Articolo 1558 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1558.

(Disponibilita' delle cose).

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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