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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1246/2022 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa, per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Luigino M. Martellato, con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo (VE), Riviera XXIX Aprile n. 22; appellante contro
(cf/p.i.: n. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliata in
, Via S. Maria La Grande n.5; CP_1
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
All'udienza collegiale del 24.1.2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 22.7.2022, il Tribunale di Catania, affermata la responsabilità civile dell' nei Controparte_1
confronti di , per avere i sanitari del P.O. di Acireale, nella gestione Parte_1
del post-operatorio di riduzione di una frattura, omesso i dovuti controlli atti a scongiurare il ritardo di consolidazione della frattura e la conseguente pseudoartrosi, ha condannato l' a risarcire i danni derivati (ovvero: a) il danno biologico CP_1
differenziale permanente del 6 %, con la personalizzazione nella misura del 33 %; b) il danno biologico temporaneo del 75 % per gg. 60; c) il danno patrimoniale per spese mediche), quantificati, applicati i criteri tabellari milanesi del 2021, in complessivi
€.23.249,12, oltre agli interessi legali sugli importi devalutati alla data di insorgenza del credito risarcitorio e via via rivalutati;
ha rigettato la domanda della ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dell'asserito danno per la mancanza di un adeguato consenso informato, nessuna prova essendo stata fornita al riguardo;
ha infine condannato la resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello la con atto di citazione Pt_1 notificato il 21.9.2022, cui ha resistito l' CP_1
Posta in decisione e compiuti i termini per le conclusionali e le repliche, la causa
è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo l'appellante lamenta l'errata quantificazione, da parte del giudice, del danno biologico permanente differenziale che, secondo le indicazioni della Corte di legittimità va, invece effettuato secondo i seguenti criteri: a) stima in punti percentuali dell'invalidità complessiva dell'individuo (nella specie indicata dal ctu nel 16 %) e sua conversione in denaro;
b) stima in punti percentuali dell'invalidità teoricamente preesistente all'illecito (indicata nel 10 %) e sua conversione in denaro;
c) sottrazione del secondo importo dal primo. Sicchè il danno per invalidità permanente, applicate le tabelle milanesi del 2021, in uno con la riconosciuta personalizzazione del 33%, doveva essere pari ad € 46.989,44. Oltre il danno da invalidità temporanea e per spese mediche già liquidato, in totale €. 52.133,76. Col secondo motivo censura la decisione impugnata per aver rigettato la domanda concernente il risarcimento del danno da mancato consenso informato. Assume che il tribunale ha disatteso i criteri dettati dalla giurisprudenza in tema di onere della prova in punto responsabilità sanitaria, secondo i quali, trattandosi di responsabilità contrattuale, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento della paziente è onere della struttura sanitaria provare di aver correttamente adempiuto.
Col terzo motivo si duole della mancata liquidazione delle spese processuali sopportate per il giudizio di ATP.
2.) Il primo motivo - concernente la liquidazione del danno biologico permanente
- è fondato per quanto di ragione.
Occorre precisare che il mezzo di impugnazione non investe né la percentuale complessiva di invalidità permanente (pari al 16 %) attribuita dai ctu alla periziata, né la complessiva invalidità (del 10 %) che sarebbe residuata all'odierna appellante nel caso di un corretto operato post-chirurgico dei sanitari del P.O. di Acireale, né, correlativamente, il cd. danno differenziale attribuito dai ctu, e conseguentemente dal tribunale, alla responsabilità della struttura sanitaria (6%), avendo invece inteso censurare il metodo di liquidazione del suddetto danno differenziale. Contr A torto, peraltro, l' - per negare fondatezza all'appello - assume che il tribunale, nel liquidare tale danno differenziale, avrebbe tenuto conto che alla ricorrente è stato già risarcito in R.C.A. un danno biologico del 5 %; al contrario, il tribunale ha - opportunamente - precisato che “quest'ultimo (danno) è assolutamente diverso da quello in questione del 6 %”, rientrando il danno risarcito dall'assicuratore del sinistro stradale che ha determinato la frattura nell'ambito del danno preesistente.
Il danno per cui è qui pretesa, invece, riguarda i postumi aggiuntivi, ossia appunto
"differenziali", che si vanno a sommare ad una invalidità pregressa di tipo
"concorrente", sebbene non imputabile alla struttura sanitaria (la frattura scomposta dell'omero sinistro cagionata dal sinistro stradale), ossia di effetti invalidanti che sono meno gravi, se isolati, ma più gravi, se associati ad altra menomazione, della quale si deve tener conto ai fini della determinazione del grado di invalidità, ma non nella liquidazione del risarcimento del danno (Cass. n. 28986/19). Il tribunale ha pertanto liquidato erroneamente il danno in questione, in difformità dal criterio individuato da Cass. n. 28986/2019, secondo cui "in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro [...]; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto" (vedasi, altresì, Cass.
n. 514 del 2020, Cass. n. 14253 del 2020, nonché Cass. n. 26851 del 2023, n. 20894 del 2024, n. 4680 del 2025, tra le tante).
Ne consegue che il giudice, alla stregua dei principi sopra indicati, avrebbe dovuto provvedere a calcolare il risarcimento del danno monetizzando - secondo le tabelle elaborate nel 2021 dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano applicate dal tribunale - tanto l'invalidità complessiva, quanto quella differenziale
(ossia al netto dell'invalidità preesistente), e quindi operando l'incremento del 33 % riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno (con formazione del giudicato interno sul punto) - non già al montante risarcitorio per l'invalidità complessivamente raggiunta (del 16 %), come assume l'appellante, ma solo - sulla somma differenziale.
Pertanto ed in definitiva, in parziale in riforma dell'ordinanza impugnata, alla odierna appellante va riconosciuto, quale danno non patrimoniale da invalidità permanente a titolo differenziale, l'importo di €.28.984,00 quale differenza tra valore monetario (€.54.473,00) dell'invalidità complessivamente accertata (pari al 16 %) ed il valore monetario (€.25.489,00) corrispondente al grado di invalidità preesistente
(10 %), importo da incrementarsi ulteriormente del 33 %, e quindi di €.9.564,72, per un totale di €.38.548,72. Resta fermo il diritto dell'appellante, già affermato dal tribunale, al risarcimento del danno da invalidità temporanea e del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, i cui importi, sebbene non specificati nel provvedimento impugnato, possono qui quantificarsi, alla stregua delle tabelle milanesi del 2021 applicate dal primo decidente e della documentazione in atti, rispettivamente in €.4.455,00 (gg. 60 al 75 %) ed in €.236,50 (pari agli importi indicati nei due scontrini farmaceutici e nelle otto fatture relative agli esami rx di controllo giudicate idonee e pertinenti della consulenza resa in sede di ATP).
In definitiva, all'appellante spetta, per i medesimi titoli sopra indicati, in luogo della somma di €.23.249,12 liquidata dal tribunale, l'importo complessivo di
€.43.240,22.
Sui predetti importi, devalutati alla data di insorgenza dei singoli crediti risarcitori
(per il danno biologico permanente coincidente con la cessazione del periodo di inabilità temporanea), spettano, altresì, gli interessi legali rivalutati annualmente fino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, i soli interessi legali.
3). Va, viceversa, disattesa la ragione di doglianza - oggetto del secondo motivo - concernente il mancato riconoscimento del risarcimento del danno da mancato consenso informato. Il motivo in realtà sovrappone concetti giuridici differenti, ossia prova del corretto adempimento dell'obbligo di richiedere il consenso informato (a carico della struttura sanitaria) e prova del nesso causale (cd. giuridico) tra inadempimento e sue conseguenze pregiudizievoli (cd. danni conseguenza), a carico di chi ne chiede il risarcimento.
Secondo consolidato orientamento del giudice di legittimità, le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito a un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico (Cass. n. 28985/2019). Pur nel caso in cui possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, avrebbe prestato il consenso, o in cui comunque non v'è prova del contrario, la violazione dell'obbligo informativo determina la lesione del diritto alla autodeterminazione, ma anche in tal caso è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito (Cass. n. 16633/2023).
Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, né l'appellante ha qui prospettato l'esistenza di concreti ed effettivi pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto all'autodeterminazione.
3.) La parziale riforma del provvedimento impugnato impone la rideterminazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
Considerata la parziale soccombenza reciproca, va disposta la compensazione Cont delle spese processuali per un quarto;
la parte residua va posta a carico dell' liquidata, come in dispositivo, applicati i parametri dettati dalle tabelle del DM n.
147/2022, in relazione al valore del credito risarcitorio riconosciuto in giudizio
(scaglione tra 26.001 a 52.000 euro) e all'attività espletata.
Sicchè (operata la riduzione di un quarto) per il giudizio di istruzione preventiva va liquidato l'importo di €.2.250,00; per il giudizio ex art. 701 bis l'importo di
€.3.750,00; resta ferma la liquidazione delle spese vive operata dal primo giudice
(€.1.600,00 comprensive dell'importo di €.1.200,00 riconosciuto a titolo di spese della consulenza di parte, in forza del preavviso di spesa prodotto, non corredato da prova dell'effettivo pagamento); quanto al presente grado va infine liquidato, esclusa la voce istruttoria / trattazione (Cass. n. 10206/2021), l'importo di €.5.200,00, oltre rimborso 15 % spese generali.
Va infine disposta la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'appellata ordinanza: condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1
, della diversa somma di €.43.240,22, oltre agli interessi legali sugli Parte_1
importi devalutati alla data di insorgenza del credito risarcitorio e rivalutati annualmente dal dovuto sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, ai soli interessi legali;
compensa per un quarto le spese dei due gradi di giudizio e, per l'effetto, condanna l' al rimborso in favore dell'appellante della parte residua, che CP_3 liquida, quanto al primo grado, in €.6.000,00 per onorari, oltre €.1.600,00 per spese e, quanto al presente grado in €.5.200,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1246/2022 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa, per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Luigino M. Martellato, con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo (VE), Riviera XXIX Aprile n. 22; appellante contro
(cf/p.i.: n. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliata in
, Via S. Maria La Grande n.5; CP_1
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
All'udienza collegiale del 24.1.2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 22.7.2022, il Tribunale di Catania, affermata la responsabilità civile dell' nei Controparte_1
confronti di , per avere i sanitari del P.O. di Acireale, nella gestione Parte_1
del post-operatorio di riduzione di una frattura, omesso i dovuti controlli atti a scongiurare il ritardo di consolidazione della frattura e la conseguente pseudoartrosi, ha condannato l' a risarcire i danni derivati (ovvero: a) il danno biologico CP_1
differenziale permanente del 6 %, con la personalizzazione nella misura del 33 %; b) il danno biologico temporaneo del 75 % per gg. 60; c) il danno patrimoniale per spese mediche), quantificati, applicati i criteri tabellari milanesi del 2021, in complessivi
€.23.249,12, oltre agli interessi legali sugli importi devalutati alla data di insorgenza del credito risarcitorio e via via rivalutati;
ha rigettato la domanda della ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dell'asserito danno per la mancanza di un adeguato consenso informato, nessuna prova essendo stata fornita al riguardo;
ha infine condannato la resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello la con atto di citazione Pt_1 notificato il 21.9.2022, cui ha resistito l' CP_1
Posta in decisione e compiuti i termini per le conclusionali e le repliche, la causa
è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo l'appellante lamenta l'errata quantificazione, da parte del giudice, del danno biologico permanente differenziale che, secondo le indicazioni della Corte di legittimità va, invece effettuato secondo i seguenti criteri: a) stima in punti percentuali dell'invalidità complessiva dell'individuo (nella specie indicata dal ctu nel 16 %) e sua conversione in denaro;
b) stima in punti percentuali dell'invalidità teoricamente preesistente all'illecito (indicata nel 10 %) e sua conversione in denaro;
c) sottrazione del secondo importo dal primo. Sicchè il danno per invalidità permanente, applicate le tabelle milanesi del 2021, in uno con la riconosciuta personalizzazione del 33%, doveva essere pari ad € 46.989,44. Oltre il danno da invalidità temporanea e per spese mediche già liquidato, in totale €. 52.133,76. Col secondo motivo censura la decisione impugnata per aver rigettato la domanda concernente il risarcimento del danno da mancato consenso informato. Assume che il tribunale ha disatteso i criteri dettati dalla giurisprudenza in tema di onere della prova in punto responsabilità sanitaria, secondo i quali, trattandosi di responsabilità contrattuale, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento della paziente è onere della struttura sanitaria provare di aver correttamente adempiuto.
Col terzo motivo si duole della mancata liquidazione delle spese processuali sopportate per il giudizio di ATP.
2.) Il primo motivo - concernente la liquidazione del danno biologico permanente
- è fondato per quanto di ragione.
Occorre precisare che il mezzo di impugnazione non investe né la percentuale complessiva di invalidità permanente (pari al 16 %) attribuita dai ctu alla periziata, né la complessiva invalidità (del 10 %) che sarebbe residuata all'odierna appellante nel caso di un corretto operato post-chirurgico dei sanitari del P.O. di Acireale, né, correlativamente, il cd. danno differenziale attribuito dai ctu, e conseguentemente dal tribunale, alla responsabilità della struttura sanitaria (6%), avendo invece inteso censurare il metodo di liquidazione del suddetto danno differenziale. Contr A torto, peraltro, l' - per negare fondatezza all'appello - assume che il tribunale, nel liquidare tale danno differenziale, avrebbe tenuto conto che alla ricorrente è stato già risarcito in R.C.A. un danno biologico del 5 %; al contrario, il tribunale ha - opportunamente - precisato che “quest'ultimo (danno) è assolutamente diverso da quello in questione del 6 %”, rientrando il danno risarcito dall'assicuratore del sinistro stradale che ha determinato la frattura nell'ambito del danno preesistente.
Il danno per cui è qui pretesa, invece, riguarda i postumi aggiuntivi, ossia appunto
"differenziali", che si vanno a sommare ad una invalidità pregressa di tipo
"concorrente", sebbene non imputabile alla struttura sanitaria (la frattura scomposta dell'omero sinistro cagionata dal sinistro stradale), ossia di effetti invalidanti che sono meno gravi, se isolati, ma più gravi, se associati ad altra menomazione, della quale si deve tener conto ai fini della determinazione del grado di invalidità, ma non nella liquidazione del risarcimento del danno (Cass. n. 28986/19). Il tribunale ha pertanto liquidato erroneamente il danno in questione, in difformità dal criterio individuato da Cass. n. 28986/2019, secondo cui "in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro [...]; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto" (vedasi, altresì, Cass.
n. 514 del 2020, Cass. n. 14253 del 2020, nonché Cass. n. 26851 del 2023, n. 20894 del 2024, n. 4680 del 2025, tra le tante).
Ne consegue che il giudice, alla stregua dei principi sopra indicati, avrebbe dovuto provvedere a calcolare il risarcimento del danno monetizzando - secondo le tabelle elaborate nel 2021 dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano applicate dal tribunale - tanto l'invalidità complessiva, quanto quella differenziale
(ossia al netto dell'invalidità preesistente), e quindi operando l'incremento del 33 % riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno (con formazione del giudicato interno sul punto) - non già al montante risarcitorio per l'invalidità complessivamente raggiunta (del 16 %), come assume l'appellante, ma solo - sulla somma differenziale.
Pertanto ed in definitiva, in parziale in riforma dell'ordinanza impugnata, alla odierna appellante va riconosciuto, quale danno non patrimoniale da invalidità permanente a titolo differenziale, l'importo di €.28.984,00 quale differenza tra valore monetario (€.54.473,00) dell'invalidità complessivamente accertata (pari al 16 %) ed il valore monetario (€.25.489,00) corrispondente al grado di invalidità preesistente
(10 %), importo da incrementarsi ulteriormente del 33 %, e quindi di €.9.564,72, per un totale di €.38.548,72. Resta fermo il diritto dell'appellante, già affermato dal tribunale, al risarcimento del danno da invalidità temporanea e del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, i cui importi, sebbene non specificati nel provvedimento impugnato, possono qui quantificarsi, alla stregua delle tabelle milanesi del 2021 applicate dal primo decidente e della documentazione in atti, rispettivamente in €.4.455,00 (gg. 60 al 75 %) ed in €.236,50 (pari agli importi indicati nei due scontrini farmaceutici e nelle otto fatture relative agli esami rx di controllo giudicate idonee e pertinenti della consulenza resa in sede di ATP).
In definitiva, all'appellante spetta, per i medesimi titoli sopra indicati, in luogo della somma di €.23.249,12 liquidata dal tribunale, l'importo complessivo di
€.43.240,22.
Sui predetti importi, devalutati alla data di insorgenza dei singoli crediti risarcitori
(per il danno biologico permanente coincidente con la cessazione del periodo di inabilità temporanea), spettano, altresì, gli interessi legali rivalutati annualmente fino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, i soli interessi legali.
3). Va, viceversa, disattesa la ragione di doglianza - oggetto del secondo motivo - concernente il mancato riconoscimento del risarcimento del danno da mancato consenso informato. Il motivo in realtà sovrappone concetti giuridici differenti, ossia prova del corretto adempimento dell'obbligo di richiedere il consenso informato (a carico della struttura sanitaria) e prova del nesso causale (cd. giuridico) tra inadempimento e sue conseguenze pregiudizievoli (cd. danni conseguenza), a carico di chi ne chiede il risarcimento.
Secondo consolidato orientamento del giudice di legittimità, le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito a un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico (Cass. n. 28985/2019). Pur nel caso in cui possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, avrebbe prestato il consenso, o in cui comunque non v'è prova del contrario, la violazione dell'obbligo informativo determina la lesione del diritto alla autodeterminazione, ma anche in tal caso è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito (Cass. n. 16633/2023).
Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, né l'appellante ha qui prospettato l'esistenza di concreti ed effettivi pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto all'autodeterminazione.
3.) La parziale riforma del provvedimento impugnato impone la rideterminazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
Considerata la parziale soccombenza reciproca, va disposta la compensazione Cont delle spese processuali per un quarto;
la parte residua va posta a carico dell' liquidata, come in dispositivo, applicati i parametri dettati dalle tabelle del DM n.
147/2022, in relazione al valore del credito risarcitorio riconosciuto in giudizio
(scaglione tra 26.001 a 52.000 euro) e all'attività espletata.
Sicchè (operata la riduzione di un quarto) per il giudizio di istruzione preventiva va liquidato l'importo di €.2.250,00; per il giudizio ex art. 701 bis l'importo di
€.3.750,00; resta ferma la liquidazione delle spese vive operata dal primo giudice
(€.1.600,00 comprensive dell'importo di €.1.200,00 riconosciuto a titolo di spese della consulenza di parte, in forza del preavviso di spesa prodotto, non corredato da prova dell'effettivo pagamento); quanto al presente grado va infine liquidato, esclusa la voce istruttoria / trattazione (Cass. n. 10206/2021), l'importo di €.5.200,00, oltre rimborso 15 % spese generali.
Va infine disposta la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'appellata ordinanza: condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1
, della diversa somma di €.43.240,22, oltre agli interessi legali sugli Parte_1
importi devalutati alla data di insorgenza del credito risarcitorio e rivalutati annualmente dal dovuto sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, ai soli interessi legali;
compensa per un quarto le spese dei due gradi di giudizio e, per l'effetto, condanna l' al rimborso in favore dell'appellante della parte residua, che CP_3 liquida, quanto al primo grado, in €.6.000,00 per onorari, oltre €.1.600,00 per spese e, quanto al presente grado in €.5.200,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo