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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RGN 3421/21, avente ad OGGETTO domanda di risarcimento degli (ulteriori) danni (asseritamente) derivati dal sinistro verificatosi la notte del 01.01.2018, in NA (FR), alla Via SP 56 (Via del Muraglione), all'altezza del km 0+500, mentre il SI. si trovava alla guida della propria autovettura Parte_1 modello Renault Captur tg. FA419BP (Assicurata con Polizza CP_1 1523040301313949420000000), nella quale erano trasportate sia la moglie SI.ra Parte_2
che la figlia minorenne (e dunque per le lesioni subite dal SI.
[...] Persona_1
per complessivi € 52.122,00, nonché dalla SI.ra per complessivi Parte_1 Parte_2
€ 13.349,27, comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche e delle altre spese sostenute e documentate e a tutt'oggi non rimborsate pari a € 4.522,56 per un importo totale pari a € 69.993,83), VERTENTE TRA
(CF: ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv. Cristiana Cialone e Fabrizio Michele Romano. ATTORI E
(PI: ), in persona del procuratore ad negotia, Controparte_2 P.IVA_1 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 28.05.21 autenticata nella firma dal Notaio dr. di Bologna (Rep. 95130 / Racc.11214), rappresentata e Persona_2 difesa dall'Avv. Franco Pizzutelli come da rituale procura in atti. CONVENUTA NONCHÉ
(CF: ). Controparte_3 C.F._3 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
e hanno concluso come da note scritte Parte_1 Parte_2 depositate in data 04 marzo 2025, da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, in relazione all'udienza cartolare del 06 marzo 2025, giusta il provvedimento del 25 gennaio 2025, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 06 marzo 2025 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).
ha concluso come da note scritte depositate in data 28 Controparte_2 febbraio 2025, da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, in relazione all'udienza cartolare del 06 marzo 2025, giusta il provvedimento del 25 gennaio 2025, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 06 marzo 2025 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).
è invece rimasto CONTUMACE. Controparte_3
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I SInori e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Frosinone, il SI. e la Controparte_3 CP_4
al fine di sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i
[...] danni subiti in occasione del sinistro stradale di cui in oggetto.
A tal fine gli attori esponevano (testualmente): 1) che in data 01.01.2018, alle ore 23,00 circa, in NA (FR), Via SP 56 (Via del Muraglione), all'altezza del km 0+500, mentre il SI. si trovava alla Parte_1 guida della propria autovettura modello Renault Captur targata FA419BP (Assicurata con giusta polizza n. 1523040301313949420000000), nella quale erano CP_1 trasportate la moglie, SI,ra e la figlia minorenne , la Parte_2 Persona_1 suddetta autovettura veniva urtata frontalmente e violentemente dall'autovettura modello Opel Astra targata BJ877GT (Assicurata con n. 5237581742800000), di CP_5 proprietà e condotta dal SI. , nato a [...] il [...] e Controparte_6 residente in [...], il quale, nel percorrere la Via SP 56 con direzione di marcia NA centro – SR Casilina e circolando sulla carreggiata senza mantenersi strettamente in prossimità del margine destro, sbandava invadendo la corsia opposta e collidendo frontalmente con il suddetto veicolo condotto dal SI. Pt_1 che proveniva dal senso di marcia opposto (cfr. Comunicazione Notizia di
[...] Reato ex art.347 c.p.p e Relazione incidente stradale redatte dai. Carabinieri di NA: all. 1);
2) che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi incontestabilmente al conducente dell'autovettura modello Opel Astra targata BJ877GT, come risultava dalla Relazione incidente stradale allegata alla suddetta Comunicazione Notizia di Reato ex art. 347 c.p.p. dei Carabinieri di NA del 10 gennaio 2018 nonché dalla SENTENZA n. 8/2021 del 17.2.2021, emessa dal Giudice di Pace di Ferentino, nel procedimento n. 18/2019 R.G. G.d.P. (n. 251/2018 R.G.N.R.) a carico di , divenuta irrevocabile in data Controparte_3 6.4.2021 (all. 2);
3a) che, in virtù di tale sentenza del Giudice di Pace di Ferentino, il detto Controparte_3 è stato dichiarato responsabile in toto dei reati ascritti al capo di imputazione ex art. 590 c.p,; condannato alla pena di euro 1.200,00 oltre al pagamento delle spese processuali; condannato, tra l'altro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivati dal reato, in favore delle costituite parti civili, in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la patria potestà del minore da liquidarsi in separata Persona_1 sede;
3b) che detto convenuto era stato altresì condannato (e per esso anche solidalmente il responsabile civile) al pagamento di una provvisionale di acconto immediatamente esecutiva in favore delle parti civili e specificamente: A) € 18.683,00; Parte_1 B) € 6.752,50; Parte_2 C) euro 2.000,00 atteso che veniva riconosciuta in favore della parte civile Persona_1 una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 27.445,50 in totale, nella parte di danno, in considerazione delle “risultanze delle due perizie di parte dei medici di parte civile e del medico fiduciario della ass.ne svolta nei confronti delle parti civili, nelle quali perizie mediche si accertano danni e postumi alle parti civili tenendo presente le risultanze delle due perizie di parte al 50%, dato che siamo in tema di provvisionale” (cfr.: Relazione di consulenza medico legale espletata per dal Dott. Parte_1 Per_3
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Vincenzo – All. 3; Relazione di consulenza medico legale espletata per Parte_2 dal Dott. – All. 4; Cartella clinica di Pronto Soccorso Ospedale Persona_4 Fabrizio Spaziani di Frosinone relativa alla minore – All.5; Cartella Persona_1 clinica di Pronto Soccorso Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone relativa ad Pt_1
– All.6; Cartella clinica di Pronto Soccorso Ospedale Fabrizio Spaziani di
[...] Frosinone relativa a – All.7); Parte_2
4) che il Giudice di Pace di Ferentino adottava come parametro di riferimento per la quantificazione dei danni operata nella richiamata sentenza la tabella di calcolo allegata al dispositivo della sentenza medesima;
5) che le suddette somme dovute a titolo di provvisionale di acconto venivano liquidate dalla agli odierni attori in data 04/03/2021, come risulta anche da Controparte_2 n. 3 comunicazioni della datate 03/03/2021 (v. all. 8); Controparte_2
6) che, in occasione dell'incidente stradale per cui è causa i SIg. e Parte_1
nonché la loro figlia minore riportavano lesioni personali Parte_2 Persona_1 refertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone, consistite per Pt_1 in “frattura processi interapofisari di sx C5 e C6” dalle quali derivava una
[...] malattia nel corpo giudicata guaribile in gg. (v. Verbale di Pronto Soccorso CP_7 dell'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone - all.6), per in “escoriazione Persona_1 a livello dell'articolazione scapoloomerale di sinistra” con prognosi di gg. (v. CP_8
Cartella clinica di Pronto Soccorso dell'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone - all.5) e per in “trauma emisoma sx” con prognosi di gg. (v. Parte_2 CP_9 Cartella clinica di Pronto Soccorso dell'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone nonché certificazione Azienda Sanitaria – Frosinone Presidio Sanitario ex Ospedale di NA – all.7);
7) che, pertanto, in seguito ai fatti suesposti, erano derivati danni ai SIg.ri Pt_1 e , nonché alla figlia dei medesimi , accertati
[...] Parte_2 Persona_1 e valutati anche con relazioni di consulenza medico legale predisposte dal CTP Dott.
(cfr. Relazione di consulenza medico legale espletata per Persona_4 Pt_1
– all.3 nonché Relazione di consulenza medico legale espletata per
[...] Parte_2
– all.4), che di seguito si illustrano: - quanto al SI. un danno
[...] Parte_1 medico-legale valutabile in coefficiente di invalidità permanente pari a 15% in riferimento a danno biologico, per la inabilità temporanea assoluta appare congruo un periodo di giorni 60 con un ulteriore periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di altri 60 giorni;
- quanto alla SI.ra un danno medico-legale valutabile in Parte_2 coefficiente di invalidità permanente pari a 6% in riferimento a danno biologico, per la inabilità temporanea assoluta appare congruo un periodo di giorni 30 con un ulteriore periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di altri 30 giorni;
- quanto alla minore danna medico-legale quantificato forfettariamente in €5.000,00; Persona_1
8) che, in data 14/05/2021 veniva inviato a mezzo PEC alla
[...]
e alla AXA ASSICURAZIONI S.P.A. invito a concludere una Controparte_2 convenzione di negoziazione assistita (all. 9) al fine di addivenire ad una soluzione della controversia relativa alla corresponsione delle ulteriori somme (detratti gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale) spettanti agli esponenti a titolo di risarcimento danni relativi al sinistro per cui è causa;
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9) che, con nota del 20/05/2021 (all. 10), la Controparte_2 comunicava che non intendeva partecipare alla procedura di negoziazione assistita, con la seguente motivazione, che si riporta testualmente: “Sulla base degli elementi acquisiti riteniamo congrue le somme liquidate in data 24/03/2021”;
10) che, con nota del 24/05/2021 (all. 11), la AXA ASSICURAZIONI S.P.A. comunicava che non intendeva partecipare alla procedura di negoziazione assistita, con la seguente motivazione, che si riporta testualmente: “LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DELLE LESIONI ANDRANNO RICHIESTE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE DEL VEICOLO VETTORE SULLA QUALE VIAGGIAVA IN QUALITA' DI TRASPORTATO”;
11) che riguardo alla lesione all'integrità psicofisica del SI. nella Parte_1 relazione di consulenza medico-legale redatta dal medico legale Dott. Persona_4 (all.3), oltre ad essere confermato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni subite, è espressa una diagnosi medico legale di un quadro lesivo costituito da “SINDROME ALGO DISFUNZIONALE DELLA COLONNA CERVICALE IN ESITI DI TRAUMA FRATTURATIVO DEI PROCESSI INTERAPOFISARI DI C5 –C6 ED ANTEROLISTESI DI C5 SU C6. REAZIONE ANSIOSO DEPRESSIVA”. Pertanto, si ribadiva, nella detta relazione di consulenza medico-legale redatta dal medico legale Dott. Persona_4 la menomazione permanente patita dal SI. a causa del sinistro in Parte_1 questione è stata ritenuta meritevole di valutazione percentuale (comprendente una componente relazionale ed esistenziale di notevole rilevanza), nella misura di un coefficiente di invalidità pari al 15% (quindici punti percentuali), mentre per la inabilità temporanea assoluta è stato ritenuto congruo un periodo di giorni 60 (sessanta) con un ulteriore periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di altri 60 (sessanta) giorni;
12) che riguardo alla lesione all'integrità psicofisica della SI.ra , nella Parte_2 relazione di consulenza medico-legale redatta dal medico legale Dott. Persona_4 (all.4), oltre ad essere confermato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni subite, è espressa una diagnosi medico legale di un quadro lesivo costituito da “SINDROME ALGO DISFUNZIONALE DELLA COLONNA CERVICALE IN ESITI DI TRAUMA CONTUSIVO CRANIO-CERVICALE. S. ALGODISFUNZIONALE EMITORACE SIN. PER FRATTURA VIII ARCATA COSTALE SIN.”. Pertanto, si ribadiva, nella detta relazione di consulenza medicolegale redatta dal medico legale Dott. la menomazione Persona_4 permanente patita dalla SI.ra a causa del sinistro in questione è stata Parte_2 ritenuta meritevole di valutazione percentuale (comprendente una componente relazionale ed esistenziale di notevole rilevanza), nella misura di un coefficiente di invalidità pari al 6% (sei punti percentuali), mentre per la inabilità temporanea assoluta è stato ritenuto congruo un periodo di giorni 30 (trenta) con un ulteriore periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di altri 30 (trenta) giorni;
13) che, inoltre, sempre sul versante del danno non patrimoniale, occorreva considerare che oltre al danno derivante dalla riduzione dell'integrità psicofisica, con i risvolti concreti dei postumi invalidanti individuati sulla base dell'allegata relazione medico legale, altro rilevante pregiudizio era costituito dal turbamento e dai disturbi causati da un evento violento e traumatico come il sinistro in questione, dallo sconvolgimento derivante dalla sottoposizione a visite, esami e terapie, dall'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia e la sofferenza morale del “non poter fare” più quanto prima si faceva normalmente;
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14) che, assumendo come parametro di riferimento le Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano ed aggiornate al 2021, ritenute come le più idonee ad assicurare l'equità del risarcimento del danno da sinistri stradali (sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerando che il SI.
nato il [...], all'epoca del sinistro verificatosi il 01.01.2018 Parte_1 aveva 36 anni, il credito a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro, si può così quantificare: Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni Percentuale di invalidità permanente 15% Punto danno biologico € 2.763,15 Incremento per sofferenza soggettiva (+31%) € 856,58 Punto danno non patrimoniale € 3.619,73 Punto base I.T.T. € 99,00 Giorni di inabilità temporanea assoluta 60 Giorni inabilità temporanea relativa al 75% 0 Giorni inabilità temporanea relativa al 50% 60 Giorni inabilità temporanea relativa al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 34.194,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 44.794,00 Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 59.839,00 Inabilità temporanea assoluta € 5.490,00 Inabilità temporanea relativa al 50% € 2.970,00 Totale danno biologico temporaneo € 8.910,00 Spese mediche € 1.884,69 Altre spese € 172,11 TOTALE GENERALE: € 55.760,80 Totale con personalizzazione massima € 70.805,80. Sottraendo all'importo totale così determinato la somma di €18.683,00 già corrisposta al SI. dalla Parte_1 UNIPOL a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, si ottiene l'importo di € 52.122,00, che rappresentava il credito a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro de quo ed ancora vantato dal SI. medesimo;
Parte_1
15) che, assumendo come parametro di riferimento le Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano ed aggiornate al 2021, ritenute come le più idonee ad assicurare l'equità del risarcimento del danno da sinistri stradali (sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerando che la SI.ra , nata Parte_2 il 02.12.1984, all'epoca del sinistro verificatosi il 01.01.2018 aveva 33 anni, il credito a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro, si può così quantificare: Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni Percentuale di invalidità permanente 6% Punto danno biologico € 1.648,30 Incremento per sofferenza soggettiva (+31%) € 412,08 Punto danno non patrimoniale € 2.060,38 Punto base I.T.T. € 99,00 Giorni di inabilità temporanea assoluta 30 Giorni inabilità temporanea relativa al 75% 0 Giorni inabilità temporanea relativa al 50% 30 Giorni inabilità temporanea relativa al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 8.307,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 10.384,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 14.538,00 Inabilità temporanea assoluta € 2.970,00 Inabilità temporanea relativa al 50% € 1.485,00 Totale danno biologico temporaneo € 8.910,00 Spese mediche € 428,77 TOTALE GENERALE:
€ 15.267,77 Totale con personalizzazione massima € 19.421,77. Sottraendo all'importo totale così determinato la somma di €6.072,50 già corrisposta alla SI.ra Parte_2 dalla a titolo di risarcimento del danno non Controparte_2 patrimoniale, si ottiene l'importo di € 13.349,27, che rappresenta il credito a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro de quo ed ancora vantato dalla SI.ra medesima;
Parte_2
16) che ai suddetti importi devono, peraltro, essere aggiunte la somma di € 4.522,56 relativa a spese varie, spese mediche per il SI. spese mediche per la Parte_1 SI.ra , sostenute dalla parte attorea in conseguenza del sinistro per cui Parte_2 è causa e a tutt'oggi non rimborsate. In proposito si precisa che, essendo riportata nei documenti di spesa la dicitura “quota a carico della ” e “quota a carico CP_10
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dell'assicurato”, o franchigia o simile, gli odierni attori chiedono il rimborso della sola quota pagata dai medesimi in relazione alle suddette spese varie (cfr. prospetto SPESE INCIDENTE recante elenco documenti di spesa e corrispondenti importi richieste – all. 12, nonché documenti di spesa – all. dal 13 al 44);
17) che alle suddette somme deve, infine, essere aggiunto per ogni attore un importo da determinarsi equitativamente ex art. 2056 c.c., secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. 17.02.1995 n. 1712), a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario. Sulle intere somme da liquidare infine decorrono gli interessi legali.
Tutto ciò premesso i SIg. e , insistevano per Parte_1 Parte_2 l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3
in ordine al verificarsi produzione del sinistro descritto al capitolo 1) del presente
[...] atto;
B) per l'effetto condannarlo, in solido con la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal SI. per complessivi €52.122,00, e dalla SI.ra Parte_1
per complessivi €13.349,27 (comprensivi del danno non patrimoniale) e Parte_2 delle spese mediche e delle altre spese sostenute e documentate e a tutt'oggi non rimborsate pari ad €4.522,56, per un importo totale pari ad € 69.993,83; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme liquidate a titolo di ristoro, somme che – ove possedute ex tunc – sarebbero state investite per ricavarne un lucro finanziario. D) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, CP_2 ritenendo che tutte le richieste fossero errate o comunque eccessive, contestandosi le perizie medico-legali di parte perché prive di ogni efficacia probatoria non essendo state eseguite in contraddittorio con la Controparte_4
In particolare, si rilevava come le lesioni subite dall' e dalla fossero state Pt_1 Pt_2 valutate in termini nettamente inferiori dal dott. fiduciario della con Per_5 CP_2 relazioni di perizia che si allegano. Entrambe le relazioni concludevano infatti per una I.P. biologica inferiore al 10%, sicché la provvisionale concessa dal giudice di Pace di Ferentino era da reputarsi totalmente errata nei conteggi, applicandosi non già le tabelle di Milano, come ha fatto il Giudice di Pace per entrambi gli odierni attori, bensì le diverse tabelle di legge per lesioni di lieve entità. Ne conseguiva che il danno, in base alle valutazioni del dott. potrebbe essere il seguente: per I.P. 7,5% Per_5 Parte_1 anni 36 = € 10.600,00 ITT 30 gg. x 47,5 = € 1.425,00 ITP 30 gg. al 50% = € 712,50 ITP 60 gg. al 25% = € 712,50 E così in totale € 13.450,00.
Inoltre, non sarebbe dovuto il danno morale per difetto di prove sul punto, né sarebbero dovute le spese vive perché non provate e comunque contestate;
né sarebbe dovuta la personalizzazione del danno sia perché questo è inferiore al 10% sia perché non provata.
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Stante il preteso concorso di responsabilità ex art. 2054 c.c. e dunque ridotta del 50% la somma risultante dai conteggi di cui sopra in base alle tabelle di legge, il danno dell' ammonterebbe a (soli) € 6.725,00. Pt_1
Avendo ricevuto dalla Unipolsai la somma di € 18.683,00, l'attore dovrà Pt_1 rimborsare alla esponente compagnia la somma di €. 11.958,00.
Per I.P. 1% anni 3 3 = €. 720,63 ITT 10 gg.x47,5 = €. 475,00 ITP 10 Parte_2 gg.x23,75 = €. 237,50 ITP 15 gg. al 25% = €. 178,12 E così in totale €. 1.611,25.
Non sarebbe dovuto il danno morale per difetto di prove sul punto;
né le spese vive perché non provate e comunque contestate;
né la personalizzazione perché non applicabili le tabelle milanesi.
Il danno della trasportata, ammonterebbe dunque a € 1.611,25; avendo ricevuto Pt_2 dalla l'importo di €. 6.752,50 l'attrice dovrà restituire alla CP_2 Pt_2 CP_2 la somma di €. 5.141,25.
La proponeva quindi domanda riconvenzionale nei confronti di entrambi CP_2 gli attori per l'importo di € 17.099,25 ovvero per la diversa somma risultante all'esito del giudizio, contenuta nell'importo di € 20.000,00.
Indi, la così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale: in Controparte_2 via principale: - dichiarare la responsabilità dei due conducenti ex art. 2054 comma 2 c.c., non essendo possibile la ricostruzione della dinamica del sinistro ovvero, -in via subordinata, dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità dell' nella percentuale del 30%; -dato atto del pagamento delle provvisionali di €. Pt_1
18.683,00 in favore dell' e di €. 6.072,50 in favore di rigettare le Pt_1 Pt_2 domande attoree perché infondate e in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte nei confronti degli attori, condannare al rimborso della Parte_1 somma di €. 11.958,00, e condannare al rimborso della somma di €. Parte_2 5.141,25 in favore della;
- condannare gli attori alle spese e Controparte_2 compensi del presente giudizio in favore della ”. Controparte_2
Disposta (e ritualmente effettuata) la rinotifica nei confronti di , il Controparte_3 quale preferiva restare contumace e sanato il difetto di procura di (cfr. i CP_2 provvedimenti del 23 maggio 2022 e del 12 dicembre 2022), venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc.
Depositate le memorie istruttorie, il Tribunale, richiamato il noto principio circa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite Penali della S.C. (Sent. n. 22065 del 2021) ritenuta dunque conferente ai fini della decisione la nomina di un CTU designava quale proprio Ausiliare un medico-legale (nella persona del Dott. ). Persona_6
Depositata (in data 21.09.2024) la perizia, da reputarsi esaustivamente motivata, falliti tutti i tentativi di composizione bonaria (giusta ordinanza in data 14.12.2024) all'udienza del 06 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 comma 1 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Gli attori da ultimo avanzavano altresì domanda di condanna ex art. 96 cpc.
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MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, a giudicare da quanto si legge nella Sentenza penale di condanna del convenuto per la commissione del reato di cui all'art. 590 c.p. appare indubbio che il sinistro sia da addebitare alla esclusiva responsabilità di questi, il quale, evidentemente sotto l'effetto dell'alcol, come riferito (dinanzi al Giudice penale) anche dal GA , intervenuto nella immediatezza dei fatti (vedi Controparte_11 pagina 3 della sentenza all'uopo allegata) invadeva “improvvisamente” la corsia di marcia opposta da cui proveniva la vettura dell'attore, provocando lo scontro, da reputarsi indi senza dubbio inevitabile (vedi le dichiarazioni del suddetto teste). Non si comprende quindi cosa mai avrebbe potuto o dovuto fare l'attore per evitare il sinistro, atteso che né era ubriaco, né viaggiava ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e all'orario notturno, né risulta avere violato la benché minima norma del Codice della Strada.
Al riguardo, ritiene il Tribunale intestato che la ricostruzione del sinistro di cui sopra, per come (chiaramente) desumibile dalle dichiarazioni rese dal suddetto GA, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (oltre che dalla stessa Relazione dei CC, dall'alcol test e dall'allegata sentenza penale, ormai irrevocabile) non possa essere messa in alcun modo in discussione. Ragione per la quale è da reputarsi sicuramente superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., invocata da Peraltro, la dinamica CP_2 risultante dalle dichiarazioni del suddetto teste “qualificato”, del resto appare pienamente compatibile altresì con i danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro de quo.
Del resto, quella di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che, in ipotesi di scontro tra veicoli, presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli mezzi, è, per l'appunto, una mera presunzione: come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, detta norma non configura a carico del conducente (danneggiato) un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una mera responsabilità presunta, da cui il medesimo può liberarsi (v. Cass. 4130/17). La ratio del citato disposto normativo è infatti da ricercare nell'esigenza di superare le difficoltà connesse alla dimostrazione delle modalità dello scontro. In buona sostanza, la presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. ha solo funzione sussidiaria (v. Cass. 26004/11) ed è esclusa nel caso in cui si raggiunga la prova, come nella specie, che lo scontro è dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo dell'altra parte (v Cass. 5679/90, Cass. 10031/06, Cass. 4130/17).
Nel caso di specie, peraltro, neppure può essere sottaciuta la gravità delle violazioni dell'altro conducente, che, oltre ad avere violato più norme del CDS (140, 141 e 143), ha altresì posto in essere violazioni integranti ben due figure di reato (quella di cui all'art. 590 c.p. e 186 co. 2 CDS).
In conclusione, deve ritenersi che il sinistro avvenuto in data 01.01.2018, alle ore 23,00 circa, in NA (FR), in Via SP 56 (Via del Muraglione), all'altezza del km 0+500, mentre il SI. si trovava alla guida della propria autovettura modello Parte_1 Renault Captur targata FA419BP nella quale erano trasportate la moglie e Parte_2 la figlia minorenne , si sia verificato per colpa esclusiva del SI. Persona_1 CP_6
, il quale, alla guida della propria autovettura (modello Opel Astra targata
[...] BJ877GT) sotto l'effetto dell'alcol invadeva l'opposta corsia di marcia, urtando frontalmente e violentemente l'autovettura condotta dal SI. (cfr. la Parte_1
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Comunicazione Notizia di Reato ex art.347 c.p.p. e la Relazione incidente stradale redatte dai Carabinieri di NA).
Una volta riconosciuta la responsabilità esclusiva di detto convenuto, questo Tribunale non può che condannare i due convenuti, in solido, al risarcimento del danno patito dagli attori, ex art. 2055 cc.
Venendo alla quantificazione del danno, su cui le PARTI ivi costituite non sembrano essere molto d'accordo, innanzitutto, si rileva, sulla base della disposta consulenza medica, come le lesioni riportate dagli attori, siano senza dubbio da porsi in rapporto causale con l'evento traumatico come descritto in citazione.
Questo giudicante per quanto riguarda il SI. ritiene del tutto condivisibili le Pt_1 conclusioni del CTU, in quanto adeguatamente supportate da motivazioni coerenti e conseguenziali, avendo peraltro il Consulente altresì risposto, in maniera altrettanto rigorosa, puntuale e precisa, alle osservazioni dei CTP; di contro, appare eccessivamente “severa” ed esageratamente riduttiva la valutazione del CTU relativa al danno biologico patito dalla trasportata, tenuto conto del postumi permanenti (consistiti in esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale, consistenti in sindrome cervicale;
esiti di trauma contusivo dell'emitorace sinistro con infrazione dell'arco anteriore della VIII costa consistenti in attendibile toracodinia) che complessivamente valutati determinano un danno biologico permanente nella misura del 3,5% (e non già di due punti percentuali).
Dunque, riassumendo:
-per quanto riguarda il danno biologico connesso all'infermità Parte_1 traumatica sofferta, può essere ivi valutato nella misura del 7,5%, riconoscendo, inoltre, un periodo di inabilità totale di giorni 30 e parziale al 50% di giorni 90, come da CTU, altresì precisandosi (cfr. CTU) che i postumi invalidanti permanenti (consistiti in esiti di trauma del rachide cervicale con frattura processi articolari C5-C6 associata a minima antero-listesi di C5 su C6 consistenti in sindrome cervicale a moderato impegno funzionale) hanno altresì inciso negativamente su alcune attività di svago, ricreative culturali, del tempo libero, come ad esempio lo svolgimento delle attività sportive, l'uso della bicicletta, le attività domestiche chi richiedono la movimentazione manuale dei carichi, limitandone la praticabilità in termini di frequenza e durata.
-per quanto riguarda il trasportato (ovvero la SI.ra il danno biologico connesso Pt_2 all'infermità traumatica sofferta, va ivi determinato nel 3,5%, stante i suddetti postumi, e non già nella misura del 2%, riconoscendo, inoltre, un periodo di inabilità totale di giorni 10 e parziale al 50% di giorni 25 (postumi che, a parere di questo giudicante, hanno altresì determinato un non lieve riflesso funzionale, con conseguenze minorative sullo stato di salute e di benessere psicosociale).
Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno biologico, dell'età degli attori (36 e 33 anni) all'epoca dei fatti, e di quanto riconosciuto e accertato in sede di CTU, utilizzando i parametri di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) sulla base del D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, è possibile tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali di cui sopra, secondo i prospetti di cui sotto.
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Per Pt_1
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 7,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 12.403,48
Invalidità temporanea totale € 1.657,20 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.485,80 Totale danno biologico temporaneo € 4.143,00
Danno morale (33,33%) € 5.514,94
Spese mediche € 3.701,00
TOTALE GENERALE: € 25.762,42
PER Pt_2
Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni Percentuale di invalidità permanente 3,50% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.688,79
Invalidità temporanea totale € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 50% € 690,50 Totale danno biologico temporaneo € 1.242,90
Danno morale (33,33%) € 1.643,73
Spese mediche € 428,33
TOTALE GENERALE: € 7.003,75
Si ritiene, quindi, di potere riconoscere, in base a quanto dedotto e allegato in citazione (e in gran parte confermato dal Consulente d'ufficio), altresì il cd. danno morale, stante: -per la suddetta incidenza sulle attività di svago, ricreative Pt_1 culturali, del tempo libero, come ad esempio lo svolgimento delle attività sportive, l'uso della bicicletta, le attività domestiche chi richiedono la movimentazione manuale dei carichi, limitandone la praticabilità in termini di frequenza e durata; -per il Pt_2 non lieve riflesso funzionale.
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Mentre non vi sono i presupposti per la cd. personalizzazione, in mancanza di prova ad hoc.
Relativamente ai danni patrimoniali (cd. danno patrimoniale emergente) possono essere senz'altro riconosciuti gli importi di cui ai suddetti prospetti, relativi alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU (cfr. CTU). Non possono riconoscersi ulteriori spese e/o danni.
Conclusivamente il danno da liquidare ammonta a complessivi € 25.762,42 per e a complessivi € 7.003,75 per (importi da ritenersi già Pt_1 Pt_2 rivalutati all'attualità).
Tali importi sono da porsi a carico dei convenuti, in solido (cfr. art. 2055 c.c.).
Tuttavia, gli odierni attori hanno già ricevuto dalla convenuta: € 18.683,00 e Pt_1
€ 6.752,50 (importi da reputarsi parimenti già rivalutati), per cui Pt_2 residua: per l'importo di € 7.079,42 (= 25.762,42 – € 18.683,00) e per Pt_1
l'importo di € 251,25 (= 7.003,75 – € 6.752,50) e così per complessivi € Pt_2 7.330,67.
Trattandosi di cd. debito di valore, tale somma va devalutata al 01.01.2018 (data del sinistro) e via via rivalutata con l'aggiunta degli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c.) dalla data del sinistro fino alla data della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
In conclusione, pertanto, la domanda attorea va accolta solo parzialmente, con il riconoscimento di un credito risarcitorio pari a complessivi € 7.330,67, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, come sopra, con il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Compagnia.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza ex art. 91 cpc, e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al DM 55/14, s. m. e i., e relative Tabelle, in applicazione quindi dei parametri di cui a detto D.M. e S.M. e I. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 17405 del 2012), sulla base dei criteri ivi previsti, ex art. 4 (e cfr., ex multis, Cass., Sezioni Unite n. 19014/2007, secondo cui il valore della controversia va fissato -in casi del genere- sulla base del criterio del "decisum"; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018). Le spese, dunque, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/14 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), sulla base dei valori medi.
Anche le spese di CTU - liquidate con separato decreto - devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido.
Va invece disattesa la domanda ex art. 96 cpc stante il solo parziale accoglimento della domanda attorea (oltretutto neanche l'attore ha ritenuto di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Tribunale ex art. 185 bis cpc, sia pure motivatamente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1. ACCERTA e DICHIARA con riguardo al sinistro di cui in oggetto la responsabilità esclusiva di;
Controparte_3
2. CO i due convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, per le causali di cui in parte motiva, della complessiva somma di € 7.330,67, di cui € 7.079,42 in favore del SI. e € 251,25 in favore della SI.ra Pt_1 Pt_2 come da motivazione, più gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. da calcolarsi sull'importo che va devalutato al 01.01.2018 e via via rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali fino alla data della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
4. RIGETTA la domanda proposta dagli attori ex art. 96 cpc;
5. CO le convenute, in solido tra loro, alla refusione integrale delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 5.077,00, per onorari, oltre a € 786,00 per esborsi ed oltre alle spese generali (al 15%), IVA e CAP, nella misura di legge, con distrazione in favore dei Procuratori di cui in epigrafe, che si sono dichiarati antistatari;
6. PONE definitivamente a carico dei convenuti, per intero, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Frosinone, addì 26.07.2025.
Il giudice designato
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RGN 3421/21, avente ad OGGETTO domanda di risarcimento degli (ulteriori) danni (asseritamente) derivati dal sinistro verificatosi la notte del 01.01.2018, in NA (FR), alla Via SP 56 (Via del Muraglione), all'altezza del km 0+500, mentre il SI. si trovava alla guida della propria autovettura Parte_1 modello Renault Captur tg. FA419BP (Assicurata con Polizza CP_1 1523040301313949420000000), nella quale erano trasportate sia la moglie SI.ra Parte_2
che la figlia minorenne (e dunque per le lesioni subite dal SI.
[...] Persona_1
per complessivi € 52.122,00, nonché dalla SI.ra per complessivi Parte_1 Parte_2
€ 13.349,27, comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche e delle altre spese sostenute e documentate e a tutt'oggi non rimborsate pari a € 4.522,56 per un importo totale pari a € 69.993,83), VERTENTE TRA
(CF: ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv. Cristiana Cialone e Fabrizio Michele Romano. ATTORI E
(PI: ), in persona del procuratore ad negotia, Controparte_2 P.IVA_1 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 28.05.21 autenticata nella firma dal Notaio dr. di Bologna (Rep. 95130 / Racc.11214), rappresentata e Persona_2 difesa dall'Avv. Franco Pizzutelli come da rituale procura in atti. CONVENUTA NONCHÉ
(CF: ). Controparte_3 C.F._3 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
e hanno concluso come da note scritte Parte_1 Parte_2 depositate in data 04 marzo 2025, da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, in relazione all'udienza cartolare del 06 marzo 2025, giusta il provvedimento del 25 gennaio 2025, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 06 marzo 2025 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).
ha concluso come da note scritte depositate in data 28 Controparte_2 febbraio 2025, da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, in relazione all'udienza cartolare del 06 marzo 2025, giusta il provvedimento del 25 gennaio 2025, ritualmente comunicato (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 06 marzo 2025 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).
è invece rimasto CONTUMACE. Controparte_3
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I SInori e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Frosinone, il SI. e la Controparte_3 CP_4
al fine di sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i
[...] danni subiti in occasione del sinistro stradale di cui in oggetto.
A tal fine gli attori esponevano (testualmente): 1) che in data 01.01.2018, alle ore 23,00 circa, in NA (FR), Via SP 56 (Via del Muraglione), all'altezza del km 0+500, mentre il SI. si trovava alla Parte_1 guida della propria autovettura modello Renault Captur targata FA419BP (Assicurata con giusta polizza n. 1523040301313949420000000), nella quale erano CP_1 trasportate la moglie, SI,ra e la figlia minorenne , la Parte_2 Persona_1 suddetta autovettura veniva urtata frontalmente e violentemente dall'autovettura modello Opel Astra targata BJ877GT (Assicurata con n. 5237581742800000), di CP_5 proprietà e condotta dal SI. , nato a [...] il [...] e Controparte_6 residente in [...], il quale, nel percorrere la Via SP 56 con direzione di marcia NA centro – SR Casilina e circolando sulla carreggiata senza mantenersi strettamente in prossimità del margine destro, sbandava invadendo la corsia opposta e collidendo frontalmente con il suddetto veicolo condotto dal SI. Pt_1 che proveniva dal senso di marcia opposto (cfr. Comunicazione Notizia di
[...] Reato ex art.347 c.p.p e Relazione incidente stradale redatte dai. Carabinieri di NA: all. 1);
2) che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi incontestabilmente al conducente dell'autovettura modello Opel Astra targata BJ877GT, come risultava dalla Relazione incidente stradale allegata alla suddetta Comunicazione Notizia di Reato ex art. 347 c.p.p. dei Carabinieri di NA del 10 gennaio 2018 nonché dalla SENTENZA n. 8/2021 del 17.2.2021, emessa dal Giudice di Pace di Ferentino, nel procedimento n. 18/2019 R.G. G.d.P. (n. 251/2018 R.G.N.R.) a carico di , divenuta irrevocabile in data Controparte_3 6.4.2021 (all. 2);
3a) che, in virtù di tale sentenza del Giudice di Pace di Ferentino, il detto Controparte_3 è stato dichiarato responsabile in toto dei reati ascritti al capo di imputazione ex art. 590 c.p,; condannato alla pena di euro 1.200,00 oltre al pagamento delle spese processuali; condannato, tra l'altro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivati dal reato, in favore delle costituite parti civili, in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la patria potestà del minore da liquidarsi in separata Persona_1 sede;
3b) che detto convenuto era stato altresì condannato (e per esso anche solidalmente il responsabile civile) al pagamento di una provvisionale di acconto immediatamente esecutiva in favore delle parti civili e specificamente: A) € 18.683,00; Parte_1 B) € 6.752,50; Parte_2 C) euro 2.000,00 atteso che veniva riconosciuta in favore della parte civile Persona_1 una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 27.445,50 in totale, nella parte di danno, in considerazione delle “risultanze delle due perizie di parte dei medici di parte civile e del medico fiduciario della ass.ne svolta nei confronti delle parti civili, nelle quali perizie mediche si accertano danni e postumi alle parti civili tenendo presente le risultanze delle due perizie di parte al 50%, dato che siamo in tema di provvisionale” (cfr.: Relazione di consulenza medico legale espletata per dal Dott. Parte_1 Per_3
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Vincenzo – All. 3; Relazione di consulenza medico legale espletata per Parte_2 dal Dott. – All. 4; Cartella clinica di Pronto Soccorso Ospedale Persona_4 Fabrizio Spaziani di Frosinone relativa alla minore – All.5; Cartella Persona_1 clinica di Pronto Soccorso Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone relativa ad Pt_1
– All.6; Cartella clinica di Pronto Soccorso Ospedale Fabrizio Spaziani di
[...] Frosinone relativa a – All.7); Parte_2
4) che il Giudice di Pace di Ferentino adottava come parametro di riferimento per la quantificazione dei danni operata nella richiamata sentenza la tabella di calcolo allegata al dispositivo della sentenza medesima;
5) che le suddette somme dovute a titolo di provvisionale di acconto venivano liquidate dalla agli odierni attori in data 04/03/2021, come risulta anche da Controparte_2 n. 3 comunicazioni della datate 03/03/2021 (v. all. 8); Controparte_2
6) che, in occasione dell'incidente stradale per cui è causa i SIg. e Parte_1
nonché la loro figlia minore riportavano lesioni personali Parte_2 Persona_1 refertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone, consistite per Pt_1 in “frattura processi interapofisari di sx C5 e C6” dalle quali derivava una
[...] malattia nel corpo giudicata guaribile in gg. (v. Verbale di Pronto Soccorso CP_7 dell'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone - all.6), per in “escoriazione Persona_1 a livello dell'articolazione scapoloomerale di sinistra” con prognosi di gg. (v. CP_8
Cartella clinica di Pronto Soccorso dell'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone - all.5) e per in “trauma emisoma sx” con prognosi di gg. (v. Parte_2 CP_9 Cartella clinica di Pronto Soccorso dell'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone nonché certificazione Azienda Sanitaria – Frosinone Presidio Sanitario ex Ospedale di NA – all.7);
7) che, pertanto, in seguito ai fatti suesposti, erano derivati danni ai SIg.ri Pt_1 e , nonché alla figlia dei medesimi , accertati
[...] Parte_2 Persona_1 e valutati anche con relazioni di consulenza medico legale predisposte dal CTP Dott.
(cfr. Relazione di consulenza medico legale espletata per Persona_4 Pt_1
– all.3 nonché Relazione di consulenza medico legale espletata per
[...] Parte_2
– all.4), che di seguito si illustrano: - quanto al SI. un danno
[...] Parte_1 medico-legale valutabile in coefficiente di invalidità permanente pari a 15% in riferimento a danno biologico, per la inabilità temporanea assoluta appare congruo un periodo di giorni 60 con un ulteriore periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di altri 60 giorni;
- quanto alla SI.ra un danno medico-legale valutabile in Parte_2 coefficiente di invalidità permanente pari a 6% in riferimento a danno biologico, per la inabilità temporanea assoluta appare congruo un periodo di giorni 30 con un ulteriore periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di altri 30 giorni;
- quanto alla minore danna medico-legale quantificato forfettariamente in €5.000,00; Persona_1
8) che, in data 14/05/2021 veniva inviato a mezzo PEC alla
[...]
e alla AXA ASSICURAZIONI S.P.A. invito a concludere una Controparte_2 convenzione di negoziazione assistita (all. 9) al fine di addivenire ad una soluzione della controversia relativa alla corresponsione delle ulteriori somme (detratti gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale) spettanti agli esponenti a titolo di risarcimento danni relativi al sinistro per cui è causa;
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9) che, con nota del 20/05/2021 (all. 10), la Controparte_2 comunicava che non intendeva partecipare alla procedura di negoziazione assistita, con la seguente motivazione, che si riporta testualmente: “Sulla base degli elementi acquisiti riteniamo congrue le somme liquidate in data 24/03/2021”;
10) che, con nota del 24/05/2021 (all. 11), la AXA ASSICURAZIONI S.P.A. comunicava che non intendeva partecipare alla procedura di negoziazione assistita, con la seguente motivazione, che si riporta testualmente: “LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DELLE LESIONI ANDRANNO RICHIESTE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE DEL VEICOLO VETTORE SULLA QUALE VIAGGIAVA IN QUALITA' DI TRASPORTATO”;
11) che riguardo alla lesione all'integrità psicofisica del SI. nella Parte_1 relazione di consulenza medico-legale redatta dal medico legale Dott. Persona_4 (all.3), oltre ad essere confermato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni subite, è espressa una diagnosi medico legale di un quadro lesivo costituito da “SINDROME ALGO DISFUNZIONALE DELLA COLONNA CERVICALE IN ESITI DI TRAUMA FRATTURATIVO DEI PROCESSI INTERAPOFISARI DI C5 –C6 ED ANTEROLISTESI DI C5 SU C6. REAZIONE ANSIOSO DEPRESSIVA”. Pertanto, si ribadiva, nella detta relazione di consulenza medico-legale redatta dal medico legale Dott. Persona_4 la menomazione permanente patita dal SI. a causa del sinistro in Parte_1 questione è stata ritenuta meritevole di valutazione percentuale (comprendente una componente relazionale ed esistenziale di notevole rilevanza), nella misura di un coefficiente di invalidità pari al 15% (quindici punti percentuali), mentre per la inabilità temporanea assoluta è stato ritenuto congruo un periodo di giorni 60 (sessanta) con un ulteriore periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di altri 60 (sessanta) giorni;
12) che riguardo alla lesione all'integrità psicofisica della SI.ra , nella Parte_2 relazione di consulenza medico-legale redatta dal medico legale Dott. Persona_4 (all.4), oltre ad essere confermato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni subite, è espressa una diagnosi medico legale di un quadro lesivo costituito da “SINDROME ALGO DISFUNZIONALE DELLA COLONNA CERVICALE IN ESITI DI TRAUMA CONTUSIVO CRANIO-CERVICALE. S. ALGODISFUNZIONALE EMITORACE SIN. PER FRATTURA VIII ARCATA COSTALE SIN.”. Pertanto, si ribadiva, nella detta relazione di consulenza medicolegale redatta dal medico legale Dott. la menomazione Persona_4 permanente patita dalla SI.ra a causa del sinistro in questione è stata Parte_2 ritenuta meritevole di valutazione percentuale (comprendente una componente relazionale ed esistenziale di notevole rilevanza), nella misura di un coefficiente di invalidità pari al 6% (sei punti percentuali), mentre per la inabilità temporanea assoluta è stato ritenuto congruo un periodo di giorni 30 (trenta) con un ulteriore periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di altri 30 (trenta) giorni;
13) che, inoltre, sempre sul versante del danno non patrimoniale, occorreva considerare che oltre al danno derivante dalla riduzione dell'integrità psicofisica, con i risvolti concreti dei postumi invalidanti individuati sulla base dell'allegata relazione medico legale, altro rilevante pregiudizio era costituito dal turbamento e dai disturbi causati da un evento violento e traumatico come il sinistro in questione, dallo sconvolgimento derivante dalla sottoposizione a visite, esami e terapie, dall'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia e la sofferenza morale del “non poter fare” più quanto prima si faceva normalmente;
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14) che, assumendo come parametro di riferimento le Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano ed aggiornate al 2021, ritenute come le più idonee ad assicurare l'equità del risarcimento del danno da sinistri stradali (sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerando che il SI.
nato il [...], all'epoca del sinistro verificatosi il 01.01.2018 Parte_1 aveva 36 anni, il credito a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro, si può così quantificare: Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni Percentuale di invalidità permanente 15% Punto danno biologico € 2.763,15 Incremento per sofferenza soggettiva (+31%) € 856,58 Punto danno non patrimoniale € 3.619,73 Punto base I.T.T. € 99,00 Giorni di inabilità temporanea assoluta 60 Giorni inabilità temporanea relativa al 75% 0 Giorni inabilità temporanea relativa al 50% 60 Giorni inabilità temporanea relativa al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 34.194,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 44.794,00 Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 59.839,00 Inabilità temporanea assoluta € 5.490,00 Inabilità temporanea relativa al 50% € 2.970,00 Totale danno biologico temporaneo € 8.910,00 Spese mediche € 1.884,69 Altre spese € 172,11 TOTALE GENERALE: € 55.760,80 Totale con personalizzazione massima € 70.805,80. Sottraendo all'importo totale così determinato la somma di €18.683,00 già corrisposta al SI. dalla Parte_1 UNIPOL a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, si ottiene l'importo di € 52.122,00, che rappresentava il credito a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro de quo ed ancora vantato dal SI. medesimo;
Parte_1
15) che, assumendo come parametro di riferimento le Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano ed aggiornate al 2021, ritenute come le più idonee ad assicurare l'equità del risarcimento del danno da sinistri stradali (sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerando che la SI.ra , nata Parte_2 il 02.12.1984, all'epoca del sinistro verificatosi il 01.01.2018 aveva 33 anni, il credito a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro, si può così quantificare: Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni Percentuale di invalidità permanente 6% Punto danno biologico € 1.648,30 Incremento per sofferenza soggettiva (+31%) € 412,08 Punto danno non patrimoniale € 2.060,38 Punto base I.T.T. € 99,00 Giorni di inabilità temporanea assoluta 30 Giorni inabilità temporanea relativa al 75% 0 Giorni inabilità temporanea relativa al 50% 30 Giorni inabilità temporanea relativa al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 8.307,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 10.384,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 14.538,00 Inabilità temporanea assoluta € 2.970,00 Inabilità temporanea relativa al 50% € 1.485,00 Totale danno biologico temporaneo € 8.910,00 Spese mediche € 428,77 TOTALE GENERALE:
€ 15.267,77 Totale con personalizzazione massima € 19.421,77. Sottraendo all'importo totale così determinato la somma di €6.072,50 già corrisposta alla SI.ra Parte_2 dalla a titolo di risarcimento del danno non Controparte_2 patrimoniale, si ottiene l'importo di € 13.349,27, che rappresenta il credito a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro de quo ed ancora vantato dalla SI.ra medesima;
Parte_2
16) che ai suddetti importi devono, peraltro, essere aggiunte la somma di € 4.522,56 relativa a spese varie, spese mediche per il SI. spese mediche per la Parte_1 SI.ra , sostenute dalla parte attorea in conseguenza del sinistro per cui Parte_2 è causa e a tutt'oggi non rimborsate. In proposito si precisa che, essendo riportata nei documenti di spesa la dicitura “quota a carico della ” e “quota a carico CP_10
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dell'assicurato”, o franchigia o simile, gli odierni attori chiedono il rimborso della sola quota pagata dai medesimi in relazione alle suddette spese varie (cfr. prospetto SPESE INCIDENTE recante elenco documenti di spesa e corrispondenti importi richieste – all. 12, nonché documenti di spesa – all. dal 13 al 44);
17) che alle suddette somme deve, infine, essere aggiunto per ogni attore un importo da determinarsi equitativamente ex art. 2056 c.c., secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. 17.02.1995 n. 1712), a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario. Sulle intere somme da liquidare infine decorrono gli interessi legali.
Tutto ciò premesso i SIg. e , insistevano per Parte_1 Parte_2 l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3
in ordine al verificarsi produzione del sinistro descritto al capitolo 1) del presente
[...] atto;
B) per l'effetto condannarlo, in solido con la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal SI. per complessivi €52.122,00, e dalla SI.ra Parte_1
per complessivi €13.349,27 (comprensivi del danno non patrimoniale) e Parte_2 delle spese mediche e delle altre spese sostenute e documentate e a tutt'oggi non rimborsate pari ad €4.522,56, per un importo totale pari ad € 69.993,83; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme liquidate a titolo di ristoro, somme che – ove possedute ex tunc – sarebbero state investite per ricavarne un lucro finanziario. D) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, CP_2 ritenendo che tutte le richieste fossero errate o comunque eccessive, contestandosi le perizie medico-legali di parte perché prive di ogni efficacia probatoria non essendo state eseguite in contraddittorio con la Controparte_4
In particolare, si rilevava come le lesioni subite dall' e dalla fossero state Pt_1 Pt_2 valutate in termini nettamente inferiori dal dott. fiduciario della con Per_5 CP_2 relazioni di perizia che si allegano. Entrambe le relazioni concludevano infatti per una I.P. biologica inferiore al 10%, sicché la provvisionale concessa dal giudice di Pace di Ferentino era da reputarsi totalmente errata nei conteggi, applicandosi non già le tabelle di Milano, come ha fatto il Giudice di Pace per entrambi gli odierni attori, bensì le diverse tabelle di legge per lesioni di lieve entità. Ne conseguiva che il danno, in base alle valutazioni del dott. potrebbe essere il seguente: per I.P. 7,5% Per_5 Parte_1 anni 36 = € 10.600,00 ITT 30 gg. x 47,5 = € 1.425,00 ITP 30 gg. al 50% = € 712,50 ITP 60 gg. al 25% = € 712,50 E così in totale € 13.450,00.
Inoltre, non sarebbe dovuto il danno morale per difetto di prove sul punto, né sarebbero dovute le spese vive perché non provate e comunque contestate;
né sarebbe dovuta la personalizzazione del danno sia perché questo è inferiore al 10% sia perché non provata.
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Stante il preteso concorso di responsabilità ex art. 2054 c.c. e dunque ridotta del 50% la somma risultante dai conteggi di cui sopra in base alle tabelle di legge, il danno dell' ammonterebbe a (soli) € 6.725,00. Pt_1
Avendo ricevuto dalla Unipolsai la somma di € 18.683,00, l'attore dovrà Pt_1 rimborsare alla esponente compagnia la somma di €. 11.958,00.
Per I.P. 1% anni 3 3 = €. 720,63 ITT 10 gg.x47,5 = €. 475,00 ITP 10 Parte_2 gg.x23,75 = €. 237,50 ITP 15 gg. al 25% = €. 178,12 E così in totale €. 1.611,25.
Non sarebbe dovuto il danno morale per difetto di prove sul punto;
né le spese vive perché non provate e comunque contestate;
né la personalizzazione perché non applicabili le tabelle milanesi.
Il danno della trasportata, ammonterebbe dunque a € 1.611,25; avendo ricevuto Pt_2 dalla l'importo di €. 6.752,50 l'attrice dovrà restituire alla CP_2 Pt_2 CP_2 la somma di €. 5.141,25.
La proponeva quindi domanda riconvenzionale nei confronti di entrambi CP_2 gli attori per l'importo di € 17.099,25 ovvero per la diversa somma risultante all'esito del giudizio, contenuta nell'importo di € 20.000,00.
Indi, la così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale: in Controparte_2 via principale: - dichiarare la responsabilità dei due conducenti ex art. 2054 comma 2 c.c., non essendo possibile la ricostruzione della dinamica del sinistro ovvero, -in via subordinata, dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità dell' nella percentuale del 30%; -dato atto del pagamento delle provvisionali di €. Pt_1
18.683,00 in favore dell' e di €. 6.072,50 in favore di rigettare le Pt_1 Pt_2 domande attoree perché infondate e in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte nei confronti degli attori, condannare al rimborso della Parte_1 somma di €. 11.958,00, e condannare al rimborso della somma di €. Parte_2 5.141,25 in favore della;
- condannare gli attori alle spese e Controparte_2 compensi del presente giudizio in favore della ”. Controparte_2
Disposta (e ritualmente effettuata) la rinotifica nei confronti di , il Controparte_3 quale preferiva restare contumace e sanato il difetto di procura di (cfr. i CP_2 provvedimenti del 23 maggio 2022 e del 12 dicembre 2022), venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc.
Depositate le memorie istruttorie, il Tribunale, richiamato il noto principio circa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite Penali della S.C. (Sent. n. 22065 del 2021) ritenuta dunque conferente ai fini della decisione la nomina di un CTU designava quale proprio Ausiliare un medico-legale (nella persona del Dott. ). Persona_6
Depositata (in data 21.09.2024) la perizia, da reputarsi esaustivamente motivata, falliti tutti i tentativi di composizione bonaria (giusta ordinanza in data 14.12.2024) all'udienza del 06 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 comma 1 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Gli attori da ultimo avanzavano altresì domanda di condanna ex art. 96 cpc.
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MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, a giudicare da quanto si legge nella Sentenza penale di condanna del convenuto per la commissione del reato di cui all'art. 590 c.p. appare indubbio che il sinistro sia da addebitare alla esclusiva responsabilità di questi, il quale, evidentemente sotto l'effetto dell'alcol, come riferito (dinanzi al Giudice penale) anche dal GA , intervenuto nella immediatezza dei fatti (vedi Controparte_11 pagina 3 della sentenza all'uopo allegata) invadeva “improvvisamente” la corsia di marcia opposta da cui proveniva la vettura dell'attore, provocando lo scontro, da reputarsi indi senza dubbio inevitabile (vedi le dichiarazioni del suddetto teste). Non si comprende quindi cosa mai avrebbe potuto o dovuto fare l'attore per evitare il sinistro, atteso che né era ubriaco, né viaggiava ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e all'orario notturno, né risulta avere violato la benché minima norma del Codice della Strada.
Al riguardo, ritiene il Tribunale intestato che la ricostruzione del sinistro di cui sopra, per come (chiaramente) desumibile dalle dichiarazioni rese dal suddetto GA, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (oltre che dalla stessa Relazione dei CC, dall'alcol test e dall'allegata sentenza penale, ormai irrevocabile) non possa essere messa in alcun modo in discussione. Ragione per la quale è da reputarsi sicuramente superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., invocata da Peraltro, la dinamica CP_2 risultante dalle dichiarazioni del suddetto teste “qualificato”, del resto appare pienamente compatibile altresì con i danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro de quo.
Del resto, quella di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che, in ipotesi di scontro tra veicoli, presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli mezzi, è, per l'appunto, una mera presunzione: come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, detta norma non configura a carico del conducente (danneggiato) un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una mera responsabilità presunta, da cui il medesimo può liberarsi (v. Cass. 4130/17). La ratio del citato disposto normativo è infatti da ricercare nell'esigenza di superare le difficoltà connesse alla dimostrazione delle modalità dello scontro. In buona sostanza, la presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. ha solo funzione sussidiaria (v. Cass. 26004/11) ed è esclusa nel caso in cui si raggiunga la prova, come nella specie, che lo scontro è dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo dell'altra parte (v Cass. 5679/90, Cass. 10031/06, Cass. 4130/17).
Nel caso di specie, peraltro, neppure può essere sottaciuta la gravità delle violazioni dell'altro conducente, che, oltre ad avere violato più norme del CDS (140, 141 e 143), ha altresì posto in essere violazioni integranti ben due figure di reato (quella di cui all'art. 590 c.p. e 186 co. 2 CDS).
In conclusione, deve ritenersi che il sinistro avvenuto in data 01.01.2018, alle ore 23,00 circa, in NA (FR), in Via SP 56 (Via del Muraglione), all'altezza del km 0+500, mentre il SI. si trovava alla guida della propria autovettura modello Parte_1 Renault Captur targata FA419BP nella quale erano trasportate la moglie e Parte_2 la figlia minorenne , si sia verificato per colpa esclusiva del SI. Persona_1 CP_6
, il quale, alla guida della propria autovettura (modello Opel Astra targata
[...] BJ877GT) sotto l'effetto dell'alcol invadeva l'opposta corsia di marcia, urtando frontalmente e violentemente l'autovettura condotta dal SI. (cfr. la Parte_1
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Comunicazione Notizia di Reato ex art.347 c.p.p. e la Relazione incidente stradale redatte dai Carabinieri di NA).
Una volta riconosciuta la responsabilità esclusiva di detto convenuto, questo Tribunale non può che condannare i due convenuti, in solido, al risarcimento del danno patito dagli attori, ex art. 2055 cc.
Venendo alla quantificazione del danno, su cui le PARTI ivi costituite non sembrano essere molto d'accordo, innanzitutto, si rileva, sulla base della disposta consulenza medica, come le lesioni riportate dagli attori, siano senza dubbio da porsi in rapporto causale con l'evento traumatico come descritto in citazione.
Questo giudicante per quanto riguarda il SI. ritiene del tutto condivisibili le Pt_1 conclusioni del CTU, in quanto adeguatamente supportate da motivazioni coerenti e conseguenziali, avendo peraltro il Consulente altresì risposto, in maniera altrettanto rigorosa, puntuale e precisa, alle osservazioni dei CTP; di contro, appare eccessivamente “severa” ed esageratamente riduttiva la valutazione del CTU relativa al danno biologico patito dalla trasportata, tenuto conto del postumi permanenti (consistiti in esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale, consistenti in sindrome cervicale;
esiti di trauma contusivo dell'emitorace sinistro con infrazione dell'arco anteriore della VIII costa consistenti in attendibile toracodinia) che complessivamente valutati determinano un danno biologico permanente nella misura del 3,5% (e non già di due punti percentuali).
Dunque, riassumendo:
-per quanto riguarda il danno biologico connesso all'infermità Parte_1 traumatica sofferta, può essere ivi valutato nella misura del 7,5%, riconoscendo, inoltre, un periodo di inabilità totale di giorni 30 e parziale al 50% di giorni 90, come da CTU, altresì precisandosi (cfr. CTU) che i postumi invalidanti permanenti (consistiti in esiti di trauma del rachide cervicale con frattura processi articolari C5-C6 associata a minima antero-listesi di C5 su C6 consistenti in sindrome cervicale a moderato impegno funzionale) hanno altresì inciso negativamente su alcune attività di svago, ricreative culturali, del tempo libero, come ad esempio lo svolgimento delle attività sportive, l'uso della bicicletta, le attività domestiche chi richiedono la movimentazione manuale dei carichi, limitandone la praticabilità in termini di frequenza e durata.
-per quanto riguarda il trasportato (ovvero la SI.ra il danno biologico connesso Pt_2 all'infermità traumatica sofferta, va ivi determinato nel 3,5%, stante i suddetti postumi, e non già nella misura del 2%, riconoscendo, inoltre, un periodo di inabilità totale di giorni 10 e parziale al 50% di giorni 25 (postumi che, a parere di questo giudicante, hanno altresì determinato un non lieve riflesso funzionale, con conseguenze minorative sullo stato di salute e di benessere psicosociale).
Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno biologico, dell'età degli attori (36 e 33 anni) all'epoca dei fatti, e di quanto riconosciuto e accertato in sede di CTU, utilizzando i parametri di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) sulla base del D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, è possibile tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali di cui sopra, secondo i prospetti di cui sotto.
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Per Pt_1
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 7,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 12.403,48
Invalidità temporanea totale € 1.657,20 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.485,80 Totale danno biologico temporaneo € 4.143,00
Danno morale (33,33%) € 5.514,94
Spese mediche € 3.701,00
TOTALE GENERALE: € 25.762,42
PER Pt_2
Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni Percentuale di invalidità permanente 3,50% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.688,79
Invalidità temporanea totale € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 50% € 690,50 Totale danno biologico temporaneo € 1.242,90
Danno morale (33,33%) € 1.643,73
Spese mediche € 428,33
TOTALE GENERALE: € 7.003,75
Si ritiene, quindi, di potere riconoscere, in base a quanto dedotto e allegato in citazione (e in gran parte confermato dal Consulente d'ufficio), altresì il cd. danno morale, stante: -per la suddetta incidenza sulle attività di svago, ricreative Pt_1 culturali, del tempo libero, come ad esempio lo svolgimento delle attività sportive, l'uso della bicicletta, le attività domestiche chi richiedono la movimentazione manuale dei carichi, limitandone la praticabilità in termini di frequenza e durata; -per il Pt_2 non lieve riflesso funzionale.
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Mentre non vi sono i presupposti per la cd. personalizzazione, in mancanza di prova ad hoc.
Relativamente ai danni patrimoniali (cd. danno patrimoniale emergente) possono essere senz'altro riconosciuti gli importi di cui ai suddetti prospetti, relativi alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU (cfr. CTU). Non possono riconoscersi ulteriori spese e/o danni.
Conclusivamente il danno da liquidare ammonta a complessivi € 25.762,42 per e a complessivi € 7.003,75 per (importi da ritenersi già Pt_1 Pt_2 rivalutati all'attualità).
Tali importi sono da porsi a carico dei convenuti, in solido (cfr. art. 2055 c.c.).
Tuttavia, gli odierni attori hanno già ricevuto dalla convenuta: € 18.683,00 e Pt_1
€ 6.752,50 (importi da reputarsi parimenti già rivalutati), per cui Pt_2 residua: per l'importo di € 7.079,42 (= 25.762,42 – € 18.683,00) e per Pt_1
l'importo di € 251,25 (= 7.003,75 – € 6.752,50) e così per complessivi € Pt_2 7.330,67.
Trattandosi di cd. debito di valore, tale somma va devalutata al 01.01.2018 (data del sinistro) e via via rivalutata con l'aggiunta degli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c.) dalla data del sinistro fino alla data della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
In conclusione, pertanto, la domanda attorea va accolta solo parzialmente, con il riconoscimento di un credito risarcitorio pari a complessivi € 7.330,67, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, come sopra, con il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Compagnia.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza ex art. 91 cpc, e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al DM 55/14, s. m. e i., e relative Tabelle, in applicazione quindi dei parametri di cui a detto D.M. e S.M. e I. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 17405 del 2012), sulla base dei criteri ivi previsti, ex art. 4 (e cfr., ex multis, Cass., Sezioni Unite n. 19014/2007, secondo cui il valore della controversia va fissato -in casi del genere- sulla base del criterio del "decisum"; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018). Le spese, dunque, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/14 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), sulla base dei valori medi.
Anche le spese di CTU - liquidate con separato decreto - devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido.
Va invece disattesa la domanda ex art. 96 cpc stante il solo parziale accoglimento della domanda attorea (oltretutto neanche l'attore ha ritenuto di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Tribunale ex art. 185 bis cpc, sia pure motivatamente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1. ACCERTA e DICHIARA con riguardo al sinistro di cui in oggetto la responsabilità esclusiva di;
Controparte_3
2. CO i due convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, per le causali di cui in parte motiva, della complessiva somma di € 7.330,67, di cui € 7.079,42 in favore del SI. e € 251,25 in favore della SI.ra Pt_1 Pt_2 come da motivazione, più gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. da calcolarsi sull'importo che va devalutato al 01.01.2018 e via via rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali fino alla data della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
4. RIGETTA la domanda proposta dagli attori ex art. 96 cpc;
5. CO le convenute, in solido tra loro, alla refusione integrale delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 5.077,00, per onorari, oltre a € 786,00 per esborsi ed oltre alle spese generali (al 15%), IVA e CAP, nella misura di legge, con distrazione in favore dei Procuratori di cui in epigrafe, che si sono dichiarati antistatari;
6. PONE definitivamente a carico dei convenuti, per intero, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Frosinone, addì 26.07.2025.
Il giudice designato
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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