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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. SC RO, ha pronunciato, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 394/2019, avente ad oggetto: azione di accertamento dell'usucapione, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato a Parte_1 C.F._1
margine al presente atto dall'avv. Mariagrazia Rosamilia, presso il cui studio, sito in
AG, via Cavalleggeri s.n.c., elettivamente domicilia, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
dell'08/08/2016
ATTRICE
E
(P.IVA ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Naponiello, elettivamente domiciliato presso la Casa
Comunale in via Alfani;
CONVENUTO
1 Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
Comune di AG onde ottenere una sentenza di accertamento della proprietà
esclusiva dell'immobile sito in , Via Salerno, n.5, primo piano, Controparte_1
foglio 4, particella 189 unita al n.87 in virtù di acquisto per usucapione.
1.1. A sostegno della domanda specificava di possederlo in via esclusiva ed ininterrotta dal 1980 all'attualità, di abitarci e di avervi fissato la propria residenza unitamente al nucleo familiare composto da e , con Controparte_2 Controparte_3
intestazione delle utenze. Specificava, altresì, di aver effettuato lavori di ristrutturazione.
1.2. Precisava, inoltre, che tale immobile – appartenente al complesso industriale “ex
Tabacchificio Centola” – era originariamente di proprietà della società CP_4
e, con contratto di compravendita del 16 agosto 2001, veniva ceduto al Comune di
, il quale mai entrava nel possesso materiale dell'immobile. Controparte_1
1.3. Ritenendo sussistenti i presupposti per l'avvenuto usucapione, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che , meglio in epigrafe Parte_1
qualificato, è proprietaria esclusiva per maturata usucapione dell'immobile sito in
AG NO (SA), Via Salerno, n.5, piano primo, foglio 4, particella 189
unita al n.87; conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
di provvedere alle necessarie variazioni ipo – catastali, con esonero del conservatore
da ogni responsabili- Spese solo in caso di ingiusta opposizione.”
2 2. Con comparsa di risposta depositata il 26.03.2019 si costituiva il
[...]
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
2.1. Nel merito, eccepiva l'inesistenza del diritto di parte attrice ad usucapire bene,
stante l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge e specificava che l'immobile in questione era in realtà occupato sine titulo dall'attrice, destinataria di ordinanza di sgombero n.11/2016 rimasta inadempiuta. Aggiungeva che, stante l'inadempimento all'ordine di sgombero, l'Ente promuoveva giudizio pendente ed iscritto al N.R.G.
5236/2018 avente ad oggetto la declaratoria di occupazione sine titulo del bene immobile oggetto del presente giudizio.
2.2. Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento iscritto al NRG 5236/2018; nel merito, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto,
con vittoria di spese e competenze.
3. Alla prima udienza di trattazione del 27.03.2019 veniva disposto rinvio per l'esperimento della mediazione, che si concludeva con esito negativo.
4. La causa veniva istruita con prova testimoniale ed acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
5. In via preliminare, occorre vagliare la questione relativa alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. richiesta dal convenuto Controparte_1
. Essa si fonda sul presupposto della pendenza di un giudizio di appello,
[...]
3 promosso dall'Ente nei confronti di - ed altre parti – avente ad oggetto Parte_1
l'occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa.
5.1. L'art. 295 c.p.c. presuppone l'esistenza di due processi pendenti tra le medesime parti ed una questione pregiudiziale che debba essere decisa in un altro giudizio;
da ciò ne consegue l'impossibilità per il giudice del processo pregiudicato di decidere autonomamente tale questione.
5.2. È principio consolidato che la sospensione necessaria si applica solo nei casi di pregiudizialità tecnica o giuridica, quando l'accertamento dipende da un rapporto giuridico diverso e autonomo, la cui definizione è devoluta esclusivamente al diverso giudizio, e non già in ipotesi di mera pregiudizialità logica o di rischio di contrasto tra giudicati.
È stato ribadito che la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (Cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 18082 del 2020, ponendosi nel solco di un orien-tamento inaugurato da S.U. n. 27846/2013, Petitti, Rv. 628456 – 01, seguito, tra le altre, Cass. civ. n-. 19056/2017, n. 15981/2018).
Da ultimo, una recente sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito i confini dell'applicabilità del detto istituto, elaborando il seguente principio di diritto: “Salvi
i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una
4 disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia
di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di
pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non
passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi
obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai
sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso di sopravvenuto verificarsi
di un conflitto tra giudicati, il dispositivo dell'art. 336, comma 2, c.p.c.” (Cfr.
Cassazione civile sez. un., 29/07/2021, n.21763).
5.3. Ciò detto, il caso in esame ha ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà
per usucapione, che costituisce una causa petendi autonoma e comporta una verifica piena e indipendente del possesso utile ad usucapire. Per converso, la questione oggetto dell'altro giudizio — ossia se sia un occupante senza titolo — Parte_1
non costituisce un rapporto giuridico pregiudiziale in senso tecnico rispetto all'accertamento dell'usucapione giacché non impedisce, né condiziona in modo vincolante, la valutazione sull'esistenza dei requisiti del possesso utile ai fini dell'usucapione. L'eventuale affermazione dell'occupazione sine titolo, infatti, non esaurisce né risolve il tema del possesso ad usucapionem, che richiede accertamenti ulteriori e autonomi.
Il Tribunale è dunque pienamente competente ad accertare tutti i fatti costitutivi del diritto, senza che la decisione debba essere subordinata alla definizione del giudizio pendente in appello. Il rischio di contrasto tra giudicati, pure astrattamente ipotizzabile, non integra il presupposto della sospensione necessaria.
Per tali motivi, va disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento.
6. In punto di diritto, sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata esperita ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo cui: “la proprietà dei beni
5 immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù
del possesso continuato per venti anni”.
L'usucapione, come noto, è un modo di acquisito a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento che si realizza mediante il possesso continuato ed ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
6.1 Ai sensi dell'art. 1158 c.c., il periodo di tempo richiesto per l'acquisto della proprietà sui beni immobili è pari ad anni 20, in tale arco temporale il possesso deve essere continuo (dunque non esercitato in maniera saltuaria o occasionale).
I requisiti per la maturazione dell'usucapione sono dunque il possesso e il tempo. Sotto
il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso, né clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento.
Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni,
senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
6.2. Grava dunque su chi invoca la fattispecie acquisitiva fornire la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo. Tale prova deve essere apprezzata con particolare rigore ed è soggetta alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale
(da ultimo, cfr. Cass. civ. n. 3487 del 2019).
6 Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus
possidendi per il tempo necessario a usucapire. Detto altrimenti, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cfr. sul punto,
Cass civ. n. 31238 del 2021, Cass. civ. n. 23849 del 2018).
Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi -
la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato, (Cass. n. 8662
del 2010, n. 18392 del 2006, n. 4436 del 1996, n. 4092 del 1992, n. 1300 del 1980).
7 7. Ciò posto, deve osservarsi che le circostanze di fatto poste a base della domanda attorea sono state integralmente confermate e dunque domanda proposta da Pt_1
deve essere accolta. In particolare, dalla istruttoria espletata risulta confermato
[...]
che la da oltre venti anni esercita il libero e pacifico possesso dell'immobile, che ha goduto e che gode animus domini.
7.1. In primo luogo, è pacifico che il Comune di abbia acquistato Controparte_1
l'immobile in oggetto a far data dal 6 agosto del 2001 (cfr. atto di acquisto prodotto in atti dal Comune di AG).
È altrettanto pacifico che, nonostante l'acquisto dell'immobile, il
[...]
non ne avesse l'effettiva disponibilità, tanto da dover agire per il CP_1
recupero coattivo.
E' documentato, difatti, che l'Ente pubblico abbia fatto valere il proprio diritto dominicale solamente a partire dal 2016. Difatti, vale e rileva sicuramente quale atto interruttivo del possesso utile ad usucapionem l'ordinanza di sgombero emessa il 1°
febbraio 2016 e notificata il 4 febbraio 2026, con la quale ha diffidato Parte_1
unitamente al suo nucleo familiare composto da e , Controparte_2 Controparte_3
al rilascio dell'appartamento.
Per tale motivo, occorre analizzare la situazione di nei 20 anni a ritroso Parte_1
dal 04.02.2016, non essendo stati prodotti precedenti atti interruttivi.
8. Di seguito si analizzano singolarmente gli elementi di prova utili ad accertare il possesso ai fini dell'usucapione.
8.1 Rilevante, in primo luogo, è il Verbale del Corpo di Polizia Municipale del
Comune di AG del 13.01.2016, registrato con il numero di protocollo
992/2016, che ha eseguito i dovuti accertamenti finalizzati all'azione esercitata poi
8 dal Sull'effettiva attività di accertamento, di cui gli operanti danno atto, non CP_1
vi è dubbio che sussista fede privilegiata fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..
Nel verbale si legge: “da informazioni assunte risulta che la sig.ra occupi Parte_1
i locali siti alla Via Salerno dall'anno 1985”.
La constatazione è dunque un primo fondamentale elemento di prova del possesso e della disponibilità dell'immobile in capo a fin dal 1985. Parte_1
8.2. Tale circostanza trova riscontro, inoltre, dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti dai quali risulta che l'attrice vi trasferì la residenza dal 1990 a tutt'oggi (cfr.
certificato di residenza storico ed attuale – allegati dall'attrice – e certificato anagrafico, allegato n.3 produzione di parte convenuta).
8.3. Inoltre, è dirimente la prova orale assunta nell'udienza del 15.09.2023, ove veniva escussa la sig.ra indifferente, sulla cui attendibilità non c'è motivo Persona_1
di dubitare, la quale è a diretta conoscenza dei fatti in quanto abita nello stesso immobile dal 1989.
La teste ha confermato tutti i capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, dichiarando che abita nell'immobile fin dal 1980, Parte_1
unitamente al proprio nucleo familiare e che vi trasferì la propria residenza: “sì, è
vero, confermo la circostanza la sig.ra era in possesso dell'appartamento da Pt_1
subito dopo il terremoto del 1980 e da allora vi ha la residenza”. (cfr. verbale di udienza di escussione del testimone del 15.09.2023).
Ha aggiunto, inoltre, in risposta al capo n. 7) – “Vero che la sig. ra ha Parte_1
considerato l'appartamento sito a AG NO (SA), Via Salerno n. 5 piano
primo, Foglio 4, particella 189 unita al n. 87 come di sua proprietà, e prima che la
sig. ra lo possedesse, tale appartamento verteva in uno stato di abbandono Parte_1
totale e degrado assoluto, ed ha provveduto ad effettuare i lavori di straordinaria
9 manutenzione (impianto elettrico, idrico, intonaco interno) e provvede regolarmente
ad effettuare i lavori di ordinaria amministrazione come ad esempio ad imbiancare
l'intero appartamento, ha ristrutturato il bagno, ha sostituito gli infissi, ha installato
l'antenna televisiva e la parabola, è intestataria delle relative utenze.”- che “è vero
tutti i lavori elencati sono stati sostenuti dalla sig.ra , anche l'abbassamento del Pt_1
soffitto, perché perdeva acqua nel mio appartamento”. (cfr. verbale di udienza di escussione del testimone del 15.09.2023).
8.4. Le dichiarazioni della testimone collimano certamente con i dati documentali contenuti del certificato di residenza e nel verbale di accertamento dei vigili urbani,
oltre che con ulteriore documentazione come le 5 ricevute di pagamento delle utenze dell'energia elettrica (anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2017).
10. Da ultimo, il convenuto ha eccepito che abbia indirettamente CP_1 Parte_1
riconosciuto la titolarità del chiedendone Controparte_1
l'intervento per i lavori di manutenzione, dimostrati con produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Orbene trattasi di dato non rilevante ai fini della presente decisione in quanto il possesso utile per l'usucapione era certamente maturato ben prima dell'esecuzione dei lavori in oggetto.
9. Pertanto, coordinando tra loro le suddette risultanze probatorie, sono da ritenersi provati sia i requisiti temporali (dal 1985 al 2016) sia quelli soggettivi (abitazione,
residenza, esecuzione di lavori, pagamento ed intestazione delle utenze) per l'acquisto
ad usucapionem dell'immobile in oggetto.
10. Non resta che disciplinare le spese di lite.
In considerazione della soccombenza processuale, il Controparte_1
va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, ammessa al
10 gratuito patrocinio stante delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
dell'08/08/2016, con diretto pagamento all'Erario.
Per quanto concerne il valore della causa, da individuare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 15 c.p.c., stante l'impossibilità di individuare dalla documentazione in atti il reddito dominicale oppure altri elementi al fine della stima del valore dell'immobile, esso viene individuato nello scaglione “indeterminabile – complessità
bassa” in assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e stante l'attività
istruttoria non complessa espletata.
Le spese sono quindi liquidate secondo il DM 55/14, da ultimo aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, calcolate in base ai valori tra minimi e medi di cui allo scaglione corrispondente al valore indicato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
SC RO, definitivamente pronunciando sulla domanda di usucapione proposta nell'ambito del giudizio iscritto al numero 394/2019 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che Pt_1
(c.f. ) è proprietaria, per intervenuta usucapione,
[...] C.F._1
dell'immobile sito in AG NO (SA), Via Salerno, n.5, foglio 4, particella
189 unita al n.87, primo piano, meglio individuato in atti;
2) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente (ora Agenzia del
Territorio) la trascrizione della presente sentenza, nonché la altre eventuali necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità;
11 3) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 4.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) dispone che le predette spese di lite siano versate dal convenuto, CP_1
soccombente, direttamente a favore dell'Erario, ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia,
essendo parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Così deciso in Salerno, il 12.12.2025
Il Giudice
SC RO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. SC RO, ha pronunciato, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 394/2019, avente ad oggetto: azione di accertamento dell'usucapione, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato a Parte_1 C.F._1
margine al presente atto dall'avv. Mariagrazia Rosamilia, presso il cui studio, sito in
AG, via Cavalleggeri s.n.c., elettivamente domicilia, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
dell'08/08/2016
ATTRICE
E
(P.IVA ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Naponiello, elettivamente domiciliato presso la Casa
Comunale in via Alfani;
CONVENUTO
1 Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
Comune di AG onde ottenere una sentenza di accertamento della proprietà
esclusiva dell'immobile sito in , Via Salerno, n.5, primo piano, Controparte_1
foglio 4, particella 189 unita al n.87 in virtù di acquisto per usucapione.
1.1. A sostegno della domanda specificava di possederlo in via esclusiva ed ininterrotta dal 1980 all'attualità, di abitarci e di avervi fissato la propria residenza unitamente al nucleo familiare composto da e , con Controparte_2 Controparte_3
intestazione delle utenze. Specificava, altresì, di aver effettuato lavori di ristrutturazione.
1.2. Precisava, inoltre, che tale immobile – appartenente al complesso industriale “ex
Tabacchificio Centola” – era originariamente di proprietà della società CP_4
e, con contratto di compravendita del 16 agosto 2001, veniva ceduto al Comune di
, il quale mai entrava nel possesso materiale dell'immobile. Controparte_1
1.3. Ritenendo sussistenti i presupposti per l'avvenuto usucapione, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che , meglio in epigrafe Parte_1
qualificato, è proprietaria esclusiva per maturata usucapione dell'immobile sito in
AG NO (SA), Via Salerno, n.5, piano primo, foglio 4, particella 189
unita al n.87; conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
di provvedere alle necessarie variazioni ipo – catastali, con esonero del conservatore
da ogni responsabili- Spese solo in caso di ingiusta opposizione.”
2 2. Con comparsa di risposta depositata il 26.03.2019 si costituiva il
[...]
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
2.1. Nel merito, eccepiva l'inesistenza del diritto di parte attrice ad usucapire bene,
stante l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge e specificava che l'immobile in questione era in realtà occupato sine titulo dall'attrice, destinataria di ordinanza di sgombero n.11/2016 rimasta inadempiuta. Aggiungeva che, stante l'inadempimento all'ordine di sgombero, l'Ente promuoveva giudizio pendente ed iscritto al N.R.G.
5236/2018 avente ad oggetto la declaratoria di occupazione sine titulo del bene immobile oggetto del presente giudizio.
2.2. Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento iscritto al NRG 5236/2018; nel merito, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto,
con vittoria di spese e competenze.
3. Alla prima udienza di trattazione del 27.03.2019 veniva disposto rinvio per l'esperimento della mediazione, che si concludeva con esito negativo.
4. La causa veniva istruita con prova testimoniale ed acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
5. In via preliminare, occorre vagliare la questione relativa alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. richiesta dal convenuto Controparte_1
. Essa si fonda sul presupposto della pendenza di un giudizio di appello,
[...]
3 promosso dall'Ente nei confronti di - ed altre parti – avente ad oggetto Parte_1
l'occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa.
5.1. L'art. 295 c.p.c. presuppone l'esistenza di due processi pendenti tra le medesime parti ed una questione pregiudiziale che debba essere decisa in un altro giudizio;
da ciò ne consegue l'impossibilità per il giudice del processo pregiudicato di decidere autonomamente tale questione.
5.2. È principio consolidato che la sospensione necessaria si applica solo nei casi di pregiudizialità tecnica o giuridica, quando l'accertamento dipende da un rapporto giuridico diverso e autonomo, la cui definizione è devoluta esclusivamente al diverso giudizio, e non già in ipotesi di mera pregiudizialità logica o di rischio di contrasto tra giudicati.
È stato ribadito che la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (Cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 18082 del 2020, ponendosi nel solco di un orien-tamento inaugurato da S.U. n. 27846/2013, Petitti, Rv. 628456 – 01, seguito, tra le altre, Cass. civ. n-. 19056/2017, n. 15981/2018).
Da ultimo, una recente sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito i confini dell'applicabilità del detto istituto, elaborando il seguente principio di diritto: “Salvi
i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una
4 disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia
di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di
pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non
passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi
obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai
sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso di sopravvenuto verificarsi
di un conflitto tra giudicati, il dispositivo dell'art. 336, comma 2, c.p.c.” (Cfr.
Cassazione civile sez. un., 29/07/2021, n.21763).
5.3. Ciò detto, il caso in esame ha ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà
per usucapione, che costituisce una causa petendi autonoma e comporta una verifica piena e indipendente del possesso utile ad usucapire. Per converso, la questione oggetto dell'altro giudizio — ossia se sia un occupante senza titolo — Parte_1
non costituisce un rapporto giuridico pregiudiziale in senso tecnico rispetto all'accertamento dell'usucapione giacché non impedisce, né condiziona in modo vincolante, la valutazione sull'esistenza dei requisiti del possesso utile ai fini dell'usucapione. L'eventuale affermazione dell'occupazione sine titolo, infatti, non esaurisce né risolve il tema del possesso ad usucapionem, che richiede accertamenti ulteriori e autonomi.
Il Tribunale è dunque pienamente competente ad accertare tutti i fatti costitutivi del diritto, senza che la decisione debba essere subordinata alla definizione del giudizio pendente in appello. Il rischio di contrasto tra giudicati, pure astrattamente ipotizzabile, non integra il presupposto della sospensione necessaria.
Per tali motivi, va disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento.
6. In punto di diritto, sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata esperita ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo cui: “la proprietà dei beni
5 immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù
del possesso continuato per venti anni”.
L'usucapione, come noto, è un modo di acquisito a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento che si realizza mediante il possesso continuato ed ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
6.1 Ai sensi dell'art. 1158 c.c., il periodo di tempo richiesto per l'acquisto della proprietà sui beni immobili è pari ad anni 20, in tale arco temporale il possesso deve essere continuo (dunque non esercitato in maniera saltuaria o occasionale).
I requisiti per la maturazione dell'usucapione sono dunque il possesso e il tempo. Sotto
il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso, né clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento.
Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni,
senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
6.2. Grava dunque su chi invoca la fattispecie acquisitiva fornire la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo. Tale prova deve essere apprezzata con particolare rigore ed è soggetta alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale
(da ultimo, cfr. Cass. civ. n. 3487 del 2019).
6 Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus
possidendi per il tempo necessario a usucapire. Detto altrimenti, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cfr. sul punto,
Cass civ. n. 31238 del 2021, Cass. civ. n. 23849 del 2018).
Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi -
la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato, (Cass. n. 8662
del 2010, n. 18392 del 2006, n. 4436 del 1996, n. 4092 del 1992, n. 1300 del 1980).
7 7. Ciò posto, deve osservarsi che le circostanze di fatto poste a base della domanda attorea sono state integralmente confermate e dunque domanda proposta da Pt_1
deve essere accolta. In particolare, dalla istruttoria espletata risulta confermato
[...]
che la da oltre venti anni esercita il libero e pacifico possesso dell'immobile, che ha goduto e che gode animus domini.
7.1. In primo luogo, è pacifico che il Comune di abbia acquistato Controparte_1
l'immobile in oggetto a far data dal 6 agosto del 2001 (cfr. atto di acquisto prodotto in atti dal Comune di AG).
È altrettanto pacifico che, nonostante l'acquisto dell'immobile, il
[...]
non ne avesse l'effettiva disponibilità, tanto da dover agire per il CP_1
recupero coattivo.
E' documentato, difatti, che l'Ente pubblico abbia fatto valere il proprio diritto dominicale solamente a partire dal 2016. Difatti, vale e rileva sicuramente quale atto interruttivo del possesso utile ad usucapionem l'ordinanza di sgombero emessa il 1°
febbraio 2016 e notificata il 4 febbraio 2026, con la quale ha diffidato Parte_1
unitamente al suo nucleo familiare composto da e , Controparte_2 Controparte_3
al rilascio dell'appartamento.
Per tale motivo, occorre analizzare la situazione di nei 20 anni a ritroso Parte_1
dal 04.02.2016, non essendo stati prodotti precedenti atti interruttivi.
8. Di seguito si analizzano singolarmente gli elementi di prova utili ad accertare il possesso ai fini dell'usucapione.
8.1 Rilevante, in primo luogo, è il Verbale del Corpo di Polizia Municipale del
Comune di AG del 13.01.2016, registrato con il numero di protocollo
992/2016, che ha eseguito i dovuti accertamenti finalizzati all'azione esercitata poi
8 dal Sull'effettiva attività di accertamento, di cui gli operanti danno atto, non CP_1
vi è dubbio che sussista fede privilegiata fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..
Nel verbale si legge: “da informazioni assunte risulta che la sig.ra occupi Parte_1
i locali siti alla Via Salerno dall'anno 1985”.
La constatazione è dunque un primo fondamentale elemento di prova del possesso e della disponibilità dell'immobile in capo a fin dal 1985. Parte_1
8.2. Tale circostanza trova riscontro, inoltre, dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti dai quali risulta che l'attrice vi trasferì la residenza dal 1990 a tutt'oggi (cfr.
certificato di residenza storico ed attuale – allegati dall'attrice – e certificato anagrafico, allegato n.3 produzione di parte convenuta).
8.3. Inoltre, è dirimente la prova orale assunta nell'udienza del 15.09.2023, ove veniva escussa la sig.ra indifferente, sulla cui attendibilità non c'è motivo Persona_1
di dubitare, la quale è a diretta conoscenza dei fatti in quanto abita nello stesso immobile dal 1989.
La teste ha confermato tutti i capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, dichiarando che abita nell'immobile fin dal 1980, Parte_1
unitamente al proprio nucleo familiare e che vi trasferì la propria residenza: “sì, è
vero, confermo la circostanza la sig.ra era in possesso dell'appartamento da Pt_1
subito dopo il terremoto del 1980 e da allora vi ha la residenza”. (cfr. verbale di udienza di escussione del testimone del 15.09.2023).
Ha aggiunto, inoltre, in risposta al capo n. 7) – “Vero che la sig. ra ha Parte_1
considerato l'appartamento sito a AG NO (SA), Via Salerno n. 5 piano
primo, Foglio 4, particella 189 unita al n. 87 come di sua proprietà, e prima che la
sig. ra lo possedesse, tale appartamento verteva in uno stato di abbandono Parte_1
totale e degrado assoluto, ed ha provveduto ad effettuare i lavori di straordinaria
9 manutenzione (impianto elettrico, idrico, intonaco interno) e provvede regolarmente
ad effettuare i lavori di ordinaria amministrazione come ad esempio ad imbiancare
l'intero appartamento, ha ristrutturato il bagno, ha sostituito gli infissi, ha installato
l'antenna televisiva e la parabola, è intestataria delle relative utenze.”- che “è vero
tutti i lavori elencati sono stati sostenuti dalla sig.ra , anche l'abbassamento del Pt_1
soffitto, perché perdeva acqua nel mio appartamento”. (cfr. verbale di udienza di escussione del testimone del 15.09.2023).
8.4. Le dichiarazioni della testimone collimano certamente con i dati documentali contenuti del certificato di residenza e nel verbale di accertamento dei vigili urbani,
oltre che con ulteriore documentazione come le 5 ricevute di pagamento delle utenze dell'energia elettrica (anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2017).
10. Da ultimo, il convenuto ha eccepito che abbia indirettamente CP_1 Parte_1
riconosciuto la titolarità del chiedendone Controparte_1
l'intervento per i lavori di manutenzione, dimostrati con produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Orbene trattasi di dato non rilevante ai fini della presente decisione in quanto il possesso utile per l'usucapione era certamente maturato ben prima dell'esecuzione dei lavori in oggetto.
9. Pertanto, coordinando tra loro le suddette risultanze probatorie, sono da ritenersi provati sia i requisiti temporali (dal 1985 al 2016) sia quelli soggettivi (abitazione,
residenza, esecuzione di lavori, pagamento ed intestazione delle utenze) per l'acquisto
ad usucapionem dell'immobile in oggetto.
10. Non resta che disciplinare le spese di lite.
In considerazione della soccombenza processuale, il Controparte_1
va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, ammessa al
10 gratuito patrocinio stante delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
dell'08/08/2016, con diretto pagamento all'Erario.
Per quanto concerne il valore della causa, da individuare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 15 c.p.c., stante l'impossibilità di individuare dalla documentazione in atti il reddito dominicale oppure altri elementi al fine della stima del valore dell'immobile, esso viene individuato nello scaglione “indeterminabile – complessità
bassa” in assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e stante l'attività
istruttoria non complessa espletata.
Le spese sono quindi liquidate secondo il DM 55/14, da ultimo aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, calcolate in base ai valori tra minimi e medi di cui allo scaglione corrispondente al valore indicato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
SC RO, definitivamente pronunciando sulla domanda di usucapione proposta nell'ambito del giudizio iscritto al numero 394/2019 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che Pt_1
(c.f. ) è proprietaria, per intervenuta usucapione,
[...] C.F._1
dell'immobile sito in AG NO (SA), Via Salerno, n.5, foglio 4, particella
189 unita al n.87, primo piano, meglio individuato in atti;
2) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente (ora Agenzia del
Territorio) la trascrizione della presente sentenza, nonché la altre eventuali necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità;
11 3) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 4.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) dispone che le predette spese di lite siano versate dal convenuto, CP_1
soccombente, direttamente a favore dell'Erario, ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia,
essendo parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Così deciso in Salerno, il 12.12.2025
Il Giudice
SC RO
12