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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1933 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso DAavv. Francesco Grasselli ed elettivamente domiciliato a
Padova, via E. Filiberto di Savoia n. 37, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa DAavv. Daniele Mangione ed elettivamente domiciliata a
Padova, via Alessio n. 12, presso lo studio del difensore;
appellata - appellante incidentale contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa DAavv. Paolo Pasqualin ed elettivamente domiciliata a
Padova, Corso Milano 19, presso lo studio del difensore;
appellata contro pagina 1 di 21 (P.IVA ), CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa DAAvv. Mirko Arena ed elettivamente domiciliata a
Padova, via F. Busonera 3, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 638/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 30 marzo 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per le ragioni di cui in premessa, accertata la responsabilità di Controparte_1 ai sensi dell'art. 2049 c.c. in riforma della sentenza n. 638/2023 emessa
[...] in data 30.3.2023, dal Tribunale di Padova, nel procedimento R.G. n. 4439/2019
R.G., ed in accoglimento dello spiegato appello e delle domande proposte DAappellante in primo grado, contrariis rejectis, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, offrendo una "ragionata e diversa soluzione" della controversia rispetto a quella adottata dal Giudice a quo
Nel merito: condannarsi in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (P.I. - CF. ) con sede in P.IVA_5 P.IVA_6
35121 Padova, Galleria Trieste n. 6, a risarcire:
- i danni materiali patiti dal Sig. pari a € 6.070,72, salva la Parte_1 maggiore o minore somma di risultanza di lite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- i danni fisici pari a € 8.291,78, salva la maggiore o minore somma da determinarsi secondo la CTU svolta in primo grado o quella somma ritenuta di giustizia;
- il danno emergente relativo alle competenze legali per l'attività stragiudiziale prestata DAAvv. Grasselli in favore del Sig. pari a € 3.370,57 determinati Pt_1 secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata: nella sola denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree escludere il Sig. dalla condanna al pagamento delle spese legali in Parte_1 favore delle terze chiamate (S.C. Ord 21.04.2017, n. 10070 - Cass. Civ., Sez. 3,
pagina 2 di 21 N. 6144 del 07-03-2024 richiamata anche da Cass. Civ. sez. II, 28/01/2025
n.1958) le quali hanno contestato la propria legittimazione passiva, ovvero compensare integralmente le spese di giudizio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e rifusione delle spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi CTU al fine di accertare e valutare i danni materiali subiti dalla bicicletta
Wilier Zero7 in fibra di carbonio e dei relativi accessori utilizzati dal Sig. Pt_1 durante la Granfondo di Padova del 26 giugno 2016 e danneggiati a causa del sinistro avvenuto durante la precitata manifestazione ciclistica. Si chiede, in particolare, che il CTU accerti se il telaio in fibra di carbonio della bicicletta in questione, una volta danneggiato sia o meno riparabile a prescindere DAestensione del danno al momento del sinistro e nell'eventualità ne quantifichi il prezzo della riparazione, e specifichi se il telaio, una volta riparato, mantenga le garanzie di sicurezza per l'uso a cui è destinato.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare in toto l'impugnazione proposta DAappellante principale in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante principale, accertare l'entità del danno dovuto ed eventuali responsabilità concorrenti riducendo proporzionalmente il pagamento domandato
e condannare (secondo le rispettive coperture e massimali di polizza) la
[...] in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, con sede legale CP_4 con sede legale e operativa in Piazza Tre Torri, 3, 20145, a Milano (MI), P. Iva
e/o la in persona del Legale P.IVA_4 Controparte_5
Rappresentante Pro Tempore, società con sede legale in Via Stalingrado, 45,
pagina 3 di 21 40128, a Bologna (BO), C.F. e P.IVA a risarcire P.IVA_3 P.IVA_7 direttamente al sig. i danni che dovessero emergere in corso di Parte_1 causa e a tenere indenne e manlevata la convenuta Controparte_1 da ogni pretesa attorea, condannando le predette Compagnie
[...] assicurative, singolarmente, proporzionalmente o in via solidale, a rifondere a quest'ultima di quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'appellante principale, altresì rifondendo, in ogni caso, la delle Controparte_1 spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio e in quello precedente di primo grado.
IN VIA INCIDENTALE: in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare l'impugnata sentenza:
- accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_1
- accertando e dichiarando l'incompetenza per materia e valore del Tribunale di primo grado;
- accertando e dichiarando l'illegittimità della pronuncia del Tribunale di primo grado di compensazione delle spese di lite;
- rigettando l'eccezione sollevata nel giudizio dalla terza convenuta
[...] di asserita intervenuta prescrizione del diritto contrattuale Controparte_6 alla manleva, in quanto infondata e disponendo la manleva da qualsivoglia pretesa attorea e la rifusione delle spese di resistenza nel doppio grado di giudizio;
- rigettando l'eccezione sollevata dalla terza convenuta
[...] di asserita inoperatività della polizza a secondo rischio con Controparte_5 essa stipulata per la presunta mancanza di una valida “polizza a primo rischio” e di una tempestiva denuncia del sinistro, e dunque del diritto contrattuale ad essere sollevata dalle richieste del , in quanto infondata, disponendo la Pt_1 manleva da qualsivoglia pretesa attorea e la rifusione delle spese di resistenza nel doppio grado di giudizio.
IN OGNI CASO:
pagina 4 di 21 con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA:
✓ laddove non già avvenuto, si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo della causa di primo grado R.G. n. 4439/2019 del Tribunale di Padova;
✓ si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie dell'appellante principale e si rinnova la richiesta di ordinare a ai sensi dell'art. 210 Controparte_7
c.p.c., l'esibizione della documentazione che attesta la tempestiva apertura del sinistro e la comunicazione dello stesso alla mandante CP_3
Con ogni più ampia riserva e salvezza, si dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni o istanze nuove e/o diverse rispetto a quelle formulate in atti.
Per Controparte_2
a) in via principale, respingersi l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Padova n. 638/2023 del 30.3.2023, siccome infondato;
b) in via subordinata:
1. per il caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal , Pt_1 respingersi ogni domanda formulata da nei Controparte_1 confronti di essendo le polizze n. 101051473 e n. Controparte_2
101105590 prestate a “secondo rischio” e comunque, con riferimento alla polizza n. 101051473, in quanto la stessa non opera dato che la sua efficacia è cessata anteriormente al verificarsi del sinistro pwer cui è causa;
2. respingersi comunque ogni domanda formulata da Controparte_1 nei confronti di fondata sulle polizze n.
[...] Controparte_2
101051473 e n. 101105590 in quanto entrambe escludono dalla garanzia i danni provocati da veicoli a motore;
3. per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da avverso la sentenza citata e di ritenuta operatività Parte_1 della polizza n. 101105590:
(i) dichiararsi tenuta a tenere indenne Controparte_2 [...] per la parte di danno eccedente i massimali della Controparte_1
pagina 5 di 21 polizza n. 45368735 stipulata a “primo rischio” con dedotta la CP_3 franchigia di euro 250,00 da porsi a carico della stessa Controparte_1
comunque mantenendosi l'obbligazione di
[...] Controparte_2 nei limiti del massimale di euro 7.500.000,00 per sinistro, di cui euro
[...]
5.000.000,00 per danni alla persona ed euro 2.500.000,00 per danni a cose;
(ii) in via subordinata, dichiararsi tenuta a tenere Controparte_2 indenne con esclusivo riferimento a quelle Controparte_1 garanzie prestate dalla polizza n. 101105590 - qualora fossero ritenute applicabili al caso di specie - e non coperte dalla polizza n. 45368735 stipulata con dedotta la franchigia di euro 5.000,00 da porsi a carico della CP_3 stessa comunque mantenendosi l'obbligazione Controparte_1 di nei limiti del massimale di euro 7.500.000,00 Controparte_2 per sinistro, di cui euro 5.000.000,00 per danni alla persona ed euro
2.500.000,00 per danni a cose;
c) in via di ulteriore, netto, subordine: per mero scrupolo difensivo e per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da e di ritenuta operatività della Parte_1 polizza n. 101051473:
(i) dichiararsi che detta polizza è prestata a “secondo rischio” e, per l'effetto, dichiararsi tenuta a tenere indenne Controparte_2 [...] per la parte di danno eccedente i massimali della polizza n. Controparte_1
45368735 stipulata a “primo rischio” con detratta la franchigia di CP_3 euro 250,00 da porsi a carico della stessa Controparte_1 comunque mantenendosi l'obbligazione di nei Controparte_2 limiti del massimale di euro 7.500.000,00 per sinistro, di cui euro 5.000.000,00 per danni alla persona ed euro 2.500.000,00 per danni a cose;
(ii) dichiararsi che la polizza n. 101051473 opera a “primo rischio” con riferimento alle garanzie prestate dalla polizza medesima - qualora fossero ritenute applicabili al caso di specie - e non coperte dalla polizza n. 45368735 stipulata con ferma la franchigia di euro 3.000,00 da porsi a CP_3 carico della stessa comunque mantenendosi Controparte_1
pagina 6 di 21 l'obbligazione di nei limiti del massimale di euro Controparte_2
7.500.000,00 per sinistro, di cui euro 5.000.000,00 per danni alla persona ed euro 2.500.000,00 per danni a cose.
Con vittoria di spese ed onorari.
Per CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: in via preliminare, per le ragioni esposte in narrativa, dichiararsi l'inammissibilità dell'interposto appello;
in via principale, rigettare le de domande svolte da in quanto Parte_1 prescritte, infondate e non provate per tutti i motivi esposti in premessa;
conseguentemente, rigettarsi l'appello confermando la sentenza di primo grado;
in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante principale, rigettarsi le domande svolte nei confronti di in quanto prescritte, infondate, non provate o non CP_3 meritevoli di indennizzo ai sensi della polizza n. 45368735 fermi i massimali, le franchigie, le esclusioni e gli scoperti contrattualmente previsti.
In ogni caso, spese e competenze di lite interamente rifuse.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 7 giugno 2019, conveniva in Parte_1 giudizio esponendo che: Controparte_1
- il 26.6.2016, durante la partecipazione alla gara ciclistica “Granfondo Città di
Padova” organizzata dalla convenuta, era caduto a causa dell'urto da parte di una delle moto che svolgevano il servizio apripista, riportando danni fisici
(policontusioni, cervicalgia e lombalgia post-traumatiche, come da verbale di pronto soccorso del 27.6.2016 - doc. 1) e danni materiali alla bicicletta;
- il 25.7.2016 aveva denunciato il sinistro alla la Controparte_1 quale, il 1° agosto 2016 aveva chiesto a e a Controparte_8 Controparte_9
-società di brokeraggio rispettivamente di e di
[...] Controparte_6 la copertura per i danni subiti dal , ricevendo Controparte_2 Pt_1 tuttavia da entrambe riscontro negativo. In particolare, , nella CP_8
pagina 7 di 21 persona di , con e-mail del 2.8.2016 aveva risposto che il sinistro CP_10 doveva ascriversi alla polizza RCauto del motociclista coinvolto, mentre in data
26.8.2016 - 6.9.2016 aveva comunicato di aver aperto il sinistro CP_2 precisando successivamente che la garanzia operava a secondo rischio;
- il 5.12.2016 e il 28.2.2017 aveva inviato la quantificazione dei danni alla la quale dapprima aveva dimostrato un Controparte_1 intento conciliativo, mentre successivamente era rimasta inerte.
L'attore riteneva che la responsabilità dell'accaduto fosse da ascriversi a
[...] ex art. 2049 c.c. in quanto, come riconosciuto dalla Controparte_1 stessa società nella predetta e-mail del 1° agosto 2016 inviata dal suo Presidente alle assicurazioni, il sinistro si era verificato nell'ambito dell'organizzazione della gara, durante il trasferimento dei partecipanti alla gara al km 0 in località Feriole, ed era stato causato dalla imprudenza e negligenza di un motociclista della scorta tecnica, predisposta dalla società, che si era spostato a causa della presenza di un paletto stradale. Il chiedeva dunque la condanna di Pt_1 Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale (quantificato in euro
[...]
8.291,78 sulla base di una perizia medico-legale di parte a firma del dott.
) e del danno patrimoniale (quantificato in euro 6.070,72 sulla Persona_1 base del preventivo predisposto da Zerolite per la riparazione della bicicletta) nonché il rimborso delle spese legali di assistenza stragiudiziale pari ad euro
3.370,00.
2. Si costituiva in giudizio la quale, per quanto Controparte_1 qui di rilievo:
- eccepiva in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza del Tribunale per materia e valore;
- contestava la verificazione del sinistro, evidenziando che: il aveva Pt_1 scelto, tra i due possibili percorsi di gara, quello più lungo (di 145 km) e impegnativo e si era classificato al secondo posto;
dal Rapporto della Direzione di Corsa non risultavano essere avvenuti sinistri;
il Vice Commissario della
Polizia Locale di Padova non aveva avuto notizia Controparte_11 dell'accaduto; la Croce Rossa di Padova non era intervenuta in soccorso del pagina 8 di 21 ; a seguito della relazione ex art. 11 d.lgs. 274/2000 del Capo Pt_1
Commissario che aveva affermato l'impossibilità di Parte_2 ricostruire la dinamica del sinistro e di individuarne gli autori, il procedimento penale R.G.N.R. 17208/2016, scaturito dalla denuncia querela del contro Pt_1 ignoti, era stato archiviato;
- deduceva che, anche a voler ritenere il coinvolgimento del in un sinistro, Pt_1 la convenuta non potesse essere ritenuta responsabile in quanto l'incidente si era verificato prima e al di fuori della gara. Ma anche a voler ritenere che il sinistro si fosse verificato all'interno della manifestazione, lo stesso doveva addebitarsi alla colpa del che, nonostante le raccomandazioni di RI Pt_1
Francesco e rispettivamente Capo Scorta del Gruppo S_
“Motostaffetta – Scorte Tecniche Selle SMP” e responsabile della scorta tecnica
“Ruote di Scorta Team – Padova”, non aveva rispettato la distanza di sicurezza imposta dal Codice della Strada e dal regolamento di gara;
- affermava l'impeccabilità dell'organizzazione della gara e della condotta delle scorte tecniche;
- in ordine alla responsabilità ex art. 2049 c.c. contestava la valenza confessoria attribuita DAattore alla e-mail 1° agosto 2016 (doc. 5 attoreo), inviata dal
Presidente della società alle compagnie assicurative di quest'ultima per informarle del presunto sinistro a fini assicurativi;
- contestava i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati DAattore, smentiti dalle fotografie che ritraevano l'attore a fine gara in ottima forma fisica e in sella a una bicicletta in perfette condizioni (doc. 4 convenuta), nonché la debenza delle spese stragiudiziali;
- chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, ai fini della manleva dalle pretese attoree, dei terzi nei confronti della quale beneficiava CP_3 della polizza n. 45368735 a primo rischio in qualità di affiliata di A.C.S.I.
(Associazione Centri Sportivi Italiani), e nei Controparte_2 confronti della quale beneficiava della polizza n. 101051473 a secondo rischio in qualità di iscritta ad DO (Associazione Nazionale degli Organizzatori di Manifestazioni Granfondistiche).
pagina 9 di 21 3. Autorizzata dal Giudice la chiamata in causa delle due Compagnie assicurative,
e si costituivano in giudizio. CP_2 CP_3
3.1 , oltre a difendersi nel merito, eccepiva l'inoperatività della polizza: CP_3
- per prescrizione ex art. 2952, II e III comma, c.c. del diritto alla manleva, in quanto la prima richiesta di risarcimento del alla Pt_1 Controparte_1 era del 25.7.2016 e non aveva mai avuto notizia del sinistro
[...] CP_3 né dal danneggiato, né dalla contraente A.C.S.I., né DAaffiliata
[...]
né da società di brokeraggio che, come Controparte_1 Controparte_8 previsto dalla c.d. clausola broker contenuta nel contratto, avrebbe dovuto intrattenere i rapporti con l'Assicurazione per conto del contraente. Peraltro, secondo la predetta clausola, tra l'intermediario e non vi era CP_8 CP_3 rapporto di rappresentanza e le comunicazioni che avessero comportato la decorrenza di un termine avrebbero dovuto essere fatte direttamente dal contraente alla Compagnia assicurativa;
- per violazione dell'art.
2.11 della polizza, che tra le condizioni generali di assicurazione prescriveva che il contraente o l'assicurato dovessero dare notizia del sinistro all'Agenzia o alla Società di assicurazione entro 20 giorni dalla sua conoscenza ex art. 1913 c.c., pena la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c.;
- per l'esclusione, espressamente contemplata dal contratto, della copertura per i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
3.2 si difendeva nel merito dalle pretese attoree ed eccepiva CP_2
l'incompetenza per materia e valore del Tribunale e l'inoperatività della polizza. In particolare, deduceva che l'efficacia della polizza a secondo rischio n. 101051473 allegata dalla era spirata il 14.3.2016 Controparte_1
(anteriormente al sinistro) e che, successivamente, era stata contratta la polizza n. 101105590, di contenuto analogo alla prima. Tale polizza, stipulata “a secondo rischio”, presupponeva che le società sportive associate alla contraente DO avessero una copertura assicurativa a garanzia dei danni causati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività sportive statutarie, sicché operava a pagina 10 di 21 primo rischio per le garanzie prestate dal contratto e non coperte dalla predetta polizza e operava altresì a secondo rischio, per la parte di danno eccedente i massimali della polizza a primo rischio. Sulla scorta dell'art. 16 della polizza, che ne prevedeva l'inoperatività in caso di inesistenza della polizza prestata a primo rischio e in caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro all'assicuratore a primo rischio, riteneva la polizza inoperante per CP_2 inesistenza della polizza prestata a primo rischio, inesistenza motivata dapprima
(in sede di comparsa di costituzione e risposta) sull'assunto che l'attore non avesse prodotto in giudizio la polizza contratta con e, successivamente (in CP_3 sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., dopo che l'attore aveva depositato in giudizio quest'ultima polizza), sul presupposto della prescrizione ex art. 1952 c.c. del diritto di ad essere manlevata Controparte_1 da e della mancata presentazione della denuncia di sinistro ad . CP_3 CP_3
4. In replica alle deduzioni delle due Compagnie assicurative in ordine all'inoperatività delle relative polizze, la deduceva Controparte_1 che:
- la polizza stipulata con operava in quanto la presunta mancata CP_3 comunicazione del sinistro alla Compagnia assicurativa da parte dell'intermediario (cui aveva CP_8 Controparte_1 denunciato il sinistro in data 1° agosto 2016) non escludeva l'obbligo di manleva in quanto l'Assicurazione avrebbe dovuto ritenersi responsabile ex art. 2049 c.c. della condotta dannosa tenuta DAintermediario e, in ogni caso, perché la c.d. clausola broker contenuta nella polizza, da ritenersi vessatoria, non era stata approvata specificamente per iscritto dalla contraente. Anche a ritenere intempestiva la denuncia di sinistro, la polizza avrebbe comunque operato perché la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto ritenersi sospesa dal giorno in cui il terzo aveva richiesto il risarcimento all'assicurato fino a quando il credito del danneggiato non fosse divenuto liquido o esigibile o il suo diritto non si fosse prescritto. Inoltre, la presunta mancata tempestiva denuncia di sinistro sarebbe stata colposa, priva di fine fraudolento, e come tale non avrebbe comportato la perdita dell'indennizzo ma piuttosto una sua pagina 11 di 21 riduzione a condizione che dimostrasse di aver subito un pregiudizio per CP_3 il ritardo;
- data l'operatività della polizza a primo rischio di , anche la polizza CP_3
prestata a secondo rischio, avrebbe dovuto ritenersi operante. Ciò CP_2 anche in considerazione del fatto che la clausola relativa alla inoperatività della polizza a secondo rischio in caso di inesistenza della polizza a primo rischio avrebbe dovuto essere interpretata estensivamente, attribuendole il significato più favorevole all'assicurato.
5. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e una CTU medico legale sulla persona del , affidata al dott. . Pt_1 Persona_2
6. Con sentenza n. 638/2023, il Tribunale di Padova rigettava la domanda dell'attore, compensava integralmente le spese di lite a causa della incertezza della lite e poneva le spese di CTU a carico dell'attore.
In particolare, il primo Giudice riteneva che il doc. 5 attoreo (lettera del 1° agosto
2016 di agli intermediari delle compagnie Controparte_1 assicurative) costituisse confessione stragiudiziale e provasse l'iscrizione dell'attore alla gara e la sua classificazione al secondo posto, l'urto tra l'attore e il bauletto di una moto dell'organizzazione, che si era spostata da sinistra a destra a causa di un paletto stradale, e la caduta del a causa dell'urto. Tale Pt_1 dinamica era stata confermata DAaudizione dei testi e Testimone_2 Tes_3
e dalla missiva del 28.11.2016 del responsabile della scorta tecnica
[...] [...]
(doc. 9 . Secondo il Giudice, il fatto che S_ Controparte_1
l'urto fosse avvenuto tra la bici e il bauletto della moto della scorta tecnica dimostrava che la biciletta stava seguendo la moto e che, dunque, il non Pt_1 aveva osservato l'obbligo della distanza di sicurezza certamente vigente per il momento del “trasferimento” dei ciclisti al c.d. km 0. Nessuna colpa poteva invece imputarsi al motociclista, che si era spostato da sinistra a destra per evitare lo spartitraffico.
7. Avverso tale decisione ha proposto appello concludendo come Parte_1 in epigrafe indicato.
pagina 12 di 21 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e proponendo appello incidentale. Anche e si sono CP_2 CP_3 costituite, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
7.1 All'udienza del 7 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
8. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
8.1 Con il primo motivo, il censura la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto che, poiché il sinistro si era verificato prima dell'inizio della vera e propria gara, durante il “trasferimento a velocità controllata” dei partecipanti alla gara al km 0, egli sarebbe stato tenuto all'osservanza della distanza di sicurezza. In realtà, trattandosi non di un “normale spostamento di mezzi lungo la sede stradale” ma di uno spostamento straordinario, in quanto 1500 ciclisti si erano mossi “compatti come un unico flusso”, sarebbe stato impossibile osservare tale distanza.
8.2 Con il secondo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza laddove il primo
Giudice, male interpretando le prove assunte nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto pacifico che la motocicletta della scorta tecnica lo precedesse e che la caduta fosse avvenuta a causa della sua inosservanza della distanza di sicurezza.
8.3 In ordine al quantum della propria pretesa, l'appellante aderisce alla quantificazione della CTU svolta in primo grado quanto al danno fisico;
quantifica in euro 6.070,00 il danno materiale, sulla base del preventivo di Zerolite dimesso in primo grado e confermato dai testi e e, in via CP_12 Testimone_2 istruttoria, chiede una CTU volta all'accertamento e alla valutazione dei danni materiali subiti dalla bicicletta. Ribadisce, infine la debenza dell'importo relativo alle spese stragiudiziali da egli sostenute.
9. La eccepisce l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Controparte_1 dell'appello e sostiene l'infondatezza dei relativi motivi. In particolare:
pagina 13 di 21 - quanto al primo motivo d'appello, osserva che la gara di cui è causa non era agonistica né professionistica e che tutti i partecipanti erano tenuti al rispetto del Codice della Strada, come prescritto dal regolamento di gara (articoli 5 e
16 e la voce in calce intitolata “sicurezza percorso”), dal Codice della Strada stesso (art. 9), dai regolamenti federali della Federazione Ciclistica Italiana
(FCI) nonché dai regolamenti tecnici attuativi della FCI;
- quanto al secondo motivo, afferma la coerenza tra la e-mail del 28.11.2016 del responsabile della scorta tecnica e le sommarie informazioni rese S_ dallo stesso il 14.12.2016, e contesta la lettura delle testimonianze di e offerta DAappellante. Tali deposizioni (seppure Tes_2 Tes_3 inattendibili secondo la società appellata), avrebbero confermato che durante il
“trasferimento controllato” al km 0 della gara il , anziché stare dietro la Pt_1 moto e a distanza di sicurezza dalla stessa, l'aveva affiancata.
9.1 Con l'appello incidentale, la eccepisce Controparte_1 nuovamente la sua carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza del
Tribunale per materia e per valore e impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite, nonostante essa sia risultata totalmente vittoriosa in primo grado;
reitera la chiamata in garanzie delle due assicurazioni e richiamando le contestazioni mosse in CP_3 CP_2 primo grado alle rispettive eccezioni di inoperatività delle polizze.
Per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, l'appellata chiede di accertare eventuali responsabilità concorrenti e di condannare le due compagnie assicurative e CP_3
a tenerla indenne di quanto sarà eventualmente tenuta a pagare al . CP_13 Pt_1
Chiede inoltre il rigetto delle istanze istruttorie del e rinnova la richiesta di Pt_1 ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione della comunicazione Controparte_7 del sinistro ad . CP_3
10. e chiedono il rigetto dell'appello e, per l'ipotesi di CP_2 CP_3 accoglimento dello stesso, di respingere le domande formulate da
[...] nei loro confronti sulla base delle medesime argomentazioni Controparte_1 esplicitate in primo grado. chiede anche che, in via preliminare, sia CP_3 dichiarata l'inammissibilità dell'appello o la sua manifesta infondatezza, ex art.
pagina 14 di 21 348 bis c.p.c., per violazione degli artt. 121 e 341 c.p.c. e si oppone alla richiesta di CTU formulata DAappellante principale in quanto avente natura esplorativa.
11. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello principale sia infondato e debba essere rigettato, mentre l'appello incidentale della sia parzialmente fondato. Controparte_1
11.1 Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata da e da in quanto nell'atto Controparte_1 CP_3 di appello è possibile riconoscere con sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
11.2 Vanno altresì rigettati i primi due motivi dell'appello incidentale proposto da
(carenza di legittimazione passiva e incompetenza Controparte_1 del Tribunale per materia e per valore): il ha correttamente dedotto in Pt_1 giudizio la responsabilità ex art. 2049 c.c. della in Controparte_1 qualità di organizzatrice della gara nell'ambito della quale la stessa si era avvalsa della scorta tecnica cui apparteneva la motocicletta che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe provocato il sinistro. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il soggetto che nell'espletamento di un'attività si sia avvalso dell'opera di terzi nell'espletamento di un'attività, risponde dei fatti dolosi o colposi da questi ultimi commessi purché sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'incombenza svolta per conto del committente e l'evento dannoso sulla base del principio “cuius commoda eius et incommoda” (Cass. n. 25373/2018).
Peraltro, la Suprema Corte ha altresì avuto modo di specificare che tale responsabilità opera, ricorrendone i presupposti, a prescindere DAavvenuta identificazione del soggetto preposto responsabile del danno, essendo sufficiente a tal fine l'accertamento del rapporto di preposizione (Cass. n. 10757/2016).
La circostanza che, come sostenuto dalla e come Controparte_1 si seguito si dirà, durante la manifestazione vigesse il rispetto al Codice della
Strada non vale a far rientrare la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c. (con conseguente legittimazione passiva del motociclista protagonista pagina 15 di 21 del sinistro) perché il danno lamentato dal si è verificato nell'ambito Pt_1 dell'attività di scorta dei ciclisti cui il motociclista coinvolto nel sinistro, pur non identificato, era stato adibito dalla e corrisponde Controparte_1 dunque al rischio specifico assunto da quest'ultima in relazione all'utilizzazione del preposto motociclista.
Esclusa la riconducibilità della causa a quelle “di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti” e appurato che il valore della causa supera i
10.000,00 euro, consegue altresì il rigetto del motivo relativo all'asserita incompetenza del Tribunale adito in primo grado.
11.3 Venendo, ora ad esaminare l'appello principale, ritiene il Collegio che lo stesso non possa essere accolto e debba essere rigettato.
Infondato è il primo motivo.
Non coglie nel segno l'affermazione dell'appellante secondo cui, data l'impossibilità per i 1500 ciclisti partecipanti alla manifestazione di mantenere anche tra essi la distanza di sicurezza a causa del loro muoversi in maniera compatta, i motociclisti della scorta tecnica avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione.
L'obbligatoria osservanza del Codice della Strada durante lo svolgimento della manifestazione era prescritta dal relativo regolamento (doc. 1 della convenuta in primo grado) che prevedeva l'obbligo per i partecipanti di osservare le regole della circolazione stradale nonché quelle imposte dalla “ordinaria prudenza” (pag.
5 del regolamento).
Il medesimo regolamento rammentava che, poiché la manifestazione si sarebbe svolta in strade aperte al traffico, durante la stessa si sarebbe applicato il Codice della Strada (pag. 9 del regolamento).
Come correttamente osservato dalla Controparte_1
l'applicazione del predetto Codice anche durante la manifestazione sportiva è confermata dal fatto che il suo art. 9, che disciplina le competizioni sportive su strada, detta regole volte alla tutela della sicurezza della circolazione senza mai menzionare possibili deroghe al predetto Codice.
pagina 16 di 21 Alla luce di tali previsioni, l'asserita difficoltà nel mantenimento della distanza di sicurezza tra ciclisti, oltre ad apparire difficilmente prospettabile in un momento della manifestazione in cui non era ancora iniziata la vera e propria gara (e con essa la spinta agonistica dei partecipanti), è del tutto irrilevante nella fattispecie in esame, che riguarda l'urto tra una bicicletta e una motocicletta della scorta tecnica che i partecipanti alla gara avrebbero dovuto seguire a debita distanza.
La distanza di sicurezza non è stata rispettata da , nonostante il predetto Pt_1 avesse l'obbligo di osservarla, peraltro, in un momento in cui la gara non era ancora iniziata.
11.4 Anche il secondo motivo di appello principale è infondato.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe ricostruito la dinamica del sinistro in modo errato a causa dell'erronea interpretazione delle prove assunte in primo grado. Secondo il , infatti: Pt_1
- la e-mail del 28.11.2016 del responsabile della scorta tecnica S_
(responsabile della scorta tecnica “Ruote di Scorta Team – Padova”), in cui lo stesso aveva affermato che “in prossimità di un restringimento della sede stradale in corrispondenza di uno spartitraffico per attraversamento pedonale posto al centro della strada […] le due moto SMP transitavano a sinistra, le tre moto DS transitavano a destra dello spartitraffico stesso” e che “al momento del restringimento il concorrente in questione tentava di superare le moto, inserendosi tra la prima e la seconda moto SMP, impattando a terra”, riporterebbe circostanze apprese solo de relato e mai riferite in sede di sommarie informazioni il 14.12.2016, in cui il si era limitato a dire che, S_ mentre era alla guida di una delle tre moto DS (Ruote di scorta Team) aveva visto “con la coda dell'occhio guardando lo specchietto […] che qualcosa poteva essere accaduto. Probabilmente l'impatto di uno o più ciclisti a terra”;
- le deposizioni dei testi e confermerebbero Testimone_2 Tes_4 che, al momento dell'urto, la motocicletta non si trovava davanti alla bicicletta dell'attore, ma in una differente corsia (quella di sinistra, mentre il si Pt_1 trovava in quella di destra), sicché il , non avendo nessuno che lo Pt_1 precedeva, non sarebbe stato tenuto all'osservanza della distanza di sicurezza pagina 17 di 21 e l'urto sarebbe da imputarsi all'improvviso cambio di corsia della moto che avrebbe tagliato la strada al ciclista.
Orbene, il Collegio condivide la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Tribunale e ritiene che essa emerga con sufficiente chiarezza dalle deposizioni dei testi dell'attore in primo grado e (cfr. verbale Testimone_2 Tes_4 di udienza del 19.5.2022), correttamente interpretate dal primo Giudice.
I predetti testimoni sono concordi nel riferire che l'urto è avvenuto a causa dello spostamento da sinistra verso destra di una motocicletta che svolgeva il servizio di apripista durante la fase di trasferimento controllato dei partecipanti al km 0.
Lo ha anche precisato che l'urto sarebbe avvenuto tra la parte Tes_2 anteriore della bicicletta del e il bauletto posteriore della predetta Pt_1 motocicletta.
La circostanza -riferita dal solo teste che la motocicletta avrebbe risalito il Tes_3 gruppo da sinistra per poi girare improvvisamente verso destra, non solo non risulta mai essere stata allegata DAattore, ma non trova neanche riscontro nella deposizione dello , sebbene quest'ultimo -a differenza del Tes_2 Testimone_5
l'esatto punto in cui la bicicletta e la moto avevano
[...] CP_14 impattato.
A differenza di quanto sostenuto DAappellante, dalle predette deposizioni -anche a prescindere dalla ricostruzione operata dal nella e-mail 28.11.2016, S_ contestata dal emerge altresì la prova della responsabilità del ciclista nella Pt_1 causazione del sinistro stesso.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, il fatto che l'impatto sia avvenuto tra il bauletto posteriore della moto e la parte anteriore della bicicletta induce a ritenere che la moto precedesse il il quale, dunque, non stava tenendo la Pt_1 necessaria distanza di sicurezza.
È irrilevante il fatto che la motocicletta si trovasse inizialmente nella corsia di sinistra e si sia successivamente spostata verso destra perché, se il fosse Pt_1 rimasto indietro rispetto alle motociclette e avesse rispettato la distanza di sicurezza, come imposto dal regolamento e come tutti i ciclisti erano stati più volte invitati a fare da RI Francesco e (cfr. sommarie S_
pagina 18 di 21 informazioni nel procedimento penale R.G.N.R. 17208/2016), il sinistro non si sarebbe verificato.
11.5 Fondato appare, invece, il terzo motivo di appello incidentale con cui la censura la compensazione integrale delle spese di Controparte_1 lite disposta dal Tribunale.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, non sussistano i presupposti richiesti DAart. 92 c.p.c. per poter operare la compensazione delle spese di lite tra il e la Pt_1 Controparte_1
Invero, il è risultato totalmente soccombente nei confronti della Pt_1 [...]
nel corso del giudizio non sono state affrontate questioni Controparte_1 connotate da novità o da mutamenti giurisprudenziali e, data la chiaramente delineata ricostruzione del sinistro e della relativa responsabilità, non può neppure ritenersi sussistente quella incertezza della lite richiamata dal primo
Giudice per fondare la pronuncia di compensazione delle spese giudiziali.
La sentenza va dunque riformata sul punto e il deve essere condannato al Pt_1 pagamento in favore della delle spese di lite Controparte_1 relative al giudizio di primo grado che vengono liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00).
Si precisa che la statuizione in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite nei confronti delle due Compagnie assicurative non è stata impugnata da queste ultime, sicché la pronuncia del primo Giudice sul punto deve ritenersi passata in giudicato.
12. Quanto ai rapporti tra il e la le spese Pt_1 Controparte_1 di lite del grado seguono la soccombenza del primo e vengono liquidate come in dispositivo secondo parametri medi e secondo lo scaglione di riferimento (valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
12.1 Quanto invece alla posizione delle terze chiamate e , la CP_2 CP_3 statuizione in ordine alle spese del presente grado di giudizio passa attraverso pagina 19 di 21 l'analisi sommaria della fondatezza o meno delle relative chiamate in causa da parte della (Cass. n. 26082/2021). Controparte_1
Ritiene il Collegio che, ad una valutazione sommaria, sussista l'infondatezza della chiamata in causa di da parte della in CP_3 Controparte_1 quanto:
- quest'ultima non ha provato di aver tempestivamente comunicato l'avvenuto sinistro direttamente alla Compagnia assicurativa, come era invece prescritto dalla “clausola broker” contenuta nella polizza, secondo la quale “le comunicazioni comportanti da decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa”;
- la denuncia di sinistro non è stata comunicata ad neppure CP_3 DATE , come provato dal doc. 2 dimesso da quest'ultima CP_8 in primo grado, sicché va respinta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. riproposta nel presente grado di giudizio dalla Controparte_1
Ritiene, però, il Collegio che, in considerazione del fatto che l'omissione della denuncia è dipesa dalla non chiara previsione contrattuale e dalla mancata comunicazione da parte del broker alla compagnia mandante, le spese di lite del grado vadano interamente compensate tra l'appellata e CP_3
Non può dirsi, invece, palesemente arbitraria la chiamata in causa di in CP_2 quanto la fattispecie non appare rientrante tra le esclusioni all'operatività della polizza di cui all'art. 16 del contratto.
Pertanto, tenuto conto che le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa, le spese di lite del presente grado sostenute da devono essere poste a carico di parte Controparte_2 appellante principale nella misura indicata in dispositivo (parametri medi, valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non espletata).
pagina 20 di 21 13. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 638/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del primo grado di giudizio, liquidate in euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_2 lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA;
- compensa le spese di lite del grado tra e Controparte_1
CP_3
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1933 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso DAavv. Francesco Grasselli ed elettivamente domiciliato a
Padova, via E. Filiberto di Savoia n. 37, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa DAavv. Daniele Mangione ed elettivamente domiciliata a
Padova, via Alessio n. 12, presso lo studio del difensore;
appellata - appellante incidentale contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa DAavv. Paolo Pasqualin ed elettivamente domiciliata a
Padova, Corso Milano 19, presso lo studio del difensore;
appellata contro pagina 1 di 21 (P.IVA ), CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa DAAvv. Mirko Arena ed elettivamente domiciliata a
Padova, via F. Busonera 3, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 638/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 30 marzo 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per le ragioni di cui in premessa, accertata la responsabilità di Controparte_1 ai sensi dell'art. 2049 c.c. in riforma della sentenza n. 638/2023 emessa
[...] in data 30.3.2023, dal Tribunale di Padova, nel procedimento R.G. n. 4439/2019
R.G., ed in accoglimento dello spiegato appello e delle domande proposte DAappellante in primo grado, contrariis rejectis, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, offrendo una "ragionata e diversa soluzione" della controversia rispetto a quella adottata dal Giudice a quo
Nel merito: condannarsi in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (P.I. - CF. ) con sede in P.IVA_5 P.IVA_6
35121 Padova, Galleria Trieste n. 6, a risarcire:
- i danni materiali patiti dal Sig. pari a € 6.070,72, salva la Parte_1 maggiore o minore somma di risultanza di lite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- i danni fisici pari a € 8.291,78, salva la maggiore o minore somma da determinarsi secondo la CTU svolta in primo grado o quella somma ritenuta di giustizia;
- il danno emergente relativo alle competenze legali per l'attività stragiudiziale prestata DAAvv. Grasselli in favore del Sig. pari a € 3.370,57 determinati Pt_1 secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata: nella sola denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree escludere il Sig. dalla condanna al pagamento delle spese legali in Parte_1 favore delle terze chiamate (S.C. Ord 21.04.2017, n. 10070 - Cass. Civ., Sez. 3,
pagina 2 di 21 N. 6144 del 07-03-2024 richiamata anche da Cass. Civ. sez. II, 28/01/2025
n.1958) le quali hanno contestato la propria legittimazione passiva, ovvero compensare integralmente le spese di giudizio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e rifusione delle spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi CTU al fine di accertare e valutare i danni materiali subiti dalla bicicletta
Wilier Zero7 in fibra di carbonio e dei relativi accessori utilizzati dal Sig. Pt_1 durante la Granfondo di Padova del 26 giugno 2016 e danneggiati a causa del sinistro avvenuto durante la precitata manifestazione ciclistica. Si chiede, in particolare, che il CTU accerti se il telaio in fibra di carbonio della bicicletta in questione, una volta danneggiato sia o meno riparabile a prescindere DAestensione del danno al momento del sinistro e nell'eventualità ne quantifichi il prezzo della riparazione, e specifichi se il telaio, una volta riparato, mantenga le garanzie di sicurezza per l'uso a cui è destinato.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare in toto l'impugnazione proposta DAappellante principale in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante principale, accertare l'entità del danno dovuto ed eventuali responsabilità concorrenti riducendo proporzionalmente il pagamento domandato
e condannare (secondo le rispettive coperture e massimali di polizza) la
[...] in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, con sede legale CP_4 con sede legale e operativa in Piazza Tre Torri, 3, 20145, a Milano (MI), P. Iva
e/o la in persona del Legale P.IVA_4 Controparte_5
Rappresentante Pro Tempore, società con sede legale in Via Stalingrado, 45,
pagina 3 di 21 40128, a Bologna (BO), C.F. e P.IVA a risarcire P.IVA_3 P.IVA_7 direttamente al sig. i danni che dovessero emergere in corso di Parte_1 causa e a tenere indenne e manlevata la convenuta Controparte_1 da ogni pretesa attorea, condannando le predette Compagnie
[...] assicurative, singolarmente, proporzionalmente o in via solidale, a rifondere a quest'ultima di quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'appellante principale, altresì rifondendo, in ogni caso, la delle Controparte_1 spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio e in quello precedente di primo grado.
IN VIA INCIDENTALE: in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare l'impugnata sentenza:
- accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_1
- accertando e dichiarando l'incompetenza per materia e valore del Tribunale di primo grado;
- accertando e dichiarando l'illegittimità della pronuncia del Tribunale di primo grado di compensazione delle spese di lite;
- rigettando l'eccezione sollevata nel giudizio dalla terza convenuta
[...] di asserita intervenuta prescrizione del diritto contrattuale Controparte_6 alla manleva, in quanto infondata e disponendo la manleva da qualsivoglia pretesa attorea e la rifusione delle spese di resistenza nel doppio grado di giudizio;
- rigettando l'eccezione sollevata dalla terza convenuta
[...] di asserita inoperatività della polizza a secondo rischio con Controparte_5 essa stipulata per la presunta mancanza di una valida “polizza a primo rischio” e di una tempestiva denuncia del sinistro, e dunque del diritto contrattuale ad essere sollevata dalle richieste del , in quanto infondata, disponendo la Pt_1 manleva da qualsivoglia pretesa attorea e la rifusione delle spese di resistenza nel doppio grado di giudizio.
IN OGNI CASO:
pagina 4 di 21 con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA:
✓ laddove non già avvenuto, si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo della causa di primo grado R.G. n. 4439/2019 del Tribunale di Padova;
✓ si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie dell'appellante principale e si rinnova la richiesta di ordinare a ai sensi dell'art. 210 Controparte_7
c.p.c., l'esibizione della documentazione che attesta la tempestiva apertura del sinistro e la comunicazione dello stesso alla mandante CP_3
Con ogni più ampia riserva e salvezza, si dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni o istanze nuove e/o diverse rispetto a quelle formulate in atti.
Per Controparte_2
a) in via principale, respingersi l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Padova n. 638/2023 del 30.3.2023, siccome infondato;
b) in via subordinata:
1. per il caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal , Pt_1 respingersi ogni domanda formulata da nei Controparte_1 confronti di essendo le polizze n. 101051473 e n. Controparte_2
101105590 prestate a “secondo rischio” e comunque, con riferimento alla polizza n. 101051473, in quanto la stessa non opera dato che la sua efficacia è cessata anteriormente al verificarsi del sinistro pwer cui è causa;
2. respingersi comunque ogni domanda formulata da Controparte_1 nei confronti di fondata sulle polizze n.
[...] Controparte_2
101051473 e n. 101105590 in quanto entrambe escludono dalla garanzia i danni provocati da veicoli a motore;
3. per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da avverso la sentenza citata e di ritenuta operatività Parte_1 della polizza n. 101105590:
(i) dichiararsi tenuta a tenere indenne Controparte_2 [...] per la parte di danno eccedente i massimali della Controparte_1
pagina 5 di 21 polizza n. 45368735 stipulata a “primo rischio” con dedotta la CP_3 franchigia di euro 250,00 da porsi a carico della stessa Controparte_1
comunque mantenendosi l'obbligazione di
[...] Controparte_2 nei limiti del massimale di euro 7.500.000,00 per sinistro, di cui euro
[...]
5.000.000,00 per danni alla persona ed euro 2.500.000,00 per danni a cose;
(ii) in via subordinata, dichiararsi tenuta a tenere Controparte_2 indenne con esclusivo riferimento a quelle Controparte_1 garanzie prestate dalla polizza n. 101105590 - qualora fossero ritenute applicabili al caso di specie - e non coperte dalla polizza n. 45368735 stipulata con dedotta la franchigia di euro 5.000,00 da porsi a carico della CP_3 stessa comunque mantenendosi l'obbligazione Controparte_1 di nei limiti del massimale di euro 7.500.000,00 Controparte_2 per sinistro, di cui euro 5.000.000,00 per danni alla persona ed euro
2.500.000,00 per danni a cose;
c) in via di ulteriore, netto, subordine: per mero scrupolo difensivo e per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da e di ritenuta operatività della Parte_1 polizza n. 101051473:
(i) dichiararsi che detta polizza è prestata a “secondo rischio” e, per l'effetto, dichiararsi tenuta a tenere indenne Controparte_2 [...] per la parte di danno eccedente i massimali della polizza n. Controparte_1
45368735 stipulata a “primo rischio” con detratta la franchigia di CP_3 euro 250,00 da porsi a carico della stessa Controparte_1 comunque mantenendosi l'obbligazione di nei Controparte_2 limiti del massimale di euro 7.500.000,00 per sinistro, di cui euro 5.000.000,00 per danni alla persona ed euro 2.500.000,00 per danni a cose;
(ii) dichiararsi che la polizza n. 101051473 opera a “primo rischio” con riferimento alle garanzie prestate dalla polizza medesima - qualora fossero ritenute applicabili al caso di specie - e non coperte dalla polizza n. 45368735 stipulata con ferma la franchigia di euro 3.000,00 da porsi a CP_3 carico della stessa comunque mantenendosi Controparte_1
pagina 6 di 21 l'obbligazione di nei limiti del massimale di euro Controparte_2
7.500.000,00 per sinistro, di cui euro 5.000.000,00 per danni alla persona ed euro 2.500.000,00 per danni a cose.
Con vittoria di spese ed onorari.
Per CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: in via preliminare, per le ragioni esposte in narrativa, dichiararsi l'inammissibilità dell'interposto appello;
in via principale, rigettare le de domande svolte da in quanto Parte_1 prescritte, infondate e non provate per tutti i motivi esposti in premessa;
conseguentemente, rigettarsi l'appello confermando la sentenza di primo grado;
in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante principale, rigettarsi le domande svolte nei confronti di in quanto prescritte, infondate, non provate o non CP_3 meritevoli di indennizzo ai sensi della polizza n. 45368735 fermi i massimali, le franchigie, le esclusioni e gli scoperti contrattualmente previsti.
In ogni caso, spese e competenze di lite interamente rifuse.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 7 giugno 2019, conveniva in Parte_1 giudizio esponendo che: Controparte_1
- il 26.6.2016, durante la partecipazione alla gara ciclistica “Granfondo Città di
Padova” organizzata dalla convenuta, era caduto a causa dell'urto da parte di una delle moto che svolgevano il servizio apripista, riportando danni fisici
(policontusioni, cervicalgia e lombalgia post-traumatiche, come da verbale di pronto soccorso del 27.6.2016 - doc. 1) e danni materiali alla bicicletta;
- il 25.7.2016 aveva denunciato il sinistro alla la Controparte_1 quale, il 1° agosto 2016 aveva chiesto a e a Controparte_8 Controparte_9
-società di brokeraggio rispettivamente di e di
[...] Controparte_6 la copertura per i danni subiti dal , ricevendo Controparte_2 Pt_1 tuttavia da entrambe riscontro negativo. In particolare, , nella CP_8
pagina 7 di 21 persona di , con e-mail del 2.8.2016 aveva risposto che il sinistro CP_10 doveva ascriversi alla polizza RCauto del motociclista coinvolto, mentre in data
26.8.2016 - 6.9.2016 aveva comunicato di aver aperto il sinistro CP_2 precisando successivamente che la garanzia operava a secondo rischio;
- il 5.12.2016 e il 28.2.2017 aveva inviato la quantificazione dei danni alla la quale dapprima aveva dimostrato un Controparte_1 intento conciliativo, mentre successivamente era rimasta inerte.
L'attore riteneva che la responsabilità dell'accaduto fosse da ascriversi a
[...] ex art. 2049 c.c. in quanto, come riconosciuto dalla Controparte_1 stessa società nella predetta e-mail del 1° agosto 2016 inviata dal suo Presidente alle assicurazioni, il sinistro si era verificato nell'ambito dell'organizzazione della gara, durante il trasferimento dei partecipanti alla gara al km 0 in località Feriole, ed era stato causato dalla imprudenza e negligenza di un motociclista della scorta tecnica, predisposta dalla società, che si era spostato a causa della presenza di un paletto stradale. Il chiedeva dunque la condanna di Pt_1 Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale (quantificato in euro
[...]
8.291,78 sulla base di una perizia medico-legale di parte a firma del dott.
) e del danno patrimoniale (quantificato in euro 6.070,72 sulla Persona_1 base del preventivo predisposto da Zerolite per la riparazione della bicicletta) nonché il rimborso delle spese legali di assistenza stragiudiziale pari ad euro
3.370,00.
2. Si costituiva in giudizio la quale, per quanto Controparte_1 qui di rilievo:
- eccepiva in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza del Tribunale per materia e valore;
- contestava la verificazione del sinistro, evidenziando che: il aveva Pt_1 scelto, tra i due possibili percorsi di gara, quello più lungo (di 145 km) e impegnativo e si era classificato al secondo posto;
dal Rapporto della Direzione di Corsa non risultavano essere avvenuti sinistri;
il Vice Commissario della
Polizia Locale di Padova non aveva avuto notizia Controparte_11 dell'accaduto; la Croce Rossa di Padova non era intervenuta in soccorso del pagina 8 di 21 ; a seguito della relazione ex art. 11 d.lgs. 274/2000 del Capo Pt_1
Commissario che aveva affermato l'impossibilità di Parte_2 ricostruire la dinamica del sinistro e di individuarne gli autori, il procedimento penale R.G.N.R. 17208/2016, scaturito dalla denuncia querela del contro Pt_1 ignoti, era stato archiviato;
- deduceva che, anche a voler ritenere il coinvolgimento del in un sinistro, Pt_1 la convenuta non potesse essere ritenuta responsabile in quanto l'incidente si era verificato prima e al di fuori della gara. Ma anche a voler ritenere che il sinistro si fosse verificato all'interno della manifestazione, lo stesso doveva addebitarsi alla colpa del che, nonostante le raccomandazioni di RI Pt_1
Francesco e rispettivamente Capo Scorta del Gruppo S_
“Motostaffetta – Scorte Tecniche Selle SMP” e responsabile della scorta tecnica
“Ruote di Scorta Team – Padova”, non aveva rispettato la distanza di sicurezza imposta dal Codice della Strada e dal regolamento di gara;
- affermava l'impeccabilità dell'organizzazione della gara e della condotta delle scorte tecniche;
- in ordine alla responsabilità ex art. 2049 c.c. contestava la valenza confessoria attribuita DAattore alla e-mail 1° agosto 2016 (doc. 5 attoreo), inviata dal
Presidente della società alle compagnie assicurative di quest'ultima per informarle del presunto sinistro a fini assicurativi;
- contestava i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati DAattore, smentiti dalle fotografie che ritraevano l'attore a fine gara in ottima forma fisica e in sella a una bicicletta in perfette condizioni (doc. 4 convenuta), nonché la debenza delle spese stragiudiziali;
- chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, ai fini della manleva dalle pretese attoree, dei terzi nei confronti della quale beneficiava CP_3 della polizza n. 45368735 a primo rischio in qualità di affiliata di A.C.S.I.
(Associazione Centri Sportivi Italiani), e nei Controparte_2 confronti della quale beneficiava della polizza n. 101051473 a secondo rischio in qualità di iscritta ad DO (Associazione Nazionale degli Organizzatori di Manifestazioni Granfondistiche).
pagina 9 di 21 3. Autorizzata dal Giudice la chiamata in causa delle due Compagnie assicurative,
e si costituivano in giudizio. CP_2 CP_3
3.1 , oltre a difendersi nel merito, eccepiva l'inoperatività della polizza: CP_3
- per prescrizione ex art. 2952, II e III comma, c.c. del diritto alla manleva, in quanto la prima richiesta di risarcimento del alla Pt_1 Controparte_1 era del 25.7.2016 e non aveva mai avuto notizia del sinistro
[...] CP_3 né dal danneggiato, né dalla contraente A.C.S.I., né DAaffiliata
[...]
né da società di brokeraggio che, come Controparte_1 Controparte_8 previsto dalla c.d. clausola broker contenuta nel contratto, avrebbe dovuto intrattenere i rapporti con l'Assicurazione per conto del contraente. Peraltro, secondo la predetta clausola, tra l'intermediario e non vi era CP_8 CP_3 rapporto di rappresentanza e le comunicazioni che avessero comportato la decorrenza di un termine avrebbero dovuto essere fatte direttamente dal contraente alla Compagnia assicurativa;
- per violazione dell'art.
2.11 della polizza, che tra le condizioni generali di assicurazione prescriveva che il contraente o l'assicurato dovessero dare notizia del sinistro all'Agenzia o alla Società di assicurazione entro 20 giorni dalla sua conoscenza ex art. 1913 c.c., pena la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c.;
- per l'esclusione, espressamente contemplata dal contratto, della copertura per i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
3.2 si difendeva nel merito dalle pretese attoree ed eccepiva CP_2
l'incompetenza per materia e valore del Tribunale e l'inoperatività della polizza. In particolare, deduceva che l'efficacia della polizza a secondo rischio n. 101051473 allegata dalla era spirata il 14.3.2016 Controparte_1
(anteriormente al sinistro) e che, successivamente, era stata contratta la polizza n. 101105590, di contenuto analogo alla prima. Tale polizza, stipulata “a secondo rischio”, presupponeva che le società sportive associate alla contraente DO avessero una copertura assicurativa a garanzia dei danni causati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività sportive statutarie, sicché operava a pagina 10 di 21 primo rischio per le garanzie prestate dal contratto e non coperte dalla predetta polizza e operava altresì a secondo rischio, per la parte di danno eccedente i massimali della polizza a primo rischio. Sulla scorta dell'art. 16 della polizza, che ne prevedeva l'inoperatività in caso di inesistenza della polizza prestata a primo rischio e in caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro all'assicuratore a primo rischio, riteneva la polizza inoperante per CP_2 inesistenza della polizza prestata a primo rischio, inesistenza motivata dapprima
(in sede di comparsa di costituzione e risposta) sull'assunto che l'attore non avesse prodotto in giudizio la polizza contratta con e, successivamente (in CP_3 sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., dopo che l'attore aveva depositato in giudizio quest'ultima polizza), sul presupposto della prescrizione ex art. 1952 c.c. del diritto di ad essere manlevata Controparte_1 da e della mancata presentazione della denuncia di sinistro ad . CP_3 CP_3
4. In replica alle deduzioni delle due Compagnie assicurative in ordine all'inoperatività delle relative polizze, la deduceva Controparte_1 che:
- la polizza stipulata con operava in quanto la presunta mancata CP_3 comunicazione del sinistro alla Compagnia assicurativa da parte dell'intermediario (cui aveva CP_8 Controparte_1 denunciato il sinistro in data 1° agosto 2016) non escludeva l'obbligo di manleva in quanto l'Assicurazione avrebbe dovuto ritenersi responsabile ex art. 2049 c.c. della condotta dannosa tenuta DAintermediario e, in ogni caso, perché la c.d. clausola broker contenuta nella polizza, da ritenersi vessatoria, non era stata approvata specificamente per iscritto dalla contraente. Anche a ritenere intempestiva la denuncia di sinistro, la polizza avrebbe comunque operato perché la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto ritenersi sospesa dal giorno in cui il terzo aveva richiesto il risarcimento all'assicurato fino a quando il credito del danneggiato non fosse divenuto liquido o esigibile o il suo diritto non si fosse prescritto. Inoltre, la presunta mancata tempestiva denuncia di sinistro sarebbe stata colposa, priva di fine fraudolento, e come tale non avrebbe comportato la perdita dell'indennizzo ma piuttosto una sua pagina 11 di 21 riduzione a condizione che dimostrasse di aver subito un pregiudizio per CP_3 il ritardo;
- data l'operatività della polizza a primo rischio di , anche la polizza CP_3
prestata a secondo rischio, avrebbe dovuto ritenersi operante. Ciò CP_2 anche in considerazione del fatto che la clausola relativa alla inoperatività della polizza a secondo rischio in caso di inesistenza della polizza a primo rischio avrebbe dovuto essere interpretata estensivamente, attribuendole il significato più favorevole all'assicurato.
5. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e una CTU medico legale sulla persona del , affidata al dott. . Pt_1 Persona_2
6. Con sentenza n. 638/2023, il Tribunale di Padova rigettava la domanda dell'attore, compensava integralmente le spese di lite a causa della incertezza della lite e poneva le spese di CTU a carico dell'attore.
In particolare, il primo Giudice riteneva che il doc. 5 attoreo (lettera del 1° agosto
2016 di agli intermediari delle compagnie Controparte_1 assicurative) costituisse confessione stragiudiziale e provasse l'iscrizione dell'attore alla gara e la sua classificazione al secondo posto, l'urto tra l'attore e il bauletto di una moto dell'organizzazione, che si era spostata da sinistra a destra a causa di un paletto stradale, e la caduta del a causa dell'urto. Tale Pt_1 dinamica era stata confermata DAaudizione dei testi e Testimone_2 Tes_3
e dalla missiva del 28.11.2016 del responsabile della scorta tecnica
[...] [...]
(doc. 9 . Secondo il Giudice, il fatto che S_ Controparte_1
l'urto fosse avvenuto tra la bici e il bauletto della moto della scorta tecnica dimostrava che la biciletta stava seguendo la moto e che, dunque, il non Pt_1 aveva osservato l'obbligo della distanza di sicurezza certamente vigente per il momento del “trasferimento” dei ciclisti al c.d. km 0. Nessuna colpa poteva invece imputarsi al motociclista, che si era spostato da sinistra a destra per evitare lo spartitraffico.
7. Avverso tale decisione ha proposto appello concludendo come Parte_1 in epigrafe indicato.
pagina 12 di 21 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e proponendo appello incidentale. Anche e si sono CP_2 CP_3 costituite, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
7.1 All'udienza del 7 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
8. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
8.1 Con il primo motivo, il censura la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto che, poiché il sinistro si era verificato prima dell'inizio della vera e propria gara, durante il “trasferimento a velocità controllata” dei partecipanti alla gara al km 0, egli sarebbe stato tenuto all'osservanza della distanza di sicurezza. In realtà, trattandosi non di un “normale spostamento di mezzi lungo la sede stradale” ma di uno spostamento straordinario, in quanto 1500 ciclisti si erano mossi “compatti come un unico flusso”, sarebbe stato impossibile osservare tale distanza.
8.2 Con il secondo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza laddove il primo
Giudice, male interpretando le prove assunte nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto pacifico che la motocicletta della scorta tecnica lo precedesse e che la caduta fosse avvenuta a causa della sua inosservanza della distanza di sicurezza.
8.3 In ordine al quantum della propria pretesa, l'appellante aderisce alla quantificazione della CTU svolta in primo grado quanto al danno fisico;
quantifica in euro 6.070,00 il danno materiale, sulla base del preventivo di Zerolite dimesso in primo grado e confermato dai testi e e, in via CP_12 Testimone_2 istruttoria, chiede una CTU volta all'accertamento e alla valutazione dei danni materiali subiti dalla bicicletta. Ribadisce, infine la debenza dell'importo relativo alle spese stragiudiziali da egli sostenute.
9. La eccepisce l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Controparte_1 dell'appello e sostiene l'infondatezza dei relativi motivi. In particolare:
pagina 13 di 21 - quanto al primo motivo d'appello, osserva che la gara di cui è causa non era agonistica né professionistica e che tutti i partecipanti erano tenuti al rispetto del Codice della Strada, come prescritto dal regolamento di gara (articoli 5 e
16 e la voce in calce intitolata “sicurezza percorso”), dal Codice della Strada stesso (art. 9), dai regolamenti federali della Federazione Ciclistica Italiana
(FCI) nonché dai regolamenti tecnici attuativi della FCI;
- quanto al secondo motivo, afferma la coerenza tra la e-mail del 28.11.2016 del responsabile della scorta tecnica e le sommarie informazioni rese S_ dallo stesso il 14.12.2016, e contesta la lettura delle testimonianze di e offerta DAappellante. Tali deposizioni (seppure Tes_2 Tes_3 inattendibili secondo la società appellata), avrebbero confermato che durante il
“trasferimento controllato” al km 0 della gara il , anziché stare dietro la Pt_1 moto e a distanza di sicurezza dalla stessa, l'aveva affiancata.
9.1 Con l'appello incidentale, la eccepisce Controparte_1 nuovamente la sua carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza del
Tribunale per materia e per valore e impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite, nonostante essa sia risultata totalmente vittoriosa in primo grado;
reitera la chiamata in garanzie delle due assicurazioni e richiamando le contestazioni mosse in CP_3 CP_2 primo grado alle rispettive eccezioni di inoperatività delle polizze.
Per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, l'appellata chiede di accertare eventuali responsabilità concorrenti e di condannare le due compagnie assicurative e CP_3
a tenerla indenne di quanto sarà eventualmente tenuta a pagare al . CP_13 Pt_1
Chiede inoltre il rigetto delle istanze istruttorie del e rinnova la richiesta di Pt_1 ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione della comunicazione Controparte_7 del sinistro ad . CP_3
10. e chiedono il rigetto dell'appello e, per l'ipotesi di CP_2 CP_3 accoglimento dello stesso, di respingere le domande formulate da
[...] nei loro confronti sulla base delle medesime argomentazioni Controparte_1 esplicitate in primo grado. chiede anche che, in via preliminare, sia CP_3 dichiarata l'inammissibilità dell'appello o la sua manifesta infondatezza, ex art.
pagina 14 di 21 348 bis c.p.c., per violazione degli artt. 121 e 341 c.p.c. e si oppone alla richiesta di CTU formulata DAappellante principale in quanto avente natura esplorativa.
11. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello principale sia infondato e debba essere rigettato, mentre l'appello incidentale della sia parzialmente fondato. Controparte_1
11.1 Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata da e da in quanto nell'atto Controparte_1 CP_3 di appello è possibile riconoscere con sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
11.2 Vanno altresì rigettati i primi due motivi dell'appello incidentale proposto da
(carenza di legittimazione passiva e incompetenza Controparte_1 del Tribunale per materia e per valore): il ha correttamente dedotto in Pt_1 giudizio la responsabilità ex art. 2049 c.c. della in Controparte_1 qualità di organizzatrice della gara nell'ambito della quale la stessa si era avvalsa della scorta tecnica cui apparteneva la motocicletta che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe provocato il sinistro. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il soggetto che nell'espletamento di un'attività si sia avvalso dell'opera di terzi nell'espletamento di un'attività, risponde dei fatti dolosi o colposi da questi ultimi commessi purché sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'incombenza svolta per conto del committente e l'evento dannoso sulla base del principio “cuius commoda eius et incommoda” (Cass. n. 25373/2018).
Peraltro, la Suprema Corte ha altresì avuto modo di specificare che tale responsabilità opera, ricorrendone i presupposti, a prescindere DAavvenuta identificazione del soggetto preposto responsabile del danno, essendo sufficiente a tal fine l'accertamento del rapporto di preposizione (Cass. n. 10757/2016).
La circostanza che, come sostenuto dalla e come Controparte_1 si seguito si dirà, durante la manifestazione vigesse il rispetto al Codice della
Strada non vale a far rientrare la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c. (con conseguente legittimazione passiva del motociclista protagonista pagina 15 di 21 del sinistro) perché il danno lamentato dal si è verificato nell'ambito Pt_1 dell'attività di scorta dei ciclisti cui il motociclista coinvolto nel sinistro, pur non identificato, era stato adibito dalla e corrisponde Controparte_1 dunque al rischio specifico assunto da quest'ultima in relazione all'utilizzazione del preposto motociclista.
Esclusa la riconducibilità della causa a quelle “di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti” e appurato che il valore della causa supera i
10.000,00 euro, consegue altresì il rigetto del motivo relativo all'asserita incompetenza del Tribunale adito in primo grado.
11.3 Venendo, ora ad esaminare l'appello principale, ritiene il Collegio che lo stesso non possa essere accolto e debba essere rigettato.
Infondato è il primo motivo.
Non coglie nel segno l'affermazione dell'appellante secondo cui, data l'impossibilità per i 1500 ciclisti partecipanti alla manifestazione di mantenere anche tra essi la distanza di sicurezza a causa del loro muoversi in maniera compatta, i motociclisti della scorta tecnica avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione.
L'obbligatoria osservanza del Codice della Strada durante lo svolgimento della manifestazione era prescritta dal relativo regolamento (doc. 1 della convenuta in primo grado) che prevedeva l'obbligo per i partecipanti di osservare le regole della circolazione stradale nonché quelle imposte dalla “ordinaria prudenza” (pag.
5 del regolamento).
Il medesimo regolamento rammentava che, poiché la manifestazione si sarebbe svolta in strade aperte al traffico, durante la stessa si sarebbe applicato il Codice della Strada (pag. 9 del regolamento).
Come correttamente osservato dalla Controparte_1
l'applicazione del predetto Codice anche durante la manifestazione sportiva è confermata dal fatto che il suo art. 9, che disciplina le competizioni sportive su strada, detta regole volte alla tutela della sicurezza della circolazione senza mai menzionare possibili deroghe al predetto Codice.
pagina 16 di 21 Alla luce di tali previsioni, l'asserita difficoltà nel mantenimento della distanza di sicurezza tra ciclisti, oltre ad apparire difficilmente prospettabile in un momento della manifestazione in cui non era ancora iniziata la vera e propria gara (e con essa la spinta agonistica dei partecipanti), è del tutto irrilevante nella fattispecie in esame, che riguarda l'urto tra una bicicletta e una motocicletta della scorta tecnica che i partecipanti alla gara avrebbero dovuto seguire a debita distanza.
La distanza di sicurezza non è stata rispettata da , nonostante il predetto Pt_1 avesse l'obbligo di osservarla, peraltro, in un momento in cui la gara non era ancora iniziata.
11.4 Anche il secondo motivo di appello principale è infondato.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe ricostruito la dinamica del sinistro in modo errato a causa dell'erronea interpretazione delle prove assunte in primo grado. Secondo il , infatti: Pt_1
- la e-mail del 28.11.2016 del responsabile della scorta tecnica S_
(responsabile della scorta tecnica “Ruote di Scorta Team – Padova”), in cui lo stesso aveva affermato che “in prossimità di un restringimento della sede stradale in corrispondenza di uno spartitraffico per attraversamento pedonale posto al centro della strada […] le due moto SMP transitavano a sinistra, le tre moto DS transitavano a destra dello spartitraffico stesso” e che “al momento del restringimento il concorrente in questione tentava di superare le moto, inserendosi tra la prima e la seconda moto SMP, impattando a terra”, riporterebbe circostanze apprese solo de relato e mai riferite in sede di sommarie informazioni il 14.12.2016, in cui il si era limitato a dire che, S_ mentre era alla guida di una delle tre moto DS (Ruote di scorta Team) aveva visto “con la coda dell'occhio guardando lo specchietto […] che qualcosa poteva essere accaduto. Probabilmente l'impatto di uno o più ciclisti a terra”;
- le deposizioni dei testi e confermerebbero Testimone_2 Tes_4 che, al momento dell'urto, la motocicletta non si trovava davanti alla bicicletta dell'attore, ma in una differente corsia (quella di sinistra, mentre il si Pt_1 trovava in quella di destra), sicché il , non avendo nessuno che lo Pt_1 precedeva, non sarebbe stato tenuto all'osservanza della distanza di sicurezza pagina 17 di 21 e l'urto sarebbe da imputarsi all'improvviso cambio di corsia della moto che avrebbe tagliato la strada al ciclista.
Orbene, il Collegio condivide la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Tribunale e ritiene che essa emerga con sufficiente chiarezza dalle deposizioni dei testi dell'attore in primo grado e (cfr. verbale Testimone_2 Tes_4 di udienza del 19.5.2022), correttamente interpretate dal primo Giudice.
I predetti testimoni sono concordi nel riferire che l'urto è avvenuto a causa dello spostamento da sinistra verso destra di una motocicletta che svolgeva il servizio di apripista durante la fase di trasferimento controllato dei partecipanti al km 0.
Lo ha anche precisato che l'urto sarebbe avvenuto tra la parte Tes_2 anteriore della bicicletta del e il bauletto posteriore della predetta Pt_1 motocicletta.
La circostanza -riferita dal solo teste che la motocicletta avrebbe risalito il Tes_3 gruppo da sinistra per poi girare improvvisamente verso destra, non solo non risulta mai essere stata allegata DAattore, ma non trova neanche riscontro nella deposizione dello , sebbene quest'ultimo -a differenza del Tes_2 Testimone_5
l'esatto punto in cui la bicicletta e la moto avevano
[...] CP_14 impattato.
A differenza di quanto sostenuto DAappellante, dalle predette deposizioni -anche a prescindere dalla ricostruzione operata dal nella e-mail 28.11.2016, S_ contestata dal emerge altresì la prova della responsabilità del ciclista nella Pt_1 causazione del sinistro stesso.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, il fatto che l'impatto sia avvenuto tra il bauletto posteriore della moto e la parte anteriore della bicicletta induce a ritenere che la moto precedesse il il quale, dunque, non stava tenendo la Pt_1 necessaria distanza di sicurezza.
È irrilevante il fatto che la motocicletta si trovasse inizialmente nella corsia di sinistra e si sia successivamente spostata verso destra perché, se il fosse Pt_1 rimasto indietro rispetto alle motociclette e avesse rispettato la distanza di sicurezza, come imposto dal regolamento e come tutti i ciclisti erano stati più volte invitati a fare da RI Francesco e (cfr. sommarie S_
pagina 18 di 21 informazioni nel procedimento penale R.G.N.R. 17208/2016), il sinistro non si sarebbe verificato.
11.5 Fondato appare, invece, il terzo motivo di appello incidentale con cui la censura la compensazione integrale delle spese di Controparte_1 lite disposta dal Tribunale.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, non sussistano i presupposti richiesti DAart. 92 c.p.c. per poter operare la compensazione delle spese di lite tra il e la Pt_1 Controparte_1
Invero, il è risultato totalmente soccombente nei confronti della Pt_1 [...]
nel corso del giudizio non sono state affrontate questioni Controparte_1 connotate da novità o da mutamenti giurisprudenziali e, data la chiaramente delineata ricostruzione del sinistro e della relativa responsabilità, non può neppure ritenersi sussistente quella incertezza della lite richiamata dal primo
Giudice per fondare la pronuncia di compensazione delle spese giudiziali.
La sentenza va dunque riformata sul punto e il deve essere condannato al Pt_1 pagamento in favore della delle spese di lite Controparte_1 relative al giudizio di primo grado che vengono liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00).
Si precisa che la statuizione in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite nei confronti delle due Compagnie assicurative non è stata impugnata da queste ultime, sicché la pronuncia del primo Giudice sul punto deve ritenersi passata in giudicato.
12. Quanto ai rapporti tra il e la le spese Pt_1 Controparte_1 di lite del grado seguono la soccombenza del primo e vengono liquidate come in dispositivo secondo parametri medi e secondo lo scaglione di riferimento (valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
12.1 Quanto invece alla posizione delle terze chiamate e , la CP_2 CP_3 statuizione in ordine alle spese del presente grado di giudizio passa attraverso pagina 19 di 21 l'analisi sommaria della fondatezza o meno delle relative chiamate in causa da parte della (Cass. n. 26082/2021). Controparte_1
Ritiene il Collegio che, ad una valutazione sommaria, sussista l'infondatezza della chiamata in causa di da parte della in CP_3 Controparte_1 quanto:
- quest'ultima non ha provato di aver tempestivamente comunicato l'avvenuto sinistro direttamente alla Compagnia assicurativa, come era invece prescritto dalla “clausola broker” contenuta nella polizza, secondo la quale “le comunicazioni comportanti da decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa”;
- la denuncia di sinistro non è stata comunicata ad neppure CP_3 DATE , come provato dal doc. 2 dimesso da quest'ultima CP_8 in primo grado, sicché va respinta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. riproposta nel presente grado di giudizio dalla Controparte_1
Ritiene, però, il Collegio che, in considerazione del fatto che l'omissione della denuncia è dipesa dalla non chiara previsione contrattuale e dalla mancata comunicazione da parte del broker alla compagnia mandante, le spese di lite del grado vadano interamente compensate tra l'appellata e CP_3
Non può dirsi, invece, palesemente arbitraria la chiamata in causa di in CP_2 quanto la fattispecie non appare rientrante tra le esclusioni all'operatività della polizza di cui all'art. 16 del contratto.
Pertanto, tenuto conto che le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa, le spese di lite del presente grado sostenute da devono essere poste a carico di parte Controparte_2 appellante principale nella misura indicata in dispositivo (parametri medi, valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non espletata).
pagina 20 di 21 13. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 638/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del primo grado di giudizio, liquidate in euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_2 lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA;
- compensa le spese di lite del grado tra e Controparte_1
CP_3
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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