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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 22/2024
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 25.11.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dal procuratore di parte ricorrente;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 6 N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. ), difeso da sé medesimo ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il proprio studio in Siracusa, viale Scala Greca n. 23
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 02.01.2024 l'avvocato ha Parte_1
chiesto condannarsi il al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
21.855,05 oltre interessi di mora e/o interessi legali e rivalutazione monetaria per l'attività pagina 2 di 6 professionale in favore della resistente nei procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal
Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro iscritti ai numeri di RG 82/2017; 130/2017;
3790/2016; 3786/2016; 3422/2016; 3787/2016; 3492/2016; 2690/2016; 3789/2016; 756/2017;
2663/2016; 3494/2016; 129/2017.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che in base ai mandati conferiti ha provveduto a redigere i singoli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi, iscrivendo a ruolo i ricorsi e notificando ciascun atto e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza agli opposti. Esponeva che ciascuno dei giudizi era stato discusso e deciso con sentenza, ad eccezione del procedimento iscritto al RG 3492/2016 di cui veniva dichiarata l'estinzione.
Radicatosi il contraddittorio la parte resistente, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e deve dunque dichiararsene la contumacia.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Si osserva anzitutto che il credito azionato nell'odierno giudizio discende dai contratti di prestazione d'opera intellettuale intercorsi tra parte resistente e l'avvocato Parte_1
In via preliminare occorre ricordare che, in virtù dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava, com'è noto, su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che,
qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass.
pagina 3 di 6 Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Orbene, parte ricorrente ha allegato documentazione comprovante l'attività professionale svolta, posto che per il contratto di patrocinio legale non è richiesta forma scritta e che la sottoscrizione degli atti difensivi e dei verbali d'udienza è prova privilegiata dell'espletamento del mandato professionale conferito all'avvocato (Cass. Civ. Sez. VI 6.2.2015, n. 2321).
In particolare, al fine di suffragare la propria pretesa, ha prodotto in giudizio le deliberazioni con cui l'Ente resistente ha conferito i singoli incarichi professionali, le procure ad litem conseguentemente rilasciate, gli atti introduttivi dei giudizi di opposizione e le sentenze emesse all'esito di ciascun procedimento, ad accezione del n. RG 3492/2016, di cui ha prodotto il provvedimento n. cronol.
6461/2017 del 30/05/2017 con cui il Giudice del Lavoro accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 708/2016 (cfr. singoli fascicoli versati in atti).
In merito al quantum della pretesa fatta valere dall'odierno ricorrente, l'art. 2233 cod. civ. prevede che,
per la determinazione del compenso nel caso di prestazione d'opera intellettuale, l'importo vada determinato innanzitutto in base a quanto convenuto dalle parti e, in subordine ed in mancanza di accordo, secondo le tariffe.
Nel caso di specie, attesa la mancanza di un accordo delle parti, la liquidazione dei compensi va pertanto operata secondo i parametri professionali ordinari, da rinvenirsi nel caso di specie nel D.M.
55/2014 del 2.4.2014, applicabile ratione temporis ai fatti di causa e pertanto, appare congruo riconoscere in favore dell'odierno ricorrente l'importo complessivo di € 21.048,09 risultante dalle parcelle corrispondenti alle attività professionali svolte. Sul punto, si precisa che l'importo di cui alla parcella corrispondente all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 708/2016, iscritto a ruolo con il n.
2560/2016, deve essere correttamente rideterminato nella misura di € 1.178,97, siccome non comprensiva della fase decisoria non espletata.
pagina 4 di 6 Deve altresì ribadirsi la consolidata interpretazione secondo cui il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (né si trasforma in credito "di valore" per effetto dell'inadempimento del cliente), restando in quanto tale soggetto al principio nominalistico. La rivalutazione monetaria del credito dell'avvocato non può, perciò, essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento discende, invece, la corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, il quale, può,
peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2, 26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2,
15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez.
2, 15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499). Pertanto, a fronte dell'obbligazione contrattuale di pagamento rimasta inadempiuta, incombe sul debitore l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. al tasso legale, dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto dell'attività
difensiva concretamente svolta anche in considerazione della mancata costituzione di controparte,
senza il riconoscimento della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 21.048,09, oltre pagina 5 di 6 interessi moratori al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo, per le prestazioni professionali espletate;
- rigetta la domanda di rivalutazione monetaria;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in €. 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 22/2024
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 25.11.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dal procuratore di parte ricorrente;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 6 N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. ), difeso da sé medesimo ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il proprio studio in Siracusa, viale Scala Greca n. 23
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 02.01.2024 l'avvocato ha Parte_1
chiesto condannarsi il al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
21.855,05 oltre interessi di mora e/o interessi legali e rivalutazione monetaria per l'attività pagina 2 di 6 professionale in favore della resistente nei procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal
Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro iscritti ai numeri di RG 82/2017; 130/2017;
3790/2016; 3786/2016; 3422/2016; 3787/2016; 3492/2016; 2690/2016; 3789/2016; 756/2017;
2663/2016; 3494/2016; 129/2017.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che in base ai mandati conferiti ha provveduto a redigere i singoli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi, iscrivendo a ruolo i ricorsi e notificando ciascun atto e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza agli opposti. Esponeva che ciascuno dei giudizi era stato discusso e deciso con sentenza, ad eccezione del procedimento iscritto al RG 3492/2016 di cui veniva dichiarata l'estinzione.
Radicatosi il contraddittorio la parte resistente, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e deve dunque dichiararsene la contumacia.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Si osserva anzitutto che il credito azionato nell'odierno giudizio discende dai contratti di prestazione d'opera intellettuale intercorsi tra parte resistente e l'avvocato Parte_1
In via preliminare occorre ricordare che, in virtù dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava, com'è noto, su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che,
qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass.
pagina 3 di 6 Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Orbene, parte ricorrente ha allegato documentazione comprovante l'attività professionale svolta, posto che per il contratto di patrocinio legale non è richiesta forma scritta e che la sottoscrizione degli atti difensivi e dei verbali d'udienza è prova privilegiata dell'espletamento del mandato professionale conferito all'avvocato (Cass. Civ. Sez. VI 6.2.2015, n. 2321).
In particolare, al fine di suffragare la propria pretesa, ha prodotto in giudizio le deliberazioni con cui l'Ente resistente ha conferito i singoli incarichi professionali, le procure ad litem conseguentemente rilasciate, gli atti introduttivi dei giudizi di opposizione e le sentenze emesse all'esito di ciascun procedimento, ad accezione del n. RG 3492/2016, di cui ha prodotto il provvedimento n. cronol.
6461/2017 del 30/05/2017 con cui il Giudice del Lavoro accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 708/2016 (cfr. singoli fascicoli versati in atti).
In merito al quantum della pretesa fatta valere dall'odierno ricorrente, l'art. 2233 cod. civ. prevede che,
per la determinazione del compenso nel caso di prestazione d'opera intellettuale, l'importo vada determinato innanzitutto in base a quanto convenuto dalle parti e, in subordine ed in mancanza di accordo, secondo le tariffe.
Nel caso di specie, attesa la mancanza di un accordo delle parti, la liquidazione dei compensi va pertanto operata secondo i parametri professionali ordinari, da rinvenirsi nel caso di specie nel D.M.
55/2014 del 2.4.2014, applicabile ratione temporis ai fatti di causa e pertanto, appare congruo riconoscere in favore dell'odierno ricorrente l'importo complessivo di € 21.048,09 risultante dalle parcelle corrispondenti alle attività professionali svolte. Sul punto, si precisa che l'importo di cui alla parcella corrispondente all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 708/2016, iscritto a ruolo con il n.
2560/2016, deve essere correttamente rideterminato nella misura di € 1.178,97, siccome non comprensiva della fase decisoria non espletata.
pagina 4 di 6 Deve altresì ribadirsi la consolidata interpretazione secondo cui il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (né si trasforma in credito "di valore" per effetto dell'inadempimento del cliente), restando in quanto tale soggetto al principio nominalistico. La rivalutazione monetaria del credito dell'avvocato non può, perciò, essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento discende, invece, la corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, il quale, può,
peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2, 26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2,
15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez.
2, 15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499). Pertanto, a fronte dell'obbligazione contrattuale di pagamento rimasta inadempiuta, incombe sul debitore l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. al tasso legale, dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto dell'attività
difensiva concretamente svolta anche in considerazione della mancata costituzione di controparte,
senza il riconoscimento della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 21.048,09, oltre pagina 5 di 6 interessi moratori al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo, per le prestazioni professionali espletate;
- rigetta la domanda di rivalutazione monetaria;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in €. 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
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