Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1495/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliera riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato nella causa in epigrafe la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 20.07.2023 al n. 1495 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 599/2023, del 27-29.06.2023
promossa da
, Parte_1
Avv. Maurizio Infetti di Grosseto
- appellante -
contro
CP_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Avv. Carlo Golda di Genova, in primo grado
- appellati contumaci -
avente ad oggetto: azione di riduzione.
- esaminati gli atti;
- visto il decreto presidenziale con cui è stato disposto per l'udienza odierna lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- rilevato che Parte appellante non depositava note scritte né per Parte_1
la prima udienza, in data 02.10.2024 né per l'odierna udienza, in data 14.01.2025; che le Parti appellate e non CP_1 Controparte_3 CP_5 Controparte_4
si costituivano;
- ritenuto che la mancata comparizione dell'appellante per due udienze successive, situazione alla quale è equiparato il mancato deposito di note scritte,
comporta la pronuncia di improcedibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348
c.p.c.;
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3 CP_5 Controparte_4
Grosseto n. 599/2023, del 27-29.06.2023, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla sulle spese;
2) dà atto che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 15.01.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Daniela Lococo
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