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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 251/2021 R.G.
promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALDELLI ILARIA e dell'avv. MARIANI FABIA elettivamente domiciliato in Foligno via Fornaci 12
ATTORE
Contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROSSI RICCARDO elettivamente domiciliata in Perugia Via XIV Settembre 67
CONVENUTA
e
(CF ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. BALDELLI ILARIA e dell'avv. MARIANI FABIA elettivamente domiciliato in
Foligno via Fornaci 12
INTERVENUTO
Oggetto: contratto assicurativo ex art. 1891 c.c.
1 CONCLUSIONI
I difensori della parte attrice e dell'intervenuto hanno precisato le conclusioni richiamando le richieste rispettivamente formulate nell'atto di citazione e nell'atto d'intervento.
Il difensore della ha precisato le conclusioni sulla base delle Controparte_3
richieste già illustrate con la comparsa costitutiva.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In base alla modificazione del novellato art. 132, n. 4 c.p.c. questo giudice onorario è esonerato dalla esposizione integrale di tutte le questioni processuali.
Il contenuto delle richieste delle parti dà, tuttavia, contezza alla parte espositiva della odierna pronuncia.
Il presente giudizio prende le mosse dall'atto di citazione notificato il 18.1.21 con cui ha evocato in giudizio la suddetta Compagnia assicurativa per sentire Parte_1
accertare e dichiarare quanto segue:
In via principale, accertare e dichiarare che l'infortunio e le conseguenze riportate siano compatibili con il contratto assicurativo stipulato tra parte attrice e la CP_4
In via subordinata, accertare e dichiarare che il danno subito sia quantificato in 11 punti percentuali secondo tabelle e, come quantificato dal medico legale, salvo franchigia, CP_5
oltre giorni 30 di immobilità totale;
conseguentemente Condannare la
[...]
a liquidare in favore dell'attore e a titolo di risarcimento danno la Controparte_6
somma per complessivi euro 13.200,00.
Con il predetto libello introduttivo l'attore ha esplicitato il seguente contenuto:
In data 5.4.2019 il sig. ha sottoscritto polizza assicurativa 'UnipolSai Parte_1
Infortuni Premium n. 1/2698/77/155905151;
Dalla polizza emerge che tra i soggetti assicurati viene ricompreso il sig.
[...]
Controparte_2
In data 9.4.2019 durante una partita di calcetto, a seguito di un contrasto con un altro giocatore, , subì trauma distorsivo al ginocchio destro;
Controparte_2
A seguito di ciò, il 10.04.2019, avendo ancora dolore venne accompagnato al pronto
2 soccorso del presidio ospedalieri di Perugia ove fu sottoposto a visita medica;
A seguito del mancato riscontro da parte della Compagnia di assicurazioni, Parte_1
si rivolse allo studio legale per essere tutelato nelle sue ragioni. In data 22.2.20 i difensori inviavano pec di contestazione della mancata liquidazione del sinistro (doc. 4 citazione) alla quale non vi fu riscontro.
Con comparsa costitutiva datata 12.5.21, a contestato specificamente l'editio CP_4
actionis sottesa dalla domanda attorea.
La convenuta ha, in primo luogo, argomentato quanto segue:
L'attore, sulla domanda proposta, è privo di proprio diritto ed interesse e non può fare attività giudiziale “pro terzi” cioè per un suo familiare, maggiorenne da tempo e perfettamente capace. Nemmeno la Polizza assicurativa gli concede tale diritto, CP_4 né contrattuale, né processuale.
Ha, pertanto, formulato le seguenti richieste:
In via principale, respingersi la domanda attorea, infondata in fatto e diritto.
In via subordinata, respingersi la domanda attorea così come formulata, con riduzione del
“quantum” al giusto dovuto con equa compensazione delle spese di giudizio.
Con comparsa costitutiva del 25.5.21 ha spiegato Controparte_2 atto d'intervento ed ha chiesto: considerare validamente espresso il consenso come prima d'ora manifestato ai sensi dell'art
1981 secondo comma c.c. e che in virtù della odierna costituzione in giudizio si conferma, e dunque considerare legittimato ad ogni azione e ad ogni richiesta di risarcimento nonché di incasso il sig. legittimando lo stesso ad essere in giudizio;
Pt_1
in via subordinata: ove non fosse considerato valido il consenso come manifestato, considerare la ratifica espressa da parte del sig. ad ogni effetto di legge integrale e CP_2 totale degli atti del presente Giudizio in virtù dell'intervento e della costituzione al presente giudizio da parte dell'assicurato sig. CP_2
in via ancora subordinata, ammettere la costituzione del soggetto assicurato, sig. CP_2
che a tutti gli effetti di legge si costituisce come parte integrante del presente procedimento ed avente diritto di pretendere il risarcimento verso la CP_4
in via principale, nel merito accertare e dichiarare che il trauma subito in data 9.04.2019 è causa dell'intervento chirurgico al ginocchio destro per la distorsione e distrazione del
3 legamento crociato destro, asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio;
accertare e dichiarare la copertura dell'assicurazione per il trauma in oggetto;
accertare e dichiarare che il danno subito sia quantificato in 11 punti percentuali secondo tabelle e come quantificato dal medico legale, salvo franchigia, e giorni 30 di CP_5 immobilità totale, e per la limitazione funzionale della mobilità; conseguentemente condannare la P.IVA CF Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale Via Stalingrado n. 45 40128 Bologna, indirizzo pec P.IVA_1
a liquidare a titolo di risarcimento danno complessivi Email_1
euro 13.200,00 o altra somma di giustizia. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge.
In sede di prima udienza di trattazione è stato concesso alle parti il triplo termine ex art. 183
c. 6° c.p.c..
A seguito di ordinanza di ammissiva sono stati escussi, in data 6.9.23, i testimoni e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
In data 7.4.23 è stato disposto ordine nei confronti del terzo Controparte_7
volto alla acquisizione della cartella clinica del 16.4.19. Tale ordine è stato adempiuto il successivo 16.5.23.
In data 7.9.23 è stato nominato CTU il quale ha declinato l'incarico. Per_1
In data 3.11.23 è stato nominato un altro CTU il quale ha parimenti Per_2 declinato l'incarico.
Con istanza del 29.11.23 i difensori della parte intervenuta hanno chiesto al Tribunale di statuire nel merito senza espletare la visita medico-legale a mezzo CTU in ragione della irreperibilità della parte intervenuta.
Con replica del 20.12.23 la ha impugnato e contestato detta richiesta ed ha chiesto CP_4
fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le predette conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini di rito ex art. 190 c.p.c..
L'attore è privo di legittimazione attiva. Parte_1
La domanda della parte intervenuta è infondata Controparte_2
e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione, questo giudice onorario ha inquadrato il caso in scrutinio
4 nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1891 c.c..
Trattasi del contratto di assicurazione per conto altrui che dà luogo alla ontologica distinzione tra il soggetto contraente (attore) ed il diverso soggetto assicurato (intervenuto) di cui alla polizza richiamata in premessa.
Di qui, il primo rilievo afferente al difetto della legittimazione attiva in riferimento al contraente-attore Parte_1
La legittimazione ad agire non è un presupposto processuale rappresentando unicamente una condizione dell'azione.
Essa, in particolare, dà luogo all'accertamento relativo alla posizione processuale dell'attore per verificare se la parte ha assunto, in concreto, la veste di soggetto tenuto a conseguire la pronuncia giurisdizionale (v. Cass. SSUU 2951/16).
Orbene, sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto l'attore privo di Parte_1
legittimazione per le seguenti argomentazioni:
Il contraente-attore, come si evince dall'atto di citazione e dagli allegati documentali uniti all'atto introduttivo del giudizio, era del tutto privo di legittimazione attiva -ex art. 1891, co.
