TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/03/2026, n. 4057
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Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
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Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
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TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 5 del d.p.r. 487/1994 - eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per contraddittorietà - violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

    Il Collegio ricorda che, per consolidata giurisprudenza, il concorrente interno all'amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni. Ciò in quanto la riserva mira a consentire ai beneficiari di diventare pubblici dipendenti avvalendosi del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle riserve, non devono essere computati coloro che siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito.

  • Rigettato
    Violazione del d.lgs 33/2013 - eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per contraddittorietà - violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa - violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

    Il Collegio ricorda che, per giurisprudenza consolidata, l'operato degli Uffici Scolastici Regionali risulta conforme alla disciplina concorsuale che prevedeva la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei. L'idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis. A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso agli Uffici Scolastici di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori. La posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/03/2026, n. 4057
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4057
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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