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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1687/2025 depositato il 07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Intimazione di pagamento n. 29628202400000029000, notificato il 12/10/2024, relativo a tre cartelle esattoriali per IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale degli anni 2008, 2009 e 2010, per un totale di € 5.984,30.
Motivi del ricorso:
Prescrizione e decadenza: L'avviso è stato notificato oltre i termini di legge (oltre 10 anni dalla notifica delle cartelle), senza atti interruttivi della prescrizione.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
Ader deduce quanto segue:
Inammissibilità del ricorso: L'atto impugnato non è un avviso di intimazione, ma una proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973, che non è impugnabile.
Errata individuazione del soggetto passivo: Il ricorso è stato rivolto all'Agenzia delle Entrate, ma doveva essere rivolto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, competente per la notifica e gestione delle cartelle.
Nel merito: Le cartelle sono state regolarmente notificate nel 2012, 2013 e 2014.
Prescrizione non maturata: Sono stati notificati atti interruttivi nel 2024 e il termine è stato sospeso per 478 giorni a causa della normativa emergenziale COVID-19.
Il termine di prescrizione applicabile è decennale, non quinquennale.
Richieste finali: Dichiarare il ricorso inammissibile.
In subordine, autorizzare la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rigettare il ricorso nel merito e condannare la ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente non ha allegato l'intero atto impugnato avendo omesso diverse pagine, ingenerando anche opacità nelle sue prospettazioni. La parte ricorrente fa riferimento a Intimazione n. 29628202400000029000 emesso, in riferimento alle cartella esattoriali n. n.29620120044942544000 anno di imposta 2008, n. 29620120094618692000 anno di imposta 2009 e n. 29620130087024219000 anno di imposta 2010 ai fini IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE e ADDIZIONALE COMUNALE per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad € 5.984,30 accependo nullita' della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione
La pretesa creditoria fa riferimento ad atti risalenti agli anni 2008, 2009 e 2010 per Irpef, Addizionale Regionale ed Addizionale Comunale sanzioni ed interessi la cui notifica delle relative cartelle esattoriali sono datate rispettivamente: 19/10/2012 per cartella num. 29620120044942544000, 12/04/2013 per cartella num.
29620120094618692000 e 03/08/2014 per cartella num. 29620130087024219000.
Tuttavia l'Ufficio impositore ha allegato l'intero documento dal quale si evince che trattasi di rimborso e proposta di compensazione atto comunque impugnabile.
La linea difensiva di parte ricorrente, che fa riferimento alla prescrizione dei carichi in compensazione, fa propendere per una posizione di rifiuto della proposta di compensazione, ritenendo che i carichi a favore dell'Ufficio siano prescritti.
Così non è, avendo l'Ufficio prodotto unitamente all'atto di “notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973” documentazione inerente notifica di cartelle e di atti interruttivi.
In concreto, ADER aveva proposto alla sig.ra Ricorrente_1 di utilizzare il credito di importo pari ad € 188,10, di cui costei aveva chiesto il rimborso, in compensazione con delle partite di ruolo la cui esistenza era stata segnalata dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, la contribuente risulta gravata da:
- un debito di importo complessivo pari ad € 2.231,12, per IRPEF, ADD. REG. e ADD. COM., oltre accessori, relativo all'anno d'imposta 2008, portato dalla cartella di pagamento n. 29620120044942544000;
- un debito di importo complessivo pari ad € 2.193,12, per IRPEF, ADD. REG. e ADD. COM, oltre accessori, relativo all'anno d'imposta 2009, portato dalla cartella di pagamento n. 29620120094618692000;
- un debito di importo complessivo pari ad € 1.560,06, per IRPEF, ADD. REG. e ADD. COM, oltre accessori, relativo all'anno d'imposta 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29620130087024219000.
Attraverso la produzione in giudizio dei documenti che le sono stati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, l'Agenzia delle Entrate - che ha accettato il contraddittorio sul punto - ha dimostrato che le cartelle di pagamento sono state notificate alla sig.ra Ricorrente_1.
Risulta, infatti, che:
- la cartella di pagamento n. 29620140044942544000 è stata notificata in data 19.10.2012. Il 27.09.2012, essendosi recato presso l'indirizzo di residenza anagrafica della sig.ra Ricorrente_1 a Palermo, in Indirizzo_1, il messo notificatore ha constatato la temporanea assenza della destinataria e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 139 c.p.c. sicché, in data 01.10.2012, ha depositato l'atto presso la casa comunale ed il 19.10.2012 ha inviato alla contribuente la raccomandata informativa del deposito
(cfr. all. 5).
- la cartella di pagamento n. 29620120094618692000 è stata notificata in data 12.04.2013. L'08.04.2013, essendosi recato presso l'indirizzo di residenza anagrafica della sig.ra Ricorrente_1 a Palermo, in Indirizzo_1, il messo notificatore ha constatato la temporanea assenza della destinataria e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 139 c.p.c. sicché, in data 12.04.2013, ha depositato l'atto presso la casa comunale e ha inviato alla contribuente la raccomandata informativa del deposito (cfr. all. 6).
- la cartella di pagamento n. 29620130087024219000 è stata notificata in data 03.08.2014. Il 21.07.2014, essendosi recato presso l'indirizzo di residenza anagrafica della sig.ra Ricorrente_1 a Palermo, in Indirizzo_1, il messo notificatore ha constatato la temporanea assenza della destinataria e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 139 c.p.c. sicché, in data 24.07.2014, ha depositato l'atto presso la casa comunale e ha inviato alla contribuente la raccomandata informativa del deposito (cfr. all. 7).
-In ordine all'eccezione di decadenza essa non era decorsa per effetto: - della natura decennale della prescrizione dei crediti erariali
- della notifica di diversi atti interruttivi del corso del termine di prescrizione. In particolare, i termini di prescrizione dei diritti a cui si riferisce la cartella di pagamento n. 29620140044942544000 sono stati interrotti in data 19.01.2024 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620239017538467000 (cfr. all. 8), e i termini di prescrizione dei diritti relativi alla cartella di pagamento n. 29620120094618692000 sono stati interrotti in data 08.06.2024 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620239026773872000 (cfr. all. 9).
Neppure la prescrizione dei diritti relativi alla cartella di pagamento n. 29620130087024219000 era maturata nell'ottobre del 2024, ossia quando è stata notificata alla contribuente la proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 n. 2962820240000029000. Nonostante la cartella di pagamento, come detto, sia stata notificata il 03.08.2014, nell'ottobre 2024 il termine di prescrizione non era trascorso integralmente perché risulta essere stato sospeso dalla disciplina emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha ulteriormente prorogato i termini di 24 mesi.
Per l'assoluta singolarità delle questioni esaminate comnpensa le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 4.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29628202400000029000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1687/2025 depositato il 07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Intimazione di pagamento n. 29628202400000029000, notificato il 12/10/2024, relativo a tre cartelle esattoriali per IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale degli anni 2008, 2009 e 2010, per un totale di € 5.984,30.
Motivi del ricorso:
Prescrizione e decadenza: L'avviso è stato notificato oltre i termini di legge (oltre 10 anni dalla notifica delle cartelle), senza atti interruttivi della prescrizione.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
Ader deduce quanto segue:
Inammissibilità del ricorso: L'atto impugnato non è un avviso di intimazione, ma una proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973, che non è impugnabile.
Errata individuazione del soggetto passivo: Il ricorso è stato rivolto all'Agenzia delle Entrate, ma doveva essere rivolto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, competente per la notifica e gestione delle cartelle.
Nel merito: Le cartelle sono state regolarmente notificate nel 2012, 2013 e 2014.
Prescrizione non maturata: Sono stati notificati atti interruttivi nel 2024 e il termine è stato sospeso per 478 giorni a causa della normativa emergenziale COVID-19.
Il termine di prescrizione applicabile è decennale, non quinquennale.
Richieste finali: Dichiarare il ricorso inammissibile.
In subordine, autorizzare la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rigettare il ricorso nel merito e condannare la ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente non ha allegato l'intero atto impugnato avendo omesso diverse pagine, ingenerando anche opacità nelle sue prospettazioni. La parte ricorrente fa riferimento a Intimazione n. 29628202400000029000 emesso, in riferimento alle cartella esattoriali n. n.29620120044942544000 anno di imposta 2008, n. 29620120094618692000 anno di imposta 2009 e n. 29620130087024219000 anno di imposta 2010 ai fini IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE e ADDIZIONALE COMUNALE per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad € 5.984,30 accependo nullita' della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione
La pretesa creditoria fa riferimento ad atti risalenti agli anni 2008, 2009 e 2010 per Irpef, Addizionale Regionale ed Addizionale Comunale sanzioni ed interessi la cui notifica delle relative cartelle esattoriali sono datate rispettivamente: 19/10/2012 per cartella num. 29620120044942544000, 12/04/2013 per cartella num.
29620120094618692000 e 03/08/2014 per cartella num. 29620130087024219000.
Tuttavia l'Ufficio impositore ha allegato l'intero documento dal quale si evince che trattasi di rimborso e proposta di compensazione atto comunque impugnabile.
La linea difensiva di parte ricorrente, che fa riferimento alla prescrizione dei carichi in compensazione, fa propendere per una posizione di rifiuto della proposta di compensazione, ritenendo che i carichi a favore dell'Ufficio siano prescritti.
Così non è, avendo l'Ufficio prodotto unitamente all'atto di “notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973” documentazione inerente notifica di cartelle e di atti interruttivi.
In concreto, ADER aveva proposto alla sig.ra Ricorrente_1 di utilizzare il credito di importo pari ad € 188,10, di cui costei aveva chiesto il rimborso, in compensazione con delle partite di ruolo la cui esistenza era stata segnalata dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, la contribuente risulta gravata da:
- un debito di importo complessivo pari ad € 2.231,12, per IRPEF, ADD. REG. e ADD. COM., oltre accessori, relativo all'anno d'imposta 2008, portato dalla cartella di pagamento n. 29620120044942544000;
- un debito di importo complessivo pari ad € 2.193,12, per IRPEF, ADD. REG. e ADD. COM, oltre accessori, relativo all'anno d'imposta 2009, portato dalla cartella di pagamento n. 29620120094618692000;
- un debito di importo complessivo pari ad € 1.560,06, per IRPEF, ADD. REG. e ADD. COM, oltre accessori, relativo all'anno d'imposta 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29620130087024219000.
Attraverso la produzione in giudizio dei documenti che le sono stati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, l'Agenzia delle Entrate - che ha accettato il contraddittorio sul punto - ha dimostrato che le cartelle di pagamento sono state notificate alla sig.ra Ricorrente_1.
Risulta, infatti, che:
- la cartella di pagamento n. 29620140044942544000 è stata notificata in data 19.10.2012. Il 27.09.2012, essendosi recato presso l'indirizzo di residenza anagrafica della sig.ra Ricorrente_1 a Palermo, in Indirizzo_1, il messo notificatore ha constatato la temporanea assenza della destinataria e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 139 c.p.c. sicché, in data 01.10.2012, ha depositato l'atto presso la casa comunale ed il 19.10.2012 ha inviato alla contribuente la raccomandata informativa del deposito
(cfr. all. 5).
- la cartella di pagamento n. 29620120094618692000 è stata notificata in data 12.04.2013. L'08.04.2013, essendosi recato presso l'indirizzo di residenza anagrafica della sig.ra Ricorrente_1 a Palermo, in Indirizzo_1, il messo notificatore ha constatato la temporanea assenza della destinataria e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 139 c.p.c. sicché, in data 12.04.2013, ha depositato l'atto presso la casa comunale e ha inviato alla contribuente la raccomandata informativa del deposito (cfr. all. 6).
- la cartella di pagamento n. 29620130087024219000 è stata notificata in data 03.08.2014. Il 21.07.2014, essendosi recato presso l'indirizzo di residenza anagrafica della sig.ra Ricorrente_1 a Palermo, in Indirizzo_1, il messo notificatore ha constatato la temporanea assenza della destinataria e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 139 c.p.c. sicché, in data 24.07.2014, ha depositato l'atto presso la casa comunale e ha inviato alla contribuente la raccomandata informativa del deposito (cfr. all. 7).
-In ordine all'eccezione di decadenza essa non era decorsa per effetto: - della natura decennale della prescrizione dei crediti erariali
- della notifica di diversi atti interruttivi del corso del termine di prescrizione. In particolare, i termini di prescrizione dei diritti a cui si riferisce la cartella di pagamento n. 29620140044942544000 sono stati interrotti in data 19.01.2024 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620239017538467000 (cfr. all. 8), e i termini di prescrizione dei diritti relativi alla cartella di pagamento n. 29620120094618692000 sono stati interrotti in data 08.06.2024 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620239026773872000 (cfr. all. 9).
Neppure la prescrizione dei diritti relativi alla cartella di pagamento n. 29620130087024219000 era maturata nell'ottobre del 2024, ossia quando è stata notificata alla contribuente la proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 n. 2962820240000029000. Nonostante la cartella di pagamento, come detto, sia stata notificata il 03.08.2014, nell'ottobre 2024 il termine di prescrizione non era trascorso integralmente perché risulta essere stato sospeso dalla disciplina emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha ulteriormente prorogato i termini di 24 mesi.
Per l'assoluta singolarità delle questioni esaminate comnpensa le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 4.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO