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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Tavagnacco (Udine), frazione Feletto Umberto, Via IV Novembre 58, in persona del legale rappresentante, amministratore unico sig. , Parte_1
(R.G. P.U. 6-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da con Controparte_2
sede a Roma e, per essa, dalla mandataria con sede a Roma, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Massimo Mannocchi del Foro di Roma, domiciliatario;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale successivamente depositata dal pubblico ministero, riunita d'ufficio all'istanza del creditore;
dato atto che l'istanza del creditore, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41 CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata, nel rispetto del termine minimo di comparizione;
dato atto che l'istanza del pubblico ministero, la delega al relatore per l'abbreviazione dei termini, il decreto di fissazione della medesima udienza dell'1.4.2025 con abbreviazione dei termini,
onde assicurare la congiunta trattazione dei due ricorsi, sono stati parimenti notificati ritualmente alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata, nel rispetto del termine abbreviato di cui al decreto del giudice relatore;
ritenuto che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato, in quanto i ricorsi e i decreti di fissazione dell'udienza sono stati notificati al domicilio digitale assegnato d'ufficio dalla camera di commercio di Pordenone-Udine; tale assegnazione avviene, come previsto dall'art. 16 c. 6 ter del
D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, a seguito di un procedimento che prevede che il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, rilevato che l'impresa costituita in forma societaria ha un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza opposizione della società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di assegnazione del domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'art. 8 c. 6 della L. n. 580/1993;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);
dato atto che la società debitrice non si è costituita;
rilevato che la ricorrente ha esposto e documentato: -di essere titolare Controparte_2
nei confronti di del credito di € 224.462,34, acquistato in forza di contratto di Controparte_1
cessione stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in data 20.12.2017, credito i cui titoli sono stati prodotti e consistono in due contratti di finanziamento sottoscritti da Controparte_1
il 27.3.2012 e il 20.9.2012 con fusa per incorporazione in Banca Monte Controparte_4
dei Paschi di Siena s.p.a., nonché nel contratto di conto corrente del settembre 2012 e nel collegato contratto di apertura di credito dell'anno successivo, sempre stipulati con Controparte_4
-i finanziamenti e la linea di credito erano stati revocati da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
mediante recesso dai relativi contratti e nonostante le intimazioni, nulla era stato pagato;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; la debitrice non si è costituita onde assolvere all'onere a suo carico;
rilevato che le informazioni acquisite d'ufficio hanno consentito di accertare che:
[...]
ha iscritto a ruolo a carico della debitrice crediti tributari e crediti della Controparte_5
camera di commercio per i diritti annuali per complessivi € 31.162,15; -l'ultimo bilancio di esercizio depositato è quello relativo all'esercizio 2013; -la debitrice non presenta le dichiarazioni dei redditi a partire dal periodo d'imposta 2017;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII, tenuto peraltro conto che lo stesso credito della società ricorrente supera di gran lunga la soglia di cui alla norma citata;
rilevato che lo stato d'insolvenza è reso evidente dai plurimi e rilevanti inadempimenti nei confronti della banca finanziatrice e dell'erario, nonché dal mancato deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII,
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede a Tavagnacco (Udine), frazione Feletto Umberto, Via IV Novembre 58; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. (C.F. ), con studio a Udine, Persona_1 C.F._1
in Via Cotonificio 94/B;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 14 luglio 2025, ore 12.30, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine. Udine, 3.4.2025.
Il giudice estensore dott.ssa Annalisa Barzazi
Il presidente dott.ssa Anna Fasan
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Tavagnacco (Udine), frazione Feletto Umberto, Via IV Novembre 58, in persona del legale rappresentante, amministratore unico sig. , Parte_1
(R.G. P.U. 6-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da con Controparte_2
sede a Roma e, per essa, dalla mandataria con sede a Roma, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Massimo Mannocchi del Foro di Roma, domiciliatario;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale successivamente depositata dal pubblico ministero, riunita d'ufficio all'istanza del creditore;
dato atto che l'istanza del creditore, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41 CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata, nel rispetto del termine minimo di comparizione;
dato atto che l'istanza del pubblico ministero, la delega al relatore per l'abbreviazione dei termini, il decreto di fissazione della medesima udienza dell'1.4.2025 con abbreviazione dei termini,
onde assicurare la congiunta trattazione dei due ricorsi, sono stati parimenti notificati ritualmente alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata, nel rispetto del termine abbreviato di cui al decreto del giudice relatore;
ritenuto che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato, in quanto i ricorsi e i decreti di fissazione dell'udienza sono stati notificati al domicilio digitale assegnato d'ufficio dalla camera di commercio di Pordenone-Udine; tale assegnazione avviene, come previsto dall'art. 16 c. 6 ter del
D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, a seguito di un procedimento che prevede che il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, rilevato che l'impresa costituita in forma societaria ha un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza opposizione della società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di assegnazione del domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'art. 8 c. 6 della L. n. 580/1993;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);
dato atto che la società debitrice non si è costituita;
rilevato che la ricorrente ha esposto e documentato: -di essere titolare Controparte_2
nei confronti di del credito di € 224.462,34, acquistato in forza di contratto di Controparte_1
cessione stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in data 20.12.2017, credito i cui titoli sono stati prodotti e consistono in due contratti di finanziamento sottoscritti da Controparte_1
il 27.3.2012 e il 20.9.2012 con fusa per incorporazione in Banca Monte Controparte_4
dei Paschi di Siena s.p.a., nonché nel contratto di conto corrente del settembre 2012 e nel collegato contratto di apertura di credito dell'anno successivo, sempre stipulati con Controparte_4
-i finanziamenti e la linea di credito erano stati revocati da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
mediante recesso dai relativi contratti e nonostante le intimazioni, nulla era stato pagato;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; la debitrice non si è costituita onde assolvere all'onere a suo carico;
rilevato che le informazioni acquisite d'ufficio hanno consentito di accertare che:
[...]
ha iscritto a ruolo a carico della debitrice crediti tributari e crediti della Controparte_5
camera di commercio per i diritti annuali per complessivi € 31.162,15; -l'ultimo bilancio di esercizio depositato è quello relativo all'esercizio 2013; -la debitrice non presenta le dichiarazioni dei redditi a partire dal periodo d'imposta 2017;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII, tenuto peraltro conto che lo stesso credito della società ricorrente supera di gran lunga la soglia di cui alla norma citata;
rilevato che lo stato d'insolvenza è reso evidente dai plurimi e rilevanti inadempimenti nei confronti della banca finanziatrice e dell'erario, nonché dal mancato deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII,
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede a Tavagnacco (Udine), frazione Feletto Umberto, Via IV Novembre 58; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. (C.F. ), con studio a Udine, Persona_1 C.F._1
in Via Cotonificio 94/B;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 14 luglio 2025, ore 12.30, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine. Udine, 3.4.2025.
Il giudice estensore dott.ssa Annalisa Barzazi
Il presidente dott.ssa Anna Fasan