Art. 2.
Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreto de] Ministro per le finanze.
Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreto de] Ministro per le finanze.