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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2270/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Sirio Solidoro Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
rapp. e dif. come in atti dal funzionario dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
1
La ricorrente in epigrafe, premesso di essere una docente a tempo indeterminato di “Scienze matematiche applicate” - classe di concorso A047, attualmente in servizio presso il
NAIS07600A ha dedotto: Controparte_3
-di avere conseguito la Laurea in Chimica presso l'Università degli Studi Federico II di
Napoli in data 27/10/2014, nonché di aver superato gli esami integrativi che le consentono di insegnare non solo nella classe di concorso A047, ma anche in altre due classi di concorso, ossia: - A026 (matematica alle scuole superiori) - A020 (fisica alle scuole superiori);
- di essere in possesso, quindi, anche del diritto di insegnare nella classe di concorso A027
(matematica e fisica alle scuole superiori).
Pertanto, ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“A. In limine ed in rito:
A.
1. ACCERTARE E/O DICHIARE la carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere nei termini che seguono, ossia nel senso che la ricorrente, in virtù della recente modifica normativa, non ha interesse a dolersi della negazione del bene della vita per quanto riguarda l'insegnamento nella classe di concorso A027 rispetto al proprio titolo di laurea, in quanto tale diritto risulta essere già stato riconosciuto dal recente intervento modificativo e con efficacia ex tunc;
per lo effetto, ACCERTARE E/O DICHIARARE l'esistenza del diritto della ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea, il quale risulta essere pienamente soddisfatto attraverso la recente modifica avente efficacia ex tunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.
A.
2. In subordine ACCERTARE e DICHIARARE la predetta carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere per le predette ragioni, in forza del recente intervento modificativo, riguardo alla validità del titolo della ricorrente ad insegnare nella classe di concorso A027 con effetti ex nunc;
2 per lo effetto ACCERTARE e/o DICHIARARE il diritto della ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia ex nunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B. In subordine, nel merito, ove non dovesse essere accolte le predette richieste:
ACCERTARE E/O DICHIARARE l'esistenza del diritto della ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea con efficacia ex tunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.
B.
1. In via ancora subordinata
ACCERTARE e/o DICHIARARE il diritto della ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia ex nunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.
B.
2. Ove occorra ai fini della predetta pretesa DISAPPLICARE E/O ANNULLARE se intesi in senso escludente il DM pubblicato in G.U. il 10/02/2024 e relativi allegati, ove occorra, del dpr n. 19/2016 Tab. A, del dm 259/2017, del dm 39/98, del dm 354/98, tutti con i relativi allegati, nonché ove occorra l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 e l'O.M. n. 60/2020 e dei relativi allegati, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
B.
3. CONDANNARE E/O ORDINARE alla parte pubblica ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti per permettere alla ricorrente di insegnare in base al proprio titolo e per le ragioni sopra gradata nella classe di concorso A027, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
Con condanna alle spese oltre accessori come per legge”.
Il convenuto si è costituito in giudizio e ha concluso per il difetto di giurisdizione CP_1
e in subordine per il rigetto del ricorso.
3 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato “che il Consiglio di Stato (inter alia sent. n.
3779 del 2023 nonché nn. 5436, 4441, 4375, 3851, 3802, 3799, 3794, 1543 del 2023), anche in riforma di sentenze di questa Sezione, ha ritenuto in casi similari di dover affermare la potestas iudicandi in capo alla giustizia amministrativa qualora la domanda del ricorrente sia indirizzata alla caducazione degli atti amministrativi generali che regolano le GPS, coinvolgendo la specifica posizione lavorativa dell'interessato solo quale risultato necessario, immediato e diretto di tale (richiesta) caducazione.
In particolare, tali decisioni riformano le sentenze del giudice di prime cure con le quali era stato dichiarato il difetto di giurisdizione su controversie inerenti le GPS in cui si riteneva che la questione dovesse rientrare nella sfera di conoscenza del giudice ordinario atteso che le contestazioni mosse col gravame riguardavano in maniera pregnante la mancata stipula di contratti di lavoro, ovvero un segmento di attività posta in essere dall'amministrazione nell'ambito del rapporto di lavoro tra privato e datore di lavoro pubblico, e che quindi il petitum sostanziale attenesse a posizioni di diritto.
In detta sede d'appello, è stato ribadito il criterio di riparto elaborato dalla Corte di
Cassazione e condiviso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con riferimento alle graduatorie scolastiche, secondo cui la valutazione circa la sussistenza della giurisdizione va condotta tenendo conto del criterio generale del petitum sostanziale dedotto in giudizio,
e quindi della qualificazione giuridica della pretesa azionata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
Un., 13 settembre 2017 n. 21198; Cons. Stato, Ad. Plen., 12 luglio 2011 n. 11).
Tuttavia è stato ritenuto che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto, di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice
4 amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Un., 23 aprile 2020 n. 8098) “ (T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. III, 07/03/2024,n.4616)
Nel caso di specie, il thema decidendum attiene all'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria di insegnamento classe A027; di guisa che la giurisdizione appartiene a questo Giudice.
Sempre preliminarmente, per quanto concerne la richiesta di notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. avanzata dalla parte attrice, non sussiste la necessità di integrare il litisconsorzio posto che la domanda della ricorrente non ha ad oggetto una cattedra determinata né uno specifico posto individuabile come già coperto da altri, sì da avere ad oggetto una situazione giuridica strutturalmente comune a più soggetti (Cass. 23261/2018,
4951/2007, 121/2005, 4714/2004). La mera possibilità che la pronuncia possa generare efficacia riflessa nei confronti di terzi non determina litisconsorzio necessario, non essendo idonea a far sì che la sentenza sia “inutiliter data”, ed essendo previsto a tal scopo l'istituto dell'opposizione di terzo.
Tanto premesso, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire proposta dal convenuto. Sul punto, giova rammentare che ai sensi dell'art. 100 c.p.c., CP_1
l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale. Il che si verifica, per l'azione di accertamento negativo, solo ed esclusivamente quando il ricorrente intenda rimuovere una situazione di incertezza, a lui pregiudizievole, concernente l'esistenza di un preteso diritto, vantato da parte del resistente. La fonte di tale incertezza, in altre parole, non può essere rappresentata da un mero convincimento soggettivo del ricorrente, avulso da qualsiasi
5 connessione con la condotta del presunto creditore, ma deve essere costituita dal c.d.
“vanto” o “jattanza” del diritto. È necessario, quindi, che il presunto creditore affermi, in modo esplicito o per facta concludentia, ma sempre attraverso comportamenti oggettivi e giuridicamente rilevanti, l'esistenza del preteso diritto nei confronti dei terzi o direttamente nei confronti della parte ricorrente, indicata come debitrice. Ciò è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (cfr. Cass. 16162/2015; Cass.
6859/1993), secondo cui “l'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore od un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto”.
Ebbene, nel caso in esame si individuano i connotati della concretezza e dell'attualità. A ben vedere, infatti, la ricorrente è docente di ruolo presso l'I.S. “G. Moscati” di Sant'Antimo ed ha conseguito il titolo di laurea in Ingegneria Chimica presso l'Università di Napoli
Federico II, sostenendo gli esami integrativi per insegnare nella classe di concorso A026 e
A020. Dagli atti di causa, risulta che la stessa ha proposto l'istanza di applicazione provvisoria su classe di concorso A027, ravvisandosi, quindi, sebbene incidentalmente,
l'interesse ad agire all'accertamento del diritto in esame.
Secondo la prospettazione attorea, dunque, si pone un problema di retroattività o meno del
DM 10.2.2024, il cui articolo 5 ha disposto che: “Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Controparte_4
del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'art. 5, possono fare
[...]
riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché́ le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato come
6 soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Controparte_5
del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso
[...]
differente rispetto a quella di titolarità̀, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.
I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità̀.
3. Relativamente alle procedure concorsuali di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo n.
59/2017 e a quelle abilitanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, si applicano i requisiti di cui al comma 1”.
Occorre, a questo punto, analizzare la disciplina del DPR 19/2016, così come modificata ed integrata dal DM 259/2017, richiamata dal citato DM del 2024.
Al fine di individuare i titoli di studio di cui il docente deve essere in possesso per poter aver accesso alle singole e specifiche classi di concorso, l'art. 5 DM 259/2017 ha disposto che “coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono (...) presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016”.
Ne consegue che coloro che hanno conseguito il titolo di studio per poter accedere all'insegnamento ante DPR 19/2016, per poter validamente essere inseriti in graduatoria per le classi di concorso come modificate dal DPR 19/2016 stesso, dovranno fare riferimento all'elencazione dei titoli validi per l'accesso prevista dal DM 39/1998 e successive modifiche ed integrazioni ovvero dal DM 22/2005.
In questa ipotesi ricade il caso di specie, avendo la ricorrente conseguito il titolo di studio
(laurea in Ingegneria chimica) in data 27.10.2004 e, dunque, in epoca anteriore all'entrata in vigore del DPR 19/2016.
Al fine di stabilire se il suddetto titolo di studio sia valido ai fini dell'inserimento in graduatoria per le classi di concorso A027 è necessario verificare se esso sia indicato dal
7 DM 39/1998 e successive modificazioni. Tale DM, nell'allegata tabella A, prevede che la laurea in Ingegneria conseguita entro l'A.A. 2000-2001 è titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso 38/A,42/A,47/A (rispettivamente “Fisica”, “Informatica” e
“Matematica”), ma non la annovera tra i titoli utili per poter accedere all'insegnamento della classe 49/A “Matematica e Fisica”.
Al fine della risoluzione della controversia è irrilevante il disposto di cui all'art. 4 co. 2 DM
39/1998, il quale prevede che: “coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica”.
Tale previsione, infatti, di per sé non vale ad estendere il titolo di accesso richiesto per l'insegnamento di “matematica” e “fisica”, quali materie separate, anche all'insegnamento congiunto di entrambe le materie, dal momento che fa espresso riferimento al diploma di abilitazione, conseguito all'esito di prove concorsuali.
Il DM 39/1998 deve, però, essere considerato anche alla luce delle successive modifiche apportate dal DM 354/1998, dal momento che il DM 259/2017 rinvia, per l'individuazione dei titoli di accesso di coloro che hanno conseguito il titolo di studio prima del DPR
19/2016, al DM 39/1998 e successive modificazioni.
Proprio il DM 354/1998, oltre a ripartire le classi di concorso in aree disciplinari, individua la laurea in ingegneria conseguita entro l'A.A. 2000-20001 come titolo di accesso valido anche per l'insegnamento congiunto di “matematica e fisica” e, dunque, per la partecipazione alla relativa classe di concorso 49/A (A027 dopo il DPR 19/2016).
Tanto è previsto nell'allegata Tabella C in cui vengono raggruppate le classi di concorso
38/A, 47/A e 49/A (“fisica”, “matematica”, “matematica e fisica”) per ciascuna delle quali viene specificatamente indicata la laurea in Ingegneria conseguita entro l'A.A. 2000-2001 come titolo di accesso idoneo alla singola classe di concorso ed alla relativa graduatoria.
Tale soluzione, peraltro, appare maggiormente logica se si considera che non vi sarebbe alcun motivo sostanziale per ritenere che un titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento separato delle materie di “fisica” e “matematica” non debba essere valutato come altrettanto valido per l'insegnamento congiunto delle due discipline (in senso conforme, cfr., Trib.
Crotone, 11.1.2022, n. 2; Trib. Cosenza, 18.11.2022, n. 1877).
8 Sul punto, di recente la giurisprudenza amministrativa ha espressamente affermato il diritto dei laureati in Ingegneria ad insegnare nella classe di concorso A027. In argomento, giova richiamare (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/03/2024, n.4616 cit.) secondo cui: “occorre rilevare che la giurisprudenza della Sezione è costante (a partire dalla menzionata sentenza n. 6360 del 2022, si rammenta poi, inter alia, la recente sentenza del 10 luglio 2023, n.
11515) nel dichiarare l'illegittimità della previsione, contenuta nel ripetuto D.P.R., che non consente al laureato in ingegneria di insegnare nella classe di concorso A027.
…10.1. In particolare, la Sezione ha chiarito che sussiste manifesta illogicità della previsione posta dall'amministrazione alla base dei provvedimenti impugnati, risultando persuasivo il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (a determinate condizioni normative e formative qui non in discussione) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (a determinate condizioni normative qui non in discussione) un laureato in ingegneria, non vi sono ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale.
10.2. Sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale D.P.R. 19/2016, alla Tabella A, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, (a determinate condizioni normative e formative qui non in discussione) accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente, precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso
A027 (ex 49/A) che ricomprende in unum gli insegnamenti di cui trattasi.
Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile e irragionevole.
10.3. Appare assente una valida presa di posizione su tale preciso aspetto da parte dell'amministrazione e quindi una idonea motivazione seppure postuma.
Infatti, a seguito della richiesta in via istruttoria di questa Sezione, nei casi che hanno dato origine alle pronunzie sopra ricordate, il ha sostenuto la sussistenza di una CP_1
metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un "approccio interdisciplinare" che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A), ma non sono state esposte in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione, che non sono state esplicate nemmeno nella presente causa.
9 Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dall'interessato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato "approccio interdisciplinare".
Il Collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo D.P.R. 19/2016.
10.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.
10.5. A corroborare la tesi che precede contribuiscono: (i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la "razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti"; (ii) il d.m.
n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre;
(iii) l'art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: "2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso
47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica.".
In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle significative previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai punti precedenti della presente sentenza.
11. Dalle statuizioni che precedono deriva la conseguente riattribuzione del punteggio spettante al ricorrente per il perfettamente legittimo servizio prestato, con reintegrazione integrale della posizione che lo stesso ricopriva nelle graduatorie della classe di concorso
A027.".
10 5. Vale aggiungere che nella riforma delle classi di concorso del 2024 l'impostazione di cui sopra appare essere stata esplicitamente recepita”. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
07/03/2024, n.4616 cit.).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, pertanto, non si pone, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una questione di retroattività del DM del
2024, in quanto il diritto dei docenti all'iscrizione nella classe di concorso A027 a determinate condizioni è già previsto, come esposto, dalla precedente disciplina.
Tuttavia, deve ritenersi che la ricorrente non è in possesso di un valido titolo di accesso per l'inserimento nella classe di concorso A027 (“matematica e fisica” ex 49/A), ai sensi del
DM 39/1998, come modificato dalla Tabella C allegata al D.M. 354/1998. La , a Parte_1
ben vedere, ha conseguito la laurea in Ingegneria chimica, la quale non rientra nell'elenco abilitante alla classe A027 secondo la tabella allegata al DPR 19/2016. In ogni caso, pur volendo considerare tale diploma di laurea titolo valido, esso è stato conseguito in data
27.10.2004 e, quindi, in epoca successiva all'A.A. 2000/2001, sbarramento espressamente stabilito dal DM 354/1998.
Altresì, dagli atti di causa non risulta che la ricorrente abbia presentato apposita domanda di iscrizione alle graduatorie sulla specifica classe di concorso A027. Non può, infatti, considerarsi domanda di partecipazione alle graduatorie l'istanza indirizzata al
[...]
depositata in atti come allegato n. 11. Del resto, la necessità di presentare Controparte_1 apposita domanda per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche è stata già precisata dalla giurisprudenza con riferimento alle GAE. In argomento si veda, infatti, T.A.R. Latina,
(Lazio) sez. I, 17/12/2018, n.654 ad avviso del quale “Il solo possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non costituisce titolo di per sé sufficiente per l'inserimento ex novo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296; invero, contestualmente alla trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in l. 4 giugno
2004, n. 143, l'art. 1, comma 605, lett. c), l. n. 296, cit., ha anche disposto la preclusione a nuove immissioni in graduatoria a seguire all'a.s. 2007/2008; pertanto la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di essere ammessi alle predette graduatorie ad esaurimento avrebbe dovuto essere fatta valere mediante
11 presentazione della relativa istanza entro i termini previsti dal d.m. 16 marzo 2007 o, comunque, mediante tempestiva impugnazione di esso e dell'eventuale diniego di iscrizione emanato sulla sua base”.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa di natura indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
convenuto che si liquidano in euro 1.700,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 17.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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