Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale))
4) ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale))
5) ((ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;))
5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.