TRIB
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott. Sara Marino Giudice
dott. Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 550 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata\o a Sciacca (AG), in data 08/04/1987 Parte_1
E
, nato\a a ROMA (RM), in data 27/01/1989 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Porto Empedocle, Via Misurata n.9, presso lo studio dell'Avv. Santamaria Calogero, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta, con la
Tribunale di Palermo sez. I civile precisazione di cui al verbale di udienza del 05/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 15/01/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
04/06/2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il Presidente, rilevata la necessità di richiedere delle precisazioni in ordine al contenuto delle clausole economiche del ricorso, ha disposto un rinvio all'udienza del 05/11/2024 e,
sentita la sig.ra , ha rimesso la causa in decisione. Parte_2
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I figli minori e verranno affidati in via esclusiva alla madre Persona_1 Per_2 Pt_2
e saranno collocati presso il domicilio materno, ad oggi sito in Partinico nella Piazza
[...]
San Gregorio Magno n. 10 ;
2) Il sig. autorizza il rilascio del Passaporto ovvero della Carta d'Identità Parte_1
Per_ valida per l'espatrio relativamente ai figli minori e Per_2
3) La madre stabilirà il luogo di residenza dei figli e anche all'estero Persona_1 Per_2
previa comunicazione al padre, sig. ; Parte_1
4) Il sig. avrà facoltà di vedere i propri figli e di trattenerli con sé quando Parte_1
vorrà, tenuto conto delle esigenze degli stessi legate agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi
e nel rispetto dei desideri dei minori. Ad anni alterni tre giorni per le vacanze natalizie, due
giorni per quelle pasquali. Una settimane per le vacanze estive.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile 5) il sig. potrà incontrare i propri figli anche all'estero recandosi a proprie Parte_1
spese nel luogo di residenza dei figli concordando con la madre termini e modalità dei predetti
incontri;
6) Entrambi i genitori si impegneranno affinchè i figli possano conservare significativi
rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per_ 7) il sig. verserà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori Parte_1
e la somma mensile di euro 200,00 oltre a concorrere al 50% delle spese straordinarie Per_2
anticipate dal genitore collocatario nell'interesse dei figli”.
Inoltre, la NO , ha precisato a verbale d'udienza del 05//11/2024 quanto Parte_2
di seguito riportato:
“La NO precisa che l'obbligo di mantenimento a carico del padre di € Parte_2
200,00 è da ritenersi cumulativo per entrambi i figli minori. Dichiara altresì, di percepire
integralmente l'assegno unico pari ad € 1.600,00 mensili, relativo anche a quattro figli,
concepiti fuori dal matrimonio, di cui , non è il padre biologico”. Parte_1
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Sciacca Parte_1
(AG), in data 08/04/1987, e , nata\o a Roma (RM), in data 27/01/1989; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 15/01/2024,
con la precisazione di cui al verbale di udienza del 05/11/2024, riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 05/06/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Porto Empedocle al n.10, parte II, serie A,
dell'anno 2008);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2008.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott. Sara Marino Giudice
dott. Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 550 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata\o a Sciacca (AG), in data 08/04/1987 Parte_1
E
, nato\a a ROMA (RM), in data 27/01/1989 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Porto Empedocle, Via Misurata n.9, presso lo studio dell'Avv. Santamaria Calogero, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta, con la
Tribunale di Palermo sez. I civile precisazione di cui al verbale di udienza del 05/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 15/01/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
04/06/2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il Presidente, rilevata la necessità di richiedere delle precisazioni in ordine al contenuto delle clausole economiche del ricorso, ha disposto un rinvio all'udienza del 05/11/2024 e,
sentita la sig.ra , ha rimesso la causa in decisione. Parte_2
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I figli minori e verranno affidati in via esclusiva alla madre Persona_1 Per_2 Pt_2
e saranno collocati presso il domicilio materno, ad oggi sito in Partinico nella Piazza
[...]
San Gregorio Magno n. 10 ;
2) Il sig. autorizza il rilascio del Passaporto ovvero della Carta d'Identità Parte_1
Per_ valida per l'espatrio relativamente ai figli minori e Per_2
3) La madre stabilirà il luogo di residenza dei figli e anche all'estero Persona_1 Per_2
previa comunicazione al padre, sig. ; Parte_1
4) Il sig. avrà facoltà di vedere i propri figli e di trattenerli con sé quando Parte_1
vorrà, tenuto conto delle esigenze degli stessi legate agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi
e nel rispetto dei desideri dei minori. Ad anni alterni tre giorni per le vacanze natalizie, due
giorni per quelle pasquali. Una settimane per le vacanze estive.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile 5) il sig. potrà incontrare i propri figli anche all'estero recandosi a proprie Parte_1
spese nel luogo di residenza dei figli concordando con la madre termini e modalità dei predetti
incontri;
6) Entrambi i genitori si impegneranno affinchè i figli possano conservare significativi
rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per_ 7) il sig. verserà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori Parte_1
e la somma mensile di euro 200,00 oltre a concorrere al 50% delle spese straordinarie Per_2
anticipate dal genitore collocatario nell'interesse dei figli”.
Inoltre, la NO , ha precisato a verbale d'udienza del 05//11/2024 quanto Parte_2
di seguito riportato:
“La NO precisa che l'obbligo di mantenimento a carico del padre di € Parte_2
200,00 è da ritenersi cumulativo per entrambi i figli minori. Dichiara altresì, di percepire
integralmente l'assegno unico pari ad € 1.600,00 mensili, relativo anche a quattro figli,
concepiti fuori dal matrimonio, di cui , non è il padre biologico”. Parte_1
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Sciacca Parte_1
(AG), in data 08/04/1987, e , nata\o a Roma (RM), in data 27/01/1989; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 15/01/2024,
con la precisazione di cui al verbale di udienza del 05/11/2024, riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 05/06/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Porto Empedocle al n.10, parte II, serie A,
dell'anno 2008);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2008.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile