Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13582/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to BOCCUNI Parte_1
ANNALISA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla NASpI.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato domanda di NASpI nel dicembre
2022 che veniva accolta e di aver intrapreso attività di lavoro autonomo con richiesta di iscrizione alla CCIIAA del 17.01.2023; rappresentando che in data 13.02.2023 presentava domanda all' CP_1 per ottenere l'anticipazione della NASpI, respinta con comunicazione del 26.07.2023 perché non era attiva alcuna NASpI al momento della domanda;
deducendo di aver appreso dalla definizione del promosso ricorso amministrativo che la domanda di anticipazione era stata respinta per omessa dichiarazione dei redditi presunti da lavoro
CCIIAA del 17.01.2023, e che in forza della disciplina vigente la decadenza poteva operare solo dal momento in cui l'attività era effettivamente svolta e non dall'apertura della P.IVA; affermandone il diritto, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto a percepire la
NASpI per l'intera durata riconosciuta, per ottenere l'anticipo richiesto con la domanda del 13.02.2023 e per la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione pretesa oltre interessi dal 120° giorno dalla domanda sino al soddisfo, vinte le spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto di tutte le CP_1 domande azionate affermando l'operatività della maturata decadenza per non avere la parte ricorrente comunicato l'inizio dell'attività autonoma ed i redditi presunti entro i 30 giorni dall'effettivo inizio, come da consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale richiamata, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In concreto, alla luce delle allegazioni e produzioni documentali delle parti, deve ritenersi maturata la decadenza a carico della parte ricorrente dalla fruizione della NASpI in godimento.
A bene vedere, infatti, vi sono indizi univoci, precisi e concordanti che portano a ritenere che l'attività autonoma sia stata intrapresa dal ricorrente sin dall'11.01.2023.
Pag. 2 di 9 A ben vedere, infatti, sia sul certificato di partita IVA prodotto dalla parte ricorrente che sulla visura camerale dell'impresa individuale riconducibile alla parte ricorrente prodotta pure dalla parte ricorrente
è indicata come data di inizio dell'attività autonoma proprio l'11.01.2023.
Pertanto, a fronte di tali indizi, univoci, seri e concordanti, ed in mancanza di ulteriori prove in grado di confortare quanto sostenuto in ricorso dalla parte ricorrente circa l'inizio dell'attività autonoma in data successiva, deve ritenersi che l'attività di impresa individuale sia iniziata proprio il giorno 11.01.2023.
Ebbene, non vi è prova che nei trenta giorni successivi all'inizio dell'attività di impresa individuale dell'11.01.2023 la parte ricorrente abbia comunicato all' di aver intrapreso attività di lavoro CP_1 autonomo ed i redditi presunti che avrebbe ricavato per il 2023.
Tanto conforta la legittima decadenza dalla fruizione della NASpI in godimento, operando la disciplina contenuta negli artt. 10 e 11 D.L.vo n. 22/2015 che di seguito si riportano.
Questo l'art. 10 cit.:
<<
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di
Pag. 3 di 9 tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' CP_1 un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del
1989.>>.
Questo, invece, l'art. 11 cit.:
<
1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma
3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
Pag. 4 di 9 b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.>>.
In concreto, l'art. 10 D.L.vo n. 22/2015 ricalca la disciplina dell'ASpI contenuta nel comma 17 dell'art. 2 L. n. 92/2012 che si riporta:
<< In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia CP_2 inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;
nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al
Pag. 5 di 9 beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.>>.
Nel caso in esame, accertato che la parte ricorrente abbia iniziato in data 11.01.2023 attività di impresa individuale mentre fruiva della
NASpI riconosciuta per n. 707 giorni, in mancanza di prova di aver comunicato all' nei trenta giorni decorrenti in questa ipotesi CP_1 dall'11.01.2023 l'avvio dell'attività autonoma ed i redditi presunti che avrebbe prodotto, la parte ricorrente è decaduta dalla fruizione della
NASpI, in ossequio al chiaro tenore letterale delle norme richiamate.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… Dispone l'art. 10, co. 1 D.Lgs. n.
22/15: "Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi."
Dispone poi l'art. 11 D.Lgs. n. 22/15: "Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
Pag. 6 di 9 (…)
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo".
Dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una "nuova attività" successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si "intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale" durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa.
Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi. Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art. 10, co. 1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da "eadem ratio".
Del resto, che l'art. 10, co. 1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art. 10, co. 1 alla luce del precedente art. 9, co. 3
D.Lgs. n. 22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time,
Pag. 7 di 9 entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione.
Né può essere condiviso l'ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunicazione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa.
L'art. 11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art. 10, co. 1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, co. 1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato. … (omissis)…”1
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali da far valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande promosse dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 8 di 9 Bari,17/03/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 846/2024.