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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore DEL GIUDICE BRUNO, Giudice RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1449/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10162/33/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11850 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11850 TARI 2022
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7534/2025 depositato il 10/12/2025
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: accogliersi l'appello ed annullarsi l'avviso impugnato;
in subordine, rideterminarsi la TARI dovuta sulle superfici non annullate in primo grado (uffici di 167 mq.) con la corretta categoria tariffaria, con condanna di Andreani Tributi S.r.l. al pagamento dei diritti, onorari, spese del doppio grado di giudizio ed oneri consequenziali da riconoscere al difensore distrattario.
Per l'appellato: rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA, CPA, oneri come per legge.
Svolgimento del processo. Società_1 Società_2 Con atto ritualmente depositato, la società s.a.s. di , in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza della CGT di Napoli n. 10162/33/24, pronunciata il 4 giugno e depositata in data 26 giugno 2024, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla medesima società, avente ad oggetto l'impugnativa di Avviso di accertamento esecutivo per imposta TARI, per i periodi d'imposta Indirizzo_12021 e 2022, in relazione all'immobile ubicato in , per l'importo di €. 62.260,00. Nel prospetto “dettaglio avvisi di pagamento” dell'atto, era indicata la superficie
“mq.1.283,00” e la categoria “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”. A sostegno del ricorso nel giudizio di primo grado la società contribuente aveva addotto i seguenti motivi: 1) Difetto di motivazione dell'atto impugnato, in cui si indica solo la superficie “mq 1.283,00” e la categoria “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”, senza alcun riferimento: a) agli identificativi catastali dell'immobile gravato dal tributo;
b) alle tariffe applicate;
c) alla suddivisione delle stesse in quota fissa e variabile in ragione della effettiva qualità e quantità di rifiuti prodotti secondo i criteri di cui al DPR 158/99; d) alla individuazione della base imponibile di riferimento;
e) alle ragioni della rettifica.
Inoltre, all'atto non erano stati allegati, e neppure ne era riportato il contenuto, i solleciti di pagamento n. 36404 del 15/06/2021 e n. 36597 del 9/05/2022 ad esso preliminari.
2) Erronea categoria tariffaria indicata come “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”. Sul punto l'atto introduttivo del giudizio evidenziava che in realtà, come dimostrato da una perizia tecnica asseverata allegata al ricorso, si trattava di un'area scoperta improduttiva di rifiuti urbani in quanto stabilmente occupata da attrezzature e/o deposito di materie prime, in particolare rifiuti speciali in prevalenza costituiti da legno finalizzati, peraltro, al recupero mediante combustione in loco per la produzione di energia elettrica venduta al GSE, così come attestato dalla documentazione in atti allegata.
3) Erroneità nella scelta della tipologia di atto impositivo, in quanto la Andreani Tributi S.r.l., in qualità di concessionaria incaricata dal Comune di Casalnuovo di Napoli del servizio di riscossione ed accertamento, avrebbe dovuto richiedere il pagamento della TARI anni 2021 e
2022 con un'ingiunzione di pagamento “rafforzata” ai sensi del R.D. n. 639/1910 e dell'art. 7, comma 2-bis, lettera gg-quater del DL. n. 70/2011, entro il termine di legge, e non già con un avviso di accertamento cosiddetto “impoesattivo”, privo di motivazione e non supportato da prove adeguate. Ciò in quanto l'accertamento (in rettifica o d'ufficio) dei tributi locali di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 va coordinato con le regole di cui all'art. 1, comma 792 e ss. L. 160/2019 ed è quello che si applica solo nei casi di “accertamento TARI” per dichiarazione infedele o omessa da cui consegue anche l'omesso o ritardato versamento del tributo, unitamente alle sanzioni e quindi, a fattispecie diverse da quella in narrativa.
4) Violazione del procedimento amministrativo e difetto di contraddittorio per violazione dell'art. 31 del Regolamento TARI del Comune di Casalnuovo di Napoli. La doglianza con tale eccezione mossa alla procedura poneva in rilievo che la società non aveva ricevuto alcuna richiesta istruttoria, né alcun invito a esibire o trasmettere atti e documenti e/o planimetrie, o a rispondere a questionari su dati e notizie specifici;
né aveva ricevuto la visita di funzionari incaricati, così come neppure era stato formalizzato, prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento opposto, alcun invito al contraddittorio preventivo.
