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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
CERONI FRANCESCA, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1417/2022 depositato il 01/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 3 e pubblicata il 12/05/2022
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. LU00581162020 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente a seguito di ristrutturazione di una unità accatastata in classe B/5 e di una unità accatastate in classe A/3 classe 5, con DOCFA proponeva l'accatastamento delle 3 unità in classe A/3 casse 6.
L'ADE con accertamento di estimi catastali n. LU00581162020, rettifica il classamento in A/3 classe 8, ritenuto insufficiente quanto proposto dalla contribuente.
La contribuente impugna l'accertamento eccependo la carenza di motivazione in quanto l'edificio usato per la comparazione ha caratteristiche diverse anche come posizione, inoltre è di nuova costruzione.
L'Ufficio al contrario ritiene corretto il classamento attribuito, visto che nella zona vi sono edifici simili con classamento anche superiore. Inoltre ritiene errata la compilazione del libretto DOCFA e, non si puo' giustificare che con una ristrutturazione totale con mutazione di destinazione si possa mantenere il classamento preesistente in parte dell'edificio.
La CTP di Lucca, ritenuto che la documentazione prodotta dall'Ufficio dimostri che la comparazione effettuata non sia corrispondente al caso specifico ed accoglie parzialmente il ricorso determinando il classamento in A/3 classe 7.
Appello dell'Ufficio che ripropone alcune considerazioni in ordine alla legittimità e motivazione dell'accertamento, riprende poi il fatto dell'errata ed incompleta compilazione del libretto DOCFA e conclude per la riforma della sentenza con conferma del classamento attribuito e condanna di controparte alle spese di giudizio.
L'Ufficio con successiva memoria osserva che la contribuente ha sostanzialmente chiesto la conferma della sentenza che prevede la classe 7.
Parte contribuente contesta fra l'altro anche le spese di giudizio chieste dall'Ufficio ritenute esorbitanti rispetto al valore i causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ADE puo' essere ricondotto ad un unico motivo: "errata valutazione dei fatti di causa".
In effetti la motivazione della sentenza appare molto superficiale. L'Ufficio ha esposto i motivi che hanno determinato la classificazione in A/8 dell'immobile in qiestione, ha priorirariamente evidenziato la errata compilazione del DOCFA ed ha motivato la scelta, sia sulle caratteristiche intrinseche dell'immobie che sulla posizione. E' immotivata la censura mossa dal Primo Giudice, in riferimento ala carenza motivazionale, tenendo presente che l'avviso di accertamento contiene stutti gli elementi necessri alla comprensione della richiesta dell'Ufficio acceratore, sia con riferimento agli aspetti normativi che presiedono alla formazione dell'atto accertativo, sia con riferimento al merito, considerato che il classamento è conseguenza del DOCFA presentato da parte contribuente cui fa esplicito riferimento e che vengono indicate le motivazioni tecniche, compreso il raffronto con un'unità similare.
La Suprema Corte ritiene che in presenza del DOCFA presentato dalla parte contribuente (per il tramite di un tecnico di fiducia), intercorra un ampio scambio di informazioni fra la parte privata e l'Amministrazione
Finanziaria tale da rendere comunque edotto il contribiente delle pretese erariali e delle relative motivazioni.
Si deve inoltre prendere nota della carenza di motivazione del primo giudice nel determinare la Classe
A/3 classe 7 in luogo della A/3 classe 8 proposta con l'accertamento. In effetti viene solamente affermato che la comparazione effettuata dall'ufficio non è corrispondente al caso in esame, ma non approfondisce sui motividella mancata corrispndenza.
L'appello proposto dall'Ufficio viene, pertanto accolto.
La Corte, in considerzione che si tratta di una vertenza di mera valutazione,compensa le spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Ade e compensa le spese dei due gradi.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
CERONI FRANCESCA, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1417/2022 depositato il 01/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 3 e pubblicata il 12/05/2022
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. LU00581162020 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente a seguito di ristrutturazione di una unità accatastata in classe B/5 e di una unità accatastate in classe A/3 classe 5, con DOCFA proponeva l'accatastamento delle 3 unità in classe A/3 casse 6.
L'ADE con accertamento di estimi catastali n. LU00581162020, rettifica il classamento in A/3 classe 8, ritenuto insufficiente quanto proposto dalla contribuente.
La contribuente impugna l'accertamento eccependo la carenza di motivazione in quanto l'edificio usato per la comparazione ha caratteristiche diverse anche come posizione, inoltre è di nuova costruzione.
L'Ufficio al contrario ritiene corretto il classamento attribuito, visto che nella zona vi sono edifici simili con classamento anche superiore. Inoltre ritiene errata la compilazione del libretto DOCFA e, non si puo' giustificare che con una ristrutturazione totale con mutazione di destinazione si possa mantenere il classamento preesistente in parte dell'edificio.
La CTP di Lucca, ritenuto che la documentazione prodotta dall'Ufficio dimostri che la comparazione effettuata non sia corrispondente al caso specifico ed accoglie parzialmente il ricorso determinando il classamento in A/3 classe 7.
Appello dell'Ufficio che ripropone alcune considerazioni in ordine alla legittimità e motivazione dell'accertamento, riprende poi il fatto dell'errata ed incompleta compilazione del libretto DOCFA e conclude per la riforma della sentenza con conferma del classamento attribuito e condanna di controparte alle spese di giudizio.
L'Ufficio con successiva memoria osserva che la contribuente ha sostanzialmente chiesto la conferma della sentenza che prevede la classe 7.
Parte contribuente contesta fra l'altro anche le spese di giudizio chieste dall'Ufficio ritenute esorbitanti rispetto al valore i causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ADE puo' essere ricondotto ad un unico motivo: "errata valutazione dei fatti di causa".
In effetti la motivazione della sentenza appare molto superficiale. L'Ufficio ha esposto i motivi che hanno determinato la classificazione in A/8 dell'immobile in qiestione, ha priorirariamente evidenziato la errata compilazione del DOCFA ed ha motivato la scelta, sia sulle caratteristiche intrinseche dell'immobie che sulla posizione. E' immotivata la censura mossa dal Primo Giudice, in riferimento ala carenza motivazionale, tenendo presente che l'avviso di accertamento contiene stutti gli elementi necessri alla comprensione della richiesta dell'Ufficio acceratore, sia con riferimento agli aspetti normativi che presiedono alla formazione dell'atto accertativo, sia con riferimento al merito, considerato che il classamento è conseguenza del DOCFA presentato da parte contribuente cui fa esplicito riferimento e che vengono indicate le motivazioni tecniche, compreso il raffronto con un'unità similare.
La Suprema Corte ritiene che in presenza del DOCFA presentato dalla parte contribuente (per il tramite di un tecnico di fiducia), intercorra un ampio scambio di informazioni fra la parte privata e l'Amministrazione
Finanziaria tale da rendere comunque edotto il contribiente delle pretese erariali e delle relative motivazioni.
Si deve inoltre prendere nota della carenza di motivazione del primo giudice nel determinare la Classe
A/3 classe 7 in luogo della A/3 classe 8 proposta con l'accertamento. In effetti viene solamente affermato che la comparazione effettuata dall'ufficio non è corrispondente al caso in esame, ma non approfondisce sui motividella mancata corrispndenza.
L'appello proposto dall'Ufficio viene, pertanto accolto.
La Corte, in considerzione che si tratta di una vertenza di mera valutazione,compensa le spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Ade e compensa le spese dei due gradi.