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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3042/2024 promossa da:
(C.F/P.I: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. TERESA VERSACE del Foro di Reggio
Calabria;
APPELLANTE contro
(C.F: ), residente in [...] C.F._1
Emilia n. 140;
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 42/2024 del Giudice di Pace di HE, pubblicata il
12.03.2024.
Conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Pavia, Sezione civile, G.I. designando, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, in riforma della sentenza appellata n. 42/2024, accertare e dichiarare l'erroneità del capo della sentenza appellata con il quale viene disposto l'annullamento delle cartelle di pagamento nn. 07920120028235665000 e 07920150014144086000 in applicazione della normativa sullo stralcio automatico di cui all'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022 e, per
l'effetto, dichiarare l'attualità delle pretese creditorie sottese. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
, personalmente, proponeva impugnazione avverso il preavviso di fermo Controparte_1 amministrativo n. 07980202300003032000, relativo all'autovettura Mercedes Viano targata
FW530XT, emesso in data 15.09.2023, domandando la cancellazione delle cartelle di pagamento nn. 07920120002392783000, 07920120028235665000, 07920130016568188000, 07920150000958714000 e 07920150014144086000, in quanto riferite a crediti regolarmente onorati, pur dichiarando di non conservare prove documentali dei pagamenti “perché andate distrutte per motivi di allagamento del garage dove erano conservati in scatola”, nonché
l'annullamento della cartella n. 07920210012551858000 in quanto già contestata e annullata dal
Giudice di Pace di HE.
La convenuta , costituitasi innanzi al Giudice di Pace, eccepiva Parte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Commissione Tributaria
Provinciale competente per territorio rispetto alle cartelle di pagamento n. 07920120002392783000
e n. 07920130016568188000 riguardanti tasse e tributi e, nel merito, l'infondatezza della domanda di annullamento del preavviso di fermo in relazione alle altre cartelle, ritualmente notificate al debitore opponente, mancando la prova dei pagamenti e dell'annullamento giudiziale asseritamente intervenuti
Con sentenza n. 42/2024, pubblicata in data 12.03.2024, il Giudice di Pace di HE, previa dichiarazione di incompetenza “per materia” in merito alle carelle di pagamento n.
07920120002392783000 e n. 07920130016568188000 notificate il 30.11.2015 in favore del
Tribunale di Roma, e di incompetenza “per territorio” relativamente alla carella n.
07920150000958714000 notificata il 27.11.2015 in favore del Giudice di Pace di Busto Arsizio, accogliendo parzialmente il ricorso, annullava le cartelle n. 07920120028235665000 notificata il
30.11.2015 e n. 07920150014144086000 notificata il 18.02.2016, “rientrando nella fattispecie disciplinata dall'art. 1, comma 222 della L. 197/2022”, nonché la cartella n.
07920210012551858000 notificata il 12.12.2022, in quanto già annullata dal Giudice di Pace di
HE con sentenza n. 88/2023 pubblicata il 05.09.2023, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva tempestivo Parte_1
appello con atto di citazione in appello, notificato il 03.08.2024, chiedendone la riforma nella parte in cui il giudice di prime cure aveva statuito l'annullamento dell'atto impugnato, relativamente alle cartelle di pagamento n. 07920120028235665000 e n. 07920150014144086000, per il motivo infra esposto, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
L'appellato è rimasto intimato e alla prima udienza del 08.01.2025 veniva dichiarato contumace.
In ragione della ridotta complessità, la causa veniva discussa oralmente ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del 30.04.2025; all'esito, il giudice riservava il deposito della sentenza entro il termine di giorni trenta.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Si premette che, non essendo proposto specifico appello avverso il capo della sentenza con cui il primo giudice si è dichiarato incompetente per le cartelle di pagamento n. 07920120002392783000
e n. 07920130016568188000 notificate il 30.11.2015 e n. 07920150000958714000 notificata il
27.11.2015, né avverso il capo della sentenza che ha accertato l'intervenuto annullamento giudiziale della cartella di pagamento n. 07920210012551858000 notificata il 12.12.2022, sottesa al preavviso di fermo impugnato, deve considerarsi formato il giudicato sul punto.
1.1 Deve parimenti escludersi la possibilità per questo giudice di appello di riesaminare la questione inerente alla regolarità delle notificazioni di tutte le cartelle sottese all'atto impugnato, dovendosi ritenere positivamente accertata nel giudizio di primo grado - con forza di giudicato - la ritualità delle suddette notifiche.
1.2 Ciò premesso, con l'unico motivo di gravame l' censura la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui, annullando il preavviso di fermo amministrativo, ha dichiarato non esigibili i crediti portati dalle cartelle di pagamento sopra indicate, relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada emesse sulla base di iscrizioni a ruolo dei
Comuni di HE (PV) e di (PV), ritenendole rientrare entrambe e pe l'intero Parte_2 nell'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 222 e 223 della Legge n. 197 del 2022.
Sostiene l'appellante che lo “stralcio” dei debiti fino a € 1.000,00, disposto con la “Legge di bilancio 2023”, con riferimento alle sanzioni per violazioni del C.d.S. e altre sanzioni amministrative, non si estende alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese esecutive, oneri di riscossione e diritti di notifica;
inoltre, la Legge n. 14/2023 di conversione del c.d. Decreto
Milleproroghe, prorogava al 31.03.2023 il termine entro il quale gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici previdenziali, potevano adottare e comunicare ad il provvedimento di “non adesione” allo stralcio dei propri crediti. CP_2
In particolare, secondo l'appellante - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure - dagli estratti di ruolo prodotti si evince come le cartelle suindicate non rientrano integralmente nell'ambito della normativa richiamata, poiché:
- la cartella di pagamento n. 07920120028235665000 notificata il 30.11.2015, emessa sulla base di un'iscrizione a ruolo del (PV), che ha aderito allo stralcio dei Controparte_3 debiti di cui si discute, recava all'origine un importo di € 102,45. In seguito allo stralcio sono state azzerate le somme richieste a titolo di sanzione (codice tributo 5243), residuando la somma dovuta di € 94,50, oltre diritti di notifica, oneri di riscossione, interessi di mora e spese esecutive, per un totale di € 113,30 (all. 4 e 4a);
- la cartella di pagamento n. 07920150014144086000, notificata il 18.02.2016, per l'importo di € 915,97, è invece dovuta per l'intero, in quanto emessa sulla base di un'iscrizione a ruolo del V) che ha deliberato di non aderire allo stralcio Controparte_4 automatico delle cartelle di pagamento, giusta delibera del C.C. n. 1 del 23.01.2023 (all. 8).
1.3 L'appello è fondato e merita accoglimento.
1.4 Ai sensi della l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 222, cd legge di bilancio 2023, (comma modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art.
3-bis, comma 1, lettera d) convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14): «Sono automaticamente annullati, alla data del
30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 16-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e alla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 184 a 198. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 529. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.».
1.5 Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'appellante, l'annullamento automatico opera con modalità differenziate, in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all'Agente della Riscossione.
In particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 222, sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “Rottamazione-ter” o nel cd. “Saldo e stralcio”.
Più precisamente, tale annullamento - effettuato, per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 31 marzo 2023 - ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.
Così come a suo tempo stabilito, sia dall'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, sia dall'articolo 4, comma 5, del d.l. n. 41 del 2021, anche in questa nuova fattispecie di annullamento automatico viene previsto che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Al fine di disciplinare l'imputazione delle somme eventualmente versate con riferimento ai debiti oggetto di annullamento, l'ultimo periodo del comma 222 stabilisce, infine, che le somme corrisposte anteriormente alla data dell'annullamento - vale a dire 31 marzo 2023 - restano definitivamente acquisite.
Il comma 223 dispone espressamente, per i crediti oggetto di annullamento automatico, la sospensione della riscossione fino alla data di annullamento.
1.6 Per quanto riguarda le spese per le procedure esecutive e le spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, si prevede, ai fini del loro rimborso (da effettuarsi, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato), che l'agente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze.
1.7 In ogni caso, in virtù di quanto disposto dal comma 226, l'annullamento dei debiti fino a euro
1.000 non si applica ai debiti relativi ai carichi recanti:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. a), del d.l. n. 119 del 2018);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018);
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. c), del d.l. n. 119 del 2018);
- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre
2020;
- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
1.8 Con riferimento, poi, ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, il comma 227 dispone che, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della stessa legge, fino a euro 1.000, lo stralcio opera esclusivamente per le somme da corrispondere, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno, invece, integralmente dovuti.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della
Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, il comma 228 prevede che l'annullamento parziale contemplato dal comma 227 si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati
(ivi compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973), e non investe le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l'intero ammontare.
1.9 L'applicazione dello stralcio agli enti creditori indicati nel comma 227 è stata, tuttavia, rimessa alla volontà dei medesimi enti, che, ai sensi del successivo comma 229, potevano deliberare, entro il
31 gennaio 2023, di non applicare ai loro crediti le disposizioni dello stesso comma 227 (e, pertanto, quelle del comma 228) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico ivi previsto.
Rispetto a tale ultima previsione occorre precisare che tra gli enti diversi dalle amministrazioni statali rientrano, senza dubbio, gli enti pubblici territoriali, tra cui i Comuni.
1.10 Orbene, alla luce della normativa sopra richiamata, giova ricordare che , Controparte_1
in primo grado, ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
07980202300003032000, relativo all'autovettura Mercedes Viano targata FW530XT, emesso in data 15.09.2023 e ritualmente notificato, riferito - per quanto di interesse - a due cartelle esattoriali afferenti a sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della Strada.
Pur trattandosi di cartelle con partite debitorie di importo inferiore a 1.000 euro, risultanti da singoli carichi affidati all' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (ruoli CP_2
2012/7488 e 2015/3194), l'affidamento dei carichi pendenti non promana per entrambe le cartelle da un'amministrazione statale, ma dagli enti impositori dei Comuni di HE (PV) e di Bressana
OT (PV). Pertanto, la disciplina di riferimento è quella di cui ai commi 227 e ss. dell'art. 1 L.
n. 197/2022.
1.11 Ciò posto, nel merito si osserva che, con riferimento alla cartella di pagamento n.
07920120028235665000 notificata il 30.11.2015, emessa sulla base dell'iscrizione a ruolo del dall'estratto di ruolo aggiornato (cfr. doc. 4 e 4° fasc. app.) si evince, in Controparte_5
effetti, che lo sgravio è stato correttamente applicato (“presenza di sgravio: sì”) limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi, per i quali opera l'annullamento automatico, rimanendovi escluse le altre voci di debito per complessivi € 113,30 (sanzione – cod. trib. 5242 – anno rif. 2011 -
€ 79,50, oltre maggiorazione, diritti di notifica e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), che restano integralmente dovute.
Invece, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07920150014144086000, notificata il
18.02.2016 (cfr. doc. 5 fasc. app.), emessa sulla base dell'iscrizione a ruolo del Comune di Bressana
OT (PV), lo sgravio non è applicabile, essendosi l'ente locale avvalso della facoltà prevista dal comma 229 del citato art. 1 di “non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del
23.01.2023, pubblicata nel rispetto delle disposizioni del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e comunicata all'Agente della Riscossione con le modalità indicate dal medesimo e nel sito internet del Comune (cfr. doc. 8 ss fasc.app.). Ne consegue che la cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, resta dovuto per l'intero.
1.12 La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata rispetto ai singoli capi oggetto di impugnazione, dichiarando dovuti i crediti riferiti alle cartelle di pagamento erroneamente annullate.
§2. Nella regolamentazione delle spese processuali, trova applicazione il principio di diritto secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. n. 11423/2016; Cass. n.
8040/2025).
2.1 Nel caso di specie, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che attesta la soccombenza di , gravano su quest'ultimo le spese processuali per entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio.
2.2 La liquidazione è svolta come nel dispositivo sulla base dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione compreso tra €
1.100,00 ed € 5.200,00) per le sole fasi processuali effettivamente svolte in entrambi i gradi di giudizio (fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi in ragione e proporzione al numero e alla semplicità delle questioni trattate ed alle modalità semplificate di decisione, senza svolgimento di attività istruttoria né predisposizione di memorie conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 42/2024 del Giudice di Pace di HE, Parte_3
ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di annullamento delle cartelle di pagamento n. 07920120028235665000 notificata il 30.11.2015 e n.
07920150014144086000 notificata il 18.02.2016, sottese al preavviso di fermo amministrativo n. 07980202300003032000 emesso in data 15.09.2023 nei confronti di CP_1
(C.F: ), dichiarando dovuti i crediti in esse riportati;
CP_1 C.F._1
• condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa Controparte_1
le spese processuali relative ad entrambi i gradi di Parte_3 giudizio, liquidate in € 457,00 per compensi (così determinati: € 118,00 fase studio, €
126,00 fase intr., € 213,00 fase dec.), oltre 15 % rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, se dovute, quanto al primo grado (R.G. n. 1144/2023), e in € 87,00 per spese esenti e € 852,00 per compensi (così determinati: € 213,00 fase studio, € 213,00 fase intr., € 426,00 fase dec.), oltre 15 % rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, se dovute, quanto al presente grado di appello.
Così è deciso in Pavia, lì 19 maggio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3042/2024 promossa da:
(C.F/P.I: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. TERESA VERSACE del Foro di Reggio
Calabria;
APPELLANTE contro
(C.F: ), residente in [...] C.F._1
Emilia n. 140;
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 42/2024 del Giudice di Pace di HE, pubblicata il
12.03.2024.
Conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Pavia, Sezione civile, G.I. designando, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, in riforma della sentenza appellata n. 42/2024, accertare e dichiarare l'erroneità del capo della sentenza appellata con il quale viene disposto l'annullamento delle cartelle di pagamento nn. 07920120028235665000 e 07920150014144086000 in applicazione della normativa sullo stralcio automatico di cui all'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022 e, per
l'effetto, dichiarare l'attualità delle pretese creditorie sottese. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
, personalmente, proponeva impugnazione avverso il preavviso di fermo Controparte_1 amministrativo n. 07980202300003032000, relativo all'autovettura Mercedes Viano targata
FW530XT, emesso in data 15.09.2023, domandando la cancellazione delle cartelle di pagamento nn. 07920120002392783000, 07920120028235665000, 07920130016568188000, 07920150000958714000 e 07920150014144086000, in quanto riferite a crediti regolarmente onorati, pur dichiarando di non conservare prove documentali dei pagamenti “perché andate distrutte per motivi di allagamento del garage dove erano conservati in scatola”, nonché
l'annullamento della cartella n. 07920210012551858000 in quanto già contestata e annullata dal
Giudice di Pace di HE.
La convenuta , costituitasi innanzi al Giudice di Pace, eccepiva Parte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Commissione Tributaria
Provinciale competente per territorio rispetto alle cartelle di pagamento n. 07920120002392783000
e n. 07920130016568188000 riguardanti tasse e tributi e, nel merito, l'infondatezza della domanda di annullamento del preavviso di fermo in relazione alle altre cartelle, ritualmente notificate al debitore opponente, mancando la prova dei pagamenti e dell'annullamento giudiziale asseritamente intervenuti
Con sentenza n. 42/2024, pubblicata in data 12.03.2024, il Giudice di Pace di HE, previa dichiarazione di incompetenza “per materia” in merito alle carelle di pagamento n.
07920120002392783000 e n. 07920130016568188000 notificate il 30.11.2015 in favore del
Tribunale di Roma, e di incompetenza “per territorio” relativamente alla carella n.
07920150000958714000 notificata il 27.11.2015 in favore del Giudice di Pace di Busto Arsizio, accogliendo parzialmente il ricorso, annullava le cartelle n. 07920120028235665000 notificata il
30.11.2015 e n. 07920150014144086000 notificata il 18.02.2016, “rientrando nella fattispecie disciplinata dall'art. 1, comma 222 della L. 197/2022”, nonché la cartella n.
07920210012551858000 notificata il 12.12.2022, in quanto già annullata dal Giudice di Pace di
HE con sentenza n. 88/2023 pubblicata il 05.09.2023, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva tempestivo Parte_1
appello con atto di citazione in appello, notificato il 03.08.2024, chiedendone la riforma nella parte in cui il giudice di prime cure aveva statuito l'annullamento dell'atto impugnato, relativamente alle cartelle di pagamento n. 07920120028235665000 e n. 07920150014144086000, per il motivo infra esposto, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
L'appellato è rimasto intimato e alla prima udienza del 08.01.2025 veniva dichiarato contumace.
In ragione della ridotta complessità, la causa veniva discussa oralmente ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del 30.04.2025; all'esito, il giudice riservava il deposito della sentenza entro il termine di giorni trenta.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Si premette che, non essendo proposto specifico appello avverso il capo della sentenza con cui il primo giudice si è dichiarato incompetente per le cartelle di pagamento n. 07920120002392783000
e n. 07920130016568188000 notificate il 30.11.2015 e n. 07920150000958714000 notificata il
27.11.2015, né avverso il capo della sentenza che ha accertato l'intervenuto annullamento giudiziale della cartella di pagamento n. 07920210012551858000 notificata il 12.12.2022, sottesa al preavviso di fermo impugnato, deve considerarsi formato il giudicato sul punto.
1.1 Deve parimenti escludersi la possibilità per questo giudice di appello di riesaminare la questione inerente alla regolarità delle notificazioni di tutte le cartelle sottese all'atto impugnato, dovendosi ritenere positivamente accertata nel giudizio di primo grado - con forza di giudicato - la ritualità delle suddette notifiche.
