Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2004, n. 16363
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Sentenza 20 agosto 2004

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In tema di diritto di prelazione dei lavoratori stagionali nelle nuove assunzioni, il quadro normativo profondamente mutato, prima con il riconoscimento, ad opera della legge n. 223 del 1991, di una facoltà generalizzata di richiesta nominativa, successivamente, con l'introduzione delle regole dettate dal d.l. n.510 del 1996, convertito in legge n.510 del 1996 - alla stregua delle quali si è avuta l'eliminazione di ogni intervento degli organi del collocamento pubblico nella fase precedente all'assunzione, effettuata direttamente dal datore di lavoro, tenuto soltanto ad una mera comunicazione successiva alla costituzione del rapporto, l'intervento pubblico non svolge alcun ruolo per l'attuazione del diritto di precedenza nell'assunzione previsto dalla disciplina invocata, che vede come unico soggetto obbligato il datore di lavoro al quale, soltanto, deve essere manifestata la volontà di avvalersi del beneficio, e per il quale non sussiste alcun obbligo di verificare, presso l'ufficio del lavoro, l'eventuale presentazione di domande per l'avviamento, nella stagione successiva, di lavoratori già assunti nella stagione precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2004, n. 16363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16363
    Data del deposito : 20 agosto 2004

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