Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 6904/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6904/2017 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. C.F._1
Perri Eduardo (C.F.: e domiciliato presso il suo C.F._2
studio sito in Napoli (NA) alla Via Arcangelo Ghisleri,28;
-attore- contro nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), domiciliato a Napoli (NA) alla Via Cilea,102; C.F._3
e in persona del l.r.p.t. (C.F. Controparte_2
), con sede legale in sito in Trento (TN) alla Via Brennero, P.IVA_1
98;
-convenuti contumaci- nonché
1
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. De Palma Furio (C.F.:
) e dall'Avv. Piscitelli Lucia (C.F.: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito C.F._5
in Caserta (CE) alla Via Fulvio Renella, 88;
-convenuta-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva i convenuti in epigrafe per ivi sentir dichiarare la esclusiva responsabilità di e Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente nella qualità di conducente e proprietaria dell'autovettura
Peugeot 308 SW Tg. EZ638GL, nella produzione del sinistro occorso sull'autostrada A1 Caserta Nord località Marcianise il giorno 06/07/2016 alle ore 09:35 circa, con il veicolo Fiat Ducato Tg. EK281XY, di proprietà della società e condotto nelle circostanze dal sig. CP_4
il quale, a seguito della foratura allo pneumatico Parte_1
anteriore destro, si fermava sulla corsia di decelerazione per effettuare la sostituzione dello stesso, posizionando a tergo del veicolo Fiat Ducato il triangolo di emergenza.
2 Dopo aver sostituito lo pneumatico, provvedeva a rimuovere il triangolo ponendolo nella portiera anteriore destra, per poi passare davanti il veicolo Fiat Ducato per mettersi alla guida, ed in quel frangente che veniva investito violentemente dal veicolo Peugeot 308 SW Tg.
EZ638GL che in quel momento sopraggiungeva.
A seguito di tale impatto, l'istante riportava gravi lesioni così come refertate prima nel Presidio Ospedaliero di Maddaloni (CE), e poi per esigenze di capienza letto, veniva trasferito presso il presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese ove i sanitari gli diagnosticavano: " frattura pluriframmentaria 1/3 medio corpo perone sinistro, frattura malleolo tibiale e 1/3 malleolo tibiale omolaterali ".
Che, a causa della gravità delle lesioni subite, l'istante veniva sottoposto d'urgenza a vari interventi chirurgici, successivamente ricoverato e costretto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, cure mediche, visite specialistiche, il tutto documentalmente provato e allegato da copiosa documentazione agli atti.
Pertanto, chiedeva in forza delle avvenute modalità del sinistro, di essere risarcito in solido dagli odierni convenuti, dei danni quantificati in euro €
50.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva nei termini la compagnia chiedendo il rigetto CP_3
della domanda in quanto infondato in fatto, attesa la esclusiva responsabilità dello stesso istante nella causazione del sinistro o quantomeno sussistente un concorso di colpa nella produzione del sinistro, vinte le spese e onorari di causa.
3 Pur se ritualmente citati, non si costituivano e Controparte_1 [...]
pertanto se ne dichiara la loro contumacia. Controparte_2
Espletata la prova per testi e la svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dall'attore, la causa all'udienza dell'11/09/2024 veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente si dà atto che la domanda risarcitoria proposta dal
, risulta proponibile e procedibile, essendo state prodotte le Parte_1
raccomandate inviate ai sensi degli artt. 145, 148 del d.lgs. 209/05.
Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che dall'esame dell'atto introduttivo si evincono chiaramente e specificamente tanto il petitum quanto la causa petendi.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Parte attrice formula domanda risarcitoria per essere stato investito in autostrada sulla corsia di decelerazione, nel mentre si apprestava ad entrare in auto, dopo aver sostituito lo pneumatico bucato.
Occorre a questo punto soffermarsi sulle modalità del sinistro, precisando, prima di ogni altra valutazione, che ai fini della presente decisione è stato determinante il rapporto redatto dalla Polizia Stradale di
Napoli, letto congiuntamente alla deposizione testimoniale, nonché alla valutazione complessiva delle risultanze processuali serenamente emerse in corso di causa.
Ora, dalla disamina degli atti, benché, questi siano sufficienti a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa di un investimento al conducente del veicolo attoreo
4 nel mentre saliva in auto, non altrettanto è da dirsi per l'addebito della responsabilità esclusiva a carico del veicolo investitore.
Orbene nel caso in esame, a parere di questo Giudice, sulla base della documentazione versata in atti e dell'istruttoria espletata, emerge chiaramente la negligenza del che, a seguito di una foratura, Parte_1
arrestava il veicolo Fiat Ducato sulla corsia di decelerazione in prossimità di una curva e che posizionava il triangolo di emergenza senza prima indossasse il giubbotto o le bretelle riflettenti.
La circostanza che il non avesse indossato il giubbotto o le Parte_1
bretelle riflettenti prima di scendere dal veicolo, non solo emerge dalla deposizione testimoniale resa all'udienza del 19 febbraio 2020 dalla sig.ra che dichiara… “preciso che non aveva indossato il Parte_2 Pt_1
giubbino catarinfrangente”, nonché dal rapporto di incidente, dove all'esito degli accertamenti, l'odierno attore veniva sanzionato ai sensi ex art. 162,
c. 4° e 5° c.d.s, 4-ter. che afferma: a decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.
Tale circostanza veniva ulteriormente evidenziata nel rapporto di incidente dove i verbalizzanti così ricostruivano la dinamica:…omissis…Tuppolano dopo aver sostituito lo Pt_1
pneumatico…omissis…al momento fermo sulla corsia di decelerazione per l'uscita ai caselli di Caserta Sud, nel mentre cercava di salire sul furgone da lui condotto e al momento privo del giubbino di alta visibilità, veniva investito dal veicolo “B” condotto
5 dal sig. , il quale percorreva regolarmente la corsia di decelerazione Controparte_1
dei caselli di Caserta Sud.
Sicché, appare evidente che la condotta colposa del il quale Parte_1
ha parcheggiato il proprio mezzo sulla corsia di decelerazione, senza indossare i dispositivi di alta visibilità, ha assunto comunque un ruolo causalmente determinante nell'investimento e delle lesioni da esso riportate.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, ricorrono i presupposti per la configurabilità, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c..
Infatti, se appare provato che l'attore, nel sostituire lo pneumatico non avesse adottato le opportune cautele previste dal codice della strada e richieste dalle normali regole di prudenza, a parere di questo Giudice, emerge anche una responsabilità in capo al convenuto , il Controparte_1
quale avrebbe dovuto tenere una condotta di guida in osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza, ai sensi dell'art. 141 del codice della strada, ovvero, non solo procedere ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi ed in modo da porsi in condizioni di arrestare il proprio veicolo fra il punto di avvistamento di un ostacolo e quello in cui si trova l'ostacolo stesso, in modo tale da essere in grado, al manifestarsi della situazione di pericolo, di governare convenientemente il veicolo anche nell'ipotesi in cui, come quella in esame, percorreva una strada in pieno giorno, in condizioni del tempo sereno e visibilità buona (cfr. rapporto incidente).
Appare, quindi, indubbio che parimenti all'attore, anche il convenuto ha posto in essere una condotta violativa delle norme Controparte_1
del codice della strada. Invero, alla vista di un ostacolo avrebbe
6 comunque dovuto rallentare al minimo la velocità se non addirittura fermarsi;
condotta dal medesimo certamente non tenuta essendo stato accertato che lo stesso non effettuava alcuna manovra di emergenza né alcuna frenata, arrestandosi direttamente dopo l'impatto con il corpo dell'attore.
È noto che l'onere probatorio gravante sul danneggiato da illecito da circolazione stradale si sostanzia nella dimostrazione del fatto storico, dell'evento di danno e dell'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni e del danno a cose), mentre è il danneggiante o il suo solidale, che intenda giovarsi del concorso del fatto colposo del creditore a doverlo eccepire e provare (cfr.: Cassazione civile, sez. III,
02/03/2007, n. 4954; Cassazione civile 31 ottobre 2014 n. 23148 sez.
III).
Nel caso in esame sia il conducente che la Controparte_1 [...]
restavano contumaci e nessun ulteriore elemento di segno CP_2
contrario è emerso per addivenire ad una diversa soluzione.
Ne discende che, qualora le risultanze istruttorie non depongano univocamente nel senso di avvalorare la prospettazione assunta dall'attore a fondamento della proposta domanda, la presunzione ex art. 2054 c.c. non può trovare applicazione, operando il principio dell'onere della prova, e cioè la regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (cfr.: Cassazione civile, sez. III, 16/06/1998, n. 5980).
7 Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che, in caso di sinistro, in primo luogo, occorrerà valutare se esso si sia verificato secondo la dinamica descritta dall'attore e, successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, s'impone la verifica della possibilità di ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054 c.c.. Da tale esame, ne discende, che non sono emersi elementi sufficienti a ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, c.c. che costituisce criterio di distribuzione delle responsabilità che il giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose.
Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di concorrente responsabilità tra i conducenti da graduarsi nella misura del
40% in capo al conducente del veicolo di proprietà del convenuto e del restante 60% in capo all'attore.
In ordine al quantum, non possono che essere recepite le conclusioni sul danno biologico fornite dal nominato CTU in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate.
Il CTU dott. così conclude i propri Persona_1
accertamenti:..omissis… Il sig. a seguito dell'infortunio del Parte_1
06-07-2016, ha riportato una “Frattura diafisaria di perone sinistro, frattura malleolo tibiale mediale e del terzo malleolo tibiale omolaterale sinistra”, trattata chirurgicamente con impianto di viti e placche metalliche. Il nesso causale fra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate è teoricamente attendibile per gli elementi in mio possesso. La valutazione del danno biologico temporaneo e permanente è la seguente: Danno biologico temporaneo totale: 10 giorni;
Danno biologico temporaneo
8 parziale al 75%: 30 giorni;
Danno biologico temporaneo parziale al 50%: 30 giorni;
Danno biologico temporaneo parziale al 25%: 30 giorni;
Danno biologico permanente: 9 % (nove per cento).