1.2 Ciò premesso, con l'unico motivo di gravame l' censura la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui, annullando il preavviso di fermo amministrativo, ha dichiarato non esigibili i crediti portati dalle cartelle di pagamento sopra indicate, relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada emesse sulla base di iscrizioni a ruolo dei
Comuni di HE (PV) e di (PV), ritenendole rientrare entrambe e pe l'intero Parte_2 nell'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 222 e 223 della Legge n. 197 del 2022.
Sostiene l'appellante che lo “stralcio” dei debiti fino a € 1.000,00, disposto con la “Legge di bilancio 2023”, con riferimento alle sanzioni per violazioni del C.d.S. e altre sanzioni amministrative, non si estende alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese esecutive, oneri di riscossione e diritti di notifica;
inoltre, la Legge n. 14/2023 di conversione del c.d. Decreto
Milleproroghe, prorogava al 31.03.2023 il termine entro il quale gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici previdenziali, potevano adottare e comunicare ad il provvedimento di “non adesione” allo stralcio dei propri crediti. CP_2
In particolare, secondo l'appellante - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure - dagli estratti di ruolo prodotti si evince come le cartelle suindicate non rientrano integralmente nell'ambito della normativa richiamata, poiché:
- la cartella di pagamento n. 07920120028235665000 notificata il 30.11.2015, emessa sulla base di un'iscrizione a ruolo del (PV), che ha aderito allo stralcio dei Controparte_3 debiti di cui si discute, recava all'origine un importo di € 102,45. In seguito allo stralcio sono state azzerate le somme richieste a titolo di sanzione (codice tributo 5243), residuando la somma dovuta di € 94,50, oltre diritti di notifica, oneri di riscossione, interessi di mora e spese esecutive, per un totale di € 113,30 (all. 4 e 4a);
- la cartella di pagamento n. 07920150014144086000, notificata il 18.02.2016, per l'importo di € 915,97, è invece dovuta per l'intero, in quanto emessa sulla base di un'iscrizione a ruolo del V) che ha deliberato di non aderire allo stralcio Controparte_4 automatico delle cartelle di pagamento, giusta delibera del C.C. n. 1 del 23.01.2023 (all. 8).
1.3 L'appello è fondato e merita accoglimento.
1.4 Ai sensi della l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 222, cd legge di bilancio 2023, (comma modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art.
3-bis, comma 1, lettera d) convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14): «Sono automaticamente annullati, alla data del
30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 16-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e alla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 184 a 198. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 529. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.».
1.5 Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'appellante, l'annullamento automatico opera con modalità differenziate, in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all'Agente della Riscossione.
In particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 222, sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “Rottamazione-ter” o nel cd. “Saldo e stralcio”.
Più precisamente, tale annullamento - effettuato, per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 31 marzo 2023 - ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.
Così come a suo tempo stabilito, sia dall'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, sia dall'articolo 4, comma 5, del d.l. n. 41 del 2021, anche in questa nuova fattispecie di annullamento automatico viene previsto che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Al fine di disciplinare l'imputazione delle somme eventualmente versate con riferimento ai debiti oggetto di annullamento, l'ultimo periodo del comma 222 stabilisce, infine, che le somme corrisposte anteriormente alla data dell'annullamento - vale a dire 31 marzo 2023 - restano definitivamente acquisite.
Il comma 223 dispone espressamente, per i crediti oggetto di annullamento automatico, la sospensione della riscossione fino alla data di annullamento.
1.6 Per quanto riguarda le spese per le procedure esecutive e le spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, si prevede, ai fini del loro rimborso (da effettuarsi, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato), che l'agente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze.
1.7 In ogni caso, in virtù di quanto disposto dal comma 226, l'annullamento dei debiti fino a euro
1.000 non si applica ai debiti relativi ai carichi recanti:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. a), del d.l. n. 119 del 2018);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018);
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. c), del d.l. n. 119 del 2018);
- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre
2020;
- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
1.8 Con riferimento, poi, ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, il comma 227 dispone che, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della stessa legge, fino a euro 1.000, lo stralcio opera esclusivamente per le somme da corrispondere, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno, invece, integralmente dovuti.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della
Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, il comma 228 prevede che l'annullamento parziale contemplato dal comma 227 si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati
(ivi compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973), e non investe le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l'intero ammontare.
1.9 L'applicazione dello stralcio agli enti creditori indicati nel comma 227 è stata, tuttavia, rimessa alla volontà dei medesimi enti, che, ai sensi del successivo comma 229, potevano deliberare, entro il
31 gennaio 2023, di non applicare ai loro crediti le disposizioni dello stesso comma 227 (e, pertanto, quelle del comma 228) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico ivi previsto.
Rispetto a tale ultima previsione occorre precisare che tra gli enti diversi dalle amministrazioni statali rientrano, senza dubbio, gli enti pubblici territoriali, tra cui i Comuni.
1.10 Orbene, alla luce della normativa sopra richiamata, giova ricordare che , Controparte_1
in primo grado, ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
07980202300003032000, relativo all'autovettura Mercedes Viano targata FW530XT, emesso in data 15.09.2023 e ritualmente notificato, riferito - per quanto di interesse - a due cartelle esattoriali afferenti a sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della Strada.
Pur trattandosi di cartelle con partite debitorie di importo inferiore a 1.000 euro, risultanti da singoli carichi affidati all' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (ruoli CP_2
2012/7488 e 2015/3194), l'affidamento dei carichi pendenti non promana per entrambe le cartelle da un'amministrazione statale, ma dagli enti impositori dei Comuni di HE (PV) e di Bressana
OT (PV). Pertanto, la disciplina di riferimento è quella di cui ai commi 227 e ss. dell'art. 1 L.
n. 197/2022.
1.11 Ciò posto, nel merito si osserva che, con riferimento alla cartella di pagamento n.
07920120028235665000 notificata il 30.11.2015, emessa sulla base dell'iscrizione a ruolo del dall'estratto di ruolo aggiornato (cfr. doc. 4 e 4° fasc. app.) si evince, in Controparte_5
effetti, che lo sgravio è stato correttamente applicato (“presenza di sgravio: sì”) limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi, per i quali opera l'annullamento automatico, rimanendovi escluse le altre voci di debito per complessivi € 113,30 (sanzione – cod. trib. 5242 – anno rif. 2011 -
€ 79,50, oltre maggiorazione, diritti di notifica e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), che restano integralmente dovute.
Invece, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07920150014144086000, notificata il
18.02.2016 (cfr. doc. 5 fasc. app.), emessa sulla base dell'iscrizione a ruolo del Comune di Bressana
OT (PV), lo sgravio non è applicabile, essendosi l'ente locale avvalso della facoltà prevista dal comma 229 del citato art. 1 di “non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del
23.01.2023, pubblicata nel rispetto delle disposizioni del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e comunicata all'Agente della Riscossione con le modalità indicate dal medesimo e nel sito internet del Comune (cfr. doc. 8 ss fasc.app.). Ne consegue che la cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, resta dovuto per l'intero.
1.12 La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata rispetto ai singoli capi oggetto di impugnazione, dichiarando dovuti i crediti riferiti alle cartelle di pagamento erroneamente annullate.
§2. Nella regolamentazione delle spese processuali, trova applicazione il principio di diritto secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. n. 11423/2016; Cass. n.
8040/2025).
2.1 Nel caso di specie, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che attesta la soccombenza di , gravano su quest'ultimo le spese processuali per entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio.
2.2 La liquidazione è svolta come nel dispositivo sulla base dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione compreso tra €
1.100,00 ed € 5.200,00) per le sole fasi processuali effettivamente svolte in entrambi i gradi di giudizio (fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi in ragione e proporzione al numero e alla semplicità delle questioni trattate ed alle modalità semplificate di decisione, senza svolgimento di attività istruttoria né predisposizione di memorie conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 42/2024 del Giudice di Pace di HE, Parte_3
ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di annullamento delle cartelle di pagamento n. 07920120028235665000 notificata il 30.11.2015 e n.
07920150014144086000 notificata il 18.02.2016, sottese al preavviso di fermo amministrativo n. 07980202300003032000 emesso in data 15.09.2023 nei confronti di CP_1
(C.F: ), dichiarando dovuti i crediti in esse riportati;
CP_1 C.F._1
• condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa Controparte_1
le spese processuali relative ad entrambi i gradi di Parte_3 giudizio, liquidate in € 457,00 per compensi (così determinati: € 118,00 fase studio, €
126,00 fase intr., € 213,00 fase dec.), oltre 15 % rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, se dovute, quanto al primo grado (R.G. n. 1144/2023), e in € 87,00 per spese esenti e € 852,00 per compensi (così determinati: € 213,00 fase studio, € 213,00 fase intr., € 426,00 fase dec.), oltre 15 % rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, se dovute, quanto al presente grado di appello.
Così è deciso in Pavia, lì 19 maggio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti