Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
R.G. 50394/2021
La Corte così composta
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 50394/2021, trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 30.5.2024, vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Michele Gentile Parte_1
e Marco Gentile e presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma, via G. G.
Belli n. 96, per procura allegata al reclamo reclamante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1
Priscilla Baroncelli e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via
Tagliamento n. 20, per procura allegata alla comparsa di costituzione reclamato
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: reclamo avverso il decreto n. 1918/21 del Tribunale di Roma dell'1.2.2021
1
genitori, collocandola presso la madre e regolamentando la frequentazione con il genitore non collocatario, prevedendo che il padre versasse a titolo di mantenimento della figlia la somma di 300,00 euro con decorrenza da maggio 2018, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Con reclamo depositato il 4.3.2021 ha proposto impugnazione Parte_1
avverso il predetto provvedimento chiedendo, in parziale riforma della decisione,
l'aumento del contributo paterno per il mantenimento della figlia da 300,00 a 1.000,00 euro con condanna del reclamato alle spese del doppio grado di giudizio.
La reclamante ha contestato la decisione del primo giudice nella parte in cui, superficialmente, avrebbe ritenuto credibile la situazione economica dichiarata da controparte, in realtà esclusivamente apparente, senza aver tenuto conto che si trattava di un avvocato, iscritto all'albo di Velletri ed appartenente ad una famiglia di avvocati
(il padre ed il fratello , ciascuno con un proprio studio. Aveva trascurato, Per_2
inoltre, di valutare la capacità professionale comunque maturata che il reclamante era comunque tenuto a mettere a frutto per provvedere al mantenimento della figlia.
Lamentava, inoltre, che, nel valutare la propria situazione economico-patrimoniale, il giudice di primo grado avesse tenuto in considerazione anche l'assegno corrispostole dall'ex marito per il mantenimento del figlio minorenne, contributo che non poteva certamente essere distratto per il mantenimento di Per_1
Con il decreto presidenziale di fissazione udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di note e repliche difensive.
Con comparsa di risposta depositata il 26.10.2021 si è costituito in giudizio che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1
reclamo ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato il fondamento del reclamo chiedendone il rigetto.
2 Con ordinanza del 12.11.2022 la Corte ha disposto che la Guardia di Finanza di Roma
e di Anzio, ove risiede il reclamato, accertassero “ l'effettiva residenza delle parti;
- ogni intestazione mobiliare e immobiliare, ed ogni giacenza/movimentazione dei conti e dei depositi bancari e postali (comprese carte prepagate) relativa ai su generalizzati Pt_1
e e sui quali i predetti siano delegati ad operare, anche per conto di terzi Controparte_1
e di società, per il periodo dall' 1/1/2019 ad oggi;
- acquisisca le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni fiscali dei suddetti soggetti e dei conviventi risultanti dagli stati di famiglia e delle società a questi intestate o da questi partecipate, per le ultime tre annualità.”
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con note del 29.5.2023 la reclamante ha dedotto di percepire un assegno unico per la figlia di 50 euro mensili, di avere svolto attività lavorativa a tempo determinato, da aprile a luglio 2022, e di avere acquistato nel 2019 un piccolo appartamento in Roma, grazie alla vendita di un altro immobile di cui era proprietaria in Monterotondo, e dal quale percepisce un canone di locazione di 560 euro mensili.
L'udienza del 30.5.2024 è stata sostituita dalle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti difensivi e la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
Preliminarmente, ritiene la Corte che non sussista alcun profilo di inammissibilità del reclamo, come eccepito da atteso che il ricorso indica ragioni Controparte_1
dell'impugnazione che fanno puntuale riferimento alle parti della motivazione del tribunale.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto entro i limiti che verranno di seguito illustrati.
Il tribunale ha quantificato la somma dovuta dal reclamato per il mantenimento della figlia tra qualche mese maggiorenne, nella misura di 300 euro mensili, dando Per_1
atto, da un lato, dello stato di inoccupazione dell' che dal 2014 aveva Controparte_1
cessato di praticare la professione forense e che, come confermato dalle indagini di polizia tributaria disposte in quel grado, non aveva altre fonti di reddito, né disponeva
3 di patrimonio immobiliare e, dall'altro, del reddito della signora costituito Pt_1
dall'assegno divorzile di euro 1.100 mensili e dall'assegno di mantenimento di 1.300 euro mensili per il figlio minorenne con lei ancora convivente, nato dal precedente matrimonio. Dava atto, inoltre, che la viveva in una casa di proprietà dei suoi Pt_1
genitori, che questi l'aiutavano economicamente, anche pagandole le spese per una colf,
e che aveva ricavato dalla vendita di un immobile sito in Monterotondo, precedentemente locato, la somma di euro 110.000.
Riguardo alle ragioni del reclamo, la Corte condivide preliminarmente la censura formulata da parte reclamante in ordine all'impossibilità di tener conto, ai fini della definizione del contributo dovuto per il mantenimento di delle somme mensili Per_1
ricevute dalla per il mantenimento dei figli avuti dall'ex marito, trattandosi di Pt_1
somme esclusivamente destinate ai bisogni dei soggetti in favore dei quali sono state attribuite e che non possono certamente né essere utilizzate a favore di altri, né essere computate nel reddito della ai fini del presente giudizio. Pt_1
Tanto premesso, è possibile oggi ed all'esito dell'indagine disposta anche in questo grado dalla guardia di finanza, così ricostruire la situazione economico - patrimoniale delle parti.
Nella propria dichiarazione sostitutiva del 21.9.2022, depositata nel presente giudizio la che non lavora e che vive nella casa dei suoi genitori con la figlia e Pt_1 Per_1
con uno dei tre figli avuti dal precedente matrimonio, ha dichiarato di percepire dall'ex marito a titolo di assegno divorzile, la somma di 1.700,00 euro mensili, oltre alla somma percepita per il mantenimento del figlio minore. Ha dichiarato altresì di percepire un canone di locazione di euro 560 mensili per un appartamento acquistato nel 2019.
Inoltre, dalla C.U. 2020 risulta un suo reddito complessivo di euro 15.945, da quella del
2021 di euro 19.784 e da quella del 2022 di 20.120 euro, oltre al reddito da locazione di
560 euro mensili. La relazione della g.d.f. conferma la veridicità di tali affermazioni, consentendo di precisare quanto alla situazione immobiliare, che la è Pt_1
proprietaria di due immobili che si trovano in Roma, uno in via dei Giornalisti, ad uso residenziale, cat. A/2 e l'altro categoria C/2 ad uso magazzino alla locazione dei quali si ritieen di rapportare il reddito da locazione dichiarato. L'esame degli estratti conto
4 della nessuno dei quali presenta saldi attivi significativi, non lascia supporre Pt_1
che ella possa avere entrate diverse da quelle dichiarate.
- L' costituendosi nel presente grado, ha ribadito quanto già Controparte_1
affermato avanti al tribunale (ove aveva dichiarato di non svolgere più la professione di avvocato dal 2014, quando aveva dovuto chiudere il suo studio professionale a causa della mancanza di incarichi, e di essere riuscito a corrispondere alla l'assegno di mantenimento nella misura di euro Pt_1
600,00 mensili solo grazie ad una vincita all' , pari ad euro 11.000,00 e Pt_2
grazie ad un risarcimento da parte dell' di euro 22.000, dichiarando di Parte_3
non svolgere più da otto anni la professione di avvocato né di svolgere alcuna attività lavorativa, così come il padre che aveva ormai 80 anni . Ha affermato, inoltre, di essere gravato da ingenti debiti con le banche, e che le vacanze invernali a Cortina e quelle estive in Sardegna erano possibili solo grazie alle capacità economiche della moglie, imprenditrice, con la quale Persona_3
conviveva nella casa di proprietà della stessa.
- A fronte di tali dichiarazioni, tuttavia, nella relazione della g.d.f. disposta nel presente grado si legge :
- che il resistente è ancora intestatario dal 12.4.2000 della ditta individuale
[...]
” attività degli studi legali, con sede in Anzio via dei Controparte_1
Tulipani n. 6 (ove risulta avere ancora la residenza anagrafica) e luogo di esercizio in Roma, via Archimede 195.
- Che negli anni 2021, 2020, 2019 non ha presentato dichiarazioni dei redditi.
- Che nel 2021 risulta aver percepito redditi pari ad euro 1.860, come dichiarati da con C.U. dell'1.3.2022, euro 5.840 dichiarati da “Consulting CP_2
Broker s.r.l.” con C.U. dell' 11.3.2021. Nel 2020 euro 2.380 dichiarati da “Pharma
Gold” s.r.l. con C.U. dell'11.3.2021, euro 2.200 dichiarati da “Cassa Previdenza
e Assistenza forense” con C.U. dell'11.10.21, euro 7.441 dichiarati da Joker
Escape s.r.l con C.U. dell'11.10.2021.
Inoltre, dall'esame degli estratti dei c.c. allegati alla relazione risulta la percezione di redditi da lavoro. In particolare, dall'estratto del c.c. ordinario
[...]
[..
[...] n. 001 239597-4 , sede di Basiglio dal 31.3.22 al 30.6.22, risultano CP_3
cinque bonifici in entrata dei quali il primo dell'11.4.2022 da parte di Pt_4
dell'importo di euro 2.000, reca come causale “saldo parcella
[...]
avvocato”. Gli altri quattro bonifici, tutti relativi al mese di maggio 2022, recano come causale “saldo fattura”, “pagamento fattura consulenza”, ed ammontano complessivamente ad euro 15.690.
Dall'estratto dello stesso c.c. dal 30.6.22 al 30.9.2022, risultano , per il solo mese di luglio 2022, bonifici in entrata per saldo fatture e/o consulenza da parte di diverse società, pari ad un totale di euro 30.000.
Dal rendiconto (conto carta) n. 00150039715-2, da aprile Controparte_3
2020 al 21.12.2020, risultano bonifici in entrata con causale “saldo fattura” o
“saldo consulenza”, pari ad euro 33.973. Tra questi si evidenziano diversi bonifici mensili da parte di , di importi Controparte_4
variabili tra i 1700 euro ed i 600 euro ciascuno, per un totale di euro 16.800 circa;
si evidenzia inoltre, un bonifico del 19.8.20 da parte di “Cassa forense” con causale “ indennità bonus covid” di 1000 euro. Più in generale, sempre nel predetto periodo, i bonifici in entrata a titolo di pagamento fatture o per consulenza ammontano: per aprile 2020 ad euro 4.800, per giugno 2020 ad euro
3.440, per luglio ad 8.100 euro, per agosto a 4.230 euro, per settembre a 2.100 euro, per novembre a 3.193 euro, per dicembre a 6.510 euro.
Dal rendiconto carta al 31.12.2021 n. 00150039715-2 risultano bonifici in entrata, sempre da parte di società, per complessivi euro 22.550 tra i quali si segnalano, esemplificativamente, il bonifico di euro 1000 da parte di “assistenza sanitaria Roma soc. coop.” del 22.1.2021, con causale “anticipo competenze gennaio 2021”, e quello di euro 720 del 17.2.2021 da parte della medesima società con causale “saldo compenso gennaio 2021”. In tale estratto conto si evidenziano altresì cinque pagamenti ricevuti a titolo “parcella” da parte di pari ad euro 2.900 circa. Altri bonifici in entrata, sempre a Parte_4
titolo di “saldo fattura”, si evidenziano nel rendiconto carta Mediolanum, da dicembre 2021 ad ottobre 2022, per un totale di 2.302 euro.
6 Le emergenze sopra descritte non possono che condurre la Corte a ritenere il perdurante svolgimento di attività professionale da parte dell' alle Controparte_1
quali va aggiunto che il resistente non ha mai contestato quanto affermato da controparte nel reclamo circa l'attualità della sua iscrizione all'albo degli avvocati di Velletri e dell'attuale vigenza di una polizza assicurativa per i rischi da responsabilità professionale, che certamente producono la necessità di esborsi annuali che non avrebbe senso sostenere (soprattutto tenuto conto della dedotta situazione di indebitamento del resistente) se si trattasse di iscrizione all'albo e di copertura assicurativa inutili.
Le predette risultanze consentono di affermare, non solo che con certezza l' nei periodi indicati ha svolto comunque attività lavorativa, ma Controparte_1
anche, presuntivamente, che egli l'abbia sempre svolta, sia pure avendo cura di occultarne in toto i proventi. Non appare infatti credibile, nonostante gli esiti delle indagini svolte dalla guardia di finanza in primo grado, che, senza che sia stata dedotta alcuna specifica circostanza atta a spiegare la situazione, un uomo nato nel 1972, che oggi ha 53 anni e che all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado ne aveva 46, avvocato, appartenente ad una famiglia di avvocati con tre studi professionali, smetta di lavorare, ben prima della crisi intervenuta con la pandemia, e che decida sostanzialmente di essere mantenuto dai familiari e dalla moglie. Va peraltro considerato che, in mancanza di specifiche e comprovate condizioni, oggettive o soggettive, che rendano impossibile lo svolgimento di attività lavorativa da parte del genitore al quale incombe l'obbligo di mantenimento del figlio minore, questi, soprattutto ove sia dotato, come nel caso di specie, di specifica capacità professionale, ha il dovere di attivarsi per procurarsi un reddito sufficiente per adempiere al suo obbligo.
Ritiene pertanto la Corte che le capacità economiche dell' Controparte_1
debbano essere valutate in via presuntiva. Pertanto, valutando la condizione economica della signora per come sopra ricostruita, tenuto conto delle Pt_1
esigenze di crescenti in modo direttamente proporzionale alla sua età, Per_1
si ritiene congruo quantificare la misura del contributo dovuto dal reclamato per
7 il mantenimento della figlia in euro 500 mensili, dalla domanda di primo grado, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, appare equo compensare per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, quantificandole per il resto come in dispositivo a carico dell' Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione domanda rigettate, in parziale accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
avverso il decreto del tribunale di Roma n. 1918/2021, determina in
[...]
euro 500 mensili la misura del contributo dovuto da Controparte_1
per il mantenimento della figlia oltre rivalutazione secondo gli
[...] Per_1
indici istat.
Compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'
[...]
al pagamento dell'altra metà in favore della controparte che quantifica CP_1
in euro 1.200 per il primo grado e 1.500 per il presente grado, oltre al 15% di rimborso delle spese forfettarie iva e c.p.a.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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