Non risultano documentati agli atti le spese mediche, tra l'altro nemmeno l'istante li menziona nel calcolo effettato nella conclusionale.
Mentre per quanto concerne le ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre precisare quanto segue. La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie. Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt. 2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del caso concreto
(Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). Anche recentemente la Corte di
Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza 1573/2022 del
17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è
9 ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi (aggiornate al
2021) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso.
Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
È stata, inoltre, opportunamente prevista una percentuale di aumento personalizzato del danno biologico allo scopo di valorizzare situazioni che si discostano dalla normalità per le caratteristiche del caso o le conseguenze subite dalla vittima come recentemente chiarito dalla Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733) evidenziando che il Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico-
10 relazionale, al netto della voce del danno morale.
Nel caso in esame, l'esistenza di un danno non patrimoniale eccedente quello meramente fisico, è senz'altro desumibile dalla lunga degenza della vittima, dalla necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico con applicazione di viti e placca metallica e, non da ultimo, dalla dinamica particolarmente pericolosa dell'incidente, causativo di un comprensibile stato d'ansia, rendendolo distaccato e introverso e che ha certamente alterato le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali, come riportate nella relazione dell'ausiliario.
Deve dunque applicarsi una maggiorazione percentuale del danno non patrimoniale tabellare nella misura del 30 % (c.d. personalizzazione).
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando in via equitativa i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale subito dal , Parte_1
debitamente maggiorato del 30% di personalizzazione e, tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti, si avrà che allo stesso spetterà la somma di euro 28.600,00.
Per quanto attiene al chiesto risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa e per la cd. “perdita di chance”, deduce l'attore di aver perso la chance di poter svolgere la propria attività lavorativa per diverso tempo.
In àmbito giuridico, il danno da perdita di una chance si verifica normalmente nel caso in cui l'illecito – in tema di responsabilità extracontrattuale – o l'inadempimento – in tema di responsabilità contrattuale – abbia causato una nuova situazione che faccia apparire meno probabile il conseguimento di utilità. Di conseguenza, la chance consiste nella probabilità, quantificabile in percentuale, che un risultato
11 favorevole venga raggiunto o che un effetto non voluto venga evitato. La
Cassazione ha precisato che la perdita di chance non si sostanza nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo. Dunque, è bene precisare che il danno patrimoniale che colpisce la sfera patrimoniale del danneggiato si articola sull'elemento “danno emergente”, ossia la perdita subita dalla vittima e sull'elemento “lucro cessante”, che indica il mancato guadagno derivato da un illecito altrui, cioè il profitto che il soggetto avrebbe potuto ottenere senza il verificarsi dell'evento dannoso.
Dunque, è di tutta evidenza che il “danno da perdita di chance”, sia che sia derivante da un sinistro stradale, o da un inadempimento professionale, o altro ancora ricade nell'ambito del lucro cessante.
Perciò la differenza rispetto al danno emergente è che il lucro cessante attiene a una ricchezza non ancora consolidata nel patrimonio del danneggiato. Tuttavia, questa si sarebbe ragionevolmente potuta produrre, se non si fosse verificato l'inadempimento o l'illecito. L'attore non ha prodotto e provato documentalmente tale tipo di danno, pertanto, non si ritiene meritevole di risarcimento nemmeno in via equitativa.
Alla luce di tali considerazioni svolte, all'attore andrà riconosciuta la somma di euro € 28.600,00, ridotta nella percentuale di corresponsabilità riconosciuta del 60% in capo all'attore per un totale di euro 11.440,00.
Sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente
12 alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello delle pronunce (cfr.sent. Trib. Na 2253/03,
3303/05).
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti dei convenuti in solido nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
dichiara la concorrente responsabilità di parte attrice e convenuto in solido e nella causazione del Controparte_1 Controparte_2
sinistro per cui è procedimento nella misura dell'40% (quaranta) a carico del conducente dell'autovettura Peugeot 308 SW Tg. EZ638GL, di proprietà di e del restante 60% in capo al CP_2 Parte_1
;
[...]
condanna, per l'effetto, in solido, i convenuti Controparte_1 [...]
e al risarcimento dei danni patiti dall'attore, CP_2 CP_3
nei limiti di cui alla parte motiva, della somma di euro 11.440,00 oltre interessi e rivalutazione;
Condanna in solido, i convenuti e Controparte_1 CP_2
a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
13 2.540,00 per compenso professionale, oltre a spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Perri Eduardo.
Condanna parte attrice e i convenuti in solido, al pagamento delle spese di CTU come liquidate in atti.
Lì, 09/1/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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