgono tutte le osservazioni già innanzi spese circa il corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte della P.A.
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Per tutti i motivi esposti, in definitiva, l'opposizione proposta va respinta, non essendo fondati i motivi di doglianza, a fronte della accertata configurabilità oggettiva della violazione e della responsabilità dell'opponente ed in assenza di dimostrazione di validi elementi ostativi alla pretesa sanzionatoria dell'amministrazione. Infine, per ciò che attiene alla disciplina delle spese del presente procedimento, si ritiene di dover fare applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 149/2015 a mente del quale: 'L' può CP_1 farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati'. Si tratta infatti di disposizione di natura processuale, come tale soggetta al principio '”tempus regit actum”. La liquidazione dovrà, quindi, avvenire in base alle previsioni del D.M. vigente, tenendo conto del valore della lite (€2.200,00) e delle attività processuali svolte e con la prevista riduzione del 20%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'Ordinanza Ingiunzione Parte_4
n. 176/2022 del 24/08/2022. 2. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente Parte_4
, delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1
€1.360,00 per compensi, oltre oneri accessori, se dovuti, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino all'udienza del giorno 22 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3840/2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 22/10/2025 Per l'ispettorato di , sede di Avellino, Parte_1 Parte_2
è presente il dott. funzionario delegato, il quale si riporta integralmente Parte_3
a quanto già esposto nelle proprie difese, alla comparsa di costituzione e risposta e alla documentazione allegata, ai verbali di causa, alle note depositate e a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate. Pertanto chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta con condanna alle spese di lite del ricorrente quantificate ex art. 9 Dlgs n. 149/2015. È altresì presente per la ricorrente l' AVV. Teresa Caprio la quale si riporta ai propri atti chiedendone l' integrale accoglimento. Impugna e contesta le avverse difese e chiede la decisione della causa con vittoria di spese e competenze con distrazione.. Il Giudice Preso atto, si ritira in camera di consiglio. All'esito della discussione e della camera di consiglio, questo Giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice Dott.ssa Federica Rossi
1 R.G. n. 3840/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza del giorno 22 ottobre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3840/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa ” e vertente TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4 C.F._1 TERESA CAPRIO (c.f. ), giusta procura in calce al Ricorso;
C.F._2
- ricorrente - E
- CF succeduto ex lege alla Controparte_1 P.IVA_1
dal 1.1.2017 per effetto della piena operatività Controparte_2 dell' dichiarata con d.m. 28.12.2016- in persona del Direttore Controparte_3 pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Controparte_4 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati;
- resistente -
Conclusioni: come da odierno Verbale di udienza di discussione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso proponeva opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione Parte_4 n. 176/2022 del 24.8.2022, adottata dall' e Controparte_1 notificata il 26.8.2022, con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €2.200,00 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata. L'opponente premetteva: che in data 26.8.2022 veniva notificata l'Ordinanza ingiunzione predetta con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa scaturente dall'infedele registrazione sul LUL dei dati relativi al lavoratore per il periodo da Persona_1 gennaio 2016 a dicembre 2016 e dei dati relativi al lavoratore per il periodo Persona_2 settembre 2014 – settembre 2016; che l'Ordinanza scaturiva dal Verbale unico notificato alla società Albatros srl in liquidazione, che risultava cancellata dal registro imprese. L'opponente proponeva, quindi, i seguenti motivi “sulla responsabilità dell'amministratore unico", contestando che, in ragione del regime di autonomia patrimoniale perfetta proprio delle società a responsabilità limitata, dovesse escludersi una forma di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, salva la possibilità di concorrere alla soddisfazione dei crediti sociali limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione in caso di cancellazione della società, prova non fornita;
“Sulla trasmissibilità delle
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sanzioni amministrative”, evidenziando che ai soci di una società di capitali estinta non si trasmettessero le sanzioni tributarie a questi riferibili;
“Onere della prova” contestando la mancata puntuale allegazione da parte dell' delle circostanze fondamentali da cui CP_1 poter ricavare la natura subordinata dei rapporti di lavoro;
“ECCESSO DI POTERE, FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA'; FALSA INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE” contestando che l' fosse incorso in un Controparte_1 errore di fatto per non aver tenuto conto delle risultanze dei registri della società nei quali erano indicate con chiarezza le ore effettivamente svolte da e e non avendo Per_2 Persona_1 specificato in base a quale criterio fossero state determinate le presunte differenze retributive, non permettendo al ricorrente di svolgere adeguate difese. Parte ricorrente concludeva: “Piaccia All.Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione n. 176/2022 del 24.08.2022 e notificata il 26.08.2022 con la quale veniva ordinato alla sig.ra si pagare la somma di euro 2.200,00 quale Parte_4 sanzione amministrativa per la violazione accertata;
Nel merito a. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'Ordinanza Ingiunzione n. 176/2022 del 24.08.2022 e notificata il 26.08.2022 previo accertamento e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
Il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”. In data 16/3/2023 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione, la parte resistente , in persona del Direttore p.t., deducendo Controparte_1 ed eccependo: che l'Ordinanza Ingiunzione impugnata si collocasse nell'alveo delle violazioni di natura lavoristica con la conseguente applicazione della normativa di cui alla legge n. 689/81, essendo la responsabilità dell'autore della violazione personale e che nel testo della stessa Ordinanza Ingiunzione impugnata fosse stata data puntuale motivazione dell'estinzione dell'obbligazione a carico della Società Albatros srl;
nel merito che gli accertamenti ispettivi fossero stati attivati a seguito di Richieste di Intervento dei lavoratori e Persona_2 [...]
che rivendicavano ore di lavoro superiori rispetto a quelle riconosciute Persona_1 dall'azienda e registrate sul LUL e che nel corso degli accertamenti ispettivi fossero state acquisite dichiarazioni da persone a conoscenze dei fatti, ovvero la stessa ricorrente Pt_4 ed i lavoratori e , nonché e
[...] Persona_2 Persona_1 Persona_3 [...]
La parte resistente si opponeva a tutte le eventuali richieste istruttorie formulate da Per_4 controparte, laddove necessario, articolava prova orale con i testi indicati. Parte resistente concludeva chiedendo: “Preliminarmente la Revoca della sospensione della esecutività disposta e quindi il RIGETTO del ricorso con la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta in ogni caso con condanna dell'opponente alle spese di lite quantificate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 attualmente vigente che testualmente recita: “in caso di esito favorevole della lite all' sono CP_1 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante gli avvocati” oltre interessi e quant'altro come per legge. Con ampie salvezze e con riserva di altro dedurre e produrre anche su diretto impulso dell'Organo Giudicante”. La causa inizialmente iscritta al ruolo lavoro veniva poi trasmessa alla Sezione civile. Il Tribunale ammetteva le prove orali articolate da parte resistente. Espletate le prove orali, la causa veniva rinviata per la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
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In primo luogo, giova premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria. Secondo la consolidata giurisprudenza, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.. Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 24/01/2019), n.1921). Tanto premesso, reputa il Tribunale che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, l' resistente abbia assolto l'onere della prova relativamente alla legittimità Controparte_1 dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione ed ai fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Anzitutto, deve notarsi come lo sviluppo in fatto della vicenda risulti acclarato da quanto emergente: dal Rapporto per violazioni amministrative, dal Verbale di primo accesso ispettivo n. 82/64 del 1/09/2017, dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. AV00000/2018-
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897-01 del 21/05/2018, e da tutti gli atti allegati, prodotti nel presente giudizio dalla parte opposta al momento della costituzione (v. prod. telematica parte resistente), che non risultano impugnati dal ricorrente con l'apposito strumento della querela di falso (v. sul punto Cass. civ. sez. II, 25/06/2018, n.16717 per cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Deriva da quanto precede, pertanto, che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.”). Con riguardo alle indagini svolte, si osserva poi che il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. civ., Sez. II, 20 marzo 2007, n° 6565). Inoltre, vi è da tenere conto delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori del lavoro. In particolare, (v. prod. parte resistente) il lavoratore avanzava richiesta di Persona_2 intervento all' rivendicando ore di lavoro superiori rispetto a quelle Controparte_1 riconosciute dall'azienda e registrate sul LUL e dichiarando:
chiedeva, quindi, l'intervento dell' per i fatti denunciati, aggiungendo la contestazione CP_1 di mancata corresponsione di:
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Parimenti, con richiesta di intervento, i1 lavoratore lamentava le Persona_1 differenze retributive e contributive per le ore di lavoro effettivamente svolte rispetto a quelle registrate sui prospetti paga, la mancata corresponsione della retribuzione del mese di gennaio 2017 nonché del TFR;
nonché le differenze retributive per le ore di lavoro svolto nei giorni festivi e a titolo di straordinario non regolarmente riconosciuti e corrisposti, la mancata corresponsione del TFR. Successivamente il medesimo lavoratore rendeva dichiarazioni spontanee, Persona_2 dinanzi agli Ispettori dell' dichiarando, in sintesi, di avere Controparte_1 lavorato per la società Albatros srl da 1.09.2014 al 26.01.2017, società che svolgeva attività di distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta, di essere stato assegnato anche a compiti diversi, di essere stato assunto con contratto part-time dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e di avere invece lavorato dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 18:30, con pause pranzo di 30 minuti e di avere lavorato a volte anche nei festivi (v. per tutto Verbale dichiarazioni spontanee del 14/7/2017, prod. parte resistente). Parimenti il lavoratore rendeva dichiarazioni spontanee dinanzi Persona_1 agli Ispettori dell' , dichiarando, in sintesi, di avere lavorato Controparte_1 per la società Albatros srl, come addetto alla distribuzione di materiale pubblicitario da 1.07.2015 al 21.11.2016, ma di avere in realtà svolto mansioni di capogruppo del gruppo addetto al volantinaggio, di avere lavorato sei giorni a settimana e per due volte al mese sette giorni a settimana, cioè anche la domenica, altre volte dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle 20:00, con pausa pranzo di 30 minuti che non sempre veniva effettuata (v. per tutto Verbale dichiarazioni spontanee del 14/7/2017, prod. parte resistente). Con Venivano, altresì, escussi, durante gli accertamenti compiuti dall' , anche altri lavoratori della medesima società, ovvero , il quale dichiarava, in sintesi, di Persona_3 avere lavorato con presso la società Albatros srl, di ricordare che quest'ultimo Persona_2 svolgesse attività di capogruppo, adibito a condurre il furgone, a gestire la distribuzione del materiale pubblicitario nella zona e a coordinare i lavoratori, riferiva altresì che il lavoro si svolgeva dal lunedì al sabato e talvolta anche la domenica, partendo verso le 7:00 e rientrando in settimana verso le 17:30 e che il in quanto capogruppo lavorava fino alle 18/18:30; Per_2 riferiva, inoltre, di avere lavorato anche con , che pure era capogruppo e Persona_1 confermava quanto già riferito per il quanto alle giornate lavorative settimanali (v. per Per_2 tutto Verbale dichiarazioni spontanee del 26/7/2017, prod. parte resistente). Il lavoratore
[...] pure dichiarava di conoscere avendo lavorato per Albatros srl quale Per_5 Persona_2 addetto al volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario da agosto 2014 a settembre 2016 e di sapere che il lavorasse dal lunedì al sabato, talvolta anche la domenica, dalle Per_2
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7:00, 7:30, sino alle 17:30/18 (v. per tutto Verbale dichiarazioni spontanee del 27/7/2017, prod. parte resistente). Preme in proposito considerare come non vi siano emersi elementi per dubitare della veridicità di quanto dichiarato, dovendosi aggiungere come il fatto che tali dichiarazioni fossero state rese nell'immediatezza del fatto ed in assenza del datore di lavoro non possa che indurre a stimarle come degne di particolare e specifica credibilità, potendosi fondare sulle stesse la decisione (v. in tema Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/2008, n. 24416 “Sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, nondimeno, per le altre circostanze riferite ai verbalizzanti, e in particolare per le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori interrogati, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto, in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione.”). Del resto, ad ulteriore suffragio, non può sottacersi come la stessa Parte_4 legale rappresentante della Società Albatros Srl, dichiarava che la distribuzione delle 40 ore settimanali di lavoro avvenisse in 6,40 giornaliere e tuttavia che circa la rilevazione delle presenze dei dipendenti non vi fossero cartellini marcatempo o fogli di presenza (v. Verbali dichiarazioni 13/09/2017 e 11/01/2018, prod. parte resistente). Va poi rilevato come le circostanze poste a fondamento dell'irrogata sanzione abbiano trovato riscontro anche all'esito delle attività istruttorie orali espletate in corso di causa. Difatti il teste , che all'epoca dei fatti lavorava per la ditta Albatros, Persona_3 confermava di avere reso in data 26/07/2017 ed in data 12/01/2018, presso gli uffici dell' di Avellino, dichiarazioni in merito al rapporto di lavoro CP_1 Parte_1 intercorso con la ditta Albatros Service Srl e confermava altresì tutte le circostanze di cui ai capi di prova ovvero che operava come capogruppo adibito a condurre il furgone Persona_2 aziendale, a gestire le distribuzioni del materiale nella zona assegnata e a coordinare tutti i colleghi;
che si lavorava dal lunedì al sabato e talvolta anche la domenica e si partiva alle 7,00 e si rientrava in media nella settimana verso le ore 17,00; che i Capogruppo come Persona_2 facevano più tardi anche per rientrare dal lavoro e sicuramente lavoravano fino alle 18,00/18,30; che anche il sig. lavorava per la ditta Albatros Service Srl come Persona_1 Capogruppo e lavorava, in merito agli orari di lavoro come di aver visto, quando Persona_2 lavorava per la Albatros dal luglio 2014 a maggio 2016, circolare in azienda fogli di presenze che venivano forniti ad inizio mese dalla società Albatros che però non venivano controfirmati dalla sig.ra ; quanto alla pausa pranzo dichiarava “Per la maggior parte delle volte si Pt_4 mentre altre volte mangiavamo nel furgone perché per il lavoro e la distanza tra i comuni dove recarci, non vi era la possibilità di effettuare la pausa pranzo” (v. per tutto Verbale di udienza del 7/09/2023). Parimenti il teste all'epoca dei fatti lavoratore per la ditta Albatros srl, Persona_4 confermava di avere reso in data 27/07/2017 ed in data 18/01/2018, presso gli uffici dell' di Avellino, dichiarazioni in merito al rapporto di lavoro Controparte_1 intercorso con la ditta Albatros Service Srl e confermava altresì tutte le circostanze di cui ai capi di prova ovvero che operava come capogruppo adibito a condurre il furgone Persona_2 aziendale, a gestire le distribuzioni del materiale nella zona assegnata e a coordinare i colleghi essendo stato assunto con contratto di lavoro subordinato;
che la mattina in cui si andava a lavorare ci si incontrava presso il distributore di benzina in Contrada Chiaire e ci si spostava con il furgone aziendale guidato da che effettuava anche la distribuzione del materiale Persona_6 pubblicitario;
che i ragazzi con contratto di lavoro subordinato ed i Capogruppo come
[...]
lavoravano dal lunedì al sabato, talvolta anche di domenica dalle Persona_7 ore 7,00/7,30 fino alle 17,00/18,00 facevano più tardi anche per rientrare dal lavoro e sicuramente lavoravano fino alle 18,00/18,30; di aver visto, quando lavorava per la Albatros,
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circolare in azienda fogli di presenze che venivano forniti ad inizio mese da un Capogruppo su cui si annotavano le presenze che però non venivano controfirmati dalla sig.ra ; che i Pt_4 fogli presenze venivano consegnati ai Capogruppo che li lasciavano in azienda perché la sig.ra li potesse consultare e confrontarli con le sue annotazioni relative ai giorni lavorati (v. Pt_4 per tutto Verbale di udienza del 7/09/2023). Non sono emersi elementi per dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dai testi menzionati, tenuto conto della diretta conoscenza dei fatti e della logicità e coerenza dei racconti. Alla luce di tutta la documentazione in atti e delle dichiarazioni acquisite, discende che possa dirsi sufficientemente acclarata la violazione posta a fondamento dell'Ordinanza – ingiunzione impugnata, relativa alle infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (LUL) dei dati relativi ai lavoratori , per il periodo da gennaio a settembre 2016 e al Persona_1 lavoratore , per il periodo da settembre 2014 a settembre 2016, essendo emersi gli Persona_2 effettivi orari di lavoro dei dipendenti in questione, ovvero essendo risultato comprovato che avesse osservato per il periodo di lavoro sopra indicato, un orario di 48 ore Persona_2 settimanali dal lunedì al sabato (8 ore giornaliere), a fronte delle 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì (4 ore giornaliere) riconosciute e registrate sui LUL di riferimento dall'azienda e
[...]
avesse osservato per il periodo di lavoro sopra indicato, un orario di 48 ore Persona_1 settimanali dal lunedì al sabato ( 8 ore giornaliere), a fronte delle 38,4 ore settimanali dal lunedì al sabato (6,40 ore giornaliere) riconosciute e registrate sui LUL di riferimento dall'azienda. Occorre ora esaminare i motivi di opposizione. La parte opponente ha contestato l'assenza di propria responsabilità, invocando l'articolo 2495 c.c. ed il regime di autonomia patrimoniale della società a responsabilità limitata. In proposito coglie nel segno la precisazione di parte resistente volta ad evidenziare come si verta in tema di violazioni di natura lavoristica e che la normativa di riferimento vada individuata nella legge n. 689/81. Nel caso di specie la è chiamata, dunque, a rispondere Pt_4 non di debiti civilistici della società, quanto piuttosto personalmente della imputata violazione, quale trasgressore ed autrice delle contestate violazioni e quindi destinataria delle connesse sanzioni, delle quali la società risponde solo in regime di solidarietà, come previsto dall'art. 6 L. 689/81. Infatti, il sistema introdotto dalla l. n. 689/1981, fondato sulla natura personale della responsabilità per illecito amministrativo, prevede che “Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della legge n. 689 del 1981, il quale, richiedendo che l'Illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, l nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/01/2019, n.30). Per di più, nella fattispecie concreta, si evince dalla documentazione in atti e dalla stessa ordinanza ingiunzione emessa a carico della che la società Pt_4 [...]
risultasse, al momento dell'emissione dell'atto, già cancellata Parte_5 dal registro delle imprese, con conseguente impossibilità di emettere nei suoi confronti alcun provvedimento. Con riguardo poi alle contestazioni mosse in ordine alla prova dei fatti, valgono tutte le osservazioni già innanzi spese circa il corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte della P.A.
8 R.G. n. 3840/2022
Per tutti i motivi esposti, in definitiva, l'opposizione proposta va respinta, non essendo fondati i motivi di doglianza, a fronte della accertata configurabilità oggettiva della violazione e della responsabilità dell'opponente ed in assenza di dimostrazione di validi elementi ostativi alla pretesa sanzionatoria dell'amministrazione. Infine, per ciò che attiene alla disciplina delle spese del presente procedimento, si ritiene di dover fare applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 149/2015 a mente del quale: 'L' può CP_1 farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati'. Si tratta infatti di disposizione di natura processuale, come tale soggetta al principio '”tempus regit actum”. La liquidazione dovrà, quindi, avvenire in base alle previsioni del D.M. vigente, tenendo conto del valore della lite (€2.200,00) e delle attività processuali svolte e con la prevista riduzione del 20%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'Ordinanza Ingiunzione Parte_4
n. 176/2022 del 24/08/2022. 2. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente Parte_4
, delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1
€1.360,00 per compensi, oltre oneri accessori, se dovuti, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino all'udienza del giorno 22 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
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