2 c.c.- in mancanza dello specifico potere afferente all'esercizio dei diritti derivanti dalla surrichiamata polizza assicurativa e ciò per difetto del documentato tempestivo assenso dell'assicurato (v. Cass. 30653/17). Controparte_2
Sul punto, occorre precisare che il consenso del soggetto assicurato sarebbe dovuto essere contestuale alla notifica dell'atto introduttivo risalente al 18.1.21 e non successivo ossia con atto del 25.5.21.
Il preventivo assenso non comporta forme speciali o sacramentali essendo semplicemente necessario il preventivo consenso dell'assicurato affinché il diverso contraente Pt_1
potesse legittimamente agire in giudizio con atto del 18.1.21 per il corretto
[...]
conseguimento giudiziale del diritto all'indennizzo assicurativo discendente dalla prefata polizza di (v. Cass. 9584/94 e Cass. 187/93). CP_4
Peraltro, il successivo intervento “autonomo ossia iure proprio” del soggetto assicurato ha conclamato “ex post” -a far data dal 25.5.21- Controparte_2
l'insussistenza del preventivo assenso dell'assicurato all'atto della instaurazione del contraddittorio del 18.1.21.
Va, pertanto, dichiarata in rito la carenza della condizione dell'azione promossa con atto di citazione del 18.1.21 per difetto di legittimazione attiva di Parte_1
Nel merito, si è palesata la infondatezza della domanda avanzata dall'assicurato CP_2
5 . Controparte_2
Tale parte era tenuta alla dimostrazione, in concreto, di tutti gli elementi della invocata fattispecie: dinamica dell'evento, nesso di causalità materiale (fatto/danno) e nesso di causalità giuridica
(evento/conseguenze nei limiti della polizza UnipolSai Infortuni Premium n.
1/2698/77/155905151).
In base alle prove documentali e alla prova orale è emersa solamente la concretezza dell'evento.
La fase processuale ha lasciato incompiuta la necessaria preponderanza dell'evidenza afferente alla cosiddetta relazione logica indispensabile per ritenere sussistente anche il nesso di causalità sia di tipo materiale che di tipo giuridico.
Da tale assioma deriva che l'onere probatorio della convenuta (di contenuto CP_4 contrario a quello dell'assicurato) non è mai sorto e ciò per via dell'insufficiente e parziale assolvimento dell'onere probatorio incombente all'assicurato.
In particolare, il Tribunale ha scrutinato la circostanza in ragione della quale l'assicurato ha reso impossibile la visita medico-legale (v. Controparte_2
dichiarazione del 29.11.23 impugnata e contestata da con atto del 20.12.23). CP_4
La vanificazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 7.9.23 ha rivestito i caratteri di ulteriore disvalore in riferimento all'onere probatorio spettante all'assicurato.
Sul punto, questo giudice onorario ha qualificato la indisponibilità del soggetto onerato (v. dichiarazione 29.11.23) alla stregua della mancata visita medica presso il consulente d'ufficio la cui conseguenza ha conclamato l'odierno convincimento circa il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante all'intervenuto Controparte_2
tale da giustificare il rigetto della domanda (v. Cass. 13588/13).
[...]
In ogni caso, i mezzi di prova offerti dall'assicurato debbono ritenersi insufficienti in difetto di concrete evidenze circa la relazione logica tra fatto e danno e tra danno e conseguenze nei limiti della polizza assicurativa.
La domanda sottesa dall'atto d'intervento è, dunque, infondata e va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giacché la difesa ha esaurito le attività processuali (v. conclusionali e repliche) dopo l'entrata in vigore delle nuove Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal
24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori medi di cui al predetto decreto.
6 Per via dei convergenti atteggiamenti difensivi tra attore e intervenuto è stata comminata la condanna alle spese di lite in solido tra la parte-contraente e la parte- assicurata ex art. 97 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA in rito la domanda attorea di per difetto di Parte_1
legittimazione attiva;
RIGETTA, nel merito, la domanda sottesa dall'atto di intervento di
[...]
per difetto di prova circa il nesso di causalità materiale e Controparte_2
giuridico;
CONDANNA, in solido tra loro, e Parte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di , dei compensi di difesa per €
[...] CP_6
5.000,00 oltre 15% TF iva e cpa.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 27 gennaio 2024
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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