Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2397 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MARADEI VINCENZO DI LUCA TERESA Parte_1
) VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 7 87012 CASTROVILLARI;
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv.
[...]
CIANFLONE SERENA, AVV. SERENELLA ROSARIA ZANFINI;
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado Parte_1 cdc A045, ha adito il Tribunale di
Castrovillari, sez. Lavoro, chiedendo il trasferimento nella provincia di Cosenza, contestando la quota riservata dal CCNI per l'a.s. 2017-2018 sui posti riservati sulla mobilità provinciale e deducendo l'illegittimità del diniego della domanda di trasferimento nella regione CP_1 , avanzata in via amministrativa per l'anno scolastico 2017/2018 per sedi più vicine alla propria residenza nella provincia di
Cosenza, attesa la disponibilità di n. 19 posti di sostegno, rilevando il contrasto della clausola convenzionale contenuta nell'art. 8 comma 7 CCNI sulla mobilità
2017/2018, con le norme imperative contenute nell'art. 30 d.lgs. 165/2001 e nell'art. 470 d.lgs. 297/1994.
Ha, dunque, agito in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto al trasferimento in sede viciniore alla propria residenza in forza delle preferenze indicate in domanda amministrativa di mobilità e per la condanna del CP_1 al trasferimento presso le sedi indicate.
Ha così concluso: "1)- In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in provincia di Cosenza sulla tipologia posto di sostegno per la scuola secondaria di II grado presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità dove si registravano posti disponibili e vacanti al termine della procedura di mobilità per l'a.s.
2017/2018;
2) in subordine, al fine di rendere più agevole e meno difficoltosa l'azione riparatoria dell'Amministrazione resistente, la ricorrente chiede di vedere riconosciuto il diritto a essere trasferita presso uno qualunque degli istituti richiesti quali preferenze nella domanda di mobilità dove dovessero registrarsi ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di Cosenza;
3) e per l'effetto ordinare al Controparte_2 e per esso all' [...]
di trasferire la ricorrente in provincia di Controparte_3
Cosenza presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nella domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018 oppure, in alternativa presso uno qualunque degli istituti richiesti nella domanda di mobilità dove dovessero registrarsi ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di Cosenza.
4)- il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario".
Si è costituito il CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
§§§
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Ed infatti, deve darsi atto in quanto sufficientemente documentato dalla parte ricorrente della disponibilità di posti di sostegno nella provincia di Cosenza all'esito delle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per l'a.s.
2017/2018 che hanno riguardato il personale docente della scuola secondaria di
2° grado. Non solo: non vi è alcuna motivazione processualmente apprezzabile a confortare il diniego al trasferimento interprovinciale domandato in via amministrativa dalla parte ricorrente per cui è causa. Tanto premesso, occorre ritenere fondate le ragioni di doglianza formulate in ricorso quanto meno per palese contrarietà della disciplina convenzionale ivi richiamata sul contingentamento percentuale delle disponibilità per i trasferimenti interprovinciali. In concreto, l'art. 8 comma 7 CCNI sulla mobilità per l'a.s.
2017/2018 limita la disponibilità per i trasferimenti interprovinciali al solo 30% delle sedi disponibili residuate al completamento delle operazioni relative ai trasferimenti provinciali.
Tale disciplina convenzionale contrasta palesemente con la norma di fonte legale contenuta nell'art. 470, comma 1 D.L.vo n. 297/1994 che si riporta:
< Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il [...]
Controparte_4 definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico>>.
La disposizione appena sopra richiamata, operante indubbiamente anche per la mobilità territoriale interprovinciale che qui interessa per il richiamato operato dal comma 1 dell'art. 465 D.L.vo n. 297/1994, impone inequivocabilmente alle parti sociali in sede di contrattazione collettiva il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità dei docenti da fuori provincia e posti riservati alle immissioni in ruolo ed afferma la residualità delle immissioni in ruolo da effettuarsi sui posti vacanti e disponibili che dovessero risultare all'esito delle operazioni di mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
Le immissioni in ruolo, pertanto, sono state ritenute dal legislatore del tutto residuali ed operanti esclusivamente all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale sui soli posti residui, vacanti e disponibili.
Pertanto, la clausola di contingentamento delle disponibilità dei posti riservati alla mobilità interprovinciale nel limite del solo 30% contenuta nel comma 7 dell'art. 8 CCNI sulla mobilità dell'a.s. 2017/2018 contrasta palesemente con la norma sopra richiamata e deve essere con quella sostituita ai sensi dell'art. 1339
C.C.
Provata la disponibilità di posti di sostegno nelle sedi indicate nella domanda di mobilità all'esito delle operazioni relative alla mobilità territoriale interprovinciale dei docenti di scuola secondaria di 2° grado, deve essere accolta la domanda avanzata dalla parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto al trasferimento domandato in via amministrativa.
Va ordinato, di conseguenza, al ministero resistente il trasferimento della parte ricorrente nella provincia di Cosenza in uno degli istituti indicati in domanda in ragione delle preferenze espresse. In mancanza di allegazione e prova dei pregiudizi subiti alcuna tutela risarcitoria potrebbe essere accordata. Dalle premesse appena rassegnate segue l'accoglimento parziale delle domande di merito avanzate.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate.
Tenuto conto della novità e controvertibilità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al trasferimento interprovinciale domandato in via amministrativa e, per l'effetto, ordina al CP_1 il trasferimento della parte ricorrente nella provincia di Cosenza in uno degli istituti indicati in domanda in ragione delle preferenze espresse;
rigetta per infondatezza la domanda risarcitoria;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Castrovillari, 06/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO