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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 5115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...],
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...],
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. , con studio in CO sul CodiceFiscale_3
Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CO sul Naviglio (MI) in data 10.05.2003
(anno 2003 atto n. 20 parte II serie A)
L'atto di matrimonio è stato trascritto anche nei registri di Stato Civile del Comune di Pogliano
Milanese (MI) al N. 6 P. i S. B Anno 2003 separati consensualmente con sentenza n. 1304/2024 pubblicata il 20.09.2024 del Tribunale di
Milano, Sezione IX^ Civile, n. 6801/2024 R.G.
con le seguenti figlie:
, nata in [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Persona_1 [...]
, minorenne; C.F._4
, nata in [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_3 C.F._5
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Quanto all'affido della figlia minore : la figlia minore viene affidata Per_1 Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre con il quale conviverà, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica della minore, collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, e garantendo, altresì,
a di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo Per_1 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La figlia continuerà a Per_1 mantenere la residenza presso la casa familiare di CO.
2. Quanto alla casa coniugale: la casa familiare sita in CO sul Naviglio (MI), via Monza n.
78, di proprietà della madre della signora viene assegnata a quest'ultima che si farà Pt_1 integrale carico di tutte le spese di gestione ordinaria e delle utenze, presenti e future.
3. Quanto al mantenimento delle figlie e : i genitori concordano che sia il signor Per_1 Pt_3
a farsi carico del mantenimento diretto ed ordinario della figlia con lui Parte_2 Per_1 convivente, così come la signora convivente con la figlia , maggiorenne ma non Pt_1 Pt_3 economicamente autosufficiente, si farà carico del mantenimento diretto ed ordinario di quest'ultima.
Ciascun genitore terrà, inoltre, a proprio carico, quanto alla signora il 40 % e quanto al Pt_1 signor al 60%, delle spese straordinarie delle figlie secondo le “Linee Guida spese Parte_2 extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione, anche a mezzo di comunicazione telematica quale posta elettronica) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In caso di spese straordinarie superiori ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. Ciascun genitore avrà il 50% dell'Assegno Unico Universale per le figlie a carico.
4. Quanto alle modalità di visita della figlia : considerata l'età adolescenziale di
Per_1 Per_1 sarà quest'ultima ad accordarsi direttamente con entrambi i genitori per la gestione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario. Tuttavia, con l'obiettivo di garantire tempi di permanenza con ciascun genitore, trascorrerà con i genitori fine settimana alternati dal
Per_1 venerdì, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera dopo la cena serale. Le festività durante l'anno scolastico, saranno concordate da con entrambi i genitori che di comune accordo,
Per_1 pur tenendo in considerazione della volontà della figlia minore, stabiliranno la permanenza di presso ciascun genitore. Quanto alle vacanze estive, trascorrerà con i genitori un
Per_1 Per_1 periodo di vacanze estive durante il mese di agosto di 15 giorni con ciascuno.
5. Quanto al conto corrente cointestato: i coniugi procederanno con l'estinzione e la chiusura del conto corrente cointestato presso Unicredit Spa – Filiale di CO sul Naviglio (MI), entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di divorzio, il cui saldo, al netto delle spese di chiusura, sarà di spettanza al 50% a ciascun cointestatario;
6. Quanto alla gestione degli animali domestici da compagnia: i costi alimentari e le spese veterinarie degli animali domestici da compagnia intestati alla signora e che Pt_1 rimarranno presso la residenza di CO, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%;
7. Quanto al rimborso delle spese di ristrutturazione: i coniugi di comune accordo hanno deciso che del rimborso della spese di ristrutturazione sostenute per l'immobile adibito a casa coniugale, ne potranno beneficiare ciascuno per la quota del 50%;
8. Quanto alle necessarie autorizzazioni: i coniugi si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, oltre ad impegnarsi alla sottoscrizione di qualsiasi documento necessario la figlia minore sia di natura medica che scolastica. Per_1
9. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
10. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le
Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte datate 06.05.2025, depositate in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno inoltre confermato le condizioni concordate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CO sul Naviglio
(MI) in data 10.05.2003 tra la signora ed il signor;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pogliano Milanese (MI), dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...],
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...],
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. , con studio in CO sul CodiceFiscale_3
Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CO sul Naviglio (MI) in data 10.05.2003
(anno 2003 atto n. 20 parte II serie A)
L'atto di matrimonio è stato trascritto anche nei registri di Stato Civile del Comune di Pogliano
Milanese (MI) al N. 6 P. i S. B Anno 2003 separati consensualmente con sentenza n. 1304/2024 pubblicata il 20.09.2024 del Tribunale di
Milano, Sezione IX^ Civile, n. 6801/2024 R.G.
con le seguenti figlie:
, nata in [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Persona_1 [...]
, minorenne; C.F._4
, nata in [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_3 C.F._5
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Quanto all'affido della figlia minore : la figlia minore viene affidata Per_1 Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre con il quale conviverà, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica della minore, collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, e garantendo, altresì,
a di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo Per_1 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La figlia continuerà a Per_1 mantenere la residenza presso la casa familiare di CO.
2. Quanto alla casa coniugale: la casa familiare sita in CO sul Naviglio (MI), via Monza n.
78, di proprietà della madre della signora viene assegnata a quest'ultima che si farà Pt_1 integrale carico di tutte le spese di gestione ordinaria e delle utenze, presenti e future.
3. Quanto al mantenimento delle figlie e : i genitori concordano che sia il signor Per_1 Pt_3
a farsi carico del mantenimento diretto ed ordinario della figlia con lui Parte_2 Per_1 convivente, così come la signora convivente con la figlia , maggiorenne ma non Pt_1 Pt_3 economicamente autosufficiente, si farà carico del mantenimento diretto ed ordinario di quest'ultima.
Ciascun genitore terrà, inoltre, a proprio carico, quanto alla signora il 40 % e quanto al Pt_1 signor al 60%, delle spese straordinarie delle figlie secondo le “Linee Guida spese Parte_2 extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione, anche a mezzo di comunicazione telematica quale posta elettronica) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In caso di spese straordinarie superiori ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. Ciascun genitore avrà il 50% dell'Assegno Unico Universale per le figlie a carico.
4. Quanto alle modalità di visita della figlia : considerata l'età adolescenziale di
Per_1 Per_1 sarà quest'ultima ad accordarsi direttamente con entrambi i genitori per la gestione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario. Tuttavia, con l'obiettivo di garantire tempi di permanenza con ciascun genitore, trascorrerà con i genitori fine settimana alternati dal
Per_1 venerdì, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera dopo la cena serale. Le festività durante l'anno scolastico, saranno concordate da con entrambi i genitori che di comune accordo,
Per_1 pur tenendo in considerazione della volontà della figlia minore, stabiliranno la permanenza di presso ciascun genitore. Quanto alle vacanze estive, trascorrerà con i genitori un
Per_1 Per_1 periodo di vacanze estive durante il mese di agosto di 15 giorni con ciascuno.
5. Quanto al conto corrente cointestato: i coniugi procederanno con l'estinzione e la chiusura del conto corrente cointestato presso Unicredit Spa – Filiale di CO sul Naviglio (MI), entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di divorzio, il cui saldo, al netto delle spese di chiusura, sarà di spettanza al 50% a ciascun cointestatario;
6. Quanto alla gestione degli animali domestici da compagnia: i costi alimentari e le spese veterinarie degli animali domestici da compagnia intestati alla signora e che Pt_1 rimarranno presso la residenza di CO, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%;
7. Quanto al rimborso delle spese di ristrutturazione: i coniugi di comune accordo hanno deciso che del rimborso della spese di ristrutturazione sostenute per l'immobile adibito a casa coniugale, ne potranno beneficiare ciascuno per la quota del 50%;
8. Quanto alle necessarie autorizzazioni: i coniugi si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, oltre ad impegnarsi alla sottoscrizione di qualsiasi documento necessario la figlia minore sia di natura medica che scolastica. Per_1
9. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
10. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le
Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte datate 06.05.2025, depositate in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno inoltre confermato le condizioni concordate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CO sul Naviglio
(MI) in data 10.05.2003 tra la signora ed il signor;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pogliano Milanese (MI), dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG