CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.210/2024
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado introdotta con ricorso depositato in data 11.06.2024, e vertente tra
(appellante) contro Parte_1
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°200/2023 emessa Controparte_1
dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.12.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, la Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è
[...]
stato accolto il ricorso di teso a veder dichiarata la nullità ed inefficacia delle Controparte_1
disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della C.N.P.A.D.C., approvato con
D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica “retributiva” per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, in violazione del criterio del pro rata, con condanna della C.N.P.A.D.C. a corrispondere al pensionato la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della più favorevole normativa previgente ed a restituire le somme illegittimamente trattenute a tale titolo.
1 A fondamento del gravame la appellante, premessa una ricostruzione dei fatti di causa e della Pt_1
cornice complessiva in cui si inserisce la fattispecie de qua, ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, per i seguenti motivi: A) Violazione dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995 come modificato dall'art. 1 comma 763 della Legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art. 1 comma
488 della Legge n. 147 del 2013; B) erronea e/o omessa motivazione in ordine alla violazione del principio del pro rata in relazione all'applicazione del massimale pensionistico;
C) in subordine: erronea pronuncia in ordine all'eccepita prescrizione quinquennale;
violazione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ..
Ha quindi concluso come segue: “previa, se del caso, declaratoria di carenza di interesse ad agire in ordine alla disapplicazione del massimale pensionistico, per i motivi esposti nel presente atto, accertare
e dichiarare la piena legittimità dei criteri di calcolo, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalla ai fini della determinazione del trattamento pensionistico del Pt_1
professionista, e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal dottor n primo grado”. CP_1
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel merito, ha dichiarato il diritto di di veder rispettato il principio del pro-rata con Controparte_1
calcolo della quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004, con le correlate statuizioni.
Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata ha accolto la domanda di intesa a ottenere la Controparte_1
dichiarazione di illegittimità dell'art. 10 Regolamento della comma 8, approvato con D.I. 14 luglio Pt_1
2004, nella parte in cui ha introdotto, ai fini del calcolo della quota che si continua a calcolare secondo il modello reddituale (c.d. “quota A”), un sistema di incremento del numero degli anni da porre a base di computo della quota stessa, in contrasto con la normativa in vigore al momento della maturazione del diritto;
con condanna della a riliquidare in favore del ricorrente la quota di pensione riferibile alle Pt_1
anzianità contributive anteriori al 31/12/2003 sulla base della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento suddetto ed a corrispondere gli arretrati dovuti oltre accessori.
A sostegno della domanda, l'originario ricorrente ha dedotto che con il Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 la C.N.P.A.D.C. ha optato per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 che testualmente dispone: “gli enti possono
2 optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”. La pensione viene, dunque, liquidata, ai sensi del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale, in due quote delle quali la prima, relativa alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, calcolata con il previgente sistema di calcolo reddituale e la seconda, relativa alle anzianità contributive maturate successivamente, calcolata con il nuovo sistema contributivo.
Più in particolare, ai sensi dell'art. 10 punto 8 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, la pensione viene calcolata: “sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art.
3.7bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nell'allegata Tabella “B” prodotti fino all'anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 ai sensi dell'art. 27 della L. n. 21/86”.
La tabella “B” richiamata dal citato art. 10, prevede, poi, che le pensioni con decorrenza dal 1.1.2004
siano calcolate, quanto alla quota reddituale, prendendo in considerazione, come base reddituale, i 15
redditi dichiarati nel periodo antecedente al 01/01/2004; che le pensioni con decorrenza dal 1.1.2005
siano calcolate, quanto alla quota reddituale, prendendo in considerazione, come base reddituale, i 18
redditi dichiarati nel periodo antecedente al 01/01/2004; che le pensioni con decorrenza dal 1.1.2006
siano calcolate, quanto alla quota reddituale, prendendo in considerazione, come base reddituale, i 20
redditi dichiarati nel periodo antecedente al 01/01/2004; che le pensioni con decorrenza dal 1.1.2007
siano calcolate, quanto alla quota reddituale, prendendo in considerazione, come base reddituale, i 22
redditi dichiarati nel periodo antecedente il 01/01/2004.
Il ricorrente ha lamentato che il calcolo della quota pensionistica riferibile alle anzianità maturate sino al 31.12.2003 (c.d. quota retributiva), era stato effettuato, in violazione del principio del pro rata, con una illegittima estensione del numero degli anni da porre a base di computo della quota retributiva (nella fattispecie, 18 annualità), ed ha chiesto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 15 della L. n.
21/86 e dell'art. 3 del previgente Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, la pensione fosse calcolata prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 10 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 15 della L. n. 21/86 ed applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per le anzianità contributive successive.
Ciò premesso, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella
3 all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass.,
Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, ha ribadito il principio secondo cui “sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
non possono adottare - in Controparte_2
funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati;
è stato inoltre ribadito (sentenza n. 8847 del 18/04/2011) che sulla violazione della regola del "pro rata" di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, non può rilevare, in senso contrario, il disposto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509 ed approvati dai vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti CP_3
adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione;
tali orientamenti sono stati poi confermati dalle Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale, pure qui sollevate, con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del Pt_1
2006, art. 1, comma 763; si è affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; si tratta di pronunce fondate su argomenti a carattere
4 generale che valgono anche per le modifiche in peius (introdotte con il nuovo "Regolamento di disciplina del regime previdenziale", approvato con D.I. 14 luglio 2004 ed applicato a decorrere dall'1 gennaio 2005) che hanno aggravato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione;
modifiche che non possono perciò trovare applicazione al caso di specie” (Cass.Civ., sez. lav.,
24/10/2018, n.27028).
Ne deriva l'illegittimità dell'art. 10 Regolamento della comma 8, approvato con D.I. 14 luglio Pt_1
2004, nella parte in cui ha introdotto, ai fini del calcolo della quota che si continua a calcolare secondo il modello reddituale (c.d. “quota A”), un sistema di incremento del numero degli anni da porre a base di computo della quota stessa, in contrasto con la normativa in vigore al momento della maturazione del diritto.
Il regolamento di disciplina della convenuta, laddove (art. 10, punto 8 e tabella B allegata) Pt_1
estende alle pensioni con decorrenza dal 1.1.2005 le nuove disposizioni in esso portate riguardanti la base di calcolo della quota da assoggettare al sistema retributivo deve quindi essere disapplicato, in quanto la relativa delibera è illegittima perché non tiene conto del principio del pro rata posto dall'art. 3 comma 12 l. 335/95 secondo cui gli enti previdenziali privatizzati, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio adottano “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
La ratio del pro rata è palesemente quella di tutelare le aspettative degli assicurati (non ancora assurte a diritti in difetto di maturazione dei requisiti per il pensionamento) lese dalla nuova normativa (ed esse possono esserlo sia dai provvedimenti di variazioni di aliquote, parametrazioni ecc. sia dall'eventuale passaggio al sistema contributivo) garantendo, per le anzianità già maturate prima dell'introduzione delle modifiche, l'applicazione della vecchia normativa ed applicando la nuova solo per l'anzianità successiva. Trattasi dell'accorgimento tecnico cui spesso è ricorso il legislatore nel realizzare importanti riforme in materia pensionistica in quanto consente di graduare gli effetti dell'introduzione di nuove normative meno favorevoli facendole incidere progressivamente sulla misura dei trattamenti pensionistici ed evitando che la differenza di un anno o anche solo un mese nella data di pensionamento produca assai rilevanti disparità di trattamento.
L'argomentazione per cui la ha una natura pubblicistica che le consente di adottare tutti i Pt_1
provvedimenti necessari per garantire la tenuta finanziaria dei regimi previdenziali erogati, anche ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, non convince a fronte del chiaro disposto dell'art. 3 comma 12 l.
335/95, sopra riportato.
5 Nel caso in esame, trattandosi di pensionamento con decorrenza 01.01.2005, la norma di riferimento è il vecchio testo, mentre il nuovo è inapplicabile ratione temporis. Ne segue, in linea con quanto statuito dal primo giudice, il diritto del ricorrente a vedersi ricalcolare la pensione corrisposta dalla e alla Pt_1
restituzione delle trattenute operate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di appello va dunque respinto.
***
2.- Il secondo motivo di gravame non assume alcun rilievo pratico, atteso che la questione dell'applicazione del massimale contributivo, pur erroneamente richiamata nel dispositivo della sentenza,
è del tutto estranea alla materia del contendere.
***
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dall'appellato fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v.
Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2436; Cass.Civ., sez. lav., 25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70
(secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), dal momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la
6 disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav.,
n.31527/2022).
Il motivo va dunque disatteso.
***
4.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va dunque respinto, con conferma della sentenza impugnata. Il dispositivo va tuttavia corretto, ex art.287 c.p.c., con eliminazione al primo punto delle parole “e senza limite al massimale pensionistico”, in quanto inconferenti rispetto alla materia del contendere.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, con eliminazione, dal primo punto del dispositivo, delle parole “e senza limite al massimale pensionistico”;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. , con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
7