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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 120/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altri istituti in ha pronunciato la seguente materia di diritti reali
S E N T E N Z A possesso e trascrizioni nella causa civile n. 120/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
11/06/2025, promossa
DA
, (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Nuova Zelanda, (C.F. Parte_2
) res. In Londra, nella qualità di eredi di C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] e deceduta in Milano il Persona_1
19.04.2019, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Bonetti del foro di
Milano e avv. Elena Della Berta del foro di Como in forza di deleghe rilasciate pagina 1 di 21 in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 C.F._3
dell'amministratore di sostegno avv. rappresentata e difesa, in CP_2
virtù di autorizzazione del giudice tutelare in data 24.05.2023, dall'avv. Simona
Solenghi del foro di Piacenza, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. in proprio e nella qualità di CP_3 C.F._4
erede di e (CF: Persona_2 Controparte_4
) e (C:F: C.F._5 Controparte_5
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Sandro Andreotti C.F._6
ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in BE alla via Borfuro n.
1, in forza di deleghe rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2024 e del 30.04.2025;
- APPELLATE
In punto: Appello alla sentenza N. 24/2023 emessa dal Tribunale di
BE (terza sezione civile) pubblicata in data 9.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 2 di 21 Voglia la Corte d'appello di Brescia contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e di merito:
In totale riforma della sentenza del Tribunale di BE n. 24/2023 pubblicata il 09/01/2023 - RG n. 5787/2013 - notificata il 10/01/2023 - accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita stipulato in data
04.08.2004 avanti al Notaio Dott. in BE e registrato al Rep. n. Per_3
16337/1405 relativamente all'immobile censito al Catasto NECU mapp. 1591 n.
706 e 725 nel Comune di S. GI (BG) tra la e Parte_3 CP_1
per interposizione fittizia di e, per l'effetto, dichiarare
[...] Controparte_1
che la è la effettiva acquirente del bene immobile Controparte_6
per cui è causa, con conseguente ordine di trascrizione alla Conservatoria di
BE.
Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
In via subordinata:
In totale riforma della sentenza del Tribunale di BE n. 24/2023 pubblicata il 09/01/2023 - RG n. 5787/2013 – notificata il 10/01/2023 - nel caso in cui non si ritesse provata la simulazione per cui è causa accertare e dichiarare che
è creditrice della somma di € 51.737,74, oltre Controparte_6
interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, nei confronti di per oneri di spese, ratei di mutuo per l'acquisto dell'immobile Controparte_1
sito in S. GI (BG) e censito al Catasto NECU mapp. 1591 n. 706 e 725,
pagina 3 di 21 conseguentemente condannare la convenuta al pagamento del suddetto importo all'attrice o la maggior o minor somma che emergerà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
all'occorrenza previa formale acquisizione al fascicolo del doc. 128, si insite nelle istanze istruttorie già dedotte in atto di appello.
CTU CALLIGRAFICA
Si chiede l'acquisizione della CTU calligrafica sulla copia fotostatica nonché
sull'originale della dichiarazione sottoscritta da e Controparte_6
da in data 24.12.2004 di cui al doc. 120 e doc. 128 già espletata Controparte_1
dalla dr.ssa previa revoca dell'ordinanza presa all'udienza del Per_4
16.10.2015
Nel caso in cui non si ritenga di revocare l'ordinanza del 16.10.2015 e parte convenuta eccepisca la falsità della scrittura di cui ai doc. n.120 e 128 del fascicolo di parte attrice si chiede:
la rinnovazione della c.t.u. calligrafica sull'originale della dichiarazione sottoscritta da e da in data Controparte_6 Controparte_1
24.12.2004 di cui al doc. 128 nonché sulla copia di cui al doc. 120 nel caso controparte non adempia all'ordine di esibizione e/o non si ritenesse di accogliere detta istanza.
ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
pagina 4 di 21 Si chiede di porre a carico dell'Amministratore di sostegno di Controparte_1
e/o della stessa, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'originale della dichiarazione sottoscritta dalle signore e in data Controparte_6 Controparte_1
24.12.2004 di cui al doc. 120 di cui parte attrice ne detiene la sola copia fotostatica.
Si chiede altresì di porre a carico dell'Amministratore di sostegno della Sig.ra e/o della stessa, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei documenti di Controparte_1
a far tempo dal 2004 sino ad oggi, della pratica per la richiesta Controparte_1
dell'accompagnamento nonché documentazione efferente la retta e al pagamento della stessa relativa alla AS OT GN al fine di comprovare l'impossibilità della stessa di far fronte alle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile per cui è causa
. Parte_4
Si insite altresì per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova da provarsi a mezzo di interpello della convenuta e per testi: … omissis ...
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis,
In via preliminare: dichiarare l'estromissione dal presente procedimento di
Sig.ra già socia della parte venditrice CP_3 Parte_5
, cessata in data 10.10.2011, anche quale erede unitamente a
[...]
e del Sig. per carenza di CP_4 Controparte_5 Persona_2
interesse a resistere per i motivi tutti già esposti nelle note d'udienza in data pagina 5 di 21 13.11.2024 da intendersi per brevità qui integralmente richiamate, con spese da porsi a carico di parte Appellante che vi ha dato causa;
In via principale: confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 24/2023 (R.G.C.
n. 5787/2013, Rep. n. 64/2023) del Tribunale di BE – III Sez. Civile -
pubblicata in data 09.01.2023 e notificata in data 10.01.2023 dichiarando e/o confermando che, come documentalmente provato, è legittima Controparte_1
proprietaria dell'immobile sito in Santa GI (BG), Via dei Pascoli n. 2, in località Foppa, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio n. 29, mapp. N. 1591,
sub. 706 e 725. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi giudizio,
comprensivi di rimborso spese generali al 15% da distrarsi a favore del difensore che se ne dichiara antistatario.
In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuto che ha versato Controparte_6
somme per l'acquisto dell'immobile per cui è causa per cui avrebbe diritto ad ottenerne la restituzione, si chiede l'ammissione di c.t.u. contabile volta a ricostruire e calcolare l'esatto ammontare dei pagamenti effettuati da
[...]
di cui risulta essere creditrice nei confronti della sorella Controparte_6
Controparte_1
Con riguardo alle istanze istruttorie formulate da controparte, ci si oppone alla loro ammissione ribadendo che:
con riguardo alla richiesta di acquisizione della c.t.u. calligrafica già espletata dalla dott.ssa Per_4
pagina 6 di 21 Posto che il contenuto dell'ordinanza resa in data 16.10.2015 nel primo grado di giudizio è incontestabile ed esaustivo sul punto, essendo pacifica la nullità della perizia grafologica redatta dal C.T.U., ci si oppone alla richiesta di acquisizione di un documento dichiarato nullo e, per l'effetto, inutilizzabile anche nel presente giudizio.
Correttamente rilevato dal Giudice di prime grado che l'originale del doc. n.
128, è stato prodotto agli atti da parte attrice solo in copia, e tardivamente, solo in sede di espletamento di consulenza alla dott.ssa la quale, senza Per_4
chiedere peraltro autorizzazione al Giudice, ha proceduto a farne oggetto delle operazioni peritali, riconsegnandolo al difensore all'esito delle stesse, ne deriva che le analisi peritali risultano essere state condotte, di fatto, su un documento non ritualmente acquisito agli atti.
Da ciò consegue la pacifica inutilizzabilità della C.T.U. espletata ai fini del decidere anche in questa sede.
Con riguardo alla richiesta di rinnovazione della c.t.u. calligrafica: per mero scrupolo difensivo, ci si oppone alla nuova produzione anche in questa sede del doc. 128, in quanto ciò comporterebbe un'ingiustificata remissione in termini.
Da ciò consegue l'inutilizzabilità dei documenti nn. 120 e 128 di controparte ai fini del decidere e, per l'effetto, la richiesta di rinnovazione della CTU non potrà
che essere respinta.
Con riguardo alla richiesta dell'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell'amministratore di sostegno e/o di stessa dell'originale della Controparte_1
pagina 7 di 21 dichiarazione di cui al doc. n. 120 di parte attrice, si ribadisce che né
l'Amministratore di Sostegno né tantomeno sono in possesso Controparte_1
dell'originale della dichiarazione di cui al doc. n. 120 di parte attrice.
Con riguardo alla richiesta dell'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell'amministratore di sostegno e/o di stessa dei documenti della Controparte_1
a far data dal 2004 ad oggi: preme ricordare che l'Avv. Controparte_1 CP_2
veniva nominato Amministratore di Sostegno di solo in
[...] Controparte_1
data 25.03.2009, si ritiene pertanto che detta richiesta sia troppo generica e irrilevante ai fini del presente giudizio e si chiede pertanto che venga respinta.
Con riguardo alla richiesta di esibizione, sempre ex art. 210 c.p.c., a carico dell'Amministratore di Sostegno della pratica per la richiesta dell'accompagnamento nonché, della documentazione afferente la retta e il pagamento della stessa in favore della AS di Cura ove è ricoverata CP_1
oltre ad essere inammissibile in quanto avente fine chiaramente
[...]
esplorativo, rappresenta anch'essa un mero tentativo di invertire l'onere probatorio gravante su controparte.
Con riguardo alle prove testimoniali richieste, ci si oppone alla loro ammissione in quanto ritenute superflue alla luce della mancanza di prova scritta della asserita simulazione.
Per Salvi – Nodari:
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- dichiarare l'estromissione dal giudizio di di CP_3 Persona_2
pagina 8 di 21 e di per assoluta carenza di interesse a CP_4 Controparte_5
resistere;
- respingere ogni eventuale domanda dovesse essere svolta nei confronti di e . CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 20.04.2013, Controparte_6
conveniva innanzi al Tribunale di BE la sorella e il suo Controparte_1
amministratore di sostegno avv. esponendo: CP_2
- che nel gennaio 2004 la deducente aveva deciso di acquistare un immobile in
Santa GI (BG) di mq. 42 censito al NCEU di detto ente al mapp. 1591 sub.
706 e pertanto aveva sottoscritto al proposta di acquisto al prezzo di € 40.000
tramite l'Agenzia Continental Immobiliare, ma non le Controparte_7
aveva accordato il mutuo per ragioni anagrafiche;
- che per questo motivo, su consiglio della banca, di comune accordo si era deciso di intestare l'immobile alla sorella essendo questa cinque anni più CP_1
giovane;
- che in data 24.01.2014 la deducente, nella qualità di procuratrice speciale della sorella, aveva perfezionato il compromesso con la proprietaria dell'immobile
[...]
con sede in Almenno San Salvatore al prezzo di € 41.000 oltre Parte_5
i.v.a.;
- che la comparente aveva pagato la caparra confirmatoria con assegno tratto sul pagina 9 di 21 suo conto corrente e poi, nella qualità di procuratrice generale della sorella
, aveva sottoscritto il mutuo e il rogito in data 4.08.2014 innanzi al notaio CP_1
; Persona_5
- che, infine, dal 2004 la comparente aveva sempre pagato le rate di mutuo.
Alla luce di queste premesse, l'attrice sosteneva che vi era stata un'interposizione fittizia di persona e che l'intestazione dell'immobile a , CP_1
affetta da schizofrenia paranoide e invalida al 100%, era funzionale alla concessione del mutuo, sebbene la sorella fosse percettore solo di una pensione di invalidità e di accompagnamento destinata a coprire per l'intero la retta della
AS OT GN in cui dimora. Allegava poi che mai la sorella aveva vissuto in quella casa, interamente arredata a sue spese, per la quale aveva complessivamente speso, anche per pagare le rate di mutuo, la complessiva somma di € 49.751,74.
Si costituiva con comparsa che resisteva evidenziando che Controparte_1
l'attrice era intervenuta nel suo esclusivo interesse e dunque non vi era stata alcuna interposizione fittizia di persona;
che il conto corrente acceso presso cointestato sul quale era appoggiato il mutuo era alimentato solo dalla CP_8
pensione di e che in ogni caso era onere della controparte allegare prove CP_1
idonee ad escludere la donazione.
Parte attrice produceva con la memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. il doc.
120 nel quale attestava che l'appartamento oggetto di causa “… che CP_1
verrà rogitato formalmente a mio nome, ciò avverrà esclusivamente per il fatto
pagina 10 di 21 che il mutuo non viene concesso alla mia sorella Controparte_6
… nata a [...] il [...] ma alla sottoscritta per ragioni di età.
Riconosco che la proprietà è invece di mia sorella Controparte_6
e la stessa si obbliga e dichiara di accollarsi tutte le rate del mutuo sino ad
estinzione e al pagamento di tutti gli oneri ad esso immobile pertinenti”.
Su detto documento, oggetto di disconoscimento, era disposta verificazione a mezzo consulenza grafologica affidata alla dott. Persona_6
All'esito il Tribunale di BE, con sentenza n. 2765/2017 del 2.11.2017,
rigettava la domanda attorea che veniva gravata dalla soccombente.
In data 19.04.2019 decedeva l'originaria attrice a cui subentravano i figli e la nipote , erede della figlia Parte_1 Parte_2
premorta con sentenza n. 1252/2000 depositata in data Persona_7
24.11.2020 queta Corte dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di
BE in quanto non era stata convenuta in giudizio la venditrice dell'immobile oggetto di simulazione Parte_5
Riassunta la lite innanzi al Tribunale di BE, parte attrice dava atto che la venditrice era cessata in data 10.10.2021 e soci erano da Parte_5
identificare in e , i quali tuttavia restavano Persona_2 CP_3
contumaci.
Nella successiva fase, l'istruttore concedeva nuovamente i termini ex art. 183
comma 6 c.p.c. e con la gravata sentenza il giudice adito rigettava di nuovo la domanda attorea osservando che risultava essere l'effettiva Controparte_1
pagina 11 di 21 proprietaria dell'immobile nel cui nome era stato perfezionato il contratto di mutuo e il definitivo ed che non esisteva la prova dell'accordo simulatorio in quanto il doc. 128 era stato prodotto dopo la scadenza dei termini e la consulenza grafologica era da considerare nulla.
e proponevano appello a cui Parte_1 Parte_2
resisteva . La causa veniva rinviata all'udienza del 29.05.2014 Controparte_1
per la precisazione delle conclusioni, ma all'esito era disposta l'integrazione del contraddittorio con e (neppure indicati Persona_2 CP_3
nell'intestazione della gravata sentenza).
Si costituivano in questo grado e che in Persona_2 CP_3
primo luogo eccepivano che l'alienante, nel caso di interposizione fittizia, non era litisconsorte necessario e che in ogni caso non erano portatori di alcun interesse a resistere.
Il decesso di in data 22.01.2025 imponeva la declaratoria Persona_2
di interruzione del processo e, una volta riassunto, la causa veniva rinviata all'udienza del giorno 11.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
previgente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di appello l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha giudicato non provato l'accordo simulatorio come emergente dai documenti 120 e 128 prodotti in primo grado. Allega parte pagina 12 di 21 appellante che il doc. 120 è stato depositato unitamente alla memoria n. 2 art. 183 sesto comma c.p.c. previgente stante l'incolpevole impossibilità di produrre l'originale e parte convenuta non ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione limitandosi a chiedere la produzione dell'originale e, in seguito,
parte convenuta ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione del doc. 128
esibito in originale di contenuto identico al doc. 120. Deduce che l'originale del doc. 120 è in possesso della controparte e per questo motivo ne è stata chiesta l'esibizione; allega che i doc. 120 e 128 sono il doppio originale della stessa dichiarazione.
Deduce che il doc. 128 è stato allegato con la memoria istruttoria autorizzata dopo la riassunzione della causa e che i citati documenti sono autentici per come accertato in sede di consulenza.
In via subordinata, parte appellante insta per la rinnovazione della consulenza grafologica con l'acquisizione dell'originale del doc. 128 e in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda di simulazione, insta per il pagamento delle somme versate per l'acquisto dell'immobile e per il pagamento delle rate di mutuo.
Il motivo è nel suo complesso infondato.
In fatto, dai documenti di causa emerge che in data 4.01.2004 CP_6
attraverso un'agenzia immobiliare a cui aveva previamente dato
[...]
mandato, formulava a la proposta per acquistare un monolocale Parte_5
sito in Santa GI (BG) al prezzo di € 40.000; in data 24.01.2024 seguiva il pagina 13 di 21 preliminare vero e proprio in cui tuttavia la parte promissaria acquirente era identificata in , rappresentata dalla sorella in forza Controparte_1 CP_6
di mandato generale a ministero notaio di Milano. Persona_8
La promettente venditrice si impegnava ad alienare il cespite a Parte_5
identificato al N.C.E.U. del citato ente mapp. 1591 sub. 706 e Controparte_1
725 al prezzo di € 41.000.
Seguivano il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 4.08.2004 con in cui ancora una volta Controparte_7 Controparte_6
interveniva in nome e per conto della sorella in forza di procura generale e la banca concedeva il finanziamento dell'importo di € 40.000 da estinguere in dieci anni con garanzia di ipoteca di primo grado sul bene oggetto del preliminare;
in pari data veniva stipulato il definitivo in cui ancora una volta CP_6
interveniva in nome e per conto della sorella munita dei poteri di
[...] CP_1
cui alla menzionata procura generale e il prezzo era fissato in € 44.500, di cui €
1.000 per un'area pertinenziale.
Parimenti documentato che, sempre in data 4.08.2004, emetteva un CP_6
assegno tratto su un conto in essere con di € 6.380 in favore della Parte_6
società venditrice;
in data 22.05.2008 il Comune di Ziano Piacentino proponeva la nomina di un amministratore di sostegno in favore di in Controparte_1
quanto invalida al 100% e affetta da schizofrenia paranoide a cui seguiva la nomina dell'avv. Sergio Bertone nella qualità di a.d.s.
In data 21.01.2013 la banca passava a sofferenza il mutuo ipotecario per pagina 14 di 21 mancato pagamento delle rate evidenziando una debenza di € 23.406,23 e di seguito la banca accettava il piano di rientro proposto da . Controparte_6
Parte attrice produceva ampia documentazione attestante il pagamento delle rate di mutuo (cfr. documenti da 37 a 117).
Data sommaria contezza dei fatti di causa, l'originaria attrice sosteneva che vi era stata un'interposizione fittizia di persona nella stipula del contratto definitivo di vendita in quanto ella non aveva i requisiti anagrafici per accedere al mutuo ipotecario, mentre la sorella, nonostante la precaria condizione soggettiva,
avrebbe potuto conseguire il finanziamento, come in concreto accaduto.
Parte attrice produceva, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., il doc.
120 in copia fotostatica in cui affermava che l'appartamento sito Controparte_1
in Santa GI di mq. 42 sarebbe stato rogitato a suo nome solo per il fatto che il mutuo non veniva concesso alla sorella per ragioni di età, riconoscendo che la proprietà di detto bene era in capo alla sorella la quale si sarebbe CP_6
accollata tutte le rate di mutuo e avrebbe pagato gli oneri relativi a detta unità
abitativa. A sua volta nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. la difesa di lamentava che mai si era fatto cenno alla dichiarazione Controparte_1
sottoscritta e chiedeva l'esibizione dell'originale al fine di verificare l'autenticità
del documento prodotto in copia, la genuinità della data e della sottoscrizione ivi apposta.
Alla successiva udienza del 6.05.2014 l'avv. Bonetti esibiva l'originale (ossia il doc. 128) e l'avv. Giuia di parte convenuta contestava l'autenticità della firma e pagina 15 di 21 la non corrispondenza di questo documento n. 128 con la copia prodotta quale doc. 120. A questo punto, parte attrice allegava che esisteva un doppio originale della medesima dichiarazione nel senso che la dichiarazione ricognitiva di proprietà era stata redatta in doppio originale in data 24.12.2014 e dunque le sottoscrizioni non potevano essere identiche.
La consulente prof. incaricata di verificare l'autenticità delle Persona_6
sottoscrizioni di cui ai citati documenti 120 e 128 e la loro modalità di formazione, affermava che i due documenti provenivano da un unico file memorizzato sul computer e stampato in due originali, firmati distintamente, ma in unica seduta grafica, come dimostrato dalle corrispondenze tra i grafemi impressi nei solchi ciechi del doc. 128 rispetto alla firma “ ” Controparte_1
figurante sul doc. 120.
Analizzando le scritture di comparazione, tra cui le firme sulla carta di identità e su deleghe, la dott. concludeva affermando che le firme apposte sulle Per_4
dichiarazioni di cui ai citati documenti provenivano dalla mano di CP_1
e dunque erano autentiche.
[...]
A giudizio di questa Corte, non si può affermare che il doc. 128 sia stato prodotto tardivamente, oltre lo spirare dei termini accordati per il deposito delle memorie istruttorie, in quanto l'eccezione di non conformità è stata svolta solo nella memoria n. 3 dalla convenuta e dunque il primo momento utile per la produzione del documento in originale era necessariamente la successiva udienza di trattazione.
pagina 16 di 21 È altresì ovvio che un unico file che viene stampato due volte, e firmato due volte dalle parti interessate, non può generare due documenti assolutamente identici e sovrapponibili, ma si tratta di documenti che hanno lo stesso valore probatorio e dunque il doc. 128 può essere considerato l'originale del doc. 120
prodotto in copia fotostatica.
A questo punto, tuttavia, va valutato il valore da attribuire alla dichiarazione firmata da peraltro successiva al rogito, nonostante il diverso Controparte_1
tenore della dichiarazione.
A giudizio della Corte, detto documento ha solo una valenza di un atto ricognitivo di proprietà e come tale privo di effetto. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo ex art. 2720 c.c. avente natura confessoria si esplica solo nei casi previsti dalla legge in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, con la conseguenza che a tale atto non può riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o, al di fuori dei casi previsti, di altri diritti reali (cfr. Cass.
7.11.2023 n. 30954, Cass. 11.06.2007 n. 13625).
A giudizio della Corte, nel caso concreto, si è in presenza di un'ipotesi di interposizione reale di persona, e non fittizia, come sostenuto in citazione.
L'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto,
ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o successivamente alla pagina 17 di 21 formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente,
secondo un meccanismo analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta,
mentre la mancata conoscenza da parte del terzo degli accordi intercorsi tra interposto e interponente (o la mancata adesione se conosciuti) integra la diversa ipotesi dell'interposizione reale di persona (cfr. Cass. 23.09.2025 n. 25890, Cass.
21.10.2024 n. 27189 in cui è ribadito che l'accordo simulatorio da provare per iscritto in caso di interposizione fittizia deve coinvolgere la posizione del terzo contraente).
Nella fattispecie, non esiste alcuna prova che la società venditrice Parte_5
o i suoi soci fossero a conoscenza della volontà delle sorelle
[...] CP_1
nessuna prova è stata dedotta al riguardo e la manifestazione di cui sé detto sopra risale al 24.12.2024 a distanza di quattro mesi dall'atto di compravendita,
ragion per cui nell'interposizione reale non esiste simulazione in quanto gli effetti del negozio si producono sull'interposto che acquista effettivamente le obbligazioni nascenti dal contratto, salvo l'obbligo di ritrasferire i diritti in tal modo acquistati in forza di un accordo interno.
Nell'interposizione reale, solitamente, esiste un patto interno di natura fiduciaria con cui l'effettivo contraente si obbliga a trasferire al terzo interponente i diritti acquistati, ma nel caso concreto parte attrice non ha fornito la prova di questo patto fiduciario di ritrasferimento che, nonostante non esiga necessariamente la forma scritta (cfr. Cass. Sezioni unite 6.03.2020 n. 6459) deve essere dimostrato.
pagina 18 di 21
Per questi motivi
, pertanto, non può essere accolta la domanda di parte attrice finalizzata ad ottenere l'accertamento della proprietà dell'immobile sito in
Comune di Santa GI identificato al mapp. 1591 n. 709 e 715 per asserita interposizione fittizia.
Quanto alla domanda subordinata di pagamento della somma di € 49.751,74 o della diversa somma ritenuta di giustizia connessa al pagamento di spese, oneri e rate di mutuo legati alla compravendita di cui sopra, osserva la Corte che detta domanda non è stata adeguatamente provata.
In primo luogo, la parte non si è premurata di indicare la causa petendi e,
comunque, i documenti prodotti non sono idonei a dimostrare che l'esborso è
avvenuto con danaro proprio di . Controparte_6
Come detto, vi è copia di un assegno di € 6.380 tratto su un conto acceso presso in favore di;
ricevute di versamento sul conto Parte_6 Parte_5
corrente n. 030267, pagamenti di rate di mutuo (doc. 37 sino a 74) con cui attesta l'incasso delle rate di mutuo acceso da Controparte_7 CP_1
, estratti del conto corrente n. 30267 intestato all'attrice da cui figurano
[...]
prelevamenti utilizzati, a detta dell'attrice, per pagare le residue rate di mutuo,
ma nulla è specificato in ordine alla provenienza della provvista per pagare queste rate. Trattasi di prova insufficiente non solo a provare che effettivamente le rate di mutuo (o più verosimilmente parte di esse) sono state pagate con danaro proprio dell'attrice, ma anche a dimostrare, come scritto nella sentenza di primo grado, l'obbligo di restituzione in capo a potendosi Controparte_1
pagina 19 di 21 trattare di atti di liberalità realizzati dalla sorella. Si noti che anche nei capitoli di prova l'attrice allegava di aver provveduto sin dal 1967 alle esigenze morali e materiali di mediante l'elargizione di vestiti, beni per la persona, CP_1
mantenimento e pagamento di affitto e bollette e dunque non si può escludere che pure il pagamento di parte delle rate di mutuo avesse come finalità
l'esigenza di garantire alla sorella incapace un cespite immobiliare da alienare in caso di bisogno.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Gli appellanti in solido vanno condannati a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, mentre possono essere compensate nei rapporti con i soci della società venditrice che sono stati evocati in questo processo solo per finalità di integrità del contraddittorio e mai destinatari di una domanda.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per la parte appellante di versare una somma pari al contributo unificato già versato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 24/2023 emessa dal Tribunale di Parte_2
BE (terza sezione civile) in data 9.01.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
pagina 20 di 21 - condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le Controparte_1
spese del grado che liquida in € 6.946 per compenso (di cui € 2.058 per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470
per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese del grado nei rapporti tra parte appellante da un lato e
[...]
e gli eredi di dall'altro; CP_3 Persona_2
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico della parte appellante principale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 21 di 21
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altri istituti in ha pronunciato la seguente materia di diritti reali
S E N T E N Z A possesso e trascrizioni nella causa civile n. 120/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
11/06/2025, promossa
DA
, (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Nuova Zelanda, (C.F. Parte_2
) res. In Londra, nella qualità di eredi di C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] e deceduta in Milano il Persona_1
19.04.2019, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Bonetti del foro di
Milano e avv. Elena Della Berta del foro di Como in forza di deleghe rilasciate pagina 1 di 21 in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 C.F._3
dell'amministratore di sostegno avv. rappresentata e difesa, in CP_2
virtù di autorizzazione del giudice tutelare in data 24.05.2023, dall'avv. Simona
Solenghi del foro di Piacenza, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. in proprio e nella qualità di CP_3 C.F._4
erede di e (CF: Persona_2 Controparte_4
) e (C:F: C.F._5 Controparte_5
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Sandro Andreotti C.F._6
ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in BE alla via Borfuro n.
1, in forza di deleghe rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2024 e del 30.04.2025;
- APPELLATE
In punto: Appello alla sentenza N. 24/2023 emessa dal Tribunale di
BE (terza sezione civile) pubblicata in data 9.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 2 di 21 Voglia la Corte d'appello di Brescia contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e di merito:
In totale riforma della sentenza del Tribunale di BE n. 24/2023 pubblicata il 09/01/2023 - RG n. 5787/2013 - notificata il 10/01/2023 - accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita stipulato in data
04.08.2004 avanti al Notaio Dott. in BE e registrato al Rep. n. Per_3
16337/1405 relativamente all'immobile censito al Catasto NECU mapp. 1591 n.
706 e 725 nel Comune di S. GI (BG) tra la e Parte_3 CP_1
per interposizione fittizia di e, per l'effetto, dichiarare
[...] Controparte_1
che la è la effettiva acquirente del bene immobile Controparte_6
per cui è causa, con conseguente ordine di trascrizione alla Conservatoria di
BE.
Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
In via subordinata:
In totale riforma della sentenza del Tribunale di BE n. 24/2023 pubblicata il 09/01/2023 - RG n. 5787/2013 – notificata il 10/01/2023 - nel caso in cui non si ritesse provata la simulazione per cui è causa accertare e dichiarare che
è creditrice della somma di € 51.737,74, oltre Controparte_6
interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, nei confronti di per oneri di spese, ratei di mutuo per l'acquisto dell'immobile Controparte_1
sito in S. GI (BG) e censito al Catasto NECU mapp. 1591 n. 706 e 725,
pagina 3 di 21 conseguentemente condannare la convenuta al pagamento del suddetto importo all'attrice o la maggior o minor somma che emergerà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
all'occorrenza previa formale acquisizione al fascicolo del doc. 128, si insite nelle istanze istruttorie già dedotte in atto di appello.
CTU CALLIGRAFICA
Si chiede l'acquisizione della CTU calligrafica sulla copia fotostatica nonché
sull'originale della dichiarazione sottoscritta da e Controparte_6
da in data 24.12.2004 di cui al doc. 120 e doc. 128 già espletata Controparte_1
dalla dr.ssa previa revoca dell'ordinanza presa all'udienza del Per_4
16.10.2015
Nel caso in cui non si ritenga di revocare l'ordinanza del 16.10.2015 e parte convenuta eccepisca la falsità della scrittura di cui ai doc. n.120 e 128 del fascicolo di parte attrice si chiede:
la rinnovazione della c.t.u. calligrafica sull'originale della dichiarazione sottoscritta da e da in data Controparte_6 Controparte_1
24.12.2004 di cui al doc. 128 nonché sulla copia di cui al doc. 120 nel caso controparte non adempia all'ordine di esibizione e/o non si ritenesse di accogliere detta istanza.
ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
pagina 4 di 21 Si chiede di porre a carico dell'Amministratore di sostegno di Controparte_1
e/o della stessa, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'originale della dichiarazione sottoscritta dalle signore e in data Controparte_6 Controparte_1
24.12.2004 di cui al doc. 120 di cui parte attrice ne detiene la sola copia fotostatica.
Si chiede altresì di porre a carico dell'Amministratore di sostegno della Sig.ra e/o della stessa, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei documenti di Controparte_1
a far tempo dal 2004 sino ad oggi, della pratica per la richiesta Controparte_1
dell'accompagnamento nonché documentazione efferente la retta e al pagamento della stessa relativa alla AS OT GN al fine di comprovare l'impossibilità della stessa di far fronte alle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile per cui è causa
. Parte_4
Si insite altresì per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova da provarsi a mezzo di interpello della convenuta e per testi: … omissis ...
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis,
In via preliminare: dichiarare l'estromissione dal presente procedimento di
Sig.ra già socia della parte venditrice CP_3 Parte_5
, cessata in data 10.10.2011, anche quale erede unitamente a
[...]
e del Sig. per carenza di CP_4 Controparte_5 Persona_2
interesse a resistere per i motivi tutti già esposti nelle note d'udienza in data pagina 5 di 21 13.11.2024 da intendersi per brevità qui integralmente richiamate, con spese da porsi a carico di parte Appellante che vi ha dato causa;
In via principale: confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 24/2023 (R.G.C.
n. 5787/2013, Rep. n. 64/2023) del Tribunale di BE – III Sez. Civile -
pubblicata in data 09.01.2023 e notificata in data 10.01.2023 dichiarando e/o confermando che, come documentalmente provato, è legittima Controparte_1
proprietaria dell'immobile sito in Santa GI (BG), Via dei Pascoli n. 2, in località Foppa, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio n. 29, mapp. N. 1591,
sub. 706 e 725. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi giudizio,
comprensivi di rimborso spese generali al 15% da distrarsi a favore del difensore che se ne dichiara antistatario.
In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuto che ha versato Controparte_6
somme per l'acquisto dell'immobile per cui è causa per cui avrebbe diritto ad ottenerne la restituzione, si chiede l'ammissione di c.t.u. contabile volta a ricostruire e calcolare l'esatto ammontare dei pagamenti effettuati da
[...]
di cui risulta essere creditrice nei confronti della sorella Controparte_6
Controparte_1
Con riguardo alle istanze istruttorie formulate da controparte, ci si oppone alla loro ammissione ribadendo che:
con riguardo alla richiesta di acquisizione della c.t.u. calligrafica già espletata dalla dott.ssa Per_4
pagina 6 di 21 Posto che il contenuto dell'ordinanza resa in data 16.10.2015 nel primo grado di giudizio è incontestabile ed esaustivo sul punto, essendo pacifica la nullità della perizia grafologica redatta dal C.T.U., ci si oppone alla richiesta di acquisizione di un documento dichiarato nullo e, per l'effetto, inutilizzabile anche nel presente giudizio.
Correttamente rilevato dal Giudice di prime grado che l'originale del doc. n.
128, è stato prodotto agli atti da parte attrice solo in copia, e tardivamente, solo in sede di espletamento di consulenza alla dott.ssa la quale, senza Per_4
chiedere peraltro autorizzazione al Giudice, ha proceduto a farne oggetto delle operazioni peritali, riconsegnandolo al difensore all'esito delle stesse, ne deriva che le analisi peritali risultano essere state condotte, di fatto, su un documento non ritualmente acquisito agli atti.
Da ciò consegue la pacifica inutilizzabilità della C.T.U. espletata ai fini del decidere anche in questa sede.
Con riguardo alla richiesta di rinnovazione della c.t.u. calligrafica: per mero scrupolo difensivo, ci si oppone alla nuova produzione anche in questa sede del doc. 128, in quanto ciò comporterebbe un'ingiustificata remissione in termini.
Da ciò consegue l'inutilizzabilità dei documenti nn. 120 e 128 di controparte ai fini del decidere e, per l'effetto, la richiesta di rinnovazione della CTU non potrà
che essere respinta.
Con riguardo alla richiesta dell'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell'amministratore di sostegno e/o di stessa dell'originale della Controparte_1
pagina 7 di 21 dichiarazione di cui al doc. n. 120 di parte attrice, si ribadisce che né
l'Amministratore di Sostegno né tantomeno sono in possesso Controparte_1
dell'originale della dichiarazione di cui al doc. n. 120 di parte attrice.
Con riguardo alla richiesta dell'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell'amministratore di sostegno e/o di stessa dei documenti della Controparte_1
a far data dal 2004 ad oggi: preme ricordare che l'Avv. Controparte_1 CP_2
veniva nominato Amministratore di Sostegno di solo in
[...] Controparte_1
data 25.03.2009, si ritiene pertanto che detta richiesta sia troppo generica e irrilevante ai fini del presente giudizio e si chiede pertanto che venga respinta.
Con riguardo alla richiesta di esibizione, sempre ex art. 210 c.p.c., a carico dell'Amministratore di Sostegno della pratica per la richiesta dell'accompagnamento nonché, della documentazione afferente la retta e il pagamento della stessa in favore della AS di Cura ove è ricoverata CP_1
oltre ad essere inammissibile in quanto avente fine chiaramente
[...]
esplorativo, rappresenta anch'essa un mero tentativo di invertire l'onere probatorio gravante su controparte.
Con riguardo alle prove testimoniali richieste, ci si oppone alla loro ammissione in quanto ritenute superflue alla luce della mancanza di prova scritta della asserita simulazione.
Per Salvi – Nodari:
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- dichiarare l'estromissione dal giudizio di di CP_3 Persona_2
pagina 8 di 21 e di per assoluta carenza di interesse a CP_4 Controparte_5
resistere;
- respingere ogni eventuale domanda dovesse essere svolta nei confronti di e . CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 20.04.2013, Controparte_6
conveniva innanzi al Tribunale di BE la sorella e il suo Controparte_1
amministratore di sostegno avv. esponendo: CP_2
- che nel gennaio 2004 la deducente aveva deciso di acquistare un immobile in
Santa GI (BG) di mq. 42 censito al NCEU di detto ente al mapp. 1591 sub.
706 e pertanto aveva sottoscritto al proposta di acquisto al prezzo di € 40.000
tramite l'Agenzia Continental Immobiliare, ma non le Controparte_7
aveva accordato il mutuo per ragioni anagrafiche;
- che per questo motivo, su consiglio della banca, di comune accordo si era deciso di intestare l'immobile alla sorella essendo questa cinque anni più CP_1
giovane;
- che in data 24.01.2014 la deducente, nella qualità di procuratrice speciale della sorella, aveva perfezionato il compromesso con la proprietaria dell'immobile
[...]
con sede in Almenno San Salvatore al prezzo di € 41.000 oltre Parte_5
i.v.a.;
- che la comparente aveva pagato la caparra confirmatoria con assegno tratto sul pagina 9 di 21 suo conto corrente e poi, nella qualità di procuratrice generale della sorella
, aveva sottoscritto il mutuo e il rogito in data 4.08.2014 innanzi al notaio CP_1
; Persona_5
- che, infine, dal 2004 la comparente aveva sempre pagato le rate di mutuo.
Alla luce di queste premesse, l'attrice sosteneva che vi era stata un'interposizione fittizia di persona e che l'intestazione dell'immobile a , CP_1
affetta da schizofrenia paranoide e invalida al 100%, era funzionale alla concessione del mutuo, sebbene la sorella fosse percettore solo di una pensione di invalidità e di accompagnamento destinata a coprire per l'intero la retta della
AS OT GN in cui dimora. Allegava poi che mai la sorella aveva vissuto in quella casa, interamente arredata a sue spese, per la quale aveva complessivamente speso, anche per pagare le rate di mutuo, la complessiva somma di € 49.751,74.
Si costituiva con comparsa che resisteva evidenziando che Controparte_1
l'attrice era intervenuta nel suo esclusivo interesse e dunque non vi era stata alcuna interposizione fittizia di persona;
che il conto corrente acceso presso cointestato sul quale era appoggiato il mutuo era alimentato solo dalla CP_8
pensione di e che in ogni caso era onere della controparte allegare prove CP_1
idonee ad escludere la donazione.
Parte attrice produceva con la memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. il doc.
120 nel quale attestava che l'appartamento oggetto di causa “… che CP_1
verrà rogitato formalmente a mio nome, ciò avverrà esclusivamente per il fatto
pagina 10 di 21 che il mutuo non viene concesso alla mia sorella Controparte_6
… nata a [...] il [...] ma alla sottoscritta per ragioni di età.
Riconosco che la proprietà è invece di mia sorella Controparte_6
e la stessa si obbliga e dichiara di accollarsi tutte le rate del mutuo sino ad
estinzione e al pagamento di tutti gli oneri ad esso immobile pertinenti”.
Su detto documento, oggetto di disconoscimento, era disposta verificazione a mezzo consulenza grafologica affidata alla dott. Persona_6
All'esito il Tribunale di BE, con sentenza n. 2765/2017 del 2.11.2017,
rigettava la domanda attorea che veniva gravata dalla soccombente.
In data 19.04.2019 decedeva l'originaria attrice a cui subentravano i figli e la nipote , erede della figlia Parte_1 Parte_2
premorta con sentenza n. 1252/2000 depositata in data Persona_7
24.11.2020 queta Corte dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di
BE in quanto non era stata convenuta in giudizio la venditrice dell'immobile oggetto di simulazione Parte_5
Riassunta la lite innanzi al Tribunale di BE, parte attrice dava atto che la venditrice era cessata in data 10.10.2021 e soci erano da Parte_5
identificare in e , i quali tuttavia restavano Persona_2 CP_3
contumaci.
Nella successiva fase, l'istruttore concedeva nuovamente i termini ex art. 183
comma 6 c.p.c. e con la gravata sentenza il giudice adito rigettava di nuovo la domanda attorea osservando che risultava essere l'effettiva Controparte_1
pagina 11 di 21 proprietaria dell'immobile nel cui nome era stato perfezionato il contratto di mutuo e il definitivo ed che non esisteva la prova dell'accordo simulatorio in quanto il doc. 128 era stato prodotto dopo la scadenza dei termini e la consulenza grafologica era da considerare nulla.
e proponevano appello a cui Parte_1 Parte_2
resisteva . La causa veniva rinviata all'udienza del 29.05.2014 Controparte_1
per la precisazione delle conclusioni, ma all'esito era disposta l'integrazione del contraddittorio con e (neppure indicati Persona_2 CP_3
nell'intestazione della gravata sentenza).
Si costituivano in questo grado e che in Persona_2 CP_3
primo luogo eccepivano che l'alienante, nel caso di interposizione fittizia, non era litisconsorte necessario e che in ogni caso non erano portatori di alcun interesse a resistere.
Il decesso di in data 22.01.2025 imponeva la declaratoria Persona_2
di interruzione del processo e, una volta riassunto, la causa veniva rinviata all'udienza del giorno 11.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
previgente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di appello l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha giudicato non provato l'accordo simulatorio come emergente dai documenti 120 e 128 prodotti in primo grado. Allega parte pagina 12 di 21 appellante che il doc. 120 è stato depositato unitamente alla memoria n. 2 art. 183 sesto comma c.p.c. previgente stante l'incolpevole impossibilità di produrre l'originale e parte convenuta non ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione limitandosi a chiedere la produzione dell'originale e, in seguito,
parte convenuta ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione del doc. 128
esibito in originale di contenuto identico al doc. 120. Deduce che l'originale del doc. 120 è in possesso della controparte e per questo motivo ne è stata chiesta l'esibizione; allega che i doc. 120 e 128 sono il doppio originale della stessa dichiarazione.
Deduce che il doc. 128 è stato allegato con la memoria istruttoria autorizzata dopo la riassunzione della causa e che i citati documenti sono autentici per come accertato in sede di consulenza.
In via subordinata, parte appellante insta per la rinnovazione della consulenza grafologica con l'acquisizione dell'originale del doc. 128 e in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda di simulazione, insta per il pagamento delle somme versate per l'acquisto dell'immobile e per il pagamento delle rate di mutuo.
Il motivo è nel suo complesso infondato.
In fatto, dai documenti di causa emerge che in data 4.01.2004 CP_6
attraverso un'agenzia immobiliare a cui aveva previamente dato
[...]
mandato, formulava a la proposta per acquistare un monolocale Parte_5
sito in Santa GI (BG) al prezzo di € 40.000; in data 24.01.2024 seguiva il pagina 13 di 21 preliminare vero e proprio in cui tuttavia la parte promissaria acquirente era identificata in , rappresentata dalla sorella in forza Controparte_1 CP_6
di mandato generale a ministero notaio di Milano. Persona_8
La promettente venditrice si impegnava ad alienare il cespite a Parte_5
identificato al N.C.E.U. del citato ente mapp. 1591 sub. 706 e Controparte_1
725 al prezzo di € 41.000.
Seguivano il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 4.08.2004 con in cui ancora una volta Controparte_7 Controparte_6
interveniva in nome e per conto della sorella in forza di procura generale e la banca concedeva il finanziamento dell'importo di € 40.000 da estinguere in dieci anni con garanzia di ipoteca di primo grado sul bene oggetto del preliminare;
in pari data veniva stipulato il definitivo in cui ancora una volta CP_6
interveniva in nome e per conto della sorella munita dei poteri di
[...] CP_1
cui alla menzionata procura generale e il prezzo era fissato in € 44.500, di cui €
1.000 per un'area pertinenziale.
Parimenti documentato che, sempre in data 4.08.2004, emetteva un CP_6
assegno tratto su un conto in essere con di € 6.380 in favore della Parte_6
società venditrice;
in data 22.05.2008 il Comune di Ziano Piacentino proponeva la nomina di un amministratore di sostegno in favore di in Controparte_1
quanto invalida al 100% e affetta da schizofrenia paranoide a cui seguiva la nomina dell'avv. Sergio Bertone nella qualità di a.d.s.
In data 21.01.2013 la banca passava a sofferenza il mutuo ipotecario per pagina 14 di 21 mancato pagamento delle rate evidenziando una debenza di € 23.406,23 e di seguito la banca accettava il piano di rientro proposto da . Controparte_6
Parte attrice produceva ampia documentazione attestante il pagamento delle rate di mutuo (cfr. documenti da 37 a 117).
Data sommaria contezza dei fatti di causa, l'originaria attrice sosteneva che vi era stata un'interposizione fittizia di persona nella stipula del contratto definitivo di vendita in quanto ella non aveva i requisiti anagrafici per accedere al mutuo ipotecario, mentre la sorella, nonostante la precaria condizione soggettiva,
avrebbe potuto conseguire il finanziamento, come in concreto accaduto.
Parte attrice produceva, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., il doc.
120 in copia fotostatica in cui affermava che l'appartamento sito Controparte_1
in Santa GI di mq. 42 sarebbe stato rogitato a suo nome solo per il fatto che il mutuo non veniva concesso alla sorella per ragioni di età, riconoscendo che la proprietà di detto bene era in capo alla sorella la quale si sarebbe CP_6
accollata tutte le rate di mutuo e avrebbe pagato gli oneri relativi a detta unità
abitativa. A sua volta nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. la difesa di lamentava che mai si era fatto cenno alla dichiarazione Controparte_1
sottoscritta e chiedeva l'esibizione dell'originale al fine di verificare l'autenticità
del documento prodotto in copia, la genuinità della data e della sottoscrizione ivi apposta.
Alla successiva udienza del 6.05.2014 l'avv. Bonetti esibiva l'originale (ossia il doc. 128) e l'avv. Giuia di parte convenuta contestava l'autenticità della firma e pagina 15 di 21 la non corrispondenza di questo documento n. 128 con la copia prodotta quale doc. 120. A questo punto, parte attrice allegava che esisteva un doppio originale della medesima dichiarazione nel senso che la dichiarazione ricognitiva di proprietà era stata redatta in doppio originale in data 24.12.2014 e dunque le sottoscrizioni non potevano essere identiche.
La consulente prof. incaricata di verificare l'autenticità delle Persona_6
sottoscrizioni di cui ai citati documenti 120 e 128 e la loro modalità di formazione, affermava che i due documenti provenivano da un unico file memorizzato sul computer e stampato in due originali, firmati distintamente, ma in unica seduta grafica, come dimostrato dalle corrispondenze tra i grafemi impressi nei solchi ciechi del doc. 128 rispetto alla firma “ ” Controparte_1
figurante sul doc. 120.
Analizzando le scritture di comparazione, tra cui le firme sulla carta di identità e su deleghe, la dott. concludeva affermando che le firme apposte sulle Per_4
dichiarazioni di cui ai citati documenti provenivano dalla mano di CP_1
e dunque erano autentiche.
[...]
A giudizio di questa Corte, non si può affermare che il doc. 128 sia stato prodotto tardivamente, oltre lo spirare dei termini accordati per il deposito delle memorie istruttorie, in quanto l'eccezione di non conformità è stata svolta solo nella memoria n. 3 dalla convenuta e dunque il primo momento utile per la produzione del documento in originale era necessariamente la successiva udienza di trattazione.
pagina 16 di 21 È altresì ovvio che un unico file che viene stampato due volte, e firmato due volte dalle parti interessate, non può generare due documenti assolutamente identici e sovrapponibili, ma si tratta di documenti che hanno lo stesso valore probatorio e dunque il doc. 128 può essere considerato l'originale del doc. 120
prodotto in copia fotostatica.
A questo punto, tuttavia, va valutato il valore da attribuire alla dichiarazione firmata da peraltro successiva al rogito, nonostante il diverso Controparte_1
tenore della dichiarazione.
A giudizio della Corte, detto documento ha solo una valenza di un atto ricognitivo di proprietà e come tale privo di effetto. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo ex art. 2720 c.c. avente natura confessoria si esplica solo nei casi previsti dalla legge in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, con la conseguenza che a tale atto non può riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o, al di fuori dei casi previsti, di altri diritti reali (cfr. Cass.
7.11.2023 n. 30954, Cass. 11.06.2007 n. 13625).
A giudizio della Corte, nel caso concreto, si è in presenza di un'ipotesi di interposizione reale di persona, e non fittizia, come sostenuto in citazione.
L'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto,
ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o successivamente alla pagina 17 di 21 formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente,
secondo un meccanismo analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta,
mentre la mancata conoscenza da parte del terzo degli accordi intercorsi tra interposto e interponente (o la mancata adesione se conosciuti) integra la diversa ipotesi dell'interposizione reale di persona (cfr. Cass. 23.09.2025 n. 25890, Cass.
21.10.2024 n. 27189 in cui è ribadito che l'accordo simulatorio da provare per iscritto in caso di interposizione fittizia deve coinvolgere la posizione del terzo contraente).
Nella fattispecie, non esiste alcuna prova che la società venditrice Parte_5
o i suoi soci fossero a conoscenza della volontà delle sorelle
[...] CP_1
nessuna prova è stata dedotta al riguardo e la manifestazione di cui sé detto sopra risale al 24.12.2024 a distanza di quattro mesi dall'atto di compravendita,
ragion per cui nell'interposizione reale non esiste simulazione in quanto gli effetti del negozio si producono sull'interposto che acquista effettivamente le obbligazioni nascenti dal contratto, salvo l'obbligo di ritrasferire i diritti in tal modo acquistati in forza di un accordo interno.
Nell'interposizione reale, solitamente, esiste un patto interno di natura fiduciaria con cui l'effettivo contraente si obbliga a trasferire al terzo interponente i diritti acquistati, ma nel caso concreto parte attrice non ha fornito la prova di questo patto fiduciario di ritrasferimento che, nonostante non esiga necessariamente la forma scritta (cfr. Cass. Sezioni unite 6.03.2020 n. 6459) deve essere dimostrato.
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Per questi motivi
, pertanto, non può essere accolta la domanda di parte attrice finalizzata ad ottenere l'accertamento della proprietà dell'immobile sito in
Comune di Santa GI identificato al mapp. 1591 n. 709 e 715 per asserita interposizione fittizia.
Quanto alla domanda subordinata di pagamento della somma di € 49.751,74 o della diversa somma ritenuta di giustizia connessa al pagamento di spese, oneri e rate di mutuo legati alla compravendita di cui sopra, osserva la Corte che detta domanda non è stata adeguatamente provata.
In primo luogo, la parte non si è premurata di indicare la causa petendi e,
comunque, i documenti prodotti non sono idonei a dimostrare che l'esborso è
avvenuto con danaro proprio di . Controparte_6
Come detto, vi è copia di un assegno di € 6.380 tratto su un conto acceso presso in favore di;
ricevute di versamento sul conto Parte_6 Parte_5
corrente n. 030267, pagamenti di rate di mutuo (doc. 37 sino a 74) con cui attesta l'incasso delle rate di mutuo acceso da Controparte_7 CP_1
, estratti del conto corrente n. 30267 intestato all'attrice da cui figurano
[...]
prelevamenti utilizzati, a detta dell'attrice, per pagare le residue rate di mutuo,
ma nulla è specificato in ordine alla provenienza della provvista per pagare queste rate. Trattasi di prova insufficiente non solo a provare che effettivamente le rate di mutuo (o più verosimilmente parte di esse) sono state pagate con danaro proprio dell'attrice, ma anche a dimostrare, come scritto nella sentenza di primo grado, l'obbligo di restituzione in capo a potendosi Controparte_1
pagina 19 di 21 trattare di atti di liberalità realizzati dalla sorella. Si noti che anche nei capitoli di prova l'attrice allegava di aver provveduto sin dal 1967 alle esigenze morali e materiali di mediante l'elargizione di vestiti, beni per la persona, CP_1
mantenimento e pagamento di affitto e bollette e dunque non si può escludere che pure il pagamento di parte delle rate di mutuo avesse come finalità
l'esigenza di garantire alla sorella incapace un cespite immobiliare da alienare in caso di bisogno.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Gli appellanti in solido vanno condannati a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, mentre possono essere compensate nei rapporti con i soci della società venditrice che sono stati evocati in questo processo solo per finalità di integrità del contraddittorio e mai destinatari di una domanda.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per la parte appellante di versare una somma pari al contributo unificato già versato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 24/2023 emessa dal Tribunale di Parte_2
BE (terza sezione civile) in data 9.01.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
pagina 20 di 21 - condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le Controparte_1
spese del grado che liquida in € 6.946 per compenso (di cui € 2.058 per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470
per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese del grado nei rapporti tra parte appellante da un lato e
[...]
e gli eredi di dall'altro; CP_3 Persona_2
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico della parte appellante principale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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