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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice ND Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 173/2021 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alla citazione, dagli avvocati
IN LA (c.f. e RI RU (c.f. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Baronissi, C.F._3
alla via Cutinelli n. 97
-attore-
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione, dagli avvocati Massimiliano Scarpa (c.f.
) e NT DA (c.f. ), C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato in Salerno alla via Roma n. 16 presso lo studio del primo;
(c.f. e p. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, in qualità di gestionaria dei sinistri di GE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, rappresentata e difesa,
per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dagli avvocati
FA TA (c.f. ) e UR ZA (c.f. C.F._7
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato C.F._8
PA NO in Avellino, alla Piazza Libertà n. 39
-convenuti-
NONCHÉ
(c.f. e p. IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Mafalda Di Florio (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._9
Montecorvino Rovella, al viale della Repubblica n. 25
-chiamata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 30 dicembre 2020, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la GE S.A. Rappresentanza Generale
per l'Italia, la e , chiedendone la Controparte_4 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che gli erano derivati dalle lesioni patite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Vietri sul Mare l'8
luglio 2018, alle ore 13:00 circa, allorquando, alla guida del motociclo Honda
targato DG88993, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana con direzione Cetara,
giunto nei pressi del km 47+100, s'era scontrato con il motociclo Yamaha targato
EL16506 che, proveniente a velocità sostenuta dall'opposto senso di marcia,
aveva invaso la corsia di sua pertinenza. Precisato che, in seguito all'impatto,
aveva subito gravissime lesioni personali, come da certificazione medica e relazione medico-legale del dott. , e che il suo motociclo Persona_1
aveva riportato notevoli danni, solo in parte ristorati dalla compagnia di assicurazione del convenuto responsabile, l'attore chiese: “a) nel merito
accertare e dichiarare che l'incidente di cui è causa è da ascriversi alla esclusiva
responsabilità del sig. , proprietario del motoveicolo tg. Controparte_1
El16506; b) per l'effetto condannare , in solido con la Controparte_1
Compagnia di Assicurazioni GE S.A., in persona del legale rappresentante
p.t., , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore
il cui importo sarà dimostrato e quantificato in corso di causa per le causali di cui
in premessa o della somma maggiore o minore che dovesse essere accertata a
mezzo c.t.u. medico-legale, oltre alle spese mediche sostenute e documentate
pari ad €. 23.481,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al
soddisfo; c) condannare i convenuti, con il vincolo solidale tra loro, al pagamento
della somma di euro 7.777,73 per i danni riportati dalla moto Honda tg. DG*88993
di proprietà del quale differenza tra il danno subito e l'acconto versato dalla Pt_1
compagnia di assicurazioni, oltre alla sosta tecnica per giorni tre, interessi e
rivalutazione nella misura di legge dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo o
della somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa
a mezzo c.t.u.; d) vittoria di spese e compenso di causa con distrazione a favore
dei procuratori antistatari oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge”.
Si costituì, con comparsa dell'8 aprile 2025, la Controparte_2
quale gestionaria dei sinistri della GE S.A. Rappresentanza
[...]
Generale per l'Italia. La compagnia, eccepita l'infondatezza dell'avversa domanda per non essere configurabile alcuna responsabilità del suo assicurato,
chiese: “- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella Pt_1
causazione del sinistro e, per l'effetto, rigettare ogni domanda risarcitoria
proposta nei confronti dell'esponente GE in quanto infondata in fatto e in
diritto per tutti i motivi meglio precisati in narrativa;
- Rigettare ogni domanda formulata nei confronti di GE in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i
motivi di cui in atti;
In via Subordinata: - nella denegata ipotesi di condanna
detrarre dall'importo liquidato a favore dell'attore ogni altra indennità di cui lo
stesso abbia benificiato da , ovvero da polizze private”. CP_6 CP_7
, costituendosi con comparsa del 27 aprile 2021, Controparte_1
contestò la dinamica del sinistro come dedotta dall'attore, proponendo domanda riconvenzionale e istanza per la chiamata in causa di quale Controparte_3
compagnia assicurativa del motociclo dell'attore, che aveva invaso la corsia di marcia da lui impegnata provocando lo scontro. Il convenuto chiese: “autorizzata
la chiamata in causa della …1) rigettare le Controparte_8
domande tutte formulate dell'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto
per i motivi di cui in premessa in quanto alcuna responsabilità può essere
addebitata al convenuto Sig. , rigettando quindi tutte le Controparte_1
domande ivi comprese quelle risarcitorie;
2) accertare e dichiarare l'entità dei
danni riportati nel sinistro per cui è causa dal veicolo Yamaha tg. EL16506 del
convenuto Sig. ; 3) accertare e dichiarare l'entità delle lesioni Controparte_1
riportate dal sig. a seguito del sinistro per cui è causa;
3) in via Controparte_1
riconvenzionale, previo accertamento dell'esclusiva o prevalente responsabilità
dell'attore Sig. , nella causazione del sinistro per cui è causa, Parte_1
condannare in via solidale l'attore Sig. e la Parte_1 [...]
a risarcire quanto indicato in premessa o quella maggior o Controparte_8
minor somma che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi dal
dì del sinistro all'effettivo soddisfo, al convenuto Sig. ; 4) con Controparte_1
vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge”.
chiamata, si costituì con comparsa del 14 ottobre 2021, Controparte_3
eccependo l'infondatezza delle pretese del convenuto, e chiese: “Accertato che
l'incidente dedotto in lite è avvenuto con modalità e circostanze che postulano l'esclusiva responsabilità del sig. , dichiarare la domanda Controparte_1
riconvenzionale da lui spiegata manifestamente infondata in fatto ed in diritto e
quindi, rigettarla, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa anche a favore
della deducente Società”.
Ammessi e raccolti i mezzi di prova orale articolati dalle parti e acquisita la documentazione da queste prodotte, svolte le consulenze tecniche d'ufficio, la causa, all'udienza dell'11 giugno 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2025.
2.- Le parti hanno così concluso:
- l'attore “a) accertare e dichiarare che l'incidente per cui è Parte_1
causa è da ascriversi alla esclusiva responsabilità del Sig. , Controparte_1
proprietario del motoveicolo tg. EL16506; b) per l'effetto condannare CP_1
, in solido con la , in qualità di gestionaria
[...] Controparte_5
dei sinistri di GE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle
lesioni subite dall'attore pari complessivamente ad euro 144.088,74 così
quantificate in base ai risultati della CTU secondo la tabella che si allega (91 gg.
ITT, 40 gg.ITP al 75%, 105 gg. ITP al 50%, 105 gg. ITP al 25%, 21% danno
biologico, danno morale, spese documentate euro 21.464,49), oltre interessi e
rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
c) condannare i convenuti, con il
vincolo solidale tra loro, al pagamento della somma di euro 9.274,39= per i danni
riportati dalla moto Honda tg. DG*88993 di proprietà del quale differenza Pt_1
tra il danno subito (euro 11.474,39= come quantificato dal CTU) e l'acconto
versato dalla compagnia di assicurazioni (euro 2.200,00=), oltre alla sosta tecnica
per giorni tre, interessi e rivalutazione nella misura di legge dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo;
d) rigettare integralmente la domanda riconvenzionale
spiegata dal convenuto perché infondata ed ogni altra pretesa ex adverso
avanzata nei confronti del concludente;
d) vittoria di spese e compenso di causa
con distrazione a favore dei procuratori antistatari oltre oneri fiscali e previdenziali
nella misura di legge”;
- la convenuta GE S.A.: “In Via Principale: - Accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro e, per Pt_1
l'effetto, rigettare ogni domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'esponente
GE in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio precisati
in narrativa;
- Rigettare ogni domanda formulata da chiunque nei confronti di
GE in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in atti;
In Via
Subordinata: - nella denegata ipotesi di condanna detrarre dall'importo liquidato
a favore dell'attore ogni altra indennità di cui lo stesso abbia benificiato da , CP_6
ovvero da polizze private;
In via Istruttoria: Con espressa riserva di CP_7
ulteriormente dedurre, produrre, chiedere prove, capitolare, articolare ed indicare
testi nei termini di legge. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite”;
- il convenuto : “si riporta ai propri atti e scritti dei quali chiede Controparte_1
l'integrale accoglimento”;
- la chiamata “
1. Accertato che l'incidente dedotto in lite è Controparte_3
avvenuto con modalità e circostanze che postulano l'esclusiva responsabilità del
sig. , dichiarare la domanda riconvenzionale da lui spiegata nei Controparte_1
confronti della e del sig. manifestamente Controparte_3 Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e quindi, rigettarla;
2. Vittoria di spese, diritti ed
onorario di causa in favore della deducente Società. CP_9
3.- Le contrapposte domande risarcitorie sono proponibili, risultando precedute da rituali messe in mora e inviti alla negoziazione assistita
4.- Le domande delle parti, presupponenti diverse ricostruzioni del sinistro, sono solo in parte fondate: valutando il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, deve concludersi che non sussiste prova certa dell'esatta dinamica dell'accaduto.
Ed invero, il testimone ha riferito che “davanti a me, a Testimone_1
distanza di circa 15-20 metri, viaggiava una moto, mi sembra una Yamaha [recte
Honda, n.d.e.], condotta dal sul margine destro della sua corsia di marcia;
Pt_1
dall'opposta direzione, subito dopo una curva a sinistra, uscì un'altra moto, che
occupava l'opposta corsia di marcia, tagliando la curva, e si scontrò con la moto
del ; anche la teste ha riferito che “ viaggiava sul Pt_1 Testimone_2 Pt_1
margine destro della sua corsia, mentre la moto antagonista ha invaso la nostra
corsia”. All'opposto, entrambi i testi di parte convenuta, e Testimone_3
, hanno dichiarato che il motociclo Honda (di , Testimone_4 Pt_1
proveniente dall'opposta direzione di marcia, superando due autovetture che lo precedevano nella stessa direzione, aveva invaso l'opposta corsia, urtando sul lato sinistro la moto Yamaha di , che viaggiava nella corsia di sua CP_1
pertinenza.
I testimoni, quindi, hanno restituito ricostruzioni diverse e decisamente discordanti della dinamica del sinistro;
e dal loro narrato non è possibile desumere elementi di convincimento della maggiore attendibilità degli uni o degli altri.
I rilievi effettuati dai Carabinieri di Salerno intervenuti sul luogo del sinistro non confermano che il motociclo Yamaha avesse invaso completamente l'opposta corsia di marcia, impegnata dal motociclo Honda, come dedotto dall'attore, né viceversa, come riscostruito dal convenuto, nulla avendo essi appurato né desunto dagli svolti accertamenti, anzi avendo essi annotato nella relazione di servizio che “Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata”,
che “Non veniva rilevato nessun punto d'urto sulla carreggiata in quanto non vi era nessuna traccia sul manto stradale” e che “Dai rilievi effettuati e dalla persona
sentita estranea al sinistro che ha provveduto ad allertare le forze di Polizia, non
si è in grado di fare una precisa dinamica del sinistro”.
Non è dirimente la consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'ing.
, che colloca arbitrariamente il punto d'urto all'interno della corsia Persona_2
di marcia di pertinenza di in ragione di una ricostruzione Parte_1
personale, al di fuori di ogni contraddittorio, e di una interpretazione soggettiva e di parte, dei rilievi dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, dei danni ai motoveicoli e della posizione statica di questi assunta dopo lo scontro.
In definitiva, considerata l'incertezza sull'effettiva dinamica dello scontro,
non risolta dalle prove né dalle consulenze tecniche espletate, va fatta applicazione della regola sussidiaria di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
e, quindi, affermata la concorrente e pari responsabilità dei due conducenti nel determinismo dell'incidente.
5.1.- Quanto ai danni, il nominato consulente tecnico, l'ing. Per_3
ha quantificato in € 11.474,39 il costo delle riparazioni per il ripristino della
[...]
funzionalità del motoveicolo Honda di evidenziandone Parte_1
l'antieconomicità, atteso il minor valore di mercato del mezzo di € 9.211,00 (= €
7.550,00 + IVA 22%).
Ebbene, il Tribunale, visionata la documentazione fotografica versata in atti dalle parti, che illustra il danneggiamento del parafango anteriore e posteriore del motociclo e altri danni meccanici puntualmente descritti dal nominato consulente d'ufficio, la cui perizia risulta immune da errori e pienamente condivisa, e tenuto conto della antieconomicità della riparazione, quantifica il pregiudizio in € 9.211,00 pari al valore commerciale ante sinistro attribuibile al motociclo.
Non spetta invece il richiesto danno da fermo tecnico. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato dev'essere puntualmente allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o nella spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è
possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 20620 del 14/10/2015, Sez. 6 – 2, ordinanza n. 5447 del
28/02/2020 e Sez. 3, ordinanza n. 27389 del 19/09/2022): nella specie tale prova manca del tutto, in verità difettando anche ogni specifica allegazione.
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche Parte_1
documentate, effettivamente riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa e ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi €
24.688,98, somma corrispondente alla rivalutazione all'attualità degli esborsi sostenuti e documentati (pari a complessivi € 20.764,49, di cui € 352,78 per esami di laboratorio, € 3.145,60 per cicli di FKT e noleggio di macchinari, € 317,30
per esami strumentali, € 500,00 per la consulenza psicologica della dott.ssa
, € 342,10 per visite specialistiche presso l'Azienda Ospedaliera Persona_4
di Salerno, € 1.152,00 per altro cicli di FKT e la visita specialistica ortopedica del dott. € 1.052,79 per farmaci e presidi sanitari, € 6.316,02 per Per_5
l'intervento chirurgico di rimozione di mezzi di sintesi, osteotomia valgizzazione ed inserimento chiodo T2 endomidollare del femore sinistro presso l'Istituto
Ortopedico Rizzoli Bologna del giugno 2019, € 7.509,80 per le spese del secondo intervento chirurgico di rimozione delle viti di bloccaggio distale del chiodo endomidollare al femore e osteotomia tibiale valgizzante in plus a sinistra presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna del novembre 2019, € 76,10 per altro medicinali); spese che l'ausiliario ha ritenuto congrue e rapporti etiologicamente alle lesioni conseguenti al sinistro per cui è causa).
È dovuto all'attore anche il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre delle indicate somme nel tempo trascorso dall'epoca del fatto o dei singoli esborsi al saldo. Per altro, avendo la compagnia di assicurazioni del motociclo del convenuto pagato, in data 26 marzo 2019, la Controparte_1
somma di € 2.200,00, con l'assegno bancario n. 6006622769-04 – B, la liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale,
rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, ordinanze n. 23927
del 07/08/2023 e n. 16027 del 18/05/2022).
5.2.- A spetta, altresì, il risarcimento dei danni non Parte_1
patrimoniali.
Il consulente tecnico d'ufficio medico-legale ha appurato che in seguito all'incidente all'attore sono derivate le seguenti lesioni: “FRATTURA TRIFOCALE
ESPOSTA DEL FEMORE SINISTRO, AVULSIONE EMINENZA
INTERCONDILOIDEA TIBIA SINISTRA, FRATTURA BIMALLEOLARE
SCOMPOSTA DELLA CAVIGLIA SINISTRA, CON MULTIPLI INTERVENTI DI
OSTEOSINTESI (2018 – 2019) E DI RIMOZIONE MEZZI DI SINTESI (2022).
LESIONE RAMO COLLATERALE ARTERIA FEMORALE SUPERFICIALE
ARTO INFERIORE SINISTRO, TRATTATA CON INTERVENTO CHIRURGICO
(trombizzazione). CONTUSIONE POLMONARE BILATERALE CON
VERSAMENTO PLEURICO”, cui sono residuati DEFICIT ANATOMICO E FUNZIONALE DELL'ARTO INFERIORE SINISTRO, OBLITERAZIONE SENI
COSTO-FRENICI BILATERALMENTE, ESITI CICATRIZIALI MULTIPLI ARTO
INFERIORE SINISTRO”. Tali lesioni ed esiti hanno determinato un'invalidità
temporanea che fu totale per 91 giorni e parziale per altri 250 giorni,
progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% per i primi 40
giorni, al 50% per i successivi 105 giorni ed al 25% per gli ulteriori ed ultimi 105
giorni, oltre che un danno biologico permanente nella misura del 21%.
La relazione di CTU, immune da errori e vizi logici, è coerente con la scienza medica e con le altre risultanze documentali e si sottrae alle generiche critiche di parte convenuta;
anche la quantificazione dei postumi, temporanei e permanenti, è coerente con i dati oggettivi della documentazione sanitaria in atti,
nonché con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e dalla giurisprudenza di merito, anche di questo tribunale.
Gli argomenti e le conclusioni dell'ausiliario non sono superati dalle tesi della convenuta, che genericamente contesta l'indagine peritale con considerazioni e valutazioni di parte, non supportate da specifica documentazione e/o parere medico legale, e, come tali, inidonee a sconfessare la validità della consulenza tecnica d'ufficio: non v'è ragione per attribuire maggiore affidabilità alla perizia di parte piuttosto che alla consulenza tecnica d'ufficio, essendo la prima, semplice allegazione difensiva, ontologicamente tesa a sostenere le ragioni di uno dei litiganti, la seconda riferibile ad un ausiliare del giudice incaricato di riferire solo la verità ed in tal senso formalmente impegnatosi.
Neppure sono dedotti, tantomeno emersi, errori procedurali o vizi sostanziali della consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò posto, la liquidazione del danno biologico va parametrata alle Tabelle
per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità
psico-fisica” predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella loro versione più recente, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Ne segue che l'equivalente patrimoniale del danno subito da Parte_1
va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della guarigione,
[...]
nell'importo di € 78.014,00, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (63 anni) e della riduzione dell'integrità psicofisica del 21% e considerando tanto il danno dinamico-relazione quanto la sofferenza soggettiva, presumibilmente patita per la natura e l'intensità delle lesioni e i tempi di guarigione. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea va liquidato (sulla base delle medesime
Tabelle citate) in complessive € 22.971,25 (tenendo conto che sono riconosciuti
€ 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale e che i giorni di ITT sono stati 91, altri 40 quelli di ITP al 75%, ulteriori 105 quelli di ITP al 50% e 105 quelli
ITP al 25%). Il danno non patrimoniale complessivo, quindi, ammonta a €
100.985,25.
Va aggiunto che le richiamate tabelle tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie, procedere alla invocata "personalizzazione", non essendo allegate, quindi neppure provate, specifiche circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attore, difatti, non ha provato, ma ancora prima non ha allegato una particolare incidenza del danno nell'ambito della propria vita relazione, tale da giustificare la liquidazione di un danno diverso da quello che patirebbe qualunque altro soggetto che patisse un'invalidità pari alla sua.
Nulla spetta all'attore neppure per danno morale, diverso e ulteriore rispetto a quello già considerato dalla predicata tabella, quale componente di sofferenza soggettiva, in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di peculiare turbamento, restando generiche le richieste attoree sul punto in relazione “alla
normale vita di relazione risultata compromessa” (così negli scritti conclusionali):
anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Sui detti importi, dovuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre delle somme dovute nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su dette somme, prima devalutate fino ai primi indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutate annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
5.3.- Va respinta la pretesa di di ristoro di danni per Parte_1
riduzione della capacità lavorativa specifica, esclusa dal consulente tecnico d'ufficio e non confermata dalla documentazione in atti, che restituisce la conferma, anzi l'incremento dei redditi nell'anno 2019, immediatamente successivo al sinistro di causa.
5.4.- Neppure meritano accoglimento le argomentazioni della CP_3
circa presunti indennizzi corrisposti all'attore da assicuratori sociali: pur
[...]
avendone l'onere, trattandosi di eccezione in senso stretto, nulla di specifico l'eccipiente ha dedotto e nulla ha provato.
5.5-. Anche a spetta il risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali. Il CTU ha quantificato in € 12.803,01, IVA inclusa, il costo delle riparazioni per i danni riportati dal motoveicolo Yamaha del convenuto.
Ebbene, il Tribunale, visionata la documentazione fotografica versata in atti dalle parti che illustra il danneggiamento del parafango anteriore e posteriore,
della sella del motociclo e altri danni meccanici, puntualmente descritti dal nominato consulente d'ufficio, la cui perizia risulta immune da errori, la condivide appieno a quantifica nell'indicato importo il pregiudizio patrimoniale. Gli
argomenti e le conclusioni dell'ausiliario non sono superati dalle tesi della convenuta, che genericamente contesta l'indagine peritale con considerazioni e valutazioni di parte, non supportate da specifica documentazione e, come tali,
inidonee a sconfessare la validità della consulenza tecnica d'ufficio: non v'è
ragione per attribuire maggiore affidabilità alla perizia di parte piuttosto che alla consulenza tecnica d'ufficio, essendo la prima, semplice allegazione difensiva,
ontologicamente tesa a sostenere le ragioni di uno dei litiganti, la seconda riferibile ad un ausiliare del giudice incaricato di riferire solo la verità ed in tal senso formalmente impegnatosi.
Neppure al convenuto spetta il richiesto danno da fermo tecnico, non avendo l'istante nulla di specifico allegato e tantomeno dimostrato.
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche Controparte_1
documentate, effettivamente riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa e ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 4.703,41,
di cui € 3.780,00 per la riabilitazione, € 510,00 per le visite specialistiche, € 56,00
per esame strumentale ed € 357,41 per l'acquisto di medicinali e presidi ortopedici (cfr. allegati in prod. conv.).
È dovuto anche al convenuto il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su dette somme, prima devalutate fino al tempo del sinistro secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutate annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento.
5.6.- Al convenuto-attore in riconvenzionale spetta Controparte_1
anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Il consulente tecnico d'ufficio medico-legale ha appurato che in seguito all'incidente all'attore sono derivate le seguenti lesioni: “FRATTURA
PLURIFRAMMENTARIA DI ROTULA SINISTRA CON ASSOCIATA LESIONE
COMPLETA DEL TENDINE DEL QUADRICIPITE FEMORALE, TRATTATA
CON INTERVENTO DI TENORRAFIA TERMINO-TERMINALE DEL TENDINE
QUADRICIPITALE CON DUE ANCORE E FILI AD ALTA RESISTENZA.
FRATTURA DEL QUARTO RP A SINISTRA. Parte_2
E , cui sono residuati DEFICIT FUNZIONALE DELL'ARTO
[...] Parte_3
INFERIORE SINISTRO E DEL POLSO - MANO SINISTRA”. A tali lesioni è
seguita un'invalidità temporanea che fu totale per 2 giorni e parziale per altri 180
giorni, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% per i primi
60 giorni, al 50% per i successivi 60 giorni ed al 25% per gli ulteriori ed ultimi 60
giorni, oltre che un danno biologico permanente nella misura del 15%.
La relazione di CTU, immune da errori e vizi logici, è coerente con la scienza medica e con le altre risultanze documentali e si sottrae alle generiche critiche di parte convenuta;
anche la quantificazione dei postumi, temporanei e permanenti, è coerente con i dati oggettivi della documentazione sanitaria in atti,
nonché con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e dalla giurisprudenza di merito, anche di questo tribunale.
Ciò posto, la liquidazione del danno biologico va parametrata alle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità
psico-fisica” predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella loro versione più recente, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Ne segue che l'equivalente patrimoniale del danno subito da CP_1
va quantificato in, per i postumi permanenti residuati all'esito della
[...]
guarigione, nell'importo di € 50.800,00, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro
(40 anni) e della riduzione dell'integrità psicofisica del 15% e considerando tanto il danno dinamico-relazione quanto la sofferenza soggettiva, presumibilmente patita per la natura e l'intensità delle lesioni e i tempi di guarigione. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea va liquidato (sulla base delle medesime
Tabelle citate) in complessive € 10.580,00 (tenendo conto che sono riconosciuti
€ 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale e che i giorni di ITT sono stati 2, altri 60 quelli di ITP al 75%, ulteriori 60 quelli di ITP al 50% e 60 quelli ITP
al 25%). Il danno non patrimoniale complessivo, quindi, ammonta a € 61.380,00.
Le richiamate tabelle tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie,
procedere alla cosiddetta "personalizzazione", in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attore, difatti, non ha provato, ma ancora prima non ha allegato una particolare incidenza del danno nell'ambito della propria vita relazione, tale da giustificare la liquidazione di un danno diverso da quello che patirebbe qualunque altro soggetto che patisse un'invalidità pari alla sua.
Nulla spetta all'attore per danno morale, diverso e ulteriore rispetto a quello già considerato dalla predicata tabella, quale componente di sofferenza soggettiva, in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di peculiare turbamento, restando generiche le richieste del convenuto sul punto: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Sui detti importi, dovuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre delle somme dovute nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su dette somme, prima devalutate fino ai primi indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutate annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
6.- In conclusione, va affermata la pari responsabilità di entrambi i conducenti nel determinismo del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, CP_1
e la GE S.A. vanno condannati a pagare a le
[...] Parte_1
somme di € 3.505,50 per il danno patrimoniale al motoveicolo, di € 12.344,49 per le spese mediche e di € 50.492,63 per il danno non patrimoniale (= ½ di €
9.211,00 - € 2.200,00, ½ di € 24.688,98, ½ di € 100.985,25), oltre gli interessi compensativi del maggior danno da ritardato pagamento e gli ulteriori interessi di mora dalla presente decisione al saldo sulle sole sorti capitale, mentre Parte_1
e la vanno condannati, in solido, a pagare a
[...] Controparte_3 CP_1
le somme di € 6.401,51 per il danno patrimoniale al motoveicolo, di €
[...]
2.351,71 per le spese mediche e di € 30.690,00 per il danno non patrimoniale (= ½ di € 12.803,01, di € 4.703,41 e di € 61.380,00), oltre gli interessi compensativi del maggior danno da ritardato pagamento e gli ulteriori interessi di mora dalla presente decisione al saldo sulle sole sorti capitale
6.- Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, per la reciprocità della soccombenza.
Parimenti, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà esterna e in misura uguale nei rapporti interni tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara la pari responsabilità di e nel Parte_1 Controparte_1
determinismo del sinistro per cui è causa;
2) condanna e GE S.A. Rappresentanza Generale Controparte_1
per l'Italia, in solido tra loro, a pagare a le somme di € Parte_1
3.505,50 per il danno patrimoniale al motoveicolo, di € 12.344,49 per le spese mediche e di € 50.492,63 per il danno non patrimoniale, oltre gli interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
3) condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_8
loro, a pagare a le somme di € 6.401,51 per il danno Controparte_1
patrimoniale al motoveicolo, di € 2.351,71 per le spese mediche e di €
30.690,00 per il danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
4) compensa per intero tra le pari le spese del giudizio;
5) pone le spese delle svolte consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà esterna e in misura uguale nei rapporti interni tra loro. Salerno, 7 ottobre 2025.
Il Giudice dott.
ND Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice ND Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 173/2021 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alla citazione, dagli avvocati
IN LA (c.f. e RI RU (c.f. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Baronissi, C.F._3
alla via Cutinelli n. 97
-attore-
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione, dagli avvocati Massimiliano Scarpa (c.f.
) e NT DA (c.f. ), C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato in Salerno alla via Roma n. 16 presso lo studio del primo;
(c.f. e p. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, in qualità di gestionaria dei sinistri di GE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, rappresentata e difesa,
per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dagli avvocati
FA TA (c.f. ) e UR ZA (c.f. C.F._7
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato C.F._8
PA NO in Avellino, alla Piazza Libertà n. 39
-convenuti-
NONCHÉ
(c.f. e p. IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Mafalda Di Florio (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._9
Montecorvino Rovella, al viale della Repubblica n. 25
-chiamata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 30 dicembre 2020, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la GE S.A. Rappresentanza Generale
per l'Italia, la e , chiedendone la Controparte_4 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che gli erano derivati dalle lesioni patite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Vietri sul Mare l'8
luglio 2018, alle ore 13:00 circa, allorquando, alla guida del motociclo Honda
targato DG88993, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana con direzione Cetara,
giunto nei pressi del km 47+100, s'era scontrato con il motociclo Yamaha targato
EL16506 che, proveniente a velocità sostenuta dall'opposto senso di marcia,
aveva invaso la corsia di sua pertinenza. Precisato che, in seguito all'impatto,
aveva subito gravissime lesioni personali, come da certificazione medica e relazione medico-legale del dott. , e che il suo motociclo Persona_1
aveva riportato notevoli danni, solo in parte ristorati dalla compagnia di assicurazione del convenuto responsabile, l'attore chiese: “a) nel merito
accertare e dichiarare che l'incidente di cui è causa è da ascriversi alla esclusiva
responsabilità del sig. , proprietario del motoveicolo tg. Controparte_1
El16506; b) per l'effetto condannare , in solido con la Controparte_1
Compagnia di Assicurazioni GE S.A., in persona del legale rappresentante
p.t., , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore
il cui importo sarà dimostrato e quantificato in corso di causa per le causali di cui
in premessa o della somma maggiore o minore che dovesse essere accertata a
mezzo c.t.u. medico-legale, oltre alle spese mediche sostenute e documentate
pari ad €. 23.481,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al
soddisfo; c) condannare i convenuti, con il vincolo solidale tra loro, al pagamento
della somma di euro 7.777,73 per i danni riportati dalla moto Honda tg. DG*88993
di proprietà del quale differenza tra il danno subito e l'acconto versato dalla Pt_1
compagnia di assicurazioni, oltre alla sosta tecnica per giorni tre, interessi e
rivalutazione nella misura di legge dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo o
della somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa
a mezzo c.t.u.; d) vittoria di spese e compenso di causa con distrazione a favore
dei procuratori antistatari oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge”.
Si costituì, con comparsa dell'8 aprile 2025, la Controparte_2
quale gestionaria dei sinistri della GE S.A. Rappresentanza
[...]
Generale per l'Italia. La compagnia, eccepita l'infondatezza dell'avversa domanda per non essere configurabile alcuna responsabilità del suo assicurato,
chiese: “- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella Pt_1
causazione del sinistro e, per l'effetto, rigettare ogni domanda risarcitoria
proposta nei confronti dell'esponente GE in quanto infondata in fatto e in
diritto per tutti i motivi meglio precisati in narrativa;
- Rigettare ogni domanda formulata nei confronti di GE in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i
motivi di cui in atti;
In via Subordinata: - nella denegata ipotesi di condanna
detrarre dall'importo liquidato a favore dell'attore ogni altra indennità di cui lo
stesso abbia benificiato da , ovvero da polizze private”. CP_6 CP_7
, costituendosi con comparsa del 27 aprile 2021, Controparte_1
contestò la dinamica del sinistro come dedotta dall'attore, proponendo domanda riconvenzionale e istanza per la chiamata in causa di quale Controparte_3
compagnia assicurativa del motociclo dell'attore, che aveva invaso la corsia di marcia da lui impegnata provocando lo scontro. Il convenuto chiese: “autorizzata
la chiamata in causa della …1) rigettare le Controparte_8
domande tutte formulate dell'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto
per i motivi di cui in premessa in quanto alcuna responsabilità può essere
addebitata al convenuto Sig. , rigettando quindi tutte le Controparte_1
domande ivi comprese quelle risarcitorie;
2) accertare e dichiarare l'entità dei
danni riportati nel sinistro per cui è causa dal veicolo Yamaha tg. EL16506 del
convenuto Sig. ; 3) accertare e dichiarare l'entità delle lesioni Controparte_1
riportate dal sig. a seguito del sinistro per cui è causa;
3) in via Controparte_1
riconvenzionale, previo accertamento dell'esclusiva o prevalente responsabilità
dell'attore Sig. , nella causazione del sinistro per cui è causa, Parte_1
condannare in via solidale l'attore Sig. e la Parte_1 [...]
a risarcire quanto indicato in premessa o quella maggior o Controparte_8
minor somma che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi dal
dì del sinistro all'effettivo soddisfo, al convenuto Sig. ; 4) con Controparte_1
vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge”.
chiamata, si costituì con comparsa del 14 ottobre 2021, Controparte_3
eccependo l'infondatezza delle pretese del convenuto, e chiese: “Accertato che
l'incidente dedotto in lite è avvenuto con modalità e circostanze che postulano l'esclusiva responsabilità del sig. , dichiarare la domanda Controparte_1
riconvenzionale da lui spiegata manifestamente infondata in fatto ed in diritto e
quindi, rigettarla, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa anche a favore
della deducente Società”.
Ammessi e raccolti i mezzi di prova orale articolati dalle parti e acquisita la documentazione da queste prodotte, svolte le consulenze tecniche d'ufficio, la causa, all'udienza dell'11 giugno 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2025.
2.- Le parti hanno così concluso:
- l'attore “a) accertare e dichiarare che l'incidente per cui è Parte_1
causa è da ascriversi alla esclusiva responsabilità del Sig. , Controparte_1
proprietario del motoveicolo tg. EL16506; b) per l'effetto condannare CP_1
, in solido con la , in qualità di gestionaria
[...] Controparte_5
dei sinistri di GE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle
lesioni subite dall'attore pari complessivamente ad euro 144.088,74 così
quantificate in base ai risultati della CTU secondo la tabella che si allega (91 gg.
ITT, 40 gg.ITP al 75%, 105 gg. ITP al 50%, 105 gg. ITP al 25%, 21% danno
biologico, danno morale, spese documentate euro 21.464,49), oltre interessi e
rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
c) condannare i convenuti, con il
vincolo solidale tra loro, al pagamento della somma di euro 9.274,39= per i danni
riportati dalla moto Honda tg. DG*88993 di proprietà del quale differenza Pt_1
tra il danno subito (euro 11.474,39= come quantificato dal CTU) e l'acconto
versato dalla compagnia di assicurazioni (euro 2.200,00=), oltre alla sosta tecnica
per giorni tre, interessi e rivalutazione nella misura di legge dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo;
d) rigettare integralmente la domanda riconvenzionale
spiegata dal convenuto perché infondata ed ogni altra pretesa ex adverso
avanzata nei confronti del concludente;
d) vittoria di spese e compenso di causa
con distrazione a favore dei procuratori antistatari oltre oneri fiscali e previdenziali
nella misura di legge”;
- la convenuta GE S.A.: “In Via Principale: - Accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro e, per Pt_1
l'effetto, rigettare ogni domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'esponente
GE in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio precisati
in narrativa;
- Rigettare ogni domanda formulata da chiunque nei confronti di
GE in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in atti;
In Via
Subordinata: - nella denegata ipotesi di condanna detrarre dall'importo liquidato
a favore dell'attore ogni altra indennità di cui lo stesso abbia benificiato da , CP_6
ovvero da polizze private;
In via Istruttoria: Con espressa riserva di CP_7
ulteriormente dedurre, produrre, chiedere prove, capitolare, articolare ed indicare
testi nei termini di legge. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite”;
- il convenuto : “si riporta ai propri atti e scritti dei quali chiede Controparte_1
l'integrale accoglimento”;
- la chiamata “
1. Accertato che l'incidente dedotto in lite è Controparte_3
avvenuto con modalità e circostanze che postulano l'esclusiva responsabilità del
sig. , dichiarare la domanda riconvenzionale da lui spiegata nei Controparte_1
confronti della e del sig. manifestamente Controparte_3 Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e quindi, rigettarla;
2. Vittoria di spese, diritti ed
onorario di causa in favore della deducente Società. CP_9
3.- Le contrapposte domande risarcitorie sono proponibili, risultando precedute da rituali messe in mora e inviti alla negoziazione assistita
4.- Le domande delle parti, presupponenti diverse ricostruzioni del sinistro, sono solo in parte fondate: valutando il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, deve concludersi che non sussiste prova certa dell'esatta dinamica dell'accaduto.
Ed invero, il testimone ha riferito che “davanti a me, a Testimone_1
distanza di circa 15-20 metri, viaggiava una moto, mi sembra una Yamaha [recte
Honda, n.d.e.], condotta dal sul margine destro della sua corsia di marcia;
Pt_1
dall'opposta direzione, subito dopo una curva a sinistra, uscì un'altra moto, che
occupava l'opposta corsia di marcia, tagliando la curva, e si scontrò con la moto
del ; anche la teste ha riferito che “ viaggiava sul Pt_1 Testimone_2 Pt_1
margine destro della sua corsia, mentre la moto antagonista ha invaso la nostra
corsia”. All'opposto, entrambi i testi di parte convenuta, e Testimone_3
, hanno dichiarato che il motociclo Honda (di , Testimone_4 Pt_1
proveniente dall'opposta direzione di marcia, superando due autovetture che lo precedevano nella stessa direzione, aveva invaso l'opposta corsia, urtando sul lato sinistro la moto Yamaha di , che viaggiava nella corsia di sua CP_1
pertinenza.
I testimoni, quindi, hanno restituito ricostruzioni diverse e decisamente discordanti della dinamica del sinistro;
e dal loro narrato non è possibile desumere elementi di convincimento della maggiore attendibilità degli uni o degli altri.
I rilievi effettuati dai Carabinieri di Salerno intervenuti sul luogo del sinistro non confermano che il motociclo Yamaha avesse invaso completamente l'opposta corsia di marcia, impegnata dal motociclo Honda, come dedotto dall'attore, né viceversa, come riscostruito dal convenuto, nulla avendo essi appurato né desunto dagli svolti accertamenti, anzi avendo essi annotato nella relazione di servizio che “Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata”,
che “Non veniva rilevato nessun punto d'urto sulla carreggiata in quanto non vi era nessuna traccia sul manto stradale” e che “Dai rilievi effettuati e dalla persona
sentita estranea al sinistro che ha provveduto ad allertare le forze di Polizia, non
si è in grado di fare una precisa dinamica del sinistro”.
Non è dirimente la consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'ing.
, che colloca arbitrariamente il punto d'urto all'interno della corsia Persona_2
di marcia di pertinenza di in ragione di una ricostruzione Parte_1
personale, al di fuori di ogni contraddittorio, e di una interpretazione soggettiva e di parte, dei rilievi dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, dei danni ai motoveicoli e della posizione statica di questi assunta dopo lo scontro.
In definitiva, considerata l'incertezza sull'effettiva dinamica dello scontro,
non risolta dalle prove né dalle consulenze tecniche espletate, va fatta applicazione della regola sussidiaria di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
e, quindi, affermata la concorrente e pari responsabilità dei due conducenti nel determinismo dell'incidente.
5.1.- Quanto ai danni, il nominato consulente tecnico, l'ing. Per_3
ha quantificato in € 11.474,39 il costo delle riparazioni per il ripristino della
[...]
funzionalità del motoveicolo Honda di evidenziandone Parte_1
l'antieconomicità, atteso il minor valore di mercato del mezzo di € 9.211,00 (= €
7.550,00 + IVA 22%).
Ebbene, il Tribunale, visionata la documentazione fotografica versata in atti dalle parti, che illustra il danneggiamento del parafango anteriore e posteriore del motociclo e altri danni meccanici puntualmente descritti dal nominato consulente d'ufficio, la cui perizia risulta immune da errori e pienamente condivisa, e tenuto conto della antieconomicità della riparazione, quantifica il pregiudizio in € 9.211,00 pari al valore commerciale ante sinistro attribuibile al motociclo.
Non spetta invece il richiesto danno da fermo tecnico. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato dev'essere puntualmente allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o nella spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è
possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 20620 del 14/10/2015, Sez. 6 – 2, ordinanza n. 5447 del
28/02/2020 e Sez. 3, ordinanza n. 27389 del 19/09/2022): nella specie tale prova manca del tutto, in verità difettando anche ogni specifica allegazione.
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche Parte_1
documentate, effettivamente riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa e ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi €
24.688,98, somma corrispondente alla rivalutazione all'attualità degli esborsi sostenuti e documentati (pari a complessivi € 20.764,49, di cui € 352,78 per esami di laboratorio, € 3.145,60 per cicli di FKT e noleggio di macchinari, € 317,30
per esami strumentali, € 500,00 per la consulenza psicologica della dott.ssa
, € 342,10 per visite specialistiche presso l'Azienda Ospedaliera Persona_4
di Salerno, € 1.152,00 per altro cicli di FKT e la visita specialistica ortopedica del dott. € 1.052,79 per farmaci e presidi sanitari, € 6.316,02 per Per_5
l'intervento chirurgico di rimozione di mezzi di sintesi, osteotomia valgizzazione ed inserimento chiodo T2 endomidollare del femore sinistro presso l'Istituto
Ortopedico Rizzoli Bologna del giugno 2019, € 7.509,80 per le spese del secondo intervento chirurgico di rimozione delle viti di bloccaggio distale del chiodo endomidollare al femore e osteotomia tibiale valgizzante in plus a sinistra presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna del novembre 2019, € 76,10 per altro medicinali); spese che l'ausiliario ha ritenuto congrue e rapporti etiologicamente alle lesioni conseguenti al sinistro per cui è causa).
È dovuto all'attore anche il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre delle indicate somme nel tempo trascorso dall'epoca del fatto o dei singoli esborsi al saldo. Per altro, avendo la compagnia di assicurazioni del motociclo del convenuto pagato, in data 26 marzo 2019, la Controparte_1
somma di € 2.200,00, con l'assegno bancario n. 6006622769-04 – B, la liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale,
rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, ordinanze n. 23927
del 07/08/2023 e n. 16027 del 18/05/2022).
5.2.- A spetta, altresì, il risarcimento dei danni non Parte_1
patrimoniali.
Il consulente tecnico d'ufficio medico-legale ha appurato che in seguito all'incidente all'attore sono derivate le seguenti lesioni: “FRATTURA TRIFOCALE
ESPOSTA DEL FEMORE SINISTRO, AVULSIONE EMINENZA
INTERCONDILOIDEA TIBIA SINISTRA, FRATTURA BIMALLEOLARE
SCOMPOSTA DELLA CAVIGLIA SINISTRA, CON MULTIPLI INTERVENTI DI
OSTEOSINTESI (2018 – 2019) E DI RIMOZIONE MEZZI DI SINTESI (2022).
LESIONE RAMO COLLATERALE ARTERIA FEMORALE SUPERFICIALE
ARTO INFERIORE SINISTRO, TRATTATA CON INTERVENTO CHIRURGICO
(trombizzazione). CONTUSIONE POLMONARE BILATERALE CON
VERSAMENTO PLEURICO”, cui sono residuati DEFICIT ANATOMICO E FUNZIONALE DELL'ARTO INFERIORE SINISTRO, OBLITERAZIONE SENI
COSTO-FRENICI BILATERALMENTE, ESITI CICATRIZIALI MULTIPLI ARTO
INFERIORE SINISTRO”. Tali lesioni ed esiti hanno determinato un'invalidità
temporanea che fu totale per 91 giorni e parziale per altri 250 giorni,
progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% per i primi 40
giorni, al 50% per i successivi 105 giorni ed al 25% per gli ulteriori ed ultimi 105
giorni, oltre che un danno biologico permanente nella misura del 21%.
La relazione di CTU, immune da errori e vizi logici, è coerente con la scienza medica e con le altre risultanze documentali e si sottrae alle generiche critiche di parte convenuta;
anche la quantificazione dei postumi, temporanei e permanenti, è coerente con i dati oggettivi della documentazione sanitaria in atti,
nonché con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e dalla giurisprudenza di merito, anche di questo tribunale.
Gli argomenti e le conclusioni dell'ausiliario non sono superati dalle tesi della convenuta, che genericamente contesta l'indagine peritale con considerazioni e valutazioni di parte, non supportate da specifica documentazione e/o parere medico legale, e, come tali, inidonee a sconfessare la validità della consulenza tecnica d'ufficio: non v'è ragione per attribuire maggiore affidabilità alla perizia di parte piuttosto che alla consulenza tecnica d'ufficio, essendo la prima, semplice allegazione difensiva, ontologicamente tesa a sostenere le ragioni di uno dei litiganti, la seconda riferibile ad un ausiliare del giudice incaricato di riferire solo la verità ed in tal senso formalmente impegnatosi.
Neppure sono dedotti, tantomeno emersi, errori procedurali o vizi sostanziali della consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò posto, la liquidazione del danno biologico va parametrata alle Tabelle
per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità
psico-fisica” predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella loro versione più recente, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Ne segue che l'equivalente patrimoniale del danno subito da Parte_1
va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della guarigione,
[...]
nell'importo di € 78.014,00, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (63 anni) e della riduzione dell'integrità psicofisica del 21% e considerando tanto il danno dinamico-relazione quanto la sofferenza soggettiva, presumibilmente patita per la natura e l'intensità delle lesioni e i tempi di guarigione. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea va liquidato (sulla base delle medesime
Tabelle citate) in complessive € 22.971,25 (tenendo conto che sono riconosciuti
€ 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale e che i giorni di ITT sono stati 91, altri 40 quelli di ITP al 75%, ulteriori 105 quelli di ITP al 50% e 105 quelli
ITP al 25%). Il danno non patrimoniale complessivo, quindi, ammonta a €
100.985,25.
Va aggiunto che le richiamate tabelle tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie, procedere alla invocata "personalizzazione", non essendo allegate, quindi neppure provate, specifiche circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attore, difatti, non ha provato, ma ancora prima non ha allegato una particolare incidenza del danno nell'ambito della propria vita relazione, tale da giustificare la liquidazione di un danno diverso da quello che patirebbe qualunque altro soggetto che patisse un'invalidità pari alla sua.
Nulla spetta all'attore neppure per danno morale, diverso e ulteriore rispetto a quello già considerato dalla predicata tabella, quale componente di sofferenza soggettiva, in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di peculiare turbamento, restando generiche le richieste attoree sul punto in relazione “alla
normale vita di relazione risultata compromessa” (così negli scritti conclusionali):
anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Sui detti importi, dovuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre delle somme dovute nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su dette somme, prima devalutate fino ai primi indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutate annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
5.3.- Va respinta la pretesa di di ristoro di danni per Parte_1
riduzione della capacità lavorativa specifica, esclusa dal consulente tecnico d'ufficio e non confermata dalla documentazione in atti, che restituisce la conferma, anzi l'incremento dei redditi nell'anno 2019, immediatamente successivo al sinistro di causa.
5.4.- Neppure meritano accoglimento le argomentazioni della CP_3
circa presunti indennizzi corrisposti all'attore da assicuratori sociali: pur
[...]
avendone l'onere, trattandosi di eccezione in senso stretto, nulla di specifico l'eccipiente ha dedotto e nulla ha provato.
5.5-. Anche a spetta il risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali. Il CTU ha quantificato in € 12.803,01, IVA inclusa, il costo delle riparazioni per i danni riportati dal motoveicolo Yamaha del convenuto.
Ebbene, il Tribunale, visionata la documentazione fotografica versata in atti dalle parti che illustra il danneggiamento del parafango anteriore e posteriore,
della sella del motociclo e altri danni meccanici, puntualmente descritti dal nominato consulente d'ufficio, la cui perizia risulta immune da errori, la condivide appieno a quantifica nell'indicato importo il pregiudizio patrimoniale. Gli
argomenti e le conclusioni dell'ausiliario non sono superati dalle tesi della convenuta, che genericamente contesta l'indagine peritale con considerazioni e valutazioni di parte, non supportate da specifica documentazione e, come tali,
inidonee a sconfessare la validità della consulenza tecnica d'ufficio: non v'è
ragione per attribuire maggiore affidabilità alla perizia di parte piuttosto che alla consulenza tecnica d'ufficio, essendo la prima, semplice allegazione difensiva,
ontologicamente tesa a sostenere le ragioni di uno dei litiganti, la seconda riferibile ad un ausiliare del giudice incaricato di riferire solo la verità ed in tal senso formalmente impegnatosi.
Neppure al convenuto spetta il richiesto danno da fermo tecnico, non avendo l'istante nulla di specifico allegato e tantomeno dimostrato.
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche Controparte_1
documentate, effettivamente riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa e ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 4.703,41,
di cui € 3.780,00 per la riabilitazione, € 510,00 per le visite specialistiche, € 56,00
per esame strumentale ed € 357,41 per l'acquisto di medicinali e presidi ortopedici (cfr. allegati in prod. conv.).
È dovuto anche al convenuto il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su dette somme, prima devalutate fino al tempo del sinistro secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutate annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento.
5.6.- Al convenuto-attore in riconvenzionale spetta Controparte_1
anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Il consulente tecnico d'ufficio medico-legale ha appurato che in seguito all'incidente all'attore sono derivate le seguenti lesioni: “FRATTURA
PLURIFRAMMENTARIA DI ROTULA SINISTRA CON ASSOCIATA LESIONE
COMPLETA DEL TENDINE DEL QUADRICIPITE FEMORALE, TRATTATA
CON INTERVENTO DI TENORRAFIA TERMINO-TERMINALE DEL TENDINE
QUADRICIPITALE CON DUE ANCORE E FILI AD ALTA RESISTENZA.
FRATTURA DEL QUARTO RP A SINISTRA. Parte_2
E , cui sono residuati DEFICIT FUNZIONALE DELL'ARTO
[...] Parte_3
INFERIORE SINISTRO E DEL POLSO - MANO SINISTRA”. A tali lesioni è
seguita un'invalidità temporanea che fu totale per 2 giorni e parziale per altri 180
giorni, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% per i primi
60 giorni, al 50% per i successivi 60 giorni ed al 25% per gli ulteriori ed ultimi 60
giorni, oltre che un danno biologico permanente nella misura del 15%.
La relazione di CTU, immune da errori e vizi logici, è coerente con la scienza medica e con le altre risultanze documentali e si sottrae alle generiche critiche di parte convenuta;
anche la quantificazione dei postumi, temporanei e permanenti, è coerente con i dati oggettivi della documentazione sanitaria in atti,
nonché con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e dalla giurisprudenza di merito, anche di questo tribunale.
Ciò posto, la liquidazione del danno biologico va parametrata alle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità
psico-fisica” predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella loro versione più recente, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Ne segue che l'equivalente patrimoniale del danno subito da CP_1
va quantificato in, per i postumi permanenti residuati all'esito della
[...]
guarigione, nell'importo di € 50.800,00, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro
(40 anni) e della riduzione dell'integrità psicofisica del 15% e considerando tanto il danno dinamico-relazione quanto la sofferenza soggettiva, presumibilmente patita per la natura e l'intensità delle lesioni e i tempi di guarigione. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea va liquidato (sulla base delle medesime
Tabelle citate) in complessive € 10.580,00 (tenendo conto che sono riconosciuti
€ 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale e che i giorni di ITT sono stati 2, altri 60 quelli di ITP al 75%, ulteriori 60 quelli di ITP al 50% e 60 quelli ITP
al 25%). Il danno non patrimoniale complessivo, quindi, ammonta a € 61.380,00.
Le richiamate tabelle tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie,
procedere alla cosiddetta "personalizzazione", in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attore, difatti, non ha provato, ma ancora prima non ha allegato una particolare incidenza del danno nell'ambito della propria vita relazione, tale da giustificare la liquidazione di un danno diverso da quello che patirebbe qualunque altro soggetto che patisse un'invalidità pari alla sua.
Nulla spetta all'attore per danno morale, diverso e ulteriore rispetto a quello già considerato dalla predicata tabella, quale componente di sofferenza soggettiva, in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di peculiare turbamento, restando generiche le richieste del convenuto sul punto: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Sui detti importi, dovuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto l'attore disporre delle somme dovute nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro o dagli esborsi alla data della presente decisione, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su dette somme, prima devalutate fino ai primi indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutate annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
6.- In conclusione, va affermata la pari responsabilità di entrambi i conducenti nel determinismo del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, CP_1
e la GE S.A. vanno condannati a pagare a le
[...] Parte_1
somme di € 3.505,50 per il danno patrimoniale al motoveicolo, di € 12.344,49 per le spese mediche e di € 50.492,63 per il danno non patrimoniale (= ½ di €
9.211,00 - € 2.200,00, ½ di € 24.688,98, ½ di € 100.985,25), oltre gli interessi compensativi del maggior danno da ritardato pagamento e gli ulteriori interessi di mora dalla presente decisione al saldo sulle sole sorti capitale, mentre Parte_1
e la vanno condannati, in solido, a pagare a
[...] Controparte_3 CP_1
le somme di € 6.401,51 per il danno patrimoniale al motoveicolo, di €
[...]
2.351,71 per le spese mediche e di € 30.690,00 per il danno non patrimoniale (= ½ di € 12.803,01, di € 4.703,41 e di € 61.380,00), oltre gli interessi compensativi del maggior danno da ritardato pagamento e gli ulteriori interessi di mora dalla presente decisione al saldo sulle sole sorti capitale
6.- Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, per la reciprocità della soccombenza.
Parimenti, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà esterna e in misura uguale nei rapporti interni tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara la pari responsabilità di e nel Parte_1 Controparte_1
determinismo del sinistro per cui è causa;
2) condanna e GE S.A. Rappresentanza Generale Controparte_1
per l'Italia, in solido tra loro, a pagare a le somme di € Parte_1
3.505,50 per il danno patrimoniale al motoveicolo, di € 12.344,49 per le spese mediche e di € 50.492,63 per il danno non patrimoniale, oltre gli interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
3) condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_8
loro, a pagare a le somme di € 6.401,51 per il danno Controparte_1
patrimoniale al motoveicolo, di € 2.351,71 per le spese mediche e di €
30.690,00 per il danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
4) compensa per intero tra le pari le spese del giudizio;
5) pone le spese delle svolte consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà esterna e in misura uguale nei rapporti interni tra loro. Salerno, 7 ottobre 2025.
Il Giudice dott.
ND Luce