Aveva resistito con controdeduzioni depositate in data 15 aprile 2024 la Andreani Tributi S.r.l. che, in particolare, con riguardo alla asserita insussistenza del presupposto impositivo, aveva rappresentato che l'avviso di accertamento, oggetto di ricorso, era stato determinato sulla base di «una liquidazione che scaturiva da una dichiarazione della stessa società ricorrente».
Con la sentenza n. 10162/33/24 emessa dalla CGT di Napoli il 4 giugno 2024 e depositata il 26 giugno 2024, i giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso, venendo recepite le doglianze concernenti la misura della superficie legittimamente sottoponibile a tassazione solo con riferimento alla superficie di mq. 859,85, relativa allo spazio sottostante le tettoie, utilizzato per deposito legname. In particolare, venivano formulate le seguenti argomentazioni:
“…Dalla documentazione prodotta emerge che la società ricorrente e la Andreani Tributi più volte hanno interloquito in ordine alla problematica qui di interesse senza mai pervenire ad un punto di incontro. Di fatto, a fronte di una superficie che il concessionario, sulla base dei dati in proprio possesso, individua in mq 1283 (peraltro non risulta provata in atti l'esistenza di una dichiarazione in tal senso da parte della ricorrente) la Società ha dimostrato che di essi fanno parte anche 859,85 metri quadri occupati da una tettoia adibita a stoccaggio di legname utilizzato sul posto come combustibile dalla stessa Società_1 per la produzione di società_3energia elettrica venduta alla . Trattasi di superficie che non può essere considerata produttiva di rifiuti urbani…” A seguito del parziale accoglimento del ricorso, veniva disposta la compensazione delle spese di giudizio. Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello la società contribuente, che ha formulato i seguenti motivi di gravame:
A) Illegittimità della sentenza sul vizio di motivazione, anche per relationem, dell'atto impugnato - Violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/90, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, D.lgs. n. 23/2011 e 1, comma 162, L. n.
296/2006 (Finanziaria 2007), nonché art. 5 L. n. 212/2000; B) Illegittimità della sentenza per non aver rilevato, nel merito, l'insussistenza del presupposto impositivo per l'intera superficie tassata (mq 1.283) a produrre rifiuti urbani, oltre che l'illegittima classificazione della superficie tassata nella categoria
“Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane” – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013 e delle nuove regole applicabili dall'1.1.2021 del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020;
C) nullità/illegittimità della sentenza per aperta violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza per difetto di motivazione. Più in particolare l'atto di appello ha eccepito l'illegittimità della sentenza per non aver rilevato, nel merito, l'insussistenza del presupposto impositivo per l'intera superficie tassata
(mq 1.283) a produrre rifiuti urbani, oltre che l'illegittima classificazione della superficie tassata nella categoria “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013 e delle nuove regole applicabili dall'1.1.2021 del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020. Diffusamente la società ha sottolineato essere mancante il presupposto impositivo per la parte riferita al magazzino (58,94 mq.), non producendo la stessa rifiuti urbani, in quanto utilizzata per stoccare momentaneamente il legname poi utilizzato per produrre energia da biomasse (venduta poi al società_3), aggiungendo che il Comune non aveva mai predisposto alcun servizio di smaltimento di siffatti rifiuti.
Ha altresì evidenziato che quanto dalla stessa sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio era dato riscontrare nella perizia tecnica asseverata depositata in primo grado, la quale supportava la tesi che la superficie sottoposta a tassazione consisteva in un'area scoperta, improduttiva di rifiuti urbani in quanto stabilmente occupata da attrezzature e/o deposito di materie prime. In ogni caso, ha affermato l'appellante, risultava errata la categoria utilizzata, assumendo che adeguata per detta superficie era quella di: “locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico”. Quindi, ha contestato l'applicazione dell'unica categoria
“Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”, dovendosi invece escludere la tassabilità, per mancata produzione di rifiuti urbani, ma solo di rifiuti speciali, tutti recuperati ed utilizzati come combustibili per la produzione di energia elettrica. In subordine, prosegue l'atto di appello, al più era da considerare come eventualmente tassabile esclusivamente una superficie di mq. 167 e ha ribadito che la corretta categorizzazione fosse da individuare in: “Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzia varie”, in luogo di quella di: “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”, utilizzata per tutti i locali.
Ancora, l'appellante ha dedotto nullità/illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 36
d.lgs. 546/92 e 112 c.p.c. e per difetto di motivazione.
Tale eccezione ha ad oggetto l'illegittimità della sentenza sul vizio di motivazione, anche per relationem, dell'atto impugnato, la violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/90, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011 e 1, comma 162, L.
n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nonché art. 5 L. n. 212/2000. Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che l'avviso di accertamento impugnato era privo dei presupposti giuridici e di fatto della pretesa impositiva e sanzionatoria, nonché carente dell'enunciazione dei mezzi di prova utilizzati da Andreani Tributi Srl per formalizzare la pretesa TARI 2021-2022.
Ha altresì posto in rilievo che il seguente assunto, contenuto nella sentenza di primo grado,
“[...] emerse una superfice di molto superiore a quella dichiarata (3951.91 mq rilevati, contro i 1283 mq dichiarati), che avrebbe potuto dar luogo ad un avviso per infedele denuncia”, non risultava essere corrispondente al vero in quanto totalmente destituito di fondamento e di supporto probatorio.
Inoltre, ha fatto rilevare che le superfici nel concreto sono le seguenti: laboratorio: mq. 2.716,14; magazzini: mq.58,94; centrale termica: mq.15,14; uffici: mq. 301,84; tettoie per deposito legname: mq.859,85 (spazio, quest'ultimo, già escluso dalla tassabilità con la sentenza di primo grado). Infine, ha rappresentato che l'impugnata sentenza aveva evidenziato che: “Da rilievo effettuato le superfici risultate tassabili sono quelle relative agli uffici (di 301.84 Mq), al magazzino all'interno del capannone (di 58.94 Mq.) e alle tettoie esterne utilizzate come magazzino per il legname (di 859.85 Mq.)” e che la sommatoria delle predette tre superfici risultava essere di 1.221 mq, quindi in linea con la superficie iscritta a ruolo (mq.
1.283 mq., indicata nell'atto impugnato). Da ultimo ha contestato l'applicazione dell'imposta su una superficie maggiore di mq.62, ritenuta del tutto ingiustificata e ha evidenziato che la CGT di primo grado aveva totalmente omesso di pronunciarsi sugli altri motivi pregiudiziali del ricorso introduttivo, riproposti in sede di gravame, come sopra indicati. Alla luce delle argomentazioni svolte, chiedeva accogliersi l'appello ed annullarsi l'avviso impugnato;
in subordine, rideterminarsi la TARI dovuta sulle superfici non annullate in primo grado (uffici di 167 Mq.) con la corretta categoria tariffaria, con condanna della appellata
Andreani Tributi Srl al pagamento dei diritti, onorari, spese del doppio grado di giudizio ed oneri consequenziali da riconoscere al difensore antistatario.
L'Ente riscossore si costituiva in giudizio, confutando ogni avversa deduzione ed affermando la sussistenza del presupposto impositivo, chiedendo, pertanto, di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA, CPA, oneri come per legge.
L'udienza del 21 luglio 2025 veniva rinviata. Nel corso dell'udienza odierna, a seguito della discussione orale e sentito il relatore, la Corte ha deciso come da dispositivo.
Motivi della decisione. Osserva la Corte che l'impugnazione in narrativa è fondata e va pertanto accolta.
I. E, invero, si deve rilevare la esattezza dei motivi illustrati nell'atto di appello che, contestando e contrastando parte degli assunti formulati dai primi giudici e affermando di non condividere parti o stralci della motivazione della sentenza impugnata, di fatto e sostanzialmente, ha riproposto la tesi difensiva già sostenuta nell'atto introduttivo del giudizio e che era stata in parte disattesa e in parte del tutto elusa, con le non condivisibili e non convincenti argomentazioni espresse dalla decisione appellata, la quale non ha significativamente inciso a confutazione di tutte le tematiche prospettate con il ricorso.
Dunque, va messo in evidenza come l'atto di appello si caratterizzi per una articolata e persuasiva motivazione che consente di affermare che lo stesso conduce a una corretta conclusione sotto il profilo logico-formale-giuridico e che va espressa con la correlata formula terminativa dell'accoglimento dei motivi di censura. Pertanto, anche per ragioni di sintesi e per economia processuale, vanno intese come richiamate le motivazioni esposte con il gravame e che in questa sede vanno ratificate e in parte fatte proprie da questo Collegio d'appello, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642).
II. In aderenza a quanto sin qui affermato, deve convenirsi con la difesa appellante che l'avviso di accertamento impugnato si caratterizza per essere privo dei presupposti giuridici e di fatto della pretesa impositiva e sanzionatoria, nonché carente dell'enunciazione dei mezzi di prova utilizzati da Andreani Tributi per formalizzare la pretesa TARI 2021-2022. Dall'avviso di accertamento e dagli atti del giudizio emergono una serie di incongruenze – superficie rilevata 3.951,91 contro i 1.283 mq. dichiarati – differenza tra i 1.283 mq. riportati in accertamento e i 1.221 mq. su superfici asseritamente tassabili – inesistente superficie di mq. 62 tassata – assenza dei dati identificativi catastali della superficie accertata - categoria utilizzata dal Comune non coerente con la natura dell'immobile – che minano la attendibilità e la legittimità dell'avviso di accertamento che, per tale motivo, si presenta afflitto da un insuperabile vizio di motivazione per non avere compiutamente esplicato le ragioni della quantificazione complessiva della superficie tassata.
Orbene, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento come sin qui rilevato rende illegittimo anche il presupposto impositivo per la parte residua oltre alla tettoia di mq. 859,85.
In particolare la società ha provato con perizia tecnica asseverata che la parte riferita al magazzino (58,94 mq.), non produce rifiuti urbani, in quanto utilizzata per stoccare momentaneamente il legname poi utilizzato per produrre energia da biomasse (venduta poi al società_3), evidenziando che il Comune non aveva mai predisposto alcun servizio di smaltimento di siffatti rifiuti. Inoltre, la stessa perizia ha evidenziato che la superficie sottoposta a tassazione consisteva in un'area scoperta improduttiva di rifiuti urbani in quanto stabilmente occupata da attrezzature e/o deposito di materie prime.
Va a tale proposito dato atto che la relazione tecnica non è stata contestata, né contraddetta nel merito dall'appellata (di ciò hanno dato atto anche i primi giudici che la hanno valutata limitatamente alla misura della superficie sottoponibile a tassazione, ma non anche in ragione delle ulteriori argomentazioni su cui hanno semplicemente “glissato) la quale si è limitata nel presente grado solo a sminuirne la portata usando una argomentazione metagiuridica finalizzata esclusivamente a degradarla («La perizia di controparte, essendo redatta da un professionista incaricato e remunerato da quest'ultima, a rigore non può qualificarsi di fonte terza o neutrale quindi valutabile alla stregua di puri indizi», così le controdeduzioni, pag. 10-11).
Ora, se è pur vero che questa Corte ben conosce i principi affermati in materia dai Giudici di legittimità circa i limiti della consulenza tecnica la quale, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento è priva di autonomo valore probatorio, è pur altrettanto vero che la controparte che la contesta deve avversarla con adeguati e specifici argomenti tecnici in modo da offrire al giudice, per il suo libero convincimento, di poterla valutare in contrapposizione, si da poter giungere, se del caso, a disporre una propria CTU che, in effetti, costituisce la risposta processuale corretta al fine di un necessario approfondimento peritale imparziale, cioè basato su elementi attendibili in quanto oggettivi e terzi. Averla solo apoditticamente deprezzata, come fatto dalla appellata, dimostra unicamente l'insussistenza di ragionamenti e argomenti tecnici con cui controbattere alla stessa. Quanto alla eccezione di nullità della sentenza per difetto di motivazione, tale doglianza resta assorbita in ragione di quanto innanzi deciso.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono il Collegio accoglie l'appello proposto dalla contribuente società e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ritiene illegittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello proposto dalla società contribuente. La spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di merito come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellata Andreani Tributi S.r.l. alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per il primo grado e euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario
Napoli, 9 dicembre 2025 Il Presidente relatore
UR de CA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore DEL GIUDICE BRUNO, Giudice RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1449/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10162/33/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11850 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11850 TARI 2022
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7534/2025 depositato il 10/12/2025
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: accogliersi l'appello ed annullarsi l'avviso impugnato;
in subordine, rideterminarsi la TARI dovuta sulle superfici non annullate in primo grado (uffici di 167 mq.) con la corretta categoria tariffaria, con condanna di Andreani Tributi S.r.l. al pagamento dei diritti, onorari, spese del doppio grado di giudizio ed oneri consequenziali da riconoscere al difensore distrattario.
Per l'appellato: rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA, CPA, oneri come per legge.
Svolgimento del processo. Società_1 Società_2 Con atto ritualmente depositato, la società s.a.s. di , in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza della CGT di Napoli n. 10162/33/24, pronunciata il 4 giugno e depositata in data 26 giugno 2024, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla medesima società, avente ad oggetto l'impugnativa di Avviso di accertamento esecutivo per imposta TARI, per i periodi d'imposta Indirizzo_12021 e 2022, in relazione all'immobile ubicato in , per l'importo di €. 62.260,00. Nel prospetto “dettaglio avvisi di pagamento” dell'atto, era indicata la superficie
“mq.1.283,00” e la categoria “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”. A sostegno del ricorso nel giudizio di primo grado la società contribuente aveva addotto i seguenti motivi: 1) Difetto di motivazione dell'atto impugnato, in cui si indica solo la superficie “mq 1.283,00” e la categoria “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”, senza alcun riferimento: a) agli identificativi catastali dell'immobile gravato dal tributo;
b) alle tariffe applicate;
c) alla suddivisione delle stesse in quota fissa e variabile in ragione della effettiva qualità e quantità di rifiuti prodotti secondo i criteri di cui al DPR 158/99; d) alla individuazione della base imponibile di riferimento;
e) alle ragioni della rettifica.
Inoltre, all'atto non erano stati allegati, e neppure ne era riportato il contenuto, i solleciti di pagamento n. 36404 del 15/06/2021 e n. 36597 del 9/05/2022 ad esso preliminari.
2) Erronea categoria tariffaria indicata come “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”. Sul punto l'atto introduttivo del giudizio evidenziava che in realtà, come dimostrato da una perizia tecnica asseverata allegata al ricorso, si trattava di un'area scoperta improduttiva di rifiuti urbani in quanto stabilmente occupata da attrezzature e/o deposito di materie prime, in particolare rifiuti speciali in prevalenza costituiti da legno finalizzati, peraltro, al recupero mediante combustione in loco per la produzione di energia elettrica venduta al GSE, così come attestato dalla documentazione in atti allegata.
3) Erroneità nella scelta della tipologia di atto impositivo, in quanto la Andreani Tributi S.r.l., in qualità di concessionaria incaricata dal Comune di Casalnuovo di Napoli del servizio di riscossione ed accertamento, avrebbe dovuto richiedere il pagamento della TARI anni 2021 e
2022 con un'ingiunzione di pagamento “rafforzata” ai sensi del R.D. n. 639/1910 e dell'art. 7, comma 2-bis, lettera gg-quater del DL. n. 70/2011, entro il termine di legge, e non già con un avviso di accertamento cosiddetto “impoesattivo”, privo di motivazione e non supportato da prove adeguate. Ciò in quanto l'accertamento (in rettifica o d'ufficio) dei tributi locali di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 va coordinato con le regole di cui all'art. 1, comma 792 e ss. L. 160/2019 ed è quello che si applica solo nei casi di “accertamento TARI” per dichiarazione infedele o omessa da cui consegue anche l'omesso o ritardato versamento del tributo, unitamente alle sanzioni e quindi, a fattispecie diverse da quella in narrativa.
4) Violazione del procedimento amministrativo e difetto di contraddittorio per violazione dell'art. 31 del Regolamento TARI del Comune di Casalnuovo di Napoli. La doglianza con tale eccezione mossa alla procedura poneva in rilievo che la società non aveva ricevuto alcuna richiesta istruttoria, né alcun invito a esibire o trasmettere atti e documenti e/o planimetrie, o a rispondere a questionari su dati e notizie specifici;
né aveva ricevuto la visita di funzionari incaricati, così come neppure era stato formalizzato, prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento opposto, alcun invito al contraddittorio preventivo.
Aveva resistito con controdeduzioni depositate in data 15 aprile 2024 la Andreani Tributi S.r.l. che, in particolare, con riguardo alla asserita insussistenza del presupposto impositivo, aveva rappresentato che l'avviso di accertamento, oggetto di ricorso, era stato determinato sulla base di «una liquidazione che scaturiva da una dichiarazione della stessa società ricorrente».
Con la sentenza n. 10162/33/24 emessa dalla CGT di Napoli il 4 giugno 2024 e depositata il 26 giugno 2024, i giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso, venendo recepite le doglianze concernenti la misura della superficie legittimamente sottoponibile a tassazione solo con riferimento alla superficie di mq. 859,85, relativa allo spazio sottostante le tettoie, utilizzato per deposito legname. In particolare, venivano formulate le seguenti argomentazioni:
“…Dalla documentazione prodotta emerge che la società ricorrente e la Andreani Tributi più volte hanno interloquito in ordine alla problematica qui di interesse senza mai pervenire ad un punto di incontro. Di fatto, a fronte di una superficie che il concessionario, sulla base dei dati in proprio possesso, individua in mq 1283 (peraltro non risulta provata in atti l'esistenza di una dichiarazione in tal senso da parte della ricorrente) la Società ha dimostrato che di essi fanno parte anche 859,85 metri quadri occupati da una tettoia adibita a stoccaggio di legname utilizzato sul posto come combustibile dalla stessa Società_1 per la produzione di società_3energia elettrica venduta alla . Trattasi di superficie che non può essere considerata produttiva di rifiuti urbani…” A seguito del parziale accoglimento del ricorso, veniva disposta la compensazione delle spese di giudizio. Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello la società contribuente, che ha formulato i seguenti motivi di gravame:
A) Illegittimità della sentenza sul vizio di motivazione, anche per relationem, dell'atto impugnato - Violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/90, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, D.lgs. n. 23/2011 e 1, comma 162, L. n.
296/2006 (Finanziaria 2007), nonché art. 5 L. n. 212/2000; B) Illegittimità della sentenza per non aver rilevato, nel merito, l'insussistenza del presupposto impositivo per l'intera superficie tassata (mq 1.283) a produrre rifiuti urbani, oltre che l'illegittima classificazione della superficie tassata nella categoria
“Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane” – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013 e delle nuove regole applicabili dall'1.1.2021 del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020;
C) nullità/illegittimità della sentenza per aperta violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza per difetto di motivazione. Più in particolare l'atto di appello ha eccepito l'illegittimità della sentenza per non aver rilevato, nel merito, l'insussistenza del presupposto impositivo per l'intera superficie tassata
(mq 1.283) a produrre rifiuti urbani, oltre che l'illegittima classificazione della superficie tassata nella categoria “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013 e delle nuove regole applicabili dall'1.1.2021 del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020. Diffusamente la società ha sottolineato essere mancante il presupposto impositivo per la parte riferita al magazzino (58,94 mq.), non producendo la stessa rifiuti urbani, in quanto utilizzata per stoccare momentaneamente il legname poi utilizzato per produrre energia da biomasse (venduta poi al società_3), aggiungendo che il Comune non aveva mai predisposto alcun servizio di smaltimento di siffatti rifiuti.
Ha altresì evidenziato che quanto dalla stessa sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio era dato riscontrare nella perizia tecnica asseverata depositata in primo grado, la quale supportava la tesi che la superficie sottoposta a tassazione consisteva in un'area scoperta, improduttiva di rifiuti urbani in quanto stabilmente occupata da attrezzature e/o deposito di materie prime. In ogni caso, ha affermato l'appellante, risultava errata la categoria utilizzata, assumendo che adeguata per detta superficie era quella di: “locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico”. Quindi, ha contestato l'applicazione dell'unica categoria
“Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”, dovendosi invece escludere la tassabilità, per mancata produzione di rifiuti urbani, ma solo di rifiuti speciali, tutti recuperati ed utilizzati come combustibili per la produzione di energia elettrica. In subordine, prosegue l'atto di appello, al più era da considerare come eventualmente tassabile esclusivamente una superficie di mq. 167 e ha ribadito che la corretta categorizzazione fosse da individuare in: “Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzia varie”, in luogo di quella di: “Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane”, utilizzata per tutti i locali.
Ancora, l'appellante ha dedotto nullità/illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 36
d.lgs. 546/92 e 112 c.p.c. e per difetto di motivazione.
Tale eccezione ha ad oggetto l'illegittimità della sentenza sul vizio di motivazione, anche per relationem, dell'atto impugnato, la violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/90, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011 e 1, comma 162, L.
n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nonché art. 5 L. n. 212/2000. Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che l'avviso di accertamento impugnato era privo dei presupposti giuridici e di fatto della pretesa impositiva e sanzionatoria, nonché carente dell'enunciazione dei mezzi di prova utilizzati da Andreani Tributi Srl per formalizzare la pretesa TARI 2021-2022.
Ha altresì posto in rilievo che il seguente assunto, contenuto nella sentenza di primo grado,
“[...] emerse una superfice di molto superiore a quella dichiarata (3951.91 mq rilevati, contro i 1283 mq dichiarati), che avrebbe potuto dar luogo ad un avviso per infedele denuncia”, non risultava essere corrispondente al vero in quanto totalmente destituito di fondamento e di supporto probatorio.
Inoltre, ha fatto rilevare che le superfici nel concreto sono le seguenti: laboratorio: mq. 2.716,14; magazzini: mq.58,94; centrale termica: mq.15,14; uffici: mq. 301,84; tettoie per deposito legname: mq.859,85 (spazio, quest'ultimo, già escluso dalla tassabilità con la sentenza di primo grado). Infine, ha rappresentato che l'impugnata sentenza aveva evidenziato che: “Da rilievo effettuato le superfici risultate tassabili sono quelle relative agli uffici (di 301.84 Mq), al magazzino all'interno del capannone (di 58.94 Mq.) e alle tettoie esterne utilizzate come magazzino per il legname (di 859.85 Mq.)” e che la sommatoria delle predette tre superfici risultava essere di 1.221 mq, quindi in linea con la superficie iscritta a ruolo (mq.
1.283 mq., indicata nell'atto impugnato). Da ultimo ha contestato l'applicazione dell'imposta su una superficie maggiore di mq.62, ritenuta del tutto ingiustificata e ha evidenziato che la CGT di primo grado aveva totalmente omesso di pronunciarsi sugli altri motivi pregiudiziali del ricorso introduttivo, riproposti in sede di gravame, come sopra indicati. Alla luce delle argomentazioni svolte, chiedeva accogliersi l'appello ed annullarsi l'avviso impugnato;
in subordine, rideterminarsi la TARI dovuta sulle superfici non annullate in primo grado (uffici di 167 Mq.) con la corretta categoria tariffaria, con condanna della appellata
Andreani Tributi Srl al pagamento dei diritti, onorari, spese del doppio grado di giudizio ed oneri consequenziali da riconoscere al difensore antistatario.
L'Ente riscossore si costituiva in giudizio, confutando ogni avversa deduzione ed affermando la sussistenza del presupposto impositivo, chiedendo, pertanto, di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA, CPA, oneri come per legge.
L'udienza del 21 luglio 2025 veniva rinviata. Nel corso dell'udienza odierna, a seguito della discussione orale e sentito il relatore, la Corte ha deciso come da dispositivo.
Motivi della decisione. Osserva la Corte che l'impugnazione in narrativa è fondata e va pertanto accolta.
I. E, invero, si deve rilevare la esattezza dei motivi illustrati nell'atto di appello che, contestando e contrastando parte degli assunti formulati dai primi giudici e affermando di non condividere parti o stralci della motivazione della sentenza impugnata, di fatto e sostanzialmente, ha riproposto la tesi difensiva già sostenuta nell'atto introduttivo del giudizio e che era stata in parte disattesa e in parte del tutto elusa, con le non condivisibili e non convincenti argomentazioni espresse dalla decisione appellata, la quale non ha significativamente inciso a confutazione di tutte le tematiche prospettate con il ricorso.
Dunque, va messo in evidenza come l'atto di appello si caratterizzi per una articolata e persuasiva motivazione che consente di affermare che lo stesso conduce a una corretta conclusione sotto il profilo logico-formale-giuridico e che va espressa con la correlata formula terminativa dell'accoglimento dei motivi di censura. Pertanto, anche per ragioni di sintesi e per economia processuale, vanno intese come richiamate le motivazioni esposte con il gravame e che in questa sede vanno ratificate e in parte fatte proprie da questo Collegio d'appello, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642).
II. In aderenza a quanto sin qui affermato, deve convenirsi con la difesa appellante che l'avviso di accertamento impugnato si caratterizza per essere privo dei presupposti giuridici e di fatto della pretesa impositiva e sanzionatoria, nonché carente dell'enunciazione dei mezzi di prova utilizzati da Andreani Tributi per formalizzare la pretesa TARI 2021-2022. Dall'avviso di accertamento e dagli atti del giudizio emergono una serie di incongruenze – superficie rilevata 3.951,91 contro i 1.283 mq. dichiarati – differenza tra i 1.283 mq. riportati in accertamento e i 1.221 mq. su superfici asseritamente tassabili – inesistente superficie di mq. 62 tassata – assenza dei dati identificativi catastali della superficie accertata - categoria utilizzata dal Comune non coerente con la natura dell'immobile – che minano la attendibilità e la legittimità dell'avviso di accertamento che, per tale motivo, si presenta afflitto da un insuperabile vizio di motivazione per non avere compiutamente esplicato le ragioni della quantificazione complessiva della superficie tassata.
Orbene, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento come sin qui rilevato rende illegittimo anche il presupposto impositivo per la parte residua oltre alla tettoia di mq. 859,85.
In particolare la società ha provato con perizia tecnica asseverata che la parte riferita al magazzino (58,94 mq.), non produce rifiuti urbani, in quanto utilizzata per stoccare momentaneamente il legname poi utilizzato per produrre energia da biomasse (venduta poi al società_3), evidenziando che il Comune non aveva mai predisposto alcun servizio di smaltimento di siffatti rifiuti. Inoltre, la stessa perizia ha evidenziato che la superficie sottoposta a tassazione consisteva in un'area scoperta improduttiva di rifiuti urbani in quanto stabilmente occupata da attrezzature e/o deposito di materie prime.
Va a tale proposito dato atto che la relazione tecnica non è stata contestata, né contraddetta nel merito dall'appellata (di ciò hanno dato atto anche i primi giudici che la hanno valutata limitatamente alla misura della superficie sottoponibile a tassazione, ma non anche in ragione delle ulteriori argomentazioni su cui hanno semplicemente “glissato) la quale si è limitata nel presente grado solo a sminuirne la portata usando una argomentazione metagiuridica finalizzata esclusivamente a degradarla («La perizia di controparte, essendo redatta da un professionista incaricato e remunerato da quest'ultima, a rigore non può qualificarsi di fonte terza o neutrale quindi valutabile alla stregua di puri indizi», così le controdeduzioni, pag. 10-11).
Ora, se è pur vero che questa Corte ben conosce i principi affermati in materia dai Giudici di legittimità circa i limiti della consulenza tecnica la quale, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento è priva di autonomo valore probatorio, è pur altrettanto vero che la controparte che la contesta deve avversarla con adeguati e specifici argomenti tecnici in modo da offrire al giudice, per il suo libero convincimento, di poterla valutare in contrapposizione, si da poter giungere, se del caso, a disporre una propria CTU che, in effetti, costituisce la risposta processuale corretta al fine di un necessario approfondimento peritale imparziale, cioè basato su elementi attendibili in quanto oggettivi e terzi. Averla solo apoditticamente deprezzata, come fatto dalla appellata, dimostra unicamente l'insussistenza di ragionamenti e argomenti tecnici con cui controbattere alla stessa. Quanto alla eccezione di nullità della sentenza per difetto di motivazione, tale doglianza resta assorbita in ragione di quanto innanzi deciso.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono il Collegio accoglie l'appello proposto dalla contribuente società e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ritiene illegittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello proposto dalla società contribuente. La spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di merito come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellata Andreani Tributi S.r.l. alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per il primo grado e euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario
Napoli, 9 dicembre 2025 Il Presidente relatore
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