Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 16.1.2025, alle ore 10:06 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. MARCHETTI Marta per le parti ricorrenti e la Dr.ssa CATINARI Francesca per la parte resistente.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
La dr.ssa CATINARI rappresenta che tutte i ricorrenti risultano attualmente in servizio.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 487/2022 promossa da:
[...]
[...]
tutti assistiti dall'Avv. MARCHETTI Marta Parte_1
1
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 2.9.2022 i ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici Controparte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetti, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludevano:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale:accertare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui (o delle somme che saranno ritenute di giustizia) tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, e a condannare il Controparte_2 ad assegnare ai ricorrenti la Carta di cui in ricorso, personale e non trasferibile, per il tramite delle
Istituzioni scolastiche.
Per l'effetto condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 al pagamento in favore della sig.ra per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, Parte_1 dell'importo di € 1.000,00 (o della somma che sarà ritenuta di giustizia) oltre accessori come per legge;
in favore della sig.ra per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, dell'importo Parte_1 di euro 1.000,00 (o della somma che sarà ritenuta di giustizia) oltre accessori come per legge;
in favore del sig. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Parte_1 dell'importo di euro 1.500,00 (o della somma che sarà ritenuta di giustizia) oltre accessori come per legge. In subordine, voglia condannare il , in persona del legale Controparte_2
2 rappresentante, a risarcire i ricorrenti di tutti i danni subiti a causa della mancata fruizione del beneficio della carta del docente, danni che saranno liquidati equitativamente. Con vittoria di competenze di causa, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
Il si costituiva in data 16.1.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede: 1) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08)
o fino al termine delle attività didattiche (30/06). Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta CP_2 docente”, eventualmente riconosciuta ai ricorrenti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione quinquennale.
Fissata con decreto la prima udienza al 9.2.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 16.1.2025.
Occorre anzitutto precisare che i docenti ricorrenti hanno prestato servizio sulla base dei seguenti contratti a termine:
Parte_1
3 a)a.s. 2020/2021: dal 16/12/2020 al 30/6/2021 presso l'Istituto Comprensivo ISA 13
Sarzana per un posto di sostegno minorati psicofisici per n. 6 ore settimanali;
b)a.s. 2021/2022: dal 8/9/2021 al 30/6/2022 la Scuola Primaria Direzione Didattica di
Aulla per un posto di sostegno psicofisico su tipologia posto interno.
Parte_1
a)a.s. 2020/2021 dal 9/10/2020 al 10/6/2021 per 24 ore settimanali presso Istituto
Comprensivo I.C. Cocchi di Licciana Nardi in qualità di docente per posto comune;
b)a.s. 2021/2022 dal 7/9/2021 al 30/6/2022 per 24 ore settimanali presso Istituto
Comprensivo I.C. Moratti di Fivizzano su posto di sostegno.
Parte_1
a) a.s. 2019/2020 dal 20/9/2019 al 30/6/20 per 9 ore settimanali presso Istituto
Alberghiero G. Minuto di Massa su posto di sostegno;
dal 18/9/2019 al 30/6/2020 per 4 ore settimanali presso Istituto Alberghiero G. Minuto di Massa;
b) a.s. 2020/2021 dal 17/9/2020 al 30/6/2021 per n. 10 ore settimanali presso Istituto
Alberghiero G. Minuto di Massa;
dal 26/10/2020 all'11/6/2021 per 8 ore settimanali presso l'Istituto Superiore Zaccagna Galilei;
dal 14/6/2021 al 25/6/2021 per 8 ore settimanali presso l'Istituto Superiore Zaccagna Galilei;
c) a.s. 2021/2022 dal 7/9/2021 al 30/6/2022 Alberghiero G. Minuto di Massa, per 13 ore settimanali classe di concorso B021.
Preliminarmente il eccepisce -relativamente alla ricorrente CP_2 Parte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente l'A.g. di La Spezia deducendo che alla medesima è stato conferito l'incarico di insegnante il 9.9.2022 nella provincia di La Spezia e dunque in data antecedente alla data di notifica del presente ricorso avvenuta il 26/09/2022.
L'eccezione non può essere accolta atteso che ciò che rileva è il luogo in cui la ricorrente prestava servizio al momento del deposito del ricorso e dunque la litispendenza e non la notifica dello stesso: risultando perciò l'incarico conferito nella provincia di La Spezia
4 dopo il deposito del ricorso, la lite risulta ben radicata di fronte al giudice territorialmente competente.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
5 può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_2 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_2 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla spinta della pronuncia della Corte è intervenuto il legislatore che con l'art. 15 d.l. n.
69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
6 Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre
e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo
7 chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale
11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Ora, poiché come ricordato nella medesima sentenza “secondo la Corte costituzionale, si
è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo
8 ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n.
161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020,
n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”, ne discende che non ne deriva un automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
È vero che la Suprema Corte non ha preso precisa posizione sul punto e che dunque astrattamente tutte le soluzioni appaiono percorribili sia l'esclusione in toto, sia il riconoscimento in toto sia l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo infatti prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
Ora è parere di questo giudice che il principio di un riconoscimento “in proporzione” sia quello preferibile, e ciò in quanto il disconoscimento totale appare discriminatorio e un riconoscimento totale appare iniquo rispetto al confronto con altri lavoratori che abbiano prestato attività in senso continuativo o con orario completo.
In caso di supplenze temporanee pertanto il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”: con escluse, dunque, delle sole supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Un ragionamento non dissimile può essere svolto riguardo agli spezzoni di orari riproporzionando in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale sia delle singole componenti di essa.
9 Il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Dunque possono considerarsi senz'altro gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore settimanali per la scuola primaria), considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi che relativamente a
(cfr. contratti a termine prodotti da parte ricorrente) il beneficio è senz'altro Pt_1 erogabile relativamente all' a.s. 2021/2022 in quanto supplenza fino al termine dell'attività didattica e ad orario pressochè completo (24 ore settimanali su 25).
Relativamente invece all'a.s. 2020/2021, avendo la docente svolto un incarico fino al termine dell'attività didattica ma solo per uno spezzone orario di 6 ore, inferiore alla metà dell'orario previsto per il part-time sull'orario settimanale nella scuola secondaria di primo grado (pari a 18 ore) il beneficio non può essere riconosciuto.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte resistente Pt_1 sub. 11) il beneficio è erogabile relativamente all'a.s. 2020/2021 in quanto ad orario completo e essendosi trattato di supplenza fino al 10.6.2021, pressochè fino al termine delle attività didattiche e comunque equiparabile ad essa.
Il beneficio può essere riconosciuto tuttavia anche relativamente all'a.s. 2021/2022 in quanto supplenza fino al termine di attività didattiche e ad orario completo.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Parte_1 resistente sub. 12), il beneficio risulta erogabile per l' a.s. 2020/21 in quanto supplenza fino al termine dell'attività didattica per uno spezzone orario di 10 ore, superiore alla metà dell'orario previsto per il part-time sull'orario settimanale nella scuola secondaria di primo grado (pari a 18 ore): e risulta erogabile per l'a.s. 2021/22 in quanto supplenza fino al termine dell'attività didattica per uno spezzone orario di 13 ore, superiore alla metà
10 dell'orario previsto per il part-time sull'orario settimanale nella scuola secondaria di primo grado (pari a 18 ore).
Relativamente all'a.s. 2019/20 parimenti il beneficio può essere riconosciuto essendo stato destinatario di due incarichi, entrambi fino al termine dell'attività scolastica, per uno spezzone orario pari a 13 ore complessive presso il medesimo istituto professionale per i servizi alberghieri: e dunque con incarico superiore alla metà dell'orario previsto per il part-time sull'orario settimanale nella scuola secondaria di primo grado (pari a 18 ore).
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché i ricorrenti sono tuttora in servizio quali insegnanti -docenti di ruolo e supplenti-, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese, considerata il sopravvenire di giurisprudenza di legittimità, successiva alla data di proposizione del ricorso, le stesse, sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi stante la serialità della causa e con esclusione della fase istruttoria, maggiorate per la presenza di più parti, possono essere compensate per il 20% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 80%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a con riguardo Pt_1 all'anno scolastico 2021/2022, relativamente a con riguardo agli anni Pt_1 scolastici 2020/2021 e 2021/2022, relativamente a con riguardo agli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare ai ricorrenti la CP_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti anni scolastici di € 500,00;
11 3) liquida le spese di lite in €. 1.648,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 20% tra le parti e ponendo il restante 80% a carico del resistente con distrazione della somma in favore CP_2 del difensore dichiaratasi antistataria.
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 16 gennaio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
12