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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3151 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC) il 17/05/1977) e (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mazzeo Valentino, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla Via Santa Caterina N. 107/D, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 09/11/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'1/10/2005; -considerato che con decreto dell'11/12/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18/03/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13/03/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza collegiale del 09.04.2025, ravvisato che l'accordo previsto dalle parti fosse in contrasto con l'interesse delle figlie minori, veniva fissato termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 30.04.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, con onere di deposito delle condizioni aggiornate secondo le indicazioni fornite dal Tribunale, nonché degli allegati richiesti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria l'1/10/2005; b) dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(5/07/2010) e (02/04/2007); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.12.2024 e in data 09.04.2025, il quale ha espresso il parere in data 04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 09/11/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2 -dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, Atto N. 625 parte 2 serie A - anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) L'assegno unico erogato dall' verrà percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1 Pt_1
(pari a circa 368,00 €); il Sig. verserà un assegno di
[...] Parte_2
mantenimento pari ad euro 400,00 mensili in favore delle figlie che saranno collocate con prevalenza presso la madre;
3) I coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli l'abitazione in Via
Francesco Petrarca n. 18, Reggio di Calabria (RC). Non appena le figlie saranno maggiorenni il padre farà donazione alle stesse;
4) La responsabilità genitoriale come per legge è esercitata congiuntamente. Il diritto di visita e/o il diritto di tenere con sé le figlie è disciplinato da preventivi appuntamenti a mezzo telefono;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare le figlie quotidianamente sempre previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con esigenze scolastiche
e/o sportive. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore
a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) La casa coniugale rimane assegnata alla moglie come collocataria prevalente delle figlie;
il sig. lascerà l'abitazione coniugale dopo la Parte_2
sottoscrizione del presente accordo prelevando i suoi effetti personali;
7) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili. I titoli collegati al conto corrente resteranno alle figlie;
9) i ricorrenti danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) Le spese straordinarie (come da protocollo di codesto tribunale) saranno poste
a carico dei rispettivi genitori nella misura del 50%;
11) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3151 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC) il 17/05/1977) e (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mazzeo Valentino, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla Via Santa Caterina N. 107/D, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 09/11/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'1/10/2005; -considerato che con decreto dell'11/12/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18/03/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13/03/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza collegiale del 09.04.2025, ravvisato che l'accordo previsto dalle parti fosse in contrasto con l'interesse delle figlie minori, veniva fissato termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 30.04.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, con onere di deposito delle condizioni aggiornate secondo le indicazioni fornite dal Tribunale, nonché degli allegati richiesti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria l'1/10/2005; b) dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(5/07/2010) e (02/04/2007); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.12.2024 e in data 09.04.2025, il quale ha espresso il parere in data 04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 09/11/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2 -dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, Atto N. 625 parte 2 serie A - anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) L'assegno unico erogato dall' verrà percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1 Pt_1
(pari a circa 368,00 €); il Sig. verserà un assegno di
[...] Parte_2
mantenimento pari ad euro 400,00 mensili in favore delle figlie che saranno collocate con prevalenza presso la madre;
3) I coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli l'abitazione in Via
Francesco Petrarca n. 18, Reggio di Calabria (RC). Non appena le figlie saranno maggiorenni il padre farà donazione alle stesse;
4) La responsabilità genitoriale come per legge è esercitata congiuntamente. Il diritto di visita e/o il diritto di tenere con sé le figlie è disciplinato da preventivi appuntamenti a mezzo telefono;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare le figlie quotidianamente sempre previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con esigenze scolastiche
e/o sportive. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore
a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) La casa coniugale rimane assegnata alla moglie come collocataria prevalente delle figlie;
il sig. lascerà l'abitazione coniugale dopo la Parte_2
sottoscrizione del presente accordo prelevando i suoi effetti personali;
7) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili. I titoli collegati al conto corrente resteranno alle figlie;
9) i ricorrenti danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) Le spese straordinarie (come da protocollo di codesto tribunale) saranno poste
a carico dei rispettivi genitori nella misura del 50%;
11) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna