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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8386 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. CO ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 6851/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CO Impelluso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
(C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
C.F. – p.iva contumace Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 3.10.2025 e richiamato all'udienza del 15.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
esponeva di essere padre di , deceduto in data 8.09.2022 a seguito di un Parte_1 Persona_1 incidente stradale avvenuto a San SE (FG), consistito nello scontro tra l'autovettura Fiat Punto tg.
pagina 1 di 11 CV695HZ di cui era conducente e l'autovettura Dacia Sandero tg. DY895BX guidata da Persona_1
Controparte_1
Conveniva quindi in giudizio e – rispettivamente Controparte_1 Controparte_2 conducente/proprietaria e assicuratore dell'automobile Dacia – deducendo la responsabilità della CP_1 per la morte del prossimo congiunto e chiedendo la solidale condanna dei convenuti al
[...] risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio.
Nonostante regolare notifica, le convenute non si costituivano e venivano quindi dichiarate contumaci.
Dopo istruttoria documentale e testimoniale (con escussione delegata dei testi ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Foggia), la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. del 15.10.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
Sono da ritenersi ultronee ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate da parte attrice nelle proprie conclusioni in quanto afferenti a circostanze già provate documentalmente o prive di rilievo rispetto all'accertamento delle responsabilità di cui è causa. La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate, nei limiti di cui appresso.
1) Accertamento della responsabilità
Il Tribunale ritiene sufficientemente provata la dinamica del sinistro sulla base della copiosa documentazione in atti, ivi comprese le relazioni degli operanti intervenuti (doc. 8) e le consulenze tecniche in atti (doc. 11 quella di parte attrice e doc. 33 quella del PM).
Più in particolare, sulla base della relazione dei Carabinieri intervenuti, della CT del PM realizzata nell'ambito del procedimento penale e dell'intero compendio istruttorio (docc. 8 e 9), risulta provato che lo scontro tra i veicoli si è verificato allorquando l'autovettura della percorrendo la CP_1
SS272 in direzione San CO in Lamis, giunta all'incrocio con la SP27, si scontrava con l'autovettura del proveniente dal suo lato destro che, dopo aver superato lo stop, stava attraversando la Pt_1 carreggiata della SS272 lungo la SP27 in direzione Apricena.
L'urto avveniva sulla corsia opposta a quella di percorrenza della Dacia, quando l'autovettura Punto aveva già completamente impegnato l'intersezione (cfr. relazione di incidente stradale, doc. 8), in quanto la non appena si avvedeva della presenza dell'automobile del al centro della CP_1 Pt_1 carreggiata, tentava improvvidamente una manovra di emergenza curvando verso sinistra e proprio in virtù di tale spostamento nella corsia opposta si verificava lo scontro.
È stato possibile per i consulenti tecnici risalire alla velocità tenuta dal veicolo della al CP_1 momento dell'impatto mediante l'analisi da parte del consulente del PM dei dati registrati dalla scatola nera installata sull'autovettura, che ha registrato con accuratezza il percorso dell'autovettura nonché la velocità tenuta negli istanti precedenti al sinistro.
Segnatamente è stato ricostruito che la procedesse alla velocità di 120 Km/h lungo la SS272 che, Pt_2 come emerge dalle relazioni dei Carabinieri e dalle Consulenze tecniche in atti (docc. 8, 11 e 33), ha come limite massimo di velocità 60 km/h.
pagina 2 di 11 Il sinistro si verificava in prossimità di un incrocio, che, come osservato nella consulenza tecnica del PM in atti, era adeguatamente segnalato mediante rallentatori ottici, acustici e chiara indicazione tramite segnaletica verticale (cfr. pag. 26 doc. 33).
Emerge dunque con lampante chiarezza la violazione da parte della delle norme di cui agli CP_1 artt. 141, co. 1, 2 e 3 e art. 142 co. 2 (limiti di velocità) e 145 co. 1 (obbligo prudenza in prossimità di un incrocio) cod. strada secondo cui:
“1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici” […] (Art. 141)
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti” (Art. 145)
Orbene, come emerge dalle fotografie in atti, il teatro del sinistro è un incrocio tra due strade rettilinee la cui conformazione però, come osservato dal consulente del PM (cfr. pag. 25 doc. 33), non consente una piena visibilità del crocevia in lontananza, ma solo una volta giunti in prossimità dello stesso;
il giorno del sinistro, il tempo era sereno, la visibilità era buona (cfr. verbale degli operanti doc. 8) e alle 6.55 dell'8 settembre vi è già luce naturale.
È sufficiente per l'affermazione della responsabilità della rilevare che ella, accingendosi ad CP_1 attraversare un incrocio privo di adeguata visuale, non abbia usato la necessaria prudenza e non abbia conformato la propria condotta di guida alla necessità di evitare lo scontro con veicoli provenienti dalle intersezioni stradali. Invero, nonostante dalle dichiarazioni di uno dei trasportati sul veicolo della CP_1 sentito nell'ambito del procedimento penale (cfr. verbale del 8.9.2022 di , pag.
[...] Parte_3
50 del doc. 9) emerga che l'autovettura del sia “sbucata” improvvisamente da destra, se la Pt_1 guidatrice convenuta avesse tenuto una velocità adeguata ai luoghi e affrontato l'incrocio con la dovuta diligenza, ciò avrebbe scongiurato il verificarsi dell'incidente perché ella avrebbe potuto frenare in tempo alla vista della Punto e non avrebbe scompostamente deviato il proprio percorso sulla corsia opposta.
Difatti, nonostante la conducente della Dacia avesse il diritto di precedenza nell'intersezione con la SP27, ciò non la esimeva dall'avvicinarsi all'incrocio con opportuna cautela, potendo prevedere la presenza di autovetture che avrebbero attraversato l'intersezione. L'aver proceduto a una velocità pagina 3 di 11 doppia rispetto a quella consentita sul tratto di strada interessato dal sinistro, nonostante la presenza di plurimi dissuasori installati lungo la strada, dimostra un grave scostamento dal parametro di diligenza richiesta per scongiurare incidenti stradali.
La colpa della convenuta assume rilievo causale significativo, poiché, se ella si fosse attenuta alle regole del codice della strada, soprattutto in punto di rispetto dei limiti di velocità, l'incidente non si sarebbe verosimilmente verificato perché ella avrebbe potuto evitare l'impatto avvedendosi in tempo della presenza dell'auto del in mezzo alla carreggiata e avrebbe potuto frenare per tempo e senza Pt_1 invadere la corsia opposta.
Nondimeno, va affermata anche una corresponsabilità del , il quale non ha rispettato il segnale di Pt_1 stop, che gli avrebbe imposto di non impegnare l'incrocio alla vista, seppur a grande distanza, dell'autovettura della la quale procedeva sulla corsia dotata di precedenza, in violazione CP_1 dell'art. 145 co. 5 c.d.s.
Al fine di verificare la violazione di tale regola di condotta imposta dal codice della strada è superfluo l'accertamento della velocità del veicolo del , su cui si appunta la relazione del tecnico di parte, in Pt_1 quanto emerge dalla relazione del Consulente del PM che il conducente deceduto aveva una piena visuale della carreggiata che avrebbe di lì a poco impegnato una volta arrivato al segnale di stop (cfr. pag. 25, doc. 33). Il quindi, a prescindere dalla circostanza che egli abbia arrestato il proprio Pt_1 percorso per poi ripartire o non si sia mai fermato, ha occupato l'incrocio pur potendo avvistare lungo la SS272 la presenza dell'autovettura della che procedeva in direzione San CO in CP_1
Lamis.
Alla vista della Dacia in lontananza, il avrebbe dovuto arrestarsi o rimanere fermo, mentre, Pt_1 confidando nell'impossibilità dell'autovettura guidata dalla di coprire la lunga distanza che CP_1 la separava dall'incrocio nel tempo in cui egli prevedeva di superare l'intersezione, ha proceduto in direzione Apricena.
Tale previsione si basava sull'affidamento del guidatore della nel rispetto da parte della CP_3 CP_1 del limite di velocità, che invece veniva grandemente superato, con la conseguenza che il tempo
[...] necessario a raggiungere l'incrocio è stato dimezzato rispetto a quello che il poteva Pt_1 ragionevolmente attendersi.
Occorre inoltre osservare che, nonostante questa discrepanza tra la velocità tenuta e quella doverosa, l'automobile del ha effettivamente superato la corsia di percorrenza della come provato Pt_1 Pt_2 dal luogo di verificazione del sinistro (cfr. pag. 30 doc. 33), e lo scontro è avvenuto in quanto la CP_1 ha deviato la propria traiettoria a causa dell'abnorme velocità sostenuta, che le ha fatto perdere il
[...] controllo, finendo sulla corsia di senso opposto.
In ordine alla corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale, la Suprema Corte ha osservato che “in tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma, cod. civ., in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e pagina 4 di 11 l'incidente. Nondimeno, allorché risulti che l'altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi - oltretutto nella stessa area di incrocio - in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall'automobilista impegnato nell'attraversamento dell'incrocio in prossimità dello "stop", siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile”(cfr. Cass., ord. n. 15504/2013).
Nel caso di specie, considerato che la condotta della è consistita nel mantenere una velocità CP_1 del tutto sproporzionata rispetto alle caratteristiche della strada, il contegno tenuto dalla guidatrice assume certamente rilievo nella causazione dell'evento, ma all'imprudenza del va comunque Pt_1 riconosciuto un ruolo causalmente concorrente nella determinazione del sinistro. Ciò in quanto, sebbene le violazioni della siano molto gravi e acquistino decisiva efficacia causale, deve CP_1 ritenersi che, se il avesse rispettato il segnale di stop, l'incidente non si sarebbe ugualmente Pt_1 verificato.
La precisa dimostrazione della dinamica del sinistro e del ruolo dei due conducenti consente dunque di superare la presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c..
La gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze dannose derivate, come dianzi ampiamente illustrato, inducono nondimeno a ritenere paritarie le responsabilità dei due conducenti (50% ciascuno).
Entrambe le parti convenute, pertanto, devono essere condannate al risarcimento del 50% dei danni patiti dall'attore, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass.
Sulla quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale osserva quanto segue.
2) La quantificazione dei danni risarcibili
2.1 Il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale
L'attore domanda il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il figlio deceduto.
Tale voce di danno è risarcibile e il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno pagina 5 di 11 essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato, la contumacia dei convenuti, e il fatto che comunque è stata positivamente dimostrata dagli atti e per testimoni l'esistenza di rapporti affettivi tra la vittima e il padre superstite, questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo all'attore, del danno morale da sofferenza per la morte del figlio.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle AB a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, AB che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali AB, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro nel caso di perdita del figlio), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in 391.103,18 euro (nel caso della perdita del figlio).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle AB (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
pagina 6 di 11 La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le AB 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dall'attore per la perdita di può essere quantificato come segue. Persona_1
Per il parametro A (età della vittima, 28 anni) devono riconoscersi 24 punti.
Per il parametro B (età del danneggiato) devono riconoscersi 18 punti.
Per il parametro C (convivenza) possono essere riconosciuti 16 punti in quanto la convivenza, di cui è stata data prova mediante produzione dello stato di famiglia agli atti, è stata confermata anche dai testimoni sentiti (cfr. verbale del 7.5.2025 avanti al Tribunale di Foggia);
Nessuno punto può essere riconosciuto al richiedente per il parametro D (presenza/assenza di altri congiunti superstiti).
Su tale aspetto, il Tribunale osserva quanto segue.
Nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari stretti (ascendenti, discendenti, fratelli, coniuge) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, che non sempre coincide con quello del de cuius, di talché la sofferenza dell'attore danneggiato non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali egli non ha più alcun legame particolarmente rilevante (ad es. il coniuge del de cuius per i genitori del defunto o, viceversa, i genitori del de cuius che fanno parte del nucleo stretto del de cuius ma non hanno un legame particolare con il coniuge vedovo).
Ritiene, inoltre, il Tribunale che il riconoscimento di punti in base al “parametro D” sia subordinato alla prova specifica e rigorosa dell'assenza di altri superstiti ovvero del numero di congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti da parte dell'attore danneggiato, non potendosi desumere dal silenzio serbato sul punto o dall'assenza di documentazione circa la composizione del nucleo familiare che non vi siano altri congiunti superstiti e che, quindi, per ciò solo, i punti debbano essere riconosciuti.
Considerato, infatti, che l'onere di provare sussistenza e quantum dei danni-conseguenza ricade in capo all'attore danneggiato, l'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti) è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Siccome, dunque, l'assenza di altri congiunti superstiti – o la presenza di 1-3 superstiti, secondo le indicazioni tabellari – è un elemento che concorre alla formazione e alla quantificazione del danno patito, spetta al richiedente fornire la prova precisa ed esaustiva di tale circostanza, senza che possa pagina 7 di 11 presumersi tale assenza di superstiti dall'assenza di documenti sul punto o, tantomeno, addossarsi sul danneggiante convenuto l'onere di dimostrare la presenza di superstiti, giacché, così facendo, si trasformerebbe indebitamente un elemento costitutivo della voce di danno-conseguenza lamentata (con onere della prova in capo all'attore) in un elemento limitativo del diritto risarcitorio (con onere della prova in capo al convenuto), in violazione dell'art. 2697 c.c.
Né può dirsi che trattasi di fatto negativo soggetto a probatio diabolica, in quanto il numero o l'assenza di stretti congiunti superstiti è dimostrabile, in modo non gravoso, mediante la produzione dei certificati anagrafici, anche storici, e mediante la ricostruzione del nucleo familiare del de cuius e/o del congiunto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno.
L'attribuzione di punti in base al parametro D presuppone, dunque, una chiara allegazione da parte dell'attore dell'assenza tout court o del numero di congiunti superstiti (presenza/assenza di discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli etc.), con adeguata illustrazione dei rapporti di parentela ed una altrettanto chiara dimostrazione documentale della composizione del nucleo familiare superstite (non potendo peraltro operare il principio di non specifica contestazione pur a fronte di una chiara e specifica allegazione di chi siano i congiunti superstiti e del fatto che non ve ne siano di ulteriori, essendo le convenute entrambe contumaci).
E, come detto, l'allegazione dev'essere chiaramente e specificamente svolta negli atti processuali, prima del maturare delle preclusioni assertive e con indicazione specifica dei documenti a supporto, senza che possa riversarsi sul Tribunale l'onere, in assenza di specifica allegazione della parte, di andare a ricercare autonomamente nella mole di documenti prodotti tracce o indizi circa la presenza/assenza di altri superstiti e circa la composizione del nucleo familiare.
In difetto di prova diretta e rigorosa dell'assenza tout court di altri congiunti superstiti ovvero di un numero di superstiti tra 1 e 3 (la Tabella considera sino a 3 superstiti) e dell'assenza di ulteriori superstiti, non potrà riconoscersi alcun punto in base al parametro D, in quanto dovrà ritenersi che il danneggiato non ha fornito sufficiente prova, in parte qua, del suo danno-conseguenza, in relazione a quella quota di danno morale aggiuntiva connessa alla “maggior” sofferenza per l'assenza o per la limitata presenza di congiunti superstiti in grado di attutire il dolore per la perdita del congiunto.
Nel caso di specie, come anticipato, nessun punto può essere attribuito ad alcuno degli attori e intervenuti per il parametro D, in quanto conserva quantomeno il legame con la figlia e non Parte_1 ha specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (ad es. genitori o fratelli);
Quanto al parametro E, possono riconoscersi 25 punti, avendo l'attore dimostrato un rapporto assiduo e costante con il de cuius, coerente con lo stretto legame di parentela, che non si risolveva nella sola coabitazione, ma che si estrinsecava in una regolare condivisione del tempo libero, durante il quale e coltivavano passioni comuni, come evidenziato dai testimoni escussi Pt_1 Persona_1 [...]
e (cfr. verbale d'udienza del 7.5.2025) i quali hanno confermato che il Tes_1 Testimone_2 figlio dell'attore era solito preparare i pasti per sé e per il padre e che tutti i fine settimana padre e figlio andavano al mare o facevano gite fuori porta insieme.
pagina 8 di 11 È emerso dall'istruttoria e dalla produzione documentale che padre e figlio condividessero inoltre di momenti di vita sociale, consistenti nell'organizzazione condivisa di cene e ritrovi con amici in comune, oltre alla dimostrata vicinanza e presenza del padre anche in momenti di difficoltà fisica del de cuius dovuta a un infortunio avvenuto poco tempo prima del sinistro mortale.
Deve essere inoltre valorizzato l'impatto che assume l'improvvisa perdita dell'unico giovane figlio ancora convivente nella vita del padre, alla luce del dimostrato legame affettivo di forte intensità.
In conclusione, i punti e i danni risarcibili ammontano come segue:
83 punti (24 + 18 + 16 + 0 + 25), pari a 324.613 euro (83 * 3.911).
Tale somma deve essere dimidiata in ragione della corresponsabilità paritaria nella causazione dell'evento tra la convenuta e il de cuius , sicché il danno risarcibile all'attore CP_1 Persona_1 ammonta a 162.306,50 euro.
Occorre inoltre tenere conto del fatto che in data 30.03.2023 ha già erogato a parte Controparte_2 attrice l'importo di € 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a mezzo assegno circolare, oltre ad € 2.500,00 per compensi stragiudiziali (doc. 18-19).
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017, al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in 162.306,50 euro dovrà essere dedotta la somma di 82.240 euro, pari all'importo dell'acconto, per il solo danno non patrimoniale, rivalutato secondo indice Istat FOI dalla data del pagamento all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare, pari a 80.066,50 euro.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 162.306,50 euro – come devalutato alla data del sinistro (8.09.2022) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo (80.066,50 euro, anch'esso, come si è visto, in moneta attuale)
– devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza.
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2 Il danno patrimoniale
A titolo di danno patrimoniale, può essere riconosciuto a il valore dell'autovettura Parte_1 coinvolta nel sinistro, per la parte corrispondente alla sua quota di proprietà (1/2), la quale, a seguito dell'impatto, è stata rottamata, considerato che la riparazione degli ingenti danni subiti sarebbe stata antieconomica rispetto al valore della vettura. La somma complessivamente da riconoscersi è pari a 600 euro, ovvero il 50% di 1/2 di 2.400 euro, quale media dei valori delle autovetture della medesima tipologia di quella incidentata (cfr. doc. 27), pagina 9 di 11 Non può riconoscersi il risarcimento del danno emergente per il pagamento del compenso per la perizia cinematica ante causam, non ritenendosi che l'espletamento di tale consulenza fosse assolutamente necessario per l'impostazione della causa, considerato che era stata già predisposta apposita perizia ricostruttiva della dinamica del sinistro da parte del consulente tecnico del PM nell'ambito del procedimento penale.
L'attore domanda altresì risarcimento del lucro cessante consistente nella perdita dell'apporto economico fornito dal de cuius.
La domanda è infondata, non essendo stato dimostrato alcun contributo del de cuius al mantenimento del padre né uno stato di bisogno o comunque di indigenza di , che consenta di presumere Parte_1 che il figlio avrebbe fornito un sostegno economico nel futuro. Inoltre, quanto dedotto in ordine alla frazione di stipendio che il de cuius destinava alle spese familiari non trova riscontro probatorio in atti e, in ogni caso, eventuali somme versate mensilmente dal figlio al padre costituivano in primis un contributo per il proprio mantenimento all'interno della casa familiare.
Le spese per assistenza stragiudiziale ante causam (fattura del 27.4.2023 sub doc. 30, euro 10.000) possono essere riconosciute, seppur parzialmente, in quanto deve ritenersi che il consulente incaricato abbia svolto un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto alla successiva fase giudiziale.
Risultano, infatti, prodotte (doc. 13-15, 17, 20 e 21) le lettere inviate alla compagnia assicuratrice ed emerge dagli atti (doc. 19) il fatto che nel 2023, dunque ante causam, la compagnia ha corrisposto un consistente acconto all'odierno attore. Ciò induce a ritenere che sia stata prestata un'attività di assistenza stragiudiziale ante causam articolata e dotata di autonoma rilevanza, sfociata poi in un pagamento parziale.
Tenuto conto, tuttavia, dell'attività documentata – che non ha incluso prestazioni stragiudiziali di elevata complessità come redazione di contratti o pareri – e del valore della causa, ritiene il Tribunale, in applicazione della tabella 25 del DM 55/2014, che tale voce di danno debba essere congruamente quantificata in
6.500 euro, di cui
3.250 euro (50%) a carico solidale dei convenuti. Cont Da tale somma deve sottrarsi l'acconto di 2.500 euro ricevuto a tale titolo da (doc. 18), sicché l'importo residuo da corrispondere ammonta a 750 euro.
Il danno patrimoniale liquidabile ammonta, in conclusione a
1.350 euro, oltre rivalutazione dalla data del sinistro (per i 600 euro dell'autovettura) o dall'esborso (per le spese di assistenza stragiudiziale) alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Per tasso di interesse legale si intende sempre, nella presente sentenza, quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c. non condividendosi la posizione di parte attrice che vorrebbe l'applicazione dell'elevatissimo tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (cioè, il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali) in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole pagina 10 di 11 obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3 Spese di lite
In ragione del concorso di colpa dell'attore sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare le spese di lite dell'attore irripetibili per un terzo, con i residui due terzi a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, in solido tra loro, e liquidati, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in relazione al decisum), nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA e responsabili del sinistro di cui è causa, occorso a San Persona_1 Controparte_1
SE (FG) l'8.09.2022, in misura paritaria (50% ciascuno) e per l'effetto, tenuto conto della somma di 82.500 euro già percepita dall'attore a titolo di acconto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
CO e , in solido tra loro, a pagare a : Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua di 80.066,50 euro oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma residua di
1.350 euro, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione:
DICHIARA le spese di lite di parte attrice irripetibili per un terzo;
CO e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
i residui due terzi, che si liquidano in euro 8.000 per compensi (euro 1.700 per fase di Parte_1 studio;
euro 1.100 per fase introduttiva;
euro 2.400 per fase istruttoria ed euro 2.800 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed oltre euro 363 per esborsi (2/3 C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. CO C. M. Impelluso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice
CO ON
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Sofia Grandolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. CO ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 6851/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CO Impelluso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
(C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
C.F. – p.iva contumace Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 3.10.2025 e richiamato all'udienza del 15.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
esponeva di essere padre di , deceduto in data 8.09.2022 a seguito di un Parte_1 Persona_1 incidente stradale avvenuto a San SE (FG), consistito nello scontro tra l'autovettura Fiat Punto tg.
pagina 1 di 11 CV695HZ di cui era conducente e l'autovettura Dacia Sandero tg. DY895BX guidata da Persona_1
Controparte_1
Conveniva quindi in giudizio e – rispettivamente Controparte_1 Controparte_2 conducente/proprietaria e assicuratore dell'automobile Dacia – deducendo la responsabilità della CP_1 per la morte del prossimo congiunto e chiedendo la solidale condanna dei convenuti al
[...] risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio.
Nonostante regolare notifica, le convenute non si costituivano e venivano quindi dichiarate contumaci.
Dopo istruttoria documentale e testimoniale (con escussione delegata dei testi ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Foggia), la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. del 15.10.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
Sono da ritenersi ultronee ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate da parte attrice nelle proprie conclusioni in quanto afferenti a circostanze già provate documentalmente o prive di rilievo rispetto all'accertamento delle responsabilità di cui è causa. La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate, nei limiti di cui appresso.
1) Accertamento della responsabilità
Il Tribunale ritiene sufficientemente provata la dinamica del sinistro sulla base della copiosa documentazione in atti, ivi comprese le relazioni degli operanti intervenuti (doc. 8) e le consulenze tecniche in atti (doc. 11 quella di parte attrice e doc. 33 quella del PM).
Più in particolare, sulla base della relazione dei Carabinieri intervenuti, della CT del PM realizzata nell'ambito del procedimento penale e dell'intero compendio istruttorio (docc. 8 e 9), risulta provato che lo scontro tra i veicoli si è verificato allorquando l'autovettura della percorrendo la CP_1
SS272 in direzione San CO in Lamis, giunta all'incrocio con la SP27, si scontrava con l'autovettura del proveniente dal suo lato destro che, dopo aver superato lo stop, stava attraversando la Pt_1 carreggiata della SS272 lungo la SP27 in direzione Apricena.
L'urto avveniva sulla corsia opposta a quella di percorrenza della Dacia, quando l'autovettura Punto aveva già completamente impegnato l'intersezione (cfr. relazione di incidente stradale, doc. 8), in quanto la non appena si avvedeva della presenza dell'automobile del al centro della CP_1 Pt_1 carreggiata, tentava improvvidamente una manovra di emergenza curvando verso sinistra e proprio in virtù di tale spostamento nella corsia opposta si verificava lo scontro.
È stato possibile per i consulenti tecnici risalire alla velocità tenuta dal veicolo della al CP_1 momento dell'impatto mediante l'analisi da parte del consulente del PM dei dati registrati dalla scatola nera installata sull'autovettura, che ha registrato con accuratezza il percorso dell'autovettura nonché la velocità tenuta negli istanti precedenti al sinistro.
Segnatamente è stato ricostruito che la procedesse alla velocità di 120 Km/h lungo la SS272 che, Pt_2 come emerge dalle relazioni dei Carabinieri e dalle Consulenze tecniche in atti (docc. 8, 11 e 33), ha come limite massimo di velocità 60 km/h.
pagina 2 di 11 Il sinistro si verificava in prossimità di un incrocio, che, come osservato nella consulenza tecnica del PM in atti, era adeguatamente segnalato mediante rallentatori ottici, acustici e chiara indicazione tramite segnaletica verticale (cfr. pag. 26 doc. 33).
Emerge dunque con lampante chiarezza la violazione da parte della delle norme di cui agli CP_1 artt. 141, co. 1, 2 e 3 e art. 142 co. 2 (limiti di velocità) e 145 co. 1 (obbligo prudenza in prossimità di un incrocio) cod. strada secondo cui:
“1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici” […] (Art. 141)
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti” (Art. 145)
Orbene, come emerge dalle fotografie in atti, il teatro del sinistro è un incrocio tra due strade rettilinee la cui conformazione però, come osservato dal consulente del PM (cfr. pag. 25 doc. 33), non consente una piena visibilità del crocevia in lontananza, ma solo una volta giunti in prossimità dello stesso;
il giorno del sinistro, il tempo era sereno, la visibilità era buona (cfr. verbale degli operanti doc. 8) e alle 6.55 dell'8 settembre vi è già luce naturale.
È sufficiente per l'affermazione della responsabilità della rilevare che ella, accingendosi ad CP_1 attraversare un incrocio privo di adeguata visuale, non abbia usato la necessaria prudenza e non abbia conformato la propria condotta di guida alla necessità di evitare lo scontro con veicoli provenienti dalle intersezioni stradali. Invero, nonostante dalle dichiarazioni di uno dei trasportati sul veicolo della CP_1 sentito nell'ambito del procedimento penale (cfr. verbale del 8.9.2022 di , pag.
[...] Parte_3
50 del doc. 9) emerga che l'autovettura del sia “sbucata” improvvisamente da destra, se la Pt_1 guidatrice convenuta avesse tenuto una velocità adeguata ai luoghi e affrontato l'incrocio con la dovuta diligenza, ciò avrebbe scongiurato il verificarsi dell'incidente perché ella avrebbe potuto frenare in tempo alla vista della Punto e non avrebbe scompostamente deviato il proprio percorso sulla corsia opposta.
Difatti, nonostante la conducente della Dacia avesse il diritto di precedenza nell'intersezione con la SP27, ciò non la esimeva dall'avvicinarsi all'incrocio con opportuna cautela, potendo prevedere la presenza di autovetture che avrebbero attraversato l'intersezione. L'aver proceduto a una velocità pagina 3 di 11 doppia rispetto a quella consentita sul tratto di strada interessato dal sinistro, nonostante la presenza di plurimi dissuasori installati lungo la strada, dimostra un grave scostamento dal parametro di diligenza richiesta per scongiurare incidenti stradali.
La colpa della convenuta assume rilievo causale significativo, poiché, se ella si fosse attenuta alle regole del codice della strada, soprattutto in punto di rispetto dei limiti di velocità, l'incidente non si sarebbe verosimilmente verificato perché ella avrebbe potuto evitare l'impatto avvedendosi in tempo della presenza dell'auto del in mezzo alla carreggiata e avrebbe potuto frenare per tempo e senza Pt_1 invadere la corsia opposta.
Nondimeno, va affermata anche una corresponsabilità del , il quale non ha rispettato il segnale di Pt_1 stop, che gli avrebbe imposto di non impegnare l'incrocio alla vista, seppur a grande distanza, dell'autovettura della la quale procedeva sulla corsia dotata di precedenza, in violazione CP_1 dell'art. 145 co. 5 c.d.s.
Al fine di verificare la violazione di tale regola di condotta imposta dal codice della strada è superfluo l'accertamento della velocità del veicolo del , su cui si appunta la relazione del tecnico di parte, in Pt_1 quanto emerge dalla relazione del Consulente del PM che il conducente deceduto aveva una piena visuale della carreggiata che avrebbe di lì a poco impegnato una volta arrivato al segnale di stop (cfr. pag. 25, doc. 33). Il quindi, a prescindere dalla circostanza che egli abbia arrestato il proprio Pt_1 percorso per poi ripartire o non si sia mai fermato, ha occupato l'incrocio pur potendo avvistare lungo la SS272 la presenza dell'autovettura della che procedeva in direzione San CO in CP_1
Lamis.
Alla vista della Dacia in lontananza, il avrebbe dovuto arrestarsi o rimanere fermo, mentre, Pt_1 confidando nell'impossibilità dell'autovettura guidata dalla di coprire la lunga distanza che CP_1 la separava dall'incrocio nel tempo in cui egli prevedeva di superare l'intersezione, ha proceduto in direzione Apricena.
Tale previsione si basava sull'affidamento del guidatore della nel rispetto da parte della CP_3 CP_1 del limite di velocità, che invece veniva grandemente superato, con la conseguenza che il tempo
[...] necessario a raggiungere l'incrocio è stato dimezzato rispetto a quello che il poteva Pt_1 ragionevolmente attendersi.
Occorre inoltre osservare che, nonostante questa discrepanza tra la velocità tenuta e quella doverosa, l'automobile del ha effettivamente superato la corsia di percorrenza della come provato Pt_1 Pt_2 dal luogo di verificazione del sinistro (cfr. pag. 30 doc. 33), e lo scontro è avvenuto in quanto la CP_1 ha deviato la propria traiettoria a causa dell'abnorme velocità sostenuta, che le ha fatto perdere il
[...] controllo, finendo sulla corsia di senso opposto.
In ordine alla corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale, la Suprema Corte ha osservato che “in tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma, cod. civ., in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e pagina 4 di 11 l'incidente. Nondimeno, allorché risulti che l'altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi - oltretutto nella stessa area di incrocio - in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall'automobilista impegnato nell'attraversamento dell'incrocio in prossimità dello "stop", siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile”(cfr. Cass., ord. n. 15504/2013).
Nel caso di specie, considerato che la condotta della è consistita nel mantenere una velocità CP_1 del tutto sproporzionata rispetto alle caratteristiche della strada, il contegno tenuto dalla guidatrice assume certamente rilievo nella causazione dell'evento, ma all'imprudenza del va comunque Pt_1 riconosciuto un ruolo causalmente concorrente nella determinazione del sinistro. Ciò in quanto, sebbene le violazioni della siano molto gravi e acquistino decisiva efficacia causale, deve CP_1 ritenersi che, se il avesse rispettato il segnale di stop, l'incidente non si sarebbe ugualmente Pt_1 verificato.
La precisa dimostrazione della dinamica del sinistro e del ruolo dei due conducenti consente dunque di superare la presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c..
La gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze dannose derivate, come dianzi ampiamente illustrato, inducono nondimeno a ritenere paritarie le responsabilità dei due conducenti (50% ciascuno).
Entrambe le parti convenute, pertanto, devono essere condannate al risarcimento del 50% dei danni patiti dall'attore, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass.
Sulla quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale osserva quanto segue.
2) La quantificazione dei danni risarcibili
2.1 Il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale
L'attore domanda il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il figlio deceduto.
Tale voce di danno è risarcibile e il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno pagina 5 di 11 essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato, la contumacia dei convenuti, e il fatto che comunque è stata positivamente dimostrata dagli atti e per testimoni l'esistenza di rapporti affettivi tra la vittima e il padre superstite, questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo all'attore, del danno morale da sofferenza per la morte del figlio.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle AB a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, AB che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali AB, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro nel caso di perdita del figlio), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in 391.103,18 euro (nel caso della perdita del figlio).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle AB (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
pagina 6 di 11 La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le AB 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dall'attore per la perdita di può essere quantificato come segue. Persona_1
Per il parametro A (età della vittima, 28 anni) devono riconoscersi 24 punti.
Per il parametro B (età del danneggiato) devono riconoscersi 18 punti.
Per il parametro C (convivenza) possono essere riconosciuti 16 punti in quanto la convivenza, di cui è stata data prova mediante produzione dello stato di famiglia agli atti, è stata confermata anche dai testimoni sentiti (cfr. verbale del 7.5.2025 avanti al Tribunale di Foggia);
Nessuno punto può essere riconosciuto al richiedente per il parametro D (presenza/assenza di altri congiunti superstiti).
Su tale aspetto, il Tribunale osserva quanto segue.
Nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari stretti (ascendenti, discendenti, fratelli, coniuge) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, che non sempre coincide con quello del de cuius, di talché la sofferenza dell'attore danneggiato non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali egli non ha più alcun legame particolarmente rilevante (ad es. il coniuge del de cuius per i genitori del defunto o, viceversa, i genitori del de cuius che fanno parte del nucleo stretto del de cuius ma non hanno un legame particolare con il coniuge vedovo).
Ritiene, inoltre, il Tribunale che il riconoscimento di punti in base al “parametro D” sia subordinato alla prova specifica e rigorosa dell'assenza di altri superstiti ovvero del numero di congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti da parte dell'attore danneggiato, non potendosi desumere dal silenzio serbato sul punto o dall'assenza di documentazione circa la composizione del nucleo familiare che non vi siano altri congiunti superstiti e che, quindi, per ciò solo, i punti debbano essere riconosciuti.
Considerato, infatti, che l'onere di provare sussistenza e quantum dei danni-conseguenza ricade in capo all'attore danneggiato, l'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti) è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Siccome, dunque, l'assenza di altri congiunti superstiti – o la presenza di 1-3 superstiti, secondo le indicazioni tabellari – è un elemento che concorre alla formazione e alla quantificazione del danno patito, spetta al richiedente fornire la prova precisa ed esaustiva di tale circostanza, senza che possa pagina 7 di 11 presumersi tale assenza di superstiti dall'assenza di documenti sul punto o, tantomeno, addossarsi sul danneggiante convenuto l'onere di dimostrare la presenza di superstiti, giacché, così facendo, si trasformerebbe indebitamente un elemento costitutivo della voce di danno-conseguenza lamentata (con onere della prova in capo all'attore) in un elemento limitativo del diritto risarcitorio (con onere della prova in capo al convenuto), in violazione dell'art. 2697 c.c.
Né può dirsi che trattasi di fatto negativo soggetto a probatio diabolica, in quanto il numero o l'assenza di stretti congiunti superstiti è dimostrabile, in modo non gravoso, mediante la produzione dei certificati anagrafici, anche storici, e mediante la ricostruzione del nucleo familiare del de cuius e/o del congiunto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno.
L'attribuzione di punti in base al parametro D presuppone, dunque, una chiara allegazione da parte dell'attore dell'assenza tout court o del numero di congiunti superstiti (presenza/assenza di discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli etc.), con adeguata illustrazione dei rapporti di parentela ed una altrettanto chiara dimostrazione documentale della composizione del nucleo familiare superstite (non potendo peraltro operare il principio di non specifica contestazione pur a fronte di una chiara e specifica allegazione di chi siano i congiunti superstiti e del fatto che non ve ne siano di ulteriori, essendo le convenute entrambe contumaci).
E, come detto, l'allegazione dev'essere chiaramente e specificamente svolta negli atti processuali, prima del maturare delle preclusioni assertive e con indicazione specifica dei documenti a supporto, senza che possa riversarsi sul Tribunale l'onere, in assenza di specifica allegazione della parte, di andare a ricercare autonomamente nella mole di documenti prodotti tracce o indizi circa la presenza/assenza di altri superstiti e circa la composizione del nucleo familiare.
In difetto di prova diretta e rigorosa dell'assenza tout court di altri congiunti superstiti ovvero di un numero di superstiti tra 1 e 3 (la Tabella considera sino a 3 superstiti) e dell'assenza di ulteriori superstiti, non potrà riconoscersi alcun punto in base al parametro D, in quanto dovrà ritenersi che il danneggiato non ha fornito sufficiente prova, in parte qua, del suo danno-conseguenza, in relazione a quella quota di danno morale aggiuntiva connessa alla “maggior” sofferenza per l'assenza o per la limitata presenza di congiunti superstiti in grado di attutire il dolore per la perdita del congiunto.
Nel caso di specie, come anticipato, nessun punto può essere attribuito ad alcuno degli attori e intervenuti per il parametro D, in quanto conserva quantomeno il legame con la figlia e non Parte_1 ha specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (ad es. genitori o fratelli);
Quanto al parametro E, possono riconoscersi 25 punti, avendo l'attore dimostrato un rapporto assiduo e costante con il de cuius, coerente con lo stretto legame di parentela, che non si risolveva nella sola coabitazione, ma che si estrinsecava in una regolare condivisione del tempo libero, durante il quale e coltivavano passioni comuni, come evidenziato dai testimoni escussi Pt_1 Persona_1 [...]
e (cfr. verbale d'udienza del 7.5.2025) i quali hanno confermato che il Tes_1 Testimone_2 figlio dell'attore era solito preparare i pasti per sé e per il padre e che tutti i fine settimana padre e figlio andavano al mare o facevano gite fuori porta insieme.
pagina 8 di 11 È emerso dall'istruttoria e dalla produzione documentale che padre e figlio condividessero inoltre di momenti di vita sociale, consistenti nell'organizzazione condivisa di cene e ritrovi con amici in comune, oltre alla dimostrata vicinanza e presenza del padre anche in momenti di difficoltà fisica del de cuius dovuta a un infortunio avvenuto poco tempo prima del sinistro mortale.
Deve essere inoltre valorizzato l'impatto che assume l'improvvisa perdita dell'unico giovane figlio ancora convivente nella vita del padre, alla luce del dimostrato legame affettivo di forte intensità.
In conclusione, i punti e i danni risarcibili ammontano come segue:
83 punti (24 + 18 + 16 + 0 + 25), pari a 324.613 euro (83 * 3.911).
Tale somma deve essere dimidiata in ragione della corresponsabilità paritaria nella causazione dell'evento tra la convenuta e il de cuius , sicché il danno risarcibile all'attore CP_1 Persona_1 ammonta a 162.306,50 euro.
Occorre inoltre tenere conto del fatto che in data 30.03.2023 ha già erogato a parte Controparte_2 attrice l'importo di € 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a mezzo assegno circolare, oltre ad € 2.500,00 per compensi stragiudiziali (doc. 18-19).
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017, al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in 162.306,50 euro dovrà essere dedotta la somma di 82.240 euro, pari all'importo dell'acconto, per il solo danno non patrimoniale, rivalutato secondo indice Istat FOI dalla data del pagamento all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare, pari a 80.066,50 euro.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 162.306,50 euro – come devalutato alla data del sinistro (8.09.2022) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo (80.066,50 euro, anch'esso, come si è visto, in moneta attuale)
– devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza.
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2 Il danno patrimoniale
A titolo di danno patrimoniale, può essere riconosciuto a il valore dell'autovettura Parte_1 coinvolta nel sinistro, per la parte corrispondente alla sua quota di proprietà (1/2), la quale, a seguito dell'impatto, è stata rottamata, considerato che la riparazione degli ingenti danni subiti sarebbe stata antieconomica rispetto al valore della vettura. La somma complessivamente da riconoscersi è pari a 600 euro, ovvero il 50% di 1/2 di 2.400 euro, quale media dei valori delle autovetture della medesima tipologia di quella incidentata (cfr. doc. 27), pagina 9 di 11 Non può riconoscersi il risarcimento del danno emergente per il pagamento del compenso per la perizia cinematica ante causam, non ritenendosi che l'espletamento di tale consulenza fosse assolutamente necessario per l'impostazione della causa, considerato che era stata già predisposta apposita perizia ricostruttiva della dinamica del sinistro da parte del consulente tecnico del PM nell'ambito del procedimento penale.
L'attore domanda altresì risarcimento del lucro cessante consistente nella perdita dell'apporto economico fornito dal de cuius.
La domanda è infondata, non essendo stato dimostrato alcun contributo del de cuius al mantenimento del padre né uno stato di bisogno o comunque di indigenza di , che consenta di presumere Parte_1 che il figlio avrebbe fornito un sostegno economico nel futuro. Inoltre, quanto dedotto in ordine alla frazione di stipendio che il de cuius destinava alle spese familiari non trova riscontro probatorio in atti e, in ogni caso, eventuali somme versate mensilmente dal figlio al padre costituivano in primis un contributo per il proprio mantenimento all'interno della casa familiare.
Le spese per assistenza stragiudiziale ante causam (fattura del 27.4.2023 sub doc. 30, euro 10.000) possono essere riconosciute, seppur parzialmente, in quanto deve ritenersi che il consulente incaricato abbia svolto un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto alla successiva fase giudiziale.
Risultano, infatti, prodotte (doc. 13-15, 17, 20 e 21) le lettere inviate alla compagnia assicuratrice ed emerge dagli atti (doc. 19) il fatto che nel 2023, dunque ante causam, la compagnia ha corrisposto un consistente acconto all'odierno attore. Ciò induce a ritenere che sia stata prestata un'attività di assistenza stragiudiziale ante causam articolata e dotata di autonoma rilevanza, sfociata poi in un pagamento parziale.
Tenuto conto, tuttavia, dell'attività documentata – che non ha incluso prestazioni stragiudiziali di elevata complessità come redazione di contratti o pareri – e del valore della causa, ritiene il Tribunale, in applicazione della tabella 25 del DM 55/2014, che tale voce di danno debba essere congruamente quantificata in
6.500 euro, di cui
3.250 euro (50%) a carico solidale dei convenuti. Cont Da tale somma deve sottrarsi l'acconto di 2.500 euro ricevuto a tale titolo da (doc. 18), sicché l'importo residuo da corrispondere ammonta a 750 euro.
Il danno patrimoniale liquidabile ammonta, in conclusione a
1.350 euro, oltre rivalutazione dalla data del sinistro (per i 600 euro dell'autovettura) o dall'esborso (per le spese di assistenza stragiudiziale) alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Per tasso di interesse legale si intende sempre, nella presente sentenza, quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c. non condividendosi la posizione di parte attrice che vorrebbe l'applicazione dell'elevatissimo tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (cioè, il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali) in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole pagina 10 di 11 obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3 Spese di lite
In ragione del concorso di colpa dell'attore sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare le spese di lite dell'attore irripetibili per un terzo, con i residui due terzi a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, in solido tra loro, e liquidati, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in relazione al decisum), nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA e responsabili del sinistro di cui è causa, occorso a San Persona_1 Controparte_1
SE (FG) l'8.09.2022, in misura paritaria (50% ciascuno) e per l'effetto, tenuto conto della somma di 82.500 euro già percepita dall'attore a titolo di acconto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
CO e , in solido tra loro, a pagare a : Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua di 80.066,50 euro oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma residua di
1.350 euro, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione:
DICHIARA le spese di lite di parte attrice irripetibili per un terzo;
CO e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
i residui due terzi, che si liquidano in euro 8.000 per compensi (euro 1.700 per fase di Parte_1 studio;
euro 1.100 per fase introduttiva;
euro 2.400 per fase istruttoria ed euro 2.800 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed oltre euro 363 per esborsi (2/3 C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. CO C. M. Impelluso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice
CO ON
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Sofia Grandolini
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