Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Fides Azzolini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2350/2024 di ruolo generale promossa con atto di citazione regolarmente notificato e iscritta a ruolo in data 21/05/2024 da con sede a Portogruaro (VE), Borgo Sant'Agnese n. 53, in Parte_1
persona del Curatore Fallimentare Dott. difeso e rappresentato dall'Avv. Parte_2
Roberto Casucci del Foro di Pordenone con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, giusta autorizzazione del Giudice Delegato 16/04/2024, come da procura alle liti rilasciata su separato foglio allegato all'atto introduttivo.
-attore- nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. Controparte_3 C.F._3
(C.F. CP_4 C.F._4
-convenuti contumaci- con riassunzione della causa, a seguito dell'interruzione per decesso di Controparte_1
Nei confronti di
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. Controparte_3 C.F._3
(C.F. CP_4 C.F._4
pagina 1 di 5
- convenuti in riassunzione costituiti-
OGGETTO: Impugnazione della rinunzia da parte del creditore ex art. 524 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE Parte_1
Dando atto del decesso del sig. in data 13 luglio 2024, si rileva che il diritto di Controparte_1
abitazione allo stesso spettante sull'immobile di causa si è estinto con la morte del beneficiario.
Risulta trascritto al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Treviso l'atto con cui le figlie del de cuius ed hanno dichiarato di accettare l'eredità del padre con beneficio di Controparte_3 CP_2 CP_4
inventario (atto 2 ottobre 2024 notaio rep. 5696/4449, trascritto in data 9 ottobre 2024 gen. Per_1
36454 – part. 26519).
Si modificano di conseguenza le conclusioni del ricorso per riassunzione, attesa l'accettazione della eredità, pur accettazione beneficiata, da parte dei tre eredi di , con la presa d'atto Controparte_1
del decesso del medesimo.
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, autorizzare il in persona del Curatore Controparte_5
Fallimentare dott. ad accettare, in nome e luogo del rinunciante Parte_2 CP_1
, la quota ereditaria di pertinenza dello stesso (1/3 della piena proprietà) degli immobili così
[...]
censiti:
Comune di Oderzo Catasto Terreni Sezione A, foglio 19 particella 1657 consistenza 11 are 54 centiare, terreno;
foglio 19 particella 1659 consistenza 7 are 25 centiare, terreno;
foglio 19 particella
1661 consistenza 4 are 42 centiare, terreno;
foglio 19 particella 1665 consistenza 3 are 75 centiare, terreno;
foglio 19 particella 1735 consistenza 72 centiare, terreno Comune di Oderzo Catasto
Fabbricati Sezione D;
foglio 7 particella 1005 sub 4, A/7, vani 15,5; foglio 7 particella 1005 sub 5,
C/6, 31 mq;
foglio 7 particella 1005 sub 6 C/2, 147 mq al fine esclusivo di poter soddisfare il proprio credito nei confronti del debitore per un importo pari ad euro Controparte_1
1.000.000,00”.
La decisione farà stato ed avrà efficacia giuridica sia nei confronti del gruppo degli eredi globalmente inteso, sia nei confronti di ciascuno di essi ( , CP_4 Controparte_3 CP_2
individualmente e personalmente considerate.
[...]
Accetta la compensazione delle spese di lite.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI
pagina 2 di 5 Le odierne convenute nel costituirsi danno atto di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre, Sig. , residente in [...]
Tronco n.11, C.F. , mancato ai vivi a Treviso in data 13/07/2024, ad ogni C.F._1
effetto di Legge e per quanto occorrer possa, come da documentazione prodotta.
Non si oppongono alla domanda attorea e aderiscono alla richiesta di compensazione delle spese legali.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice, con domanda regolarmente trascritta, chiede l'autorizzazione ad accettare, in nome e per conto del rinunciante la quota ereditaria di 1/3 della piena proprietà degli Controparte_1
immobili allo stesso devoluti in morte della moglie nata a [...] in data [...] Persona_2
e deceduta in fata 08/08/2019 e, conseguentemente, riconoscere la propria legittimazione a soddisfarsi, sino alla concorrenza del suo credito, sui beni ereditari meglio indicati in citazione e riportati in epigrafe.
A tal fine ha convenuto in giudizio il predetto debitore e le tre figlie e, a seguito del sopravvenuto decesso del debitore, ha riassunto la causa nei confronti delle figlie, quali successivi chiamati all'eredità in rappresentazione del padre rinunciante e già chiamate in successione legittima della madre.
Le convenute si sono costituite dando atto di avere accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario e senza nulla opporre alla domanda.
2. La causa è stata rimessa in decisione su base documentale.
Nel merito, la domanda attorea merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
La sussistenza del credito del nei confronti del defunto è Parte_1 Controparte_1
stato accertato con Sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di impresa n. 1636/2020 pubblicata in data 03/11/2020 che ha condannato , in solido con altri Controparte_1 tre amministratori, a rifondere al l'importo di euro 1.000.000 oltre interessi al Parte_1
tasso legale dal deposito del provvedimento al saldo effettivo.
La sentenza è stata spedita in forma esecutiva in data 04/12/2020 e, secondo le allegazioni di parte attrice, passata in giudicato per decorso del termine lungo.
Parimenti risulta dalla visura presso l'Agenzia delle Entrate che la Denuncia di Successione in morte di è stata trascritta con annotazione della rinuncia da parte del coniuge Persona_2
superstite.
Sussiste, altresì, il presupposto oggettivo necessario ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, costituito dal danno arrecato al creditore dal rinunziante in conseguenza della rinunzia pagina 3 di 5 medesima. Infatti, non vi è prova che il debitore sia proprietario di beni al di fuori Controparte_1 di quelli contenuti nell'asse ereditario della moglie e, dall'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, risulta invece che il soggetto alla sua morte ha lasciato una eredità passiva costituita dal modesto valore degli arredi della casa di abitazione, da numerosi debiti verso terzi,
Banche e Agenzia delle Entrate (1.615.711,37), oltre fideiussioni per euro 2.146.079, oltre il debito verso il Fallimento istante e il Fallimento Record Cucine srl.
È, dunque, evidente l'incapienza patrimoniale del debitore e che la rinunzia Controparte_1
all'eredità della moglie ha comportato un danno per i creditori che non possono fare affidamento anche sulle componenti patrimoniali che sarebbero pervenute al debitore ove avesse accettato l'eredità (cfr. ex multis, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del 04/03/2020).
Si sottolinea poi che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non è richiesto né che la rinunzia all'eredità sia posta in essere dal chiamato in modo fraudolento (cfr. l'inciso “benché senza frode” contenuto nell'art. 524 c.c.) né che il debitore rinunziante abbia anche solo consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, essendo per l'appunto sufficiente l'esistenza in sé e per sé di tale pregiudizio. Peraltro, nel caso di specie appare evidente come, al momento della rinunzia intervenuta il 24/09/2019, il debitore fosse in ogni caso perfettamente consapevole di arrecare un danno ai propri creditori tenuto conto dei debiti emersi in sede di inventario della sua eredità e della conoscenza che già aveva dei procedimenti radicati rispettivamente nel 2014 e nel 2018 nei suoi confronti da e Fallimento Record Cucine srl. Parte_1
Si rileva, infine, che l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte delle figlie del debitore, chiamati all'eredità in rappresentazione del padre rinunziante, come da denuncia di successione trascritta e prodotta sub. doc. 2 attoreo, non è opponibile al creditore procedente, proprio perché, in virtù dell'impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c., a lui rimane in radice estranea la stessa delazione in favore del successivo chiamato (cfr. ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15468 del
15/10/2003: “L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Tale risultato viene perseguito senza mirare come avviene con l'azione surrogatoria a far entrare i beni dell'eredità rinunciata nel patrimonio del debitore o a rendere inefficace, come nell'azione revocatoria, un atto di disposizione di beni in realtà mai entrati nel patrimonio del debitore chiamato all'eredità. […] In sostanza, il conflitto tra creditori del rinunziante ed erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante va a vantaggio pagina 4 di 5 dei primi, poiché l'accettante non riceve protezione dalla priorità della trascrizione del suo acquisto a causa di morte”).
Per tutti i predetti motivi, visto ai sensi dell'art. 524 c.c. la rinuncia di all'eredità Controparte_1
della moglie è inefficace nei confronti del creditore istante con Parte_1 Parte_3 la conseguenza che quest'ultimo viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto di CP_1
l'eredità al medesimo devoluta in morte della moglie , da intendersi quale
[...] Persona_2
autorizzazione ad aggredire la quota dei beni ereditari che sarebbe spettata al debitore rinunciante, ciò allo scopo esclusivo di soddisfarsi in via esecutiva sino alla concorrenza del credito vantato.
3. Spese di lite compensate come richiesto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) Ai sensi dell'art. 524 c.c. autorizza il in persona del Curatore Controparte_6
Fallimentare Dott. ad accettare, in nome e per conto del rinunciante Parte_2 CP_1
nato a [...] al Monticano il 09/07/1945 e deceduto 13/07/2024, la quota ereditaria al
[...]
medesimo spettante (1/3 della piena proprietà) sugli immobili di seguito elencati e pervenuti in morte della moglie nata a [...] il [...] e deceduta il 08/08/2019, allo scopo Persona_2
esclusivo di poter soddisfare il proprio credito nei confronti del debitore per un Controparte_1
importo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione):
Comune di Oderzo Catasto Terreni Sezione A, foglio 19 particella 1657 consistenza 11 are 54 centiare, terreno;
foglio 19 particella 1659 consistenza 7 are 25 centiare, terreno;
foglio 19 particella
1661 consistenza 4 are 42 centiare, terreno;
foglio 19 particella 1665 consistenza 3 are 75 centiare, terreno;
foglio 19 particella 1735 consistenza 72 centiare, terreno Comune di Oderzo Catasto
Fabbricati Sezione D;
foglio 7 particella 1005 sub 4, A/7, vani 15,5; foglio 7 particella 1005 sub 5,
C/6, 31 mq;
foglio 7 particella 1005 sub 6 C/2, 147 mq, al fine esclusivo di poter soddisfare il proprio credito nei confronti del debitore per un importo pari ad euro Controparte_1
1.000.000,00.
2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso la trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2652, comma 1 c.c.
3) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Treviso, 7 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Fides Azzolini
pagina 5 di 5