Decreto cautelare 8 aprile 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza cautelare 11 maggio 2020
Sentenza 2 dicembre 2020
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2024
Inammissibile
Sentenza 7 marzo 2025
Ordinanza collegiale 20 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Panzironi: un lupo nel recinto delle pecoreAlice Scalcon · https://iusletter.com/ · 15 giugno 2020
Abbiamo lasciato il Sig. Adriano Panzironi sulle pagine di questa Rivista poco più di un anno fa e lo ritroviamo oggi alle prese con le stesse Autorità e condotte illecite di allora. Come poteva perdersi la propizia occasione della pandemia globale per alimentare la sua immagine di profeta della medicina alternativa e, soprattutto, per promuovere i suoi prodotti della linea Life 120? Quest'uomo ha trovato la giusta miscela di bonomia e spregiudicatezza proponendosi ad una platea fragile, più suggestionabile, sulla quale non si fa scrupolo di esercitare la sua dialettica da imbonitore e i suoi coup de théâtre (ha portato sullo schermo casi clinici discutibili per autenticità e gusto) per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/03/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01908/2025REG.PROV.COLL.
N. 03313/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3313 del 2024, proposto da Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Corecom Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Adriano Panzironi, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Life 120 Italia s.r.l., Italian Broadcasting s.r.l.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avv. Italo Sciscione, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2212 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, delle società Life 120 Italia s.r.l. e Italian Broadcasting s.r.l.s.;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 per le parti l’avvocata dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia e l’avvocato Italo Sciscione;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- I fatti che hanno condotto all’odierno ricorso per la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2212 del 2024 (ex art. 106 c.p.a. e art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.), volta al rigetto, in via rescissoria, della domanda risarcitoria proposta in prime cure da Italian Broadcasting s.r.l.s., possono sinteticamente essere così compendiati.
1.1.- Italian Broadcasting s.r.l.s. esercitava il servizio di media audiovisivo sul canale 880 del satellite Hotbird Eutelsat 13, sul quale era trasmesso « Il Cerca Salute », format televisivo del quale era ospite fisso Adriano Panzironi, giornalista ed autore di pubblicazioni inerenti alla correlazione tra regime alimentare ed aspettative di vita.
1.2.- Il citato programma era stato oggetto, nel 2019, di un procedimento sanzionatorio avviato dall’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito « AGCOM »), nei confronti di altra emittente televisiva esercente il servizio di media audiovisivo in ambito nazionale.
1.3.- Con deliberazione 129/20/CONS del 18 marzo 2020 – emanata nel corso dell’emergenza Covid-19 – AGCOM rivolgeva a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici un richiamo affinché, in ossequio ai principi sanciti dall’ordinamento a tutela di una informazione corretta ed obiettiva, fosse garantita una « adeguata copertura informativa sul tema del “Coronavirus Covid-19”, assicurando la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate ».
1.4.- Nell’esercizio della propria attività di vigilanza, AGCOM, presa visione nell’intera giornata del 17 marzo e in parte del 18 marzo 2020 della trasmissione, da parte della originaria ricorrente, di una edizione speciale dell’indicato format « Il Cerca salute », denominata « Speciale Covid-19 », della durata di circa 30 minuti e riproposta ogni ora nel corso della programmazione « h24 », nonché caratterizzata dalla sovraimpressione fissa sul lato superiore dello schermo del claim « Quello che non ti hanno detto del coronavirus », avendo riscontrato nella stessa la divulgazione di affermazioni ritenute pregiudizievoli per la salute del telespettatore, con atto 10/20/DCA N. PROC. 2756/MRM, notificato il 19 marzo 2020, avviava nei confronti della stessa società il procedimento finalizzato all’accertamento della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3 d.lgs. n. 177 del 2005, ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 51, comma 9, del medesimo d. lgs. (consistente nella sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi).
1.5.- In data 2 aprile 2020, il Corecom del Lazio inviava una comunicazione con la quale tutte le emittenti televisive locali erano diffidate a sospendere immediatamente la messa in onda del descritto programma, in ragione dell’avvio del medesimo procedimento sanzionatorio, «alla luce della grave situazione sanitaria nazionale in atto e delle possibili ripercussioni che la messa in onda di notizie false e forvianti sul COVID-19 possono provocare», riservandosi, in difetto, di comunicare l’inadempimento ad AGCOM.
1.6.- Tutti i provvedimenti erano impugnati in prime cure, con atto introduttivo, da Italian Broadcasting s.r.l.s.
1.7.- Acquisite le controdeduzioni della società interessata e ritenute le stesse non positivamente apprezzabili, AGCOM concludeva il procedimento con l’adozione, in data 7 aprile 2020, della delibera n. 152/20/CONS con la quale, ravvisati nelle condotte contestate gli estremi di una violazione di particolare gravità ai principi generali delle comunicazioni televisive e delle comunicazioni commerciali ivi diffuse, applicava alla ricorrente la sanzione della sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di diffusione dei contenuti da parte del servizio di media audiovisivo operante sul satellite al canale 880 del satellite Hotbird Eutelsat 13.
1.8.- Tale provvedimento era impugnato con ricorso per motivi aggiunti con il quale erano fatte valere plurime ragioni di illegittimità.
1.9.- Ulteriori profili di invalidità costituivano oggetto di un secondo ricorso per motivi aggiunti.
1.10.- La parte privata proponeva, altresì, domanda di risarcimento del danno.
1.11.- Il T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, con sentenza n. 12883 del 2020:
- accoglieva, in parte qua , la domanda caducatoria di prime cure in ragione di un difetto di proporzionalità della sanzione irrogata da AGCOM di sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di diffusione dei contenuti da parte del servizio di media audiovisivo operante sul satellite al canale 880 del satellite Hotbird Eutelsat 13;
- assorbiva, quindi, le ulteriori doglianze;
- faceva salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
- rigettava la censura di incompetenza di AGCOM all’irrogazione della sanzione;
- rigettava, altresì, la domanda di risarcimento del danno, poiché non erano, quanto a quest’ultima « allo stato configurabili i presupposti per il relativo accoglimento, sia in quanto la natura del vizio rilevato comporta l’anzidetta regressione del procedimento ed una nuova valutazione da parte dell’Autorità, sia perché non risultano compiutamente dimostrati i danni che la ricorrente assume avere subito in ragione del provvedimento illegittimo, nonostante gliene incombesse l’onere, trovando, come noto, applicazione alla fattispecie il principio di cui all’art. 2697 cod. civ. » (§ 21 sentenza di primo grado).
2.1.- Avverso la predetta sentenza interponeva appello la originaria ricorrente chiedendone la riforma per la parte di interesse.
2.2.- Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 2212 del 2024, accoglieva l’appello in ragione della fondatezza del quarto motivo di gravame volto a censurare l’erroneità della statuizione di infondatezza della domanda risarcitoria.
2.3.- Premessi i principi in punto di risarcimento del danno, rilevava il giudice d’appello che (§7 ss.):
- l’elemento oggettivo emergeva « dalla acclarata illegittimità dell’atto, che ha illegittimamente applicato la sanzione nel massimo edittale, pur dinanzi al blocco della trasmissione »;
- in secondo luogo, vi era stata una condotta colposa della p.a., « in assenza della dimostrazione di un elemento invocabile in termini di errore scusabile; anzi, la evidente illegittimità dell’atto, così come sopra rilevata negli evidenziati termini di violazione della dovuta proporzionalità, assume rilievo dirimente, senza che dubbi interpretativi o orientamenti contrastanti possano assumere rilievo ai fini predetti »;
- «[…] Il danno provato e risarcibile, a fronte degli effetti del provvedimento nella parte illegittima, risulta [va] unicamente quello concernente dal mancato utile dovuto alla illegittima sospensione in parte qua, da calcolarsi, sulla scorta degli ordinari fatturati, in base ai conseguenti utili, per un periodo pari alla differenza fra il periodo di sei mesi e quello frutto della imposta rivalutazion e».
2.4.- Concludeva il Consiglio di Stato, sul versante processuale, che « In difetto di allegazioni ulteriori che consentano una immediata stima del presumibile ristoro ed a fronte della previa rideterminazione della sanzione irrogata in termini rispettosi del principio di proporzionalità, non resta, per la liquidazione della voce di lucro cessante spettante a titolo risarcitorio, che fare ricorso alla tecnica, propria del danno da illegittimità provvedimentale, della c.d. condanna sui criteri prevista dall’art. 34, comma 4, cod.proc.amm. ».
3.- Così ricostruita la vicenda procedimentale e contenziosa fino alla sentenza d’appello, AGCOM ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2212 del 2024 in ragione della (asserita) sussistenza di un multiforme errore di fatto laddove, nell’affermare la sussistenza di un danno risarcibile e nel postulare un criterio risarcitorio in ricorso alla tecnica della c.d. condanna sui criteri prevista dall’art. 34, comma 4, c.p.a., il giudice d’appello sarebbe incorso in una erronea percezione delle acquisizioni processuali concernenti: a) la mancata esecuzione da parte dell’Autorità della delibera sanzionatoria n. 150/20/CONS della sospensione dell’attività di programmazione per sei mesi; b) l’intervenuta adozione della delibera di rideterminazione della sanzione.
4.1.- Sostiene AGCOM che:
- la misura sanzionatoria della sospensione di sei mesi dell’attività di programmazione originariamente irrogata non avrebbe avuto esecuzione: I) sia per la asserita volontaria interruzione dell’irradiazione del segnale da parte della società sin dall’atto di contestazione; II) sia per effetto delle succedutesi pronunce cautelari del T.a.r. e del Consiglio di Stato, favorevoli alla parte privata;
- in ottemperanza alla sentenza di primo grado, con delibera n. 80/21/CON del 4 marzo 2021 la sanzione ridotta era stata rideterminata in 48 giorni di sospensione e ne era stata accertata l’ineseguibilità avendo la società sospeso – in tesi – volontariamente e mai più ripreso l’attività di diffusione e nessun periodo di sospensione « illegittima » dell’attività di programmazione, né comunque un periodo superiore a quello rideterminato, sarebbe stato prospettabile;
- la società avrebbe interrotto l’irradiazione del segnale da giorno della notifica dell’atto di contestazione (dal 19 marzo 2020), dunque – secondo quanto prospettato – volontariamente ed indipendentemente dalla successiva irrogazione della sanzione c.d. sospensiva notificatale il 10 aprile successivo (circostanza che risulterebbe dalla delibera di rideterminazione 80/21/CONS depositata nel giudizio di appello);
- detta circostanza non sarebbe stata controversa;
- la misura sanzionatoria della sospensione di sei mesi dell’attività di programmazione originariamente irrogata non avrebbe comunque avuto esecuzione in forza delle misure cautelari adottate con le ordinanze del T.a.r. e del Consiglio di Stato succedutesi nel tempo;
- in ogni caso, seppure in astratto la società avesse dato esecuzione alla sanzione originaria, avvedendosi del contenuto del provvedimento di rideterminazione della sanzione, dedotto e documentato in atti, nonché delle pronunce cautelari succedutesi e della loro tempistica, sarebbe stato acclarabile che tra la data di notifica del provvedimento sanzionatorio originariamente impugnato (10 aprile 2020) e la data delle intervenute ordinanze cautelari del T.a.r. e del Consiglio di Stato (succedutesi in senso favorevole alla società), l’attività di programmazione dell’emittente sarebbe risultata, in ipotesi, sospesa per un periodo di poco più di un mese, quindi ‘certamente’ non superiore a quello successivamente rideterminato dall’Autorità in 48 giorni con la delibera n. 80/21/CONS del 4 marzo 2021.
4.2.- In tal senso nessun danno risarcibile sarebbe stato configurabile.
4.3.- Conclude la ricorrente AGCM che sussisterebbe una errata supposizione di fatti la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa (ossia l’esecuzione della delibera sanzionatoria della sospensione di sei mesi dell’attività di programmazione, per avere, invece, la società spontaneamente interrotto l’irradiazione del segnale già alla data della notifica dell’atto di contestazione, e non più riattivato; nonché, in ogni caso, per avere il T.a.r. prima e il Consiglio di Stato poi sospeso in via cautelare il provvedimento sanzionatorio disponendo che l’attività di programmazione dell’emittente potesse essere ripresa), basandosi il Consiglio di Stato, al contempo, sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità sarebbe stata positivamente stabilita (ossia l’adozione della delibera di rideterminazione e la sua ineseguibilità).
5.- Si è costituita in giudizio Italian Broadcasting s.r.l.s. la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in revocazione. Ha argomentato che:
- la sospensione dell’attività della Italian Broadcasting s.r.l.s. era riferita esclusivamente al programma denominato « Il Cerca salute » che costituiva il cuore della sua attività di impresa;
- sarebbe stata rimossa la sola programmazione contestata;
- il provvedimento dell’Autorità di sospensione di sei mesi dell’attività televisiva nel suo complesso sarebbe stato eseguito totalmente e avrebbe prodotto – testualmente – « la distruzione finanziaria della società »;
- in sede di appello la stessa AGCOM, correttamente, avrebbe rilevato l’interruzione della programmazione delle « trasmissioni lesive », mentre, nel presente giudizio di revocazione sosterrebbe, diversamente e in maniera apertamente contraddittoria, l’intervenuta sospensione dell’intera programmazione televisiva di Italian Broadcasting s.r.l.s.;
- anche considerando, ipoteticamente, una presunta volontaria interruzione dell’intera attività televisiva prima dell’emissione della sopra indicata delibera AGCOM, la quale non sarebbe stata tale anche per stessa ammissione e per esplicito riconoscimento della stessa AGCOM, sarebbe rimasto sempre fermo il provvedimento di sospensione di sei mesi dell’attività televisiva nel suo complesso, in tesi eseguito totalmente;
- l’ipotizzata interruzione volontaria della programmazione sarebbe un elemento privo di rilevanza in quanto il Consiglio di Stato non ha, in tesi, condannato AGCOM al risarcimento del danno patito prima dell’emissione della sua delibera n. 152/2020/CONS (richiesta che, al contrario, avrebbe, invece espressamente rigettata), sicché, le condotte tenute anteriormente a detto provvedimento sarebbero del tutto ininfluenti sul danno da risarcire;
- anche dopo le ordinanze cautelari, Italian Broadcasting s.r.l.s non avrebbe più ripreso a trasmettere i propri programmi e la ragione di ciò sarebbe rinvenibile nella circostanza che, successivamente all’illegittimo ordine di sospensione per sei mesi della propria attività di impresa, con oscuramento totale dell’emittente televisiva, la società avrebbe subito, suo malgrado, un vero e proprio tracollo economico e finanziario, come peraltro sarebbe dimostrato dalla perizia di parte;
- qualora il provvedimento di sospensione dell’intera attività televisiva da parte di AGCOM fosse stato di giorni 48 e non già di sei mesi, la società avrebbe potuto adottare accorgimenti tesi ad evitare il suo crollo finanziario, ma così non sarebbe stato proprio a causa diretta del provvedimento di AGCOM;
- inammissibile sarebbe la seconda censura relativa alla presunta omessa valutazione dell’adozione della delibera di rideterminazione della sanzione che secondo AGCOM era stata già emessa dopo la sentenza di primo grado: la rideterminazione della sanzione non poteva che avvenire dopo l’emissione della sentenza di prime cure e, pertanto, la produzione della relativa documentazione non sarebbe stata ammissibile in sede di appello.
6.- Il ricorso sarebbe, per il resto, infondato nel merito.
7.- Si sono, altresì, costituite in giudizio, con atti di stile, la Regione Lazio e Life Italia s.r.l.
8.- Il 3 gennaio 2025 AGCOM ha depositato memoria di replica.
9.- All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, presenti i procuratori delle parti, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
10.- In primo luogo, in linea con quanto fondatamente eccepito da Italian Broadcasting s.r.l.s., deve essere rilevata la tardività, rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a., della memoria di replica depositata da AGCOM in data 3 gennaio 2025, sicché la stessa deve essere stralciata dagli atti del giudizio.
10.1.- Nel disegno del codice di procedura civile – al quale, sul tema, l’art. 106 c.p.a. rinvia (artt. 395 e 396 c.p.c.) – la revocazione si configura come rimedio concepito per contrastare una serie, pur circoscritta, di vizi che sono assunti come indici rivelatori della probabile ingiustizia della decisione, giustificando la rimozione della sentenza e la restituzione delle parti nello stato anteriore alla sua pronuncia.
« Con specifico riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 395, numero 4), c.p.c., la ratio dell’impugnazione revocatoria per errore di fatto va identificata nell’esigenza di riaprire il processo in ragione di una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha indotto il giudice ad affermare o soltanto a supporre, purché attraverso un’enunciazione espressa nella motivazione, l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto, parimenti decisivo, che, sempre ex actis, risulti, invece, positivamente accertato.
La nozione di errore di fatto va, dunque, circoscritta – […] in coerenza con la ricostruzione innanzi richiamata – all’ “errore […] meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa” dell’organo giudicante (sentenza n. 36 del 1991).
[…] La ratio dell’impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull’assunto che l’accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale.
E poiché l’attendibilità dell’enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo, la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dalla statuizione deviata dall’errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell’effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela » (Corte cost., n. 89 del 2021).
10.2.- L’ipotesi di revocazione per errore di fatto inerisce « ad una circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga o meno dagli atti processuali » (Corte cost., n. 36 del 1991).
10.3.- La giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto « revocatorio », distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce più recenti, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 406 del 2022; n. 923 del 2021 e, Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; III, n. 5477 del 2023; VI, n. 3321 del 2021; IV, n. 6621 del 2020; n. 2952 del 2020; n. 2024 del 2019; n. 6914 del 2018; n. 6280 del 2018).
10.4.- In particolare, occorre considerare che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395 non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
10.5.- Pertanto, sono vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione ( ex multis : Cons. Stato, sez. III, n. 3471 del 2021; sez. IV, n. 1644 del 2021; n. 6621 del 2020; n. 2977 del 2020; sez. III, n. 6061 del 2018; sez. IV, n. 5347 del 2018; n. 35 del 2018; sez. V, n. 7599 del 2010).
10.6.- In particolare, l'errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
10.7.- Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum ; tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020 n. 225).
10.8.- In altri termini, affinché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dar luogo ad un errore di fatto revocatorio, legittimando la parte a proporre la relativa domanda ai sensi del combinato disposto degli artt.106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore sia configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2840 del 2021, che richiama un’ampia giurisprudenza).
11.- Il ricorso in revocazione non si sincronizza con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento appena esposto, sicché esso va dichiarato inammissibile.
12.1.- AGCOM ha sostanzialmente prospettato un errore di fatto dal triplice profilo revocatorio, ossia:
a) erroneo presupposto di fatto per cui la sanzione sospensiva di cui alla delibera n. 152/20/CONS concernente la sospensione di sei mesi dell’attività di programmazione, originariamente irrogata, fosse stata effettivamente eseguita (in tesi di AGCOM, mai eseguita dalla parte privata);
b) erroneo presupposto per cui detta sanzione fosse ancora da rideterminare da parte di AGCOM e che detta misura potesse essere eseguita dalla società (la sanzione non sarebbe mai stata eseguita stante la asserita autonoma sospensione delle trasmissioni a seguito dell’atto di contestazione del 19 marzo 2020, con irrilevanza della delibera AGCOM del 7 aprile 2020);
c) erronea circostanza per cui il periodo di sospensione contra legem dell’attività di programmazione fosse stato superiore a quello poi rideterminato (in 48 giorni), in ottemperanza alla sentenza di primo grado del T.a.r. per il Lazio n. 18883 del 2020 (in tesi di AGCOM ove pure ci si fosse trovati al cospetto dell’avvenuta esecuzione della delibera applicativa della sospensione di sei mesi, essa sarebbe stata eseguita solo per il periodo intercorrente tra il 10 aprile 2020, data di sua notifica, e le pronunce cautelari favorevoli alla parte privata, in misura che sarebbe stata inferiore, comunque, ai 48 giorni poi determinati in via definitiva).
12.2.- Conclusivamente nessun periodo di sospensione « illegittima » vi sarebbe stato, e, conseguentemente, nessun un pregiudizio risarcibile.
13.- In primo luogo deve rilevarsi che gli elementi posti a base dell’affermata sussistenza dell’errore revocatorio attengono alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi dell’illecito – e, segnatamente, del danno – la cui valutazione costituisce una valutazione di diritto che AGCOM con il ricorso ex art. 395 c.p.a. cerca – con evidenti profili di inammissibilità – di rimettere in discussione.
14.1.- L’avvenuta esecuzione o meno della delibera AGCOM applicativa della sospensione per sei mesi ha costituito aspetto dibattuto nel giudizio di appello e il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover separare quanto avvenuto prima dell’adozione della delibera di sospensione di tutte le attività, dal pregresso.
In tal senso, peraltro, nessuna evidenza il giudizio offre circa la fondatezza, in fatto, dell’affermazione di AGCOM circa l’intervenuta autonoma e spontanea sospensione delle attività – tutte – da parte della società sanzionata sin dall’atto di contestazione e non della sola trasmissione che ha dato luogo all’atto di contestazione.
Il dato che rileva è, in ogni caso, che la delibera applicativa della sanzione sospensiva è stata eseguita, al di là di quanto accaduto prima, ossia della totale o parziale e spontanea (o meno) pregressa sospensione delle attività anteriormente alla stessa.
14.2.- Al di là di ciò è pacifico che la pronuncia risarcitoria, quanto all’ an , è intervenuta in ragione della presenza di un provvedimento di sospensione integrale delle attività, poi rivelatosi illegittimo, alla – sola – cui presenza era agganciata la condotta ex art. 2043 c.c. di AGCOM e la connessa risarcibilità del pregiudizio, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito.
14.3.- Aspetti, questi, il cui ipotetico travisamento non sarebbero stati idonei a determinare il carattere revocatorio del dedotto errore (che non c’è): aspetti, questi, all’evidenza, riconducibili al ragionamento, all’apprezzamento, all’interpretazione e alla valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento del giudice d’appello, ciò che è configurabile come attività di « giudizio ».
14.4.- Quadro, questo, nel quale si inserisce l’apprezzamento delle intervenute pronunce cautelari di primo grado e d’appello oltre che la verifica degli effetti della delibera AGCOM n. 80/2021 relativi ai soli effetti – frutto di valutazioni in diritto – di quantificazione del danno risarcibile.
15.- Conclusivamente, il ricorso in revocazione va dichiarato inammissibile.
16.- Le spese del giudizio di revocazione possono essere compensate tra tutte le parti avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), pronunciando sul ricorso in revocazione in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO