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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/11/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 267/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. SALIMBENI STEFANO (cf e C.F._2
SH UI MA (cf ) C.F._3
ATTRICE
(cf ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Decisa a Pistoia in data 08/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta contenente p.c. dep. 10.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei Parte_1 confronti del al fine di sentirlo condannare al Controparte_2 risarcimento dei danni da costei subiti a seguito di sinistro occorso in data
13.7.2022 in località sita nel territorio del Comune convenuto, quantificando il pregiudizio risarcibile nell'importo di euro 66.693,90 a titolo di danno biologico personalizzato, spese mediche e danno da mancato guadagno e perdita di chance, o altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I.2. Nessuno si costituisce in giudizio per il convenuto, del quale CP_1 viene dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza 27.6.2024).
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prova per testi e c.t.u. medico-legale, con successiva fissazione di udienza di trattenimento della causa in decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c.. II. La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
II.1. In punto di an della pretesa risarcitoria azionata, in mancanza di assunti difensivi del convenuto, parte attrice ha fornito idonea prova in CP_1 giudizio del fatto causatore del danno (cfr. teste e docc. 1, 2 fasc. Tes_1 attoreo), dei danni patiti (cfr. docc. 3, 4, 10ss. fasc. attoreo) e del nesso causale fra gli stessi e il sinistro, come accertato dal c.t.u. (cfr. relazione c.t.u. dep. 9.3.2025).
In particolare:
- il teste presente al sinistro, ha confermato la dinamica dello stesso Tes_1 come descritta in atti, rispondendo affermativamente alle seguenti domande
(cfr. atto di citazione e mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea):
“1) D.C.V. che la notte del 13 luglio 2022 lei era presente con sig.ra in Parte_1 via del Nociaccio, nella zona industriale di Ponte Buggianese (PT);
2) D.C.V. che la notte del 13 luglio 2022 la sig.ra cadeva nel fossato Parte_1 posto sulla sinistra della sede stradale all'altezza di via del Nociaccio n. 29;
3) D.C.V. che la strada pubblica via del Nociaccio è priva di ogni illuminazione;
4) D.C.V. che il fossato posto sulla sinistra della sede stradale di via del
Nociaccio era priva di segnalazioni e/o protetto da alcuna struttura;
5) D.C.V. che la notte del 13 luglio 2022 ha accompagnata la sig.ra Parte_1 presso l'Azienda USL Toscana Centro – Presidio Ospedaliero Pescia”, precisando che era buio totale per assenza di lampioni e che non v'era alcuna protezione dal fossato né alcuna cartellonistica che avvisasse dello stesso (cfr. verbale udienza 2.10.2024);
- la documentazione fotografica depositata (docc.
1-2 fasc. attoreo) dà conto della totale assenza di illuminazione pubblica e della presenza di un fossato di non esigue dimensioni, piuttosto profondo, privo però non solo di protezione di alcun tipo ma anche di segnaletica;
- il verbale di PS del medesimo giorno 13.7.2022, compatibile sia come orario
(ore 23:00) sia come motivo indicato dell'accesso (“la paziente riferisce di essere caduta dopo essere uscita da una abitazione privata in strada comunale non illuminata finendo in un fossato”) con il sinistro descritto in atto di citazione, a comprova del nesso di causalità tra sinistro e danni denunciati ex parte actoris, dà conto di una frattura trimalleolare alla caviglia dx con necessità di immediato ricovero (doc. 3 fasc. attoreo); - l'insieme della corposa documentazione medica prodotta in giudizio (docc.
10ss. fasc. attoreo), esaminata dalla c.t.u., restituisce il quadro di “frattura trimalleolare della caviglia destra ... trattata chirurgicamente mediante intervento di osteosintesi con placca e viti che sono tutt'oggi in sede” e successivo posizionamento di stecca gessata rimossa in data 22.8.2022, dal che sono derivati postumi anatomo-funzionali descritti come “esiti della frattura trimalleolare della caviglia destra trattata chirurgicamente mediante applicazione di mezzi di sintesi ancora in sede, con limitazione lieve della articolarità nel movimento di flessione e di eversione, cicatrici chirurgiche e segni di sofferenza vascolare” (cfr. pag. 8 relazione c.t.u. dep. 9.3.2025).
In un simile contesto fattuale, è da predicare la responsabilità dell CP_3 convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., stante la incontestata natura comunale della strada, la relazione di custodia fra res ed ente proprietario, l'assenza di fattori tali da integrare caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità fra res e danno, mai allegati in giudizio (il convenuto neppure avendo CP_1 svolto attività difensiva): peraltro, considerata l'eziologia dei danni occorsi a parte attrice, ossia lo specifico elemento causante gli stessi e consistente nella presenza di un ampio fossato ai margini della sede stradale, neppure possono invocarsi a discolpa del convenuto le argomentazioni in punto di CP_1 eccessiva estensione del tracciato stradale comunale tale da non permettere un efficace controllo del proprietario, talché da un lato si ritiene comunque applicabile l'art. 2051 c.c. che configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, dall'altro lato e in ogni caso anche nella prospettiva dell'art. 2043
c.c. è indubbia la colpa dell'amministrazione comunale per non aver agito con diligenza e prudenza in presenza di un ostacolo evidente e necessariamente noto, quale il fossato in questione, atto a rappresentare notevole fonte di pericolo per gli utenti della strada in mancanza di illuminazione pubblica e di protezione del fossato, o quantomeno segnalazione della relativa presenza.
II.2. Circa il quantum risarcibile, occorre valutare gli esiti della c.t.u. medico- legale - condotta con metodo scientifico, previo esame diretto della perizianda e attenta lettura della documentazione medica agli atti - non contestata dal c.t.p. attoreo, le cui risultanze finali danno conto di (cfr. pag. 8 relazione c.t.u. dep. 9.3.2025):
(i) danno da invalidità permanente pari al 9%;
(ii) danno da inabilità temporanea di complessivi giorni 175, di cui 40 al 100%,
30 al 75%, 45 al 50% e 60 al 25%; pertanto, in applicazione dei criteri di calcolo in punto di cd. micropermanenti
(con invalidità permanente pari o uguale al 9%) e considerata l'età della vittima al momento del sinistro ne deriva un danno complessivo di euro
28.561,98 (euro 16.352,75 per invalidità permanente ed euro 5.618,00 per inabilità temporanea, oltre sofferenza soggettiva 30%).
Su tale somma, quale credito di valore, sono poi da calcolare rivalutazione e interessi alla luce dei criteri sanciti da Cass. S.U. n. 1712/1995, ossia con devalutazione della somma alla data del fatto causatore del danno (13.7.2022)
e sua successiva rivalutazione all'oggi, con applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata: dopo la pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti i soli interessi di legge sino al saldo, essendo l'importo de quo un credito di valuta in forza della liquidazione giudiziale.
Reputa il Tribunale di nulla riconoscere a titolo cd. personalizzazione del danno biologico, non avendo l'attrice provato o chiesto di provare né, prima ancora, allegato specifici pregiudizi derivatile dal sinistro e dotati di carattere di stra-ordinarietà, i.e. eccedenti i pregiudizi comunemente connessi a danni biologici del tipo ed entità di quello subito dall'attrice.
In punto di danno patrimoniale, sono senz'altro da liquidare le spese mediche sostenute e documentate, ritenute dalla c.t.u. congrue e connesse al sinistro nella misura di euro 1.263,00 (cfr. pag. 9 relazione c.t.u. dep. 9.3.2025).
Non liquidabile, invece, il danno cd. da perdita di chance, siccome dedotto del tutto genericamente dall'attrice che niente ha provato o chiesto di provare al riguardo, talché anche la richiesta di valutazione equitativa giudiziale appare ingiustificata posto che la stessa in tanto è ammissibile, in quanto la parte istante abbia dato piena prova dell'an del pregiudizio di cui chiede ristoro, risultando per conto estremamente difficoltoso provare il quantum: laddove nella presente vicenda parte attrice né ha provato l'an, né ha specificamente allegato la peculiare difficoltà/impossibilità di debitamente provare il quantum.
Del pari non ristorabile il preteso danno da mancato guadagno, di cui la c.t.u. ha attestato la sussistenza a livello astratto, mentre nel concreto parte attrice ha proposto calcoli sforniti di supporto probatorio documentale, non essendo a tal fine sufficiente la produzione in giudizio della sola dichiarazione dei redditi per le annualità interessate, in assenza di allegazione - prima ancora che di prova - della stessa attività lavorativa svolta dall'attrice e in mancanza di produzione di documentazione contabile alcuna in proposito (buste paga ovvero documenti contabili societari o altro). III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, non ostandovi l'avvenuto accoglimento della pretesa attorea in misura inferiore al petitum anche in considerazione del fatto che, sin dall'atto di citazione (pag. 5), la parte attrice aveva concluso per la liquidazione del danno nella somma dalla stessa indicata “ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” e che in sede conclusionale ha chiesto l'accoglimento della propria domanda nella misura riconosciuta e stimata dalla c.t.u..
La liquidazione dei compensi viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa come risultante dal petitum e alla consistenza dell'attività processuale espletata e tenuto conto, in parziale riduzione rispetto ai medi tabellari, della natura contumaciale del contenzioso.
A carico del soccombente vanno poste altresì le spese di c.t.u., CP_1 liquidate separatamente, nonché le spese di c.t.p. sostenute da parte attrice e documentati in atti (doc. 38 fasc. attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per il sinistro occorso all'attrice in CP_1 data 13.7.2022, condanna il al pagamento in Controparte_2 favore di parte attrice della somma di euro 28.561,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno biologico, nonché della somma di euro 1.263,00 oltre interessi di legge dai singoli esborsi al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche;
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro
792,80 per esborsi, oltre spese di c.t.p. come documentate;
3) pone definitivamente a integrale carico di parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
Pistoia, 08/11/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini