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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/10/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4894/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4894/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAURO Parte_1 P.IVA_1
BARONI
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. RICCARDO Controparte_1 P.IVA_2
ROMANO
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 28/3/2025
Conclusioni di parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 4/11/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1773/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/6/2023 e depositato in data
13/6/2023, con il quale è stato ingiunto a il Parte_1
pagamento della somma di € 55.211,28, oltre interessi e spese della procedura, a favore di a titolo di corrispettivi per lo svolgimento di attività Controparte_2
di commercializzazione di un kit di allarme.
In particolare l'opponente ha dedotto:
di essere una realtà imprenditoriale operante nel settore della vigilanza privata e di avere deciso di ampliare la propria attività mediante la commercializzazione del kit “MYSOLO” (ovvero un sistema di allarme collegato alla centrale operativa 24h24);
di avere all'uopo stipulato un contratto di collaborazione con l'opposta in data
28/2/2022, avente durata di tre anni, che prevedeva il pagamento di un compenso annuale fisso di € 60.000,00, oltre a una percentuale variabile sulle vendite (v. doc. 4 opponente);
di avere comunicato all'opposta in data 21/2/2023 la risoluzione immediata del rapporto in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del predetto contratto, in quanto l'opposta (i) non comunicava il numero delle vendite a cadenza settimanale, in violazione del disposto degli artt. 8 e 9 del contratto sottoscritto tra le parti e (ii) non forniva la rendicontazione prevista dall'art. 15 del medesimo contratto;
che l'opposta si rendeva altresì inadempiente sotto ulteriori profili: in particolare, parte opponente riceveva rivendicazioni di pretese da parte dei dipendenti/collaboratori dell'opposta, lamentele di clienti che sostenevano di non avere mai sottoscritto i contratti, oltre che una diffida dal suo maggior pagina 2 di 13 competitor ( in relazione a condotte asseritamente poste in Controparte_3
essere dall'opposta in violazione della normativa che regola la pubblicità comparativa.
L'opponente ha altresì formulato una domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento della penale contrattuale (pari a una annualità del compenso fisso spettante all'opposta, ovvero a € 60.000,00), oltre che il risarcimento del danno – quantificato nella somma di € 1.240,00 – per la mancata restituzione di otto tablet che sarebbero stati consegnati all'opposta, indicando come la somma complessiva di cui alla propria domanda riconvenzionale fosse – in subordine – da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto alla controparte.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 23/2/2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648
c.p.c., limitatamente alla somma di € 12.935,71 oltre IVA e sono state altresì rigettate tutte le istanze di prova orale formulate dalle parti, per le motivazioni ivi indicate.
La causa, ritenuta dunque matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 29/5/2025 (con assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3/7/2025.
* * *
1. Giova preliminarmente osservare che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
pagina 3 di 13 sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)”) (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò posto, l'opposizione risulta parzialmente fondata e, come tale, deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2.1 L'opposta ha azionato in via monitoria il credito portato dalla fattura sub doc. 4 fasc. monit., relativa a “provvigioni mesi di gennaio e febbraio 2023 più 2 mesi di preavviso”.
Posto che le pattuizioni intercorse tra le parti in ordine al corrispettivo (fisso e variabile) spettante all'opposta sono rinvenibili all'art. 14 del contratto tra le stesse sottoscritto (v. doc. 1 fasc. monit.), si osserva quanto segue in merito ai conteggi sulla base dei quali tale corrispettivo è stato calcolato dall'opposta come dovuto.
Con specifico riferimento ai contratti conclusi dall'opposta nei mesi di gennaio e febbraio 2023, le prospettazioni delle parti convergono e trovano corrispondenza, in particolare, tra quanto indicato nel riepilogo prodotto dall'opposta sub doc. 7 e nei conteggi di cui al doc. 20 allegato dall'opponente.
pagina 4 di 13 Di contro, non risulta conforme agli anzidetti documenti il prospetto riepilogativo allegato da parte opposta quale doc. 3 fasc. monit., sul quale detta parte ha fondato le proprie doglianze in ordine ai corrispettivi che ha lamentato essere rimasti impagati complessivamente (pari a € 35.255,12, oltre IVA).
Inoltre, rispetto alle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine al fatturato erroneamente conteggiato in eccesso dall'opposta, quest'ultima non risulta avere sollevato specifiche obiezioni in relazione alle risultanze del succitato doc. 20 dell'opponente, né avere dimostrato – a mezzo di prove documentali e/o a mezzo di valide istanze istruttorie, neanche concernenti l'eventuale esibizione delle scritture contabili della mandante – la fondatezza e correttezza dei dati contabili sulla base dei quali ha unilateralmente proceduto al calcolo delle proprie spettanze (anche a titolo di conguaglio per il pregresso periodo di vigenza del rapporto, come si dirà meglio infra).
Sicché, risultando documentalmente provati i pagamenti effettuati dall'opponente a favore dell'opposta sino alla porzione fissa del corrispettivo di gennaio 2023 (v. docc. 37 e 39 dell'opponente, e non potendosi in ogni caso ritenere che il doc. 38 prodotto dall'opponente costituisca una rinuncia dell'opposta a un proprio eventuale ulteriore credito relativo al mese di gennaio 2023, né che la nota di credito sub doc. 45 dell'opposta integri una rinuncia alla domanda azionata in via monitoria), residua un credito dell'opposta per il compenso variabile di gennaio
2023, oltre che per il compenso sia fisso che variabile di febbraio 2023, da calcolarsi – sulla base degli anzidetti documenti prodotti dalle parti, che riportano conteggi convergenti – come pari a € 12.935,71 oltre IVA.
2.2 Non si ritiene, invece, spettante l'ulteriore porzione di compensi reclamata da parte opposta – che, come anzidetto, avrebbe ad oggetto conguagli del corrispettivo variabile relativi a mensilità antecedenti al gennaio 2023 – per i seguenti motivi.
pagina 5 di 13 Nelle propria comparsa di costituzione e risposta, l'opposta ha infatti adombrato che “ad un certo punto” – e dunque solo per alcuni contratti – la percentuale variabile alla stessa spettante sarebbe stata erroneamente calcolata dall'opponente sulla base di un prezzo del kit allarme inferiore a quello che avrebbe dovuto essere preso in considerazione (ossia, in altri termini, sarebbe stata in thesi calcolata dall'opponente arbitrariamente scorporando dalla base di calcolo – dell'intero prezzo netto di ogni ordine – “ad esempio” la parte relativa alla vendita della centrale operativa inclusa nel kit, come risulterebbe dall'Allegato A al contratto: v. pag. 13 comparsa di costituzione e risposta dell'opposta e doc. 8 opposta).
Tali doglianze, tuttavia, non colgono nel segno.
In primo luogo, l'opponente ha documentato di avere eseguito i pagamenti mensili sempre sulla base di dati contabili concordati tra le parti (v. docc. da 20 a
39 opponente) e tale componente aggiuntiva del corrispettivo richiesto (ulteriore anche rispetto ai “2 mesi di preavviso”, di cui si tratterà al § 2.3 che segue) nemmeno è stata esplicitata nella fattura azionata in via monitoria (v. doc. 4 fasc. monit.).
Inoltre, difetta la specifica allegazione (prima ancora che la prova) dei seguenti dati: (i) per quanti e quali contratti il compenso variabile sarebbe stato erroneamente conteggiato, (ii) quale percentuale (del 30 % o del 40 %, ai sensi dell'art. 14 del contratto) dovrebbe essere applicata e, ancora, (iii) a quanto ammonterebbero le singole illegittime decurtazioni asseritamente applicate dall'opponente.
Né, come noto, alla carenza di specifica allegazione può sopperire l'assolvimento dell'onere di produzione documentale: detto altrimenti, risulta preclusa al giudice la possibilità di fondare la prova dei fatti, quand'anche rinvenibile a seguito di pagina 6 di 13 ricerca condotta sui documenti prodotti, che non risultino oggetto di puntuale allegazione negli scritti difensivi di parte (v. in tal senso Cass. n. 30607/2018).
Anche il capitolo di prova orale formulato sul punto dell'opposta (n. 4) risulta inammissibile in quanto generico.
Pertanto, in carenza di prova dei generici assunti di parte opposta, le ragioni di opposizione risultano fondate sul punto.
2.3 Parimenti, l'opposta non ha diritto alla corresponsione di due mensilità aggiuntive di compenso fisso a titolo di preavviso, alla stregua della riqualificazione, dalla stessa operata – quale recesso ex art. 17 del contratto – della dichiarazione dell'opponente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del contratto (v. comunicazione del 21/2/2023 sub doc. 5 opponente).
Giova premettere che, come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento giudiziale – nel caso che occupa, di natura incidentale – dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto sottoscritto tra le parti deve riguardare soltanto l'imputabilità dell'inadempimento, senza compimento di ulteriori indagini circa l'entità e gravità dello stesso (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 29654/2018).
Alla luce di quanto sopra, risultano integrati i presupposti di applicabilità della clausola risolutiva espressa invocata dalla ricorrente con riferimento ai profili di inadempimento dell'opposta specificamente allegati, vale a dire (i) omessa comunicazione del numero delle vendite a cadenza settimanale, in violazione del disposto dell'art. 8 del contratto sottoscritto tra le parti, e (ii) omessa rendicontazione prevista dall'art. 15 del medesimo contratto.
Del resto, non appaiono rilevanti le allegazioni sul punto di parte opposta relative alla postulata sostituzione – tacitamente concordata – dell'obbligo di reportistica settimanale contrattualmente fissato con la trasmissione giornaliera degli ordini pagina 7 di 13 (via e-mail seguita dalla consegna cartacea: v. pagg.
4-5 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta), in ogni caso rimasta indimostrata: invero, il capitolo di prova n. 1 formulato dall'opposta è inammissibile in quanto in parte vertente su circostanze che avrebbero dovuto essere documentalmente dimostrate e in parte irrilevante ai fini della decisione. A ciò si aggiunga che l'istanza di ordine di esibizione dell'opposta risulta inammissibile in quanto tardivamente formulata soltanto negli scritti conclusionali, non avendo detta parte né depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c., né in precedenza tempestivamente allegato circostanze ostative alla produzione di documenti, e – peraltro – nemmeno offerto di provare il presunto accordo che sarebbe intercorso tra le parti circa diverse tempistiche della rendicontazione e reportistica periodica, in deroga alle previsioni scritte di cui al contratto.
Parimenti, si appalesano generiche le giustificazioni addotte dall'opposta circa un
“mal funzionamento del flusso comunicativo interno di (v. pag. 5 della comparsa di Pt_1
costituzione e risposta dell'opposta), che avrebbe compromesso la possibilità per la società di ottemperare all'obbligo di rendicontazione mensile di cui all'art. 15 del contratto.
In definitiva, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale sanciti dalla pronuncia di Cass. S.U. n.
13533/2001, l'opposta non ha fornito prova di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico nascenti dalle disposizioni di cui agli artt. 8 e
15 del contratto, né che l'inadempimento contestato risulti alla stessa non imputabile.
Di talché, l'opposizione risulta fondata anche sul punto.
Risulta, inoltre, superfluo esaminare la fondatezza delle doglianze dell'opponente relative a diversi e ulteriori profili di inadempimento dell'opposta, che restano pagina 8 di 13 tutte assorbite dall'accertamento – sopra compiuto – dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti.
2.4 In conclusione, alla luce della superiore disamina, l'opposizione può trovare accoglimento nei limiti innanzi esposti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento a favore dell'opposta della minor somma di € 12.935,71, oltre IVA al 22%.
Su tale somma spettano altresì all'opposta gli interessi – espressamente richiesti – al tasso legale ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 26/4/2023 (data di scadenza della fattura azionata in via monitoria) al saldo.
3. La domanda riconvenzionale formulata da parte opponente merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3.1 Stante quanto indicato al § 2.3 che precede, l'opponente ha diritto al pagamento da parte dell'opposta della penale per inadempimento convenuta.
Tuttavia, il quantum di € 60.000,00 richiesto dall'opponente – pari a una annualità del compenso fisso – previsto all'art. 25 del contratto risulta manifestamente eccessivo, sia alla luce dell'incidenza dell'obbligazione inadempiuta (obbligo di rendicontazione periodica) sul vulnus inferto al sinallagma contrattuale, sia tenuto conto del fatto che il rapporto tra le parti ha avuto una durata inferiore a un anno
(ossia dal 28/2/2022 al 21/2/2023).
Posto che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che, in tema di clausola penale,
“il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela” (v. Cass. S.U. n. 18128/2005), nell'esercizio dell'anzidetto potere ufficioso e alla luce dei criteri innanzi indicati, si ritiene di dover ridurre la penale contrattualmente prevista della metà, cosicché
pagina 9 di 13 la somma complessivamente dovuta a tale titolo da parte opposta a parte opponente risulta pari a € 30.000,00.
Su tale somma non possono essere riconosciuti interessi a favore dell'opponente, in assenza di espressa formulazione di una domanda in tal senso.
3.2 Deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente (considerata l'espressa riserva contenuta nella clausola penale).
Detta parte ha allegato di avere acquistato dieci tablet per un valore complessivo di € 1.550,00 (v. doc. 40 opponente), di averne consegnati nove all'opposta (v. doc. 41 opponente), la quale ne avrebbe restituito soltanto uno (v. doc. 42 opponente).
Ebbene, anche se il contratto sottoscritto non reca alcuna pattuizione relativa agli anzidetti dispositivi, la stipulazione tra le parti di un comodato d'uso gratuito degli stessi risulta dai seguenti plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (avendo la Suprema Corte puntualizzato che il convincimento del giudice può fondarsi financo su una sola presunzione, purché grave e precisa: v.
Cass. n. 13373/2017):
- contenuto dell'e-mail di consegna (v. doc. 41 opponente), che indica precipuamente come tali strumenti dovessero essere “assegnati al personale”;
- e-mail con cui è stata chiesta la restituzione degli otto tablet mancanti (v. doc. 42 opponente);
- risposta proveniente da un indirizzo pec riconducibile all'opposta – e rispetto al contenuto della quale l'opposta non ha sollevato specifiche contestazioni – in cui viene esplicitato un accordo per la decurtazione (di fatto poi non avvenuta) del valore di tali dispositivi dal saldo delle fatture di gennaio e febbraio dell'opposta (v. doc. 44 opponente).
Sicché, non coglie nel segno l'eccezione sollevata da parte opposta circa il fatto che i tablet sarebbero stati in realtà consegnati non alla società, bensì al sig.
pagina 10 di 13 (peraltro mai avendo l'opposta contestato l'allegazione, Testimone_1
reiterata dall'opponente, circa il ruolo di “amministratore di fatto” dell'opposta svolto da tale soggetto).
Del pari risultano prive di pregio le doglianze dell'opposta circa il valore dei tablet, documentalmente provato dalla fattura di acquisto sub doc. 40 dell'opponente.
Quanto anzidetto risulta sufficiente a postulare la sussistenza di un obbligo restitutorio in capo all'opposta rimasto inadempiuto, con conseguente diritto dell'opponente a reclamare il risarcimento del danno.
All'opponente spetta pertanto anche l'ulteriore somma di € 1.240,00.
Neanche sull'importo anzidetto posso essere riconosciuti a favore di parte opponente i c.d. interessi compensativi, in assenza di un'espressa domanda in tal senso e anche tenuto conto dei principi – ritenuti pienamente condivisibili – espressi dalla pronuncia di Cass. n. 4938/2023, a mente della quale “gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda”.
3.3 Dal momento che – come anzidetto – il credito oggetto della domanda riconvenzionale dell'opponente è stato opposto in compensazione al credito ingiunto in via monitoria (v. pagg. 10 e 12 atto di citazione) e che la compensazione legale ex art. 1243, I comma c.c. ha effetto dal momento della coesistenza dei due crediti, il credito dell'opposta – pari a € 16.185,62 comprensivo di IVA e interessi, così come indicati al § 2.4 che precede, al momento della domanda giudiziale (ovvero alla data di notifica dell'atto di pagina 11 di 13 citazione contenente la domanda riconvenzionale dell'opponente) – risulta completamente eliso dal controcredito fatto valere dall'opponente.
In accoglimento della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione dell'opponente, l'opposta deve quindi essere condannata al pagamento a favore dell'opponente della somma di € 15.054,38 (pari a €
31.240,00 - € 16.185,62).
4. Considerato che, da un lato, “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale
l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (v.
Cass. n. 14764/2007) e visto, dall'altro lato, l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, si ritiene di dover compensare le spese di lite tra le parti (ivi incluse quelle della fase monitoria), stante la soccombenza reciproca tra le stesse ai sensi dell'art. 92, II comma c.p.c..
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1773/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/6/2023 e depositato in data 13/6/2023;
pagina 12 di 13 in accoglimento della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione dell'opponente, condanna l'opposta al pagamento a favore dell'opponente della somma di € 15.054,38;
rigetta nel resto ogni ulteriore domanda formulata dalle parti;
compensa le spese di lite tra le parti.
Bergamo, 25 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4894/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAURO Parte_1 P.IVA_1
BARONI
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. RICCARDO Controparte_1 P.IVA_2
ROMANO
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 28/3/2025
Conclusioni di parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 4/11/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1773/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/6/2023 e depositato in data
13/6/2023, con il quale è stato ingiunto a il Parte_1
pagamento della somma di € 55.211,28, oltre interessi e spese della procedura, a favore di a titolo di corrispettivi per lo svolgimento di attività Controparte_2
di commercializzazione di un kit di allarme.
In particolare l'opponente ha dedotto:
di essere una realtà imprenditoriale operante nel settore della vigilanza privata e di avere deciso di ampliare la propria attività mediante la commercializzazione del kit “MYSOLO” (ovvero un sistema di allarme collegato alla centrale operativa 24h24);
di avere all'uopo stipulato un contratto di collaborazione con l'opposta in data
28/2/2022, avente durata di tre anni, che prevedeva il pagamento di un compenso annuale fisso di € 60.000,00, oltre a una percentuale variabile sulle vendite (v. doc. 4 opponente);
di avere comunicato all'opposta in data 21/2/2023 la risoluzione immediata del rapporto in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del predetto contratto, in quanto l'opposta (i) non comunicava il numero delle vendite a cadenza settimanale, in violazione del disposto degli artt. 8 e 9 del contratto sottoscritto tra le parti e (ii) non forniva la rendicontazione prevista dall'art. 15 del medesimo contratto;
che l'opposta si rendeva altresì inadempiente sotto ulteriori profili: in particolare, parte opponente riceveva rivendicazioni di pretese da parte dei dipendenti/collaboratori dell'opposta, lamentele di clienti che sostenevano di non avere mai sottoscritto i contratti, oltre che una diffida dal suo maggior pagina 2 di 13 competitor ( in relazione a condotte asseritamente poste in Controparte_3
essere dall'opposta in violazione della normativa che regola la pubblicità comparativa.
L'opponente ha altresì formulato una domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento della penale contrattuale (pari a una annualità del compenso fisso spettante all'opposta, ovvero a € 60.000,00), oltre che il risarcimento del danno – quantificato nella somma di € 1.240,00 – per la mancata restituzione di otto tablet che sarebbero stati consegnati all'opposta, indicando come la somma complessiva di cui alla propria domanda riconvenzionale fosse – in subordine – da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto alla controparte.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 23/2/2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648
c.p.c., limitatamente alla somma di € 12.935,71 oltre IVA e sono state altresì rigettate tutte le istanze di prova orale formulate dalle parti, per le motivazioni ivi indicate.
La causa, ritenuta dunque matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 29/5/2025 (con assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3/7/2025.
* * *
1. Giova preliminarmente osservare che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
pagina 3 di 13 sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)”) (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò posto, l'opposizione risulta parzialmente fondata e, come tale, deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2.1 L'opposta ha azionato in via monitoria il credito portato dalla fattura sub doc. 4 fasc. monit., relativa a “provvigioni mesi di gennaio e febbraio 2023 più 2 mesi di preavviso”.
Posto che le pattuizioni intercorse tra le parti in ordine al corrispettivo (fisso e variabile) spettante all'opposta sono rinvenibili all'art. 14 del contratto tra le stesse sottoscritto (v. doc. 1 fasc. monit.), si osserva quanto segue in merito ai conteggi sulla base dei quali tale corrispettivo è stato calcolato dall'opposta come dovuto.
Con specifico riferimento ai contratti conclusi dall'opposta nei mesi di gennaio e febbraio 2023, le prospettazioni delle parti convergono e trovano corrispondenza, in particolare, tra quanto indicato nel riepilogo prodotto dall'opposta sub doc. 7 e nei conteggi di cui al doc. 20 allegato dall'opponente.
pagina 4 di 13 Di contro, non risulta conforme agli anzidetti documenti il prospetto riepilogativo allegato da parte opposta quale doc. 3 fasc. monit., sul quale detta parte ha fondato le proprie doglianze in ordine ai corrispettivi che ha lamentato essere rimasti impagati complessivamente (pari a € 35.255,12, oltre IVA).
Inoltre, rispetto alle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine al fatturato erroneamente conteggiato in eccesso dall'opposta, quest'ultima non risulta avere sollevato specifiche obiezioni in relazione alle risultanze del succitato doc. 20 dell'opponente, né avere dimostrato – a mezzo di prove documentali e/o a mezzo di valide istanze istruttorie, neanche concernenti l'eventuale esibizione delle scritture contabili della mandante – la fondatezza e correttezza dei dati contabili sulla base dei quali ha unilateralmente proceduto al calcolo delle proprie spettanze (anche a titolo di conguaglio per il pregresso periodo di vigenza del rapporto, come si dirà meglio infra).
Sicché, risultando documentalmente provati i pagamenti effettuati dall'opponente a favore dell'opposta sino alla porzione fissa del corrispettivo di gennaio 2023 (v. docc. 37 e 39 dell'opponente, e non potendosi in ogni caso ritenere che il doc. 38 prodotto dall'opponente costituisca una rinuncia dell'opposta a un proprio eventuale ulteriore credito relativo al mese di gennaio 2023, né che la nota di credito sub doc. 45 dell'opposta integri una rinuncia alla domanda azionata in via monitoria), residua un credito dell'opposta per il compenso variabile di gennaio
2023, oltre che per il compenso sia fisso che variabile di febbraio 2023, da calcolarsi – sulla base degli anzidetti documenti prodotti dalle parti, che riportano conteggi convergenti – come pari a € 12.935,71 oltre IVA.
2.2 Non si ritiene, invece, spettante l'ulteriore porzione di compensi reclamata da parte opposta – che, come anzidetto, avrebbe ad oggetto conguagli del corrispettivo variabile relativi a mensilità antecedenti al gennaio 2023 – per i seguenti motivi.
pagina 5 di 13 Nelle propria comparsa di costituzione e risposta, l'opposta ha infatti adombrato che “ad un certo punto” – e dunque solo per alcuni contratti – la percentuale variabile alla stessa spettante sarebbe stata erroneamente calcolata dall'opponente sulla base di un prezzo del kit allarme inferiore a quello che avrebbe dovuto essere preso in considerazione (ossia, in altri termini, sarebbe stata in thesi calcolata dall'opponente arbitrariamente scorporando dalla base di calcolo – dell'intero prezzo netto di ogni ordine – “ad esempio” la parte relativa alla vendita della centrale operativa inclusa nel kit, come risulterebbe dall'Allegato A al contratto: v. pag. 13 comparsa di costituzione e risposta dell'opposta e doc. 8 opposta).
Tali doglianze, tuttavia, non colgono nel segno.
In primo luogo, l'opponente ha documentato di avere eseguito i pagamenti mensili sempre sulla base di dati contabili concordati tra le parti (v. docc. da 20 a
39 opponente) e tale componente aggiuntiva del corrispettivo richiesto (ulteriore anche rispetto ai “2 mesi di preavviso”, di cui si tratterà al § 2.3 che segue) nemmeno è stata esplicitata nella fattura azionata in via monitoria (v. doc. 4 fasc. monit.).
Inoltre, difetta la specifica allegazione (prima ancora che la prova) dei seguenti dati: (i) per quanti e quali contratti il compenso variabile sarebbe stato erroneamente conteggiato, (ii) quale percentuale (del 30 % o del 40 %, ai sensi dell'art. 14 del contratto) dovrebbe essere applicata e, ancora, (iii) a quanto ammonterebbero le singole illegittime decurtazioni asseritamente applicate dall'opponente.
Né, come noto, alla carenza di specifica allegazione può sopperire l'assolvimento dell'onere di produzione documentale: detto altrimenti, risulta preclusa al giudice la possibilità di fondare la prova dei fatti, quand'anche rinvenibile a seguito di pagina 6 di 13 ricerca condotta sui documenti prodotti, che non risultino oggetto di puntuale allegazione negli scritti difensivi di parte (v. in tal senso Cass. n. 30607/2018).
Anche il capitolo di prova orale formulato sul punto dell'opposta (n. 4) risulta inammissibile in quanto generico.
Pertanto, in carenza di prova dei generici assunti di parte opposta, le ragioni di opposizione risultano fondate sul punto.
2.3 Parimenti, l'opposta non ha diritto alla corresponsione di due mensilità aggiuntive di compenso fisso a titolo di preavviso, alla stregua della riqualificazione, dalla stessa operata – quale recesso ex art. 17 del contratto – della dichiarazione dell'opponente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del contratto (v. comunicazione del 21/2/2023 sub doc. 5 opponente).
Giova premettere che, come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento giudiziale – nel caso che occupa, di natura incidentale – dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto sottoscritto tra le parti deve riguardare soltanto l'imputabilità dell'inadempimento, senza compimento di ulteriori indagini circa l'entità e gravità dello stesso (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 29654/2018).
Alla luce di quanto sopra, risultano integrati i presupposti di applicabilità della clausola risolutiva espressa invocata dalla ricorrente con riferimento ai profili di inadempimento dell'opposta specificamente allegati, vale a dire (i) omessa comunicazione del numero delle vendite a cadenza settimanale, in violazione del disposto dell'art. 8 del contratto sottoscritto tra le parti, e (ii) omessa rendicontazione prevista dall'art. 15 del medesimo contratto.
Del resto, non appaiono rilevanti le allegazioni sul punto di parte opposta relative alla postulata sostituzione – tacitamente concordata – dell'obbligo di reportistica settimanale contrattualmente fissato con la trasmissione giornaliera degli ordini pagina 7 di 13 (via e-mail seguita dalla consegna cartacea: v. pagg.
4-5 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta), in ogni caso rimasta indimostrata: invero, il capitolo di prova n. 1 formulato dall'opposta è inammissibile in quanto in parte vertente su circostanze che avrebbero dovuto essere documentalmente dimostrate e in parte irrilevante ai fini della decisione. A ciò si aggiunga che l'istanza di ordine di esibizione dell'opposta risulta inammissibile in quanto tardivamente formulata soltanto negli scritti conclusionali, non avendo detta parte né depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c., né in precedenza tempestivamente allegato circostanze ostative alla produzione di documenti, e – peraltro – nemmeno offerto di provare il presunto accordo che sarebbe intercorso tra le parti circa diverse tempistiche della rendicontazione e reportistica periodica, in deroga alle previsioni scritte di cui al contratto.
Parimenti, si appalesano generiche le giustificazioni addotte dall'opposta circa un
“mal funzionamento del flusso comunicativo interno di (v. pag. 5 della comparsa di Pt_1
costituzione e risposta dell'opposta), che avrebbe compromesso la possibilità per la società di ottemperare all'obbligo di rendicontazione mensile di cui all'art. 15 del contratto.
In definitiva, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale sanciti dalla pronuncia di Cass. S.U. n.
13533/2001, l'opposta non ha fornito prova di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico nascenti dalle disposizioni di cui agli artt. 8 e
15 del contratto, né che l'inadempimento contestato risulti alla stessa non imputabile.
Di talché, l'opposizione risulta fondata anche sul punto.
Risulta, inoltre, superfluo esaminare la fondatezza delle doglianze dell'opponente relative a diversi e ulteriori profili di inadempimento dell'opposta, che restano pagina 8 di 13 tutte assorbite dall'accertamento – sopra compiuto – dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti.
2.4 In conclusione, alla luce della superiore disamina, l'opposizione può trovare accoglimento nei limiti innanzi esposti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento a favore dell'opposta della minor somma di € 12.935,71, oltre IVA al 22%.
Su tale somma spettano altresì all'opposta gli interessi – espressamente richiesti – al tasso legale ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 26/4/2023 (data di scadenza della fattura azionata in via monitoria) al saldo.
3. La domanda riconvenzionale formulata da parte opponente merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3.1 Stante quanto indicato al § 2.3 che precede, l'opponente ha diritto al pagamento da parte dell'opposta della penale per inadempimento convenuta.
Tuttavia, il quantum di € 60.000,00 richiesto dall'opponente – pari a una annualità del compenso fisso – previsto all'art. 25 del contratto risulta manifestamente eccessivo, sia alla luce dell'incidenza dell'obbligazione inadempiuta (obbligo di rendicontazione periodica) sul vulnus inferto al sinallagma contrattuale, sia tenuto conto del fatto che il rapporto tra le parti ha avuto una durata inferiore a un anno
(ossia dal 28/2/2022 al 21/2/2023).
Posto che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che, in tema di clausola penale,
“il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela” (v. Cass. S.U. n. 18128/2005), nell'esercizio dell'anzidetto potere ufficioso e alla luce dei criteri innanzi indicati, si ritiene di dover ridurre la penale contrattualmente prevista della metà, cosicché
pagina 9 di 13 la somma complessivamente dovuta a tale titolo da parte opposta a parte opponente risulta pari a € 30.000,00.
Su tale somma non possono essere riconosciuti interessi a favore dell'opponente, in assenza di espressa formulazione di una domanda in tal senso.
3.2 Deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente (considerata l'espressa riserva contenuta nella clausola penale).
Detta parte ha allegato di avere acquistato dieci tablet per un valore complessivo di € 1.550,00 (v. doc. 40 opponente), di averne consegnati nove all'opposta (v. doc. 41 opponente), la quale ne avrebbe restituito soltanto uno (v. doc. 42 opponente).
Ebbene, anche se il contratto sottoscritto non reca alcuna pattuizione relativa agli anzidetti dispositivi, la stipulazione tra le parti di un comodato d'uso gratuito degli stessi risulta dai seguenti plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (avendo la Suprema Corte puntualizzato che il convincimento del giudice può fondarsi financo su una sola presunzione, purché grave e precisa: v.
Cass. n. 13373/2017):
- contenuto dell'e-mail di consegna (v. doc. 41 opponente), che indica precipuamente come tali strumenti dovessero essere “assegnati al personale”;
- e-mail con cui è stata chiesta la restituzione degli otto tablet mancanti (v. doc. 42 opponente);
- risposta proveniente da un indirizzo pec riconducibile all'opposta – e rispetto al contenuto della quale l'opposta non ha sollevato specifiche contestazioni – in cui viene esplicitato un accordo per la decurtazione (di fatto poi non avvenuta) del valore di tali dispositivi dal saldo delle fatture di gennaio e febbraio dell'opposta (v. doc. 44 opponente).
Sicché, non coglie nel segno l'eccezione sollevata da parte opposta circa il fatto che i tablet sarebbero stati in realtà consegnati non alla società, bensì al sig.
pagina 10 di 13 (peraltro mai avendo l'opposta contestato l'allegazione, Testimone_1
reiterata dall'opponente, circa il ruolo di “amministratore di fatto” dell'opposta svolto da tale soggetto).
Del pari risultano prive di pregio le doglianze dell'opposta circa il valore dei tablet, documentalmente provato dalla fattura di acquisto sub doc. 40 dell'opponente.
Quanto anzidetto risulta sufficiente a postulare la sussistenza di un obbligo restitutorio in capo all'opposta rimasto inadempiuto, con conseguente diritto dell'opponente a reclamare il risarcimento del danno.
All'opponente spetta pertanto anche l'ulteriore somma di € 1.240,00.
Neanche sull'importo anzidetto posso essere riconosciuti a favore di parte opponente i c.d. interessi compensativi, in assenza di un'espressa domanda in tal senso e anche tenuto conto dei principi – ritenuti pienamente condivisibili – espressi dalla pronuncia di Cass. n. 4938/2023, a mente della quale “gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda”.
3.3 Dal momento che – come anzidetto – il credito oggetto della domanda riconvenzionale dell'opponente è stato opposto in compensazione al credito ingiunto in via monitoria (v. pagg. 10 e 12 atto di citazione) e che la compensazione legale ex art. 1243, I comma c.c. ha effetto dal momento della coesistenza dei due crediti, il credito dell'opposta – pari a € 16.185,62 comprensivo di IVA e interessi, così come indicati al § 2.4 che precede, al momento della domanda giudiziale (ovvero alla data di notifica dell'atto di pagina 11 di 13 citazione contenente la domanda riconvenzionale dell'opponente) – risulta completamente eliso dal controcredito fatto valere dall'opponente.
In accoglimento della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione dell'opponente, l'opposta deve quindi essere condannata al pagamento a favore dell'opponente della somma di € 15.054,38 (pari a €
31.240,00 - € 16.185,62).
4. Considerato che, da un lato, “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale
l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (v.
Cass. n. 14764/2007) e visto, dall'altro lato, l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, si ritiene di dover compensare le spese di lite tra le parti (ivi incluse quelle della fase monitoria), stante la soccombenza reciproca tra le stesse ai sensi dell'art. 92, II comma c.p.c..
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1773/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/6/2023 e depositato in data 13/6/2023;
pagina 12 di 13 in accoglimento della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione dell'opponente, condanna l'opposta al pagamento a favore dell'opponente della somma di € 15.054,38;
rigetta nel resto ogni ulteriore domanda formulata dalle parti;
compensa le spese di lite tra le parti.
Bergamo, 25 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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