Sentenza 20 agosto 2004
Massime • 1
In tema di diritto di prelazione dei lavoratori stagionali nelle nuove assunzioni, il quadro normativo profondamente mutato, prima con il riconoscimento, ad opera della legge n. 223 del 1991, di una facoltà generalizzata di richiesta nominativa, successivamente, con l'introduzione delle regole dettate dal d.l. n.510 del 1996, convertito in legge n.510 del 1996 - alla stregua delle quali si è avuta l'eliminazione di ogni intervento degli organi del collocamento pubblico nella fase precedente all'assunzione, effettuata direttamente dal datore di lavoro, tenuto soltanto ad una mera comunicazione successiva alla costituzione del rapporto, l'intervento pubblico non svolge alcun ruolo per l'attuazione del diritto di precedenza nell'assunzione previsto dalla disciplina invocata, che vede come unico soggetto obbligato il datore di lavoro al quale, soltanto, deve essere manifestata la volontà di avvalersi del beneficio, e per il quale non sussiste alcun obbligo di verificare, presso l'ufficio del lavoro, l'eventuale presentazione di domande per l'avviamento, nella stagione successiva, di lavoratori già assunti nella stagione precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2004, n. 16363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16363 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PINTO PROVVIDENZA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO GENERALE GANZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio dell'avvocato NAPOLEONE BARTULI, rappresentata difesa dall'avvocato VINCENZO POIDIMANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AEROVIAGGI S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 17230/02 proposto da:
AEROVIAGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo studio dell'avvocato GIAN PAOLO ZANCHINI, che lo rappresenta difende unitamente all'avvocato PIETRO ROMANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
PINTO PROVVIDENZA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio dell'avvocato NAPOLEONE BARTULI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO POIDIMANI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 114/02 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 12/03/02 R.G.N. 325/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/05/04 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato ZANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE TO conveniva in giudizio la S.p.a. Aeroviaggi esponendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa come dipendente stagionale nel 1997 e di aver così acquisito il diritto alla precedenza nell'assunzione per la stagione 1998, con la presentazione della relativa domanda di prelazione;
chiedeva quindi il riconoscimento del diritto alla assunzione per il periodo dal 9 maggio 1998 al 30 settembre 1998 ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 79/1983 e della legge n. 56/1987, con la condanna della società
convenuta al pagamento della retribuzione per l'intera stagione 1998, oltre che al versamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria. Il Tribunale di Siracusa rigettava le domande dell'attrice e la Corte di Appello di Catania con la sentenza ora denunciata confermava tale decisione, rilevando che a seguito delle modifiche apportate al sistema del collocamento a seguito della entrata in vigore del d.l. n. 510/1996, convertito in l. n. 608/1996, la previsione dell'art. 8 bis del d.l. n. 17/1983, conv. in l. n. 79/1983, relativa alla attribuzione ai lavoratori stagionali del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni, si rivolge non all'ufficio di collocamento ma al datore di lavoro, al quale il lavoratore deve comunicare la propria disponibilità all'assunzione. In assenza di una richiesta o comunicazione da parte del lavoratore - come nel caso di specie - non era ravvisabile alcuna responsabilità del datore di lavoro per la mancata assunzione.
Avverso questa sentenza DE TO propone ricorso per Cassazione con tre motivi. La S.p.a. Aeroviaggi resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, il secondo dei quali proposto in via condizionata. La sig. TO ha depositato controricorso al ricorso incidentale e la controparte ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ.. 2. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi enuncia violazione dell'art. 9 bis del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, si censura l'affermazione secondo cui l'istanza di prelazione avrebbe dovuto essere presentata al datore di lavoro (destinatario della disposizione relativa al diritto di precedenza nell'assunzione); con conseguente esclusione della responsabilità della società convenuta in primo grado per la mancata assunzione, posto che l'istanza era stata presentata all'ufficio del lavoro.
Ad avviso della ricorrente, la disposizione dell'art. 9 bis del d.l. 1^ ottobre 1996 n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608 (richiamata in sentenza), nulla avendo innovato sul punto rispetto alle leggi precedenti, impone al lavoratore di presentare la domanda all'ufficio del lavoro;
spetta quindi al datore di lavoro attivarsi per conoscere se tale istanza sia stata presentata dai lavoratori stagionali che hanno prestato l'attività lavorativa alle sue dipendenze nell'anno precedente.
A sostegno di tale assunto, si rileva che la previsione dell'art. 9 bis secondo comma del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, stabilendo che le assunzioni dei lavoratori avviati ai sensi del primo comma non concorrono a determinare le quote di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223, comporta che l'istanza non può essere presentata al datore di lavoro, perché altrimenti gli uffici del collocamento non potrebbero conoscere quali lavoratori avrebbero diritto alla assunzione in forza dell'esercizio della prelazione. Anche l'art. 9 della disciplina della legge 12 marzo 1999 n. 68 impone ai datori di lavoro di informare l'ufficio del lavoro, in relazione all'obbligo di avviamento dei lavoratori iscritti nelle apposite liste.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciandosi vizi di motivazione e di violazione dell'art. 1223 cod.civ., viene censurata la statuizione (conseguente al rigetto della domanda di pagamento della retribuzione) con cui è stata respinta la richiesta di condanna della datrice di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
si osserva che sul punto dovrà pronunciare il giudice del rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.
4. Con il terzo e ultimo motivo dello stesso ricorso si denunciano vizi di omessa motivazione e violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. Si rileva che la Corte di Appello ha omesso di pronunciare sulle spese del primo grado, mentre ha compensato quelle dell'appello; per queste ultime, dovrà essere applicato il principio della soccombenza in caso di accoglimento del ricorso.
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la S.p.a. Aeroviaggi rileva la formazione di un giudicato interno in relazione alla decisione con cui il primo giudice ha statuito, oltre che sulla individuazione del soggetto obbligato nei confronti del lavoratore con diritto di precedenza nell'assunzione, anche con riferimento all'obbligo del dipendente di dare comunicazione al proprio datore di lavoro di volersi avvalere della prelazione.
La sentenza del Tribunale non è stata impugnata su questo punto, con conseguente inammissibilità del gravame.
6. La stessa società propone un motivo di ricorso incidentale condizionato, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale e rigetto del primo motivo dell'incidentale, con la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis della legge n. 608/1996 in relazione all'art. 8 bis della legge n. 77/1983 e successive modificazioni;
si osserva che la comunicazione del dipendente al datore di lavoro ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza costituisce un atto propedeutico delle ulteriori necessarie verifiche da parte dell'organo amministrativo, al fine di verificare, oltre all'esercizio del suddetto diritto, il rispetto dell'onere di riserva e il contemperamento delle diverse posizioni nell'ipotesi di assunzione di un numero di dipendenti inferiore a quello dei soggetti titolari del diritto.
7. Nell'ordine logico assume carattere prioritario l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, che appare infondato. La decisione resa dal primo giudice si fonda, indipendentemente dalla identificazione del soggetto destinatario della norma attributiva del diritto di precedenza, sul rilievo della mancata presentazione al datore di lavoro di una comunicazione o richiesta diretta al riconoscimento del diritto in questione, considerata come presupposto necessario per l'accoglimento della pretesa azionata. Tale ratio decidendi è stata investita dal gravame proposto dalla parte, e sul punto non si è formato quindi alcun giudicato.
8. Anche il primo motivo del ricorso principale è infondato. In proposito è opportuno richiamare il contenuto delle disposizioni normative rilevanti in materia. Secondo la disposizione dell'art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo introdotto dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, "i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro". Analoga disposizione era contenuta nell'art. 23, comma 2 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, sostituito dall'art. 9 bis del decreto legge 20 maggio 1993 n. 146 (nel testo dettato con la legge di conversione
19 luglio 1993 n. 236) con riferimento ai lavoratori "che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste" dalla richiamata norma della legge n. 79/983. Il secondo comma dello stesso art. 9 bis della legge n. 236/1993 precisava che nel suddetto caso di avviamento al lavoro le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'art. 5 comma 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223. Anche in questa norma il beneficio della precedenza nell'assunzione è espressamente sottoposto alla condizione che i destinatari manifestino la volontà di esercitare il diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto.
La disciplina in esame non definisce le modalità della relativa comunicazione, e si è quindi posto in giurisprudenza il problema del coordinamento di questa normativa (successivamente abrogata, in relazione alle previsioni dell'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 e dell'art. 8 del d.lgs. 19 dicembre 2002 n. 297) con le disposizioni che regolano la costituzione del rapporto di lavoro. Cass. 14 maggio 1993 n. 5521 ha affrontato la questione considerando il sistema del collocamento vigente prima della legge n. 223/1991, fondato sul principio della richiesta numerica;
ha quindi affermato che, spettando all'ufficio di collocamento l'individuazione dei lavoratori da avviare per l'assunzione, il medesimo ufficio deve essere considerato il solo destinatario della manifestazione di volontà del lavoratore avente diritto di precedenza nell'assunzione, corrispondendo al soggetto cui spetta l'attuazione esecutiva del diritto di precedenza.
Questa ricostruzione, in cui le implicazioni relative alle modalità di esercizio del diritto del lavoratore sono tratte necessariamente dalla funzione attribuita all'organo del collocamento ai fini della costituzione del rapporto, non può essere seguita in un quadro normativo profondamente mutato, prima con il riconoscimento, ad opera della legge n. 223/1991, di una facoltà generalizzata di richiesta nominativa, e successivamente con l'introduzione delle regole dettate dal d.l.
1.10.1996 n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 510, in base alle quali si è avuta l'eliminazione di ogni intervento degli organi del collocamento pubblico nella fase precedente all'assunzione, effettuata direttamente dal datore di lavoro, tenuto solo ad una mera comunicazione successiva alla costituzione del rapporto.
Si deve pertanto concludere che in questo nuovo assetto l'intervento pubblico non può svolgere alcun ruolo per l'attuazione del diritto di precedenza nell'assunzione previsto dalla disciplina invocata, che vede come unico soggetto obbligato il datore di lavoro;
quindi soltanto a questo deve essere manifestata la volontà di avvalersi del beneficio.
La contraria tesi sostenuta dal ricorrente principale non trova alcun supporto normativo nella disciplina invocata, relativa all'esercizio del diritto di precedenza nella assunzione, e neppure nelle norme che regolano la riserva di una quota di assunzioni a favore di alcune categorie di lavoratori, trattandosi di disposizioni che non incidono sull'applicazione della regola della assunzione diretta;
nessun argomento può essere poi tratto dallo speciale intervento pubblicistico per il collocamento dei disabili di cui alla legge 3 dicembre 1999 n. 68. Come ha correttamente rilevato il giudice dell'appello, nessuna norma di legge consente d'altro canto di prospettare un obbligo del datore di lavoro di verificare presso l'ufficio del lavoro l'eventuale presentazione di domande per l'avviamento nella stagione successiva di lavoratori già assunti nella stagione precedente.
9. Gli ulteriori motivi del ricorso principale devono essere ugualmente respinti, perché investono statuizioni conseguenti alla decisione di rigetto dell'appello. La domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali deriva infatti dalla pretesa, disattesa dal giudice di merito, relativa al diritto di assunzione;
il regolamento delle spese processuali di primo grado consegue alla conferma della sentenza del Tribunale, mentre nessuna censura di violazione di legge investe, in relazione all'esito della lite, la decisione di compensazione delle spese del giudizio, di appello. Il rispetto del ricorso principale assorbe il secondo motivo del ricorso incidentale.
Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2004