Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/03/2026, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05055/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5055 del 2025, proposto da
EL RF, ZA UJ, rappresentate e difese dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A012 - Discipline letterarie e latino, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il nominativo degli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie e latino, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0030299 del 14.10.2024;
- della graduatoria rettificata della classe di concorso A012 -Discipline letterarie e latino, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede gli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie e latino, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035053 del 15.11.2024;
-dell’Avviso prot. n. AOODRCAL0035957 del 22 novembre 2024, con il quale è stato reso noto l’avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A012, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
-dell’Avviso prot. n. AOODRCAL0036155 del 25 novembre 2024 con il quale è stato reso noto l’avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A012, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
-dell’avviso prot. AOODRCAL0037025 del 2 dicembre 2024, con cui la Commissione ha disposto l’individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
-dell’elenco degli aspiranti docenti, di cui all’avviso prot. AOODRCAL0037025 del 2 dicembre 2024, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
-dell’Avviso prot. AOODRCAL0038543 del 17 dicembre 2024, con cui la p.a. ha disposto l’integrazione della graduatoria di merito, di cui alla procedura concorsuale in parola, per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti; -dell’Avviso prot. AOODRCAL0038767 del 18 dicembre u.s., con cui è stata comunicata l’avvio della Fase 1 delle surroghe sui posti accantonati residuati, nella parte in cui non comprende il nominativo dei ricorrenti;
-dell’Avviso prot. AOODRCAL0039066 del 20 dicembre u.s., nella parte in cui non comprende il nominativo dei ricorrenti;
-dell’Avviso prot. AOODRCAL0039029 del 20 dicembre u.s., con cui la Commissione ha disposto l’individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
-dell’Avviso prot. AOODRCAL0039298 del 24 dicembre u.s., con cui la Commissione ha disposto l’integrazione della graduatoria di merito, di cui alla procedura concorsuale in parola, per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
-dell’Avviso prot. AOODRCAL0039361 del 27 dicembre u.s., con cui è stata comunicata l’avvio della Fase 1 delle surroghe sui posti accantonati residuati, nella parte in cui non comprende il nominativo dei ricorrenti;
-dell’Avviso prot. AOODRCAL0039500 del 30 dicembre u.s., nella parte in cui non comprende il nominativo dei ricorrenti;
-del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
-del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; -ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente inserita all’interno della graduatoria della procedura concorsuale de qua con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’utile inserimento dell’odierna parte ricorrente alla selezione in esame, e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa SC LO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, le ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, la graduatoria di merito adottata all’esito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 205/2023 e al D.D.G. n. 2575/2023 relativamente alla classe di concorso A012 - Discipline letterarie e latino, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il loro nominativo.
2. In data 5 maggio 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atti di stile.
3. Con ordinanza n. 9742 adottata all’esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio.
4. Con atto notificato alla parte resistente e depositato in data 11 giugno 2025, la ricorrente UJ ZA ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
5. Con ordinanza n. 3630 adottata all’esito della camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025, il Collegio, ritenuto che le questioni prospettate nel ricorso dovessero essere trattate con cognizione piena e che quindi la loro disamina non fosse compatibile con la sommarietà della delibazione tipica della fase cautelare, ha accolto, salva e impregiudicata ogni decisione nel merito, la domanda di misura cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, senza sospensione nelle more dei provvedimenti impugnati, contestualmente chiedendo all’Amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa e alla ricorrente Dott.ssa RF EL, “ la quale asserisce di avere ottenuto un punteggio utile ai fini della idoneità concorsuale ma inferiore al minimo necessario per essere inclusa nel novero dei candidati vincitori, chiarimenti scritti circa il proprio interesse attuale e concreto alla censura dalla stessa rivolta avverso la ritenuta applicazione, ad opera dell’Amministrazione procedente, di una riserva complessiva di posti a favore di particolari categorie di soggetti superiore alla metà dei posti messi a bando ”.
5.1 Entrambe le parti hanno ottemperato alla richiesta istruttoria.
6. Nella prima relazione depositata in data 1 agosto 2025, l’Amministrazione ha sottolineato che “ il punteggio complessivo raggiunto di 198,75, … , dalla RF EL è nettamente inferiore a quello dell’ultimo candidato vincitore per merito. La sua mancata collocazione in graduatoria è da rinvenirsi nella circostanza che non essendo in possesso di titoli di riserva - che, come è noto, consentono ai candidati titolari anche con punteggio inferiore di collocarsi in posizione migliore rispetto a coloro che ne sono privi - non ha conseguito un punteggio tale da consentire alla stessa l’ingresso in graduatoria per merito, infatti il punteggio ottenuto dalla predetta è nettamente inferiore a quello dell’ultimo candidato vincitore per merito collocato alla posizione n. 74 (…), pari a 203,00 punti ”.
6.1 Nella seconda relazione depositata in data 1 agosto 2025, l’USR Calabria ha significato che, a seguito dell’intervenuta disposizione legislativa di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 45/2025, lo stesso “ ha proceduto, con provvedimento direttoriale A00DRCAL-prot. 19041 dell’08.07.2025, successivamente modificato essenzialmente con riferimento ai decimali del punteggio dei candidati con DDG A00DRCAL-prot. 19968 del 15.07.2025, a pubblicare l’elenco degli idonei per avere conseguito il punteggio minimo per il superamento delle prove pari al 30% dei posti messi a bando. Nel caso in esame e con riferimento alla graduatoria in parola per la quale si chiarifica non sono previsti più scorrimenti a seguito di rinunce, … , la candidata RF EL con il punteggio complessivo di 198,75 raggiunto, si è collocata prima ”.
6.1.1 L’Amministrazione ha conseguentemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto alla candidata RF.
7. Con memoria depositata in data 16 gennaio 2026, la ricorrente ha tuttavia insistito nelle proprie domande deducendo, da un lato, che “ la Sig.ra RF ha ottenuto un punteggio pari a 198,75 punti: tale punteggio, dunque, le ha permesso di superare la soglia minima prevista dalla lex specialis al fine di rientrare nel novero dei candidati idonei ai fini di un successivo scorrimento ”, ma, dall’altro lato, che “ come già ampiamente argomentato in sede di ricorso introduttivo, nonché di memoria depositata in data 30 luglio 2025, l’illegittima esclusione di parte ricorrente dal novero dei candidati vincitori del concorso è dipesa dall’erroneo computo delle riserve da parte dell'Amministrazione procedente ”.
8. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Preliminarmente, il Collegio rileva che, in virtù dell’atto di rinuncia ritualmente notificato alla parte resistente nelle forme dell’art. 84 c.p.a., nei confronti della ricorrente Dott.ssa UJ ZA il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
10. Quanto sopra posto, è possibile procedere alla delibazione del gravame con riferimento alla ricorrente Dott.ssa RF EL.
11. Il ricorso è stato affidato a due motivi di diritto.
12. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta “ Violazione dell’art. 5 del d.p.r. 487/1994 - eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per contraddittorietà - violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. ”, in quanto ai soggetti appartenenti a particolari categorie sarebbero stati riservati 4 posti in più rispetto a quelli previsti dalla disciplina normativa di riferimento poiché l’Amministrazione non ha considerato che i candidati riservatari, vincitori per merito, avrebbero dovuto essere comunque computati nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva.
12.1 Il motivo è infondato.
Il Collegio ricorda che, per consolidata giurisprudenza della Sezione:
- “ Conformemente a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025 e ordd. nn. 5437, 5423, 3917, 2779, 1945/2025) e rilevato da una parte della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, “[i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759).” (Cons. St., VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio, III, n. 1980/2010). Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito” (Cons. St., V, 10.3.1998, n.270 e Cons. St., VI, n. 3971/2005). … Nello stesso senso depongono: - l’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, per cui le graduatorie sono redatte “tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini” (disposizione recepita nel bando di concorso dall’art. 9 D.D. n. 2575/2023 per cui “La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”); - la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica, del 24 giugno 2019, n. 1 (in GURI n.213 dell’11.9.2019) che, con riferimento ad altra categoria di riservatari prevista dalla legge, indica che “Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso ” ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez, III bis , 27 novembre 2025, n. 21450);
- “ Nel caso che ci occupa, dunque – … – sia la norma di cui al citato art. 59, co. 10-bis, d.l. n. 73/2021, sia il bando di concorso, prevedono esplicitamente una “riserva di posti” da intendere come “posti da destinare alle riserve” (cfr. art. 3 del D.D. n. 2575/2023) che sono puntualmente indicati, nella loro consistenza numerica e tipologia, per ciascuna classe di concorso. Ne consegue che, in tale contesto, la previsione di una riserva mira non tanto (o non solo) a soddisfare l’interesse alla presenza nell'Amministrazione di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva, ma più direttamente a qualificare l’aspirazione dei beneficiari della riserva a diventare pubblici dipendenti (superando la situazione di precarietà o gli svantaggi derivanti da altra particolare situazione soggettiva), concorrendo per una quota dei posti di concorso loro riservati. Opinando diversamente, del resto, si inciderebbe sulla stessa consistenza del diritto alla riserva loro riconosciuto dalla legge, in quanto si verrebbe a far dipendere la concreta determinazione dei posti effettivamente riservati per tali categorie di persone dagli esiti eventuali della procedura concorsuale e al conseguimento o meno di un punteggio utile per essere dichiarato vincitore da parte dei candidati in possesso del titolo di riserva. Per le esposte considerazioni, dunque, nel caso di specie la condotta dell’amministrazione – consistente nel non aver computato nell’ambito della quota di riserva, i candidati in possesso del titolo di riserva ma inseriti per merito nella graduatoria dei vincitori – appare rispettosa del limite previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, non avendo superato, in relazione ai candidati idonei beneficiari delle quote di riserva previste dalla legge, la misura complessiva della metà dei posti messi a concorso ” (TAR Lazio, Roma, Sez, III bis , 27 novembre 2025, n. 21450).
13. Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta “ Violazione del d.lgs 33/2013 - eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per contraddittorietà - violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa - violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. ”, in quanto la graduatoria impugnata è stata stilata senza indicazione della posizione coperta dai candidati idonei e le ricorrenti non sarebbero state, per questo motivo, messe nelle condizioni di conoscere la loro esatta posizione quali candidate idonee, con pregiudizio anche ai fini di uno scorrimento e con perdita definitiva della propria chance di ottenere il posto ambito a seguito delle ulteriori rinunce pervenute.
13.1 Anche questo motivo di gravame risulta infondato.
Prescindendo dalla circostanza che, alla luce delle intervenute evoluzioni in fatto della vicenda oggetto di causa (così come rappresentate dalle parti nei propri scritti difensivi), sembra essere venuto meno l’interesse concreto della ricorrente alla delibazione del motivo, il Collegio ricorda comunque che, per giurisprudenza ormai consolidata della Sezione, l’operato degli Uffici Scolastici Regionali risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021).
L’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso agli Uffici Scolastici di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Peraltro, quanto sopra appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, rientrante tra le procedure del NR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal NR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr, ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 15647/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti NR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 8358/2025).
Neppure merita condivisione il motivo di ricorso nel quale parte ricorrente deduce che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito comprensiva degli idonei impedisce la possibilità di uno scorrimento in favore dei ricorrenti.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica Amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. Tale facoltà non è impedita in fatto dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei.
14. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve pertanto essere rigettato.
15. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara il giudizio estinto nei confronti della ricorrente UJ ZA;
- respinge il ricorso nei confronti della ricorrente RF EL.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES TI, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
SC LO BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC LO BA | ES TI |
IL SEGRETARIO